NORME GEOLOGICO TECNICHE DI SUPPORTO ALLA CARTA DELLA FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI

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1 COMUNE DI CECINA (Provincia di Livorno) P.R.G. REGOLAMENTO URBANISTICO STUDIO GEOLOGICO studio di geologia dott. fabio mezzetti via mario canavari,15, pisa tel. e fax: fmezzetti@iol.it NORME GEOLOGICO TECNICHE DI SUPPORTO ALLA CARTA DELLA FATTIBILITÀ DEGLI INTERVENTI Dicembre 2005

2 INDICE pagina 1. PREMESSA DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI NORME APPLICATIVE 07 ELENCO DELLE TAVOLE scala TAV. 7.1 Carta della fattibilità (ovest) 1:5.000 TAV. 7.2 Carta della fattibilità (est) 1:5.000 ELENCO DEGLI ALLEGATI ALL. 1 Tabelle di correlazione interventi/pericolosità/fattibilità ALL. 2 Schede normative/fattibilità

3 Premessa L articolo 62 (indagini geologiche) della Legge Regionale n.1 del prescrive al comma 1 che in sede di formazione del piano strutturale e delle sue modifiche sono effettuate indagini atte a verificare la pericolosità del territorio sotto il profilo geologico sulla base delle caratteristiche dei terreni, delle rocce e della stabilità dei pendii ai sensi del decreto ministeriale 11 marzo 1988 (Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l esecuzione e il collaudo delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione) nonché sotto il profilo idraulico sulla base dell alluvionabilità dei terreni ed, infine, per la valutazione degli effetti locali e di sito in relazione all obiettivo della riduzione del rischio sismico. Al comma 2 prescrive che in sede di formazione del regolamento urbanistico, dei piani complessi di intervento nonché dei piani attuativi sono effettuate, ai sensi del comma 1, indagini ed approfondimenti al quadro conoscitivo atte a verificare la fattibilità delle previsioni. Le presenti norme geologico tecniche con la relativa Carta della fattibilità rappresentano quindi l elaborato guida ottenuto dalla sovrapposizione della pericolosità geologica e della pericolosità idraulica con le destinazioni d'uso previste nel P.R.G., in grado di fornire attendibili e documentate informazioni circa la fattibilità degli interventi proposti. La Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n.94 del 12 Febbraio 1985 di approvazione della direttiva concernente le indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica, prevede la distinzione in 4 Classi di fattibilità, definendo per ciascuna classe particolari piani di indagine da eseguirsi prima della approvazione dello Strumento Attuativo o del progetto singolo. La classificazione concernente la fattibilità degli interventi non dipenderà strettamente dalla classe di pericolosità geologica e/o idraulica dell'area su cui insiste l'intervento, ma terrà nel dovuto conto il tipo di utilizzazione previsto ed i livelli di rischio connessi. La destinazione a verde di una zona ad elevata pericolosità geologica (classe 4) sarà ad esempio fattibile senza particolari limitazioni (classe 1) mentre la destinazione di un servizio essenziale (scuola, ospedale, ecc.) in una zona a bassa pericolosità geologica (classe 2) sarà fattibile a condizione che vengano svolte indagini di dettaglio a livello di area complessiva (classe 3). 1

4 Disciplina delle trasformazioni Il Regolamento Urbanistico ed i Programmi Integrati di Intervento possono disciplinare le trasformazioni solamente in coerenza con le limitazioni ed alle condizioni indicate per ciascuna classe di pericolosità individuata dalle indagini geologico tecniche ed idrauliche predisposte a corredo del Piano Strutturale, recependo le prescrizioni della Deliberazione del Consiglio della Provincia di Livorno n.890 del 27 Novembre 1998 di approvazione del Piano Territoriale di Coordinamento, della Deliberazione del Consiglio della Regione Toscana n.12 del 25 Gennaio 2000 di approvazione del Piano di Indirizzo Territoriale con la successiva circolare applicativa approvata con D.G.R. n.868 del e della Deliberazione del Consiglio Regionale n.13 del 25 Gennaio 2005 di approvazione del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico. In particolare il Regolamento Urbanistico e la relativa normativa a carattere idraulico recepiscono le perimetrazioni delle aree soggette a misure di salvaguardia individuate dal P.A.I. (aree con pericolosità idraulica elevata e molto elevata) e quelle individuate secondo il P.I.T. relative agli ambiti del corso d acqua soggetti a misure di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali. Facendo presente che nell'ambito del Comune di Cecina non sono state individuate porzioni di territorio riconducibili per caratteristiche alla classe 1 di pericolosità geologica, riteniamo opportuno richiamare sinteticamente quanto già espresso nella relazione geologica redatta a supporto del Piano Strutturale concernente i criteri che hanno ricondotto porzioni del territorio di Cecina alle diverse classi di pericolosità geologica secondo le prescrizioni della Direttiva regionale n.94/ 85: CLASSE 2 PERICOLOSITA` BASSA situazioni geologico tecniche apparentemente stabili sulle quali permangono dubbi che potranno essere chiariti a livello di indagine geognostica di supporto alla progettazione edilizia. In questa classe ricadono: - le dune litoranee a nord e a sud del Fiume Cecina l abitato di San Pietro in Palazzi - Marina di Cecina e gran parte del Capoluogo - estese porzioni di pianura costiera a nord di San Pietro in Palazzi ed a Sud del Capoluogo delimitate dai terreni palustri, ad ovest, e dalla fascia pedecollinare ad est - porzioni di fondovalle in destra idrografica del torrente Acquerta - porzioni di fondovalle in sinistra idrografica del fosso Linaglia. Le caratteristiche fisico-meccaniche dei terreni sono tali da escludere problemi e limitazioni relative alla capacità portante ed ai cedimenti delle strutture. CLASSE 3 PERICOLOSITA` MEDIA non sono presenti fenomeni attivi, tuttavia le condizioni geologico tecniche e morfologiche del sito sono tali da far ritenere che esso si trova al limite dell equilibrio. 2

