DOCUMENTO FONDAMENTALE per le operazioni che rientrano nel campo d applicazione IVA è la FATTURA
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- Giulia Giuliano
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1 DOCUMENTO FONDAMENTALE per le operazioni che rientrano nel campo d applicazione IVA è la FATTURA VIENE UTILIZZATA DALLA GENERALITA DEI SOGGETTI PASSIVI SIA QUANDO EFFETTUANO OPERAZIONI IMPONIBILI, NON IMPONIBILI, O ESENTI (ART. 21 DRP 633/72 Studio Lorenzo Lelli 1
2 DOCUMENTAZIONE FUNZIONI DI CARATTERE FORMALE CONTROLLO FUNZIONI DI CARATTERE SOSTANZIALE ESERCIZIO DELLA RIVALSA DETRAZIONE DELL IVA Studio Lorenzo Lelli 2
3 SOGGETTI OBBLIGATI ALL EMISSIONE CEDENTE PRESTATORE COMMITTENTE In caso di cessione beni In caso di prestazione servizi In caso di autofattura per autoconsumo Studio Lorenzo Lelli 3
4 L EVENTUALE ESONERO DALL OBBLIGO DI EMETTERE LA FATTURA PUO DERIVARE DA NATURA DEL SOGGETTO Es. commercianti al minuto, banche o assicurazioni. CARATTERISTICHE DELL OPERAZIONE Es. Giochi / Spettacoli Studio Lorenzo Lelli 4
5 IN CASO DI ESONERO DALL OBBLIGO DI EMISSIONE DELLA FATTURA, I SOGGETTI PASSIVI IVA NON ESONERATI DALL OBBLIGO DI CERTIFICAZIONE DEI CORRISPETTIVI (art. 3 c.147 lett.e L.549/95, DPR 696/96) SONO TENUTI A EMETTERE SCONTRINO O RICEVUTA FISCALE DATI OBBLIGATORI: numerazione + data + denominazione, ubicazione e p. IVA dell emittente + descrizione beni/servizi ceduti + ammontare dei corrispettivi IVA comprensivi d IVA Studio Lorenzo Lelli 5
6 ELEMENTI OBBLIGATORI IN FATTURA Data di emissione / n progressivo Dati identificativi dei soggetti interessati all operazione Partita IVA / Cod. Fiscale del cedente / prestatore Natura / Qualità / Quantità dei Beni o dei Servizi Importo Imponibile Aliquota e ammontare dell imposta Studio Lorenzo Lelli 6
7 TIPI DI FATTURA 1. FATTURA IMMEDIATA: viene utilizzata nella generalità dei casi per certificare le operazioni effettuate. Deve essere emessa entro le ore 24 del giorno in cui si è verificata l operazione 2. FATTURA DIFFERITA: alternativa a quella immediata, va emessa con analoghe modalità. Valida solo per la cessione di beni mobili spediti tramite Documento di Trasporto 3. FATTURA INTEGRATIVA: emessa per imponibile o l imposta in aumento 4. FATTURA CON IVA A ESIGIBILITA DIFFERITA: facoltativa per operazioni verso Pubblica Amministrazione. L imposta viene computata solo al momento di incasso del corrispettivo 5. AUTOFATTURA: ad es. in caso di autoconsumo di beni acquistati precedentemente Studio Lorenzo Lelli 7
8 IMPONIBILI CESSIONE BENI + PRESTAZ SERVIZI EFFETTUATE A TITOLO ONEROSO ALCUNE OPERAZ SONO IMPONIBILI ANCHE SE A TITOLO GRATUITO (Cessioni gratuita di beni la cui produzione o il cui commercio rientra nell attività propria dell impresa) OPERAZIONI RIENTRANTI IN CAMPO IVA NON IMPONIBILI NON SOGGETTE AD IVA IN QUANTO RIVOLTE A STATI ESTERI. DEVONO COMUNQUE SOTTOSTARE AD ADEMPIPMENTI IVA ITALIANI. AL CONTRARIO DELLE OP. ESENTI DANNO DIRITTO A DETRAZIONE INTEGRALE DI IVA SU ACQUISTI ESENTI NON SOGGETTE AD IVA PER ESPRESSA DISPOSIZIONE DI LEGGE. CONSENTONO SOLO UNA DETRAZIONE PARZIALE SU ACQUISTI (cd. PRO RATA) Studio Lorenzo Lelli 8
9 OPERAZIONI ESCLUSE TUTTE ESTRANEE ALL APPLICAZIONE DELL IVA IN QUANTO PRIVE DI UNO DEI SUOI FONDAMENTI (oggettivo soggettivo territoriale) NON DETERMINANO ALCUN OBBLIGO A CARICO DI CHI LE EFFETTUA. ESEMPI: Sovvenzioni, contributi, valori bollati, cessioni d azienda, imballaggi, etc. NON DETERMINANO OBBLIGHI DI FATTURAZIONE / REGISTRAZIONE DEVONO ESSERE TENUTE IN CONSIDERAZIONE SOLO AI FINI DELLE DISPOSIZIONI CHE VIETANO LA DETRAZIONE IVA SU ACQUISTI DI BENI E SERVIZI AFFERENTI OPERAZIONI ESCLUSE OPERAZIONI FUORI CAMPO OPERAZIONI NON SOGGETTE Studio Lorenzo Lelli 9
