Settore Tecnico (Servizio Pianificazione, Urbanistica ed Edilizia) REGOLAMENTO COMUNALE
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- Carlotta Costantino
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER L INSTALLAZIONE E L ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI TELECOMUNICAZIONE A TECNOLOGIA CELLULARE QUALI STAZIONI RADIO-BASE PER SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE, DIGITALI MOBILI E SIMILARI Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del
2 INDICE Premessa Articolo 1 - Finalità Articolo 2 - Regime autorizzatorio Articolo 3 Termini Articolo 4 - Coordinamento delle installazioni Articolo 5 Criteri di Localizzazione Articolo 6 Monitoraggio del territorio Articolo 7 Risanamento impianti Articolo 8 Disposizioni Finali e Sanzioni
3 PREMESSA Gli uffici di questo Comune, antecedentemente alla emanazione del D.lgs. 198/2002, nota come legge Gasparri, che esautorava i Comuni dalla possibilità di coordinare e gestire la collocazione sul territorio degli impianti base per la telefonia mobile, avevano provveduto ad impostare un documento preparatorio che doveva servire quale base di discussione interna per poi coinvolgere i gestori degli impianti di telecomunicazioni, in conformità all art. 8, sesto comma,della legge 22/02/2001 n 36. A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittimo il predetto decreto Gasparri, il Comune intende procedere ad una regolamentazione della materia sulla base della normativa vigente. In base all art. 8, comma 6, della Legge n 36/2001, il Comune adotterà un regolamento per la programmazione della localizzazione degli impianti di telefonia, in modo tale da minimizzare l esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici. A tal fine, si è provveduto, mediante la concertazione con i gestori degli impianti, ad elaborare una mappa dei siti nei quali inserire le varie proposte di localizzazione, le zone con soggetti meritevoli di tutela, le aree di proprietà comunale. La predisposizione finale del piano di rete sarà quindi il risultato di una concertazione fra le volontà di salvaguardia dei cittadini all esposizione dei campi elettromagnetici come imposto dalla normativa vigente e la necessità di diffusione di segnali efficaci. Questa bozza di regolamento intende impostare regole irrinunciabili per una corretta formulazione dei principi che regolamentano la dislocazione degli impianti di telecomunicazione a tecnologia cellulare quali stazioni radio-base per servizi di telefonia mobile, digitali mobili e similari. In sintesi sarà evidenziato: Il rispetto delle normative nazionali (Legge Quadro n. 36 del , D.Lgs 259/2003 Codice delle Comunicazioni Elettroniche soprattutto per quanto riguarda i limiti di esposizione, i valori di cautela e gli obiettivi di qualità di cui al DPCM 8 luglio 2003, applicativo della citata Legge);
4 2. La tutela della popolazione dall'esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici; 3. L ottimizzazione del servizio di telefonia cellulare a vantaggio degli utenti, nel rispetto delle concessioni Ministeriali rilasciate dallo Stato e delle Direttive dell Unione Europea sulla qualità globale del servizio GSM e UMTS integrato; 4. La valutazione preventiva dei programmi annuali dei gestori (anche per l UMTS e l LMDS), anche attraverso pareri tecnici rilasciato dall Autorità di controllo (ARPAS e/o AUSL.tramite il PMP competente); 5. Il coordinamento delle richieste dei gestori per ridurre l impatto ambientale e minimizzare l esposizione della popolazione attraverso l utilizzazione della stessa struttura per più impianti e più gestori (principio del co-siting) e mediante l uso di tecnologie di minima potenza (es. microcelle); 6. L autorizzazione preventiva della collocazione degli impianti mobili il cui carattere di temporaneità deve essere rispettato; 7. La comunicazione preventiva, da parte dei gestori, di ogni modifica agli impianti esistenti (es. potenziamento dell impianto, aggiunta di nuove installazioni o apparati, ecc.) da subordinare alle necessarie autorizzazioni; 8. Il monitoraggio generale e preventivo e controlli sistematici e periodici delle emissioni, da attuarsi su tutto il territorio comunale ad opera dell ARPA e/o da parte dei tecnici del Comune e la pubblicizzazione dei relativi dati; 9. Il catasto dagli impianti esistenti (comprese microcelle), da rendere noto alla cittadinanza; 10. Il risanamento di tutti gli impianti che risultassero incompatibili con il principio di minimizzazione del rischio, saranno immediatamente delocalizzati e/o ridotta la loro potenza, come previsto dalla normativa.
