Corso di Formazione Operatore Carroponte/gru a ponte. (ai sensi degli art. 36,37, 71, 73 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008)

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1 Corso di Formazione Operatore Carroponte/gru a ponte (ai sensi degli art. 36,37, 71, 73 comma 4 D.Lgs. n. 81/2008) 1

2 Programma e Moduli Argomenti delle lezioni Aspetti normativi e legislativi La normativa italiana il D.Lgs 81/2008 Requisiti gruista Mezzi di sollevamento Metodo di accesso Procedure di sollevamento carico Luoghi di lavoro Attrezzature Attività a maggior rischio Cause d infortunio Le misure di prevenzione DPI Fattori di rischio e prevenzione Lavorare in sicurezza La sorveglianza sanitaria La manutenzione Comunicazione e partecipazione Procedure sollevamento carichi Esempi pratici di sollevamento Conoscenze I rischi specifici dell ambiente di lavoro 2

3 Cultura della sicurezza Oltre gli obblighi di legge LA SICUREZZA NON E UN GIOCO Lo svolgimento di questo corso è previsto dalla legge e rientra tra gli obblighi del Datore di lavoro e dei dirigenti provvedere affinché venga svolto a favore dei lavoratori della propria azienda, Il corso Aifos va oltre gli aspetti formali di assolvimento della legge. La formazione quale consapevolezza per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per la crescita della cultura della sicurezza. 3

4 Il Decreto Legislativo 81/2008 Prima applicazione in Italia delle norme europee RECEPIMENTO IN ITALIA D. Lgs. 81/2008 con continue modifiche INNOVAZIONE Sistema basato sulla partecipazione attiva e la collaborazione di più soggetti CAMBIAMENTO Miglioramento della sicurezza Politica della sicurezza Valutazione Rischi Verifica e misure da attuare 4

5 Il Decreto Legislativo 81 9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 30/04/2008, n. 101) n. 101 Roma, 30 aprile 2008 Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Attuazione dell articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 5 LIMITI DEL 626 Nuovi decreti e leggi aggiustamenti leggi lacune applicazione scorretta della direttiva europea TESTO UNICO ABOLIZIONE LEGGI E DECRETI PRECEDENTI Unificazione di tutte le leggi Abolizione decreti anni 50 abolizione 626, 494, 493 Nuove definizione di soggetti, ambienti lavoro, norme e azioni

6 Cosa cambia con il Testo Unico Gli aspetti fondamentali CAMPO DI APPLICAZIONE Tutti i lavoratori senza alcuna distinzione di contratto di lavoro VIGILANZA E SANZIONI Sospensione dell attività. Inasprimento delle sanzioni estese a tutti i soggetti della sicurezza FORMAZIONE Obbligatoria per tutti i soggetti informazione formazione addestramento AGGIORNAMENTO 6CONTINUO RAPPRESENTANTE LAVORATORI Rafforzamento delle prerogative dei R.L.S. aziendale territoriale di sito Aggiornamento e formazione

7 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 definizioni. Art. 70 requisiti di sicurezza. Art. 71 obblighi del datore di lavoro. Art. 72 obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso. Art. 73 informazione, formazione e addestramento. Art. 87 sanzioni. 7

8 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Allegato V requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione. Allegato VI disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro. Allegato VII verifiche delle attrezzature. 8

9 ART. 69 DEFINIZIONI 9

10 Art. 69 DEFINIZIONI Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l' impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all' interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; 10

11 Art. 69 DEFINIZIONI d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell' uso di una attrezzatura di lavoro. 11

12 ART. 70 REQUISITI DI SICUREZZA 12

13 ART. 70 REQUISITI DI SICUREZZA Le attrezzature di lavoro sono sicure se: sono marcatura CE NON sono marcate CE rispondono alle Direttive CE/UE di prodotto sono conformi all allegato V o all ex D.P.R. n. 547/55 Organi di vigilanza applicano le sanzioni 13

14 ART. 72 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO 14

15 ART. 72 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO Chi noleggia o concede in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili: con la marcatura CE NON marcate CE è opportuno che consegni una copia della dichiarazione CE di conformità rilasciata dal costruttore deve dichiarare per iscritto la conformità all allegato V deve rilasciare una dichiarazione attestante il buon stato di conservazione manutenzione ed efficienza; deve ottenere apposita dichiarazione del datore di lavoro che noleggia l attrezzatura del nominativo del/i lavoratore/i che utilizzerà/nno l attrezzatura e la relativa formazione. 15

