MERCATO DEL LAVORO: ATTORI E FUNZIONI NOZIONE FINALITÀ AUTORIZZAZIONE: REGIME ORDINARIO AUTORIZZAZIONE: REGIME PARTICOLARE ACCREDITAMENTO
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- Serena Salvadori
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1 MERCATO DEL LAVORO: ATTORI E FUNZIONI NOZIONE FINALITÀ AUTORIZZAZIONE: REGIME ORDINARIO AUTORIZZAZIONE: REGIME PARTICOLARE ACCREDITAMENTO REQUISITI GIURIDICI GENERALI REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI PARTICOLARI PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE
2 NOZIONE FINALITÀ AUTORIZZAZIONE: REGIME ORDINARIO MERCATO DEL LAVORO: ATTORI E FUNZIONI CONTENUTO Le agenzie per il lavoro sono dei soggetti privati autorizzati ad operare nel mercato del lavoro ed iscritti nell Albo unico delle agenzie per il lavoro, ossia nell Albo informatico affidato alla responsabilità del Direttore generale per l impiego, l orientamento e la formazione. Questi soggetti possono anche essere accreditati per svolgere compiti di erogazione di servizi al lavoro negli ambiti regionali di riferimento, e per la partecipazione attiva alla rete dei servizi per il mercato. PRECISAZIONI L Albo unico delle agenzie è diviso in cinque sezioni: SEZIONE I: agenzie di somministrazione di lavoro di tipo generalista, abilitate allo svolgimento di tutte le forme di somministrazione a tempo determinato e indeterminato SEZIONE II: agenzie di somministrazione di lavoro di tipo specialista, abilitate a svolgere esclusivamente una delle attività specifiche di somministrazione a tempo indeterminato, di cui all art. 20, co. 3, lettere da a) ad h). SEZIONE III: agenzie di intermediazione SEZIONE IV: agenzie di ricerca e selezione del personale SEZIONE V: agenzie di supporto alla ricollocazione professionale Le sezioni III, IV e V hanno una apposita sezione subregionale cui sono iscritte le agenzie abilitate su base esclusivamente regionale Realizzare un sistema efficace e coerente di strumenti intesi a garantire trasparenza ed efficienza del mercato e migliorare le capacità di inserimento professionale dei disoccupati e di quanti sono in cerca di prima occupazione, con particolare riferimento alle fasce deboli L autorizzazione provvisoria è un provvedimento statale di competenza del Min. Lav. rilasciato, entro 60 giorni dalla richiesta e previo accertamento dei requisiti, contestualmente al quale si provvede all iscrizione all Albo. Si applica il principio del silenzio-assenso, quindi decorsi inutilmente i termini previsti la domanda si intende accettata. In attesa del rilascio della autorizzazione a tempo indeterminato, o del diniego, quella provvisoria si intende prorogata. L autorizzazione non può essere oggetto di transazione commerciale. È vietato il ricorso a figure contrattuali, tipiche o atipiche, attraverso cui realizzare, a titolo oneroso o gratuito, qualsivoglia forma RIFERIMENTI NORMATIVI Legge 14 febbraio 2003, n. 30, art. 1; Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, art. 4, co. 1 Art. 3, co. 1, Art. 4, commi 2, 3, 6, art. 8, co. 1, D.M. 5 maggio 2004
3 L autorizzazione a tempo indeterminato è un provvedimento statale di competenza del Min. Lav. rilasciato, decorsi due anni dal rilascio dell autorizzazione provvisoria, entro 90 giorni dalla richiesta e previa verifica del corretto andamento dell attività svolta. di trasferimento e concessione della autorizzazione. È vietato anche cedere a terzi parte della attività oggetto di autorizzazione. In caso di trasferimento d azienda o di fusione con una società non autorizzata a tempo indeterminato, l autorizzazione viene meno e sarà necessario chiedere una nuova autorizzazione provvisoria. Le Agenzie per il lavoro comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed alle Regioni e Province Autonome l organigramma aziendale delle unità organizzative articolato per funzioni aziendali con allegati i curricula e le variazioni successivamente intervenute. A tale elenco devono poter accedere per consultazione quanti intendono avvalersi dei servizi delle Agenzie. AUTORIZZAZIONE: REGIME PARTICOLARE Soggetti autorizzati per legge: Università pubbliche e private Fondazioni universitarie, con oggetto l alta formazione e impegnate nelle problematiche del mercato del lavoro Condizioni per l ottenimento dell autorizzazione: Svolgere l attività senza scopo di lucro, Garantire l interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro. Questa condizione viene garantita dalla dichiarazione, del rappresentante legale, che l agenzia provvederà tempestivamente all interconnessione. Art. 6, co. 1, art. 8, co. 1, Inviare ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro Soggetti beneficiari di regimi agevolati di autorizzazione: Comuni Condizioni agevolate per l ottenimento dell autorizzazione sono: Ottenere l autorizzazione dallo Stato o dalle Regioni, se sono rispettati le altre Art. 6, co. 2, art. 8, co. 1,
