CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

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1 CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO PER LA CATEGORIA DELLE AGENZIE DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO Il 27 febbraio 2014 in Roma, tra COSTITUZIONE DELLE PARTI l Associazione delle Agenzie di somministrazione - ASSOLAVORO - rappresentata dal suo Presidente, LUIGI BRUGNARO e dal Vice Presidente delegato alle Relazioni Sindacali CARLO DE PAOLI, con una Delegazione Sindacale composta dai signori: TIZIANO BARONE, ANTONIO BONARDO, MAURIZIO CIAVARDINI, TOMASO FREDDI, CLAUDIO SOLDA, ROSARIO SALIMBENE, GIUSEPPE VENIER, assistiti dal direttore AGOSTINO DI MAIO e C.G.I.L. rappresentata dai Signori: SUSANNA CAMUSSO, Segretario Generale SERENA SORRENTINO, Segretario Confederale C.I.S.L. rappresentata dai Signori: RAFFAELE BONANNI, Segretario Generale LUIGI SBARRA, Segretario Confederale U.I.L. rappresentata dai Signori: LUIGI ANGELETTI, Segretario Generale PAOLO CARCASSI, Segretario Confederale FELSA - C.I.S.L. rappresentata da: IVAN GUIZZARDI, Segretario Generale SILVIA DEGL INNOCENTI Segretario Nazionale con una Delegazione Sindacale composta dai signori: FABIO BENINTENDI, MATTIA PIRULLI NIDIL C.G.I.L rappresentata da: CLAUDIO TREVES Segretario Generale Nazionale FILOMENA TRIZIO Segretario Generale Nazionale ANDREA BORGHESI Segretario Nazionale ROBERTO D ANDREA Segretario Nazionale con una delegazione sindacale composta dai signori: CLAUDIO ARGILLI, GIUSEPPE BENINCASA, ROSSELLA CERAMELLI, MAURIZIO CRIPPA, SIMONE MARINELLI, ERIC POLI, ANGELO SAVIO UILTEMP rappresentata da: MAGDA MAURELLI, Segretario Generale LUCA FEBO, Segretario Nazionale MASSIMO SERVELLO, Segretario Nazionale con una Delegazione Sindacale composta dai signori: DENISE CARBONE, ANNA MARIA D ANGELO, LORENZO GIULIANI, LUCIA GROSSI, PAOLA RINALDI, NICOLA RUSSO, MAURIZIO SACCHETTA si è stipulato il seguente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori in somministrazione delle ApL, composto di 56 articoli e * allegati. Letti, approvati e sottoscritti dai rappresentanti delle organizzazioni stipulanti. 1

2 PREMESSA GENERALE (...) SFERA DI APPLICAZIONE DEL CONTRATTO (...) SISTEMI DI RELAZIONI SINDACALI Art. 1 Diritti di informazione 1. Informazioni di settore Le parti effettuano un esame congiunto del quadro economico e normativo del settore, delle sue dinamiche strutturali e delle prospettive di sviluppo di norma entro il primo semestre di ogni anno, o comunque su richiesta di una delle parti stipulanti. Nel corso del l incontro saranno oggetto di informazioni e di esame congiunto: a) lo stato e la dinamica qualitativa e quantitativa dell occupazione sull intero settore, disaggregato per età, genere, area geografica, settori di utilizzo, dimensione aziendale, area professionale, durata media della missione e relative casistiche, tipologie di rapporto (ad esempio part-time). Le modalità, gli ulteriori dati e disaggregazioni, saranno definiti dall Osservatorio; b) la formazione e la riqualificazione professionale; c) le necessità dei comparti e dei settori nonché le prevedibili evoluzioni degli stessi e i modelli organizzativi idonei alle ApL. Le Parti concordano di effettuare il monitoraggio sui percorsi occupazionali, anche relativo ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, e di fornire la relativa informazione ogni 3 mesi. 2. Informazioni obbligatorie Le ApL hanno l obbligo di fornire informazione, alle Oo.Ss. firmatarie del presente Contratto, della stipulazione dei contratti di somministrazione, presso il medesimo utilizzatore, di consistenza numerica pari o superiore a 15 lavoratori. Tale informazione verrà fornita entro il termine di 5 giorni dalla stipulazione del contratto di somministrazione. Le Parti concordano altresì che, in caso di missioni inferiori ai 5 giorni, tali informazioni siano rese disponibili almeno entro 24 ore prima del termine della missione stessa. Tali informazioni contengono: numero dei lavoratori in missione, azienda utilizzatrice, Ccnl applicato, luogo di lavoro (Regione, Provincia e Comune) e sede di lavoro, data inizio e fine missione. Le Parti concordano che tali informazioni sono disponibili alle strutture nazionali e alle strutture territoriali per quanto di competenza. A tale scopo viene predisposto uno specifico modulo contenente le previste informazioni, riportato in allegato *. Le comunicazioni sono indirizzate ad un sistema informatico unificato (SIU) di cui all articolo **. Nelle more dell attivazione del sistema le comunicazioni vanno obbligatoriamente inviate, complete di tutti i dati, presso le sedi indicate dalle organizzazioni sindacali firmatarie. Art. 2 Relazioni Sindacali Territoriali 1. Al fine di rafforzare le relazioni sindacali nel territorio, si conviene di: - estendere ai livelli decentrati quanto previsto dall'articolo 1, comma 1, per quanto di competenza; - promuovere e rafforzare la contrattazione di secondo livello; - definire e sottoscrivere gli accordi istituzionali che prevedano l'utilizzo di risorse Formatemp; 2

3 - consolidare le Commistioni Sindacali Territoriali. 2. Alle Commissioni Sindacali Territoriali (CST) istituite in ogni regione sono attribuite tutte le funzioni previste dal presente contratto e in particolare: a) la titolarità degli accordi di cui all articolo 25 di pertinenza territoriale nonché il monitoraggio sugli esiti occupazionali derivanti dall attività di riqualificazione professionale; b) il monitoraggio sull apprendistato; c) la conciliazione, su richiesta delle parti, per vertenze individuali irrisolte a livello di Agenzia; d) il confronto sui diritti di informazione attualmente previsti dall art.1 comma 2 del Ccnl; e) la titolarità sulla individuazione di interventi di Politica Attiva del Lavoro attivabili in ambito regionale; f) il monitoraggio degli accordi istituzionali che prevedono l utilizzo di risorse Forma.Temp; g) il monitoraggio e gli accordi sulle azioni di sistema; h) il monitoraggio sui contratti di somministrazione con Monte Ore Garantito dopo 18 mesi dall avvio della sperimentazione; i) il monitoraggio sugli accordi di produttività stipulati in conformità con l Accordo Interconfederale; j) la titolarità sulla individuazione degli ambiti di intervento della formazione continua; 3. Le commissioni si riuniscono presso le sedi delle parti stipulanti il presente CCNL di norma ogni trimestrale o su richiesta di una delle parti. Al fine di analizzare l andamento occupazionale e di mercato nel territorio sono previsti incontri semestrali con ogni singola Agenzia presente sul territorio provinciale. 4. Le CST possono riunirsi: - il sede consultiva: prevede la partecipazione di tutti i componenti designati ed è finalizzata a ad attuare le funzioni previste ai punti d), e), f), g), j); - in sede referente: prevede la partecipazione dei soli componenti di parte sindacale e dell associazione datoriale, con esclusione dei rappresentanti di agenzia nominati, ed è finalizzata ad attuare le funzioni previste ai punti a), b), c), h), i). Art. 3 Commissioni Nazionali 1. Le parti realizzano gli obiettivi previsti nella premessa mediante: a) la Commissione Paritetica Nazionale; b) la Commissione Osservatorio Nazionale e Comunicazione; c) la Commissione Paritetica Nazionale per l Salute e la Sicurezza sul Lavoro; d) la Commissione per le Pari Opportunità; e) la Commissione Prestazioni. 2. Le Commissioni Nazionali sono composte ciascuna da sei membri,dei quali tre designati dalla associazione datoriale e tre designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie il presente Contratto. Per ogni membro effettivo può essere nominato un supplente. 3. Le commissioni nazionali hanno sede presso EBITEMP, di cui al successivo art. * che ne curerà la segreteria tecnica e ne sosterrà i relativi costi di gestione, compresi i rimborsi delle spese sostenute dai componenti dei predetti organismi e, ove previsto, i compensi spettanti agli stessi. Gli incontri si effettueranno di norma mensilmente e comunque entro 20 giorni dalla richiesta di una delle parti. 3