16 ART. 72 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO Chi vende una macchina, un apparecchiatura o un utensile: marcata CE NON marcata CE deve consegnare tutta la documentazione rilasciata dal fabbricante deve dichiarare per iscritto la conformità all allegato V 16

17 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 17

18 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro deve: mettere a disposizioni dei lavoratori attrezzature di lavoro sicure e idonee al lavoro da svolgere. Valutare tutti i rischi. Adottare e far applicare misure tecniche ed organizzative. Formare, informare ed addestrare i lavoratori. 18

19 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Le attrezzature di lavoro devono: Essere installate correttamente Essere mantenute in efficienza Essere aggiornate Se la sicurezza dipende dalla installazione deve essere effettuato il controllo iniziale (dopo l installazione e la prima messa in esercizio). Se soggette a deterioramento: controlli periodici; controlli straordinari: - riparazioni; - trasformazioni; - incidenti; - fenomeni naturali; - fermi prolungati. 19

20 ART. 71 COMMA 11 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO PARTICOLARI 20

21 ALLEGATO VIIII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Gru a ponte Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Verifica ANNUALE Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare o riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Verifica BIENNALE Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Verifica TRIENNALE 21

22 Le gru a ponte devono essere sottoposte a periodica verifica in funzione della loro età. Pertanto, è giusto sapere che un carroponte che supera i 10 anni di età è sottoposto a verifica annuale, mentre per i mezzi con età inferiore a 10 anni il controllo è biennale o triennale a seconda dell utilizzo. 22

23 Lo scenario attuale (Dopo Decreto fare) con il Decreto del Fare si introducono due importanti cambiamenti: 1 - Il termine entro il quale INAIL deve intervenire per svolgere la prima verifica viene ridotto a 45 giorni dalla richiesta di prima installazione, trascorsi i quali il datore di lavoro deve attivare il proprio Soggetto Abilitato; 2 - Per le verifiche successive, il Datore di Lavoro può attivare a sua scelta o ASL/ARPA o il proprio Soggetto Abilitato, senza dover quindi attendere la scadenza dei tempi di intervento previsti per il controllo pubblico 23

24 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE PARTICOLARI Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche atte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, secondo le temporalità previste nell allegato VII. Le verifiche consistono: Prima verifica periodica Verifiche periodiche successive INAIL entro 45 giorni dalla data di presentazione domanda I ASL/Arpa a scelta del DDL Decorso il temine il datore di lavoro può avvalersi dall ASL o dai soggetti pubblici o privati Scadenze periodiche all. VII INAIL ed ASL/ARPAV possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati che assumono la qualifica di incaricati al pubblico servizio 24

25 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE PARTICOLARI Legislazione previgente 1900 Articolo 71 comma 11 D. Lgs. n. 81/ Omologazione Prima verifica periodica Ente pubblico o Organismo notificato INAIL entro 45 giorni dalla data di presentazione domanda Verifiche periodiche successive ULS/ARPAV Soggetti pubblici o privati autorizzati 25

26 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE PARTICOLARI Le modalità : di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII; i criteri per l' abilitazione dei soggetti pubblici o privati, sono stati stabiliti con il: D. M. 11 aprile 2011 Pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 98 del 29 aprile

27 ART. 73 INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO 27

28 ART. 73 INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Il datore di lavoro deve: informare, formare ed addestrare i lavoratori in merito alle attrezzature di lavoro messa a disposizione. Formazione specifica per: uso delle attrezzature di lavoro che necessitano di conoscenze o responsabilità particolari; gli interventi di riparazione, di trasformazione e di manutenzione. 28

29 ART. 83 SANZIONI 29

30 ART. 83 SANZIONI Sono previste distinte sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni previste nel Titolo III - Capo I che vanno: dall arresto da 3 a 6 mesi o con l ammenda da a per le infrazioni considerate gravissime; dall arresto da 2 a 4 mesi o con l ammenda da a per le infrazioni considerate gravi; l ammenda da 500 a meno gravi. Sanzione da 500 a per la mancata effettuazione delle verifiche (prima e periodiche) delle attrezzature di lavoro di cui all allegato VII e secondo i termini e le modalità di cui al D.M. 11 aprile Sanzione grave per aver messo in esercizio ai lavoratori attrezzature di lavoro potenzialmente pericolose. 30

31 GRU A PONTE 31

32 32

33 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Art. 69 definizioni. Art. 70 requisiti di sicurezza. Art. 71 obblighi del datore di lavoro. Art. 72 obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso. Art. 73 informazione, formazione e addestramento. Art. 87 sanzioni. 33