5 ARTICOLO 1 FINALITA Il presente regolamento, in attuazione degli articoli 9 e 32 della Costituzione, delle vigenti normative statali e delle direttive CEE, adottato ai sensi dell art. 8, comma 6, della legge 22 febbraio 2001 n. 36 (Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici), ha lo scopo di disciplinare l installazione, la modifica, l adeguamento e l esercizio degli impianti per la telefonia mobile sul territorio del Comune di Porto Torres al fine di: a) assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti; b) minimizzare l esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici; c) garantire un adeguato sviluppo delle reti per un corretto funzionamento del servizio pubblico di telefonia mobile a parità di condizioni tra i diversi gestori. Le norme e prescrizioni di cui al presente Regolamento si applicano all'intero territorio comunale. Sono oggetto del presente Regolamento gli impianti per telefonia mobile, di Telecomunicazione e Radiotelevisione. Le presenti norme si applicano a tutti gli impianti ricetrasmittenti di radiazione elettromagnetica, come quelli per l erogazione del servizio pubblico di telefonia per comunicazioni mobili e personali (GSM, ETACS, UMTS, DCS e DECT), di trasmissione radiofonica e televisiva e di altri servizi similari disciplinati dalla legge quadro 22 febbraio 2001, n. 36 operanti nell intervallo di frequenza compresa tra 100 KHz e 300 GHz, di seguito denominati impianti. L installazione e la modifica di infrastrutture per impianti radioelettrici deve essere autorizzata dal Comune di Porto Torres ai sensi dell art. 87, comma 3, del D.Lgs 01/08/03 n 259, e della Legge Regionale n. 9 del , recante Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano nei riguardi delle Forze armate e delle Forze di polizia e relativi servizi sanitari e tecnici nonché alle apparecchiature per uso domestico e individuale, per i quali resta ferma la disciplina di cui agli articoli 2, 4 e 12 della legge 36/2001.
6 ARTICOLO 2 REGIME AUTORIZZATORIO L installazione o la modifica delle infrastrutture di reti pubbliche di comunicazione sono soggette alle disposizioni di cui all art. 87 del Decreto Legislativo 1 Agosto 2003, n. 259, Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Le istanze di autorizzazione, anche per gli impianti a carattere temporaneo, dovranno essere conformi ai modelli A e B di cui all Allegato 13, del Codice delle Comunicazioni Elettroniche. Restano ferme le disposizioni a tutela dei beni Ambientali e Culturali di cui al Decreto Legislativo 22 Gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni Culturali e del Paesaggio. Di conseguenza, nel caso di impianti ricadenti in aree assoggettate a vincolo ambientale e paesaggistico-culturale, dovrà essere acquisito il relativo parere dell Ufficio Tutela del Paesaggio e della competente Soprintendenza. Deve comunque essere acquisito ogni altro parere che si renda necessario in merito alle singole installazioni (servitù militari, pareri di altri enti, ecc ). L istanza per ottenere l autorizzazione all installazione ex art. 87 D.Lgs 259/2003, da redigersi in bollo, deve essere inoltrata all Ufficio tecnico comunale Settore Edilizia Privata del Comune di Porto Torres, nonché al Dipartimento Provinciale di Sassari dell ARPAS (e se non ancora istituito all Area Fisica Geologica Ambientale del Presidio Multizonale di Prevenzione dell Azienda Unità Sanitaria Locale n. 1 di Sassari, di seguito PMP), per una valutazione preliminare ed espressione di un parere tecnico preventivo motivato. ARTICOLO 3 TERMINI L installazione o la modifica di impianti di telefonia cellulare, nei termini di cui all articolo 87, commi 1 e 9, del D.Lgs. 2003, n. 259, viene autorizzata dal Comune, previo accertamento da parte dell ARPAS o, se non ancora istituita, del PMP, della compatibilità del progetto con i limiti di esposizione, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità, di cui al D.P.C.M. 8 Luglio 2003.
