Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015

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1 Circolare N. 43 del 20 Marzo 2015 Etichettature alimentari- le sanzioni sugli errori dopo le modifiche del regolamento UE n. 1169/2011 Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che recentemente il Ministero dello Sviluppo ha pubblicato una circolare con cui vengono forniti chiarimenti in riferimento alla nuova disciplina dell etichettatura degli alimenti, con particolare riferimento alle sanzioni applicabili nelle ipotesi di errori e omissioni. Il chiarimento è stato reso necessario per effetto dell applicazione, dallo scorso , delle disposizioni contenute nel regolamento UE n. 1169/2011, recante disposizioni in materia di etichettatura, presentazione e pubblicità degli alimenti. La circolare chiarisce che resta in vigore l articolo 18 che disciplina le sanzioni applicabili alle disposizioni della normativa nazionale, il quale verrà abrogato solamente in data successiva all approvazione di un D.Lgs. di riforma recante il quadro sanzionatorio previsto dal regolamento UE del Viene fornito, quindi, un raccordo tra le sanzioni attualmente applicabili, anche a fronte dell intervento dell UE. Rimangono invece valide, in quanto non soggette ad armonizzazione, le disposizioni relative ai lotti e ai prodotti non preconfezioniati.

2 Premessa A fronte di una recente modifica normativa, il Ministero dello Sviluppo è intervenuto per fornire chiarimenti in riferimento alle sanzioni applicabili nel caso in cui siano apposte informazioni errate sulle etichette alimentari. La disciplina introdotta dal D.Lgs. n. 109/92, infatti, è stata superata per effetto dell approvazione definitiva del regolamento UE n. 1169/2011, ma il sistema sanzionatorio preesistente si continuerà ad applicare, alle fattispecie confermate dalla nuova disciplina. L apparato sanzionatorio previsto dal D.Lgs. n. 109/92, secondo quanto chiarito dal MISE, rimarrà applicabile (laddove possibile) fino all approvazione di un nuovo decreto legislativo sull argomento. Con la circolare in commento vengono fornite, in particolare, le fattispecie in cui trovano applicazioni le sanzioni in materia di etichettatura alimentare. La nuova disciplina In via estremamente riassuntiva, si deve ricordare che le disposizioni contenute nel regolamento si applicano a partire dallo scorso agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Secondo quanto previsto dalle disposizioni in vigore dallo scorso , né l etichettatura, né la presentazione dei prodotti alimentari, né la pubblicità di tali prodotti deve: indurre il consumatore in errore sulle caratteristiche, le proprietà o gli effetti; attribuire a un prodotto alimentare la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana (fatta eccezione per le acque naturali minerali e gli alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, per i quali esistono disposizioni specifiche). OSSERVA Le informazioni sugli alimenti devono essere precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. L operatore responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell UE, l importatore. Egli assicura la presenza e l esattezza delle informazioni sugli alimenti, conformemente alla normativa europea applicabile in materia di alimenti e ai requisiti delle pertinenti disposizioni nazionali. Quando gli alimenti sono pre-imballati, le informazioni obbligatorie devono comparire sul preimballaggio o su un etichetta a esso apposta. OSSERVA Quando gli alimenti non sono preimballati, le informazioni sugli alimenti devono essere trasmesse all operatore che riceve tali alimenti affinché quest ultimo possa fornirle al consumatore finale, se necessario. 1

3 Le indicazioni obbligatorie devono essere facilmente comprensibili e visibili, chiaramente leggibili ed eventualmente indelebili. L altezza «x» dei caratteri deve essere di almeno 1,2 mm (salvo per imballaggi o contenitori di piccole dimensioni). Le indicazioni obbligatorie riguardano: INDICAZIONI OBBLIGATORIE Le indicazioni La denominazione obbligatorie L elenco degli ingredienti Le sostanze che provocano allergie o intolleranze (arachidi, latte, senape, pesce, cereali contenenti glutine, ecc.) La quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti La quantità netta dell alimento Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego Il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore o dell importatore Il paese d origine o il luogo di provenienza per taluni tipi di carne, il latte o quando la sua omissione potrebbe indurre il consumatore in errore Le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo; una dichiarazione nutrizionale Le informazioni fornite su base volontaria, invece, devono soddisfare i seguenti requisiti: non inducono in errore il consumatore; non sono ambigue né confuse; si basano, se del caso, su dati scientifici pertinenti. OSSERVA Inoltre, le informazioni volontarie non possono, per quanto riguarda la loro presentazione, occupare lo spazio disponibile per le informazioni obbligatorie. Le sanzioni applicabili Come anticipato in premessa, in mancanza di una nuova disciplina organica delle sanzioni che tenga in considerazione le modifiche apportate dal regolamento n. 1169/2011 si continuano ad applicare, laddove compatibili, le sanzioni previste dall articolo 18 del D.Lgs. n. 109/92. In particolare, continuano a trovare applicazione le seguenti sanzioni: SANZIONI APPLICABILI D.Lgs. n. 109/92 Regolamento n. 1169/2011 Articoli Sintesi del contenuto Articoli Sanzione applicabile 2

