Città di CHIOGGIA. Piano per il Commercio su Aree Pubbliche. Regolamento

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "Città di CHIOGGIA. Piano per il Commercio su Aree Pubbliche. Regolamento"

Transcript

1 Città di CHIOGGIA approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 27/01/2004 modificato con delibera del Consigliio Comunale n. 93 del 30/09/2004 Piano per il Commercio su Aree Pubbliche Regolamento 1

2 Indice TITOLO I NORME GENERALI Pag. 7 Articolo 1 Norme e atti posti a base del regolamento.. Pag. 7 Articolo 2 Definizioni.. Pag. 7 Articolo 3 Finalità del provvedimento.. Pag. 9 Articolo 4 Termini e validità del provvedimento. Pag. 9 TITOLO II MERCATI.. Pag. 10 Articolo 5 Estremi degli atti di istituzione. Pag. 10 Articolo 6 Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari dei mercati... Pag. 10 Articolo 7 Pianta organica del mercato.. Pag. 11 Articolo 8 Modifica della giornata di svolgimento Pag. 11 Articolo 9 Mercati straordinari... Pag. 11 Articolo 10 Trasferimento del mercato e/o dei posteggi. Pag. 612 Articolo 11 oppressione di posteggi e di mercati.. Pag. 13 Articolo 12 Orari di svolgimento Pag. 13 Articolo 13 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita... Pag. 14 Articolo 14 Circolazione veicolare e pedonale nell area di mercato.. Pag. 15 Articolo 15 Gestione del mercato Pag. 15 2

3 Articolo 16 Autorizzazione su posteggio Pag. 15 Articolo 17 Domanda e rilascio dell autorizzazione su posteggio: procedure Pag. 16 Articolo 18 Migliorie e ampliamenti... Pag. 17 Articolo 19 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari Pag. 18 Articolo 20 Modalità di tenuta e consultazione della graduatoria.. Pag. 19 Articolo 21 ospensione dell autorizzazione.. Pag. 19 Articolo 22 Revoca dell autorizzazione... Pag. 19 Articolo 23 Rilascio, durata, scadenza, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione Pag. 20 Articolo 24 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio agli imprenditori agricoli.. Pag. 21 Articolo 25 ubingresso nelle autorizzazioni Pag. 22 Articolo 26 Reintestazione dell autorizzazione e della concessione dell area Pag. 23 Articolo 27 Norme igienico sanitarie.. Pag. 24 TITOLO III FIERE. Pag. 25 Articolo 28 Estremi degli atti di istituzione Pag. 25 Articolo 29 Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari della fiera. Pag. 25 Articolo 30 Pianta organica della fiera Pag. 25 Articolo 31 Istituzione di nuove fiera.. Pag. 25 Articolo 32 Localizzazione, caratteristiche dimensionali e tipologiche delle nuove fiere Pag. 26 Articolo 33 Norme in materia di funzionamento Pag. 26 Articolo 34 Criteri e modalità per l assegnazione dei posteggi.. Pag. 27 Articolo 35 Graduatorie. Pag. 27 3

4 Articolo 36 Concessione di posteggio. Pag. 28 Articolo 37 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita... Pag. 29 Articolo 38 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio agli imprenditori agricoli. Pag. 29 Articolo 39 Rispetto della normativa igienico sanitaria.. Pag. 30 TITOLO IV AUTORIZZAZIONI TEMPORANEE Pag. 31 Articolo 40 Ambito di applicazione.... Pag. 31 Articolo 41 agre parrocchiali, festival e similari su aree e spazi privati... Pag. 31 TITOLO V COMMERCIO ITINERANTE. Pag. 32 Articolo 42 Autorizzazione: rilascio, revoca, sospensione. Pag. 32 Articolo 43 Esercizio del commercio in forma itinerante sulle aree demaniali e marittime. Pag. 33 Articolo 44 Zone vietate.. Pag. 34 Articolo 45 Zone consentite, obblighi dell operatore. Pag. 34 Articolo 46 Rappresentazione cartografica. Pag. 34 Articolo 47 Vendite a domicilio.. Pag. 35 Articolo 48 Determinazione degli orari.. Pag. 35 TITOLO VI MERCATINO DELL ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONIMO... Pag. 36 Articolo 49 Estremi degli atti di istituzione Pag. 36 4

5 Articolo 50 Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari del mercatino... Pag. 36 Articolo 51 Pianta organica del mercatino.. Pag. 36 Articolo 52 Istituzione di un nuovo mercatino dell antiquariato e del collezionismo.. Pag. 36 Articolo 53 Affidamento a terzi della gestione... Pag. 37 Articolo 54 Disposizioni per gli operatori non professionali (c.d. hobbisti)... Pag. 38 Articolo 55 Disposizioni per gli operatori professionali.. Pag. 40 TITOLO VII DIPOIZIONI FINALI.. Pag. 42 Articolo 56 Variazione dimensionale e localizzazione dei posteggi... Pag. 42 Articolo 57 Imprenditori agricoli Pag. 42 Articolo 58 Attività stagionali. Pag. 42 Articolo 59 anzioni... Pag. 42 Articolo 60 Rinvio a disposizioni di Legge Pag. 43 Articolo 61 Abrogazione di precedenti disposizioni... Pag. 43 CHEDE Pag.44 cheda n 1 Mercato maggiore settimanale del giovedì. Pag. 44 cheda n 2 Mercato maggiore giornaliero di Riva Vena.. Pag. 45 cheda n 3 Mercato maggiore giornaliero di Fondamenta Marangoni. Pag. 46 cheda n 4 Mercato maggiore stagionale giornaliero di. Felice ottomarina Pag. 47 cheda n 1A Posteggio isolato annuale n 1A... Pag. 48 cheda n 2A Posteggio isolato annuale n 2A... Pag. 49 5

6 cheda n 3A Posteggio isolato annuale n 3A... Pag. 50 cheda n 4A Posteggio isolato annuale n 4A... Pag. 51 cheda n 5A Posteggio isolato annuale n 5A... Pag. 52 cheda n. 5Abis Posteggio isolato annuale n. 5Abis Pag. 53 cheda n 6A Posteggio isolato annuale n 6A... Pag. 54 cheda n 7A Posteggio isolato annuale n 7A... Pag. 55 cheda n 8A Posteggio isolato annuale n 8A... Pag. 56 cheda n 9A Posteggio isolato annuale n 9A... Pag. 57 cheda n 10A Posteggio isolato annuale n 10A... Pag. 58 cheda n 11A Posteggio isolato annuale n 11A... Pag. 59 cheda n 12A Posteggio isolato annuale n 12A... Pag. 60 cheda n 13A Posteggio isolato annuale n 13A... Pag. 61 cheda n 14A Posteggio isolato annuale n 14A... Pag. 62 cheda n 15A Posteggio isolato annuale n 15A... Pag. 63 cheda n 1 Posteggio isolato stagionale n 1 Pag. 64 cheda n 2 Posteggio isolato stagionale n 2 Pag. 65 cheda n 3 Posteggio isolato stagionale n 3 Pag. 66 cheda n 4 Posteggio isolato stagionale n 4 Pag. 67 cheda n 5 Posteggio isolato stagionale n 5 Pag. 68 cheda n 6 Posteggio isolato stagionale n 6 Pag. 69 cheda n 5 Fiera dei anti Patrono an Felice e an Fortunato Pag. 70 cheda n 6 Mercatino dell antiquariato Pag. 71 Elenco delle planimetrie Pag. 72 Elenchi degli operatori... Pag. 74 6

7 TITOLO I NORME GENERALI Articolo 1 Norme e atti posti a base del Regolamento 1. Il presente regolamento detta norme e direttive per lo svolgimento del commercio al dettaglio su area pubblica nel territorio del comune di Chioggia, ai sensi e per gli effetti delle seguenti Leggi e Decreti: - Decreto Legislativo n 114 Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell art.4, comma 4, della Legge n Legge Regionale n 10 Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche. - Delibera Giunta Regionale n 1902 del Criteri applicativi ai sensi dell art.1, comma 7 e dell art.3, comma 1, della Legge Regionale n Delibera Giunta Regionale n 2956 del : mercatini dell antiquariato e del collezionismo - Disposizioni attuative dell art.9 L.R n Delibera Giunta Regionale n 633 del modifiche alla D.G.R. n 1902 del Ordinanza Ministeriale, Ministero della anità del e successive, ultima quella del Decreto Legislativo n 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo. Articolo 2 Definizioni 1. Ai fini del presente regolamento si intende: a) Per commercio su aree pubbliche: l attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle demaniali o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. b) Per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico. c) Per mercato: l area pubblica o privata della quale il Comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno e destinata all esercizio dell attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l erogazione di pubblici servizi. d) Per mercato minore: un mercato costituito da un numero di posteggi da sei a venti. e) Per mercato maggiore: un mercato costituito da un numero di posteggi superiore a venti. f) Per mercato stagionale: un mercato il cui periodo di svolgimento è inferiore all anno, con un minimo di 30 giorni. g) Per mercatino dell antiquariato e del collezionismo: mercato che può svolgersi anche in giorni domenicali e festivi sul suolo pubblico e sul suolo privato in convenzione con il 7

