Il Trust: una soluzione per il Dopo di Noi (che comincia adesso con tutti noi)
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- Muzio Stella
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1 Istituto Leonarda Vaccari Il Trust: una soluzione per il Dopo di Noi (che comincia adesso con tutti noi) Avv. Francesca Romana Lupoi Studio Legale Lupoi- Roma
2 Manifestazioni dell interesse per i trust La numerosa produzione scientifica La giurisprudenza (oltre cento decisioni negli ultimi nove anni), molte autorizzazioni del Giudice Tutelare I trust nella separazione coniugale, per tutelare i soggetti deboli, nel fallimento, a capo di gruppi societari La percezione del trust quale soluzione: l avvicinamento dei professionisti ai trust
3 I trust sono più semplici da capire di quanto sembri Molte pretese finalità dei trust: serve per defraudare i creditori,serve per diseredare i legittimari, serve solo per grandi patrimoni o per rendere anonimi i patrimoni. Alcune di queste finalità sono addirittura impossibili con il trust!! Molte incomprensioni e confusioni: riguarda gli stranieri, non esiste una legge sul trust in Italia, i giudici non conoscono l istituto che appartiene al diritto inglese MA: I trust sono più semplici da capire di quanto sembri!
4 La giurisprudenza ha ampiamente riconosciuto la validità del trust interno essendo in grado di tutelare interessi che fino a ieri potevano essere perseguiti in maniera parziale o meno soddisfacente Trib. Pisa, 22 dicembre 2001 Trust auto dichiarato per provvedere ad un fratello diversamente abile Signora con fratello disabile ha ereditato un immobile dal padre,, assumendosi l obbligazione morale,, che si sarebbe occupata del fratello disabile, che avrebbe assicurato al fratello di poter abitare nell immobile e che il fratello non sarebbe mai stato trasferito in istituti di cura o assistenza. Preoccupazioni della Signora anziana dopo la sua morte: Non può lasciare in via testamentaria il bene al fratello per la sua incapacità a gestirlo e comunque chi avrebbe pensato ad assistere il fratello? Intende lasciare, dopo la morte del fratello, il bene al marito: ma non può legare l usufrutto al fratello per le medesime incapacità di gestire l immobile. l Quale garanzia avrebbe nel lasciare invece il bene in piena propriet rietà al marito con l onere di occuparsi del fratello?
5 il Trust: La Signora è il primo trustee,, successore il marito Il trustee si assume l obbligazione l di assistere il soggetto debole: consentendogli, non solo di abitare nella sua attuale residenza per tutta la sua vita, ma anche garantendo il mantenimento della qualità della vita e l assistenza l materiale e personale di cui ha bisogno. Con l istituzione l del trust, la Signora ha tramutato la sua obbligazione morale in obbligazione giuridica (fiduciaria)( Durata del trust: la vita del soggetto da assistere Al termine del trust: il coniuge della Signora sarà il Beneficiario finale Il marito della Signora potrà così anche egli avere l uso l dell immobile, ma con il vincolo di destinazione su di esso impresso dall atto atto istitutivo di trust
6 L atto in esame delinea un trust volontario con gli elementi della Convenzione e non si identificano motivi di invalidità e non risulta confliggente con di ordine pubblico del nostro ordinamento Dunque questo specifico trust deve considerarsi riconosciuto in Italia ed, ai sensi dell art. 12 della Convenzione, l atto l istitutivo di trust avente ad oggetto un bene immobile va trascritto Tribunale di Pisa, 22 dicembre 2001
7 Convenzione de l Ajal del 1 luglio 1985 sulla legge applicabile ai trust ed al loro riconoscimento resa esecutiva dall Italia con la legge 16 ottobre 1989 n. 364 entrata in vigore il 1 gennaio 1992 Ammissibilità per i cittadini italiani di istituire in Italia quei rapporti giuridici che la Convenzione definisce Trust Ai sensi dell art. 2 caratteristiche: della Convenzione il trust presenta le seguenti a) i beni del trust costituiscono una massa distinta e non fanno parte del patrimonio del trustee; b) i beni del trust sono intestati a nome del trustee o di un altra persona per conto del trustee; c) il trustee è investito del potere e onerato dell obbligo obbligo,, di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre beni secondo i termini i del trust e le norme particolari impostegli dalla legge.
