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1 IL REGOLAMENTO CONSUMER INFORMATION: NOVITÀ E APPLICAZIONE A.D anno di svolta Seminario Assolatte Avv. Leonardo Graverini Vicenza

2 Cosa ha chiesto e ottenuto Assolatte : I regimi nazionali: una minaccia per l armonizzazione, il mercato interno e per le nostre esportazioni L indicazione di origine obbligatoria Scongiurata l introduzione generalizzata dei traffic light inglesi Il mantenimento delle proteine nei valori della tabella nutrizionale obbligatoria La fissazione del CGR delle proteine a 50g invece che a 80g I TFA: studio preventivo e non obbligo di etichettatura L elenco ingredienti: confermata l esenzione per formaggio, yogurt e crema di latte Gli allergeni e l esenzione per i prodotti con denominazione evocativa I prodotti di imitazione: i prodotti lattiero-caseari sono inimitabili e non evocabili L etichettatura dei prodotti derivati da animali nutriti con mangimi OGM L introduzione della data di fabbricazione L indicazione scongelato esclusa per gli ingredienti e per il burro 2

3 Regolamento (UE) n. 1169/2011 Entrata in vigore: 13 dicembre 2014 Normativa vasta e complessa Profonde rivisitazioni della normativa precedente - leggibilità - informazione nutrizionale - origine Riguarda non solo le etichette ma anche ogni altro strumento informativo Riguarda tutte le informazioni al consumatore: obbligatorie e volontarie Riguarda tutte le referenze 3

4 L onere di revisione e di adeguamento che grava sulle imprese è GRAVOSO! 4

5 NON SOLO! Le uniche guide interpretative disponibili sono finora: - le Q&A della Commissione europea del 31 gennaio 2013; - le Linee Guida FDE-EuroCommerce di aprile inoltre Alcune parti importanti del Regolamento dipendono da atti esecutivi della Commissione europea non ancora adottati Quindi notevole incertezza LE IMPRESE SI CHIEDONO: FAREMO IN TEMPO? 5

6 Si sommano i dubbi sul destino delle NORME NAZIONALI Poca luce e tante nubi 6

7 il Reg. (UE) n. 1169/2011 abroga la Direttiva 2000/13/CE, ma il Decreto Legislativo n. 109/1992 non è esattamente la fotocopia di tale Direttiva Allora cosa resta in vigore di tale decreto e cosa deve intendersi implicitamente abrogato e superato? Un esempio riguardante il settore lattiero-caseario: la norma nazionale che consente di indicare per i formaggi freschi a pasta filata in liquido di governo la quantità del solo peso sgocciolato. Resta in vigore o no? Art. 42: mancando norme UE, gli SM mantengono norme nazionali anteriori al : è invocabile? e l obbligo del confezionamento? 7

8 Cosa chiediamo : chiarezza certezze per gli operatori garanzie di omogeneità interpretativa: - sul territorio - da parte delle molteplici autorità controllo 8

9 Il problema si pone anche per le numerose circolari ministeriali interpretative del Decreto Legislativo n. 109/1992: restano valide anche rispetto al nuovo regolamento o decadono? La responsabilità di stabilirlo compete alle Istituzioni e non agli amministrati, non può essere fatta ricadere sulle imprese. Sarebbe contrario agli stessi interessi del consumatore. UN PROBLEMA DI EFFICIENZA, COSTI E COMPETITIVITÀ 9

10 LE NORME INDICAZIONI OBBLIGATORIE - per tutti i prodotti - per alcuni prodotti INDICAZIONI FACOLTATIVE 10

11 LE INDICAZIONI OBBLIGATORIE PER TUTTI I PRODOTTI Denominazione dell alimento (+ stato fisico/trattamento) Elenco ingredienti (ed eventualmente QUID/ALLERGENI/(nano)) Quantità netta (dir. 76/2011/CE) ed eventualmente e (DM ) TMC/scadenza e conservazione dopo l apertura (+ lotto ex Dir.89/396/CEE) OSA responsabile della commercializzazione (fabbricante, confezionatore, venditore) Sede stabilimento Modalità conservazione e utilizzazione Luogo di origine o provenienza dichiarazione nutrizionale indicazioni complementari (All. 3: atm. prot.va, edulcoranti, aspartame, caffeina, fitosteroli/stanoli) Marchio di identificazione Eventuali casi particolari (es.: DOP/IGP, agricoltura biologica, OGM, ) Gli obblighi variano in funzione: delle dimensioni imballo (sup. maggiore) del destinatario se preconfezionato o sfuso Copyright Leonardo Graverini - Assolatte Tutti i diritti riservati 11