10 TERRITORIALITA Elemento indispensabile al pari di quello oggettivo e soggettivo CESSIONI DI BENI / PRESTAZIONI DI SERVIZI INFATTI SONO IMPONIBILI SOLO SE VENGONO EFFETTUATI SUL TERRITORIO ITALIANO Studio Lorenzo Lelli 10
11 SOTTO L ASPETTO TERRITORIALE LE OPERAZIONI SI DISTINGUONO IN: OPERAZIONI INTERNE Effettuate all interno del territorio nazionale (IMPONIBILI) Operazioni intracomunitarie Importazioni esportazioni OPERAZIONI INTERNAZIONALI Operazioni Assimilate alle esportazioni Servizi internazionali Studio Lorenzo Lelli 11
12 - CESSIONI INTRACOMUNITARIE - ESPORTAZIONI - OPERAZIONI ASSIMILATE A ESPORTAZIONI - SERVIZI INTERNAZIONALI Per espressa disposizione di legge non si considerano effettuate in Italia e sono quindi non imponibili ai fini IVA Studio Lorenzo Lelli 12
13 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Sono rappresentate da cessione di beni / prestazioni servizi intercorrenti tra soggetti passivi IVA appartenenti a diversi stati UE. Affinché si possa applicare la normativa intracomunitaria occorre che siano verificati i requisiti: OGGETTIVO SOGGETTIVO Studio Lorenzo Lelli 13
14 OPERAZIONI INTRACOMUNITARIE Requisito OGGETTIVO Requisito SOGGETTIVO L operazione deve riguardare una cessione di beni a titolo oneroso trasportati da uno stato membro a un altro (trasferimento fisico della merce) L operazione deve essere posta in essere tra due soggetti passivi IVA nei rispettivi paesi che agiscano in quanto tali (le operazioni poste in essere con privati sono imponibili come se fossero delle operazioni interne) Non costitiscono dunque operazioni intracomunitarie le operazioni a titolo gratuito e quelle in cui uno dei due operatori non sia soggetto IVA Studio Lorenzo Lelli 14
15 SONO CESSIONI INTRACOMUNITARIE, DUNQUE NON IMPONIBILI IN ITALIA, LE CESSIONI DI BENI TRASPORTATI / SPEDITI DAL VENDITORE DALL ACQUIRENTE O DA UN TERZO PER PROPRIO CONTO SOLO SE SI VERIFICANO LE CONDIZIONI La cessione è effettuata a titolo oneroso Il venditore è un soggetto passivo in Italia ovvero è un soggetto estero che ha nominato un rappresentante fiscale in Italia L acquirente è un soggetto passivo in un altro stato membro L acquirente abbia comunicato al cedente il proprio numero di identificazione (P. IVA integrata dalle iniziali dello stato membro che l ha rilasciata) Studio Lorenzo Lelli 15
16 ESPORTAZIONI Trasporto o spedizione di beni fuori dal territorio UE a seguito di trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento e in cambio del pagamento di un corrispettivo. Studio Lorenzo Lelli 16
17 LE ESPORTAZIONI DI BENI SONO NON IMPONIBILI IN ITALIA CIO SIGNIFICA CHE NON SCONTANO IVA IN ITALIANA, SONO PERO SOGGETTE A TUTTE LE FORMALITA PREVISTE DALLA LEGGE IVA IN MATERIA DI FATTURAZIONE, REGISTRAZIONE, DICHIARAZIONE. SI DISTINGUONO IN ESPORTAZIONI DIRETTE ESPORTAZIONI INDIRETTE Studio Lorenzo Lelli 17
18 Art. 8 lett. A DPR 633/72 ESPORTAZIONI DIRETTE Cessioni di beni mediante trasporto o spedizione fuori dal territorio UE a cura o a nome dei cedenti Le cessioni possono avvenire anche tramite commissionari del cedente. In tal caso la consegna del bene dal venditore al commissionario è considerata cessione all esportazione e quindi risulta anch essa non imponibile Il regime di non imponibilità è subordinato alla dimostrazione dell effettiva esportazione dei beni. Questa è in genere data da un documento doganale, vistato dall uff. doganale di uscita dal territorio comunitario (il tutto può essere apposto dalla vidimazione apposta dall ufficio stesso sulla fattura) Studio Lorenzo Lelli 18