4 L attività delle commissioni è disciplinata dal regolamento generale e dagli specifici regolamenti adottati dalle singole commissioni. Art. 4 Commissione Osservatorio Nazionale e Comunicazione 1. La Commissione Osservatorio Nazionale e Comunicazione costituisce lo strumento per lo studio delle iniziative adottate dalle parti in materia di occupazione, mercato del lavoro, formazione e qualificazione professionale. 2. A tal fine l Osservatorio attua ogni utile iniziativa e in particolare: a) programma e organizza relazioni sul quadro economico e produttivo del comparto e le relative prospettive di sviluppo, sullo stato e sulle previsioni occupazionali, anche coordinando indagini e rilevazioni, elaborando stime e proiezioni anche al fine di fornire alle parti il supporto tecnico necessario alla realizzazione degli incontri di cui all art. 1; b) elabora analisi e individua esigenze, anche provenienti dalle Commissioni Sindacali Territoriali di cui al precedente art. 2, in materia di formazione e qualificazione professionale, anche in relazione a disposizioni legislative nazionali e comunitarie; c) cura la raccolta dei dati di cui all art. 1, comma 2, lett. a), mediante la stipula di convenzioni con gli enti destinatari per legge delle comunicazioni a carico delle ApL (Centri per l Impiego, Inail, Ministero del Lavoro ecc.); d) elabora i predetti dati, anche in forma disaggregata per territorio (Regione e/o Provincia) e realizza semestralmente schede analitiche di settore utilizzate per la diffusione delle informazioni di cui all art. 1, comma 2, lett. a) e art Relativamente alle informazioni sul lavoro in somministrazione le parti concordano di attribuire alla Commissione Osservatorio Nazionale e Comunicazione l attuazione di un piano di iniziative di comunicazione sul lavoro in somministrazione relative al suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e alle opportunità offerte ai lavoratori e alle imprese utilizzatrici. A tal fine si concorda di realizzare una serie di misure mirate: 1) ad assicurare una corretta informazione in ordine alla funzione di politica attiva del lavoro in somministrazione, con particolare attenzione ai positivi effetti dell istituto in termini di creazione di posti di lavoro e integrazione delle persone escluse dal mercato del lavoro (donne, disoccupati di lunga durata, disabili); 2) ad assicurare una diffusa informazione ed assistenza in merito alle caratteristiche dell istituto, con particolare attenzione alle garanzie e tutele previste nei confronti dei lavoratori e ai vantaggi della flessibilità normata e contrattata; 3) ad assicurare una corretta informazione in ordine all efficacia dell istituto in termini di promozione del lavoro regolare, con particolare attenzione agli effetti sortiti nelle aree e nei settori maggiormente interessati dal fenomeno dell economia sommersa. La dotazione economica per l attuazione del progetto sarà assicurata sul bilancio di EBITEMP. Al fine di rafforzare il sistema della somministrazione di lavoro si prevede un sostegno alle spese ordinarie della Commissione Osservatorio Nazionale e Comunicazione mediante la disponibilità del 35% delle risorse disponibili per le azioni di sistema relative al rafforzamento del sistema della somministrazione di lavoro. Art. 5 Commissione Paritetica Nazionale La Commissione Paritetica Nazionale svolge le seguenti funzioni: - di garanzia del rispetto delle intese intercorse; - di istruire ed eventualmente proporre alle Parti Sociali l aggiornamento del CCNL; - di raccolta e tenuta degli accordi di conciliazione sottoscritti a livello territoriale e nazionale; 4

5 - di esame, con le modalità e le procedure previste in sede di costituzione, delle controversie di interpretazione e di applicazione di interi istituti o di singole clausole contrattuali, ivi comprese quelle relative al rispetto delle modalità, delle procedure e dei temi previsti dal contratto; - di sede di conciliazione di seconda istanza delle controversie individuali di lavoro. La Commissione Paritetica Nazionale si riunisce obbligatoriamente ogni mese. In via straordinaria viene convocata entro 15 giorni su richiesta anche di un solo componente. Art. 6 Commissione Pari Opportunità Le parti concordano di attribuire a tale commissione i seguenti compiti per favorire l inclusione sociale e contrastare la discriminazione sul lavoro: a) promozione di azioni positive di genere e oltre il genere, nell attuazione delle politiche antidiscriminatorie, favorendo progetti d integrazione lavorativa; b) esame delle caratteristiche del mercato del lavoro e l'andamento dell'occupazione femminile nel settore; c) individuazione delle iniziative in materia di orientamento e formazione professionale, al fine di agevolare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro favorendo la diversificazione delle scelte lavorative, anche in lavori non tradizionalmente femminili; d) monitoraggio degli interventi e prestazioni contrattualmente previsti a sostegno della maternità e genitorialità; Art. 7 Commissione Paritetica Nazionale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro 1. La commissione può coinvolgere esperti in relazione agli argomenti da esaminare. 2. Su base regionale potrà avviarsi un confronto tra le parti firmatarie del presente Ccnl onde verificare l applicazione di quanto previsto in materia di formazione, informazione e prevenzione antinfortunistica a carico delle ApL. 3. Nell arco della vigenza contrattuale le parti verificheranno l opportunità di articolare la Commissione ai livelli regionali. 4. I compiti della Commissione sono: - individuare gli ambiti per la costituzione di eventuali Commissioni Paritetiche Territoriali, ai sensi del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i., e coordinarne le attività; - formulare proposte di modelli di formazione in materia di sicurezza per i lavoratori in somministrazione, sia generali da effettuare da parte delle ApL, sia specifici da realizzare, qualora se ne riscontrassero le condizioni, anche presso le imprese utilizzatrici; - elaborare materiali informativi e formativi idonei al lavoro in somministrazione; - elaborare proposte da formulare agli Enti istituzionali aventi per oggetto l adeguamento delle procedure e degli adempimenti connessi al D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modifiche, alle specificità del settore, anche in relazione a quanto previsto per la documentazione sanitaria di cui all articolo *, comma * del presente contratto. Art. 8 Commissione Prestazioni La Commissione costituisce lo strumento per l approvazione delle richieste e il monitoraggio di tutte le prestazioni previste dal presente contratto. 2. La Commissione valuta le richieste sulla base di una pre istruttoria svolta dalla struttura di EBITEMP. Art. 9 Bilateralità 1. In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente Contratto Collettivo Nazionale operano gli Enti Bilaterali, di cui al successivo articolo 11, in ordine a: 5