5 Aree interessate da terreni dotati di scadente capacità portante (sottoclasse 3.1), aree nelle quali possono verificarsi fenomeni di instabilità dinamica per effetti morfologici (sottoclasse 3.2), aree nelle quali possono verificarsi fenomeni di instabilità dinamica per cedimenti (sottoclasse 3.3). Nella sottoclasse 3.1 ricade: - la pianura alluvionale a ridosso delle dune litoranee, sia a nord che a sud del Fiume Cecina, prevalentemente interessata in affioramento da sedimenti palustri e depositi di colmata. Nella sottoclasse 3.2 ricadono: - ampie porzioni della pianura alluvionale sia in destra che in sinistra idrografica del corso del Fiume Cecina comprese le aree di modeste dimensioni, morfologicamente depresse, interposte alle dune litoranee in località le Gorette - la zona di confluenza del fosso degli Impiccati con il torrente Tripesce - la fascia in sinistra idrografica del fosso Meluccio al confine comunale nord - una piccola area solcata dal fosso degli Impiccati - la fascia dei rilievi pedecollinari in destra idrografica del torrente Acquerta l area di scarpata all'estremità nord del Capoluogo nei pressi della fornace Magona - il versante nord del terrazzo su cui sorge la villa La Ladronaia (ad est della fornace Magona) - la fascia pedecollinare in sinistra idrografica del fosso Linaglia - una piccola area solcata da un corso d'acqua minore in località Macchia Guadazzone all'estremità sud-est del territorio comunale. Nella sottoclasse 3.3 ricade: - l area oggetto di rimodellamento antropico in località San Vincenzino delimitata a nord dal Fiume Cecina ed a sud dal tratto mediano della via Ginori - la porzione di area urbanizzata del Capoluogo in adiacenza al tratto mediano sud del viale della Repubblica - la porzione di area urbanizzata del Capoluogo comprendente un tratto del viale G. Marconi e della via Pasubio. In queste zone ogni intervento edilizio è fortemente limitato e le indagini di approfondimento dovranno essere condotte a livello di area complessiva; dovranno essere previsti interventi di bonifica e miglioramento dei terreni e/o l adozione di tecniche fondazionali di un certo impegno. CLASSE 4 PERICOLOSITA` ELEVATA a questa classe di pericolosità sono riconducibili le aree interessate da fenomeni di dissesto attivi (forte erosione). In questa classe di pericolosità è compreso l intero sviluppo della fascia costiera. In questa zona devono essere precisati i termini del problema attraverso studi specifici che consentano di predisporre idonei interventi di bonifica e programmare i controlli per valutarne gli esiti. Per quanto concerne la pericolosità idraulica è opportuno ricordare che l art.80 del Piano di Indirizzo Territoriale prescrive che le individuazioni delle classi di pericolosità di cui alla Direttiva n.94/ 85 devono tenere presenti anche le definizioni in funzione del rischio idraulico sulla base dei criteri di classificazione di seguito esplicitati: 3

6 CLASSE 1 PERICOLOSITA` IRRILEVANTE aree collinari o montane prossime ai corsi d'acqua per le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; b) sono in situazione favorevole di alto morfologico, di norma a quote altimetriche superiori di ml.2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. E riconducibile a questa classe di pericolosità idraulica la porzione sommitale del rilievo pedecollinare delimitato dagli impluvi vallivi dei torrenti Tripesce e Acquerta (a nord del Fiume Cecina) e le porzioni sommitali del rilievo pedecollinare in sinistra idrografica del fosso Linaglia (loc. macchia Guadazzone). CLASSE 2 PERICOLOSITA` BASSA aree di fondovalle per le quali ricorrono le seguenti condizioni: a) non vi sono notizie storiche di precedenti inondazioni; b) sono in situazione di alto morfologico rispetto alla piana alluvionale adiacente, di norma a quote altimetriche superiori a ml.2 rispetto al piede esterno dell'argine o, in mancanza, al ciglio di sponda. E riconducibile a questa classe di pericolosità idraulica l intera porzione mediana della pianura alluvionale in situazione di alto morfologico e le dune litoranee. CLASSE 3 PERICOLOSITA` MEDIA aree per le quali ricorre almeno una delle seguenti condizioni: a) vi sono notizie storiche di inondazioni; b) sono morfologicamente in situazione sfavorevole, di norma a quote altimetriche inferiori rispetto alla quota posta a ml.2 sopra il piede esterno dell'argine o, in mancanza, sopra il ciglio di sponda; c) aree di fondovalle protette da opere idrauliche per le quali ricorrono una o entrambe le condizioni precedenti. In questa classe ricadono, a nord del Fiume Cecina: - l impluvio del fosso del Vallin delle Conche l area morfologicamente depressa ubicata in località fattoria Tripesce; a sud del Fiume Cecina: - la parte alta degli impluvi del fosso del Cedro, di Poggio d Oro, della Vallescaia e le Basse - la porzione di pianura alluvionale morfologicamente depressa ubicata tra il tracciato della linea ferroviaria Pisa-Roma ed il retro delle dune costiere - l'abitato di Marina di Cecina - gli impluvi vallivi in sinistra idrografica del fosso Linaglia - la spiaggia attuale a sud della foce del Fiume Cecina e parte di quella a nord - le aree morfologicamente depresse in località villa La Ladronaia. CLASSE 4 PERICOLOSITA` ELEVATA sono riconducibili per caratteristiche a questa classe le aree di fondovalle non protette da 4