8 I trust così individuati ed aventi tutti gli elementi collegati all ordinamento italiano (definiti trust interni ) ) avranno necessariamente un solo elemento di estraneità: : la legge regolatrice Art. 6 della Convenzione, I trust interni sorgono in conseguenza della scelta, da parte del Disponente,, di una legge regolatrice idonea: tale scelta è da ritenersi libera e legittima ex art. 6 della Convenzione Art. 15 della Convenzione, le seguenti materie sono ritenute norme inderogabili del foro: a) la protezione dei minori e incapaci b) gli effetti personali e patrimoniali del matrimonio c) i testamenti, in particolare la legittima In queste materie con l art. 15 si è posto un saggio limite alla latitudine concessa al Disponente circa la libertà di scelta della legge regolatrice: essa regolerà certamente il trust, il suo statuto ma non necessariamente tutti gli effetti del trust.
9 Contrasto con il diritto italiano? Nei trust i privati si sostituiscono al giudice nel regolare il rapporto di protezione: si viola così alcuna prescrizione inderogabile o alcun principio fondamentale del nostro diritto? No, per due fondamentali ragioni: Primo, dopo la modificazione nel 2004 dell art. 414 cod. civ.: Persone che possono (e non più devono) essere interdette sull sull interdizione, non esistono procedimenti da seguire obbligatoriamente con riferimento alle situazioni di protezione; Secondo, il trust riguarda beni non del soggetto debole, ma di terzi, che li vincolano a vantaggio della persona debole
10 DISPONENTE genitore/i GUARDIANO/I Organo unico o collegiale TRUSTEE persona che acquista la proprietà del patrimonio PATRIMONIO SEPARATO BENEFICIARIO ECONOMICO figlio disabile BENEFICIARIO/I FINALE/I
11 La strutturazione dei trust per soggetti deboli Legge regolatrice: libertà assoluta di scelta Scelta del trustee: : persona o persone fisiche o giuridiche ( famiglia, enti territoriali, associazioni interessate, trustee professionali,ecc) Durata: la vita del soggetto da assistere Destinazione finale dei beni: altri eredi legittimi (se ce ne sono), altro Potere del trustee di alienazione dei beni se necessario per perseguire finalità trust di assistenza soggetto debole Potere del trustee di impiego del reddito dei beni a favore esclusivo del soggetto da assistere Cura personale del soggetto debole: obbligazione giuridica che si assume il trustee Concorso di altri soggetti nelle decisioni del trustee: : consensi e pareri Vigilanza di altri soggetti sull operato del trustee: : il guardiano ( famiglia, ass.) Sostituzione del trustee da parte del Disponente/Guardiano Modificabilità dell atto istitutivo da parte del Disponente/Guardiano
12 come autorizza il Giudice Tutelare: Trib. Genova, Giudice Tutelare 14 marzo 2006 Concessione all amministratore amministratore di sostegno dell autorizzazione all istituzione di un trust in favore di disabile. La moglie, amministratore di sostegno del marito affetto da morbo o di Alzheimer, viene autorizzata a istituire un trust per tutelare il marito - beneficiario della procedura- ed il comune figlio anche egli invalido al 100%. l istituto della interdizione è divenuto ormai residuale e nella fattispecie per il marito non sussistono quelle esigenze di protezione che renderebbero bero legittimo il ricorso all interdizione. Nomina della moglie quale amministratore di sostegno, nel provvedimento: precisazione delle facoltà della moglie; autorizzazione sin d ora, d nella sua qualità,, a istituire il trust allegato al ricorso dotandolo anche del bene immobile per la quota di propriet età del marito;
13 Il trust è opportunamente volto a tutelare non solo il marito garantendogli i il migliore regime di vita possibile ma anche il figlio unico, obiettivo che rispondeva alle aspettative del marito quando le sue migliori condizioni di salute gli consentivano una più lucida visione delle sue esigenze e di quelle del figlio. La migliore dottrina e la giurisprudenza assolutamente prevalente e hanno ormai da tempo riconosciuto la compatibilità tra il trust ed il nostro ordinamento giuridico.
