ASSOCIAZIONE A TUTELA DEL CITTADINO
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- Baldo Sassi
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1 ASSOCIAZIONE A TUTELA DEL CITTADINO A TUTTE LE PREFETTURE a mezzo fax oggetto:circolare PROT.167/BE del 13 febbraio 2012 del Commissario Dott.Trevisone La sottoscritta Wally Bonvicini(BNVWLL52C70B328N)nella sua qualita di presidente di FEDERITALIA,associazione che si occupa di usura e soccorre i cittadini messi in difficolta da banche,finanziarie,nonche equitalia, senza richiedere alcun compenso per l attivita svolta, in possesso della circolare in oggetto,ha gia avuto modo di manifestare il proprio dissenso al Commissario Dott.Trevisone,ritenendo quelli che impropriamente chiameremo suggerimenti inviati alle Prefetture,non rappresentando la circolare una fonte di diritti e obblighi, nella ipotesi in cui la stessa sia generata da erronea interpretazione della legge,non possa essere esclusa la sussistenza del reato. Il cittadino che si dichiara debitore dello Stato,non e un evasore e quando richiede di poter rateizzare un tributo,manifesta la sua situazione di difficolta,pertanto l ente preposto alla riscossione,e perfettamente a conoscenza della situazione di difficolta in cui versa il cittadino. Equitalia non corre alcun rischio imprenditoriale:ha la forma giuridica della societa per azioni realizza profitti importanti e non corre alcun rischio! I dirigenti e lo si rileva dai bilanci,percepiscono retribuzioni che oscillano dai l anno sino ai :tutto cio limitandosi gli stessi a riscuotere tributi,non necessitando quindi di particolari doti o talenti o ancora di adottare particolari strategie. L art.17,comma 1,Dlgs n.112 del ,stabilisce che l attivita dei concessionari,e remunerata con un aggio. Il sistema delle concessioni e stato soppresso e oggi,agenzia delle Entrate e INPS,riscuotono attraverso Equitalia.
2 2 La misura dell aggio,nel corso degli anni,ha subito rilevanti modifiche,tanto e vero che il citato art.17 D.lgs n.112 del 1999,e stato piu volte modificato. Sino all ottobre 2006,l attivita dei concessionari,era remunerata con un aggio sulle somme iscritte a ruolo e riscosse. L aggio era pari ad una percentuale da determinarsi,per ogni biennio,con decreto del Ministero delle Finanze. Il suddetto aggio,era a carico del debitore in misura non superiore al 4,65% delle somme iscritte a ruolo,la restante parte dell aggio era a carico dell ente creditore. Dal 1 gennaio 2009,l attivita di riscossione,e remunerata con un aggio pari al 9%delle somme iscritte a ruolo riscosse e dei relativi interessi di mora.se il debitore paga entro 60 giorni rimane a suo carico il 4,65%,se paga dopo e il 9%che rimane totalmente a suo carico. In definitiva oggi,il contribuente deve pagare ad Equitalia spa,le seguenti percentuali: 4,65%IN CASO DI PAGAMENTO ENTRO 60 GIORNI DALLA NOTIFICA DELLA CARTELLA; 9% IN CASO CONTRARIO CIOE DI PAGAMENTO DOPO 60 GIORNI; 1%LIMITATAMENTE ALLA RISCOSISONE SPONTANEA A MEZZO RUOLO; 9% SUI RELATIVI INTERESSI DI MORA E SENZA TENER CONTO DELLA SOSPENSIONE FERIALE DEI TERMINI( percentuale priva di causa in quanto l agente della riscossione non ha dovuto anticipare nulla) Il citato art.17 presenta profili di illegittimita costituzionale per IRRAGIONEVOLEZZA ED ECCESSIVA ONEROSITA (ARTT.3,23,53,97 DELLA COSTITUZIONE), perche c e una sproporzione,economicamente non giustificata,tra l aggio del 1% e del 9%,a seconda della spontaneita o meno del pagamento:in pratica il cittadino in difficolta economica deve pagare il 9%! Secondo la Corte Costituzionale,non c e irragionevolezza quando l aggio viene contenuto in un importo che non superi di molto la soglia di copertura del costo della procedura. Con l importo fisso del 9%non puo certo parlarsi di ragionevolezza,soprattutto tenendo conto del costo del servizio pubblico,non piu gestito da concessionari privati che dovevano anticipare compensi e cauzioni che legittimavano l aggio.