34 Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Titolo III USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI Capo I Uso delle attrezzature di lavoro Allegato V requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione. Allegato VI disposizioni concernenti l uso delle attrezzature di lavoro. Allegato VII verifiche delle attrezzature. 34

35 ART. 69 DEFINIZIONI 35

36 Art. 69 DEFINIZIONI Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro; b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l' impiego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio; c) zona pericolosa: qualsiasi zona all' interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso; 36

37 Art. 69 DEFINIZIONI d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa; e) operatore: il lavoratore incaricato dell' uso di una attrezzatura di lavoro. 37

38 ART. 70 REQUISITI DI SICUREZZA 38

39 ART. 70 REQUISITI DI SICUREZZA Le attrezzature di lavoro sono sicure se: sono marcatura CE NON sono marcate CE rispondono alle Direttive CE/UE di prodotto sono conformi all allegato V o all ex D.P.R. n. 547/55 Organi di vigilanza applicano le sanzioni 39

40 ART. 72 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO 40

41 ART. 72 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO Chi noleggia o concede in uso o locazione finanziaria macchine, apparecchi o utensili: con la marcatura CE NON marcate CE è opportuno che consegni una copia della dichiarazione CE di conformità rilasciata dal costruttore deve dichiarare per iscritto la conformità all allegato V deve rilasciare una dichiarazione attestante il buon stato di conservazione manutenzione ed efficienza; deve ottenere apposita dichiarazione del datore di lavoro che noleggia l attrezzatura del nominativo del/i lavoratore/i che utilizzerà/nno l attrezzatura e la relativa formazione. 41

42 ART. 72 OBBLIGHI DEI NOLEGGIATORI E DEI CONCEDENTI IN USO Chi vende una macchina, un apparecchiatura o un utensile: marcata CE NON marcata CE deve consegnare tutta la documentazione rilasciata dal fabbricante deve dichiarare per iscritto la conformità all allegato V 42

43 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 43

44 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Il datore di lavoro deve: mettere a disposizioni dei lavoratori attrezzature di lavoro sicure e idonee al lavoro da svolgere. Valutare tutti i rischi. Adottare e far applicare misure tecniche ed organizzative. Formare, informare ed addestrare i lavoratori. 44

45 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO Le attrezzature di lavoro devono: Essere installate correttamente Essere mantenute in efficienza Essere aggiornate Se la sicurezza dipende dalla installazione deve essere effettuato il controllo iniziale (dopo l installazione e la prima messa in esercizio). Se soggette a deterioramento: controlli periodici; controlli straordinari: - riparazioni; - trasformazioni; - incidenti; - fenomeni naturali; - fermi prolungati. 45

46 ART. 71 COMMA 11 VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE DI LAVORO PARTICOLARI 46

47 ALLEGATO VIIII VERIFICHE DI ATTREZZATURE Gru a ponte Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione antecedente 10 anni. Verifica ANNUALE Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare o riscontrabili in settori di impiego quali costruzioni, siderurgico, portuale, estrattivo e con anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Verifica BIENNALE Apparecchi di sollevamento materiali con portata superiore a 200 Kg. Non azionati a mano, di tipo fisso, con modalità di utilizzo regolare e anno di fabbricazione non antecedente 10 anni. Verifica TRIENNALE 47

48 Le gru a ponte devono essere sottoposte a periodica verifica in funzione della loro età. Pertanto, è giusto sapere che un carroponte che supera i 10 anni di età è sottoposto a verifica annuale, mentre per i mezzi con età inferiore a 10 anni il controllo è biennale o triennale a seconda dell utilizzo. 48

49 Lo scenario attuale (Dopo Decreto fare) con il Decreto del Fare si introducono due importanti cambiamenti: 1 - Il termine entro il quale INAIL deve intervenire per svolgere la prima verifica viene ridotto a 45 giorni dalla richiesta di prima installazione, trascorsi i quali il datore di lavoro deve attivare il proprio Soggetto Abilitato; 2 - Per le verifiche successive, il Datore di Lavoro può attivare a sua scelta o ASL/ARPA o il proprio Soggetto Abilitato, senza dover quindi attendere la scadenza dei tempi di intervento previsti per il controllo pubblico 49

