A cura di Marco MAGRINI 1

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2 CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA ALLE UNIVERSITA VANTAGGI FISCALI La leva fiscale può costituire un importante riferimento per avvicinare il mondo imprenditoriale al mondo accademico per sostegno alla didattica e alla ricerca Per le università: finanziamento irrinunciabile e sviluppo delle proprie attività Per le imprese: opportunità di acquisizione know how a costi contenuti grazie a benefici fiscali 2

3 CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA ALLE UNIVERSITA VANTAGGI FISCALI Le linee di azione sono riconducibili a varie ipotesi contrattuali e di costituzione del rapporto: - Contratti senza prestazioni corrispettive: Finanziamenti, contributi, erogazioni liberali, attività in partenariato - Contratti a prestazioni corrispettive: Contratti per prestazioni di ricerca, didattica, generiche 3

4 CONTRATTI, CONTRIBUTI O LIBERALITA ALLE UNIVERSITA VANTAGGI FISCALI Le norme che conferiscono benefici fiscali specifici agli eroganti sono le seguenti: CONTRIBUTI O LIBERALITA A FAVORE DELLE UNIVERSITA PER LE ATTIVITA DI RICERCA E DIDATTICA (art. 1, commi 353, 354 e 355, Legge 23 Dicembre 2005 n Finanziaria 2006) CREDITO DI IMPOSTA PER LE IMPRESE CHE FINANZIANO PROGETTI DI RICERCA IN UNIVERSITA O ENTI PUBBLICI DI RICERCA (art. 1, D.L. 13 Maggio 2011 n. 70 conv. Legge 12 Luglio 2011 n Decreto Sviluppo) 4

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6 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 L art. 1 della Legge 23 Dicembre 2005 n. 266 ai commi 353, 354 e 355, interviene innovando e modificando la disciplina prevista ed in vigore fino al 31 Dicembre 2005 in materia di erogazioni liberali, a vantaggio degli enti appartenenti al c.d. Terzo Settore introdotta dall art. 14, commi 7 ed 8 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla Legge 14 maggio 2005 n

7 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Le modifiche introdotte: Comma 353 finanziamento della ricerca - soggetti eroganti titolari di reddito soggetto ad IRES (impresa in forma societaria di capitali, ente commerciale e non commerciale residente e non, ecc.) - fondi (quindi da ritenersi esclusivamente erogazioni in denaro e non anche in natura), destinati, a titolo di contributo o liberalità, ai soggetti indicati per il finanziamento della ricerca sono integralmente deducibili dal reddito senza alcuna limitazione d importo e senza alcuna giustificazione salvo la destinazione vincolata alla ricerca. 7

8 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Le modifiche introdotte: Comma 354 stabilisce che agli atti di trasferimento di fondi a titolo gratuito di cui al comma 353 dell art. 1 della Legge 266/2005 sono esenti da tasse, diritti ed imposte indirette diversi dall IVA e gli onorari notarili relativi agli atti per porre in essere le donazioni predette sono ridotti del 90%. 8

9 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Note al comma 354: - Obbligo pagamento IVA: le transazioni di fondi oggetto del comma 353 non sono rilevanti IVA dal momento che le stesse hanno per oggetto denaro e non beni. - Riduzione degli onorari notarili: la presenza del notaio è necessaria solo ove la donazione modale (specifica destinazione finalizzata alla ricerca), sia effettuata tramite atto pubblico per escludere la nullità del medesimo quando non di modico valore (Art.783 C.C. modicità da verificare in rapporto alle condizioni economiche del donante. Se la donazione ha per oggetto beni immobili richiede sempre la formazione attraverso atto pubblico ai sensi dell art.782 C.C. ma non gode dell agevolazione). - Donazioni che abbiano ad oggetto beni mobili, materiali ed immateriali e/o beni immobili: la disposizione non opera indipendentemente dal soggetto che la dispone e dalle sue finalità. 9

10 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Le modifiche introdotte: Comma 355 abroga in parte le disposizioni introdotte a suo tempo dall art. 14 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005 n. 80: - comma 7, lettera b), mediante l abrogazione della lettera c) del comma 2, dell art. 100 del TUIR; - comma 8 che introduceva la stessa disposizione riproposta dal comma 354 con minori limitazioni. 10