7 opere idrauliche per le quali ricorrono entrambe le condizioni ( a e b ) della precedente classe 3 di pericolosità. In questa classe ricadono: - l area golenale del Fiume Cecina l ampia area morfologicamente depressa in destra idrografica del F. Cecina comprendente le località le Gorette, villa Mazzanta, podere S.Giuseppe, fornace Nencini e fornace Niccolai l area morfologicamente depressa in sinistra idrografica del torrente Tripesce ed in destra idrografica del torrente Acquerta l area in sinistra idrografica del F.Cecina impegnata dallo specchio lacustre in località podere Lamberti - la parte bassa degli impluvi del fosso del Cedro, della Vallescaia e le Basse l ampia porzione di pianura alluvionale a ridosso delle dune litoranee. Ricordiamo che per la classe 4 di pericolosità idraulica sono state riprese le perimetrazioni di pericolosità idraulica elevata (P.I.E) e molto elevata (P.I.M.E.) riportate nella Carta di tutela del territorio del Piano per l'assetto Idrogeologico (P.A.I.). Sulla Carta della fattibilità, redatta in scala 1:5.000 e restituita suddividendo il territorio comunale in due porzioni: una ovest (Tav.7.1) ed una est (Tav.7.2), sono stati riportati, per completezza di informazione, i limiti della pericolosità geologica e della pericolosità idraulica delle carte di pericolosità, rispettivamente di Tav.5 e Tav.6, redatte a supporto del Piano Strutturale. Su tale carta sono stati inoltre riproposti, per i corsi d'acqua del territorio comunale soggetti alle misure di salvaguardia per la difesa dai fenomeni alluvionali, gli ambiti di applicazione delle prescrizioni e dei vincoli previsti dal P.I.T.: - AMBITO A1 di assoluta protezione del corso d'acqua - AMBITO A2 di tutela del corso d'acqua e di possibile inondazione - AMBITO B aree potenzialmente inondabili è opportuno ricordare che all'interno di tali ambiti devono essere sempre ottemperate le particolari prescrizioni di tipo idraulico previste dal P.I.T. e dalla successiva circolare applicativa approvata con D.G.R. n.868 del in funzione del tipo di intervento o di atto di pianificazione ipotizzato. Per quanto riguarda le porzioni di territorio ricomprese all interno delle perimetrazioni del P.A.I. deve essere fatto sempre riferimento alle relative norme di piano. Ricordiamo che nel Piano Strutturale il quadro conoscitivo per gli aspetti idrologico-idraulici del territorio comunale di Cecina era costituito dallo Studio idraulico ed idrogeologico di supporto alla pianificazione urbanistica sui bacini imbriferi del territorio comunale di Cecina ai sensi della Legge n.267/'98 e della D.G.R.T. n.1212/ 99, redatto dall'ing. Giuseppe Colombi di Pisa. Lo studio definiva, attraverso i normali metodi dell'idrologia, il livello di rischio relativo all area nel suo complesso e per le zone verificate come soggette a 5

8 fenomeni di inondazione, prevedeva la realizzazione di specifici interventi di messa in sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni. Successivamente sono state approfondite le indagini e le verifiche di dettaglio per la messa in sicurezza idraulica di alcuni tratti dei corsi d acqua risultati a rischio di esondazione, attenendosi ai criteri definiti dal Bacino e sono state definite le fasi progettuali per gli interventi di salvaguardia come per il cosiddetto argine remoto ovvero la realizzazione di nuove arginature sia in sinistra che in destra idrografica del Fiume Cecina oppure la creazione di casse di espansione e l esecuzione di ricalibrature di tratti di alveo per alcuni dei corsi d'acqua minori. Tali studi rappresentano un implemento del quadro conoscitivo del piano ed una programmazione delle misure di salvaguardia da adottare, fermo restando che solo la realizzazione preventiva o contestuale degli interventi necessari alla riduzione del rischio idraulico in caso di inondazione, può consentire l attuazione degli interventi urbanistici che comportano il rilascio del titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 6

9 Norme applicative La carta della fattibilità e le relative norme applicative a carattere geologico tecnico sono state predisposte in ottemperanza con quanto prescritto dalla Direttiva Regionale n.94/ 85: Indagini geologico tecniche di supporto alla pianificazione urbanistica emanata in attuazione della L.R. Toscana n.21/ 84: Norme per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico e del Piano di Indirizzo Territoriale. Le norme generali di tipo geologico tecnico costituiscono parte integrante del Regolamento Urbanistico di supporto al Piano Regolatore Generale disciplinando gli interventi previsti per gli insediamenti esistenti e le previsioni dei nuovi sistemi insediativi integrandosi con le prescrizioni del P.T.C., del P.I.T. e del P.A.I.. Sulla Carta della fattibilità di Tavv. 7.1 e 7.2, accorpata alla presente normativa, sono individuate le diverse classi di fattibilità attribuite alle varie tipologie di intervento in funzione della classe di pericolosità cui è stata ricondotta per caratteristiche la porzione di territorio su cui ricade l'intervento o quelle limitrofe il cui equilibrio può eventualmente essere influenzato dall'intervento stesso. La classe di fattibilità viene definita in funzione dell' intervento massimo ammissibile (strutturalmente più impegnativo) per la singola opera edificatoria; la individuazione della classe di fattibilità per interventi minori (meno impattanti) per la stessa opera potrà essere desunta ricorrendo alle apposite tabelle di seguito allegate (vedi ALL.1 Tabelle di correlazione interventi/pericolosità/fattibilità ) predisposte per correlare le diverse tipologie di intervento con le classi di pericolosità cui è stato ricondotto il territorio di Cecina. Sovrapponendo quindi alla carta della pericolosità geologica di TAV.5 ed alla carta della pericolosità idraulica di TAV.6 le destinazioni d'uso previste dal piano, si ottengono attendibili informazioni circa la fattibilità dei singoli interventi proposti sulla base della classificazione prevista dalla D.R. n.94/ 85, di seguito sintetizzata, che prevede per ciascuna classe particolari piani di indagine e vincoli. CLASSE 1 FATTIBILITA' SENZA PARTICOLARI LIMITAZIONI equivale a livelli di rischio irrilevante raggiungibili in caso di: - costruzioni di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell'insieme opera-terreno che ricadono in aree stabili note (classe 1 di pericolosità); - interventi a carattere conservativo e/o di ripristino anche in aree ad elevata pericolosità. - Piano di indagine: la caratterizzazione geotecnica dei terreni a livello di progetto, quando necessaria, potrà essere ottenuta per mezzo di raccolta di notizie; i calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti possono essere omessi ma la 7