50 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE PARTICOLARI Il datore di lavoro deve sottoporre le attrezzature di lavoro a verifiche periodiche atte a valutarne l effettivo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza, secondo le temporalità previste nell allegato VII. Le verifiche consistono: Prima verifica periodica Verifiche periodiche successive INAIL entro 45 giorni dalla data di presentazione domanda I ASL/Arpa a scelta del DDL Decorso il temine il datore di lavoro può avvalersi dall ASL o dai soggetti pubblici o privati Scadenze periodiche all. VII INAIL ed ASL/ARPAV possono avvalersi del supporto di soggetti pubblici o privati abilitati che assumono la qualifica di incaricati al pubblico servizio 50

51 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE PARTICOLARI Legislazione previgente 1900 Articolo 71 comma 11 D. Lgs. n. 81/ Omologazione Prima verifica periodica Ente pubblico o Organismo notificato INAIL entro 45 giorni dalla data di presentazione domanda Verifiche periodiche successive ULS/ARPAV Soggetti pubblici o privati autorizzati 51

52 ART. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO VERIFICHE PERIODICHE PARTICOLARI Le modalità : di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII; i criteri per l' abilitazione dei soggetti pubblici o privati, sono stati stabiliti con il: D. M. 11 aprile 2011 Pubblicato nel S.O. alla G.U. n. 98 del 29 aprile

53 ART. 73 INFORMAZIONE FORMAZIONE ADDESTRAMENTO 53

54 ART. 73 INFORMAZIONE FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO Il datore di lavoro deve: informare, formare ed addestrare i lavoratori in merito alle attrezzature di lavoro messa a disposizione. Formazione specifica per: uso delle attrezzature di lavoro che necessitano di conoscenze o responsabilità particolari; gli interventi di riparazione, di trasformazione e di manutenzione. 54

55 ART. 83 SANZIONI 55

56 ART. 83 SANZIONI Sono previste distinte sanzioni per il mancato rispetto delle disposizioni previste nel Titolo III - Capo I che vanno: dall arresto da 3 a 6 mesi o con l ammenda da a per le infrazioni considerate gravissime; dall arresto da 2 a 4 mesi o con l ammenda da a per le infrazioni considerate gravi; l ammenda da 500 a meno gravi. Sanzione da 500 a per la mancata effettuazione delle verifiche (prima e periodiche) delle attrezzature di lavoro di cui all allegato VII e secondo i termini e le modalità di cui al D.M. 11 aprile Sanzione grave per aver messo in esercizio ai lavoratori attrezzature di lavoro potenzialmente pericolose. 56

57 CARRO PONTE 57

58 Con il termine Gru si intendono le apparecchiature per il trasporto di carichi/oggetti il cui sollevamento avviene per strappo e/o per trazione. Vengono definiti "gru a ponte" gli apparecchi di sollevamento e trasporto destinati alla movimentazione di carichi nello spazio ricoperto dalle vie di corsa poste in quota. Essi sono costituiti da argano su carrello poggiante o sospeso a travi principali collegate alle travi portaruote. 58

59 GRU A PONTE MONOTRAVE E BITRAVE Le gru a ponte, in versione Monotrave e/o Bitrave, sono macchine realizzate per la movimentazione delle merci all'interno dello stabilimento o in un cantiere. Le gru sollevano verticalmente il carico nello spazio tramite il gancio dell'unità di sollevamento (paranco o argano) e per mezzo degli accessori idonei per tale operazione; traslano il carico lungo gli assi trasversale e longitudinale per mezzo del carrello e delle testate motorizzate del ponte. Le gru a ponte scorrono su rotaie posizionate in quota rispetto al suolo che rimane quindi interamente libero e disponibile per le attività produttive. 59

60 Il gruista Chi è? DEFINIZIONE Persona che esegue lavori di sollevamento con la gru. 60

61 61

62 Requisiti di un buon gruista REQUISITI FONDAMENTALI Integrità psico-fisica Acutezza visiva (eventuale correzione) Normo acusia Prontezza e regolarità dei riflessi Assenza di sintomatologia e/o patologia nota e vertiginosa Divieto assunzione alcool

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64 Sorveglianza sanitaria Visita medica e test antidroga TEST ANTIDROGA (GU n /11/07) Visita medica Esami tossicologici di laboratorio VISITA MEDICA Effettuata dal medico competente dell azienda.

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66 1. AUTOGRU Gru semoventi CARATTERISTICHE Rotazione alla base; Predisposte per il trasporto su strada; Dimensioni compatte; Altezza max di rotazione braccio 20 m; Carico max in punta 600 kg.

