01/02/2013 LE ETICHETTE ALIMENTARI. Docente Francesca Montuori

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1 LE ETICHETTE ALIMENTARI Docente Francesca Montuori in Italia, la normativa vigente è il D.Lgs109/1992, che definisce l'etichetta di un alimento come "l'insieme delle menzioni, delle indicazioni, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta appostavi o sul dispositivo di chiusura o su cartelli, anelli o fascette legati al prodotto medesimo...". Lo stesso articolo fornisce la definizione di "prodotto alimentare preconfezionato" come quell'unità costituita da un prodotto alimentare e dal suo imballaggio, il cui contenuto non può essere modificato senza che la confezione venga aperta o alterata rispetto all'originale, pertanto l'involucro rappresenta parte integrante del prodotto 1

2 D.lgs. 109/1992, art. 2: Finalità dell etichettatura dei prodotti alimentari L etichettatura e le relative modalità di realizzazione sono destinate ad assicurare la corretta e trasparente informazione del consumatore. Esse devono essere effettuate in modo da: a) non indurre in errore l acquirente sulle caratteristiche del prodotto alimentare e precisamente sulla natura, sulla identità, sulla qualità, sulla composizione, sulla quantità, sulla conservazione, sull origine o la provenienza, sul modo di fabbricazione o di ottenimento del prodotto stesso b) non attribuire al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede c) non suggerire che il prodotto alimentare possiede caratteristiche particolari, quando tutti i prodotti alimentari analoghi possiedono caratteristiche identiche d) non attribuire al prodotto alimentare proprietà atte a prevenire, curare o guarire una malattia umana né accennare a tali proprietà, fatte salve le disposizioni comunitarie relative alle acque minerali e ai prodotti alimentari destinati a un alimentazione particolare Per consumatore si intende sia il consumatore finale sia i ristoranti, gli ospedali, le mense ed altre collettività analoghe (art. 1, c. 2, lett. e). 2

3 Il prodotto alimentare preincartatoè l unità di vendita costituita da un prodotto alimentare e dall involucro nel quale è stato posto o avvolto negli esercizi di vendita (art. 1, c. 2, lett. d). Si pensi, ad esempio, ad un formaggio preincartato con pellicola protettiva presso il punto vendita per una commercializzazione immediata. I prodotti sfusi, infine, sono prodotti alimentari non preconfezionati o generalmente venduti previo frazionamento, anche se originariamente preconfezionati, i prodotti confezionati sui luoghi di vendita a richiesta dell acquirente e i prodotti preconfezionati ai fini della vendita immediata (art. 16, c. 1). L'etichetta dovrebbe essere la carta d'identità di un prodotto alimentare e rappresentare lo strumento di comunicazione fra produttore e consumatore permettendo il confronto tra le diverse marche di prodotti. ETICHETTATURA ART.1: è l'insieme di menzioni, delle indicazioni, dei marchi di fabbrica o di commercio, delle immagini o dei simboli che si riferiscono al prodotto alimentare e che figurano direttamente sull'imballaggio o su un'etichetta.. In pratica, è tutto ciò che si trova scritto sulla confezione del prodotto: ingredienti, informazioni pubblicitarie, data di scadenza, ecc. 3

4 INDICAZIONI OBBLIGATORIE DEI PRODOTTI PRECONFEZIONATI DENOMINAZIONE DI VENDITA ART.4: è la denominazione che consente all'acquirente di distinguerlo da altri prodotti con i quali potrebbe essere confuso. Deve essere inoltre presente l'indicazione dello stato fisico in cui si trova il prodotto (es: liofilizzato, in polvere, ecc) NOME O RAGIONE SOCIALE l nome o la ragione sociale o il marchio depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore o di un venditore stabilito nella Comunità economica europea (oggi Unione europea) Elenco degli ingredienti ART.5: per ingrediente si intende qualsiasi sostanza che sia stata utilizzata per la fabbricazione o la preparazione di un prodotto alimentare, e che sia ancora presente nel prodotto finito anche se in forma modificata. L'elenco degli ingredienti non è richiesto: Nei prodotti costituiti da un solo ingrediente salvo alcune eccezioni; Negli ortofrutticoli freschi che non siano stati sbucciati, tagliati o che non abbiano subito trattamenti; Nel latte, nelle creme di lattifermentati, nei formaggi, nel burro purchènon siano stati aggiunti ingredienti diversi dai costituenti del latte. In ogni caso l'aggiunta di sale nel burro va sempre indicata; Nelle acque gassate che riportano tale caratteristica sulla denominazione di vendita; Nelle bevande alcoliche con contenuto di alcool superiore a 1,2%; Negli aceti che provengono dalla fermentazione di un solo prodotto e purchè non siano state aggiunte altre sostanze 4

