SISTEMA MUTA Applicativi FERCEL e FERPAS

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1 SISTEMA MUTA Applicativi FERCEL e FERPAS 1) D: Cosa si intende per «assoluzione degli obblighi ai sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.» citata nella sezione Ulteriore documentazione allegata? R: Per assoluzione degli obblighi previsti dal d.lgs. 81/2008 si intende l adempimento agli obblighi di cui all art. 90, comma 9, del d.lgs. 81/2008, che prevede che il committente (chi propone l'impianto) verifichi l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa affidataria o, in caso di lavoratori autonomi, l'idoneità tecnico-professionale di questi ultimi. 2) D: Per assolvere agli obblighi di cui al d. lgs. 81/2008 e s.m.i. quali documenti vanno allegati alla procedura di FERCEL? R: Per poter completare una pratica il cui titolo abilitativo è la CEL non è necessario allegare alcun documento. Va selezionata la voce "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i." che per la FERCEL è resa voce obbligatoria. Fatto ciò, in fase di caricamento degli allegati, il sistema MUTA permetterà di accedere al facsimile "Assoluzione obblighi ai sensi del d. lgs. 81/2008 e s.m.i.". Questo facsimile andrà compilato e caricato insieme agli altri allegati per il completamento della pratica e per il suo invio. Va autocertificato: di aver verificato la regolarità contributiva da parte delle imprese con dipendenti, tramite l acquisizione del DURC (documento unico di regolarità contributiva); di aver verificato l iscrizione alla Camera di Commercio per tutti i casi (imprese con dipendenti, imprese con collaboratori familiari, lavoratori autonomi); di aver trasmesso all ASL territorialmente competente la notifica preliminare di cui all art. 99 del d. lgs. 81/2008 e s.m.i. per le imprese la cui entità di lavoro è uguale o superiore a 200 uomini/giorno oppure per cantieri nei quali sono presenti più imprese anche non contemporaneamente. 3) D: Cosa si intende per «documentazione fotografica e planimetria con indicati i punti di scatto» nella sezione Ulteriore documentazione allegata? R: Per documentazione fotografica si intende un numero congruo di fotografie del luogo dove dovrà essere installato l impianto. Il numero dipende dall estensione del luogo da fotografare, dalla posizione dei punti di scatto e dall angolo del cono visivo. La documentazione fotografica deve essere accompagnata da una planimetria su cui è rappresentata la posizione dei punti di scatto e ciascun cono visivo.

2 4) D: Siamo una società di progettazione/installazione di impianti fotovoltaici e presentiamo pratiche per conto dei nostri clienti: vogliamo sapere se la voce «copia della procura ai sensi dell art del codice civile-» della sezione Ulteriore documentazione allegata è da spuntare anche se sul portale non è segnalata come obbligatoria? R: Si, nel caso di pratiche presentate da intermediari per conto di clienti, la procura è una voce obbligatoria. Inoltre se la società che fa da intermediario è incaricata della progettazione dovrà compilare con i propri dati la sezione Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione. 5) D: In data successiva al 10 dicembre 2012 il nostro Comune ha accettato in forma cartacea e protocollato pratiche per installazione di impianti FER. Successivamente alla protocollazione siamo venuti a conoscenza che a partire dalla data 10/12/2012 la presentazione di tali pratiche sarebbe dovuta avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente in modalità telematica. Come dobbiamo comportarci? R: Se si tratta di pratiche riguardanti impianti FER il cui titolo abilitativo è la CEL è preferibile tenere valida la pratica presentata in forma cartacea. Il motivo è che, trattandosi di CEL, l'impianto potrebbe essere già stato realizzato o potrebbero essere già iniziati i lavori di installazione. Se si eliminasse la pratica cartacea chiedendo di inserire le informazioni in MUTA si verrebbero a creare le condizioni di un impianto già realizzato o già iniziato, prima della presentazione dell'istanza: quindi un apparente abuso edilizio, quando in realtà la domanda iniziale è stata presentata secondo le prescrizioni normative, preliminarmente all'installazione dell'impianto. Spetta ai Comuni dare disposizioni ai propri uffici protocollo di non accettare ulteriori pratiche in forma cartacea che riguardino l installazione di impianti FER. Se invece le pratiche presentate in forma cartacea dopo il 10/12/2012 riguardano l installazione di impianti FER il cui titolo abilitativo è la PAS, il Comune deve respingere la pratica, motivando al proponente che la modalità di presentazione delle pratiche non è corretta, come da decreti regionali n /20912 e 10545/2012, e invitando il proponente a ripresentare la pratica secondo le modalità previste in MUTA. 6) D: Dopo la presentazione, in modalità telematica tramite il sistema MUTA, della Comunicazione di inizio lavori per attività in edilizia libera per la realizzazione di un impianto fotovoltaico posso iniziare subito i lavori? Devo aspettare qualche nulla osta? R: L introduzione dell obbligo di presentazione telematica (decreto regionale n /2012) non modifica le procedure istruttorie in capo ai Comuni e attuate ai sensi dell art. 6 del d.p.r. 380/2001 e dell art. 6 del d. lgs. 28/2011.