67 2. Gru a torre A rotazione in basso, a rotazione in alto

68 2.Gru a torre Gru ad elementi innestati CARATTERISTICHE per altezze, lunghezze del braccio e portate elevate; altezza max di rotazione braccio 70 m; carico max in punta 6000 Kg cabina di manovra in cima o alla base della torre viene montata in cantiere da personale esperto

69 3. Gru automontanti CARATTERISTICHE Rotazione in cima alla torre o alla base; leggere e di semplice montaggio; altezza max di rotazione braccio 45 m; carico max in punta 1200 Kg; può essere trasportata su ruote come un rimorchio, ripiegata su se stessa.

70 4. Gru zoppe Officine di manutenzione reparti di lavorazione, esterno fabbricati. Portata fino a 80 Tonnellate Inverter sui movimenti radiocomando

71 5. Gru a bandiera Utilizzate a servizio delle macchine utensili quando sono richieste frequenti manovre di spostamento e sollevamento carichi. Portate fino a kg

72 6. Gru portale Art /55 Le gru a ponte, le gru a portale e gli altri mezzi di sollevamento-trasporto, scorrenti su rotaie devono essere provvisti alle estremità di corsa, sia dei ponti che dei loro carrelli, di tamponi di arresto o respingenti adeguati per resistenza ed azione ammortizzante alla velocità ed alla massa del mezzo mobile.

73 7. Paranchi DEFINIZIONE I paranchi sono apparecchi di sollevamenti utilizzati all interno dell azienda per trasportare carichi a breve distanza.

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75 6.Carroponte Gru a ponte Sistema di trasporto discontinuo a servizio di una superficie. Manovre di: Sollevamento Traslazione dei carichi in cui la proiezione orizzontale è rettangolare. Il comando può essere fatto anche da cabina fissa o mobile in un punto del ponte

76 6.Carroponte Modalità d accesso Devono avere una larghezza di almeno 60 cm oltre la sagoma di ingombro della gru. I piani di accesso devono essere agevolmente percorribili e provvisti di solido corrimano.

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78 Modalità di accesso Scale a pioli UNI EN 13586:2005 Ente nazionale italiano di unificazione. UNI EN 13586:2005 Sono presenti gru a torre dotate di scale a pioli senza gabbia di protezione.

79 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI ACCESSO PARTICOLARI DIMENSIONI Diametro > 20 mm; 1 Pioli Lunghezza: mm, generalmente, ma comunque non inferiore a 300 mm; Distanza assi pioli: Ripiani Intermedi Distanza: mm H=1000mm; 3 Parapetti Ferma-piede=150mm; Corrente intermedio Applicata da 2500 se altezza scala > 5000 mm; 4 Gabbia Dimensione interno anello: max 600 mm; Larghezza: mm. 5 Montanti Gabbia Spessore: non inferiore a 6 mm; Distanze: mm

80 CARATTERISTICHE DIMENSIONALI DEI PRINCIPALI ELEMENTI DI ACCESSOUNI EN PARTICOLARI DIMENSIONI Diametri: da 16 a 40 mm; 1 Pioli Lunghezza minima: 300 mm; Distanza assi pioli: Ripiani Intermedi Almeno ogni 6000 mm per scale a pioli di tipo I. H = 1100 mm; 3 Parapetti Ferma-piede = 100 mm; Corrente intermedio. Applicata da quando sussiste 4 Gabbia un rischio dicaduta > 5000 mm; Dimensione diametro all interno dell anello: prospetto 5 della UNI EN Montanti Gabbia 3-5 barre verticali.

81 81

82 Posti di manovra Sicurezza (Art /55) DEVONO: Potersi raggiungere in sicurezza Essere costruiti o difesi in modo da consentire l esecuzione delle manovre, i movimenti e la sosta in condizioni di sicurezza. Permettere la perfetta visibilità di tutta la zona di azione del mezzo 82

83 83

84 Radiocomandi Se immessi sul mercato prima del DPR 459/96 Omologazione ISPESL Targa di identificazione Libretto di istruzione tecnica da tenere in cantiere. Art. 183 DPR. 547/55 Si arrestano automaticamente se escono dal campo di controllo. 84 Devono presentare dei dispositivi di emergenza e devono essere protetti in modo da e impedire la messa in moto accidentale. Devono essere collocati in posizione tale che il loro azionamento risulti agevole

85 Radiocomandi Pulsantiera o joystick Utilizzo joystick Per comandare ad una distanza di sicurezza. Es. sollevamento fasci d acciaio 85

