PROT. REPUBBLICA ITALIANA
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- Marta Di Pietro
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1 PROT. COMUNE DI FORNI DI SOPRA REPUBBLICA ITALIANA ROVINCIA DI UDINE BOZZA CONTRATTO D AFFITTO PER LA GESTIONE DELLA STRUTTURA COMMERCIALE DENOMINATA BAITA SOM PICOL DI PROPRIETA COMUNALE SITA IN COMUNE DI FORNI DI SOPRA A MT S.L.M. CENSITO N.C.E.U. AL FG. 15, MAPP. 331, CATEG. D/2, R.C ,56 L anno duemilaquindici, il giorno (--) del mese di giugno in Forni di Sopra e nella Residenza Municipale, sono personalmente comparsi i Signori: DE SANTA Bernardino, nato a Forni di Sopra (UD) il 23/1/1954 ed ivi residente - Responsabile del Settore Acquisti e Patrimonio, il quale interviene in questo atto in nome e nell interesse del Comune di Forni di Sopra, avente C.F. n , a ciò autorizzato con provvedimento sindacale di protocollo n dd di conferimento della titolarità delle Posizioni organizzative nonché delle funzioni di direzione e di gestione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000; nato/a (--) il e residente a (--) in Via n. ---, con C.F. n quale Legale Rappresentante/titolare della ditta avente sede in (--) n. -- e P.IVA PREMESSO - Che con deliberazione della Giunta Comunale del , esecutiva ai sensi di legge, si e stabilito l atto d indirizzo per l affidamento della gestione dei locali denominati Baita Som Picol della durata di anni sei; - Che con determinazione del responsabile del Settore n. D04/47 di data è stata indetta la gara per l affidamento della gestione dell attività commerciale in parola e contestualmente è stato approvato il bando e lo schema del presente contratto; Che con determinazione del Responsabile del Settore Acquisti e Patrimonio del Comune di Forni di Sopra n D04/---- del , atto del quale le parti dichiarano di aver preso conoscenza e che si dispensa di allegare al presente atto in quanto depositato nella raccolta ufficiale degli atti del Comune di Forni di Sopra, è stata disposta l assegnazione in gestione in favore della con sede in Via n --- C.F e P.IVA , dell esercizio pubblico Baita Som Picol a servizio del comprensorio sciistico del Varmost per la stagione invernale ed estiva, verso il canone annuo di Euro /00 al netto dell IVA che con questo contratto il Comune di Forni di Sopra polo turistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - intende garantire la fruizione agli utenti di determinati ed importanti servizi (come da tempo attuati) legati al turismo e tra questi quelli relativi all attivazione di un punto di ristoro in quota; -che tra il Comune di Forni di Sopra e la ditta.- proprio per permettere un miglior ed importante servizio da rendere all utenza durante la stagione turistica si è
2 pervenuti all intesa di addivenire alla gestione della suddetta struttura commerciale tramite un attività diretta posta in essere dalla predetta ditta; - che quindi si è ritenuto doveroso formalizzare con regolare scrittura privata, avente ogni efficacia di legge, i rapporti derivanti dalla locazione suddetta; TUTTO CIO PREMESSO Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 Il Comune, come sopra rappresentato, concede in affitto la struttura commerciale Baita Som Picol al servizio del comprensorio sciistico del Varmost per la stagione invernale ed estiva per l attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande alla ditta , con sede in , Via , n --- C.F e P.IVA di seguito detta conduttore o affittuario, rappresentata come sopra, che a tale titolo accetta ART. 2 Le parti convengono che l esercizio in questione è classificato ai sensi dell artt. 5, 6 e 7 della L.r. Friuli Venezia Giulia n. 29/2005; ART. 3 Fermo restando quanto viene stabilito nei successivi articoli del presente contratto, le parti dichiarano e riconoscono che oggetto del presente affitto commerciale si intendono i locali, siti in Forni di Sopra in Località Som Picol a quota di mt m.s.l. censiti al N.C.E.U. Foglio 15 Mappale n. 331, Categ.D/2, R.C ,56. Al termine della gestione, l Amministrazione si riserva, a suo insindacabile giudizio, la facoltà, col consenso dell affittuario, di rilevare arredi, attrezzature e suppellettili eventualmente acquistati da questi in funzione del locale Baita Som Picol ed utilizzate o utilizzabili a tale scopo o riconoscere eventuali migliorie apportate all azienda stessa. In tal caso, l acquisto di detti beni o il riconoscimento di nuove opere da parte del Comune avverrà al prezzo di fattura ridotto nella misura del 10% (per l attrezzatura) e del 5% (per gli arredi) annuo previa verifica del funzionamento dell attrezzatura e/o arredi e beneficio delle migliorie apportate. Costituiscono parte integrante del patrimonio affittato, altresì, ogni e qualsiasi provvedimento rilasciato da pubbliche