3 3 La percentuale fissa ed unica del 9%e stabilita apoditticamente,senza definire il relativo procedimento e determinata ignorando i canoni di imparzialita e trasparenza di cui all art.97 della Costituzione,SOPRATTUTTO PER QUANTO RIGUARDA I CRITERI DI CALCOLO DEL COSTO DEL SERVIZIO PUBBLICO. Non si dimentichi che agli oneri piu sopra evidenziati vanno aggiunte le spese di esecuzione e ad Equitalia spetta altresi il rimborso delle quote inesigibili. In sintesi se il cittadino paga dopo un anno dalla notifica della cartella esattoriale,lo stesso e costretto a corrispondere i seguenti importi: 4% annuo all ente impositore (agenzia entrate,inps) 6,8358%annuo quali interessi di mora all ente impositore; 0,615%annuo da corrispondere all agente della riscossione(cioe il 9%sugli interessi di mora) per un totale di interessi pari al 11,4508% annuo. Oltre alla misura del 11,4508% annuo a titolo di interessi, deve aggiungere 30%sanzione amministrativa fissa; 9%aggio da corrispondere a Equitalia; totale 50,4508%. E vero che non e corretto sommare cifre non omogenee,pero e vero che il contribuente le deve pagare! A questo punto occorre fare presente che nel 1996 e entrata in vigore la Legge antiusura e precisamente la Legge 108/96 che stabilisce il limite oltre il quale (tasso soglia)gli interessi sono sempre usurari.e altresi in vigore la Legge 44/99 che tutela la vittima di usura che abbia denunciato il reato. Le suddette leggi sono state recentemente modificate dalla Legge n.3 del 2012 che ALL ART.20 COMMA 7 TER RECITA: nelle procedure esecutive riguardanti debiti nei confronti dell erario o di enti previdenziali o assistenziali,non SONO POSTE,A CARICO DELL ESECUTATO,LE SANZIONI DALLA DATA DI INIZIO DELL EVENTO LESIVO FINO AL TERMINE DI SCADENZA DELLE SOSPENSIONI E DELLA PROROGA Trattasi del noto art.20 legge 44/99 modificato dalla legge
4 4 3/2012 che fa specifico riferimento AI DEBITI NEI CONFRONTI DELL ERARIO,OVVERO DI ENTI PREVIDENZIALI O ASSISTENZIALI. Il reato di usura,non riguarda solo gli interessi corrisposti per i prestiti di somme di denaro o i corrispettivi pagati in cambio dell utilizzo di beni mobili,ma si ha il reato,anche per qualsiasi pagamento di compensi,in denaro o altri vantaggi,sproporzionati rispetto alle utilita. L usura consiste anche nel fornire utilita diverse dal denaro e tali sono i servizi,compresi quelli pubblici,in cambio di denaro,sproporzionati rispetto all utilita /servizio fornito,a soggetti in condizioni di difficolta economica. La seconda parte del terzo comma dell art.644 c.p.prevede che sono altresi usurari i COMPENSI che,avuto riguardo alle concrete modalita del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari,risultano comunque sproporzionati rispetto alle prestazioni di denaro quando chi li ha dati,si trova in condizioni di difficolta economica. L usura non e assolutamente riducibile al mero superamento del tasso limite stabilito dalla legge,ma riguarda tutto il comportamento di una parte che,approfittando della sua posizione privilegiata,basata sul possesso di capitali ed altri strumenti di potere,mira all esproprio del patrimonio di famiglie e imprese. In questa fattispecie,rientra anche il caso di Equitalia,una societa per azioni a totale capitale pubblico,incaricata dell esercizio dell attivita di riscossione:il suo fine dovrebbe essere quello di contribuire a realizzare una maggiore equita fiscale! Secondo il commissario antiusura,il reato di usura sarebbe limitato ai prestiti di denaro e pertanto i responsabili di Equitalia,non lo potrebbero commettere! Equitalia pero,ai sensi dell art.17 del D.L.112/1999,impone ai cittadini e alle imprese morose,di pagare,oltre alle somme non versate,alle sanzioni e agli interessi di mora,anche DEI COMPENSI, per lo svolgimento della sua attivita che sembrano decisamente sproporzionati