4 Camere di commercio Istituti di scuola secondaria di secondo grado, pubblici e paritari condizioni. Svolgere l attività senza scopo di lucro, Rispettare l art. 5, co. 1, lettere c), f), g), ossia: avere uffici idonei allo svolgimento dell attività; avere adeguate competenze professionali; essere interconnessi con la borsa continua nazionale del lavoro; tutelare il diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati. Inviare ogni informazione relativa al funzionamento del mercato del lavoro. Associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative, firmatarie di ccnl Associazioni con riconoscimento istituzionale e con oggetto sociale la tutela e assistenza delle attività imprenditoriali, del lavoro o delle disabilità Enti bilaterali Rispettare l art. 5, co. 1, lettere c), d), e) f), g), ossia: avere uffici idonei allo svolgimento dell attività, avere adeguate competenze professionali; avere amministratori, direttori generali, dirigenti con rappresentanza e soci accomandatari privi di condanne penali per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l economia pubblica o per delitti di associazione di tipo mafioso o per delitti non colposi per i quali la legge preveda pene inferiori ai tre anni, per delitti previsti dalle leggi poste a prevenzione degli infortuni sul lavoro; avere distinte divisioni operative, gestite con contabilità analitica, per ogni tipo di attività svolta; avere l interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro; tutelare il diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati. Art. 6, co. 3, art. 8, co. 1,
5 Ordine nazionale dei consulenti del lavoro I consulenti devono operare attraverso apposita fondazione o soggetto con personalità giuridica, da cui sono delegati e controllati. Richiedere l iscrizione all albo delle agenzie per il lavoro ai sensi dell art. 4. Rispettare l art. 5, co. 1, lettere c), d), e) f), g) (vedi supra). Divieto: esercitare l attività di intermediazione individualmente. Art. 6, commi 4 e 5,
6 ACCREDITAMENTO L accreditamento è un provvedimento regionale adottato sentite le associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative con il quale si istituiscono gli elenchi per l accreditamento e si disciplinano: L istituzione degli elenchi deve rispettare i seguenti principi: quello della garanzia di libertà di scelta dei cittadini, nell ambito di una rete di operatori qualificati e adeguata per dimensione e diffusione alla domanda di servizi richiesta dal territorio; Art. 7, le procedure di accreditamento; i requisiti minimi necessari per l iscrizione nell elenco degli operatori accreditati, relativamente a conformità logistica, capacità gestionali, professionalità degli operatori e esperienze maturate nel territorio, situazione finanziaria; le modalità di tenuta dell elenco e di verifica della permanenza dei requisiti; le modalità di misurazione dell efficienza ed efficacia dei servizi; le forme di cooperazione fra operatori pubblici e privati relativamente alla funzione di incontro fra domanda e offerta di lavoro, di prevenzione della disoccupazione di lunga durata, di promozione dell inserimento al lavoro dei lavoratori svantaggiati e sostegno alla mobilità geografica. quello del rispetto di standard definiti a livello nazionale nell affidamento di funzioni relative all accertamento dello stato di disoccupazione e al monitoraggio dei flussi del mercato del lavoro; quello della costituzione di reti di servizio ai fini dell ottimizzazione delle risorse; quello dell obbligo della interconnessione con la borsa continua nazionale del lavoro e dell invio alla autorità concedente di ogni informazione strategica per un efficace funzionamento del mercato del lavoro; quello del raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione. Per ottenere il provvedimento di accreditamento le Agenzie per il lavoro presentano la domanda secondo le specifiche stabilite dalle disposizioni delle Regioni e delle Province Autonome. Art. 4 D.M. 5 maggio 2004