19 Art. 8 lett. A DPR 633/72 ESPORTAZIONI INDIRETTE Cessioni effettuate, anche tramite commissionari, mediante consegna dei beni in Italia a soggetti che intendano esportarli anche dopo l effettuazione di operazioni di perfezionamento. Per usufruire della non imponibilità ai fini IVA occorre che l acquirente sia un esportatore abituale e presenti al cedente una dichiarazione scritta (Dichiarazione d intento) A differenza di quelle dirette, nelle esportazioni indirette possono formare oggetto di fatturazione anche i servizi Studio Lorenzo Lelli 19
20 La disciplina che regola le OPERAZIONI CON LA CITTA DEL VATICANO prevede: Le cessioni mediante trasporto / consegna di beni nel territorio del Vaticano e le prestazioni di servizi ad esse connesse sono non imponibili (stesso regime previsto per le esportazioni) L introduzione nel territorio italiano di beni provenienti dal Vaticano è soggetta ad IVA (il soggetto passivo d imposta è l acquirente Italiano). A tal proposito l acquirente italiano deve emettere autofattura Studio Lorenzo Lelli 20
21 LA BASE IMPONIBILE IVA art 13 del D.P.R. 26/10/1972 n. 633 RAPPRESENTA L IMPORTO SU CUI VA APPLICATA L IVA E COSTITUITA DALL AMMONTARE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI CONTRATTUALMENTE A SEGUITO DELLA PRESTAZIONE DI SERVIZI O DELLA FORNITURE DI BENI COMPRENDE Le spese accessorie sostenute dal fornitore / prestatore Gli oneri e i debiti accollati all acquirente Studio Lorenzo Lelli 21
22 SPESE ACCESSORIE Le operazioni accessorie possono essere: 1)Trasporto 2)Posa in opera 3)Imballaggio merce 4) Confezionamento Studio Lorenzo Lelli 22
23 Vengono effettuate direttamente dal fornitore/prestatore Vengono effettuate direttamente da terzi per conto del fornitore Seguono la stessa disciplina dell operazione principale Studio Lorenzo Lelli 23
24 Le operazioni accessorie devono integrare, completare, e rendere possibile la prestazione o cessione principale. Il carattere di accessorietà rispetto all operazione principale va valutato caso per caso (R.M , n. 6/E) Studio Lorenzo Lelli 24
25 Ad Esempio: gli imballi e i recipienti sono considerati oneri accessori se ceduti in via definitiva con la merce. In questo caso rientrano nella base imponibile dell operazione principale. Se ne è espressamente pattuita la resa sono esclusi dalla formazione della base imponibile. Studio Lorenzo Lelli 25
26 ONERI E DEBITI L eventuale debito accollato all acquirente concorre alla formazione della base imponibile IVA. Esempio classico potrebbe essere un operazione di acquisto di immobile sul quale grava un mutuo. Studio Lorenzo Lelli 26
27 Analogamente ai debiti, è prevista l imponibilità dell addebito di oneri inerenti all esecuzione di un contratto. Esempio classico potrebbero essere gli oneri accessori nella stipulazione di un contratto di leasing. Studio Lorenzo Lelli 27
28 Interessi moratori o di penalità per ritardi: sono esclusi dal regime IVA (Art 15, D.P.R. 633/1972) La R.M n. 64/E chiarisce che le somme corrisposte a titolo di penale per ritardo nell adempimento degli obblighi contrattuali non devono rientrare nella base imponibile IVA in quanto espressamente esclusi dall art. 15 DPR 633/1972. Studio Lorenzo Lelli 28
29 Al pari degli interessi moratori o di penalità per ritardi, gli interessi per dilazioni di pagamento non rientrano nella base imponibile iva. In questo caso il regime di non imponibilità ai fini IVA è disciplinato dall art. 10, co. 1, n. 1, D.P.R. 633/1972. Studio Lorenzo Lelli 29