autorità necessario all esercizio e svolgimento dell attività suddetta. Con la sottoscrizione del presente contratto, al fine di consentire un immediato riconoscimento dei beni di proprietà comunale, si dà atto di avere preso visione e accettato l inventario dei beni contenuti nei locali, controfirmato dalle parti in segno di accettazione. Ai sensi e per gli effetti degli artt e 2562 del Codice civile il conduttore è tenuto ad esercitare l attività sotto il nome della ditta che la contraddistingue. Al termine del contratto d affitto non verranno riconosciuti al conduttore corrispettivi o indennità per l avviamento commerciale. La durata del contratto è fissata in anni 6 (sei) e precisamente dalla stipula del presente atto al --/--/----. Entro sei mesi dalla scadenza del contratto l Amministrazione Comunale comunicherà la propria decisione circa la proroga dello stesso per ulteriori sei anni con facoltà di adeguare il canone di affitto. Al termine della scadenza contrattuale sarà esclusa ogni forma di rinnovo tacito della gestione. L eventuale proroga della posizione potrà essere concessa su istanza di parte e previa adozione di apposito atto che ne determinerà le condizioni. La determinazione di non prorogare il contratto è ammessa unicamente a fronte di motivate necessità di pubblico interesse e precisamente di adibire
3 l immobile all esercizio di attività tendenti al conseguimento delle finalità istituzionali dell Ente. E data comunque facoltà all affittuario di recedere, ai sensi dell art. 27,7 comma della legge 392/1978, in qualsiasi momento dal contratto dando avviso al Comune mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima dell inizio della stagione turistica invernale (normalmente decorrente dal 15 dicembre al 31 marzo dell anno successivo) ed estiva (normalmente decorrente dal 20 giugno al 10 settembre) e salva comunque la corresponsione del canone di affitto dei sei mesi successivi alla data della richiesta di recesso. ART. 4 I locali si concedono per il solo uso di svolgimento di attività consistente nella conduzione di una struttura commerciale (esercizio pubblico per la somministrazione di alimenti e bevande) soggetto al rilascio di autorizzazioni di legge. Ciò con divieto di sublocazione e cessione anche parziale e divieto di mutamento di destinazione. ART.5 L importo del canone mensile è pari ad e dovrà esclusivamente effettuarsi in tre rate quadrimestrali uguali, entro e non oltre il giorno 15 dei mesi di gennaio, maggio e settembre, a mezzo di autorizzazione all addebito in conto corrente (RID). L affittuario ha comunicato al Comune di Forni di Sopra i seguenti estremi IBAN (IT ) del conto corrente a intestato sul quale verranno addebitate le rate, autorizzando contestualmente il Comune di Forni di Sopra all addebito. Ai sensi dell art. 32 della legge 392/1978, le parti convengono che il canone di locazione rimarrà invariato per i primi 2 anni e, successivamente, verrà aggiornato annualmente in ragione delle variazioni, accertate dall ISTAT, dell indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati riferito al mese precedente la scadenza annuale del contratto L obbligazione di pagamento del canone assunta dall affittuario non potrà essere in alcun caso sospesa o dilazionata Resta sin d ora convenuto che la mora nel pagamento del canone alle scadenze convenute determina l applicazione delle disposizioni di cui al D.Lgs , n 231 (norma relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali) Il tardivo accreditamento di tali somme alle scadenze comporterà l automatica applicazione degli interessi moratori, pari al tasso di interesse praticato dal Tesoriere Comunale sulle anticipazioni di cassa al Comune. Il ritardo oltre tre mesi nel pagamento del canone darà diritto al Comune di risolvere il presente contratto, salvo il risarcimento dei danni. La presente ha valore di clausola risolutiva espressa ai sensi dell art del Codice Civile ART. 6 Il conduttore ha l obbligo dell apertura come fissato dalla normativa che regola i pubblici esercizi, in particolare l art. 74 della L.R. 29/2005. Il gestore dovrà garantire ampia disponibilità nell articolare l orario di apertura del Baita Som Picol, in particolare durante la stagione invernale, con gli orari di apertura delle piste di sci del comprensorio sciistico del Varmost. Il difetto reiterato di tale disponibilità contestato per iscritto due volte sarà causa di immediata risoluzione del presente contratto. ART. 7 Il conduttore si impegna a gestire i locali senza modificarne in alcun modo l attuale destinazione. Ogni violazione di tale divieto comporta ipso facto e senza necessità di alcun successivo provvedimento l immediata risoluzione del presente contratto, fatti salvi ulteriori risarcimenti di danni eventualmente prodotti. In considerazione delle finalità per le quali è stata realizzata l attività anzidetta,