6 - formazione professionale, previdenza e sostegno al reddito, il Fondo per la formazione e l integrazione al reddito denominato FORMATEMP di cui all articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, e di cui all'art. 11, punto 1, e agli Allegati * e * del presente CCNL; - un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale opera l'ente Nazionale Bilaterale Paritetico denominato EBITEMP di cui all'art. 11, punto 2 del presente CCNL; 2. Ai fini dell attuazione delle misure di previdenza e di sostegno al reddito i due Enti possono operare anche congiuntamente. Per tali misure Formatemp dispone di risorse pari allo 0,32 per cento delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, e al lordo dei costi di gestione. Le risorse vengono destinate: - 0,12 per cento per implementare le prestazioni già erogate da Ebitemp; - 0,20 per cento per interventi di sostegno al reddito e/o per la costituzione del Fondo di solidarietà. Tali interventi sono altresì sostenuti da ulteriori risorse derivanti dai residui del finanziamento già stanziato dalla bilateralità con l Accordo del 13 maggio 2009 nonché da risorse, di pari misura, derivanti dai residui del Fondo per la formazione continua istituito presso Formatemp. 3. Prestazioni Le prestazioni presenti nel sistema bilaterale rappresentano un diritto contrattuale di ogni singolo lavoratore che in funzione di specifici requisiti soggettivi ha la possibilità, nei periodi di missione e nei periodi di non missione, di accedere gratuitamente a prestazioni di tutela, di sostegno o di agevolazioni così come definite nell allegato * 4. Sportelli Sindacali Le pratiche di accesso a tutte le prestazioni bilaterali sono garantite dagli sportelli sindacali accreditati delle organizzazioni stipulanti il presente CCNL. Entro tre mesi dall entrata in vigore del presente CCNL le parti costituiranno un commissione tecnica per la definizione di tale sistema. Resta salva la facoltà del lavoratore di avanzare richiesta di accesso alle prestazioni direttamente all Ente competente. Presso gli sportelli sindacali è anche possibile la convalida delle dimissioni ai sensi dell art. 53 lettera g); a tal fine le parti definiranno una specifica procedura. Presso gli sportelli sindacali è possibile rilasciare al lavoratore l attestazione per il bonus formativo di cui all art Sportelli di Agenzia Le pratiche di accesso alle prestazioni bilaterali possono essere presentate anche alle filiali accreditate delle Agenzie. 6. Sistema Informativo Unificato Si concorda di costituire un Sistema Informativo Unificato (SIU) per l analisi dei dati e il monitoraggio degli istituti contrattuali. Al SIU saranno inviati, in forma anonima e aggregata, i dati relativi ai lavoratori in somministrazione assunti delle Agenzie. Tali dati divengono visibili per i soli lavoratori che accedono alle prestazioni della Bilateralità e per gli istituti 6

7 oggetto di monitoraggio. Il SIU dovrà gestire altresì i diritti di informazione relativi alle deleghe sindacali. Art Politiche Attive 1.Ricollocazione Al fine di ottimizzare gli interventi e le azioni formative e di promuovere una occupabilità di sistema si costituisce una Borsa Lavoro di settore, con lo scopo di verificare tutte le possibilità di reimpiego dei lavoratori coinvolti da fine missione. Tale Borsa Lavoro garantirà la condivisione del CV tra tutte le ApL. Entro tre mesi dalla sottoscrizione del presente CCNL la Commissione Nazionale Paritetica deve definire tale sistema. 2. Servizi per l Impiego In considerazione della natura privata delle ApL, autorizzate dal Ministero del Lavoro, che si occupano di ricerca e selezione del personale, intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, fornitura di manodopera, le Parti condividono l importanza di interventi coerenti ed integrati con i Servizi Pubblici per l Impiego (Centri per l impiego) promuovendo, anche a livello territoriale, specifiche intese sulle Politiche Attive. Art Enti Bilaterali 1. FORMATEMP In attuazione delle finalità previste dalle leggi e dal presente contratto in ordine alla formazione professionale, alla previdenza e al sostegno al reddito, opera il Fondo per la formazione e l integrazione al reddito FORMATEMP, di cui all articolo 12 del D.Lgs n. 276/2003, realizzando: a) interventi di formazione e riqualificazione professionale, misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito a favore dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, dei lavoratori che abbiano svolto in precedenza missioni di lavoro in somministrazione in forza di contratti a tempo determinato e, limitatamente agli interventi formativi, dei potenziali candidati a una missione; tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato; b) iniziative comuni volte a garantire l integrazione del reddito dei lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato in caso di fine lavori, la promozione di percorsi di qualificazione e riqualificazione professionale; l inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di lavoratori svantaggiati e la verifica dell utilizzo della somministrazione; tali iniziative sono finanziate con le risorse relative al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato. Gli interventi e le iniziative di cui sopra sono attuati nel quadro delle politiche e delle misure stabilite dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro e precisamente, per quelle di cui al successivo articolo 12 e all allegato * sulle politiche formative; Il Fondo per conseguire i propri scopi si avvale delle risorse derivanti: a) dal contributo, a carico dei soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, pari al 4 per cento della retribuzione corrisposta ai lavoratori assunti (articolo 12, commi 1 e 2, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276 e dall applicazione del dispositivo di cui al comma 8 bis del suddetto articolo 12; 7

8 b) di eventuali finanziamenti pubblici e privati; c) di eventuali proventi derivanti da iniziative sociali; d) di contributi previsti da contratti ed accordi collettivi; e) di eventuali interessi e proventi finanziari. 2. EBITEMP 1. L'Ente Nazionale Bilaterale Paritetico, denominato EBITEMP, opera nel comparto delle Agenzie per il Lavoro, relativamente ai propri lavoratori in somministrazione, in un quadro di relazioni sindacali coerenti con gli obiettivi di sviluppo e di qualificazione produttiva e occupazionale del settore. 2. Le Parti concordano che le attività dell'ente riguardano: a) la funzione di service degli istituti paritetici (osservatorio, comitati e commissioni), sostenendone i relativi costi; b) la corresponsione di una indennità economica, limitata nel tempo, che intervenga in caso di invalidità da infortunio che prosegua oltre la cessazione della missione e in caso di altri eventi; c) la garanzia per l'accesso al credito dei lavoratori in somministrazione attraverso la costituzione di un fondo; d) misure di sostegno al reddito e alla mobilità territoriale; e) misure di sostegno alla maternità; f) misure di sostegno all assunzione ab initio di lavoratori somministrati con contratto di lavoro a tempo indeterminato o alla trasformazione di contratti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato; g) misure di sostegno ai lavoratori in malattia e spese sanitarie; h) iniziative di comunicazione sul lavoro somministrato, sul suo ruolo e funzione nel mercato del lavoro e sulle opportunità offerte ai lavoratori in somministrazione; i) la gestione della mutualizzazione dei permessi dei delegati e dei dirigenti sindacali dei lavoratori in somministrazione; j) eventuali altre prestazioni definite dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro del settore. Ebitemp è gestito secondo quanto previsto dall'atto costitutivo, dallo statuto e dal regolamento. Il finanziamento dell'ente bilaterale avviene attraverso una quota a carico delle Agenzie di Somministrazione. 3. Le risorse economiche di Ebitemp sono costituite: a) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,20% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo determinato; b) dal versamento da parte delle APL della contribuzione pari allo 0,30% delle retribuzioni imponibili corrisposte ai lavoratori somministrati assunti con contratto di prestazioni a tempo indeterminato; c) da eventuali proventi pubblici e privati; d) da eventuali proventi derivanti da iniziative sociali; Tali risorse sono destinate all'effettuazione delle prestazioni, individuate nel presente articolo, al netto dei costi di gestione dell Ente e con evidenza contabile specifica per le risorse derivanti da eventuali proventi pubblici e privati. 8