11 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 L analisi può essere condotta in riferimento ai limiti e benefici in relazione alla caratteristica soggettiva del donante suddividendo le ipotesi fra: - Imprese - Enti non commerciali - Persone fisiche (non imprese) 11

12 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT: TUTTI I TIPI DI SOGGETTI PASSIVI IRES (SOCIETA DI CAPITALI, ENTI COMMERCIALI, ED ENTI NON COMMERCIALI) INDIPENDENTEMENTE DAL REDDITO PRODOTTO PURCHE SOGGETTO A IRES 12

13 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT : Beneficiari: Università; Fondazioni universitarie di cui all art.59, comma 3, Legge 388/2000; Istituzioni universitarie pubbliche; Enti di ricerca pubblici; Fondazioni ed associazioni regolarmente riconosciute a norma del DPR.361/2000 aventi per oggetto statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, individuate con DPCM su proposta del MEF, del MIUR e del Ministero della Salute; Enti di ricerca vigilati dal MIUR Istituto Superiore di Sanità;Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro; Enti parco regionali e nazionali 13

14 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT : Oggetto: CONTRIBUTI ED EROGAZIONI LIBERALI a) SOLO IN DENARO b) FINANZIAMENTO DELLA RICERCA (DESTINAZIONE ESCLUSIVA) 14

15 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Donanti IMPRESE e ENTI NON PROFIT : Benefici per Donante: Deducibilità integrale senza alcun limite di reddito o d importo della erogazione liberale dal reddito complessivo del donante Altri Benefici: Esenzione imposte indirette ed altri oneri diversi dall IVA sul trasferimento ed onorari notarili ridotti del 90% 15

16 CONTRIBUTI O LIBERALITA Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR (Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito dalla Legge 80/2005) Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE Beneficiari: Università; Fondazioni universitarie di cui all art.59, comma 3, Legge 388/2000; Istituzioni universitarie pubbliche; Enti di ricerca pubblici; Enti di ricerca vigilati dal MIUR Istituto Superiore di sanità; Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro; Enti parco regionali e nazionali 16

17 CONTRIBUTI O LIBERALITA Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR (Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito dalla Legge 80/2005) Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE Oggetto: EROGAZIONI LIBERALI SOLO IN DENARO (NESSUNA PARTICOLARE DESTINAZIONE RICHIESTA) RICERCA o DIDATTICA o ALTRE FINALITA Anche in base all art. 10, co. 1, lett. L-quater), TUIR 17

18 CONTRIBUTI O LIBERALITA Art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR (Art. 14, comma 7, lettera a del DL. 35/2005 convertito dalla Legge 80/2005) Donanti PERSONE FISICHE NON IMPRESE Benefici per Donante: Deducibilità integrale senza alcun limite di reddito o d importo della erogazione liberale dal reddito complessivo del donante Altri Benefici: Abrogati dal comma 355 della Finanziaria 2006 si applicano le normali disposizioni 18

19 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Agenzia delle Entrate - Circolare 19 Agosto 2005 n. 39/E conferma fino dal 1 Gennaio 2006: - deducibilità senza limiti di importo per le liberalità erogate in denaro - erogazioni liberali effettuate con pagamento: banca, ufficio postale e sistemi di pagamento previsti dall art. 23 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari) 19

20 CONTRIBUTI O LIBERALITA ART. 1, CO. 353, 354 e 355 LEGGE 266/2005 Agenzia delle Entrate - Circolare 19 Agosto 2005 n. 39/E Non più efficaci dal 1 Gennaio 2006 le istruzioni in merito a: - identificazione e valorizzazione dell erogazione liberale attraverso beni in natura essendo previsto come unica forma il denaro; - esenzione da tasse ed imposte indirette diverse da IVA e da diritti dovuti a qualunque titolo, nonché alla riduzione, pari al 90%, degli onorari notarili relativi agli atti di donazione che abbiano ad oggetto elargizioni diverse dal denaro. 20

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22 CREDITO D IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA Quadro Normativo e istruzioni operative - art. 1 Decreto Legge Sviluppo 13 Maggio 2011 n. 70, in vigore il 14 Maggio 2011, convertito con modificazioni dalla Legge 12 Luglio 2011 n. 106 (GU n. 110 del 13 Maggio 2011) - provvedimento Direttore Agenzia Entrate 9 Settembre 2011 prot (pubblicato sito internet Agenzia Entrate) - risoluzione Agenzia Entrate 19 Agosto 2011 n. 87/E - risoluzione Agenzia Entrate 12 Settembre 2011 n. 88/E - circolare Agenzia Entrate 28 Novembre 2011 n. 51/E 22 22