12 LA LEGGIBILITA o dimensioni (principale fattore di leggibilità, ma non l unico) 1,2 mm se superficie maggiore imballo è 80 cm ² 0,9 mm se superficie maggiore imballo è < 80 cm ² srotolata? Salvo: - indicazioni obbligatorie complementari dell art indicazioni artt. 9 e 10 rese volontariamente ex art. 36 (salvo ripetizione info nutr. su FOP sempre 1,2 mm) - norme metrologiche - obblighi previsti da altre normative (lotto, marchio identificazione, DOP/IGP, claim ex Reg. 1924/06, ) Inoltre: - imballo con superficie maggiore < 25 cm ² : no dichiarazione nutrizionale (salvo norma UE specifica) - imballo con superficie maggiore < 10 cm ² : solo denominazione, allergeni (contiene ), quantità, TMC/Scad. e, con altri mezzi o a richiesta, l elenco ingredienti. o novità: non nascoste, oscurate, separate, limitate (equilibrio) o indelebilità in normali condizioni d uso o stesso campo visivo per denominazione e quantità (non più anche il TMC/scadenza) (salvo superficie maggiore < 10 cm ² ) Copyright Leonardo Graverini Assolatte Tutti i diritti riservati 12

13 PRECONFEZIONATI: CONSUMATORE FINALE E COLLETTIVITA DESTINATI AL CONSUMATORE FINALE tutte le indicazioni indicate nella slide precedente in etichetta (o imballaggio) al momento dell offerta in vendita (prima possono figurare anche solo sui doc. commerciali, salvo indicare comunque sul cartone denominazione, TMC/Scad., conservazione/impiego, responsabile). Il caso particolare delle vendite a distanza (TMC/Scad. - allergeni - lotto - carattere). DESTINATI ALLE COLLETTIVITA valgono le stesse regole degli alimenti commercializzati nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore finale. Deve trattarsi però di alimenti che presso la collettività sono preparati, trasformati, frazionati o tagliati o (Q&A 2.1.3) presentate ai clienti come parte integrante del pasto. In ogni caso, vanno messe a disposizione le informazioni sugli allergeni 13

14 SFUSI E USO PROFESIONALE NON CAMBIA NULLA Salvo gli allergeni PRODOTTI SFUSI E GROSSE PEZZATURE - DA VENDERSI PREVIO FRAZIONAMENTO, ANCHE SE CONTENUTI IN INVOLGENTE PROTETTIVO - ASSIMILATI A QUESTI SONO I PREINCARTATI NEI PUNTI VENDITA, EX CIRC. MAP 168/2003. LETT.L. sul prodotto, il bollo sanitario in un cartello nel banco vendita, le indicazioni richieste dall art. 16 del Dlgs. 109/92 (denominazione, ingredienti salvo esenzioni, allergeni, modalità di conservazione per i deperibili) nelle fasi precedenti la vendita, debbono recare, anche solo sui doc. commerciali, denominazione, ingredienti, allergeni, nome e sede di un responsabile, lotto (e modalità di conservazione per i prodotti deperibili) + sufficienti informazioni per consentire all operatore acquirente di adempiere agli obblighi di etichettatura eventuale tab. nutr.: energia o energia + grassi, saturi, zuccheri e sale (per 100g/ml o porz./unità). PRODOTTI DESTINATI AD USI PROFESSIONALI (PRECONFEZIONATI O SFUSI) sul prodotto, il bollo sanitario su imballo, etichetta o doc. commerciali, le indicazioni richieste dall art. 17 del Dlgs. 109/92 (denominazione, quantità, allergeni in grassetto, nome e sede di un responsabile, lotto + sufficienti informazioni per consentire all operatore acquirente di adempiere agli obblighi di etichettatura. SONO SALVI GLI OBBLIGHI INFORMATIVI PREVISTI DALLA NORMATIVA IGIENICO-SANITARIA Copyright Leonardo Graverini - Assolatte Tutti i diritti riservati 14