10 validità delle soluzioni progettuali adottate deve essere motivata con una apposita relazione. - Vincoli: gli interventi previsti dallo strumento urbanistico sono attuabili senza particolari condizioni. CLASSE 2 FATTIBILITA' CON NORMALI VINCOLI equivale a livelli di rischio basso raggiungibili in aree non sufficientemente note anche se ipotizzabili a bassa pericolosità. - Piano di indagine: indagine geognostica puntiforme secondo quanto previsto dal D.M emanato in attuazione della Legge n.64/ 74. Non sono previste indagini di dettaglio a livello di area complessiva ; il progetto deve basarsi su una apposita indagine geognostica mirata alla soluzione dei problemi evidenziati negli studi condotti a livello di P.R.G.. - Vincoli: gli interventi previsti sono attuabili senza particolari condizioni. CLASSE 3 FATTIBILITA' CONDIZIONATA equivale ad un livello di rischio medio alto, come definibile con le conoscenze disponibili sulla pericolosità dell area (classe 3 di pericolosità) e interventi previsti anche di non eccessivo impegno e bassa vulnerabilità (p.e. edilizia abitativa a basso indice di fabbricabilità). - Piano di indagine: indagini di dettaglio a livello di area complessiva sia come supporto alla redazione di strumenti urbanistici attuativi che nel caso sia ipotizzato un intervento diretto. L esecuzione di quanto previsto dai risultati di tali indagini in termini di interventi di bonifica sia idraulica che geomorfologica, miglioramento dei terreni e/o tecniche fondazionali particolari costituiscono un vincolo specifico per il rilascio della concessione edilizia. - Vincoli: gli interventi previsti dallo S.U. sono vincolati all esecuzione di quanto previsto dai risultati delle indagini di dettaglio (sia di tipo geologico che di tipo idraulico). CLASSE 4 FATTIBILITA' LIMITATA equivale a livelli di rischio elevato ottenibili ipotizzando qualsiasi tipo di utilizzazione che non sia puramente conservativa o di ripristino in aree a pericolosità elevata (classe 4); o prevedendo utilizzazioni dall elevato valore di vulnerabilità come ad esempio servizi essenziali, strutture ad utilizzazione pubblica ad elevata concentrazione, strutture ad elevato rischio indotto quali installazioni industriali in aree a pericolosità media-bassa. - Piano di indagine: esecuzione di specifiche indagini di dettaglio per la redazione di un progetto degli interventi di consolidamento e bonifica idraulica, miglioramento dei terreni e tecniche fondazionali particolari; predisposizione di un programma di controlli volti a valutare l esito degli interventi proposti; predisposizione di idonei studi di fattibilità degli interventi in ordine alle caratteristiche ambientali. 8

11 - Vincoli: gli interventi previsti dallo S.U. sono attuabili alle condizioni e secondo le limitazioni derivanti dalle indagini di dettaglio (sia di tipo geologico che di tipo idraulico). Sulla carta della fattibilità sono state riportate le classi da 1 a 4 di fattibilità all interno dei perimetri di intervento, definiti dalle schede normative urbanistiche, in base al tipo di intervento massimo ammissibile mentre per le "aree extraurbane" al di fuori dei perimetri definiti, è stata attribuita una classe di fattibilità 4 per le porzioni di territorio ricadenti in classe 4 di pericolosità e una doppia classe di fattibilità ( 2/3 o 3/4 ) in quanto la definizione esatta della stessa dovrà tenere conto della classe di pericolosità 2 o 3 cui è stata ricondotta la porzione di territorio su cui ricade l intervento di progetto, rilevabile dall esame delle carte della pericolosità geologica ed idraulica, e dal tipo di intervento massimo ammissibile. Le Tabelle di correlazione permettono di individuare la classe di fattibilità del tipo di intervento in funzione della pericolosità dell'area su cui questo insiste; per quanto riguarda gli interventi diretti e gli atti di pianificazione, le trasformazioni fisiche e le utilizzazioni di immobili potranno essere dichiarati ammissibili subordinatamente all'effettuazione di indagini geologico tecniche condotte nel rispetto delle prescrizioni del D.M In particolare dovranno essere condotte, nella fase di progetto, indagini geologiche e geotecniche per valutare la stabilità d insieme della zona, prima ed a seguito della realizzazione dell opera in progetto e per individuare i problemi che la natura e le caratteristiche geologico tecniche dei terreni pongono per le scelte delle soluzioni progettuali; lo studio dovrà essere esteso alla parte di suolo e di sottosuolo influenzata, direttamente o indirettamente, dalla costruzione del manufatto e che condiziona il comportamento del manufatto stesso (volume significativo). I mezzi di indagine dovranno essere scelti caso per caso in relazione alla natura ed alla successione del sottosuolo, alla finalità ed alle caratteristiche dell opera; le indagini geologico tecniche potranno essere espletate mediante prove in sito e prove di laboratorio, esecuzione di sondaggi geognostici, prelievo di campioni, prove penetrometriche statiche e/o dinamiche, prospezioni geofisiche, prospezioni sismiche, prospezioni geoelettriche e quanto altro consenta l acquisizione di informazioni significative per la caratterizzazione dei terreni. Lo studio dovrà prevedere l'inquadramento geologico ed idrogeologico dell area (carte geomorfologiche e sezioni geostratigrafiche, carte idrogeologiche in scala adeguata) e definire le caratteristiche litostratigrafiche del sottosuolo con la parametrizzazione fisico meccanica dei terreni, la definizione della pressione ammissibile sul terreno di fondazione e la stima dell entità dei cedimenti. 9