14 Nello stesso senso anche : - Tribunale di Rimini,21 aprile Tribunale di Genova,17 giugno Tribunale di Bologna,23 settembre Tribunale di Modena,11 agosto altri precedenti sul sito Il Giudice Tutelare può autorizzare l amministratore di soste gno a istituire un trust con i beni dell amministrato il trust si presenta come uno strumento che consente di soddisfare le esigenze di vita, le aspirazioni personali e le legittime istanze dell amministrato ancor più e meglio delle previsioni degli artt. 410 ss. cod.civ.
15 Il Trust, scelto dall A.S. e condiviso dal beneficiario, assicura che il suo patrimonio sia destinato a suo esclusivo beneficio e per soddisfare le sue esigenze di vita. Il vincolo di destinazione impresso sui beni in trust è più forte delle previsioni degli artt. 410 ss a tutela del beneficiario: -l A.S. deve tenere conto dei bisogni e aspirazioni del beneficiario, ma la norma NON esclude che possa valutare diversamente da lui il suo migliore interesse; - in caso di contrasto, il G.T. deve valutare in contraddittorio fra le due parti ma comunque spetta al G.T. la decisione finale; - nel Trust i beni invece potranno essere destinati ESCLUSIVAMENTE alle finalità dichiarate nel trust e corrispondenti alle legittime istanze predeterminate nell atto di trust dal beneficiario e dall A.S. e vincolanti per quest ultimo e per il G.T. (avendo autorizzato il trust) - il Trustee consegna annualmente un rendiconto sulla gestione dei beni in trust all A.S.
16 Trib. Firenze, Giudice Tutelare 8 aprile 2004 Volontà dei genitori di assicurare un futuro al proprio figlio disabile caratterizzato dalla maggiore tranquillità e sicurezza economica con l investimento in immobili di pregio e di sicura redditività.. Futuro da poter assicurare anche dopo la loro scomparsa. I genitori di un minore disabile sono stati pertanto autorizzati: al disinvestimento del patrimonio mobiliare derivante dal risarcimento della condotta negligente del medico che alla nascita aveva causato ato lesioni irreversibili al bambino rendendolo invalido civile al 100% alla istituzione di un trust da parte del minore disabile con il trasferimento del denaro ricavato dalla vendita degli investimenti all acquisto, acquisto, da parte del trustee,, di due immobili
17 il Trust: Disponente: : il minore disabile e i due genitori Trustee del trust: la sorella del minore, regole sulla successione del Trustee.. Il trust è INDIPENDENTE dallavita dei genitori- disponenti o della sorella-trustee Trustee,, ci sarà sempre un Trustee a cui viene affidata la gestione del trust Guardiani del trust: i due genitori, regole sulla successione Beneficiario del trust: il minore disabile per la durata della sua vita Durata del trust: la vita del minore Beni in trust: i due immobili acquistati dal trustee,, una somma di denaro trasferita dai genitori. I Beni non sono più nel patrimonio dei Disponenti,, appartengono al Trustee ma con il VINCOLO del trust. Non sono aggredibili dai creditori personali del Trustee,, sono un patrimonio separato L atto istitutivo di trust è un negozio PROGRAMMATICO la cui realizzazione viene affidata ad un terzo, il Trustee.. Forma dell atto: scrittura privata autenticata o atto pubblico
18 Conclusioni: perché il trust? Il trustee è proprietario dei beni in trust e pertanto può compiere, senza richiedere alcuna autorizzazione, tutti gli atti che ritenga vantaggiosi per migliore tutela del soggetto debole Il Trustee si obbliga a soddisfare non solo le esigenze economiche del soggetto getto debole, ma si assume le obbligazioni giuridiche (fiduciarie) anche per garantire la qualità della vita del soggetto debole Snellezza dell amministrazione dei beni del soggetto debole e conoscenza esatta del suo patrimonio: migliore gestione Conoscenza concreta del soggetto debole: : piena realizzazione delle sue esigenze