15 Gli aspetti di principale interesse lattiero-caseario: l origine/provenienza 1 La norma approvata risulta composta, agli effetti pratici, di 2 distinte previsioni: 1. NORMA DI CARATTERE GENERALE: l'indicazione dell'origine è obbligatoria quando la sua omissione possa trarre in inganno il consumatore sull'origine dell'alimento, in particolare se l'insieme delle informazioni che accompagnano il prodotto lasciano supporre che l'alimento abbia un'origine diversa da quella effettiva. Quando viene indicata l'origine del prodotto, se l'origine dell'ingrediente primario utilizzato è diversa diviene obbligatorio indicare anche quest'ultima (o in alternativa specificare che l'origine di detto ingrediente è diversa da quella del prodotto finito). L'operatività di tale obbligo è subordinata all'emanazione di norme applicative, che la Commissione UE doveva adottare entro il Negli altri casi l'indicazione rimane volontaria. Per "ingrediente primario" si intende l'ingrediente o gli ingredienti che rappresentano più del 50% dell alimento o che sono associati abitualmente alla sua denominazione e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un'indicazione quantitativa. 15

16 Gli aspetti di principale interesse lattiero-caseario: l origine/provenienza 2 2. NORMA SPECIFICA PROGRAMMATICA: entro il , la Commissione UE, valutati i costi e i benefici complessivi, dovrà presentare un rapporto (eventualmente accompagnato da proposte normative) sull'opportunità di rendere sempre obbligatoria l'indicazione dell'origine per: - Latte - Latte come ingrediente nei prodotti lattiero-caseari. (lo stesso è previsto per la carne diversa da quella bovina e da quelle fresche suine, ovi-caprine e avicole; per gli alimenti non trasformati e mono-ingrediente e per gli ingredienti che rappresentano più del 50% dell'alimento (primari). **** Ricordare in ogni caso: è specificato che il nome, la ragione sociale o l indirizzo dell operatore alimentare sull etichetta non costituisce indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza dell alimento ai sensi di tutte le suddette disposizioni. Inoltre: non rientrano nell art. 26 DOP e IGP (che in realtà indicano una provenienza: si può volontariamente aggiungere l origine Paese?) non costituisce indicazione di origine/provenienza il riferimento geografico parte di una denominazione usuale (es.: bavarese) 16

17 Gli aspetti di principale interesse lattiero-caseario: l origine/provenienza 3 norme nazionali Gli Stati membri non possono adottare disposizioni nazionali in materie già disciplinate dal Regolamento con norme armonizzate, salvo che il diritto comunitario non contempli un autorizzazione in tal senso, ma in diritto le deroghe si interpretano restrittivamente. Possono essere invece adottate misure nazionali su materie non specificamente armonizzate, a condizione che esse non ostacolino o limitino la libera circolazione delle merci. Mediante apposita procedura di notifica, i singoli Stati possono introdurre per motivi specifici ulteriori indicazioni obbligatorie per particolari alimenti, anche in tema di origine/provenienza. La normativa attualmente vigente prevede tra i motivi che possono legittimare simili obblighi complementari la protezione della salute pubblica e dei consumatori. Il nuovo Regolamento aggiunge quelli inerenti la protezione dei diritti di proprietà industriale e commerciale, delle indicazioni di provenienza, delle denominazioni d origine controllata e la repressione della concorrenza sleale. Importante l art. 39 ove prevede che il potere degli Stati membri di introdurre norme nazionali su origine/provenienza (DELL ALIMENTO, NON SI PARLA DI INGREDIENTI) è subordinato all esistenza di: un nesso comprovato tra origine/provenienza e la qualità dell alimento. Deve perciò trattarsi di qualità oggettive e verificabili ed il nesso va provato con metodo scientifico; prova che la maggioranza dei consumatori attribuisce importanza all indicazione 17

18 Gli aspetti di principale interesse lattiero-caseario: prodotti di imitazione Principio generale: le informazioni sui prodotti alimentari non devono indurre in errore il consumatore proponendo nelle descrizioni o nella grafica la presenza di un determinato alimento o ingrediente diverso da quello che è effettivamente contenuto nel prodotto. Per gli alimenti nei quali è stato sostituito con sostanze diverse un componente o ingrediente che i consumatori si aspettano che sia presente o che sia stato utilizzato, sarà necessario indicare chiaramente, in prossimità della denominazione del prodotto e con caratteri aventi specifica dimensione, l ingrediente sostitutivo (es. grassi vegetali in sostituzione dei grassi animali). Non è il caso del latte e dei prodotti lattiero-caseari 18