7 ARTICOLO 4 COORDINAMENTO DELLE INSTALLAZIONI Al fine di assicurare il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti radioelettrici nel territorio comunale e ridurre al minimo l esposizione dei cittadini ai campi elettromagnetici, in rapporto alla concreta ubicazione degli impianti, l Amministrazione Comunale, in accordo con gli operatori del settore, favorisce soluzioni che prevedano: a. la minimizzazione dell impatto visivo dal punto di vista estetico ambientale. b. l ubicazione presso aree e strutture comunali. Per gli impianti da realizzare su edifici o aree di proprietà del Comune si procederà alla stipula di un apposita convenzione che preveda, in capo al gestore, i seguenti obblighi: a. manutenzione e conservazione in buono stato dell impianto e di tutte le sue pertinenza, b. rimozione e ripristino dello stato dei luoghi a proprie spese e con i propri mezzi in caso di cessazione dell esercizio dell impianto. ARTICOLO 5 CRITERI DI LOCALIZZAZIONE Per l installazione degli impianti valgono i seguenti criteri generali di localizzazione: a) costituiscono aree e siti maggiormente idonei all installazione degli impianti le zone industriali, i campi sportivi, le torri piezometriche. In queste aree deve essere privilegiata l installazione delle nuove infrastrutture per la telefonia mobile e la delocalizzazione di quelle esistenti, nel rispetto delle caratteristiche storiche, ambientali e paesaggistiche del contesto territoriale comunale; b) costituiscono aree e siti di attenzione per l installazione degli impianti le strutture di tipo sanitario, assistenziale ed educativo come gli asili nido e le scuole di ogni ordine e grado, gli ospedali e le case di cura, i parchi gioco. In tali aree è esclusa l installazione di nuovi impianti, salvo deroga motivata dalla necessità dell installazione ai fini della copertura del servizio pubblico di telefonia e dall impossibilità di soluzioni alternative di localizzazione. Per area si intende l ingombro planimetrico complessivo del fabbricato e del terreno di pertinenza.
8 ARTICOLO 6 MONITORAGGIO DEL TERRITORIO Fermo restando quanto stabilito dal D.P.C.M (modalità di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS, di cui all art. 103 della Legge 23 Dicembre 2000, n. 388), l Amministrazione Comunale, al fine di verificare il campo elettromagnetico prodotto dagli impianti come autorizzati ai sensi del presente regolamento, in collaborazione con l ARPAS, ovvero, se non ancora istituita con il PMP di Sassari e/o con personale comunale, effettuerà rilevazioni costanti su tutto il territorio comunale. I dati derivanti da tale attività verranno inseriti nel catasto comunale degli impianti e dei livelli di esposizione. Tutti gli impianti presenti sul territorio comunale devono essere sottoposti a controlli, con cadenza almeno annuale, effettuati dall ARPAS, ovvero, se non ancora istituita con il PMP di Sassari, su richiesta degli uffici comunali. Tale controllo deve essere finalizzato a verificare il rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione ed obiettivi di qualità previsti dalla normativa statale ed il mantenimento dei parametri radioelettrici dell impianto dichiarato dal Gestore al momento della richiesta dell autorizzazione. Restano ferme le competenze, secondo le normative vigenti, della Polizia Municipale e degli Uffici Comunali preposti per l effettuazione dei controlli di tipo urbanistico, edilizio ed ambientale. Tutti i dati verranno resi pubblici con frequenza annuale. I dati delle misure forniti e validati da ARPAS devono essere a disposizione delle Autorità competenti alla vigilanza, registrati e pubblicizzati a cura del Comune di Porto Torres anche attraverso la rete civica in modo che possa essere letto da parte dei cittadini l'andamento delle emissioni. ARTICOLO 7 RISANAMENTO IMPIANTI Tutti gli impianti che risultassero incompatibili con il principio di minimizzazione del rischio saranno risanati con delocalizzazione immediata o con la riduzione della potenza come previsto dalla normativa vigente. In considerazione della durata temporale della autorizzazione ministeriale all esercizio dell attività di telecomunicazione, per gli impianti da realizzare su proprietà di questo Comune, siano esse aree
9 libere o edifici, il richiedente avrà l obbligo alla conservazione in buono stato dell impianto e di tutte le sue pertinenze, nonché alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi a propria cura e spese entro due (2) mesi dalla scadenza della autorizzazione ministeriale, ove questa non venga rinnovata o l impianto non sia oggetto di trasferimento ad altra società concessionaria subentrante. L obbligo è esteso anche al caso in cui il richiedente, indipendentemente dalla validità della autorizzazione ministeriale, decida autonomamente di disattivare l impianto ricetrasmittente. ARTICOLO 8 DISPOSIZIONI FINALI E SANZIONI Il presente regolamento potrà essere soggetto a revisione a seguito di variazione della normativa o ad evoluzione della tecnologia. Entra in vigore con decorrenza dall approvazione del presente atto da parte del Consiglio Comunale. Nel caso di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti e per ogni altra violazione si applicano le sanzioni stabilite dalle vigenti normative statali e regionali.
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