8 Comune, con cadenza mensile o con intervalli di più ampia durata, avente come specializzazione merceologica esclusiva o prevalente, in particolare l antiquariato, le cose vecchie, l oggettistica antica, i fumetti, o libri, le stampe, gli oggetti da collezione. h) Per mercato straordinario: un mercato autorizzato in via straordinaria, nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe alla chiusura degli esercizi per il dettaglio in sede fissa. A tale mercato, considerato come prolungamento dei rispettivi mercati settimanali, partecipano gli operatori titolari dei posteggi di tale mercato. i) Per mercato a merceologia esclusiva: un mercato in cui le merceologie ammesse sono individuate in modo specifico dal Comune, e che può anche svolgersi nello stesso periodo in cui sono previste le deroghe stabilite per il commercio al dettaglio in sede fissa. j) Per autorizzazione all esercizio del commercio su aree pubbliche: l atto rilasciato dal Comune sede di posteggio per gli operatori con posteggio, dal Comune di residenza o quello in cui ha sede legale la società di persone per gli operatori itineranti. k) Per autorizzazione temporanea: l atto rilasciato dal Comune a ditte iscritte al Registro delle Imprese, in possesso dei requisiti di cui all art.5 del D.Lgs. 114/98, che abilita all esercizio del commercio sulle aree pubbliche in occasione di manifestazioni straordinarie con durata non superiore a 30 gg. l) Per imprenditore agricolo: imprenditore così come definito dall art.1 del D.Lgs n 228, che esercita l attività di vendita alle condizioni e con le limitazioni previste dall art.4 del D.Lgs. stesso. m) Per settore merceologico: il settore alimentare/non alimentare previsto dall art.5 del D.Lgs. 114/98 per l esercizio dell attività commerciale. n) Per tipologia merceologica: eventuale tipologia merceologica dei singoli posteggi determinata dal Comune ai sensi dell art.28 comma 15 D.Lgs. 114/98 e dell art.2 della L.R. 10/01. o) Per posteggio: la parte di area pubblica o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione all operatore autorizzato all esercizio dell attività commerciale. p) Per miglioria: la possibilità, per un operatore con concessione di posteggio, in una fiera o in un mercato, di scegliere un altro posteggio purché non assegnato. q) Per posteggi isolati: un mercato costituito da un gruppo di posteggi fino a cinque. r) Per presenze in un mercato: il numero delle volte in cui l operatore si è presentato nel mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l attività commerciale, purché ciò non dipenda da sua rinuncia per motivi non legati ad una obiettiva insufficienza delle dimensioni del posteggio. s) Per spunta: l operazione con la quale all inizio dell orario di vendita dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati. t) Per operatore precario: l operatore già titolare di un autorizzazione per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio, aspira ad occupare occasionalmente un posto non occupato dall operatore in concessione, o non ancora assegnato. u) Per fiera: la manifestazione caratterizzata dall afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività. v) Per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l operatore ha effettivamente esercitato l attività in tale fiera. 8

9 Articolo 3 Finalità del provvedimento 1. Il presente provvedimento che definisce le norme per l esercizio del commercio su aree pubbliche persegue le seguenti finalità: a) La riqualificazione e lo sviluppo delle attività su aree pubbliche e, in particolare, dei mercati e delle fiere, al fine di migliorare le condizioni di lavoro degli operatori e le possibilità di afflusso e di acquisto dei consumatori; b) La trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la circolazione delle merci; c) La tutela del consumatore, con particolare riguardo alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all assortimento, all informazione e alla sicurezza dei prodotti; d) Il pluralismo e l equilibrio fra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese; e) La valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle are urbane, rurali e la promozione del territorio e delle risorse comunali; f) L efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l evoluzione tecnologica dell offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi. Articolo 4 Termini e validità del provvedimento 1. Il presente provvedimento ha validità triennale ed efficacia, comunque, fino all adozione di un nuovo provvedimento. 9

10 TITOLO II MERCATI Articolo 5 Estremi degli atti di istituzione 1. Nel territorio del Comune di Chioggia si svolgono i seguenti mercati: a) Mercato maggiore settimanale del giovedì, con sede in Corso del Popolo, istituito con Delibera del C.C. n 417 del b) Mercato maggiore giornaliero di Riva Vena, con sede in Riva Vena, da Ponte an Giacomo a Ponte. Andrea, esistente da decenni, della cui presenza il Consiglio Comunale prende atto. c) Mercato maggiore giornaliero di Fondamenta Marangoni, mercato ittico istituito con Delibera C.C. n 151 del 12.02,1986. d) Mercato maggiore giornaliero di an Felice ottomarina mercato stagionale istituito con Delibera C.C. n 412 del e) Posteggi isolati in n di 21, di cui 15 annuali e 6 stagionali, come da schede allegate al presente Regolamento; di questi, 15 posteggi (9 annuali e 6 stagionali) esistono da anni e di tale presenza il Consiglio Comunale prende atto. ono istituiti con il presente provvedimento n. 6 posteggi annuali, di cui n. 4 riservati al settore alimentare n. 1 riservato ad un produttore agricolo e n.1 riservato al settore non alimentare. Articolo 6 Localizzazione, configurazione, periodo di svolgimento e orari dei mercati 1. Il mercato maggiore settimanale del giovedì, di Corso del Popolo, di cui all art.5 punto a), presenta le caratteristiche riportate nella scheda n 1 allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento. 2. Il mercato maggiore giornaliero di Riva Vena di cui all art.5 punto b), presenta le caratteristiche riportate nella scheda n 2 allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento. 3. Il mercato maggiore giornaliero di Fondamenta Marangoni di cui all art.5 punto c), presenta le caratteristiche riportate nella scheda n 3 allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento. 4. Il mercato maggiore giornaliero di an Felice ottomarina, mercato stagionale, di cui all art.5 punto d), presenta le caratteristiche riportate nella scheda n 4 allegata, che fa parte integrante del presente Regolamento. 5. I posteggi isolati annuali e stagionali, di cui all art.5 punto e), presentano le caratteristiche riportate rispettivamente nelle schede dal n 1A al n 15A, e nelle schede dal n 1 al n 6 allegate, che fanno parte integrante del presente Regolamento. 10

11 6. Non è consentita la vendita di prodotti appartenenti a settori merceologici diversi da quelli previsti per i singoli posteggi. 7. Non è consentita la modificazione della tipologia merceologica dei posteggi del settore alimentare in cui si esercita il commercio di prodotti ittici; non è inoltre consentita la modificazione della tipologia merceologica dei posteggi stagionali 1, 2, 3, Nel mercato possono operare solamente commercianti su aree pubbliche in possesso della prescritta autorizzazione, e gli imprenditori agricoli che vendono in misura prevalente, secondo i criteri definiti dal Dlgs. n. 228 del , i prodotti provenienti dalle rispettive aziende. Articolo 7 Pianta organica del mercato 1. Presso l Ufficio commercio ed il Comando di Polizia Municipale è tenuta a disposizione degli operatori e di chiunque ne abbia interesse, copia delle planimetrie delle aree destinate all esercizio del commercio su aree pubbliche con l indicazione dei posteggi. Copia delle succitate planimetrie viene altresì inviata all Azienda UL ettore Igiene Pubblica. 2. Ogni qualvolta siano assunti provvedimenti comunali al riguardo, l Ufficio commercio ha l obbligo di provvedere all aggiornamento degli atti, e darne comunicazione alla Regione se previsto dalla normativa vigente. Articolo 8 Modifica della giornata di svolgimento 1. e la giornata di svolgimento del mercato cade in giorno festivo, ai sensi dell art. 8 comma 4 della L.R n 10, la stessa deve essere anticipata o posticipata oppure effettuata in deroga, nella medesima giornata, come previsto dal calendario di cui comma 3 del medesimo articolo. 2. In casi particolari nei quali la normale data di svolgimento del mercato venga a coincidere con altre pubbliche iniziative o manifestazioni di preminente pubblico interesse, oppure per esigenze connesse all esecuzione di lavori od interventi manutentivi da effettuarsi sulle aree mercatali, oppure per gravi intemperie o per altre cause di comprovata necessità, con Ordinanza del Dirigente del ervizio competente, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli Operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, potrà essere provvisoriamente stabilita una diversa giornata di svolgimento del mercato. Articolo 9 Mercati straordinari 1. L effettuazione di un mercato settimanale in giorni diversi da quelli previsti in calendario può essere disposta dalla Giunta Municipale di propria iniziativa, procedendo preventivamente alla rilevazione degli operatori interessati, o su proposta presentata per iscritto: a) da almeno il 50% degli operatori del mercato; b) dalle Associazioni di categoria degli operatori su area pubblica che garantiscano la presenza di almeno il 50% degli operatori del mercato. 11