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87 Gancio per apparecchi di sollevamento DEFINIZIONE Qualsiasi gancio o uncino di metallo, più o meno grande, idoneo ad afferrare e ritenere, che venga comunque utilizzato in un apparecchio di sollevamento. 87

88 Gancio per apparecchi di sollevamento ATTENZIONE: I ganci incrinati e quelli deformati DEVONO ESSERE IMMEDIATAMENTE SCARTATI. Art. 172 DPR 547/55 Devono essere provvisti di dispositivi di chiusura dell imbocco in modo da impedire lo sganciamento della fune. 88

89 Le catene ATTENZIONE: Anche le catene sono soggette a danneggiamenti (usura, allungamento, incrudimento del materiale, difetto di saldatura, utilizzi che comportano contatti sotto sforzo con materiali, ecc.) e devono pertanto essere costantemente verificate.. 89

90 Le brache Accessori utilizzati per le imbracature CAPICORI ASIMMETRICI A CUNEO Efficienza rispetto al carico di rottura della fune 80 e 85 % MORSETTI A CAVALLETTO Efficienza rispetto al carico di rottura della fune almeno 80% 90

91 Le brache Accessori utilizzati per le imbracature CAPICORDA A TESTA FUSA Efficienza rispetto al carico di rottura della fune 100% ASOLE FISSATE CON MANICOTTI Efficienza rispetto al carico di rottura della fune 90% 91

92 Le brache Accessori utilizzati per le imbracature E' vietato fare impiego di mezzi di fortuna per imbracare, agganciare e sollevare carichi o, comunque, di attrezzature diverse da quelle previste. ATTENZIONE!!! Prima dell'impiego tutti i mezzi di imbracatura devono essere controllati visivamente per verificarne l'efficienza. 92

93 Irregolarità funi Le brache Le funi metalliche che presentano irregolarità evidenti di cordatura, deformazioni, fili allentati devono essere scartate. 93

94 Scelta del mezzo di imbracatura Elementi da considerare Peso del carico Natura del carico Caratteristiche del carico Sforzo richiesto dalle brache L imbracatura deve comunque essere effettuata in modo da risultare idonea ad evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di amarraggio. 94

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96 Cautele Accessori di imbracatura Tra le brache e gli spigoli vivi del carico interporre sempre una protezione o uno spessore. 96

97 Cautele Accessori di imbracatura FASCIA DI FERRI DA ARMATURA Avvolgere due volte il fascio sullo stesso lato con una braca a due bracci; L 'imbocco dei ganci deve essere rivolto verso l'esterno; Una volta imbracato, il fascio deve piegarsi il meno possibile. 97

98 Cautele Accessori di imbracatura FERRI DA ARMATURA SINGOLI Appoggiare i ferri di armatura su un legno squadrato e fissarli con filo di ferro o cordino; Eseguire l'imbracatura come per il fascio di ferri di armatura. 98

99 Cautele Accessori di imbracatura RETI DI ARMATURA Imbracatura ideale: funi o catene (braca a 4 bracci) Far passare le funi o le catene della braca tra le maglie delle reti e agganciarle tutte assieme L imbocco dei ganci deve essere rivolto verso l'esterno 99

100 Cautele Accessori di imbracatura RETI DI ARMATURA SINGOLE Imbracatura ideale: funi o catene (braca a quattro bracci); Agganciare la rete dalle maglie; L'imbocco dei ganci deve essere rivolto verso l'esterno; Una volta imbracata, la rete deve essere piegarsi il meno possibile. 100

101 Cautele Accessori di imbracatura BARELLE PER PUNTELLI Utilizzare funi o catene (a 2 bracci) Imbracare la barella lungo i montanti verticali e i sostegni Imbocco dei ganci rivolto verso l'esterno Imbracare i singoli puntelli come per i il fascio di ferri di armatura Attenzione: il fascio di tubi deve essere compatto anche all interno 101

102 Cautele Accessori di imbracatura TUBI IN CALCESTRUZZO Afferrare solo con morse o tenaglie che non possono aprirsi da sole Fissare sempre sia le morse che le tenaglie 102

103 Carico massimo di funi e catene PORTATA MASSIMA E valida soltanto in condizioni di tiro verticale Man mano che l inclinazione si discosta dalla verticale, la capacità di sollevamento si riduce. 103

104 Carico massimo per brache di catena e funi in fibre Quando si impiegano brache quadruple occorre considerare che il carico si ripartisce sempre solo su due. 104