9 Concorrono a costituire le risorse economiche di Ebitemp anche i versamenti effettuati da Formatemp per l attuazione di misure di carattere previdenziale e di sostegno al reddito dei lavoratori in somministrazione, secondo quanto stabilito da apposite intese definite dalle Parti stipulanti il presente contratto. Art. 12 Formazione Le parti, con l obiettivo comune di sviluppare la qualificazione produttiva ed occupazionale del settore, individuano il quadro delle politiche formative della categoria delle Agenzie per il Lavoro, in applicazione di quanto previsto dalla normativa vigente. Le parti si danno atto che il Fondo per la formazione professionale dei prestatori di lavoro in somministrazione è destinato a finanziare iniziative formative mirate all adeguamento ed all elevazione della preparazione professionale dei prestatori di lavoro in somministrazione al fine di accrescerne le opportunità occupazionali e le capacità di adattamento ai contesti produttivi ed organizzativi delle imprese utilizzatrici, anche con processi e metodologie innovativi da attuarsi in raccordo con le iniziative formative regionali. Le iniziative di formazione da attuare con le risorse del Fondo di cui all art.12 D.lgs. 276/2003 dovranno realizzarsi coerentemente agli obiettivi così definiti secondo i seguenti modelli: 1. LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE ASSUNTI A TEMPO DETERMINATO a) FORMAZIONE DI BASE I contenuti di questa attività saranno dedicati, per almeno il 50% delle risorse, alla sicurezza sul lavoro in conformità all Accordo Quadro Stato/Regioni, ed il restante all informatica, alle lingue, alla ricerca attiva del lavoro. b) FORMAZlONE ON THE JOB Questa attività è essenzialmente mirata a raccordare la qualificazione professionale del lavoratore con esigenze specifiche collegate all espletamento delle mansioni nel contesto produttivo/organizzativo di riferimento. Tali iniziative possono realizzarsi in presenza di contratto di fornitura attraverso: interventi presso l azienda utilizzatrice da realizzarsi con l affiancamento di un tutor; interventi in ambienti formativi adeguati immediatamente prima dell inizio della missione. Tali iniziative, poiché ancorate a bisogni di formazione emersi a fronte di esigenze delle imprese utilizzatrici, hanno quale loro peculiarità la brevità e l immediatezza e, pertanto, andranno previste specifiche modalità di accesso a tali iniziative. c) FORMAZIONE PROFESSIONALE Questa attività comprende le iniziative di Formazione Professionale volte all acquisizione di nuove qualificazioni professionali emerse dall analisi dei fabbisogni del settore. Trattandosi di interventi volti a realizzare l acquisizione di nuove o specifiche professionalità, a tali iniziative possono accedere anche i soggetti che le ApL hanno selezionato, ivi compresi i lavoratori non ancora avviati ad alcuna missione. Sono ricompresi in questo ambito interventi formativi volti in primo luogo a calarsi ed adattarsi tempestivamente in differenti contesti produttivi ed organizzativi quali quelli delle diverse imprese utilizzatrici. 9

10 Le iniziative formative realizzate nell ambito del quadro di politiche così definito hanno il fine di garantire la trasversalità e la trasferibilità delle conoscenze e delle abilità acquisite. A tal fine saranno da prevedere percorsi di formazione e accompagnamento che facciano riferimento ad ampi modelli organizzativi, tecnologici ed operativi. Le iniziative formative dovranno contenere obbligatoriamente un modulo sui diritti e doveri dei lavoratori in somministrazione che sarà affidato nella esecuzione a docenti di espressione dei sindacati dei lavoratori e dovranno essere debitamente certificate dalle strutture formative a ciò preposte. PLACEMENT Al fine del riconoscimento in sede di rendicontazione del finanziamento relativo alle presenti attività formative, è prevista una media annuale di Placement per ApL di almeno il 35% del numero degli allievi coinvolti nelle suddette attività nonché, inoltre, al fine di favorire la finalizzazione occupazionale anche in Regioni nelle quali il mercato del lavoro risulta debole, viene avviata una sperimentazione biennale con obiettivo minimo del 10% di Placement a livello di singola regione geografica dove l'agenzia svolga attività formativa. Si intende per Placement una missione di durata non inferiore ad una settimana full time o part time equivalente. È vietata la certificazione del Placement mediante impiego presso gli Enti di formazione. d) FORMAZIONE CONTINUA E PERMANENTE Trattasi di iniziative volte innanzitutto all adeguamento delle qualificazioni con l evoluzione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle competenze e all acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale. Il fine è quello di evitare l invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò potrebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi continuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica. I destinatari delle iniziative di formazione continua sono: - lavoratori in missione, che abbiano maturato almeno due mesi di lavoro negli ultimi dodici. Tali lavoratori hanno diritto a chiedere un periodo di Congedo Retribuito per la Formazione per partecipare al corso formativo: nel periodo di congedo al lavoratore è garantita la retribuzione e la contribuzione previdenziale a carico della bilateralità; - lavoratori in missione che vogliono partecipare ad un corso formativo al di fuori dell orario di lavoro e nel limite dell orario previsto nel seguente punto 3; I destinatari delle iniziative di formazione permanente sono: - lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 30 giorni nell ultimo anno e che siano disoccupati da almeno 45 giorni; - lavoratori in attesa di missione, che abbiano lavorato almeno 6 mesi e che siano disoccupati da almeno 45 giorni. A questi lavoratori, per la durata dell intervento formativo viene riconosciuto il sostegno al reddito nonché la copertura della contribuzione previdenziale a carico della bilateralità; 10

11 - lavoratori che a seguito d infortunio, occorso durante la missione di lavoro, presentino riduzioni di capacità lavorativa per le quali occorre una formazione riqualificante al fine di un reinserimento lavorativo; - lavoratrici madri che alla conclusione del periodo di astensione obbligatoria non abbiano una missione attiva, per il rafforzamento dell occupabilità sempre che abbiano maturato almeno 30 giorni di lavoro nell ultimo anno. Il finanziamento di dette iniziative avverrà attraverso l erogazione di un bonus formativo che permette ai beneficiari finali di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo da loro individuato. Per tali iniziative verrà implementato un catalogo nazionale bonus formativo alimentato dalle proposte di enti accreditati e dalle CST, opportunamente vagliate, sulla base di macroaree tematiche/settoriali precedentemente individuate dalle stesse CST. La presentazione della domanda del bonus formativo è vincolata all attestazione di almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra le Parti. Per tutti gli aspetti tecnico/procedurali del sistema del bonus formativo si rimanda all Accordo Quadro sulle politiche formative di cui al protocollo allegato n. * In via del tutto sperimentale sarà possibile avviare percorsi di formazione continua/permanente non riferita al catalogo, destinando risorse pari al 25% del saldo del fondo formazione continua TD al , gestite esclusivamente dalle ApL e destinate a soggetti definiti dal vademecum Forma.Temp. 2. LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO QUALIFICAZIONE Attività formativa finalizzata al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per l acquisizione di competenze aggiuntive rispetto a quelle possedute all atto dell assunzione. In particolare il rafforzamento della posizione lavorativa nella qualificazione professionale, anche per il tramite del bilancio delle competenze si raggiunge con: l acquisizione e l integrazione di competenze di base e trasversali; lo sviluppo delle competenze professionali; lo sviluppo delle competenze professionali unitamente agli addetti in forza all utilizzatore; l acquisizione di competenze specialistiche. RIQUALIFICAZIONE Attività formativa finalizzata al rafforzamento della posizione professionale dei lavoratori in costanza di lavoro per lo sviluppo delle competenze professionali e l acquisizione di competenze specialistiche, anche per il tramite del bilancio delle competenze, quindi, attraverso la progettazione di percorsi individuali di sviluppo professionale. I corsi per la riqualificazione professionale sono oggetto di accordo tra le Agenzie per il Lavoro e dalle Organizzazioni Sindacali. FORMAZIONE CONTINUA Trattasi di iniziative volte innanzitutto all adeguamento delle qualificazioni con l evoluzione delle professioni e dei contenuti delle mansioni, al miglioramento delle competenze e all acquisizione di qualificazioni indispensabili per rafforzare la situazione competitiva delle imprese e del loro personale. Il fine è quello di evitare l invecchiamento delle qualificazioni in possesso dei lavoratori e prevenire nello stesso tempo le possibili conseguenze negative degli effetti che ciò potrebbe determinare nel mercato del lavoro del settore, in particolare adeguandosi continuamente alle diverse esigenze che vengono richieste dai settori e dalle imprese in corso di ristrutturazione organizzativa, economica e tecnologica. 11