30 ALIQUOTE IVA (D.L. 328/1997 convertito in Legge 410/1997) ordinaria Aliquota del 20% applicabile per tutte i casi non espressamente disciplinati ridotte Aliquota del 4% per operazioni elencate in Tab.A, parte II - DPR 633/72 Aliquota del 10% per operazioni elencate in Tab.A, parte - III DPR 633/72 Studio Lorenzo Lelli 30
31 Operazioni in regime di esenzione Pur possedendo i requisiti per l applicabilità dell IVA, non sono assoggettate a tributo per i motivi di ordine tecnico, politico e sociale (art. 10 DPR 633/72) EFFETTUARE OPERAZIONI ESENTI COMPORTA Perdita o riduzione delle detrazioni IVA sugli acquisti (c.d. PRO RATA) Regolare soggezione agli adempimenti formali previsti per i soggetti passivi IVA Studio Lorenzo Lelli 31
32 OPERAZIONI ESENTI elencate in art.10 DPR 633/72 1. OPERAZIONI FINANZIARIE ED ASSICURATIVE 2. BENI CON IVA TOTALMENTE INDETRAIBILE ES. pagamento premi di polizze assicurative, Gestione di servizi bancari come il deposito in c/ corrente, Negoziazione di titoli Cessioni che hanno per oggetto beni con imposta totalmente indetraibile per la natura dei beni (aeromobili, beni lusso) o per la destinazione ad effettuare op. esenti o non soggette o per assenza requisito inerenza Studio Lorenzo Lelli 32
33 OPERAZIONI ESENTI elencate in art.10 DPR 633/72 3. CESSIONE O LOCAZIONE DI IMMOBILI La materia è stata oggetto di radicali modifiche a partire dal Decreto Bersani 4. SERVIZI PUBBLICI Vi rientrano il servizio di trasporto pubblico urbano (Taxi) e i servi postali resi da Poste Italiane SpA Studio Lorenzo Lelli 33
34 OPERAZIONI ESENTI elencate in art.10 DPR 633/72 5. SERVIZI SOCIALI Prestazioni sanitarie rese nell esercizio di professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza Prestazioni di ricovero e cura rese da Ospedali o cliniche convenzionate Prestazioni assistenziali in favore di minori, anziani, disagiati Prestazioni educative e didattiche rese da Istituti riconosciuti o da Onlus Prestazioni con finalità culturali (servizi di biblioteche, visite a musei, mostre) Prestazioni di servizi di pompe funebri Studio Lorenzo Lelli 34
35 OPERAZIONI ESENTI elencate in art.10 DPR 633/72 6. ALTRE OPERAZIONI ESENTI - Prestazioni previdenziali ed assistenziali rese dalle aziende a favore del personale dipendente - Cessioni gratuite per scopi benefici o in favore - Lotto, Lotterie scommesse ed altri giochi - Operazioni relative alla riscossione dei tributi - Prestazioni di mandato, mediazione ed intermediazione Studio Lorenzo Lelli 35
36 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E LIBRI IVA Cedenti / prestatori -Chi emette fattura deve registrarla nel registro delle fatture emesse entro 15 giorni dalla data di emissione secondo l ordine di numerazione -I venditori al dettaglio, tenuti alla certificazione dei corrispettivi (anche mediante scontrino) annotano gli incassi sul registro dei corrispettivi in un unico importo giornaliero (iva inclusa) entro il giorno non festivo successivo (per la contabilità meccanizzata il termine è di 60 giorni) Studio Lorenzo Lelli 36
37 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E LIBRI IVA Cessionari / committenti Devono numerare in ordine progressivo le fatture ricevute dai fornitori e annotarle nel registro degli acquisti anteriormente alla liquidazione periodica o alla dichiarazione annuale nella quale è esercitato il diritto alla detrazione (art. 25 c.1 DPR 633/72). Il diritto alla detrazione può essere esercitato al più tardi in sede di dichiarazione annuale relativa al secondo anno d imposta successivo a quello in cui il diritto è sorto (art. 19, c.1 DPR 633/72) Studio Lorenzo Lelli 37
38 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E LIBRI IVA Registri obbligatori I.V.A. I soggetti Iva sono dunque obbligati a tenere (salvo eccezioni) Registro iva degli acquisti Registro delle fatture emesse o dei corrispettivi Studio Lorenzo Lelli 38