4 l affittuario dovrà gestire la stessa con particolare diligenza e professionalità, avendo cura di evitare nel modo più assoluto- che possano verificarsi eventi e circostanze (riconducibili all affittuario stesso) nuocenti all immagine del Comune di Forni di Sopra ART. 8 Il Comune garantisce il pieno e pacifico godimento della struttura affittata e dichiara che l'immobile è in regola con le norme edilizie e urbanistiche. Relativamente agli impianti di cui è dotato il fabbricato, il locatore attesta che gli impianti: a) generatore di aria calda, posa tubazione gas G.P.L. per fornelli cucina, posa tubazione acqua; b) impianto elettrico per sala termica e stazione pompaggio acqua baita Som Picol e cucina sono conformi alla normativa vigente in materia di sicurezza (vedasi a proposito dichiarazione n. 29/99 rilasciata in data (registrata al protocollo n del ) dalla ditta Termoidraulica Fornese s.n.c. di Forni di Sopra, C.F e dichiarazione n. 42 rilasciata in data dalla ditta Bartesaghi Alberto, Elettricista, p.i di Forni di Sopra) ART. 9 L affittuario stipulerà direttamente ogni e qualsiasi contratto di somministrazione di energia elettrica, acqua, di utenze telefoniche, manutenzione struttura e contratti comunque connessi alla completa e funzionale gestione della struttura. ART. 10 Sono a carico del conduttore le riparazioni di ordinaria manutenzione, relative a macchinari, impianti, attrezzature e all immobile necessarie o comunque opportune per conservare la struttura commerciale in piena efficienza. La ditta ha stipulato apposita polizza assicurativa antincendio rischio locativo- con la Assicurazioni n in data avente in oggetto i beni mobili ed immobili facenti parte della struttura in oggetto. Sono a carico del Comune le spese di manutenzione straordinaria ART. 11 Si dà atto che il conduttore ha stipulato fideiussione assicurativa, ai sensi della L. 348/82 e s.m.i., a garanzia degli importi dovuti al Comune di Forni di Sopra per canoni e degli obblighi contrattuali della ditta/società stessa rilasciata dalla Assicurazioni Agenzia di di data n fino ad una concorrenza di ,00 annui con l impegno da parte della Compagnia Assicurativa di rinnovare la polizza per le successive annualità fino alla scadenza del contratto ART. 12 L affittuario si impegna ad usare i locali oggetto del presente contratto di affitto con la diligenza del buon padre di famiglia. Si impegna inoltre a restituirli, alla scadenza dell affitto, nello stato di normale efficienza in cui si riconosce di averli avuti dal locatore, salvo il normale degrado d uso. ART. 13 E fatto esplicito divieto al conduttore di procedere a trasformazioni, modifiche o migliorie della struttura locata senza il consenso scritto del Comune di Forni di Sopra. In ogni caso questi avrà diritto, alla scadenza dell affitto, di pretendere la messa in pristino a spese dell affittuario, oppure di ritenere le nuove opere senza alcun compenso. La messa in pristino potrà essere richiesta anche nel corso dell affitto qualora le modificazioni o nuove opere abbiano avuto luogo senza il consenso scritto anzidetto ART.14 Allo scopo di accertarsi della diligente manutenzione, l affittante potrà effettuare sopralluoghi presso i locali affittati a mezzo dei suoi legali rappresentanti o dei tecnici incaricati previo preavviso che dovrà essere comunicato in tempo utile
5 ART. 15 Per la gestione della struttura il locatario dovrà attenersi al rispetto delle norme vigenti in materia ART. 16 Qualsiasi controversia che dovesse sorgere circa l efficacia, l applicazione, l esecuzione e l interpretazione del presente contratto di affitto sarà devoluta esclusivamente alla competente autorità giudiziaria ordinaria di Udine, con esclusione della devoluzione a Collegi Arbitrali ART. 17 Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto senza eccezione alcuna, sono a carico del conduttore, ai sensi e per gli effetti dell art. 62 del Regolamento sulla contabilità dello Stato approvato con R.D. 23/05/1924, n Le parti dichiarano che il valore fiscale del presente atto è di , /00). Ai fini della registrazione si chiede la tassazione d imposta in misura fissa, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. 131/1986, in quanto rapporto soggetto ad imposta sul valore aggiunto ART. 18 Per quanto non espressamente convenuto nel presente contratto si fa riferimento alla normativa vigente in materia ART. 19 Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi con il rapporto di locazione (D.Lgs. 196/2003) Letto, confermato e sottoscritto PER IL COMUNE DI FORNI DI SOPRA Bernardino De Santa - RESPONSABILE DEL SETTORE PER L AFFITTUARIO
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