12 I destinatari delle iniziative di formazione continua sono i lavoratori in missione anche in apprendistato. Tali iniziative sono ammesse per l acquisizione di brevetti professionali e percorsi formativi con certificazione delle competenze, rilasciata da soggetti accreditati/autorizzati riconosciuti dal sistema del lavoro. Tali iniziative sono realizzate ad inizio del rapporto di lavoro con pagamento delle indennità di disponibilità sino ad un massimo di 40 ore a carico del fondo PAL TI, solo in caso di superamento del periodo di prova. Il finanziamento di dette iniziative avverrà attraverso l erogazione di un bonus formativo che permette ai lavoratori di disporre di un finanziamento per accedere ad un corso formativo da loro individuato. Per tali iniziative verrà implementato un catalogo nazionale bonus formativo alimentato dalle proposte di enti accreditati e dalle CST, opportunamente vagliate, sulla base di macroaree tematiche/settoriali precedentemente individuate dalle stesse CST. La presentazione della domanda del bonus formativo è vincolata all attestazione di almeno una Organizzazione Sindacale sulla base di una regolamentazione tra le Parti. Per tutti gli aspetti tecnico/procedurali del sistema del bonus formativo si rimanda all Accordo Quadro sulle politiche formative di cui al protocollo allegato n. * 3. CALENDARIO DELLE ATTIVITÀ FORMATIVE Qualora la formazione sia realizzata in costanza di missione, l orario complessivo di impegno del lavoratore in somministrazione comprensivo di missione e frequenza del corso, non può eccedere i seguenti limiti: - 48 ore settimanali; - 9 ore giornaliere. In ogni caso non può essere superato il limite dell orario normale contrattuale, qualora sia inferiore a 40 ore settimanali, per più di 8 ore settimanali. Fanno eccezione ai limiti definiti sul calendario delle attività formative con la possibilità di gestire, previa comunicazione alle OO.SS mediante modalità da definire, le azioni formative tradizionali e a distanza (FAD) nell arco giornaliero temporale tra le ore 8,00 e le ore 22,00: - la formazione a valere sul sistema Bonus formativo ; - la formazione per la qualificazione e riqualificazione, erogata al di fuori dell orario di lavoro prevista per lavoratori a tempo indeterminato, mediante accordo con le OO.SS. La metodologia di formazione a distanza (FAD) potrà essere presente all interno di percorsi formativi nella misura massima del 30% salvo progetti speciali e mediante accordo con le OO.SS. 4. Le parti firmatarie, le ApL e il sistema di rappresentanza unitario dei lavoratori in somministrazione possono confrontarsi in sede territoriale allo scopo di comprendere le esigenze e i fabbisogni formativi, utilizzando i dati forniti dall Osservatorio Nazionale, nonché quelli offerti da istituzioni regionali e locali. 5. I progetti formativi concordati tra le parti a livello territoriale nell ambito delle CST, sono classificati quali progetti di particolare rilevanza. COMPOSIZIONE DELLE CONTROVERSIE Art. 13 Procedure per la conciliazione e l arbitrato volontario A) CONCILIAZIONE DELLE CONTROVERSIE INDIVIDUALI DI LAVORO 1. In caso di controversie individuali di lavoro l Agenzia o il lavoratore possono scegliere di adire il tentativo di conciliazione in sede sindacale, con l assistenza delle Organizzazioni 12

13 Sindacali stipulanti il presente Contratto Collettivo e secondo le procedure e modalità di cui ai seguenti commi, da esperirsi presso le Commissioni Sindacali Territoriali. 2. La commissione di conciliazione è composta: - per le Agenzie di lavoro da un rappresentante dell Associazione delle Agenzie per il Lavoro - per il Lavoratore da un rappresentante della Organizzazione Sindacale locale firmataria del presente Contratto Collettivo cui il lavoratore è iscritto o abbia conferito mandato 3. La parte interessata a promuovere il tentativo di conciliazione deve inviare alla Commissione Sindacale Territoriale costituita nel luogo e alla controparte una richiesta in cui sono indicati: - indicazione delle parti (in caso di persona giuridica la denominazione e la sede) - indicazione della Organizzazione Sindacale dei lavoratori o dei datori di lavoro firmatarie del presente Contratto che rappresenta l istante - succinta esposizione dei fatti e le ragioni a fondamento delle pretese Ricevuta la comunicazione di adesione delle Parti, la CST provvederà entro i 20 giorni successivi alla convocazione delle parti fissando giorno, ora e luogo. Alla conciliazione dinnanzi la Commissione adeguatamente costituita secondo le modalità del comma 2, devono comparire le parti personalmente o adeguatamente rappresentate. In caso in cui una delle parti aderenti non si presenti, la commissione di Conciliazione redige un verbale di mancata comparizione e lo consegnerà alle parti. Qualora una parte non possa presenziare adducendo un giustificato motivo, o le parti concordino sulla necessità di un rinvio al fine di valutare la possibilità di addivenire ad una composizione bonaria della controversia, la commissione fissa un nuovo incontro, entro il termine di 10 giorni. Il tentativo di conciliazione deve comunque essere espletato entro il termine di 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta alla controparte. Se la conciliazione riesce, la sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di Conciliazione e delle parti, rende inoppugnabile la conciliazione. Se la conciliazione riesce solo parzialmente se ne da atto nell apposito verbale. Se la conciliazione non riesce le parti sono tenute a riportare nell apposito verbale le rispettive ragioni circa il mancato accordo e possono procedere secondo quanto previsto dall articolo 412 c.p.c. All esito del procedimento di conciliazione, il processo verbale viene depositato a cura della commissione di conciliazione presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio ai sensi dell articolo 413 codice di procedura civile e deve contenere: - esito della conciliazione - presenza e firma dei Rappresentanti Sindacali di cui al comma 2 e le cui firme risultino essere depositate presso la Direzione Territoriale del lavoro competente per Territorio - presenza e firma delle parti o dei loro rappresentanti. B) ARBITRATO VOLONTARIO 1. Ferma restando la facoltà di ciascuna delle Parti di adire l autorità giudiziaria e di avvalersi delle procedure di conciliazione e arbitrato, le controversie di cui all articolo 409 c.p.c. possono essere altresì proposte innanzi al collegio di arbitrato istituito a cura delle Organizzazioni Sindacali e datoriali firmatarie del presente Contratto collettivo, presso le Commissioni Sindacali Territoriali competenti per territorio Il Collegio è costituito da tre membri: - un arbitro designato dalla Organizzazione datoriale - un arbitro designato dalla Organizzazione Sindacale Territoriale firmataria del presente contratto collettivo cui il lavoratore sia iscritto o abbia conferito mandato 13