3 Pertanto, per una pratica presentata su MUTA e relativa ad un impianto il cui titolo abilitativo è la CEL non si deve attendere alcun nulla osta per poter iniziare i lavori di installazione. E comunque facoltà del Comune controllare la conformità agli strumenti urbanistici ed edilizi. In caso di difformità è facoltà del Comune intimare l interruzione dei lavori o il ripristino della situazione precedente. 7) D: Ai fini della presentazione di una pratica CEL come si compila la sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione"? R: La sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" deve contenere i dati del tecnico progettista dell impianto, ovvero del tecnico progettista che attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. Pertanto è necessario distinguere i seguenti casi: a) nel caso di costruzione/installazione di impianti che comportino interventi di manutenzione straordinaria di cui all art. 6 comma 2 lett. a) del d.p.r. 380/2001 è necessario attestare la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti. In questo caso va distinto il progettista impiantista dal progettista edilizio che attesta la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti: nella sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" si indicherà il progettista impiantista e i suoi riferimenti (codice fiscale, nome cognome) e i dati iscrizione all'ordine professionale nel campo "Iscritto all'albo/ordine/collegio". Gli elaborati progettuali devono recare la firma e il timbro del relativo ordine professionale del progettista impiantista. La pratica CEL dovrà essere firmata, con firma digitale forte, solo da geometri, architetti e ingegneri civili, in quanto unici professionisti in Italia che possono attestare quanto sopra. Gli elaborati progettuali che riguardino gli aspetti edilizi della costruzione/installazione dell impianto FER devono recare la firma e il timbro del relativo ordine professionale del progettista edilizio; b) nel caso di installazione di impianti che ricadono nei casi di cui all art. 6 comma 1 lett. a), oppure all art. 6 comma 2 lett. d) del d.p.r. 380/2001 non è necessaria la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e quindi non va indicato il progettista edilizio. Quindi la sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" potrà essere compilata indicando solo il progettista impiantista e i suoi riferimenti nel campo "Iscritto all'albo/ordine/collegio", oppure i dati dell impresa a cui si affida la progettazione. La pratica CEL potrà essere firmata, con firma digitale, direttamente dal proponente l impianto, ad es. privato cittadino, oppure da un intermediario. Se la pratica è presentata da quest ultimo deve essere firmata in modo digitale con firma forte, ma non è necessario che l intermediario sia un geometra, architetto o ingegnere civile.