23 CREDITO D IMPOSTA RICERCA SCIENTIFICA ABROGATO: Credito d imposta ricerca e sviluppo nuove disposizioni - art. 1, comma 25, legge 220/2010 (stabilità) La norma introduceva un credito d'imposta a favore delle imprese che affidano attività di ricerca e sviluppo a università o enti pubblici di ricerca per l'anno Il credito d'imposta doveva spettare per gli investimenti realizzati a decorrere dal 1º Gennaio fino al 31 Dicembre 2011 nella proporzione rapportata ai costi sostenuti per attività di ricerca e sviluppo riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca. L art. 1, co. 4, secondo periodo del D.L. 70/2011 Sviluppo assorbe e sopprime la disposizione prima della sua attuazione 23 23

24 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Le imprese che finanziano progetti di ricerca in: - Università e istituti universitari (statali e non) - enti pubblici di ricerca (art. 6 contratto collettivo quadro comparti contrattazione quadriennio ) - organismi di ricerca Reg. CE n. 2006/C323/01, lettera d), paragrafo Agenzia Spaziale Italiana ASI - Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS) - Enti privati (questi ultimi individuati con Decreto MIUR di concerto con MEF) possono beneficiare sperimentalmente di un credito d imposta 24 24

25 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Una precisazione deve farsi per la definizione di organismo di ricerca (art. 1, co. 3, lett. a), num. 3: (direttiva n. 2006/C 323/01, lettera d), paragrafo 2.2. d) «organismo di ricerca»: soggetto senza scopo di lucro, quale un'università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti ) 25 25

26 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Profilo soggettivo finanziatori circolare n. 51/E/2011, par imprese residenti o stabili organizzazioni nello stato - di qualsiasi forma giuridica - dimensione aziendale e settore economico - regime contabile adottato - compresi enti non profit per le loro attività commerciali - imprese costituite anche dopo il 14 Maggio

27 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Profilo soggettivo dei soggetti finanziati Le qualificate strutture di ricerca, diverse da università ed enti pubblici di ricerca, vengono individuate attraverso apposito Decreto MIUR di concerto con il MEF, sentite le competenti Commissioni Parlamentari. L assenza del decreto impedisce la fruibilità del credito d imposta per le imprese che operino con i soggetti diversi 27 27

28 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Profilo soggettivo dei soggetti finanziati Agenzia Entrate risoluzione 19 Agosto 2011 n. 87/E in ordine al requisito soggettivo ed al profilo dell ente pubblico di ricerca afferma che è intento del legislatore incentivare, mediante lo strumento fiscale, i finanziamenti a soggetti che diano idonea garanzia di operatività nella realizzazione di progetti di ricerca scientifica, di natura giuridica pubblica e privata

29 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Profilo soggettivo dei soggetti finanziati Agenzia Entrate risoluzione 19 Agosto 2011 n. 87/E La ratio e finalità dell art. 1 del Decreto Legge 70/2011 appaiono sostanzialmente coincidenti con quelle dell art. 1, comma 353 della Legge 266/2005 e dell art. 10, comma 1, lettera l-quater), del TUIR, disposizioni che, seppure riconducibili alle ipotesi di erogazioni liberali, tendono ad incentivare la ricerca scientifica attraverso la leva fiscale

30 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Le università e gli enti pubblici di ricerca sviluppano i progetti di ricerca finanziati dalle imprese: - direttamente - consorziati o in joint venture con altre qualificate strutture di ricerca pubbliche o private di equivalente livello scientifico. La circolare n. 51/E/2011 par. 1.2 precisa che le forme associative indicate dalla legge sono solo esemplificative 30 30

31 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Progetti di ricerca agevolabili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1 l accesso al beneficio non è limitato ad una determinata tipologia di ricerca (paragrafo 2.2 Comunicazione CE n. 2006/C323/01) 31 31

32 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Progetti di ricerca agevolabili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1 Vi rientra: - la ricerca fondamentale - la ricerca industriale - la ricerca per sviluppo sperimentale 32 32

33 ricerca fondamentale CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette 33 33