4 Art. 7 Pratiche leali di informazione Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari Art. 8, par. 4 Informazioni che accompagnano un alimento e responsabilità degli operatori del settore alimentare. Art. 8, par. 6 Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non preimballati destinati al consumatore finale o alle collettività. Art. 8, par. 7 Indicazioni obbligatorie: a) quando l alimento preimballato è destinato al consumatore finale, ma commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale e quando in questa fase non vi è vendita a una collettività; b) quando l alimento preimballato è destinato a essere fornito a collettività per esservi preparato, trasformato, frazionato o tagliato. Art. 8, par.8 Responsabilità degli operatori del settore alimentare nella catena di trasmissione delle informazioni sugli alimenti non destinati al consumatore finale o alle collettività. Art. 9, par. 1 Elenco delle indicazioni obbligatorie Art. 10 ed Indicazioni obbligatorie Allegato III complementari per tipi o categorie specifici di alimenti Artt. 12 e 13 Messa a disposizione, posizionamento e presentazione delle informazioni obbligatorie Art. 2 Finalità dell'etichettatura dei prodotti alimentari Art. 16 Vendita dei prodotti sfusi, c. 7 Art.14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie dei prodotti preconfezionati, c. da 5 a 7 Art. 17 Prodotti non destinati al consumatore Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 1 Allegato 2, Sezione II, che richiama gli artt. 4 e 5 Art. 6 Designazione degli aromi, c.3-quater Art. 14 Modalità di indicazione delle menzioni obbligatorie da ad da ad 3

5 dei prodotti preconfezionati, c. 1 e 4 Art. 14, Vendita a distanza. Alimenti Art. 15 Distributori par. 1, messi in vendita tramite automatici diversi dagli lettera b) distributori automatici o locali impianti di spillatura par. 2 commerciali automatizzati. Art. 15 Requisiti linguistici Art. 3 Elenco delle indicazioni dei prodotti preconfezionati, c. 2 Art. 17, parr. da 1 a 4 Denominazione dell alimento Art. 4 Denominazione di vendita, c. 1, 1-bis, 1-ter, 1-quater, 2 Art.17, par. 5 e Allegato VI Art. 18, par. 1 Art. 18, par. 2 Art. 18, par. 4 ed Allegato VII parti A, B, C, E Art. 18, par. 4 Allegato VII, parte D Art. 21 ed Allegato II Art. 22 ed Allegato VIII Art. 23 ed Allegato IX Art. 24 ed Allegato X, punto 1 Disposizioni specifiche sulla Art. 4 Denominazione denominazione dell alimento e di vendita c. 3 e 4 sulle indicazioni che la accompagnano. Elenco degli ingredienti Art. 5 Ingredienti c. 3 Designazione degli ingredienti Art. 5 Ingredienti, c. 2 Art. 4 Denominazione di vendita, c. 5-bis Prescrizioni tecniche che Art. 5 Ingredienti disciplinano l applicazione dei paragrafi afferenti all elenco e alla designazione degli ingredienti. Designazione degli aromi Art. 6 Designazione nell elenco degli ingredienti degli aromi (ad esclusione del c.3- quater) Etichettatura di alcune sostanze Art. 5 Ingredienti, c. 2- o prodotti che provocano allergie bis, 2-ter, 2-quater e o intolleranze Allegato 2 sezione III Indicazione quantitativa degli Art. 8. Ingrediente ingredienti caratterizzante evidenziato Quantità netta Art. 9. Quantità Termine minimo di Art. 10. Termine conservazione minimo di conservazione 4

6 Art. 24 ed Allegato X, punto 2 Data di scadenza Art. 10-bis. Data di scadenza Art. 25 e Condizioni di conservazione o Art. 3. Elenco delle Art. 27 d uso nonché istruzioni per l uso, indicazioni dei prodotti ove obbligatorie. preconfezionati, c. 1, lettere i) e l) Art. 26, par. Indicazione del paese d origine o Art. 2. Finalità 2, lettera a) del luogo di provenienza nel dell'etichettatura dei caso in cui la sua omissione prodotti alimentari, c. possa indurre in errore il 1, lettera a) consumatore. Art. 28 ed Titolo alcolometrico Art. 12. Titolo Allegato XII alcolometrico Art. 36 par. 2 Informazioni sugli alimenti Art. 2. Finalità fornite su base volontaria. dell'etichettatura dei prodotti alimentari da ad da ad 5

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