105 Portata massima del mezzo Art /55 E' vietato sollevare carichi di peso superiore alla portata indicata sul mezzo CONSIDERARE Portata mezzo Portata brache Portata gancio Peso carico 105

106 Aggancio Sgancio del carico DEI MEZZI D IMBRACATURA Deve essere effettuato esclusivamente quando il gancio dell'apparecchio di sollevamento è fermo. GANCIO DEL MEZZO DI SOLLEVAMENTO Deve essere posizionato sulla verticale del baricentro del carico, ed evitare oscillazioni durante la manovra di sollevamento. Non sono infatti consentiti tiri obliqui. 106

107 Sollevamento del carico DOPO L AGGANCIAMENTO: Il carico deve essere sollevato solo per pochi centimetri per verificarne la stabilità. SPOSTAMENTO Successivamente il carico deve essere sollevato all'altezza minima per superare, durante il suo spostamento, gli ostacoli esistenti nel percorso. 107

108 Sollevamento del carico ATTENZIONE!!! E' vietato abbandonare la gru o il AL TERMINE DEL LAVORO Funi, catene e apparecchi di sollevamento devono essere riposti in modo ordinato nei luoghi prestabiliti. 108 paranco con i carichi appesi al gancio. Quando si abbandona il mezzo di sollevamento, è necessario sollevare il gancio ed i mezzi di imbracatura ad una altezza tale da non costituire pericolo per le persone e per i mezzi di trasporto che possono eventualmente operare o transitare nell'area.

109 Prima di iniziare le manovre Fare allontanare le persone che possono essere esposte al rischio dell'eventuale oscillazione o caduta del carico. SPOSTAMENTO Le aree interessate dal transito dei carichi devono essere opportunamente segnalate. 109

110

111 Dispositivo di sicurezza del gancio della gru 1. Controllo Il dispositivo di sicurezza contro sganciamenti funziona correttamente? Il dispositivo di sicurezza deve assolutamente chiudere l apertura d imbocco del gancio! In caso di difetti: avvisare il gruista / superiore. 111

112 Imbracature 2 Controllo L imbracatura non risulta danneggiata (senza fessure, tagli, schiacciamenti, nodi)? Il materiale può essere trasportato con l imbracatura scelta? 112

113 Materiali da trasportare 3 Controllo I materiali possono essere trasportati con la gru nello stato in cui si trovano (impacchettaggio intatto, palette di legno stabili,nessun elemento pericolante)? 113

114 Scelta del punto di imbracatura 4 Controllo Dove deve essere fissata l imbracatura al carico da trasportare? Il materiale deve esere trasportato in posizione ben equilibrata (tenere in considerazione il baricentro del carico) 114

115 Fissaggio delle imbracature 5 Controllo Applicare le catene,le cinghie o le funi intorno al materiale da trasportare in modo da rendere impossibile qualsiasi spostamento del carico durante l operazione di spostamento e trasporto. 115

116 Posizione di lavoro dell imbracatore 6 Controllo Posizione di lavoro sicura; Possibilità di scansare il carico qualora dovesse fare movimenti imprevisti; Contatto visivo con il gruista; Nessun rischio di caduta e di schiacciamento. 116

117 7 Controllo Segnale gestuale lentamente in alto Dare al gruista con un segnale gestuale l ordine LENTAMENTE IN ALTO ; Sorvegliare da distanza ravvicinata e senza essere esposti a rischi l operazione di sollevamento del carico. 117

118 Controllo del carico sospeso 8 Controllo Quando il carico si trova di poco sopra il suolo controllare: Il carico è in equilibrio e i punti di imbracatura sono ben stabili? Se SI : segnale gestuale CARICO SU. 118

119 Pericolo 9 Controllo Se il carico si rovescia o i punti d imbracatura si spostano: dare subito con le mani il segnale di STOP. Non correggere mai con le mani la posizione del carico in posizione sospesa 119

120 Fase finale 10 Controllo Abbandonare il raggio d azione della gru; Non sostare mai sotto il carico sospeso. 120

121 121

122 Movimenti verticali Gesti generali Attenzione inizio operazioni VIA Alt interruzione/ fine del movimento ALT Fine delle operazioni 122 FERMA Sollevare SOLLEVA Abbassare ABBASSA Distanza verticale: la mani indicano la distanza

123 Movimenti orizzontali B Movimenti orizzontali Avanzare A AVANTI A sinistra (rispetto al segnalatore A A SINISTRA Retrocedere INDIETRO A destra (rispetto al segnalatore) 123 A DESTRA B Distanza orizzontale: la mani indicano la distanza