4 8) D: Nella ipotesi di far fronte alla seguente pratica: - l'impresa XYZ vende un impianto fotovoltaico al signor Rossi; - l'impresa XYZ ha alle proprie dipendenze l'ingegnere elettrotecnico Massimo, iscritto all'ordine, che redige e firma, in qualità di progettista dell'impianto fotovoltaico, gli elaborati relativi all'impianto; - l'ingegner Massimo non si occupa di pratiche edilizie e non conosce le relative norme; - il signor Rossi incarica il geometra Giuseppe di redigere/compilare la pratica edilizia con i relativi allegati (è il geometra Giuseppe che redige l'elaborato grafico richiesto alla lettera "e" del punto 3.2 della D.G.R. del 18 aprile 2012). Nella compilazione obbligatoria della sezione: "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" ed alla luce della frase successiva "Il tecnico progettista dell'impresa che fornisce l'impianto su incarico del soggetto richiedente assume la qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli articoli 359 e 481 del Codice Penale" quali dati devo inserire quelli dell ingegnere progettista Massimo o quelli del geometra Giuseppe? E per quale motivo? R: Se i lavori di installazione dell impianto ricadono nelle fattispecie di cui all art. 6 comma 1 lett. a), oppure all art. 6 comma 2 lett. d) del d.p.r. 380/2001 è sufficiente indicare il progettista impiantista e i suoi riferimenti (codice fiscale, nome cognome) oltre ai dati iscrizione all'ordine professionale nel campo "Iscritto all'albo/ordine/collegio". Nel caso di lavori di installazione che ricadono nell art. 6 comma 2 lett. d) del d.p.r. 380/2001 si indicano i dati del progettista impiantista nela sezione "Dati anagrafici del tecnico progettista/impresa a cui si affida la progettazione" e nel campo "Iscritto all'albo/ordine/collegio". La pratica CEL dovrà essere firmata dal progettista edilizio (geometra Giuseppe), in quanto è il professionista che ha titolo ad attestare la congruità con gli strumenti urbanistici. Inoltre il geometra (geometra Giuseppe) è anche l'intermediario che, per conto del committente (sig. Rossi), presenta la pratica, ossia il professionista che esercisce un servizio di pubblica utilità. Mentre il progettista dell'impianto (ingegnere Massimo) dovrà firmare gli elaborati progettuali in modo autografo. 9) D: Nel caso di pratiche edilizie che riguardino la costruzione di nuovi edifici o ristrutturazioni di edifici esistenti che prevedano anche l'installazione di impianti FER, ad esempio rimozione di materiali contenenti amianto e contestuale installazione di impianto fotovoltaico, va inserita la pratica in MUTA per la sola parte riguardante l'impianto FER, oppure ci sono altre modalità? La piattaforma MUTA è utilizzabile esclusivamente per presentare comunicazioni di inizio lavori per attività in edilizia libera e istanze di procedura abilitativa semplificata? R: Gli applicativi FERCEL e FERPAS sono stati pensati per gestire la procedura di installazione di impianti FER di competenza comunale che ricadono nella d.g.r. 3298/2012, non per gestire la totalità degli interventi edilizi che comportano anche l'installazione degli impianti FER. Ne consegue che le pratiche che hanno per oggetto sostanziale l'intervento edilizio e prevedono anche l'installazione di impianti FER (ossia gli interventi di SCIA, superdia, permesso di costruire) non possono essere presentate tramite MUTA.

5 Si suggerisce ai Comuni di inserire le informazioni relative agli impianti FER, installati tramite procedure di SCIA, superdia, permesso di costruir, nel file Registro FER loro trasmesso in data 6 dicembre Merita una risposta a parte l installazione di impianti fotovoltaici con rimozione di materiali contenenti amianto. Per questi interventi MUTA prevede la gestione delle pratiche sia mediante FERCEL che FERPAS. La SCIA non risulta idonea all installazione di impianti fotovoltaici con rimozione di materiali contenenti amianto. 10) D: Con l introduzione della presentazione obbligatoria delle pratiche per l installazione di impianti FER attraverso il portale MUTA è ancora necessaria la dichiarazione di idoneo titolo abilitativo prevista dall'allegato 3-A lett. c) del d.m. Sviluppo Economico 5 maggio 2011? R: Si, l'attestazione di idoneità del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto continua ad essere necessaria, anche perché è condizione indispensabile per il riconoscimento dell'incentivo. 