14 - il presidente nominato con le modalità di cui al punto 3 Il collegio di arbitrato competente è quello presso cui è sorto il rapporto o si trova la filiale di Agenzia alla quale è addetto il lavoratore. 2. La parte che intende ricorrere al collegio di arbitrato deve inviare alla controparte tramite raccomandata con ricevuta di ritorno un ricorso debitamente sottoscritto personalmente o dal un suo rappresentante cui abbia conferito mandato. In tale caso la procura deve essere notificata contestualmente con il ricorso. Il ricorso e la prova della ricezione da parte del destinatario devono essere depositate presso la Segreteria del Collegio Arbitrale entro 10 giorni dalla spedizione. Il ricorso deve contenere: - la nomina dell arbitro di parte. - l indicazione dell oggetto della domanda - le ragioni di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda - i mezzi di prova - il valore della controversia 3. L altra parte convenuta ha la facoltà di aderire alla procedura arbitrale entro 20 giorni dal ricevimento del ricorso notificando a mezzo Raccomandata con ricevuta di ritorno nominando il proprio arbitro di parte e depositandola presso la Segreteria del Collegio di Conciliazione. I due arbitri di parte possono concordare la nomina del Presidente del Collegio arbitrale. In caso di mancato accordo sulla designazione del Presidente, quest ultimo sarà sorteggiato tra una lista di nomi non superiori a sei preventivamente concordata fra le parti o in mancanza di ciò sarà designato, su richiesta di una delle parti dal Presidente del Tribunale competente per Territorio. Il presidente del collegio dura fino alla pronuncia del provvedimento che decide sulla controversia. 4. Il Collegio provvede all'espletamento del procedimento arbitrale osservando il principio del contraddittorio. Fissa la data della prima udienza da tenersi entro 30 giorni dalla sua nomina e la comunica alle parti a cura della Segreteria del Collegio Arbitrale. La parte convenuta deve depositare presso la Segreteria del Collegio arbitrale una memoria difensiva contenente le difese in fatto ed in diritto l indicazione dei mezzi di prova entro 10 giorni precedenti l udienza. Sentite le parti interessate il Collegio stabilisce le forme ed i modi di espletamento dell'eventuale istruttoria secondo i criteri da esso ritenuti più opportuni. Alla prima riunione il Presidente: - verifica la regolare costituzione delle parti - procede all interrogatorio libero delle parti - autorizza il deposito dei documenti - procede all escussione dei testimoni indicati dalle parti - provvede alla assunzione di ogni altro mezzo di prova. Qualora non sia possibile esaurire la fase di assunzione delle prove il Presidente rinvia ad un altra riunione da tenersi entro il termine di 10 giorni dalla precedente. Esaurita la fase di assunzione delle prove il Collegio invita le parti alla discussione finale ed emana il proprio lodo entro il termine di 60 giorni dalla data della prima udienza, assegnando su richiesta di almeno un parte, un termine di 10 giorni dalla data della discussione finale per la presentazione di note difensive. In tal caso il lodo non potrà essere emanato prima dello spirare di detto termine. Le decisioni sono assunte secondo leggi e contratto e non costituiscono comunque interpretazione autentica dei contratti e degli accordi collettivi. Il lodo arbitrale può essere impugnato davanti al competente Tribunale ai sensi dell'art. 412 quater c.p.c. 14

15 DIRITTI INDIVIDUALI Art. 14 Maternità Le lavoratrici che abbiano terminato il periodo di astensione obbligatoria e che abbiano reso dichiarazione di disponibilità alla ApL, entro 30 giorni dalla cessazione dello stesso o dell eventuale periodo di astensione facoltativa, hanno diritto di precedenza per l avvio in missione di pari livello e contenuto professionale delle precedenti attività svolte. Ai fini dell esercizio del diritto di precedenza contrattualmente previsto alle lavoratrici, all atto di assunzione, viene consegnato copia del modello unico allegato al CCNL. In caso di impossibilità di avviamento, alle stesse saranno proposte misure di politiche attive di carattere formativo accompagnate da misure di sostegno al reddito. Alle lavoratrici in gravidanza, per le quali la missione cessi nell arco dei primi 180 giorni della stessa, e alle quali non spetti l indennità relativa alla maternità obbligatoria, è garantita una indennità una tantum di euro a carico di EBITEMP secondo le modalità previste nell allegato*. Art. 15 Congedi parentali Per quanto attiene alla disciplina dei congedi parentali trova applicazione quanto previsto dagli artt del D.Lgs. 151/2001 integrato dall articolo 1, comma 339, della Legge 228/2012 in recepimento della Direttiva 2012/18 UE. Art. 16 Diritto allo studio 1. Per elevare il proprio livello culturale e sviluppare le competenze professionali i lavoratori in somministrazione possono utilizzare permessi e particolari agevolazioni. 2. I lavoratori in somministrazione, anche a tempo determinato, hanno diritto di usufruire dei permessi per la frequenza di corsi di studio secondo le modalità previste dai contratti collettivi applicati nelle aziende utilizzatrici ove prestano l attività lavorativa. Art. 17 Previdenza integrativa Con riferimento al presente articolo e all allegato * le Parti concordano di collocare la forma di previdenza complementare della categoria presso altro fondo negoziale con le condizioni previste da un accordo da definire entro 6 mesi dall entrata in vigore del presente CCNL, in cui sia previsto comunque un sostegno alle posizioni dei lavoratori realizzato attraverso la bilateralità di settore mantenere. Nelle more del riassetto restano ferme le modalità di contribuzione di solidarietà di cui all articolo 15 del CCNL 24 luglio DIRITTI SINDACALI Art. 18 Sistema di rappresentanza unitario specifico per i lavoratori in somministrazione 1. Al fine di promuovere le azioni di tutela e sviluppo del lavoro in somministrazione, le parti convengono che il sistema di rappresentanza unitaria per le sole organizzazioni sindacali stipulanti il presente CCNL, specifico per i lavoratori in somministrazione dalle ApL, in coerenza con gli obiettivi contenuti nella premessa del presente contratto, è così articolato: A) Rappresentante Regionale d'agenzia La Rappresentanza Regionale di Agenzia è costituita nel numero di 1 delegato per ognuna delle OO.SS. stipulanti del CCNL in tutte le Agenzie che impieghino almeno 150 lavoratori 15