5 L'indicazione dell'acqua non è richiesta quando: Se l'acqua viene utilizzata solo per consentire la ricostituzione dello stato originale del prodotto (es: un latte in polvere ricostituito); Nel caso di liquido di copertura che non viene comunemente utilizzato; Per l'aceto, quando è indicato il contenuto di acido acetico e le bevande alcoliche quando è indicato il contenuto di alcool QUANTITÁ NETTA ART.9: la quantità dei prodotti alimentari confezionati deve essere espressa in unità di volume per i liquidi (L o l, cl, ml) e unità di massa per i solidi (Kg, g). Inoltre il prodotto solido immerso in un liquido di governo (salamoia, aceto, ecc) deve presentare anche il peso sgocciolato 5

6 TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE E DATA DI SCADENZA Il termine minimo di conservazione è la data fino alla quale il prodotto alimentare conserva le sue qualità specifiche in adeguate condizioni di conservazione; esso va indicato con la dicitura "da consumarsi preferibilmente entro.." seguito dalla data o dall'indicazione del punto della confezione in cui si trova. Il termine minimo di conservazione non è richiesto per gli ortofrutticoli freschi, per vini o bevande alcoliche con percentuale di alcool superiore a 10, le bevande analcoliche in confezione superiore a 5L, i prodotti della panetteria e pasticceria che vengono consumati in ventiquattro ore, gli aceti, il sale da cucina, gli zuccheri allo stato solido, i prodotti di caffetteria, le gomme da masticare, i gelati monodose La data di scadenzaè la data entro la quale il prodotto alimentare va consumato; essa va indicata come "da consumarsi entro " seguita dalla data o dall'indicazione del punto della confezione in cui si trova. La data può essere espressa: Con l'indicazione del giorno e del mese per i prodotti che vanno consumati entro tre mesi; Con l'indicazione del mese e dell'anno per i prodotti che vanno conservati per più di tre mesi 6

7 TITOLO ALCOLOMETRICO Il titolo alcolometricovolumico effettivo per le bevande aventi un contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume è obbligatorio LA SEDE DELLO STABILIMENTO L'indicazione della sede dello stabilimento può essere omessa quando: L'impresa disponga di un solo stabilimento ubicato nella stesso indirizzo della sede legale o sociale; Prodotti provenienti da altri Paesi per la vendita tal quale; Prodotti destinati ad altri Paesi IL NUMERO DILOTTO Si intende un'insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte fabbricate o confezionate in condizioni identiche. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita se non riportano l'indicazione del lotto di appartenenza. Esso figura in modo da essere facilmente visibile e indelebile e viene indicato con la lettera L 7

8 L'indicazione del lotto non è richiesta se: Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza figurano con l'indicazione del giorno e del mese; i gelati sono monodose, venduti tal quale, a patto che questa figuri sulla confezione di imballaggio globale; Si tratta di prodotti agricoli che, usciti dall'azienda agricola di origine, siano destinati ad altra Si tratta di prodotti alimentari preincartatio venduti nei luoghi di produzione; Le confezioni e i recipienti hanno il lato più grande con una superficie superiore a 10 cm VENDITA DI PRODOTTI SFUSI Devono essere muniti di apposito cartello, sul quale devono essere riportate: La denominazione di vendita; Le modalità di conservazione; Le date di scadenza (per le paste fresche con ripieno); Il contenuto di alcol in percentuale. Nel caso di prodotti da pasticceria, da panetteria e da gelateria, l'elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello tenuto bene in vista 8