34 ricerca industriale CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti. Comprende la creazione di componenti di sistemi complessi, necessaria ai fini della ricerca industriale, in particolare per la validazione di tecnologie generiche, ad esclusione dei prototipi 34 34

35 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE sviluppo sperimentale acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati. Può trattarsi anche di altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi e servizi. Tali attività possono comprendere l'elaborazione di progetti, disegni, piani e altra documentazione, purché non siano destinati a uso commerciale 35 35

36 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Progetti di ricerca agevolabili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.1 N.B. la circolare precisa che sono ammissibili al beneficio le sole attività di ricerca riconducibili ad una o più delle categorie di ricerca illustrate purché svolte su commissione dalle Università o dagli enti pubblici di ricerca (art. 1, comma 3, lettera a) E esclusa dall agevolazione la ricerca interna svolta direttamente dall impresa

37 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Progetti di ricerca agevolabili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2 N.B. - sono esclusi dagli investimenti agevolabili le spese di ricerca sostenute direttamente dalle imprese, ancorché relative a beni o servizi messi a disposizione delle Università o degli enti per la realizzazione del progetto di ricerca cui l impresa medesima compartecipa 37 37

38 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Costi ammissibili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2 i costi relativi alla ricerca contrattuale sono considerati ammissibili, nella misura congrua e pertinente, purché i risultati di tale ricerca siano acquisiti nell ambito di un operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e che non comporti elementi di collusione Rif.to circolare MEF e Sviluppo Economico n. 76/

39 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Costi ammissibili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2 i costi ammissibili sono deducibili dal reddito delle imprese e devono quindi rispettare il requisito dell inerenza previsto dall articolo 109, comma 5, del DPR. 917/1986 (TUIR) 39 39

40 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Giustificazione costi ammissibili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.2 I progetti di ricerca commissionati non sono soggetti a valutazione preventiva Le imprese beneficiarie devono conservare tutta la documentazione, sia amministrativa sia contabile, utile a dimostrare, in sede di controllo, l ammissibilità, l effettività e l inerenza delle spese sostenute

41 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Determinazione del credito Il credito compete per gli investimenti in ricerca delle imprese realizzati negli anni 2011 e 2012 in proporzione all entità dell eccedenza della media della spesa per gli investimenti effettuati nel triennio (Paragrafo n. 1.2 del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n /2011) 41 41

42 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Misura del beneficio Il beneficio è di particolare rilevanza infatti: - l importo dell investimento e completamente deducibile dall imponibile (reddito d impresa) dei finanziatori; - il credito d imposta è pari al 90% dell eccedenza della media degli investimenti effettuati nel triennio

43 Fruibilità del credito CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE E fruibile per ciascun esercizio in tre quote annuali di pari importo a decorrere dal giorno successivo a quello di realizzazione dell investimento incrementale (Paragrafo n. 1.2 del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n /2011) 43 43

44 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Momento effettuazione costi ammissibili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3 Le spese per i progetti di ricerca commissionata sono sostenute: - alla data di ultimazione della prestazione - in caso di SAL, alla data di accettazione degli stessi da parte del committente (indipendentemente dalla durata infrannuale o ultrannuale del contratto) 44 44

45 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Momento effettuazione costi ammissibili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3 La circolare conferma che il godimento dell agevolazione compete all impresa: - anche prima dell emissione della fattura dal parte del soggetto prestatore - indipendentemente dal materiale pagamento del corrispettivo 45 45

46 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Momento effettuazione costi ammissibili Appare comunque condizione essenziale l esistenza della data certa (rinvenibile da documenti) in merito all ultimazione della prestazione o ai SAL La presenza di una parte quale PA dovrebbe escludere la necessità della registrazione per la data certa. Sul punto sarebbe utile un chiarimento di conferma da parte dell Agenzia delle Entrate 46 46

47 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Momento effettuazione costi ammissibili La semplice sottoscrizione del contratto / disciplinare fra le parti o l emissione del provvedimento di accettazione dell incarico da parte del prestatore non comporta effettuazione dell investimento e quindi spettanza del credito 47 47

48 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Momento effettuazione costi ammissibili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3 Sono agevolabili tutti gli investimenti effettuati durante il periodo di vigenza del beneficio a prescindere dal momento in cui sono stati avviati i relativi progetti Ammissibili gli investimenti in progetti di ricerca che risultino avviati prima del 31 Dicembre 2010 e risultino in corso a tale data. In tal caso l agevolazione compete per la parte di costi sostenuti nel periodo 2011 e