124 Pericolo Pericolo (alt o arresto di emergenza) Entrambe le braccia tese verso l alto; le palme delle mani rivolte in avanti ATTENZIONE 124 Movimento rapido I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti, sono effettuati con maggior rapidità Movimento lento I gesti convenzionali utilizzati per indicare i movimenti, sono effettuati molto lentamente

125 125

126 Segnaletica in cantiere

127 Delimitazioni Segnaletica in cantiere

128 Segnaletica in cantiere Posti di comando

129

130 Cause d infortunio Caduta dall alto Elettrocuzione Lesioni e schiacciamenti delle mani Schiacciamenti dovuti al ribaltamento della gru Schiacciamenti, lesioni dovuti alla caduta del carico Urti, lesioni contro carichi viaggianti ad altezze troppo basse

131

132 Componente elettrica Interruttore generale e interruttore differenziale ubicati sul quadro elettrico Apparecchiature elettriche conformi alle norme C.E.I. IP minimo 44 IP 55 in vicinanza di getti d acqua Distanza gru e linee elettriche massima 5 m

133 La gru non deve mai essere utilizzata per All. V, parte II, punto 3.2 Portate superiori a quelle previste dal libretto di omologazione Sradicare alberi, pali o massi o qualsiasi opera interrata Per strappare casseformi di getti importanti Per trasportare persone anche per brevi tratti (vedi eccezioni)

134 Lavorare in sicurezza All. V, parte I e II, La forca deve essere utilizzata solo per operazioni di scarico degli autocarri di approvvigionamento Per il sollevamento di materiali minuti utilizzare cassoni metallici Nel caso in cui il vento superi i 45 km/h interromper le operazioni e provvedere all ancoraggio supplementare della gru ed allo sbloccaggio del braccio.

135 Lavorare in sicurezza All. V, parte II, punto 3. I mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la posizione di fermo del carico e del mezzo; acustici e luminosi di segnalazione e di avvertimento, nonché di illuminazione del campo di manovra se necessario; che impediscano l avvolgimento e lo svolgimento di funi e catene e la loro fuoriuscita dalla sede dei tamburi e delle pulegge.

136 Lavorare in sicurezza Trasporto di persone All. V, parte II, punto 4 Il sollevamento di persone e' effettuato soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro con il posto di comando. Devono essere prese le opportune misure per assicurare la loro evacuazione in caso di pericolo.

137

138 Preventiva Manutenzione Secondo le indicazioni contenute nel manuale d uso e manutenzione del costruttore: Organi di trasmissione Pulegge Tamburi Riduttore Oli lubrificanti Ruote Struttura

139 Periodica Manutenzione FUNI E CATENE Verifica trimestrale Le verifiche devono essere registrate nel libretto verbale verifiche

140 Periodica Manutenzione VERIFICA ANNUALE Accertamento dello stato di funzionamento e conservazione ai fini della sicurezza dei lavoratori. ASL ARPA VERIFICA STRAORDINARIA A seguito di variazioni apportate all impianto ISPESL

141

142 Dispositivi di protezione individuale CASCO DI PROTEZIONE OBBLIGATORIO CINTURA DI SICUREZZA OBBLIGATORIA 142

143

144 Regole del buon gruista L OPERATORE DI GRU DEVE: 1. Verificare l efficienza del mezzo (funi,ganci,catene) 2. Segnalare immediatamente l inefficienza al preposto 3. Posare lentamente il carico su appoggi adeguati

145 Regole del buon gruista L operatore di gru deve: L OPERATORE DI GRU DEVE: 4. Tenere sotto controllo il carico 5. Fare attenzione a non lavorare con funi attorcigliate 6. Fare attenzione che sul carico non si trovino appoggiati attrezzi

146 L operatore di gru deve: Regole L OPERATORE DI GRU DEVE: 7. Curare l imbracatura del carico 8. Assicurarsi che nella zona operativa non vi siano persone 9. Verificare che il carico sia stabile ed equilibrato

147 L operatore di gru deve: Regole L OPERATORE DI GRU DEVE: 10. Non effettuare sollevamenti obliqui 11. Sollevare il carico lentamente 12. Non sollevare carichi eccedenti la portata della gru

148 L operatore di gru deve: Regole L OPERATORE DI GRU DEVE: 13. Fare attenzione agli spostamenti senza carico tenendo le catene e i ganci ad un altezza di sicurezza. 14. Indossare l elmetto di protezione 15. Il manovratore gru è responsabile del buon uso del mezzo.

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