11) D: Siamo un azienda che presenta le pratiche per nostri clienti. Vorremmo sapere: - quali allegati sono obbligatori? - qual è il formato dei file da allegare (semplici file pdf o file firmati digitalmente)? R: in relazione al primo quesito, per la procedura FERCEL gli allegati obbligatori sono: la copia del documento d identità di chi presenta la pratica (nel caso di pratica presentata da un intermediario per conto del proprietario dell impianto il documento d identità è dell intermediario), la procura firmata dal proprietario dell impianto nel caso di pratica presentata da un intermediario, la copia del titolo che dimostri la disponibilità dell area interessata dalla installazione dell impianto, la concessione di derivazione nel caso di impianti idroelettrici, la notifica della presenza di materiali contenenti amianto in caso di effettiva presenza, la documentazione fotografica, la relazione tecnica per gli impianti FER che ricadono nelle fattispecie di cui all art. 6 comma 2 del d.p.r. 380/2001, gli elaborati grafici per gli impianti FER che ricadono nelle fattispecie di cui all art. 6 comma 2 del d.p.r. 380/2001, l assoluzione degli obblighi di cui al d. lgs. 81/2008 (si veda domanda n. 1). Se si tratta della procedura FERPAS gli allegati obbligatori sono: la copia del documento d identità di chi presenta la pratica (vale la medesima specificazione fatta per la procedura FERCEL), la procura firmata dal proprietario dell impianto nel caso di pratica presentata da un intermediario per conto del proprietario dell impianto, il preventivo per la connessione in rete redatto dal gestore della rete, la copia del titolo che dimostri la disponibilità dell area interessata dalla installazione dell impianto, la concessione di derivazione nel caso di impianti idroelettrici, la notifica della presenza di materiali contenenti amianto in caso di effettiva presenza, la documentazione fotografica, la ricevuta di versamento degli oneri istruttori, la relazione tecnica, gli elaborati grafici.

6 In relazione al secondo quesito, se la pratica è presentata da un cittadino è sufficiente allegare dei file in formato pdf; se invece la pratica è presentata da una società, oppure è presentata da un intermediario per conto di un cittadino, i file devono essere firmati digitalmente. 12) D: Che relazione esiste tra gli aspetti amministrativi relativi al rilascio del titolo abilitativo di cui alle linee guida regionali per gli impianti FER e gli aspetti amministrativi ai fini del contributo concesso da GSE? R: E necessario distinguere gli aspetti amministrativi che portano al rilascio del titolo abilitativo per la costruzione o installazione dell'impianto FER dagli aspetti amministrativi che portano al riconoscimento dell'incentivo. Sui primi ha competenza Regione Lombardia e l'introduzione della procedura informatizzata in MUTA è da vedere come elemento di semplificazione e di dematerializzazione. Sui secondi Regione Lombardia non ha la facoltà di apportare modifiche. Ne consegue che il rilascio dell'attestazione di idoneità del titolo abilitativo per l'installazione dell'impianto continua ad essere indispensabile perché è condizione necessaria per il riconoscimento dell'incentivo. 13) D: Vorrei notizie in merito agli oneri istruttori, in particolare quando si applicano, se la percentuale dello 0,03% dell importo di investimento è fissa o variabile, a chi bisogna versarli, in quale modalità, ecc. R: Gli oneri istruttori sono dovuti solo nel caso di impianto installato mediante Procedura Abilitativa Semplificata. Nel caso di impianto installato mediante Comunicazione di Edilizia Libera non è dovuto alcun onere istruttorio. Gli oneri istruttori sono a carico del proponente dell impianto e vanno versati al Comune. E facoltà del Comune applicare una percentuale inferiore allo 0,03% che rappresenta la percentuale massima dell importo dell investimento per la costruzione dell impianto e del relativo impianto per la connessione alla rete di trasmissione/distribuzione dell energia elettrica. Riguardo le modalità di versamento è lo stesso Comune a stabilire le modalità di versamento di tali oneri. 14) D: Per un impianto a biomassa come si combinano le soglie di potenza in funzione del titolo abilitativo? R: Le Linee guida regionali (d.g.r. 3298/2012) indicano che perché si possa usufruire del titolo abilitativo di PAS l impianto, in assetto cogenerativo, deve avere una capacità di generazione inferiore a 1 MWe ovvero a 3 MWt, mentre il titolo abilitativo è l AU quando l impianto, in assetto cogenerativo, ha una capacità di generazione superiore a 1 MWe e a 3 MWt. Detto in altro modo, la PAS richiede che sia soddisfatta almeno una delle due condizioni, mentre l AU richiede che siano soddisfatte entrambe le due condizioni.