12 Per gli interventi ricompresi all'interno degli ambiti definiti A e B di cui alla D.G.R. n.868/ 00 dovrà essere dato riscontro, in sede di presentazione dei singoli progetti, degli adempimenti prescritti dalla delibera stessa in aggiunta a quelli previsti dalla classe di fattibilità cui l'intervento è stato ricondotto. Per gli interventi ricompresi all interno delle perimetrazioni del P.A.I. si fa riferimento alle relative norme di piano; tali prescrizioni per il territorio di Cecina riguardano le aree P.I.E., le aree P.I.M.E., le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, le aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti e le aree di particolare attenzione per l equilibrio costiero ovvero in particolare gli artt.5, 6, 18, 19 e 20 che vengono integralmente di seguito riportati: Art. 5 Aree a pericolosità idraulica molto elevata (P.I.M.E.) (i.v.) 1. Nelle aree P.I.M.E. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente Piano di Assetto Idrogeologico. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali. 2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle. Le aree che risulteranno interessate da fenomeni di inondazioni per eventi con tempi di ritorno non superiori a 20 anni, non potranno essere oggetto di previsioni edificatorie, salvo che per infrastrutture a rete non diversamente localizzabili con le condizioni di cui al successivo comma 11 lettera c. 3. Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 4. Nelle aree P.I.M.E. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino. 5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle. I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: 10

13 - dimostrazioni dell assenza o dell eliminazione di pericolo per le persone e i beni; - dimostrazione che l intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 6. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativi all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l abitabilità o l agibilità dell intervento. 7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano 8. Nelle aree P.I.M.E., la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell ambito di un contesto edificato, nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, è consentita, nelle more della messa in sicurezza complessiva, nel rispetto delle seguenti condizioni : dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza, compatibilmente con la natura dell intervento ed il contesto territoriale; dimostrazione che l intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 9. Nelle aree P.I.M.E., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso specifici piani di sicurezza. 10. Sul patrimonio edilizio esistente, sono consentiti gli interventi che non comportino aumenti di superficie coperta né di nuovi volumi interrati, fatti salvi volumi tecnici e tettoie senza tamponature laterali. Sono altresì consentiti gli interventi di ampliamento della superficie coperta di fabbricati esistenti nei seguenti casi: interventi funzionali alla riduzione della vulnerabilità del fabbricato; interventi necessari alla messa a norma di strutture ed impianti in ottemperanza ad obblighi derivanti da norme vigenti in materia igienico sanitaria, di sicurezza sull ambiente di lavori, di superamento delle barriere architettoniche e di adeguamento antisismico. 11. Nelle aree P.I.M.E. sono inoltre consentiti: a. gli interventi necessari per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche, di interesse pubblico e private; b. gli interventi di ampliamento e di adeguamento delle opere pubbliche e delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico, purchè siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell intervento ed al contesto territoriale e, previo parere del Bacino, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree; c. la realizzazione di nuove opere e infrastrutture pubbliche o di interesse pubbliche non diversamente localizzabili, purché siano realizzate in condizioni di sicurezza idraulica per tempi di ritorno di 200 anni, non precludano la possibilità di attenuare o eliminare le cause che determinano le condizioni di rischio e non concorrano ad aumentare il rischio in altre aree. Quanto sopra deve risultare da idonei studi idrologici ed idraulici che dovranno attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del presente Piano e dei propri atti di pianificazione, ed ove positivamente valutati costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano; 11

14 d. nelle zone del territorio destinate ad usi agricoli, le opere e gli impianti per usi agricoli, zootecnici ed assimilabili purchè siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell intervento ed al contesto territoriale e senza aggravio di rischio nelle aree limitrofe, nonché la realizzazione di annessi agricoli risultanti indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata fino ad una dimensione planimetrica massima di 100 mq.; e. l installazione di strutture mobili temporanee stagionali per il tempo libero a condizione che sia comunque garantita l incolumità pubblica, fermo restando la necessità di acquisire il parere dell autorità idraulica competente. 12 I Comuni possono promuovere piani finalizzati alla rilocalizzazione delle funzioni non compatibili con le condizioni di pericolosità esistenti. Art. 6 Aree a pericolosità idraulica elevata (P.I.E) (i.v.) 1. Nelle aree P.I.E. sono consentiti interventi idraulici atti a ridurre il rischio idraulico, autorizzati dalla autorità idraulica competente, tali da migliorare le condizioni di funzionalità idraulica, da non aumentare il rischio di inondazione a valle, da non pregiudicare l attuazione della sistemazione idraulica definitiva e tenuto conto del presente Piano di Assetto Idrogeologico. I progetti preliminari degli interventi sono sottoposti al parere del competente Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. Sono altresì consentiti gli interventi di recupero, valorizzazione e mantenimento della funzionalità idrogeologica, anche con riferimento al riequilibrio degli ecosistemi fluviali. 2. Tali aree potranno essere oggetto di atti di pianificazione territoriali per previsioni edificatorie non diversamente localizzabili, subordinando l'attuazione delle stesse alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devo no aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle. 3 Gli studi di cui al comma 2 devono attenersi ai criteri definiti dal Bacino, il quale si esprime sulla coerenza degli stessi con gli obiettivi e gli indirizzi del PAI e dei propri atti di pianificazione e, ove positivamente valutati, costituiscono implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 4. Nelle aree P.I.E. il Bacino si esprime sugli atti di pianificazione di cui alla L.R. 5/95 in relazione alla coerenza degli stessi rispetto al presente Piano, nonché alla coerenza con il complesso degli strumenti di pianificazione di bacino delle valutazioni sugli effetti ambientali riferiti alle risorse acqua e suolo. I pareri di cui sopra si intendono espressi in senso favorevole decorsi 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza istruttoria in assenza di determinazioni o di comunicazioni da parte del Bacino. 5. La realizzazione di nuovi interventi pubblici o privati, previsti dai vigenti strumenti di governo del territorio alla data di entrata in vigore del presente Piano, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, è subordinata alla preventiva o contestuale esecuzione di interventi di messa in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Gli interventi, definiti sulla base di idonei studi idrologici e idraulici, tenendo anche conto del reticolo di acque superficiali di riferimento del presente P.A.I., non devono aumentare il livello di rischio in altre aree con riferimento anche agli effetti dell eventuale incremento dei picchi di piena a valle. I progetti preliminari degli interventi strutturali di messa in sicurezza sono sottoposti al parere del Bacino che si esprime in merito alla coerenza degli stessi rispetto agli obiettivi del presente Piano e alle previsioni generali di messa in sicurezza dell'area. La messa in sicurezza rispetto ad eventi con tempo di ritorno di 200 anni potrà essere conseguita anche tramite adeguati sistemi di autosicurezza, nel rispetto delle seguenti condizioni: - dimostrazioni dell assenza o dell eliminazione di pericolo per le persone e i beni; - dimostrazione che l intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 12