19 Un progetto:una volontà comune Alla base di questo progetto sono alcuni fatti noti: la vita media è costantemente in aumento; i figli disabili vivono spesso in solitudine e comunque i genitori che sono proprietari della casa vorrebbero che il figlio possa viverci per tutta la durata della sua vita; altri vivono in ristrettezze economiche e i genitori devono impiegare i pochi mezzi, oltre per l assistenza, per pagare il canone di locazione; L idea di fondo è che un genitore di un figlio disabile può mettere il proprio appartamento a disposizione del proprio figlio e di altri ragazzi magari con simile disabilità, in modo da dargli compagnia e organizzare in modo più efficace l assistenza.
20 ..Limiti del progetto Questo è però un obiettivo assai limitato: non assicura al figlio disabile l assistenza che potrebbe occorrergli dopo la morte dei genitori ( che rimane il maggiore problema); né assicura al figlio disabile di poter continuare a rimanere a vivere nella sua casa dopo la morte dei genitori; né assicura a chi accettasse di abitare con lui alcuna certezza del futuro, perché la comunanza verrebbe meno alla morte del genitore del ragazzo, proprietario dell appartamento. Occorre, quindi, una soluzione che vada al di là della vita del proprietario e che, per questa ragione, rimuova i limiti appena indicati.
21 ed allora il TRUST Al centro del progetto è, infatti, l istituzione di un trust, del quale sia trustee una o più associazione Onlus, gli enti interessati, territoriali o meno; ( trustee potrebbe essere anche una società di capitale con soci della medesima natura). La soluzione centrata sul trust richiede che il genitoreproprietario trasferisca al trustee del trust la proprietà dell appartamento ( potendosi anche riservare l usufrutto di una parte). Il trustee diviene così proprietario di un certo numero di appartamenti Ciascun appartamento sarà abitato dal figlio dell ex proprietario e da un certo numero di altri ragazzi disabili
22 .Il trust Il figlio dell ex proprietario ovviamente non dovrà corrispondere nulla in cambio del fatto che egli abiti ivi, mentre gli altri dovranno corrispondere una certa somma, stabilita dal trustee caso per caso: il complesso di queste somme costituisce la disponibilità finanziaria del trust impiegata per spese di manutenzione, per far fronte alle finalità di assistenza, per la pulizia degli appartamenti, per l eliminazione delle barriere architettoniche, e così via. Il trustee è un proprietario finalizzato, titolare di obbligazioni giuridiche fiduciarie verso i beneficiari ( soggetti disabili)
23 Il Guardiano del Trust Il trust entrerebbe nella categoria dei trust per uno scopo, di durata indeterminata. I trust di questa categoria richiedono la presenza di un Guardiano, il quale vigila sul comportamento del Trustee. Il guardiano potrà essere un ente territoriale (che allora non parteciperà all associazione o alla società trustee) o essere diversamente individuato anche in un Collegio formato dalle famiglie dei disabili. Il Guardiano revoca il Trustee qualora non svolga diligentemente il suo ufficio e nomina il nuovo Trustee nota: questo progetto è in corso di approvazione dal Comune di Genova per gli anziani della città
24 Istituto Leonarda Vaccari Grazie. Avv.Francesca Romana Lupoi Studio Legale Lupoi- Roma
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