7 15) D: Dovrei installare un impianto fotovoltaico da circa 9 kw di picco sul tetto di una unità abitativa in corso di ristrutturazione situata in un area soggetta a vincolo paesaggistico ed assimilata dal PGT alle zone A di cui al D.M. 1444/1968, al riguardo vorrei sapere quale procedura bisogna adottare FERCEL o FERPAS? Ai fini del rilascio del titolo abilitativo occorrono assensi, autorizzazioni di ordine paesaggistico? Quali sono le fasi del procedimento? R: La procedura da adottare è la FERPAS. Per gli altri quesiti vedere il paragrafo 3.4 delle Linee Guida Regionali, oppure per una consultazione più rapida, i quadri sinottici degli allegati alla d.g.r. 3298/ ) D: Il limite discriminatorio tra la procedura Abilitativa Semplificata e la procedura per Comunicazione di Edilizia Libera è da valutare unicamente sulla base della potenza degli impianti installati? R: No. Il discrimine non è unicamente sulla potenza dell impianto installato. Sono molteplici gli elementi che determinano l ingresso nella proceduta FERCEL piuttosto che in FERPAS e differiscono tra fonte energetica (fotovoltaico, biomasse, idroelettrico). Gli elementi sono deducibili dai paragrafi 3.1 e 3.3 delle Linee Guida Regionali oppure dai quadri sinottici degli allegati alla d.g.r. 3298/ ) D: Il privato deve presentare al Comune la comunicazione di cui all art. 6 comma 2 del d.p.r. 380/2001 indipendentemente dal fatto che si delinei una FERCEL o una FERPAS? R: Se trattasi di una CEL la presentazione della pratica costituisce la comunicazione di cui all art. 6, comma 2, del d.p.r. 380/2001. Se trattasi di PAS non va inoltrata alcuna comunicazione di cui all art. 6, comma 2 del d.p.r. 380/2001, perché la PAS prevede che venga presentata un istanza ai sensi dell art. 6 del d. lgs. 28/ ) D: Chi può accedere al sistema MUTA e inserire i dati richiesti il Comune o il privato? R: La pratica deve essere inserita nel sistema MUTA dal proprietario dell impianto o da un suo intermediario (al riguardo ed a integrazione vedasi domanda n. 7). 19) D: Ad inserimento avvenuto della pratica nel sistema MUTA ci sono solo competenze comunali? R: Si, i Comuni continuano ad esercitare le competenze amministrative ai sensi dell art. 6 del d.p.r. 380/2001 o dell art. 6 del d. lgs. 28/2011.

8 20) D: Nelle Linee Guida FER della Regione Lombardia si cita di impianti realizzati su edifici o impianti industriali siti all interno o all esterno della Zona A) di cui al D.M. 1444/1968. Per zona A) si intende esclusivamente il centro storico di un Comune? R: No. Per zona A) si intende tutte quelle parti di territorio comunale (tra cui anche i c.d. centri storici) individuate dal D.M. 1444/1968 e rientranti in tale classificazione. Per individuare la Zona A), e più in generale per conoscere la suddivisione del territorio comunale, occorre fare riferimento al PGT comunale. 21) D: Il 15 dicembre 2012 è stata presentata presso il Comune in cui si intende realizzare l impianto una comunicazione di inizio lavori relativa all installazione di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 19,92 kw; il Comune non ha accettato la richiesta in quanto dal 10 dicembre le pratiche devono essere inviate con Muta. I lavori sono però iniziati alla presentazione del 15 dicembre e sono terminati. Ora cosa dobbiamo fare? Sanatoria o comunicazione tardiva? Per la richiesta degli incentivi al GSE cosa dobbiamo fare? R: Ai sensi del d.p.r. 380/2011 la mancata comunicazione dell'inizio dei lavori si configura come una sanatoria. Proceduralmente può avvenire con un'autodenuncia al Comune. La CEL in sanatoria comporta una sanzione pecuniaria (art. 6 comma 7 del d.p.r. 380/2001) il cui pagamento permette di allegare alla pratica la ricevuta di versamento. Dopo l allegazione il sistema MUTA permette di chiudere la pratica e quindi di spedirla. 22) D: A quanto ammonta l importo della sanzione prevista per chi realizza un impianto FER in mancanza della relativa comunicazione d inizio lavori? R: Ai sensi del d.p.r. 380/2001, la realizzazione di un impianto FER in assenza della comunicazione di inizio lavori comporta una sanzione pecuniaria pari ad 258,00 (art. 6, comma 7, del medesimo d.p.r.). 23) D: Nel campo importo stimato per la realizzazione dell intervento cosa bisogna indicare? R: Per stimare l importo dell intervento si deve predisporre il computo metrico estimativo. La somma del costo dell impianto e dell importo dei lavori necessari per la sua installazione, IVA inclusa, costituisce l importo per la realizzazione dell intervento ed è questo valore che va indicato nel campo in argomento.