7 REQUISITI GIURIDICI GENERALI Le agenzie di somministrazione e di intermediazione possono essere costituite in forma di: Società di capitali, di cooperativa o consorzio di cooperative Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di ricollocazione professionale possono essere costituite in forma di: società di capitali, di cooperativa, di consorzio di cooperative o di società di persone Tutte devono avere: sede o una dipendenza della società nel territorio italiano o di altro Stato membro dell Unione Europea; la disponibilità di uffici idonei allo svolgimento dell attività; adeguate competenze professionali, dimostrabili attraverso titoli o esperienze nel settore delle risorse umane o nelle relazioni industriali. E rispettare le disposizioni di cui all art. 8 a tutela del il D.M. 5 maggio 2004 ha specificato le competenze professionali richieste possono derivare alternativamente, da un esperienza professionale di durata non inferiore a due anni acquisita in qualità di dirigente, quadro, funzionario o professionista, nel campo della gestione o della ricerca e selezione del personale o della fornitura di lavoro temporaneo o della ricollocazione professionale o dei servizi per l impiego o della formazione professionale o di orientamento o della mediazione tra domanda ed offerta di lavoro o nel campo delle relazioni sindacali. Ai fini dell acquisizione dell esperienza professionale di minimo due anni si tiene anche conto dei percorsi formativi certificati dalle Regioni e Province Autonome e promossi anche dalle associazioni maggiormente rappresentative in materia di ricerca e selezione del personale, ricollocazione professionale, somministrazione di durata non inferiore a 1 anno. L iscrizione all albo dei consulenti del lavoro da almeno 2 anni costituisce titolo idoneo alternativo all esperienza professionale. Le Agenzie devono possedere locali idonei ed attrezzature d ufficio, informatiche e collegamenti telematici allo svolgimento dell attività autorizzate. I locali nei quali le Art. 5, co. 1, lett. a), d.lgs. n. Art. 1,co. 2, 3,4 D.M. 5 maggio 2004 Art. 5, co. 1, lett. a), d.lgs. n. Art. 2, co. 1,2,3 D.M. 5 maggio 2004 Art. 5, co. 1, lett. b), c), d), e), f), g), d.lgs. n. Art. 1,co. 2, 3,4 D.M. 5 maggio 2004 Art. 2, co. 1,2,3 D.M. 5 maggio 2004
8 diritto del lavoratore alla diffusione dei propri dati nell ambito da essi stessi indicato; amministratori, direttori generali, dirigenti con rappresentanza e soci accomandatari che non abbiano subito condanne penali per reati contro il patrimonio, la fede pubblica, l economia pubblica o per delitti di associazione di tipo mafioso o per delitti non colposi per i quali la legge preveda pene inferiori ai tre anni, per delitti previsti dalle leggi poste a prevenzione degli infortuni sul lavoro; l interconnessione con la borsa continua del lavoro attraverso il raccordo con uno o più nodi, e l invio alle autorità concedenti delle informazioni rilevanti per il mercato del lavoro. agenzie per il lavoro svolgono la propria attività debbono essere distinti da quelli di altri soggetti e le strutture relative ai medesimi locali debbono essere adeguate allo svolgimento dell attività nonché conformi alla normativa in materia di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro. I locali adibiti a sportello per lo svolgimento delle attività autorizzate devono essere aperti al pubblico in orario d ufficio e accessibili ai disabili ai sensi della normativa vigente. All esterno ed all interno dei locali delle unità organizzative devono essere indicati in modo visibile gli estremi dell autorizzazione e dell iscrizione nell albo, e deve essere affisso l orario di apertura al pubblico che viene garantito. Deve anche essere indicato l organigramma delle funzioni aziendali con le specifiche competenze professionali ed il responsabile della unità organizzativa. Nel caso di agenzie polifunzionali devono essere presenti distinte divisioni operative, gestite con contabilità analitica, per ogni tipo di attività svolta. REQUISITI GIURIDICI E FINANZIARI PARTICOLARI Agenzie di somministrazione tipo generalista (Sezione I): Capitale versato (oppure Le agenzie di somministrazione di lavoro e le agenzie di intermediazione devono avere personale qualificato nella misura di: 1) almeno quattro unità nella sede Art. 5, co. 2, Art. 1co. 1 lett. a) D.M. 5 maggio 2004