16 somministrati nell ambito della regione di riferimento. Il Rappresentante Regionale di Agenzia gestisce, in raccordo con le OOSS territoriali e/o regionali, le problematiche di lavoro dell Agenzia sul territorio con particolare riguardo al trattamento economico e ai premi di produzione a livello di agenzia ed è titolare di diritti di informazione sull andamento economico ed occupazionale della stessa, in particolare su: a) l evoluzione recente e probabile dell attività di impresa e della situazione economica; b) la situazione, la struttura e l evoluzione probabile dell occupazione nell ambito dell Agenzia e le eventuali misure anticipatrici previste in caso di minaccia per l occupazione; c) le decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro, nonché di contratti di lavoro (comprese quelle previste in materia di trasferimenti e licenziamenti); B) Delegato Sindacale Territoriale I delegati sindacali territoriali a livello regionale o provinciale sono nominati dalle singole organizzazioni sindacali stipulanti del presente CCNL. Sono attribuiti a tali rappresentanti le funzioni di intervento nei confronti delle ApL per l applicazione dei contratti e delle norme in materia di lavoro e per l applicazione dei diritti sindacali in generale, nell ambito di un territorio provinciale, interprovinciale o regionale definito. C) Rappresentante Sindacale in Azienda Il rappresentante sindacale in azienda viene eletto o nominato tra i lavoratori in somministrazione operanti in una impresa utilizzatrice. Nelle aziende utilizzatrici che impiegano almeno 15 lavoratori in somministrazione contemporaneamente per più di 2 mesi, anche di ApL diverse, le organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti possono organizzare elezioni di rappresentanti dei lavoratori nella misura di 1 rappresentante per ogni 15 lavoratori in somministrazione. Il rappresentante sindacale in azienda ha compiti di intervento nei confronti delle ApL operanti nella specifica impresa utilizzatrice e si coordina con i delegati sindacali territoriali operanti nel suo territorio e con i delegati regionali di Agenzia. A tal fine, le Agenzie forniscono alle organizzazioni sindacali firmatarie del presente Ccnl informazioni sul numero delle aziende utilizzatrici in cui si è verificata la situazione di presenza contemporanea di almeno 15 lavoratori in somministrazione per più di 2 mesi. 2. Comunicazione e durata in carica Ciascuna organizzazione sindacale procederà a comunicare a mezzo fax o posta elettronica, alle ApL interessate, all impresa utilizzatrice e alla associazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri rappresentanti di cui al comma 1 lettere A) e C) individuati per nomina o elezione. Le elezioni avvengono secondo criteri e modalità individuate nell allegato n. * L organizzazione sindacale territoriale segnala per iscritto alla associazione datoriale firmataria del presente Ccnl il nominativo del delegato territoriale di cui al comma 1 lettera B) e la sua area di competenza. Il Rappresentante Regionale di Agenzia decade, in ogni caso, qualora venga assunto alle dipendenze di un altra ApL rispetto a quella per la quale è stato nominato. Il rappresentante sindacale in azienda resta in carica per tutta la durata della missione e le sue eventuali proroghe ma comunque non più di 24 mesi. In caso di rinnovo della missione presso lo stesso utilizzatore entro un mese si prevede l ultravigenza delle Rappresentanze Sindacali in Azienda anche se con numero di lavoratori impegnati inferiore a 15. L organizzazione sindacale ha facoltà di revocare il mandato dei rappresentanti sindacali nominati dandone comunicazione all Agenzia con gli stessi mezzi. 16

17 3. Agibilità sindacali I rappresentanti sindacali eletti o nominati possono fruire, per l esercizio del proprio mandato, di un monte ore di permessi retribuiti pari a un massimo di 10 ore mensili fra loro cumulabili, oltre alle ore di permesso per le trattative sindacali. Per i rappresentanti aziendali le ore di permesso maturate e non godute sono cumulabili solo nell ambito della medesima missione, comprensiva delle eventuali proroghe, eccetto per il caso di rinnovo di cui al precedente comma 2. In caso di incapienza del monte di 100 ore di permessi retribuiti previsto per il Rappresentate Regionale d'agenzia e per i Dirigenti sindacali così come definito nel successivo articolo 19, il RRA per l'esercizio del proprio mandato e nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, può fruire dei permessi residui del monte ore RSA. Nel caso in cui RRA non sia un RSA e/o durante la sua missione ci fossero RSA costituite può usufruire, sempre in caso incapienza del monte ore come definito nel successivo art. 19 e sempre nel limite previsto dal primo capoverso del presente comma, di ulteriori ore di permessi retribuiti in modalità da definire con successiva intesa entro tre mesi. Il rappresentante che svolge il proprio mandato sindacale durante la missione, informa preventivamente l ApL allo scopo di permettere le sostituzioni al fine di non pregiudicare il contratto di somministrazione. Salvo casi di urgenza, l informazione all Agenzia deve avvenire tre giorni prima della data di inizio della fruizione dei permessi. 4. Permessi sindacali Al fine del sostegno del sistema di rappresentanza sindacale unitaria, di cui al precedente comma 1, viene messo a disposizione un monte ore annuo pari a un ora per ogni ore lavorate dai lavoratori in somministrazione, arrotondando all unità superiore le frazioni pari o superiori al 50%. Ai soli fini di calcolo e di semplificazione contabile, si conviene che il valore di tale ora è definito in 10 euro. Le risorse così determinate assorbono integralmente quanto discende dalle norme di legge. Il sistema di rappresentanza unitaria specifica di cui al comma 1 beneficia, al fine dell utilizzo del monte ore, delle risorse risultanti dall applicazione del criterio esposto al punto precedente relativamente ai lavoratori in somministrazione delle ApL. Le rilevazioni hanno cadenza semestrale e precisamente entro gennaio e luglio di ogni anno e riguardano rispettivamente i semestri che terminano il 31 dicembre dell anno precedente e il 30 giugno dell anno in corso. Con le cadenze di cui sopra, le ApL comunicano a EBITEMP il numero totale delle ore lavorate e il corrispondente importo, anche a livello provinciale e regionale e provvedono inoltre al versamento di tale importo in apposito conto corrente bancario. L ente registra la provenienza delle risorse ed eroga entro il mese successivo alla data di ricevimento i contributi ai soggetti, secondo modalità indicate dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl. 5. La rappresentanza di cui al comma 1 è titolare dei diritti e delle prerogative previste dalla legge e dal presente Contratto. 6. Eventuali controversie che dovessero sorgere in merito all applicazione della presente normativa sono sottoposte alla Commissione Paritetica Nazionale di cui all art La rappresentanza unitaria di cui al comma 1, fruisce dei permessi sindacali retribuiti nei limiti della copertura assicurata dall accantonamento nel fondo costituito presso EBITEMP. 8. EBITEMP, nei limiti della capienza del fondo, restituisce alle ApL l effettivo costo sostenuto per le ore di permesso fruite dai rappresentanti sindacali in azienda. 17

18 Art. 19 Dirigenti sindacali 1. I componenti dei consigli o comitati direttivi nazionali, regionali e/o territoriali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti, hanno diritto a permessi o congedi retribuiti per partecipare alle riunioni. 2. I dirigenti sindacali sono individuati dalle OO.SS. stipulanti il presente CCNL tra i lavoratori in somministrazione che abbiano un periodo di anzianità nel settore di almeno 3 mesi. Le OO.SS. nazionali, regionali e/o territoriali stipulanti invieranno la comunicazione alle ApL interessate, alla associazione datoriale firmataria, il nominativo dei propri dirigenti sindacali. 3. Per il dirigente sindacale di cui al comma 1 del presente articolo e per il Rappresentante Regionale d'agenzia di cui al comma 1 lettera A) del precedente articolo 16, ciascuna ApL garantisce per ciascuna O.S. un monte complessivo di 100 ore di permessi retribuiti su base annua. Mensilmente le Apl comunicano alle strutture regionali o territoriali il monte ore permessi utilizzato da dirigenti sindacali e RRA. Art. 20 Assemblea 1. I lavoratori in somministrazione hanno diritto a riunirsi, durante l orario di lavoro, per la trattazione di problemi di ordine sindacale dentro le sedi delle ApL o presso locali messi a loro disposizione, idonei sia sul piano logistico sia per la distanza dal luogo di lavoro. A tale scopo le ApL si impegnano a formulare preventivamente una richiesta all impresa utilizzatrice di mettere a disposizione locali aziendali per lo svolgimento della riunione dei lavoratori in somministrazione. Inoltre le parti concordano la calendarizzazione di almeno due assemblee l anno da effettuarsi nei bimestri di maggio o giugno e novembre o dicembre presso locali idonei messi a disposizione dalla ApL o dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori qualora segnalato dalle stesse. 2. Le assemblee sono convocate dalle RSA o dalle organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori stipulanti il presente Ccnl. 3. Le assemblee presso le ApL sono comunicate, per iscritto, alle stesse con un preavviso di 3 giorni lavorativi, indicando l ordine del giorno e i nominativi dei dirigenti sindacali partecipanti. 4. In attuazione di quanto disposto dall art. 24, comma 2, del D.Lgs. 276/03, i lavoratori hanno diritto di partecipare alle assemblee del personale delle imprese utilizzatrici. 5. Per la partecipazione alle assemblee sindacali retribuite indicate ai precedenti commi 1 e 4, i lavoratori in somministrazione hanno diritto, annualmente, ad appositi permessi retribuiti in misura proporzionale alle ore di missione cumulativamente prestate nel periodo, presso la stessa ApL. 6. Le ore di permesso retribuito per partecipare alle assemblee sono determinate mensilmente, per ogni lavoratore, cumulandole nell anno solare secondo la seguente formula con arrotondamento all unità superiore: ore lavorate x ferma restando una spettanza minima di 2 ore/anno indipendentemente dal numero di ore lavorate. 7. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente contratto e la rappresentanza di cui all articolo 16, comma 1, hanno inoltre diritto di indire assemblee, fuori dell orario di lavoro, in locali messi a disposizione dall ApL, per la discussione di argomenti di interesse sindacale e del lavoro, con la partecipazione di dirigenti sindacali esterni. 18