19 PERCHE : l'allegato VII, Parti III, IV e VII del Reg. (UE) n. 1308/2013 proteggono il latte e i prodotti lattiero-caseari e le loro denominazioni dal rischio di confusione. In particolare la parte III, punto 3, prevede che la denominazione «latte» e le denominazioni utilizzate per designare i prodotti lattiero-caseari possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi del latte e di cui il latte o un prodotto lattiero-caseario costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l effetto che caratterizza il prodotto. PERTANTO SUSSISTONO: 1. divieto assoluto di sostituire con altro l ingrediente normale, anzi legale (il latte ed i suoi componenti) 2. Divieto di denominazioni evocative tipo, ad esempio: " imitazione del formaggio (o latte, yogurt, burro, ecc.)", " formaggio (o latte, yogurt, burro, ecc.) di imitazione ", "analogo del formaggio (o latte, yogurt, burro, ecc.)", " o " sostitutivo del formaggio (o latte, yogurt, burro, ecc.)", ecc.. Con tali disposizioni, la Comunità europea intende, da sempre: proteggere la composizione naturale di latte e derivati nell interesse dei produttori e dei consumatori; evitare qualsiasi errore o confusione nella mente del consumatore tra i prodotti lattiero-caseari e gli altri prodotti alimentari, compresi quelli che contengono in parte componenti del latte (specialità casearia o preparazione alimentare?); imporre condizioni di concorrenza non falsate tra i prodotti lattiero-caseari ed i prodotti concorrenti nei settori della denominazione, dell etichettatura e della pubblicità; considerato che: i prodotti concorrenti godono di un vantaggio concorrenziale a livello di costo e di prezzo; salvaguardare il reddito del produttore agricolo 19

20 Gli aspetti di principale interesse lattiero-caseario: allergeni LATTE E PRODOTTI A BASE DI LATTE (INCLUSO LATTOSIO) Gli allergeni continuano a dover essere indicati nell elenco degli ingredienti, ma dovranno essere appositamente evidenziati per essere facilmente identificabili dai consumatori. NESSUNA ESENZIONE L indicazione dovrà essere riportata (e ripetuta) anche per tutti gli ingredienti e coadiuvanti che contengono l allergene e per gli sfusi. Le diciture contiene e può contenere *** Confermata la disposizione per la quale l indicazione degli allergeni non è richiesta nei casi in cui il nome dell alimento si riferisce chiaramente alla sostanza o al prodotto allergenico. Tale disposizione opera in TANDEM con un altra conferma, specifica del settore lattiero-caseario: non è richiesto l elenco degli ingredienti per i formaggi, il burro, il latte e le creme di latte fermentati, purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai prodotti derivati dal latte, gli enzimi alimentari e le colture di microrganismi necessari alla fabbricazione o ingredienti diversi dal sale necessario alla fabbricazione di formaggi che non siano freschi o fusi. Comunque prudenza Copyright Leonardo Graverini - Assolatte Tutti i diritti riservati 20

21 Gli aspetti di principale interesse lattiero-caseario: formaggi e info nutr.le ALLEGATO V, punto 2: l obbligo della dichiarazione nutrizionale non si applica ai prodotti trasformati che sono stati sottoposti unicamente a maturazione e che comprendono un solo ingrediente o una sola categoria di ingredienti. Attenzione: NON E IL CASO DEI FORMAGGI *** MOZZARELLA IN LIQUIDO DI GOVERNO: Chiesto inserimento in Q&A che specifichi che per i prodotti in liquido di copertura la dichiarazione nutrizionale deve essere fornita sul solo prodotto sgocciolato 21

22 Gli aspetti di principale interesse lattiero-caseario: data di scadenza NEL CASO DI ALIMENTI MOLTO DEPERIBILI DAL PUNTO DI VISTA MICROBIOLOGICO CHE POTREBBERO PERTANTO COSTITUIRE, DOPO UN BREVE PERIODO, UN PERICOLO IMMEDIATO PER LA SALUTE UMANA, IL TERMINE MINIMO DI CONSERVAZIONE È SOSTITUITO DALLA DATA DI SCADENZA. Vecchia questione: il Reg non fa che ripetere esattamente quanto prevedeva già la precedente normativa europea (e nazionale). Salvo i pochi prodotti per i quali è stabilito l'obbligo della data di scadenza in luogo del TMC (come il latte fresco pastorizzato) la determinazione della durabilità spetta al produttore, in relazione ai requisiti del prodotto stesso. A quest'ultimo proposito, un utile riferimento metodologico è dato dal Reg. (CE) n. 2073/2005 e, precisamente dall art. 3, il cui punto 1, lettera b, ed il punto 2 recitano, rispettivamente, che "i criteri di sicurezza alimentare applicabili per l intera durata del periodo di conservabilità dei prodotti possano essere rispettati a condizioni ragionevolmente prevedibili di distribuzione, conservazione e uso" e che, "se necessario, gli operatori del settore alimentare responsabili della fabbricazione del prodotto effettuano studi, in conformità all allegato II, per verificare se i criteri sono rispettati per l intera durata del periodo di conservabilità. Indicazioni a valenza generale non ve ne possono essere, anche perché l'obbligo va valutato caso per caso e, anche tra prodotti dello stesso tipo (esempio ricotta) di due aziende diverse o addirittura ottenuti in due linee diverse della stessa azienda, possono esservi differenze sostanziali. 22