9 24) D: E possibile fare delle integrazioni alle pratiche inserite nel sistema MUTA? R: Se si tratta di procedura CEL, MUTA non consente di integrare la pratica una volta che è stata completata e trasmessa (le integrazioni o le modifiche sono sempre possibili finché la pratica è in stato di bozza). Pertanto nel caso di CEL, poiché la comunicazione incompleta è giuridicamente inesistente, qualora siano richieste dal Comune delle integrazioni, è necessario inserire una nuova pratica. Diverso è il caso di procedura di PAS, in quanto la stessa presuppone un vero procedimento amministrativo, con una fase istruttoria e una fase di determinazione finale e rilascio del titolo abilitativo. Pertanto le richieste di integrazione sono possibili e sono funzionali a concludere il procedimento amministrativo. 25) D: Per un impianto il cui titolo è la CEL, oltre alla varia documentazione, MUTA chiede il preventivo di connessione. Avendo appena inviato la domanda di connessione al Gestore di rete non dispongo di questo documento. Come mi devo comportare? R: Per una pratica relativa ad un impianto il cui titolo abilitativo sia la CEL è sufficiente allegare la domanda di connessione alla rete presentata al Gestore di rete. Non è necessario il preventivo redatto dal Gestore della rete. 26) D: Dovendo installare un impianto fotovoltaico su un edificio che ricade in zona vincolata ai sensi del d. lgs. 42/2004 è necessario acquisire l autorizzazione paesaggistica prima della presentazione della pratica o è possibile richiedere tale atto contemporaneamente alla presentazione della stessa? R: Se il titolo abilitativo per installare l'impianto è una CEL l'autorizzazione paesaggistica deve essere già in possesso del proponente nel momento del caricamento della pratica su MUTA. Se, invece, il titolo abilitativo per installare l'impianto è una PAS l'autorizzazione paesaggistica può essere ottenuta nell'ambito del procedimento amministrativo, oppure è facoltà del richiedente allegare l autorizzazione stessa in sede di istanza. 27) D: Se la proprietà dell edificio, su cui si intende realizzare un impianto fotovoltaico, è distribuita su più persone fisiche, chi presenta la pratica sul sistema MUTA? Che tipo di documentazione costituisce il titolo che attesta la disponibilità dell area su cui realizzare l impianto? R: Se si tratta di un condominio la pratica può essere presentata a nome dell'amministratore del condominio; se si tratta di un'abitazione plurifamiliare la pratica può essere presentata a nome di uno dei proprietari. Per quanto riguarda la documentazione, nel caso di condominio, oltre al titolo di proprietà, che può essere attestato da una dichiarazione di atto notorio, deve essere allegato il verbale

10 dell assemblea; nel caso di abitazione plurifamiliare, oltre al titolo di proprietà deve essere allegata la dichiarazione di assenso all'installazione dell'impianto da parte degli altri proprietari. 28) D: Per la realizzazione di un impianto a biogas che ha per titolo abilitativo la PAS come si ottengono i pareri di competenza di ASL, ARPA, Vigili del Fuoco? R: La procedura PAS prevede due modalità opzionali: la prima prevede che il proponente si doti in via preliminare alla presentazione della pratica su MUTA di tutti i pareri necessari per poter rilasciare il titolo abilitativo finale, la seconda che il proponente presenti la pratica elencando tutti i pareri, nulla osta, permessi, autorizzazioni di cui è necessaria l acquisizione per ottenere il titolo abilitativo. In questa seconda opzione il Comune, in genere, convoca una Conferenza dei servizi, ai sensi dell'art. 14 della l. 241/1990, alla quale partecipano anche ASL, ARPA e Vigili del Fuoco, durante la quale acquisisce gli elementi necessari al rilascio del titolo abilitativo. 