49 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Momento effettuazione costi ammissibili Circolare n. 51/E/2011, par. 2.3 La circolare alimenta dubbi in merito alla possibilità di far rientrare nell agevolazione il finanziamento non corrispettivo dei progetti di ricerca. Parrebbero così esclusi le erogazioni liberali ed i meri finanziamenti o contributi alla ricerca da parte delle imprese Si ravvisa condizione essenziale la necessità dell interesse della committenza alla prestazione Anche in questo caso sarebbe utile un chiarimento da parte dell Agenzia delle Entrate

50 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Media degli investimenti Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1 Il triennio fisso di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati: soggetti con periodo di imposta coincidente con l anno solare è compreso tra il 01/01/2008 e 31/12/2010 soggetti con periodo di imposta non coincidente con l anno solare è costituito dai tre periodi di imposta precedenti al primo periodo agevolabile 50 50

51 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Tipologia investimenti calcolo media Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1 Il riferimento ai medesimi investimenti in ricerca porta nel computo gli investimenti appartenenti alla medesima tipologia di quelli indicati dalla norma come agevolabili, cioè gli investimenti relativi a progetti commissionati ad Università ed enti di ricerca. Viene garantita l omogeneità dei valori concorrenti alla media comparati nei tre esercizi 51 51

52 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Tipologia investimenti calcolo media Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1 Non vengono assunti al fine della determinazione della media nonché dell ammontare degli investimenti da considerare nel 2011 e 2012 come eccedenza: - finanziamenti dell attività di ricerca a soggetti diversi dalle università e enti pubblici di ricerca; - investimenti e oneri interni delle imprese - erogazioni liberali a vantaggio della ricerca - contributi per la partecipazione all attività di ricerca 52 52

53 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Anni di computo calcolo media Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1 Anche gli esercizi in cui i costi non sono stati sostenuti entrano nella media; il computo va effettuato su tre anni, anche se in uno o più di essi l importo di tali investimenti è pari a zero. In presenza di media pari a zero ( senza costi di ricerca) la percentuale del 90% di credito d imposta sarà applicabile all intero ammontare dei costi sostenuti nel 2011 e

54 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Imprese nuova costituzione - calcolo media Circolare n. 51/E/2011, par. 3.1 L agevolazione si applica anche alle imprese che si siano costitute o abbiano intrapreso l attività dopo la data di entrata in vigore del decreto sviluppo. Per tali soggetti la media dei costi è calcolata sul minor periodo che decorre dall esercizio di costituzione

55 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Utilizzo del credito d imposta Circolare n. 51/E/2011, par. 4.1 Per le imprese beneficiarie il credito d imposta: -è utilizzabile in compensazione senza limite annuale (esclusi contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi, altre entrate e crediti d imposta esercenti sale cinematografiche (Paragrafo n. 1.1 del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n /2011) - sarà indicato nella dichiarazione dei redditi (quadro RU) unitamente all ammontare degli investimenti realizzati e l eccedenza rispetto alla media, compreso anche per il semplice utilizzo in compensazione 55 55

56 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Utilizzo del credito d imposta Circolare n. 51/E/2011, par. 4.1 La compensazione del credito ottenuto dalle imprese si realizza attraverso il modello F24 ordinario (anche per gli enti pubblici non commerciali) con l utilizzo del codice tributo 6835, sezione erario e con riferimento all anno d imposta a cui si riferisce il credito

57 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Maturazione e fruizione del credito d imposta Circolare n. 51/E/2011, par. 4.2 Per individuare l importo del credito fruibile in riferimento a ciascuno dei due anni 2011 e 2012 di applicazione dell agevolazione occorre distinguere il momento di maturazione dal momento di fruizione del credito. Maturazione del credito: periodo di imposta in cui si realizzano gli investimenti incrementali Fruizione del credito: 1/3 dell importo maturato per ciascun anno (es. credito 2011 in ciascuno degli anni dal 2011 al 2013) In caso d incapienza per la fruizione in compensazione è possibile rinviare l eccedenza maturata non fruita agli esercizi successivi 57 57