15 6. In merito alla contestuale realizzazione degli interventi di messa in sicurezza connessi alla realizzazione di interventi edificatori o infrastrutturali, è necessario che il titolo abilitativi all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività) contenga la stretta relazione con i relativi interventi di messa in sicurezza evidenziando anche le condizioni che possono pregiudicare l abitabilità o l agibilità dell intervento. 7. Il soggetto attuatore, pubblico o privato, degli interventi di messa in sicurezza idraulica, è tenuto a trasmettere al Comune e al Bacino dichiarazione a firma di tecnico abilitato, degli effetti conseguiti con la realizzazione degli interventi, ivi compresa la delimitazione delle aree risultanti in sicurezza per eventi con tempo di ritorno di 200 anni. Quanto sopra costituisce implementazione del quadro conoscitivo del presente Piano. 8. Nelle aree P.I.E., la realizzazione di edifici e nuovi volumi in singoli lotti nell ambito di un contesto edificato, nonché il completamento di zone di espansione che risultino già convenzionate, previsti dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di entrata in vigore del presente Piano, è consentita, nelle more della messa in sicurezza complessiva, nel rispetto delle seguenti condizioni: dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza compatibilmente con la natura dell intervento ed il contesto territoriale; dimostrazione che l intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. Della sussistenza delle condizioni di cui sopra deve essere dato atto nel procedimento amministrativo relativo al titolo abilitativo all attività edilizia (concessione, autorizzazione, dichiarazione di inizio attività). 9. Nelle aree P.I.E., le utilizzazioni per finalità ambientali, ricreative e agricole dovranno comunque garantire la sicurezza degli utenti anche attraverso di specifici piani di sicurezza. 10. Nelle aree P.I.E. sono consentiti, oltre agli interventi di cui ai commi 10 e 11 dell art. 5: a) gli interventi sul patrimonio edilizio esistente che possono pervenire ad un riassetto complessivo degli organismi edilizi esistenti e degli spazi urbani ad essi appartenenti, alle seguenti condizioni: dimostrazione di assenza o di eliminazione di pericolo per le persone e i beni, anche tramite sistemi di autosicurezza; dimostrazione che l intervento non determina aumento delle pericolosità a monte e a valle. b) le opere che non siano qualificabili come volumi edilizi, purché realizzati con criteri di sicurezza idraulica e senza aumento di rischio in altre aree. 11. I Comuni possono promuovere piani finalizzati alla rilocalizzazione delle funzioni non compatibili con le condizioni di pericolosità esistenti. Art.18 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici Nelle aree di particolare attenzione per la prevenzione dei dissesti idrogeologici, al fine di garantire la conservazione dei suoli, la riduzione dei rischi idrogeologici, la tutela dell ambiente, l aumento del tempo di corrivazione, il controllo del trasporto solido, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline finalizzate a tener conto della necessità di secondo le seguenti direttive di non convogliare acque di pioggia nelle aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata. Dovrà essere garantita nei Piani d Ambito del servizio Idrico Integrato l eliminazione di perdite delle condotte che possono interessare le aree a pericolosità geomorfologica elevata e molto elevata. A) Nelle aree caratterizzate da attività agricola sono da incentivare: mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico agraria di presidio tipiche degli assetti agricoli storici quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque selvagge, drenaggi ecc. aratura lungo le linee di livello (giropoggio); mantenimento di siepi, alberi e zone inerbite ai limiti del coltivo; inerbimento dei vigneti e degli oliveti; inerbimento permanente, evitando il pascolo, nelle zone limitrofe le aree calanchive; giusta densità di bestiame per unità di superficie; realizzazione di adeguata rete di regimazione delle acque quali fosse livellari (fossi di guardia, fossi di valle), e fossi collettori; per le lavorazioni agricole adiacenti alle sedi stradali mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo 13