29) D: Abbiamo trasmesso una pratica per installare un impianto alimentato da fonti rinnovabili il cui titolo è una CEL, vorremmo sapere se dobbiamo aspettare eventuali comunicazioni da parte della Regione Lombardia o dal sistema MUTA per poter iniziare i lavori? Dobbiamo trasmettere attraverso MUTA la dichiarazione di conformità e la certificazione del fine lavori? R: No, i lavori possono iniziare immediatamente, perché la CEL costituisce contemporaneamente procedimento e titolo abilitativo per impianti che possono essere installati ai sensi dell art. 6 del d.p.r. 380/2001. Quanto alle comunicazioni rilasciate dal sistema MUTA, il sistema medesimo prende in carico la pratica inviata dal proponente e la trasmette al Comune. Il Comune riceve la pratica, la protocolla e, se completa, la pone in stato formalmente corretta. A questo punto il sistema MUTA invia al proponente l impianto un di correttezza della pratica. Questa è garanzia per il proponente che il Comune ha comunque effettuato un istruttoria sulla pratica CEL e che questa istruttoria è stata completata. MUTA permette di controllare lo stato della pratica entrando regolarmente nel sistema. Per quanto riguarda invece la comunicazione di fine lavori questa non è dovuta, ai sensi del d.p.r. 380/ ) D: La Comunicazione di edilizia libera per un impianto solare termico (produzione acqua calda sanitaria) deve essere inoltrata tramite MUTA o deve essere inviata al comune competente in formato cartaceo? R: La sezione FER creata sulla piattaforma MUTA si riferisce agli impianti a fonti rinnovabili per la sola produzione di energia elettrica. Per tutti gli impianti solari termici invece non è cambiato nulla e dunque la comunicazione in edilizia libera va inoltrata al Comune in formato cartaceo.

11 31) D: Volevo avere informazioni in merito alle coordinate geografiche da inserire in MUTA. R: Non è necessario indicare direttamente le coordinate. Il sistema richiede infatti l'indirizzo dell'impianto e presenta il comando "normalizza indirizzo". Selezionando questo comando il sistema MUTA fornisce automaticamente le coordinate geografiche. 32) D: In materia FER Regione Lombardia rilascia un parere? R: No, Regione Lombardia non rilascia alcun parere. Il portale MUTA è una piattaforma che permette di gestire informaticamente l'iter amministrativo delle diverse pratiche di competenza comunale in modo da snellire i passaggi e soprattutto risparmiare carta. Pertanto è un interfaccia tra il proponente l impianto e l Ente che rilascia il titolo abilitativo. 33) D: Nell inserimento di una pratica di installazione di un impianto fotovoltaico FER CEL, e più precisamente negli allegati da inserire, appare la seguente dicitura: Attestazione titolo ad intervenire che documenti la disponibilità dell area interessata dalla realizzazione dell impianto (copie dei titoli che documentino la disponibilità dell area interessata dalla realizzazione dell impianto, ovvero Dichiarazione Sostitutiva Atto di Notorietà). Cosa si intende per tale documento? Questo documento lo trovo già precompilato oppure devo produrlo? R: Il documento da allegare attesta che l'area è nelle disponibilità del proprietario, ovvero il proprietario medesimo dichiara di avere titolo sull'area sulla quale realizzare l'impianto. Per il titolo di proprietà è sufficiente un atto notorio. 34) D: Che differenza c è nel sistema MUTA tra pratica compilata e pratica protocollata e tra pratica conforme e pratica non conforme. R: Una pratica è in stato "Compilata" quando il proponente la trasmette al Comune. Il Comune riceve la pratica sulla propria casella pec e la pone in stato "Protocollata", assegnandole una data e numero di protocollazione. Per pratica conforme è da intendersi una pratica alla quale viene attribuita lo stato di Protocollata mentre per pratica non conforme si intende una istanza alla quale viene attribuita lo stato Non conforme in quanto si sono riscontrate anomalie (quali: mancata documentazione, incongruenze, ecc..). In quest ultimo stato il richiedente deve ripresentare l istanza su Muta. 35) D: In riferimento al sistema MUTA avremmo bisogno di delucidazioni in merito a quanto segue: 1 la data ricevimento pratica è quella del primo accesso alla pratica da parte del tecnico istruttore oppure è quella di conferma del ricevimento della pratica? 2 il Codice AOO cosa rappresenta?