12 2. La proposta deve pervenire al Comune almeno 30 gg prima della data prevista per l effettuazione della edizione straordinaria od aggiuntiva del mercato. 3. La Giunta Municipale deve decidere entro 10 gg dalla presentazione della proposta, sentiti i rappresentanti locali delle Associazioni degli operatori del commercio su aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale. 4. L effettuazione di una edizione aggiuntiva o straordinaria del mercato deve essere comunicata agli interessati, almeno 15 gg. prima della data prevista. 5. La presenza al mercato straordinario non è obbligatoria. L eventuale assenza non giustificata non verrà computata nel numero delle assenze al mercato ordinario ai fini della adozione di eventuali provvedimenti ex art. 5, L.R. 10/ Per l assegnazione dei posteggi liberi si applicano le disposizioni relative alla spunta durante lo svolgimento normale del mercato. Nel caso in cui il numero dei partecipanti sia inferiore al totale è possibile delimitare le aree riducendo la superficie complessiva del mercato. 7. Gli operatori titolari di posteggio in una via soppressa scelgono secondo graduatoria e secondo il settore merceologico, nell ambito dei posteggi rimasti liberi. Gli operatori precari effettuano la spunta solo per i posteggi non occupati nell ambito del mercato ridotto. Articolo 10 Trasferimento del mercato e/o dei posteggi 1. In caso di trasferimento di tutto il mercato, o di singoli posteggi, devono essere adottate le soluzioni che consentono agli operatori di usufruire di una superficie avente le stesse dimensioni e di un posteggio il più possibile simile a quello originario. 2. Il trasferimento definitivo del mercato, o di singoli posteggi, in aree diverse da quelle previste all art.6 del presente Regolamento, è deliberato dal Consiglio Comunale, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. La riassegnazione dei nuovi posteggi, è disposta dal Dirigente del ervizio competente, sentite le Associazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello regionale; lo stesso provvede anche ad aggiornare la planimetria del mercato. La riassegnazione dei posteggi sarà effettuata sulla base delle preferenze espresse dagli operatori, i quali sono chiamati a scegliere secondo l ordine risultante nella graduatoria assegnatari di cui al successivo art Il trasferimento definitivo di singoli posteggi nell ambito dell area di mercato, per sopravvenute situazioni di fatto o necessità tecniche, è disposto dal Dirigente del ervizio competente, su conforme parere del Comando Polizia Municipale, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale. Il Dirigente provvederà altresì a dare disposizioni per l aggiornamento della planimetria del mercato. Anche nella fattispecie in esame i criteri di riassegnazione dei posteggi di cui al precedente comma, saranno applicati con riferimento ai soli operatori interessati al trasferimento. 4. Nel caso di temporanea indisponibilità dell area mercatale o di parte di essa, per sopravvenute situazioni di fatto o per straordinarie esigenze il Dirigente del ervizio competente, sentite le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale, provvede al 12

13 trasferimento temporaneo di tutto o parte del mercato in altra area fino a che si renda nuovamente disponibile la sede originaria. I posteggi saranno riassegnati secondo l ordine della graduatoria assegnatari, e, ricorrendone le condizioni, secondo la graduatoria precari. 5. Qualora dovesse accertarsi l improvvisa ed imprevedibile indisponibilità di parte dell area mercatale, ove possibile, il Comando di Polizia Municipale provvede al trasferimento momentaneo dei posteggi interessati in altra area sino a che non sarà nuovamente disponibile la sede originaria. I posteggi saranno riassegnati con le modalità di cui al comma precedente. Articolo 11 oppressione di posteggi e di mercati 1. L Amministrazione Comunale può disporre, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli Operatori del commercio sulle aree pubbliche e delle Organizzazioni dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale, la soppressione di mercati esistenti o la soppressione di singoli posteggi in presenza di almeno uno dei seguenti elementi: a) caduta sistematica della domanda: b) rilevante riduzione della capacità attrattiva del mercato; c) mancato utilizzo dei posteggi esistenti, anche da parte di operatori precari, per 12 mesi; d) mancata assegnazione del posteggio dopo due pubblicazioni sul B.U.R.. 2. Gli spazi relativi a posteggi resisi liberi, possono essere utilizzati per soddisfare esigenze di razionalizzazione dell area mercatale, prioritarie rispetto alla riassegnazione degli stessi. In tal caso, quindi, l Amministrazione Comunale procede alla soppressione degli stessi utilizzando gli spazi per le suddette esigenze. Articolo 12 Orari di svolgimento 1. Gli orari di svolgimento dei mercati di cui all art.6, sono i seguenti: a) mercato maggiore settimanale del giovedì, di Corso del Popolo, dalle ore ( per alimentari e calzature) alle ore (14.30 per i posteggi di tipologia merceologica calzature); b) mercato maggiore giornaliero di Riva Vena, dalle ore alle ore 14.00, con possibilità di protrazione fino alle ore 19.00; c) mercato maggiore giornaliero di Fondamenta Marangoni, dalle ore alle ore 14.00; d) mercato maggiore giornaliero di an Felice ottomarina - mercato stagionale, apertura facoltativa fino alle ore 18.00; apertura obbligatoria dalle ore fino alle ore 24.00; e.1) posteggi isolati annuali, come da schede allegate; e.2) posteggi isolati stagionali, come da schede allegate. 2. I concessionari di posteggio devono installare il proprio banco autoservizio e le attrezzature consentite (se previsto) - nell area relativa al posteggio a ciascuno assegnato, non prima delle ore (06.30 per alimentari e calzature per il mercato maggiore del giovedì) ed entro le ore 08.00, e devono sgomberare il posteggio entro le ore 14 (14.30 per i posteggi di tipologia merceologica calzature) in modo che, a tale ora l intera area mercatale risulti sgombra e ne possa essere eventualmente ripristinato l uso non commerciale. Nel periodo invernale è consentito ai concessionari di posteggi di piante e fiori, di ritardare l inizio delle operazioni di vendita, comunque non oltre le ore

14 3. Il Dirigente del ervizio competente può fissare, in caso di comprovate esigenze pubbliche, gli orari di allestimento delle attrezzature di vendita, di carico e scarico delle merci e di sgombero dell area di mercato anche in deroga a quanto stabilito al precedente comma E consentito lo sgombero anticipato del posteggio solo per avverse condizioni atmosferiche (acqua alta, vento forte, in conformità delle indicazioni impartite dalla Polizia Municipale) o per comprovata necessità, nel qual caso ogni operatore commerciale è tenuto a facilitare il transito e lo sgombero. Articolo 13 Modalità di corretta sistemazione delle attrezzature e di svolgimento delle attività di vendita 1. I banchi, gli autoservizi, le attrezzature devono essere collocati nello spazio appositamente delimitato dalla planimetria. Tale spazio dovrà essere delimitato in modo visibile con dei segni posti a terra, o, ove questo non sia possibile, con dei chiari punti di riferimento. In ogni caso i concessionari non possono occupare superficie maggiore e/o diversa da quella assegnata. 2. Deve essere assicurato il passaggio di automezzi di pronto intervento (ambulanze, Vigili del Fuoco, P). Gli operatori sono obbligati ad agevolare le operazioni di pronto intervento ed a garantire in ogni caso il transito dei relativi mezzi. 3. Le tende di protezione dei banchi, e quant altro avente tale finalità, non possono sporgere oltre mt dalla verticale del limite di allineamento. Deve essere garantito in ogni caso il transito dei mezzi di pronto intervento. 4. I pali di sostegno e quant altro analogo, da misurarsi dal suolo al lato inferiore della frangia, devono avere lunghezza non inferiore a mt I posteggi, devono essere posti a distanza adeguata ai fini di non intralciare il passaggio pedonale e devono essere separati l'uno dall'altro di almeno 50 cm. I posteggi devono essere posti ad una distanza minima di m. 1,50 dal fronte vetrine delle attività commerciali su area privata in sede fissa. 6. Con il preventivo assenso degli operatori interessati, è permesso sovrapporre, lateralmente tra banco e banco, le tende di copertura. Il calcolo della superficie, in questo caso non dovrà tenere conto della porzione di tenda che supererà lateralmente la concessione assegnata. 7. Con l uso del posteggio, il concessionario assume tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi all esercizio dell attività. 8. Gli operatori sono obbligati a tenere pulito lo spazio da loro occupato ed al termine delle operazione di vendita debbono raccogliere i rifiuti, depositandoli negli appositi contenitori. 9. E obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato, anche in caso di suo prolungamento, fatte salve cause di forza maggiore dovute a particolari condizioni climatiche, a problemi di salute o ad impossibilità documentata di permanenza di mercato. In caso contrario, l operatore sarà considerato assente a tutti gli effetti. 14