16 dal ciglio superiore della scarpata a monte e dal ciglio inferiore della scarpata a valle della sede stradale; mantenimento di una fascia di rispetto a terreno saldo in adiacenza della rete di regimazione delle acque; manutenzione della viabilità poderale, sentieri, mulattiere e carrarecce con dotazione di cunette, tagliaacque e altre opere consimili al fine di evitare la loro trasformazione in collettori di acque superficiali. utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.) B) Nelle aree boscate sono da incentivare: le azioni relative alla conservazione, manutenzione ed adeguamento dei boschi in funzione della regimazione delle acque superficiali e al potenziamento delle superfici boscate; la salvaguardia degli impianti boschivi e arbustivi di pregio; l avviamento ad alto fusto; la rinaturalizzazione delle aree incolte e abbandonate dalle pratiche agricole. mantenimento, manutenzione e ripristino delle opere di sistemazione idraulico forestale quali: muretti, terrazzamenti, gradonamenti, canalizzazione delle acque, drenaggi ecc. utilizzo dei disciplinari di produzione integrata definiti dall Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l Innovazione nel Settore Agricoloforestale (A.R.S.I.A.) Elaborazioni ed approfondimenti conoscitivi basati sulle caratteristiche pedologiche, geolitologiche e morfometriche ai fini dell elaborazione della carta di capacità d uso agricolo-pastorale- forestale potranno consentire di procedere alla valutazione dell attitudine delle varie colture ai fini della dinamica dei versanti, anche in relazione al controllo dell erosione, e la conseguente individuazione, anche prescrittiva, di alternative tecniche di utilizzo del suolo. Art. 19 Direttive per le aree di particolare attenzione per la prevenzione da allagamenti Al fine di garantire il mantenimento/restituzione ai corsi d'acqua gli ambiti di respiro naturale, nonché di mantenere e recuperare la funzionalità e l'efficienza delle opere idrauliche e di bonifica e di non rendere inefficaci gli interventi strutturali realizzati o da realizzare in funzione dei livelli di sicurezza definiti dal Piano, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive: - nel territorio rurale la rete di drenaggio delle acque di pioggia dovrà comunque garantire una volumetria di accumulo non inferiore a 200 mc. per Ha; - sono vietati la copertura ed il tombamento dei corsi d acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI e comunque anche in caso di attraversamento non potrà essere ridotta la sezione idraulica di sicurezza relativa alla portata con tempo di ritorno duecentennale; - le reti fognarie dovranno prevedere per le nuove urbanizzazioni adeguati volumi di invaso al fine di garantire opportune condizioni di sicurezza, in relazione alla natura della previsione urbanistica ed al contesto territoriale, tenuto conto della necessità di mitigare gli effetti prodotti da eventi pluviometrici critici con tempo di ritorno di 200 anni; tali verifiche dovranno progressivamente essere ampliate anche alle reti fognarie esistenti; - il recapito finale, nei corsi d acqua ricompresi nel reticolo di riferimento del presente PAI, dovrà essere verificato in termini di sicurezza idraulica; - la conservazione del reticolo idrografico e mantenimento o recupero delle caratteristiche di funzionalità ed efficienza delle opere idrauliche e di bonifica; - la realizzazione delle opere spondali e di regimazione idraulica con interventi che dovranno eseguirsi in conformità a quanto previsto dalla D.C.R.T. 155/97 recante "Direttive per la progettazione e l attuazione degli interventi in materia di difesa idrogeologica"; - la manutenzione e, ove necessario, ripristino della vegetazione spondale; - la conservazione degli insiemi vegetazionali di tipo particolare (zone umide, ecosistemi dunali, ecc.); - il convogliamento delle acque piovane in fognatura o in corsi d acqua deve essere evitato quando è possibile dirigere le acque in aree adiacenti con superficie permeabile senza che si determinino danni dovuti al ristagno. Art. 20 Direttive per le aree di particolare attenzione per l'equilibrio costiero Il piano recepisce integralmente la disciplina per l uso della fascia costiera e dei beni del demanio 14

17 marittimo di cui alla deliberazione C.R. 47/90 e deliberazione G.R. 470/02. Al fine di garantire la evoluzione naturale della dinamica costiera e garantire una progressiva riduzione dei prelievi e la razionalizzazione degli usi nelle aree interessate da ingressione salmastra, gli strumenti per il governo del territorio individuano discipline secondo le seguenti direttive: - al fine del corretto utilizzo del demanio marittimo e delle zone del mare territoriale e al fine di evitare il degrado della risorsa litorale, nonché per la realizzazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri, dovrà essere preventivamente verificata la compatibilità degli stessi rispetto alla complessiva dinamica costiera; di tale valutazione tecnica dovrà essere dato espressamente atto negli atti concessori o autorizzativi; - nella fascia di spiaggia attiva, cioè quella interessata dal moto ondoso, dovranno evitarsi interventi di tipo rigido che oltre a determinare una locale sottrazione della risorsa naturale spiaggia, possono generare fenomeni erosivi della linea di riva per mancata dissipazione dell energia e conseguente innesco di fenomeni di riflessione; - nelle foci dei corsi d'acqua e nel litorale marittimo prospiciente, ogni intervento in grado di influire sul regime dei corsi d'acqua deve essere definito sulla base di idonei studi ideologici-idraulici per tempo di ritorno di 200 anni opportunamente correlati con studi meteomarini; - non potranno essere rilasciate concessioni di prelievo di acqua superficiale in quei tratti e per quei periodi in cui vi è risalita delle acque costiere lungo l asta terminale; - nelle aree di pianura interessate da ingressione di acqua salmastra si dovrà provvedere progressivamente a ridurre i prelievi e razionalizzare gli usi, anche mediante un miglioramento delle tecniche irrigue con l utilizzo di sistemi a basso consumo, utilizzo di acque reflue depurate, raccolta delle acque piovane, possibilità di soddisfare la domanda di acqua per uso irriguo attraverso strutture consortili; - nelle aste terminali dei corsi d acqua dovrà essere verificata la possibilità di realizzare barriere anche mobili per impedire la risalita delle acque costiere nei periodi di magra; - nelle aree di bonifica per sollevamento meccanico dovrà essere verificata la possibilità di infiltrare in falda, in prossimità della costa, le acque che vengono pompate dalle idrovore; - nelle aree costiere con versanti rocciosi a forte acclività, dove sono possibili fenomeni di caduta di materiale lapideo dovuti all azione erosiva dei fenomeni meteomarini, dovranno essere predisposti dagli enti competenti opportuni provvedimenti, anche al fine di salvaguardare la pubblica incolumità. Per quanto riguarda la fascia costiera di Cecina vengono interamente recepite le classificazioni di fattibilità, in funzione dell intervento massimo ammissibile (demolizione e ricostruzione), riportate sulla carta della fattibilità in scala 1:2.000 redatta da questo studio professionale nel Giugno 2003 a supporto del Piano particolareggiato della costa, del lungomare e degli arenili ; l individuazione delle classi di fattibilità per la fascia costiera, anche per interventi minori (manutenzione), è contenuta nella tabella di correlazione interventi/pericolosità/fattibilità riportata nell ALL.1. Riportiamo inoltre di seguito le condizioni e limitazioni per l'attuabilità degli interventi inerenti il Piano Particolareggiato della Costa definite sulla base dei risultati delle indagini geognostiche di approfondimento svolte e di quelli relativi alla indagine meteomarina del Prof. P.L. Aminti: - all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato vige la prescrizione che tutte le opere previste, ad esclusione degli interventi di manutenzione, dovranno essere rialzate al di sopra della quota di +2,15 mt su l.m.m. (determinata con rilievo topografico di precisione) individuata per le aree soggette a mareggiate con tempo di 15