39 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E LIBRI IVA Registro acquisti Reca indicazione di - Data della fattura - Numero progressivo attribuito - Indicazione del fornitore - Imponibile distinto per aliquota - Iva distinta per aliquota* * In presenza di operazioni non imponibili o esenti, in luogo dell IVA va indicato il titolo di inapplicabilità ed il relativo articolo di legge Il registro dei corrispettivi, al contrario degli altri registri, deve necessariamente essere tenuto presso la sede dell attività commerciale Studio Lorenzo Lelli 39
40 OBBLIGHI DI REGISTRAZIONE E LIBRI IVA Registro fatture emesse. Reca indicazione di - Data di emissione - Numero progressivo di emissione - Indicazione del cliente - Imponibile distinto per aliquota - Iva distinta per aliquota* * In presenza di operazioni non imponibili o esenti, in luogo dell IVA va indicato il titolo di inapplicabilità ed il relativo articolo di legge Studio Lorenzo Lelli 40
41 Durante tutto il processo produttivo distributivo del bene, prima che esso sia utilizzato dal consumatore finale, lo schema dell imposizione prevede che ogni fornitore Addebiti l IVA al cliente In misura proporzionale al corrispettivo (RIVALSA) riversi l Iva incassata all Erario al netto dell Imposta pagata sugli acquisti (DETRAZIONE) Con diritto di rimborso Sull ev. eccedenza Studio Lorenzo Lelli 41
42 SOGGETTI PASSIVI IVA DI DIRITTO DI FATTO TITOLARI DI P. IVA (esercenti attività d impresa, arte o professione) ESERCITANO IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE CONSUMATORI FINALI SU DI ESSI IL TRIBUTO INCIDE IN MANIERA DEFINITIVA Studio Lorenzo Lelli 42
43 LA DETRAZIONE DELL IVA Consiste nel diritto di sottrarre dall IVA incassata e dovuta sulle operazioni passive, l IVA relativa agli acquisti o importazioni riferite allo stesso periodo (art. 19 c.1 DPR 633/72) Studio Lorenzo Lelli 43
44 REGOLE PER LA DETRAIBILITA L OPERAZIONE E INERENTE ALL ATTIVITA SVOLTA E ADDEBITATA CON REGOLARE FATTURA VIENE ESERCITATO CORRETTAMENTE IL DIRITTO ALLA DETRAZIONE L OPERAZ. NON RIENTRA NEI CASI DI INDETRAIBILITA Studio Lorenzo Lelli 44
45 1. INERENZA L operazione deve essere pertinente / rilevante rispetto all attività imprenditoriale o professionale concretamente svolta L inerenza non può presumersi per il solo fatto che il soggetto eserciti attività commerciale ma deve essere provata concretamente (Cass. 14/07/2004 n Il requisito deve permanere anche successivamente all acquisto. Esiste infatti obbligo di rettifica per acquisti in seguito utilizzati per operazioni non inerenti Studio Lorenzo Lelli 45
46 2. ADDEBITO IN FATTURA L IVA deve essere stata addebitata in fattura a titolo di rivalsa a carico del soggetto che ha acquistato il bene o ricevuto il servizio Se il contribuente non è in grado di esibire le fatture che attestano legittimità e correttezza della detrazione, l amm.ne finanziaria può recuperare a tassazione l imposta irritualmente detratta Il diritto alla detrazione è esercitabile indipendentemente dall effettivo pagamento del documento contabile (Cass. 23 aprile 1993 n. 4767) Studio Lorenzo Lelli 46
47 3. ESERCIZIO DEL DIRITTO Può essere esercitato entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al 2 anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (es.: acquisto nel 2006 dichiaraz. annuale 2008 presentabile nel 2009) Studio Lorenzo Lelli 47