15 10. E vietato annunciare con grida, clamori e mezzi sonori il prezzo e la qualità delle merci poste in vendita. è consentito l uso di apparecchi atti all ascolto di dischi, musicassette, CD e similari, sempre che il volume sia al minimo e tale da non recare disturbo agli operatori collocati negli spazi limitrofi, nonché ai residenti. 11. Gli operatori sono obbligati al rispetto della normativa in materia di pubblicità dei prezzi. secondo quanto disposto dall art.14 del D.Lgs. 114/98. Articolo 14 Circolazione veicolare e pedonale nell area di mercato 1. Dalle ore (06.30 in Campo Marconi) alle ore (14.30 in Campo Marconi) è vietata la circolazione dei veicoli nell area destinata a mercato, fatti salvi i mezzi di emergenza. 2. E vietata la sosta dei veicoli nei tratti liberi. I veicoli per il trasporto della merce e dell altro materiale in uso agli operatori del settore possono sostare sull area di mercato, purché lo spazio globale occupato rientri nelle dimensioni del posteggio loro assegnato. 3. Il Comune assicura il rispetto del divieto di circolazione veicolare posizionando idonea transennatura ed assicurando la necessaria sorveglianza da parte della Polizia Municipale. 4. Nel caso in cui la sosta dei veicoli di trasporto merce e di altro materiale in uso agli operatori non sia possibile, gli stessi dovranno essere posteggiati secondo le indicazioni fornite dal locale comando di Polizia Municipale. Articolo 15 Gestione del mercato 1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l espletamento delle attività di carattere istituzionale e l erogazione dei servizi di mercato, salvo che non si proceda, per questi ultimi, all affidamento a soggetto esterno sulla base di specifica convenzione. 2. Ai sensi dell art.7 comma 3, della L.R n 10, i mercati, previa convenzione con il Comune, che preveda comunque, a garanzia di tutti gli operatori, l espletamento da parte dello stesso delle attività istituzionali, possono essere svolti su aree private, e possono essere gestiti da Consorzi di operatori. Queste aree devono essere previste dagli strumenti urbanistici, ed inserite nella programmazione comunale. 3. Gli Uffici preposti, sentite le rappresentanze locali delle Associazioni degli operatori su aree pubbliche maggiormente rappresentative hanno facoltà di emanare i provvedimenti necessari a garantire il regolare svolgimento delle attività di mercato. 4. Al servizio di vigilanza annonaria provvede la Polizia Municipale. Al servizio di vigilanza igienico-sanitario provvede, nell ambito delle proprie competenze, l Azienda UL. Articolo 16 Autorizzazione su posteggio 15

16 1. Il commercio su aree pubbliche su posteggi dati in concessione decennale di cui all art.28, comma 1, lett. a), D.Lgs n 114, è soggetto ad apposita autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a ocietà di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 2. L autorizzazione di cui al comma precedente è rilasciata in base alla L.R n 10, dal Dirigente del servizio competente ed abilita anche all esercizio in forma itinerante nel territorio regionale, nonché alle fiere che si svolgono in tutta Italia (art.3, comma 3, L.R. 10/02). Articolo 17 Domanda e rilascio dell autorizzazione su posteggio: procedure 1. La domanda per ottenere il rilascio dell autorizzazione di cui all art.16, deve essere inviata al Comune tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o anticipate a mezzo telefax. La stessa può essere presentata direttamente presso l Ufficio Protocollo, che appone la data di deposito. 2. La domanda deve essere spedita, trasmessa o depositata nel termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell elenco dei posteggi liberi. Essa va redatta secondo le modalità indicate nel facsimile che verrà pubblicato ogni volta nello stesso B.U.R.. 3. La spedizione, la trasmissione o la consegna della domanda oltre il termine indicato e/o la redazione di una richiesta non conforme al modello pubblicato o priva dei dati essenziali richiesti comporterà l inammissibilità della domanda. Nel facsimile saranno indicati quelli che sono considerati dati essenziali. 4. Il Comune, verificati i requisiti soggettivi previsti all art.5 del D.Lgs. 114/98, entro 60 giorni dalla data di scadenza della presentazione delle domande, rilascia l autorizzazione, assegnando i posteggi liberi esistenti nel proprio territorio secondo la graduatoria redatta in base ai seguenti criteri di priorità; nell ordine: a) Maggior numero di presenze, sullo stesso mercato, effettuate come operatore precario, dalla data di entrata in vigore dell abrogata legge , n 112, dal soggetto che fa la domanda e, in caso di subingresso, anche dall operatore che ha ceduto la propria azienda al richiedente; b) Maggiore anzianità di iscrizione al R.E.A. (ex registro ditte) per l attività di commercio su aree pubbliche, tenendo conto che, in caso di conferimento in società, viene fatta salva la data di iscrizione più favorevole; per la formazione della graduatoria, nell ipotesi di operatori già iscritti all ex registro Ditte si considera la data di iscrizione al R.E.A. per l attività di commercio su aree pubbliche indicata nella visura camerale. Viceversa, nel caso l iscrizione al R.E.A. avvenga sin dall origine, accertato che i codici dell attività esercitata dall operatore (classificazione ATECO) comprendono il commercio su aree pubbliche,si considera la data di inizio attività indicata nella visura camerale (1); c) Ordine cronologico di presentazione della domanda. Per le domande inviate tramite raccomandata A.R. si ha riguardo al timbro postale di spedizione. Per le domande anticipate a mezzo telefax si ha riguardo alla data e ora di ricezione del fax stesso. 5. La graduatoria delle domande pervenute, con riguardo a ciascun mercato deve essere unica con riferimento a ciascun settore merceologico per tutti i posteggi liberi pubblicati nel B.U.R.. Contro la citata graduatoria è ammessa istanza di revisione da presentarsi al Comune entro 16

17 quindici giorni dalla sua pubblicazione. ull istanza il Comune si pronuncia nel termine massimo di 60 giorni fissato per il rilascio delle autorizzazioni. 6. La scelta del posteggio da assegnare viene effettuata dall operatore secondo l ordine di collocazione nella graduatoria formata per ciascun settore merceologico; il primo in graduatoria ha priorità nella scelta rispetto il secondo e così di seguito, sino all assegnazione di tutti i posteggi liberi pubblicati nel BUR. 7. Nell ipotesi in cui l operatore nella sua domanda abbia indicato una o più preferenze, ma il posteggio sia già stato assegnato a chi lo precede in graduatoria, il Comune attribuirà un posteggio il più possibile simile tra quelli pubblicati e non ancora assegnati. 8. Il rilascio dell autorizzazione e della concessione, nel termine dei 60 gg previsti dalla Delibera G.R. n 1902/2001, sono contestuali. La concessione ha validità decennale e si rinnova automaticamente per ulteriori dieci anni, salva rinuncia da parte dell operatore da comunicarsi al Comune competente secondo le modalità stabilite dall Art.23 comma 6, del presente Regolamento. In sede di rinnovo, il Comune verifica la permanenza in capo all operatore dei requisiti morali e professionali che avevano legittimato il rilascio dell autorizzazione e della relativa concessione. In caso di subingresso l acquirente subentra nelle restanti annualità della concessione. 9. L operatore ha l obbligo di esibire il titolo autorizzatorio in originale su richiesta dei competenti organi di vigilanza. 10. Le presenze al mercato effettuate come operatore precario, utilizzate quale titolo per l assegnazione di un posteggio, non costituiscono titolo per l assegnazione di un secondo posteggio nello stesso mercato. A tal fine, le presenze maturate nel mercato che permettono di ottenere la concessione di posteggio, sono azzerate all atto del ritiro della nuova autorizzazione. Articolo 18 Migliorie e ampliamenti 1. Per consentire alla Giunta Regionale di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione l elenco dei posteggi liberi nel territorio regionale, il Comune è tenuto, per ogni posteggio da assegnare, a comunicare alla Regione la localizzazione, il numero, le dimensioni, le caratteristiche, il settore e l eventuale tipologia, la cadenza del mercato in cui è inserito ed, infine, se trattasi di posteggio annuale o stagionale. 2. Prima di comunicare alla Regione l elenco dei posteggi liberi, il Dirigente provvede ad informare dei posteggi resisi disponibili gli operatori della categoria corrispondente, con i metodi ritenuti più idonei e stabilendo un congruo tempo per la presentazione delle domande. In caso di più richieste per uno stesso posteggio, l assegnazione dello stesso avverrà nel rispetto della graduatoria assegnatari. 3. L assegnazione dei posteggi viene effettuata secondo i seguenti criteri: a) Anzianità di frequenza del mercato come risultante dalla graduatoria assegnatari ; b) Anzianità della autorizzazione originaria c) Ordine cronologico di presentazione della domanda. 17