18 ritorno di 50 anni; al di sotto di tale quota potranno essere realizzati solo gli interventi di rialzamento come le palificate sugli arenili, le fondazioni continue delle strutture dovranno quindi stare al di sopra di tale quota; - all'interno del perimetro del Piano Particolareggiato non dovranno essere previsti volumi interrati o seminterrati essendo l'area in esame soggetta a mareggiate ed allagamenti; - gli interventi di demolizione e ricostruzione previsti per le strutture presenti all'interno degli arenili non dovranno prevedere un avanzamento dei manufatti verso la riva ma dovranno arretrare la loro disposizione il più possibile dalla stessa ponendosi in condizioni di maggiore sicurezza nei confronti dei fenomeni erosivi ed evitando di provocare un aumento dei livelli di rischio alle aree limitrofe; - all'interno degli arenili le strutture fondazionali dovranno essere di tipo profondo su pali attestati sui livelli sabbioso-ghiaiosi dotati di buone caratteristiche geomeccaniche mediamente presenti fino a 7-8 mt dal p.c.; i risultati delle indagini contenute nel presente studio possono essere utilizzate come riferimento ma in fase progettuale per la richiesta di concessione o autorizzazione deve comunque essere realizzata una indagine geognostica puntuale (mediante l'esecuzione di sondaggi geognostici o prove penetrometriche) per l'esatto e corretto dimensionamento delle fondazioni; - la linea di riva dovrà essere mantenuta del tutto stabile in attesa della realizzazione delle previste opere di difesa a mare e nel caso si verificassero arretramenti prima della loro messa in opera l'amministrazione Comunale di Cecina interverrà con limitati ripascimenti dell'arenile. Anche per quanto riguarda le aree circostanti la stazione ferroviaria di Cecina vengono interamente recepite le classificazioni di fattibilità, in funzione dell intervento massimo ammissibile (nuova edificazione), riportate sulla carta della fattibilità in scala 1:5.000 redatta da questo studio professionale nel Novembre 2003 a supporto della Riqualificazione Urbana delle aree circostanti la stazione ferroviaria di Cecina ; l individuazione delle classi di fattibilità, anche per interventi minori (verde attrezzato) è contenuta nella tabella di correlazione interventi/pericolosità/fattibilità riportata nell ALL.1. Facciamo inoltre presente che all'interno di ognuna delle schede normative urbanistiche in scala 1:2.000 è stata inserita una tabella di dettaglio relativa alla pericolosità ed alla fattibilità per ogni tipo di intervento previsto dalla scheda stessa; riportiamo nell'all.2 le tabelle redatte per ognuna delle schede normative urbanistiche. Pisa, Dicembre 2005 Dott. geol. Fabio Mezzetti 16

19 ALL.1 TABELLE DI CORRELAZIONE INTERVENTI / PERICOLOSITA` / FATTIBILITA`

20 COMUNE DI CECINA - Provincia di Livorno STUDIO GEOLOGICO TECNICO DI SUPPORTO AL P.R.G. DEFINIZIONE DELLA FATTIBILITA' DEGLI INTERVENTI IN FUNZIONE DELLA PERICOLOSITA' DEL SITO CATEGORIE DI INTERVENTO CLASSI DI PERICOLOSITA' CLASSI DI FATTIBILITA' CENTRO STORICO MANUTENZIONE RESTAURO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE AREA RESIDENZIALE MANUTENZIONE RESTAURO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA EDIFICAZIONE AREA COMMERCIALE MANUTENZIONE RESTAURO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA EDIFICAZIONE AREA DIREZIONALE MANUTENZIONE RESTAURO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA EDIFICAZIONE AREA PRODUTTIVA MANUTENZIONE RESTAURO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA EDIFICAZIONE STRUTTURE RICETTIVE TURISTICO AMBIENTALI MANUTENZIONE RESTAURO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA EDIFICAZIONE SERVIZI DI INTERESSE PUBBLICO MANUTENZIONE RESTAURO RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA AMPLIAMENTO E SOPRAELEVAZIONE DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE NUOVA EDIFICAZIONE ATTREZZATURE SPORTIVE MANUTENZIONE AMPLIAMENTO NUOVE

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