12 3 Il Numero Protocollo, lo genera il sistema Muta, oppure è determinato del Comune? Eventualmente il protocollo del Comune va messo dove? Occorre stampare una copia della domanda presentata? 4 - per Numero Atto cosa si intende? R: 1) per quanto concerne la data di ricevimento è preferibile che sia quella del protocollazione della pratica oppure quella di assegnazione all'ufficio competente; 2) il codice AOO è indicato all'art. 47 del d. lgs. 82/2005. Ulteriori informazioni all'indirizzo 3) il numero di protocollo è prodotto dal Comune, in quanto il sistema MUTA non è in grado di assegnare protocolli ad ogni nuova pratica distinguendo tra 1544 comuni lombardi; 4) il numero atto è l'identificativo dell'atto amministrativo intermedio o finale prodotto dal Comune. Per la procedura CEL il numero atto c'è solo nel caso in cui il Comune non accetti la pratica, per mancanza o inidoneità di documentazione e disponga l'interruzione dei lavori. Per la procedura PAS il numero atto può indicare le richieste del Comune ad altri Enti di nulla osta, pareri, ecc., nel caso in cui il Comune gestisca il procedimento di PAS in autonomia, oppure l'atto con cui intima al proponente la sospensione dei lavori, oppure l'atto finale con cui rilascia la PAS. Quest ultimi sono esempi non esaustivi. 36) D: Sono un consulente e sto completando la pratica FERCEL per conto di un mio cliente. Ho seguito la procedura di trasmissione pratica telematica ma ho un dubbio sulla compilazione: Ho due unita immobiliari distinte per le quali devo richiedere due impianti fotovoltaici distinti. Le unità immobiliari sono entrambi di proprietà di un genitore. Un impianto verrà intestato al figlio comodatario titolare dell utenza elettrica, mentre l altro impianto verrà intestato al genitore proprietario dell immobile e intestatario dell altra utenza elettrica. Pensavo di procedere in questo modo: Redarre due pratiche FERCEL distinte intestate ai dichiaranti proprietari dell impianto (figlio comodatario e genitore proprietario) e intestatari delle utenze elettriche. Per quanto riguarda l attestazione titolo ad intervenire che documenti la disponibilità dell area interessata dalla realizzazione dell impianto intestato al comodatario, volevo predisporre una dichiarazione sostitutiva atto di notorietà sottoscritta sia dal figlio comodatario che dal genitore proprietario. Chiedo se questa è la procedura corretta, inoltre se è obbligatorio allegare anche un elaborato grafico del progetto o se in qualità di edilizia libera non vi è l obbligo. R: La documentazione citata e la procedura adottata è quella corretta. Per quanto concerne l'elaborato grafico, non vi è obbligo, in quanto è edilizia libera e non si ricade nella fattispecie dell'art. 6 comma 4 del d.p.r. 380/ ) D: Come si invia la documentazione integrativa nella procedura FERPAS? R: L applicativo FERPAS consente di gestire la fase istruttoria. Le richieste di integrazioni possono derivare da precise sollecitazioni della Conferenza dei servizi, oppure in fase preliminare alla convocazione della Conferenza dei servizi. MUTA consente di chiedere le integrazioni in entrambi queste fasi. Per l inoltro della documentazione integrativa si consiglia di consultare il manuale, scaricabile dal portale MUTA, entro l'applicativo FER.

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