18 4. L operatore può, in ogni caso, chiedere la miglioria connessa all ampliamento del posteggio assegnato e in caso di risposta affermativa, si procederà solamente all aggiornamento della pianta di mercato e dei riferimenti collegati. Articolo 19 Modalità di assegnazione dei posteggi ai precari 1. I concessionari di posteggi non presenti all ora stabilita ai sensi del precedente art.12 comma 2, non potranno più accedere alle operazioni mercatali della giornata e saranno considerati assenti. 2. I posteggi liberi all orario di inizio delle attività mercatali, sono assegnati, per quel giorno, agli operatori aventi titolo, definiti precari. Il procedimento di selezione ed assegnazione è definito spunta. 3. L operatore precario, prima o contestualmente alla sua partecipazione alla spunta, comunica al ervizio di Polizia Municipale i dati identificativi della ditta e dell autorizzazione di riferimento. Nei giorni in cui si tiene il mercato, il succitato ervizio provvede alla registrazione delle presenze con esclusivo riferimento all autorizzazione indicata nella predetta comunicazione, a nulla rilevando i dati anagrafici dell operatore. Non è consentito ad una stessa persona fisica presentarsi per la spunta con titoli diversi da quello comunicato ed effettuare la spunta contemporaneamente sia a nome proprio che per conto altrui. Il titolare di autorizzazione per il commercio su area pubblica su posteggio può partecipare alle operazioni di spunta sulla stessa area di mercato fino all ottenimento di due autorizzazioni con relativa concessione di posteggio decennale, salvi sempre i diritti acquisiti al momento dell entrata in vigore della L.R. 10/2001. In tal caso non può essere utilizzata, ai fini dell assegnazione occasionale, la stessa autorizzazione relativa al posteggio già in concessione decennale su quello stesso mercato. Può essere quindi utilizzata un autorizzazione per il commercio su aree pubbliche su posteggio in un altro mercato o un autorizzazione per il commercio su area pubblica, in forma itinerante. 4. L assegnazione dei posteggi avviene in base all ordine della Graduatoria precari, che viene formata secondo le seguenti priorità: a) All operatore che vanta il più alto numero di presenze nel mercato secondo la definizione di cui all art.2 comma 1 lettera r) del presente Regolamento; b) All operatore che vanta la maggiore anzianità nell attività desumibile dal R.E.A., ex Registro Ditte. 5. Per conseguire una presenza, secondo la definizione di cui al comma precedente, lettera a), l operatore deve essersi presentato alle operazioni di spunta. Qualora l operatore precario assegnatario di posteggio non eserciti l attività di vendita per sua volontà, perde la presenza maturata in quel giorno ed il posteggio è assegnato a chi segue in graduatoria; la rinuncia è giustificata esclusivamente nel caso di impossibilità fisica ad aprire il banco nel posteggio assegnato. La rinuncia deve avvenire in forma scritta su stampati predisposti dalla Amministrazione Comunale. L operatore precario pur presente alle operazioni di spunta, privo di merce e registratore di cassa, è considerato assente. 6. I posteggi in cui si trovino strutture fissate stabilmente al suolo di proprietà del titolare della concessione, o qualora si tratti di un box, chiosco o vano in muratura, non possono essere assegnati. 18

19 Articolo 20 Modalità di tenuta e consultazione della graduatoria 1. I competenti uffici del Comune provvedono a stilare due distinte graduatorie al fine della corretta applicazione delle norme contenute nel presente regolamento: a) La graduatoria degli assegnatari di posteggio detta Graduatoria assegnatari, redatta dall Ufficio commercio in base ai seguenti criteri: 1. Anzianità di presenza nel mercato; 2. In caso di parità, sulla base dell anzianità dell impresa risultante dall iscrizione al REA; b) La graduatoria degli operatori precari, detta Graduatoria precari redatta dal Comando Polizia Municipale, distinta tra settore alimentare e non alimentare e imprenditori agricoli, aggiornata in base alle presenze dei precari nel mercato stesso. 2. Le graduatorie di cui al precedente comma sono tenute rispettivamente nell Ufficio commercio e dalla Polizia Municipale che provvede all aggiornamento, di volta in volta, rendendole disponibili, su richiesta, a tutti gli interessati. Articolo 21 ospensione dell autorizzazione 1. In caso di violazioni di particolare gravità accertate con provvedimenti definitivi, o di recidiva, il Dirigente del ervizio preposto, quale autorità competente ex L. 689/81 può disporre, ai sensi dell art.29 comma 3, del D.Lgs. 114/98, la sospensione dell attività di vendita su area pubblica per un periodo di tempo non superiore a 20 gg. di mercato nel caso di mercati giornalieri annuali, 10 giorni di mercato nel caso di mercati giornalieri stagionali, 4 giorni di mercato nel caso di mercati settimanali annuali. 2. i considerano di particolare gravità: a) Le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti la pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) Il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo; c) La vendita di prodotti di tipologia merceologica diversa da quella specifica autorizzata in particolari posteggi; d) L occupazione di una superficie maggiore e/o diversa da quella prevista in concessione. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno solare, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta. 4. Nella procedura sanzionatoria deve essere rispettata la normativa di cui alla legge 689/81. Articolo 22 Revoca dell autorizzazione 1. L autorizzazione per l esercizio del commercio su area pubblica viene revocata quando venga accertata la sussistenza di almeno una delle seguenti condizioni: a) Il titolare dell autorizzazione non inizia l attività entro sei mesi dalla data di rilascio dell autorizzazione stessa, salvo proroga in caso di comprovata necessità, su richiesta presentata almeno 15 gg prima della scadenza. L attività in forma itinerante si considera iniziata con l iscrizione al registro delle imprese e l apertura della partita IVA; 19

20 b) Per decadenza dalla concessione del posteggio per mancato utilizzo del medesimo, in ciascuno anno solare, per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) Il titolare non risulta più in possesso dei requisiti soggettivi di cui all art.5 comma 2 del D.Lgs. 114/ In caso di revoca di autorizzazione rilasciata a seguito di affidamento in gestione, nelle fattispecie previste al comma 1 punti a) e b), il relativo proprietario decade dal diritto di reintestazione. 3. Il Dirigente del ervizio competente accertata una delle fattispecie di cui al comma 1, la contesta all interessato fissando un termine per eventuali contro deduzioni, decorso inutilmente il quale, provvede alla emanazione del provvedimento di revoca. Il provvedimento di revoca, congruamente motivato, è comunicato all interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento o notifica. Nel caso di cui al comma 2 il provvedimento deve essere comunicato anche al proprietario dell azienda. Articolo 23 Rilascio, durata, scadenza, rinnovo, rinuncia, decadenza e revoca della concessione 1. L atto di concessione è rilasciato al titolare di autorizzazione al commercio su aree pubbliche. 2. Fatti salvi i diritti acquisiti prima dell entrata in vigore della L.R n 10, ogni ditta operante in un mercato non può essere concessionaria di più di due posteggi nello stesso mercato, anche se ciò avvenga per conferimento in società di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. 3. La concessione del posteggio ha la durata di 10 anni e può essere rinnovata su apposita domanda fatta pervenire al Comune, almeno tre mesi prima della scadenza. 4. Il Dirigente del servizio competente, verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi, appone il visto di rinnovo sulla concessione di posteggio, entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. 5. Il Dirigente del servizio competente per motivi di pubblico interesse, o altri gravi motivi, può decidere di non procedere al rinnovo della concessione. In questo caso, dovrà darne motivata comunicazione scritta, a mezzo lettera raccomandata a.r., almeno sei mesi prima della scadenza, agli interessati. 6. La concessione decade in caso di mancato utilizzo del posteggio assegnato per periodi di tempo superiori complessivamente a quattro mesi in ciascun anno solare, ovvero superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all anno solare. Nel caso di mercato settimanale, si ha decadenza della concessione per assenze superiori ai 17 gg. di mercato. ono fatti salvi i casi di assenza per malattia, gravidanza o per servizio militare (2). Le assenze devono essere giustificate da comunicazione scritta, accompagnata da idonea documentazione, che deve pervenire al Comune entro 30 giorni dal verificarsi dell assenza stessa. In caso di società l assenza per malattia, gravidanza o servizio militare deve riguardare tutti i legali rappresentanti contemporaneamente per essere giustificata. Qualora l operatore sia 20