48 4. CASI DI INDETRAIBILITA Per alcuni beni, tassativamente elencati dalla legge, è prevista una indetraibilità totale (es. omaggi, beni di lusso*) o parziale (es. telefonia mobile) Acquisti afferenti operazioni non soggette od operazioni esenti (es. prestazioni sanitarie es. art. 10 DPR 663/72). Per i beni ad uso promiscuo (solo in parte inerente ad attività soggette ad imposta) la detrazione è ammessa solo in misura parziale (art. 19 c. 4 DPR 633/72) *Prima delle sentenza UE di settembre 2006 anche l imposta collegata ad acquisto, manutenzione e alimentazione di autoveicoli era totalmente indetraibile Studio Lorenzo Lelli 48
49 LIQUIDAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI La liquidazione periodica consiste nella determinazione del debito o del credito d imposta relativi al periodo di riferimento (art. 1 c.1 DPR 100/98) mensile trimestrale Annuale (es. forfettino) Studio Lorenzo Lelli 49
50 LIQUIDAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI La rilevazione della situazione periodica può dar luogo a CREDITO Può essere utilizzato per compensare l IVA a debito dei successivi periodi DEBITO Deve essere versato (o compensato) con mod. F24 entro il termine previsto per la specifica modalità di liquidazione Studio Lorenzo Lelli 50
51 LIQUIDAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI La liquidazione di ogni periodo scaturisce da: + IVA ADDEBITATA AI CLIENTI NEL PERIODO - IVA ADDEBITATA DAI FORNITORI NEL PERIODO - EVENTUALE CREDITO D IMPOSTA SPETTANTE TOTALE IVA PERIODICA DA VERSARE Studio Lorenzo Lelli 51
52 LIQUIDAZIONI PERIODICHE E VERSAMENTI Oltre alle dichiarazioni - ed ev. versamenti periodici, il soggetto IVA è tenuto a calcolare: ACCONTO SALDO Art. 6 L.405/90 e art.15 c.1 DL 155/93 Entro il 27 di dicembre di ogni anno, il contribuente è tenuto a versare un acconto relativo all ultima liquidazione dell anno A seguito della compilazione della dichiarazione annuale il contribuente determina la propria posizione complessiva relativa all intero anno solare Studio Lorenzo Lelli 52
53 LIQUIDAZIONE ANNUALE: VERSAMENTI E RIMBORSI Sono generalmente obbligati alla presentazione della DICHIARAZIONE ANNUALE IVA a parte eccezioni - tutti i titolari di partita IVA compresi quelli che non hanno effettuato operazioni imponibile durante l anno A parte i casi in cui è necessario presentare la dichiarazione in via autonoma, la maggior parte dei soggetti deve utilizzare il modello per la dichiarazione unificata annuale (Mod. Unico) Studio Lorenzo Lelli 53
54 LIQUIDAZIONE ANNUALE: VERSAMENTI E RIMBORSI IVA a debito - IVA a credito relative all intero anno solare - Versamenti periodici effettuati - eventuale credito d imposta dell anno precedente SALDO IVA ANNUALE A CREDITO A DEBITO Studio Lorenzo Lelli 54
55 LIQUIDAZIONE ANNUALE: VERSAMENTI E RIMBORSI A DEBITO A CREDITO Versamento entro 16 marzo o entro termini di versamento mod. Unico con interessi dello 0.40% mensile Esiste la possibilità di rateizzazione Il rimborso è possibile solo a specifiche condizioni (art. 30 c.2 DPR 633/72) altrimenti si può compensare con altre imposte o contributi (compensazione orizzontale) o con la stessa IVA periodica (compensazione tradizionale) Studio Lorenzo Lelli 55
56 COMUNICAZIONE ANNUALE IVA Art 8 bis DPR 322/98 FINALITA MODALITA E TERMINI DI PRESENTAZIONE E stata prevista per ottemperare, nei termini prescritti dalla normativa comunitaria, al calcolo delle risorse proprie che ogni Stato membro deve versare al bilancio comunitario Riporta sinteticamente i dati contabili delle operazioni effettuate e delle relative liquidazioni periodiche. Il termine di presentazione scade l ultimo giorno di febbraio dell anno successivo a quello di riferimento Studio Lorenzo Lelli 56
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