9 disponibilità in caso di cooperative) non inferiore a euro. Deposito cauzionale di euro per i primi due anni (successivamente fideiussione non inferiore al 5 per cento del fatturato o a euro). Sono esentate le agenzie che hanno assolto ad obblighi analoghi e per le stesse finalità in altro Stato membro dell Unione Europea. principale; 2) fermo restando l obbligo di presenza minima in almeno 4 regioni, almeno due unità per unità organizzativa in ciascuna regione; Diffusione dell agenzia in almeno 4 regioni. Regolare contribuzione al fondo per la formazione e l integrazione del reddito, versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, rispetto del ccnl delle agenzie di somministrazione di lavoro. Per le cooperative di produzione e lavoro, la presenza di almeno 60 soci e almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Agenzie di somministrazione tipo specialista (Sezione II): Art. 5, co. 3, Capitale versato (oppure
10 disponibilità in caso di cooperative) non inferiore a euro. Deposito cauzionale di euro per i primi due anni (successivamente fideiussione non inferiore al 5 per cento del fatturato o a euro). Sono esentate le agenzie che hanno assolto ad obblighi analoghi e per le stesse finalità in altro Stato membro dell Unione Europea. Regolare contribuzione al fondo per la formazione e l integrazione del reddito, versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, rispetto del ccnl delle agenzie di somministrazione di lavoro. Per le cooperative di produzione e lavoro, la presenza di almeno 60 soci e almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Agenzie di intermediazione (Sezione III): Capitale versato di euro. Art. 5, co. 4, Diffusione sul territorio nazionale
11 in almeno 4 regioni. Indicazione dell attività di intermediazione come oggetto sociale prevalente. Questo requisito, per le agenzie di intermediazione e per quelle generaliste, sarà effettuato a consuntivo, decorso il biennio di autorizzazione provvisoria, sulla base dei dati di contabilità analitica. Agenzie di ricerca e selezione del personale di ricollocazione professionale (Sezione IV e V): Capitale versato di euro. Indicazione dell attività di ricerca e selezione e di ricollocazione professionale come oggetto sociale. Le agenzie di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione professionale 1) almeno due unità nella sede principale; 2) almeno un unità per ogni eventuale unità organizzativa periferica. per ogni unità organizzativa va indicato un responsabile Art. 5, co. 5 e 6, Art. 1co. 1 lett. b) D.M. 5 maggio 2004
12 PROVVEDIMENTI DI ATTUAZIONE Con Decreto Min. lav. 23 dicembre 2003 è stato istituito l albo delle Agenzie per il lavoro, la procedura di autorizzazione, la disciplina transitoria e di raccordo per i soggetti già autorizzate ai sensi della normativa previgente. Il Decreto Ministeriale 5 maggio 2004 stabilisce i requisiti minimi per la valutazione dell'idoneità dei locali e dell'adeguatezza delle competenze professionali. Decreto Min. lav. (d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentite le associazioni dei datori e dei prestatori comparativamente più rappresentative) avente ad oggetto le precisazioni relative all idoneità dei locali e all adeguatezza delle competenze professionali. Decreto Min. lav. (d intesa con la Conferenza Unificata) avente ad oggetto le modalità di costituzione della sezione regionale dell Albo relativa ai soggetti autorizzati dalle regioni e dalle province autonome. Provvedimenti istitutivi degli elenchi per l accreditamento degli operatori sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative. Decreto Min. lav. (sentite le regioni e le province autonome e il Garante) avente ad oggetto le modalità di trattamento dei dati personali. DM 5 maggio 2004
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