19 8. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori possono indire assemblee non retribuite dei lavoratori a tempo determinato non più attivi entro 30 giorni dalla fine della missione presso locali messi a disposizione dalle ApL. Art. 20 bis Bacheche Le ApL mettono a disposizione delle rappresentanze di cui all art. 16, comma 1 e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie, bacheche per l informazione sindacale, in ogni sede e filiale, in luogo facilmente accessibile. Verranno altresì messe a disposizione bacheche sindacali elettroniche sui siti delle ApL in aggiunta a quelle predisposte in ogni filiale. Art. 21 Contributi sindacali 1. L ApL provvede alla trattenuta del contributo associativo sindacale ai dipendenti che ne facciano richiesta mediante una lettera di delega sottoscritta, indicante l organizzazione sindacale beneficiaria e l ammontare del contributo pari allo 0,80% sulla retribuzione netta escludendo gli assegni familiari e il Tfr. 2. Le ApL si impegnano a inserire il modello di delega sindacale nella prima busta paga del lavoratore in somministrazione o contestualmente alla consegna di copia del Ccnl. 3. Le ApL attivano esclusivamente le deleghe intestate alle organizzazioni sindacali dei lavoratori stipulanti il presente contratto, di cui si allega il modello (allegato n. 8). 4. Ciascuna delle tre organizzazioni sindacali stipulanti il presente contratto si obbliga a indicare, attraverso il sistema informatico unificato di all'art. 9 comma..., il conto corrente su base territoriale o nazionale e provvederà inoltre a comunicare le eventuali variazioni. Le ApL provvedono a versare mensilmente le quote sindacali sui conti correnti indicati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori. 5. Le ApL devono inviare ogni 15 giorni di calendario alle sedi indicate dalle organizzazioni sindacali stipulanti il presente Contratto l elenco dei lavoratori a cui è stata operata la trattenuta della quota sindacale completo di tutti i dati previsti nel modello di delega. A tal fine le ApL e le organizzazioni sindacali dei lavoratori si avvarranno del SIU. SICUREZZA SUL LAVORO Art. 22 Salute e sicurezza del lavoro 1. Si intendono integralmente richiamate le disposizione del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni. 2. Restano ferme le disposizioni previste dall art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003 circa gli obblighi di informazione generale nonché di formazione ed addestramento all uso delle attrezzature e ai dispositivi di protezione individuale. 3. In conformità a quanto previsto dall art. 36 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 i lavoratori sono informati, mediante il contratto di lavoro o la lettera di incarico, circa il referente dell impresa utilizzatrice incaricato di fornire loro le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; sul nominativo del responsabile dei lavoratori per la sicurezza (RLS); sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l evacuazione dei luoghi di lavoro; sulle eventuali mansioni che comportino sorveglianza medica speciale; sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008; sui nominativi del 19

20 responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e del medico competente, ove presente. 4. Nel caso in cui il contratto di somministrazione preveda che gli obblighi, di cui all art. 23 comma 5 del D.Lgs. n. 276 del 10 settembre 2003, siano adempiuti dall impresa utilizzatrice, il contratto di lavoro o la lettera di incarico ne contengono la relativa indicazione. La formazione a carico dell utilizzatore per la durata di almeno 2 ore, quella di cui all articolo 14 comma 5, nonché l addestramento specifico devono essere effettuati all inizio dell utilizzazione stessa e comunque prima dell inizio effettivo dell attività lavorativa ai sensi dell art.37, comma 4 lett.a) del D. Lgs. n.81 del 9 aprile Al fine di diffondere una maggiore cultura sulla prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro, ai lavoratori in somministrazione, all'atto dell'avviamento in missione, sarà assicurata la partecipazione ad interventi formativi, promossi dall'apl, anche con le modalità di delega di cui comma 2, sui contenuti generali relativi alla sicurezza con particolare riferimento ai rischi connessi alle lavorazioni nella categoria produttiva di riferimento. Nell'ambito delle azioni di formazione di base riferite alla sicurezza, in relazione all'accordo stato regioni, oltre alla formazione generale è ammessa l'attività formativa specialistica per i lavoratori in missione o in possesso di lettera di assunzione che verranno successivamente inseriti con un contratto di somministrazione. 6. All atto della stipula del contratto di lavoro o della lettera di incarico, i lavoratori in somministrazione ricevono, sull apposito modulo consegnato dalle ApL ed il cui modello è riportato in allegato1, le informazioni sui rischi generali per la salute e la sicurezza connessi alla attività produttiva e sui nominativi dei responsabili di riferimento, di cui al punto precedente. Nel caso in cui i lavoratori vengano adibiti a mansioni che richiedano una sorveglianza medica speciale o comportino rischi specifici, qualora intervenuti successivamente e quindi non comunicati all atto della stipula del contratto, l impresa utilizzatrice ne dà tempestiva informazione ai lavoratori stessi ai fini dell applicazione degli artt. 41 e 42 del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile Ad ogni nuova missione o lettera di assegnazione le ApL consegnano ai lavoratori in somministrazione la nota informativa di cui all allegato * che riporti un riepilogo degli obblighi previsti dalla legge in materia. Tale nota informativa potrà essere modificata. I contenuti della nota e le sue eventuali modifiche sono definite dalla Commissione Paritetica Nazionale per l Salute e la Sicurezza sul Lavoro. 8. La sorveglianza sanitaria obbligatoria, ove richiesta, resta a carico dell impresa utilizzatrice. 9. Al fine della tutela della salute, al lavoratore in somministrazione, ai sensi dell art. 25, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, è fornita a cura del medico competente dell utilizzatore copia della cartella sanitaria e di rischio, di cui all art. 25, comma 1, lett. c) del citato decreto. La documentazione di cui al comma precedente segue il lavoratore in somministrazione in missioni successive anche alle dipendenze di più imprese di fornitura. 10. Ai fini dell applicazione di quanto previsto dall art. 4,comma 2,del D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, i lavoratori in somministrazione si computano sulla base del numero di ore di lavoro effettivamente prestato nell arco di un semestre. 20

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