58 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Rilevanza e cumulabilità credito d imposta Circolare n. 51/E/2011, par. 4.3 e 4.4. Per le imprese beneficiarie il credito d imposta: - non determina ricavo (rilevante ai fini IRPEF, IRES o IRAP) - non assume rilevanza agli effetti della determinazione della deducibilità degli interessi passivi (art. 61 TUIR) e degli altri costi (art. 109, comma 5, TUIR) in presenza di ricavi esenti - è cumulabile con altri contributi pubblici o agevolazioni (salvo limiti imposti da altre disposizioni relative alle agevolazioni o contributi) fermo il limite dei benefici rispetto ai costi sostenuti

59 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Considerazioni conclusive L agevolazione prevista dalla disposizione in commento, oltre ad essere legata a livello operativo al Provvedimento attuativo del Direttore Agenzia delle Entrate (art. 1, comma 4, primo periodo), già emanato, è altresì sottoposta al monitoraggio da parte del MEF sulle disponibilità di fondi (art. 1, comma 5), conseguente alle comunicazioni sulle compensazioni effettuate dall agenzia delle Entrate Paragrafo n. 3 del Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate n /

60 Altri dubbi non risolti CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Sono compresi i contratti per attività c.d. conto terzi per gli investimenti commissionati (art. 1, comma 3, lettera b, numero 2) (sfera commerciale dell ente di ricerca o università) la norma si riferisce però ai finanziamenti per investimenti in ricerca (art. 1, comma 3, lettera b, numero 1) - Sfera istituzionale dell ente di ricerca o università che divengano di interesse e generale fruibilità per comunità scientifica, accademica, imprenditoriale e non; Al momento questi ultimi sembrano esclusi (dall investimento e dalla media) 60 60

61 Altri dubbi non risolti CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE Nulla è stato detto su come operi la disposizione in presenza di gruppi (società controllate e/o collegate), anche in riferimento alle spese per investimenti in ricerca da assumere a base nella determinazione della media e, nel silenzio della norma e della prassi, se si debba genericamente fare riferimento alla prassi dell amministrazione finanziaria (e della giurisprudenza) sulla necessità di dimostrazione della validità delle scelte sotto il profilo economico operate nell attribuzione del credito d imposta all una o all altra società del gruppo

62 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Esempio 1 Tipologia impresa Impresa individuale IRPEF marginale 40% Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Totale investimenti 2008 / ,00 Media investimenti 2008 / ,00 Totale investimenti ricerca ,00 Totale investimenti ricerca ,

63 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Eccedenza investimento , ,00 Benefici fiscali risparmio imposta: Credito imposta spettante 90% , ,00 Minore IRPEF deducibilità costo , ,00 Totale risparmio imposta: , ,00 Incidenza risparmio sulla spesa: 85% 70% 63 63

64 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Esempio 2 Tipologia impresa Impresa individuale IRPEF marginale 40% Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Totale investimenti 2008 / ,00 Media investimenti 2008 / ,00 Totale investimenti ricerca ,00 Totale investimenti ricerca ,

65 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Eccedenza investimento , ,00 Benefici fiscali risparmio imposta: Credito imposta spettante 90% , ,00 Minore IRPEF deducibilità costo , ,00 Totale risparmio imposta: , ,00 Incidenza risparmio sulla spesa: 130% 130% 65 65

66 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Esempio 3 Tipologia impresa Società capitali IRES 27,5% Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Totale investimenti 2008 / ,00 Media investimenti 2008 / ,00 Totale investimenti ricerca ,00 Totale investimenti ricerca ,

67 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Eccedenza investimento , ,00 Benefici fiscali risparmio imposta: Credito imposta spettante 90% , ,00 Minore IRES deducibilità costo , ,00 Totale risparmio imposta: , ,00 Incidenza risparmio sulla spesa: 72,5% 57,5% 67 67

68 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Esempio 4 Tipologia impresa Società capitali IRES 27,5% Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Investimenti in ricerca anno ,00 Totale investimenti 2008 / ,00 Media investimenti 2008 / ,00 Totale investimenti ricerca ,00 Totale investimenti ricerca ,

69 CREDITO D IMPOSTA SPERIMENTALE PER RICERCA SCIENTIFICA Descrizione Anno 2011 Anno 2012 Eccedenza investimento , ,00 Benefici fiscali risparmio imposta: Credito imposta spettante 90% , ,00 Minore IRES deducibilità costo , ,00 Totale risparmio imposta: , ,00 Incidenza risparmio sulla spesa: 117,5% 117,5% 69 69

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