5 5 rispetto al servizio svolto,visto l addebito al cittadino di un aggio pari al 9%,oltre al rimborso delle spese di notifica. Attualmente il suddetto compenso e privo di ogni causa visto che Equitalia non deve versare anticipatamente alcuna somma o depositare alcunche allo Stato come invece facevano gli esattori privati. Relativamente alle sanzioni e alla mora,equitalia basa la sua richiesta sulle varie norme che le prevedono ed in particolare sull art.20 e seguenti del DPR 602/1973 che stabiliscono il tasso di mora con cui calcolare l importo dei relativi interessi. Queste normative sul risarcimento del danno causato allo Stato per il pagamento in ritardo di tributi e sanzioni,si fondano sul principio della naturale fecondita del denaro,che pero,non e previsto dal codice civile. Al diritto agli interessi,fa da contraltare,il DIVIETO DI USURA,stabilito dal art.644 del codice penale e dall art.1815 del codice civile. Si ritiene che le richieste di Equitalia,realtive ai suoi compensi e agli interessi di mora,debbano essere controllate per verificare se rientrino nel limite dell usura. Non e poi trasparente il meccanismo con cui Equitalia addebita interessi e sanzioni che sembrerebbero calcolati applicando l anatocismo(previsto solo nell ipotesi di contenzioso giudiziario):ovviamente l anatocismo fa lievitare il tasso che non e piu quello nominale indicato bensi altro ben piu elevato e nel 90% dei casi superiore al tasso soglia. Del resto,quando Equitalia rateizza,e come se prestasse denaro,pertanto oltre all aggio,agli interessi di mora,alle sanzioni,agli interessi sugli interessi(anatocismo)ai compensi di riscossione,genera un costo del denaro spaventosamente alto che il cittadino gia in difficolta,deve pagare,spesso arrivando a corrispondere somme tre volte superiori al tributo dovuto. L art 644 del codice penale recita: CHIUNQUE e da nessuna parte e scritto con esclusione di Equitalia o dello Stato! Si ritiene pertanto che la circolare in oggetto che il Commissario Governativo Dott.Trevisone,ha trasmesso a tutte le Prefetture del Paese sia anticostituzionale in quanto lede il diritto alla difesa del cittadino contribuente e altresi interpreta in maniera del tutto personale e non condivisibile, la
6 6 legge antiusura,di fatto impedendo al cittadino che abbia denunciato, di accedere alla sospensione dei termini garantita dalle legge alla vittima di usura che abbia depositato istanza di accesso al Fondo di solidarietà:la suddetta sospensione e garantita alla vittima di usura criminale ma e rifiutata alla vittima di usura perpetrata da Equitalia con motivazioni prive di fondamento essendo ben piu grave di quella criminale l usura perpetrata da Equitalia che rappresenta lo Stato. Con la presente si chiede alle Prefetture di applicare le Leggi 108/96, 44/99 e 3/2012: in nessuna parte delle suddette e scritto quanto diffuso dal Commissario Trevisone. Si ringrazia per l attenzione. Parma,11 marzo 2012 wally bonvicini,federitalia Federitalia via Caselli, Parma tel fax
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