9 CODICE A BARRE Si tratta di una serie di barre nere e di numeri che danno una serie di informazioni sul prodotto. È una sorta di impronta digitale. I numeri disposti sulla base si possono suddividere in quattro sezioni: I primi due numeri a sinistra indicano il paese di fabbricazione o la sede di proprietà del marchio. I secondi cinque la ditta produttrice; I successivi cinque sono il codice del prodotto stabilito dall'azienda; L'ultimo a destra è il codice di controllo ALTRI TIPI DI INDICAZIONI Modalità di conservazione e di utilizzazione qualora sia necessaria l adozione di particolari accorgimenti in funzione della natura del prodotto. Istruzioni per l uso, ove necessario. Il luogo di origine o di provenienza, nel caso in cui l omissione possa indurre in errore l acquirente circa l origine o la provenienza del prodotto 9

10 INGREDIENTE CARATTERIZZANTE Per i prodotti cosiddetti speciali, è necessario utilizzare il 4% dell ingrediente caratterizzante sul peso del prodotto stesso. Es.: nel pane alle olive deve esserci il 4% di olive 10

11 NORMATIVA EUROPEA Il Regolamento UE 1169/2011 ha introdotto quindi diverse novità che riguardano, tra l altro, la leggibilità dell etichettatura (è previsto un corpo minimo per i caratteri utilizzati in etichetta), nonché l obbligatorietà dell indicazione della dichiarazione nutrizionale e della presenza di ingredienti allergenici. il Regolamento in esame ha concesso una certa discrezionalità agli Stati membri. Infatti, il Capo VI, art. 38 Disposizioni nazionali prevede che gli Stati membri possono adottare disposizioni nazionali concernenti materie non specificamente armonizzate dal presente regolamento purché non vietino, ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci conformi al presente regolamento Regolamento UE 1169/2011, art. 7: Pratiche leali d informazione: Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: a) per quanto riguarda le caratteristiche dell alimento e, in particolare, la natura, l identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede c) suggerendo che l alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive d) suggerendo, tramite l aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente 11

12 Inoltre, qualora ricorrano motivazioni, come per esempio: a) protezione della salute pubblica; b) protezione dei consumatori; c) prevenzione delle frodi; d) protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d origine controllata e repressione della concorrenza sleale, gli Stati membri possono adottare disposizioni richiedenti ulteriori indicazioni obbligatorie per particolari tipi o categorie di alimenti Il Regolamento prevede, inoltre, alcune disposizioni transitorie (art. 54): 1. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 che non ne soddisfino i requisiti possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all art. 9, par. 1, lett. l, - dichiarazione nutrizionale possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 1 gennaio 2014 che non soddisfano i requisiti stabiliti all allegato VI, parte B - requisiti specifici relativi alla designazione delle carni macinate -possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte 12

13 Tra il 13 dicembre 2014 e il 13 dicembre 2016, la dichiarazione nutrizionale, se è fornita su base volontaria, deve essere conforme agli articoli da 30 a 35. L'obbligo di apporre l'etichettatura nutrizionale su determinati prodotti preconfezionati si applica a decorrere dal 13 dicembre L obbligo della dichiarazione nutrizionale non si applica agli alimenti, compresi quelli confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente in piccole quantità al consumatore finale o a strutture di vendita al dettaglio. Il regolamento non contiene però indicazioni concrete su quali alimenti siano da ritenere prodotti artigianali e su cosa si intenda per piccole quantità La dichiarazione dei valori nutritivi è già prescritta per i prodotti che riportano informazioni nutrizionali quali a basso contenuto di grassi o ricco di vitamine. Dal 2014 sarà inoltre obbligatorio utilizzare un nuovo layout che non elencherà il sodio, ma che dovrà invece riportare, per la migliore comprensione, la quantità di sale utilizzata. 13

14 ESPRESSIONE E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE Le unità di misura da usare nella dichiarazione nutrizionale per l energia [kilojoule (kj) e kilocalorie (kcal)] e per la massa [grammi (g), milligrammi (mg) e microgrammi (μg)] e l ordine si presentazione, se del caso, sono i seguenti: 100 g / 100 ml contengono energia kj/kcal grassi g di cui: acidi grassi saturi g acidi grassi monoinsaturi g acidi grassi polinsaturi g carboidrati g di cui: zuccheri g polioli g amido g fibre g proteine g sale g vitamine e sali minerali le unità indicate nell allegato XIII, parte A, punto 1 14

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