23 L informazione nutrizionale (griglia:federalimentare) salvo esenzioni ex all. V Aggiunta di fitosteroli fitostanoli esteri di fitosterolo - esteri di fitostanolo In % o in g di steroli/stanoli vegetali liberi in 100 g/ml di alimento Copyright Leonardo Graverini - Assolatte Tutti i diritti riservati 23

24 Ripetizione informazioni nutrizionali Il REGOLAMENTO PROPONE 2 DIFFERENTI ALTERNATIVE: 1) RIPORTARE IL SOLO VALORE DELL ENERGIA/ VALORE ENERGETICO: In valore assoluto: kj/kcal [per 100g o 100ml] (obbligatoriamente) E kj/kcal [per porzione] (facoltativo, ma obbligatorio nel caso 2 qui a destra quando le sostanze nutritive sono espresse unicamente per porzione :Art 33.2) E In % assunzione di riferimento (RI) [Per porzione] e/o [per 100g o 100ml] (facoltativo) 2) RIPORTARE L ENERGIA/VALORE ENERGETICO E IL CONTENUTO DI GRASSI, ACIDI GRASSI SATURI, ZUCCHERI E SALE VALORE DELL ENERGIA/VALORE ENRGETICO: vale lo schema del caso 1 qui a sinistra + GRASSI, ACIDI GRASSI SATURI, ZUCCHERI, SALE: in valore assoluto g [per 100g or 100ml] e/o [per porzione] (obbligatoriamente) * E in % della assunzione di riferimento (RI) [Per porzione] e/o [per 100g o 100ml] (facoltativo) * In ogni caso le sostanze nutritive devono essere espresse in valore assoluto [per porzione] o [per 100 o 100 ml] (Art. 32.1); non può essere dichiarata unicamente la % RI. 24

25 I POTERI DELLA COMMISSIONE: Cosa deve fare entro il , presentare relazioni ed eventuali proposte normative sull indicazione di origine per latte e latte come ingrediente (art. 26, c. 5) entro il , presentare relazioni ed eventuali proposte normative sull indicazione dei grassi TRANS (art. 30, c. 7) adottare regole sull espressione per porzione o per unità di consumo (art. 33, c. 5) organizzare lo scambio di informazioni tra SM e parti interessate sull uso di forme di espressione supplementare nazionali riguardanti l informazione nutrizionale e presentare entro il 2017 una relazione su tali forme (art. 35, c. 4 e 5) stabilire norme sulla leggibilità (art. 13, c. 4) adottare regole sui requisiti dell informazione volontaria su (art. 36, c. 3 e 4): - presenza accidentale di allergeni - alimenti per vegetariani e vegani - assunzioni di riferimento per gruppi di popolazione o altri casi - informazioni sull assenza o contenuto ridotto di glutine (ex Reg. UE 1151/2013) riesaminare sistematicamente l elenco degli allergeni (art. 21, c. 2) adattare al progresso tecnico-scientifico la definizione di nano materiale (art. 18, c. 5) 25

26 I POTERI DELLA COMMISSIONE: Cosa può fare modificare l elencazione dei nutrienti volontari ed i casi di esclusione dall obbligo dell informazione nutrizionale (art. 30, c. 6) adottare tolleranze per i valori nutrizionali (art. 31, c. 4, ultimo periodo) adottare coefficienti di conversione per vitamine e minerali ai fini del calcolo del valore energetico (art. 31, c. 2) impartire norme sui valori nutrizionali ed energetici trascurabili (art. 34, c. 5) emanare atti esecutivi per fornire le indicazioni obbligatorie con pittogrammi e simboli in luogo di parole e numeri (art. 9, c. 2) dare disposizioni per fornire le indicazioni obbligatorie con mezzi diversi dall etichetta (art. 12, c. 3) integrare con altri casi l omissione dell elenco ingredienti (art. 19, c. 2) modificare l All. III su indicazioni complementari (tipo conf. In atm. modificata) (art. 10, c. 2) stabilire norme diverse sull espressione della quantità netta (art. 23, c. 2) modificare tutti gli allegati del Regolamento in questione (art. 46). 26

27 GRAZIE PER L ATTENZIONE Leonardo Graverini 27

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