21 titolare di più posteggi nella stessa giornata, anche in più mercati, può usufruire delle citate cause giustificative purché risulti assente in tutti i predetti posteggi. Nel caso di subingresso o reintestazione il calcolo delle assenze decorre dalla data di presentazione al Comune della richiesta di subingresso o reintestazione. Accertato il mancato utilizzo del posteggio nei termini suindicati, la decadenza è automatica e deve essere immediatamente comunicata all interessato contestualmente alla revoca dell autorizzazione, con le modalità previste dall art E disposta la revoca dell atto di concessione, qualora l operatore non sia più in possesso dei requisiti di Legge, e gli sia stata revocata l autorizzazione amministrativa di commercio su aree pubbliche. 8. La concessione del posteggio può essere revocata per motivi di pubblico interesse o necessità, con esclusione di qualsiasi onere a carico del Comune stesso. 9. I motivi della revoca vanno preventivamente comunicati all interessato ai sensi dell art.7 della Legge 241/90, indicandogli l esistenza di eventuali posteggi liberi in altre aree pubbliche comunali, in modo da consentirgli di orientare opportunamente le proprie scelte operative. 10. In caso di revoca, l interessato ha diritto di ottenere un altro posteggio nel territorio comunale, fino alla scadenza del termine già previsto nella concessione revocata. Il nuovo posteggio, concesso in sostituzione non può avere una superficie inferiore e deve essere il più possibile simile a quello revocato. 11. La revoca debitamente motivata negli elementi di fatto e di diritto, è disposta dal Dirigente competente che ne cura anche la comunicazione all interessato, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento oppure notifica Articolo 24 Criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle relative concessioni di posteggio agli imprenditori agricoli 1. I posteggi destinati agli imprenditori agricoli, ai sensi dell art.4 comma 4 del D.Lgs. 228/01, sono indicati nella planimetria di cui al precedente art.7. Essi sono assegnati con le modalità previste ai commi successivi. 2. Nel caso si renda disponibile un posteggio, si provvede, entro il termine di trenta giorni dalla data dell effettiva e piena disponibilità del posteggio, a darne avviso all albo pretorio. L avviso deve contenere il numero e le dimensioni del posteggio, l indicazione che esso è riservato agli imprenditori agricoli, il termine entro il quale gli aventi titolo possono presentare al Comune la relativa domanda di assegnazione. 3. La domanda di assegnazione del posteggio disponibile va presentata entro 30 giorni dall avviso di cui al comma due, con le modalità di cui all art.17 comma 1, e deve contenere i seguenti dati: Generalità, indirizzo e codice fiscale dell imprenditore agricolo (persona fisica o società di persone) o del legale rappresentante delle cooperative e consorzi agricoli. Nel caso di società vanno indicate anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale. In entrambi i casi va indicato: a) Il numero di iscrizione al Registro Imprese; 21

22 b) Il numero di posteggio del quale si chiede l assegnazione, come individuato nell avviso esposto all albo pretorio del Comune; c) Il possesso della qualifica di imprenditore agricolo; la data di inizio dell attività di imprenditore agricolo attestata nel REA; d) L ubicazione del fondo di produzione, il tipo di prodotti che si intende porre in vendita; e) La dichiarazione di eventuali presenze effettuate nello stesso mercato. 4. Qualora la domanda risulti incompleta l Ufficio preposto ne da comunicazione al richiedente, indicando il termine per la regolarizzazione, fissato in 30 gg, trascorso il quale le domande non saranno valutate ai fini della graduatoria. 5. La concessione di posteggio viene rilasciata in applicazione ai seguenti criteri: a) Maggior numero di presenze, nello stesso mercato, effettuate come imprenditore agricolo precario; b) Maggiore anzianità di iscrizione al REA come imprenditore agricolo; c) Ordine cronologico di presentazione delle domande. Per le domande inviate tramite raccomandata a.r., fa fede il timbro postale di spedizione. 6. La concessione del posteggio per i produttori agricoli ha durata decennale ed è rilasciata per un utilizzo annuale, stagionale o per periodi inferiori, strettamente correlati alla fase di produzione dei beni da porre in vendita. A tal fine il Comune, in sede di definizione del piano per il commercio su aree pubbliche, può determinare le tipologie merceologiche dei posteggi riservati agli agricoltori, con particolare riguardo alle produzioni tipiche del territorio, legandole ai relativi periodi di produzione. E consentita la cessione del posteggio da parte dell agricoltore unitamente all azienda agricola di riferimento. 7. Per quanto compatibili si applicano le altre norme del presente regolamento. 8. Non è permesso il frazionamento del posteggio. 9. Gli imprenditori agricoli non possono essere titolari di più di una concessione nell ambito dello stesso mercato. Articolo 25 ubingresso nelle autorizzazioni 1. Il trasferimento, in gestione od in proprietà, dell azienda o di un suo ramo, per l esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi od a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento della titolarità dell autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell attività, a condizione che il subentrante sia in possesso dei requisiti di legge per gestire l attività. Il trasferimento è soggetto ad autorizzazione. 2. Il trasferimento dell azienda o di un suo ramo, se avviene per atto tra vivi, deve essere effettuato per atto pubblico notarile o con scrittura privata autenticata, ai sensi della Legge 310/93; se avviene per causa di morte, il trasferimento dell azienda o di un suo ramo, deve essere effettuato nelle forme e modi previsti dalla normativa vigente per la devoluzione dell eredità e comporta di diritto il subentro nella titolarità della autorizzazione, ed altresì della concessione per il periodo residuo del decennio in corso. 22

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005.

2. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le leggi 1/1990 e 174/2005. LEGGE REGIONALE 20 novembre 2007, n. 17 Disciplina dell'attività di acconciatore e di estetista (B.U. 29 novembre 2007, n. 104) INDICE DELLA LEGGE Art. 1 (Oggetto) Art. 2 (Competenze della Regione, delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Comune di Desenzano del Garda REGOLAMENTO PER IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE Approvato con Deliberazione di C.C. n. 144 del 30.11.2000 Modificato con Deliberazione di C.C. n. 102 del

Dettagli

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA

CITTA DI PISTICCI COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA CITTA DI PISTICCI (Provincia di Matera) COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PRIVATE CRITERI PER IL RILASCIO AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI INERENTI MEDIE STRUTTURE DI VENDITA (Art. 8 D.Lgs. n. 114/98 ed art. 19

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE COMUNE DI LAMPORECCHIO Provincia di Pistoia C.F.: 00300620473 DELIBERA C.C. N. 6 DEL 18 GENNAIO 2013 ALLEGATO A1 REGOLAMENTO PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE (Art. 117 comma 6 della Costituzione

Dettagli

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale

COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO. Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale COMUNE DI LOIRI PORTO SAN PAOLO PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO Regolamento della manifestazione Mercatino dell usato non professionale Approvato con Deliberazione di C.C. n. 22 del 15/03/2012 Art. 1 OGGETTO

Dettagli

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI

TITOLO I NATURA E DEFINIZIONI PIANO DI PROGRAMMAZIONE COMUNALE CONCERNENTE I CRITERI PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI ED I CRITERI DI PROGRAMMAZIONE ALL APERTURA, AL TRASFERIMENTO DI SEDE E ALL AMPLIAMENTO DI SUPERFICIE DELLE MEDIE

Dettagli

Città di Cosenza Settore Programmazione e Sviluppo Economico Servizio AA.EE.PP.

Città di Cosenza Settore Programmazione e Sviluppo Economico Servizio AA.EE.PP. Città di Cosenza Settore Programmazione e Sviluppo Economico Servizio AA.EE.PP. FIERA DI SAN GIUSEPPE EDIZIONE 2010 AVVISO PUBBLICO PER L ASSEGNAZIONE DEI POSTEGGI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO ATTIVITA ECONOMICHE

Dettagli

REGOLAMENTO MERCATINO DEI LIBRI

REGOLAMENTO MERCATINO DEI LIBRI REGOLAMENTO MERCATINO DEI LIBRI Art. 1 Svolgimento 1. Il Mercatino dei libri è un mercatino specializzato, riservato alla vendita esclusiva di libri, che si svolge nel centro storico da ottobre a giugno

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE

REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI INDICE C O M U N E D I B A Z Z A N O REGOLAMENTO COMUNALE DELLE ASSOCIAZIONI Allegato alla delibera di Consiglio Comunale n.104 del28/11/2011 INDICE Art. 1 - Finalità Art. 2- Registro comunale delle associazioni

Dettagli

COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE

COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE COMUNE DI UDINE CRITERI PER IL RILASCIO DELL AUTORIZZAZIONE DEI PUNTI DI VENDITA NON ESCLUSIVI DI GIORNALI E RIVISTE INDICE ARTICOLO 1 definizione ARTICOLO 2 - zone ed aree commerciali ARTICOLO 3 distanze

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO

REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE ED IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO INDICE ART. 1 - Premessa ART. 2 - Finalità ART. 3 Attivazione borsa di studio: ricerca finanziatori ART. 4 Indizione borsa di studio

Dettagli

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista.

LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO. Norme in materia di attività di estetista. Pagina 1 di 6 LEGGE REGIONALE N. 33 DEL 13-12-2001 REGIONE LAZIO Norme in materia di attività di estetista. Fonte: BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 36 del 29 dicembre 2001 SUPPLEMENTO ORDINARIO

Dettagli

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98

Regione Lazio. Leggi Regionali 28/11/2013 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO - N. 98 Regione Lazio Leggi Regionali Legge Regionale 27 novembre 2013, n. 8 Disposizioni di semplificazione relative alle strutture ricettive. Modifiche alle leggi regionali 6 agosto 2007, n. 13, concernente

Dettagli

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE

IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE IL MINISTRO DELLE ATTIVITA PRODUTTIVE VISTO il decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che all articolo 17, comma 1, stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese che intendono svolgere

Dettagli

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE

REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE REGOLAMENTO PER IL NOLEGGIO CICLI, CICLOMOTORI A DUE E TRE RUOTE, MOTOCICLI E QUADRICICLI PER IL TRASPORTO DI PERSONE Articolo 1 Dichiarazione inizio attività 1-L esercizio del noleggio di cicli, ciclomotori

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. L.R. 30/1999, art. 26 e 42, c. 01 B.U.R. 31/05/2000, n. 22 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 20 aprile 2000, n. 0128/Pres. Regolamento concernente il tesserino regionale di caccia per il Friuli-Venezia

Dettagli

MERCATINO DELLE PULCI E DELL ANTIQUARIATO Allegato alla deliberazione consiliare n.96 del 30 novembre 2006, esecutiva dal 27 dicembre 2006 REGOLAMENTO

MERCATINO DELLE PULCI E DELL ANTIQUARIATO Allegato alla deliberazione consiliare n.96 del 30 novembre 2006, esecutiva dal 27 dicembre 2006 REGOLAMENTO MERCATINO DELLE PULCI E DELL ANTIQUARIATO Allegato alla deliberazione consiliare n.96 del 30 novembre 2006, esecutiva dal 27 dicembre 2006 SOMMARIO NORME DI RIFERIMENTO REGOLAMENTO TITOLO I CARATTERISTICHE

Dettagli

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO

LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO LE SANZIONI E I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI PREVISTI DAL D. LGS. N. 114 DEL 1998 IN MATERIA DI COMMERCIO di Claudio Venturi Sommario: 1. Premessa. 2. Le sanzioni per il commercio all ingrosso e al dettaglio

Dettagli

Art. 1 Svolgimento. Art. 3 Circolazione pedonale e veicolare

Art. 1 Svolgimento. Art. 3 Circolazione pedonale e veicolare REGOLAMENTO MERCATO PIAZZALE FORO BOARIO DI VILLA POTENZA Approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 9 febbraio 2010 Esecutiva il 26 febbraio 2010 Art. 1 Svolgimento 1. Il Mercato del Foro Boario

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE.

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI AI FINI DELLA ELIMIAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE. (Approvato con atto di Consiglio comunale n. 81 del 11/11/2005) indice ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4

Dettagli

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104

9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 9.3.2011 - BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE TOSCANA - N. 10 DELIBERAZIONE 28 febbraio 2011, n. 104 Indirizzi per l attività di gestione degli elenchi regionali degli operatori biologici e dei concessionari

Dettagli

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE CONCESSE NELL AMBITO DEGLI STRUMENTI DI PROMOZIONE E SVILUPPO DEL TESSUTO COMMERCIALE NEL CENTRO STORICO (adottato

Dettagli

REGOLAMENTO. Articolo 1 Principi generali. Articolo 2 Graduatorie di sostegno. Articolo 3 Supplenze annuali

REGOLAMENTO. Articolo 1 Principi generali. Articolo 2 Graduatorie di sostegno. Articolo 3 Supplenze annuali REGOLAMENTO per il conferimento delle supplenze al personale educativo dei nidi d infanzia, delle scuole dell infanzia, dei ricreatori e del s.i.s. comunali Articolo 1 Principi generali 1. Al fine di garantire

Dettagli

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI

REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI CITTÀ DI IMOLA REGOLAMENTO DELL ASSEGNAZIONE DI SPAZI PRESSO I CIMITERI IN OCCASIONE DELLA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI PER RACCOLTA FONDI Approvato con deliberazione C.C. n. 171 del 10.11.2008, esecutiva

Dettagli

attività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05

attività commerciali vendita della stampa quotidiana e periodica modello 2_15_05 AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive - Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO

COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA REGOLAMENTO SALE PUBBLICHE DA GIOCO INDICE TITOLO I - PRESCRIZIONI GENERALI Art 1 Definizione e ambito di applicazione Art 2 Licenza amministrativa Art 3 Requisiti

Dettagli

Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona

Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona Allegato A alla deliberazione C.C. n. 22 in data 14.6.2011. Comune di Borgio Verezzi Provincia di Savona REGOLAMENTO PER L EFFETTUAZIONE DI SAGRE GASTRONOMICHE ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO

Dettagli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) pagina 1 di 9 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO DEL 16 LUGLIO 2004 N 2196 ALLEGATO A) Titolo: criteri, condizioni e procedure tecnico-amministrative per il conferimento del riconoscimento

Dettagli

COMUNE DI NOGARA Provincia di Verona. Piano comunale per il commercio su aree pubbliche durante sagre, feste o manifestazioni occasionali.

COMUNE DI NOGARA Provincia di Verona. Piano comunale per il commercio su aree pubbliche durante sagre, feste o manifestazioni occasionali. COMUNE DI NOGARA Provincia di Verona Piano comunale per il commercio su aree pubbliche durante sagre, feste o manifestazioni occasionali. 1 Indice Art. 1 - Finalità Pag. 3 Art. 2 - Individuazione delle

Dettagli

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento.

REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE. ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento. REGOLAMENTO PER L USO DEL CENTRO SOCIO-CULTURALE DI AZZANELLO DI PASIANO DI PORDENONE ARTICOLO 1 Oggetto del regolamento Il Centro socio-culturale di Azzanello di Pasiano di Pordenone (di seguito nominato

Dettagli

COMUNE DI ALCAMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI

COMUNE DI ALCAMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI COMUNE DI ALCAMO LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ECONOMICI A FONDO PERDUTO PER L ADOZIONE DI CANI RANDAGI OSPITATI PRESSO IL CANILE RIFUGIO MISTER DOG S.R.L.

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE SERVIZIO AMBIENTE REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PER L ABBATTIMENTO DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n.63 del 09.08.2012 1 Sommario ART. 1 - Finalità

Dettagli

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO

OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato dei produttori agricoli biologici. IL SINDACO Comune di Modena Politiche Economiche, Società Partecipate e Sportello Unico L Assessore 22 settembre 2005 Prot. Gen. 2005/125195 IE 11299 OGGETTO: Modalità di svolgimento in piazza Pomposa di un mercato

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE

REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE REGOLAMENTO COMUNALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE Art. 1 (Istituzione del servizio) Il Comune di Fossalto promuove il benessere dei propri cittadini, con il fine di inserire ed integrare socialmente

Dettagli

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca Circolare n. 25 Prot. AOODPIT/Reg.Uff./509 Roma, 2 marzo 2009 Al Direttore Generale per il personale della scuola SEDE Ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali LORO SEDI e, p.c. Al Gabinetto

Dettagli

COMUNE DI SPILIMBERGO

COMUNE DI SPILIMBERGO COMUNE DI SPILIMBERGO PROVINCIA DI PORDENONE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUDCENTE CON AUTOBUS DA RIMESSA E PER LE MODALITA DI RILASCIO E DI RINNOVO DELLE RELATIVE

Dettagli

Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche

Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche Allegato alla Delib.G.R. n. 15/15 del 19.4.2007 Criteri di attuazione del commercio su aree pubbliche Art. 1 Definizioni Con il presente provvedimento vengono definite le direttive ed i criteri di attuazione

Dettagli

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA

COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA COMUNE DI ORSARA DI PUGLIA Provincia Di FOGGIA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DEI LOCALI PRESSO IL CENTRO CULTURALE COMUNALE sito in Via PONTE CAPO (Palazzo Ex Scuola Media) Approvato con deliberazione

Dettagli

COMUNE DI BORETTO P r o v i n c i a d i R e g g i o E m i l i a

COMUNE DI BORETTO P r o v i n c i a d i R e g g i o E m i l i a BANDO PER L ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI POSTEGGI NEL MERCATO SETTIMANALE DEL GIOVEDI IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI ALLA PERSONA Visto il D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 recante "Riforma della disciplina

Dettagli

PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE

PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE PROVINCIA DI ORISTANO REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLE PALESTRE SCOLASTICHE Approvato con delibera C.P. n. l5 del 25 marzo 2003 ARTICOLO 1 1. ll presente regolamento disciplina l uso, in orario

Dettagli

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE

Comune di Sarroch. Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 45 del 20.12.2005 Comune di Sarroch Provincia di Cagliari REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE INDICE Capo I - Disposizioni Generali Articolo

Dettagli

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza

COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza COMUNE DI TRISSINO Provincia di Vicenza REGOLAMENTO PER L APERTURA E L ESERCIZIO DELLE SALE GIOCHI E L INSTALLAZIONE DI APPARECCHI O CONGEGNI DA TRATTENIMENTO Approvato con delibera consiliare n. 4 del

Dettagli

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale

Regolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili

Dettagli

Il Ministro delle Attività Produttive

Il Ministro delle Attività Produttive Il Ministro delle Attività Produttive VISTO l articolo 21, del Decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, che stabilisce che, a decorrere dal 1 gennaio 2003, le imprese di gas naturale che svolgono nel

Dettagli

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI).

REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI). COMUNE DI COMO REGOLAMENTO PER RILASCIO ABBONAMENTI ANNUALI PER SPAZI DI SOSTA RISERVATI A TITOLO ONEROSO PER VEICOLI PRIVATI DEI SOLI RESIDENTI (STALLI GIALLI). (Approvato con Deliberazione del Consiglio

Dettagli

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ @ cüéä Çv t w ctwéät @

V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ @ cüéä Çv t w ctwéät @ V ààõ w fxäätéétçé WxÇàÜÉ @ cüéä Çv t w ctwéät @ PIANO DEL COMMERCIO SULLE AREE PUBBLICHE Legge Regionale n. 10 del 6 aprile 2001 recante Nuove norme in materia di commercio su aree pubbliche ; Deliberazione

Dettagli

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO

COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO 6 Allegato 1 COMUNE DI FORLI' AREA PIANIFICAZIONE E SVILUPPO DEL TERRITORIO Servizio Pianificazione e Programmazione del Territorio Via delle Torri n. 13 47100 Forlì Unità Segreteria mariateresa.babacci@comune.forli.fo.it

Dettagli

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO

COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO Allegato alla deliberazione di C.C. n. 41 del 28.11.2011 Il Segretario Comunale Dott.ssa Crescenza Gaudiuso COMUNE DI MOZZANICA PROVINCIA DI BERGAMO REGOLAMENTO COMUNALE PER LE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEGLI ORARI DELLE ATTIVITA COMMERCIALI Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 16 del 18.02.2004 Art. 1 NASTRO ORARIO Il nastro orario giornaliero, nell ambito

Dettagli

Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale.

Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Regolamento di procedura per l apertura delle medie strutture di vendita nel territorio comunale. Norme per l esercizio delle attività di vendita al dettaglio in sede fissa. Decreto legislativo 31 marzo

Dettagli

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres.

L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. L.R. 2/1985, artt. 1 e 2 B.U.R. 1/12/2010, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 novembre 2010, n. 0251/Pres. Regolamento per la concessione dei finanziamenti per interventi straordinari di disinfestazione

Dettagli

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNE DI VIANO PROVINCIA DI REGGIO EMILIA REGOLAMENTO SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Approvato con deliberazione di G.C. n. 73 del 28.11.2000 INDICE TITOLO 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART.

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. L.R. 13/2002, art. 7, c. 15 e 16 B.U.R. 23/7/2003, n. 30 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 19 giugno 2003, n. 0205/Pres. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti

Dettagli

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali

Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali CITTA DI RONCADE Provincia di Treviso Via Roma, 53 31056 - RONCADE (TV) Tel.: 0422-8461 Fax: 0422-846223 Regolamento per la tutela della riservatezza dei dati personali Approvato con delibera di Consiglio

Dettagli

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. L.R. 13/2004, artt. 4 e 12 B.U.R. 1/12/2004, n. 48 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 11 novembre 2004, n. 0372/Pres. Allegato A Regolamento recante criteri e modalità di inserimento nel Registro delle

Dettagli

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA

1 - QUADRO NORMATIVO: COMPETENZE IN MERITO AL RICONOSCIMENTO DELLA RICONOSCIMENTO DELLA FIGURA DI TECNICO COMPETENTE IN ACUSTICA AMBIENTALE ART. 2, COMMI SESTO, SETTIMO ED OTTAVO DELLA LEGGE 26 OTTOBRE 1995, N. 447 A cura dell Osservatorio Regionale Agenti Fisici Direzione

Dettagli

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI

ALLEGATO A. Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALLEGATO A Dipartimento I Politiche delle Risorse Umane e Decentramento ALBO DOCENTI ESTERNI ALBO DOCENTI ESTERNI Art. 1. Istituzione e finalità Il Comune di Roma istituisce un Albo di tipo aperto per

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI REGOLAMENTO PER LA GESTIONE ED ASSEGNAZIONE POSTI AUTO ED AUTORIMESSE DI PERTINENZA DI ALLOGGI POPOLARI Regolamento adottato in Consiglio Comunale n. 82 del 22/11/2007 1 Art. 1 GENERALITA Gli immobili

Dettagli

Comune di Portobuffolè (Provincia di Treviso)

Comune di Portobuffolè (Provincia di Treviso) Comune di Portobuffolè (Provincia di Treviso) Mercatino dell Antiquariato e del Collezionismo Istituito con deliberazione C.C. n. 80 del 23/10/1989 Confermato con deliberazione C.C. n. 4 del 21/2/2002

Dettagli

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail

Luogo residenza prov. c.a.p. Indirizzo n. Tel. Fax e-mail Al dirigente del sesto settore del Comune di Termini Imerese Oggetto: Richiesta modifica temporanea della disciplina vigente di circolazione o di sosta. Cognome nome Luogo di nascita Data di nascita Luogo

Dettagli

Posteggio n.1: SETTORE ALIMENTARE DEI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI LOMBARDI CON PREVALENZA VENDITA FORMAGGI e SALUMI

Posteggio n.1: SETTORE ALIMENTARE DEI PRODOTTI TIPICI E TRADIZIONALI LOMBARDI CON PREVALENZA VENDITA FORMAGGI e SALUMI COMUNE DI CAVENAGO DI BRIANZA (MB) BANDO PER L ASSEGNAZIONE IN VIA SPERIMENTALE PER UN ANNO DI N.4 POSTEGGI MERCATALI,RISERVATI AD OPERATORI COMMERCIALI SU AREA PUBBLICA NEL PARCHEGGIO DI VIA CAMPAGNAE

Dettagli

REGOLAMENTO MERCATINO NATALIZIO

REGOLAMENTO MERCATINO NATALIZIO REGOLAMENTO MERCATINO NATALIZIO Art. 1 Svolgimento 1. Il mercatino Natalizio è una fiera specializzata del settore alimentare e non alimentare per la vendita di prodotti tipici dell artigianato; si svolge

Dettagli

e, p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco SEDE

e, p.c. Al Sig. Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco SEDE Alle Direzioni Centrali LORO SEDI All Ufficio Centrale Ispettivo Alle Direzioni Regionali e Interregionali VV.F. LORO SEDI Ai Comandi provinciali VV.F. LORO SEDI Agli Uffici di diretta collaborazione del

Dettagli

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI

COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI COMUNE DELLA SPEZIA REGOLAMENTO PER IL RILASCIO E LA DISCIPLINA DELLE AUTORIZZAZIONI DI SALA GIOCHI Delibera del Consiglio Comunale n 1 del 09.01.2012 INDICE Art. 1 DEFINIZIONE e AMBITO DI APPLICAZIONE

Dettagli

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola

CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola CITTA DI OMEGNA Provincia del Verbano-Cusio-Ossola REGOLAMENTO PER L AGEVOLAZIONE DELLE NUOVE ATTIVITA IMPRENDITORIALI E DI LAVORO AUTONOMO (Aggiornato alla Deliberazione di CC nr. 45 del 29/04/2010) INDICE

Dettagli

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres.

L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. L.R. 22/2010, art. 9, c. 19 B.U.R. 8/6/2011, n. 23 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 31 maggio 2011, n. 0128/Pres. Regolamento per la determinazione dei criteri di ripartizione e delle modalità di concessione,

Dettagli

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA

C O M U N E D I N O N A N T O L A PROVINCIA DI MODENA @II@ ALLEGATO ALLA DELIBERQZIONE C.C. N. 43 DEL 01.06.2006 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, SUSSIDI E BENEFICI ECONOMICI AD ASSOCIAZIONI. Art. 1 Oggetto TITOLO I DISCIPLINA GENERALE.

Dettagli

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA

COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA COMUNE DI BRESCIA REGOLAMENTO PER L ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMU- NE DI BRESCIA Adottato dal Consiglio comunale nella seduta del 16.2.1998 con provvedimento n. 20 ART. 1 Oggetto del

Dettagli

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO

DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO DIVISIONE GESTIONE RISORSE UMANE LINEE GUIDA SULLA MOBILITA INTERNA DEL PERSONALE TECNICO - AMMINISTRATIVO Testo emanato con D.D. n. 1905 del 26 marzo 2012 1 1. OGGETTO E FINALITA 1.1. Le presenti linee

Dettagli

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6

Art. 2 Modifica all articolo 4 della l.r. 34/2007. LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 7213 LEGGE REGIONALE 18 febbraio 2014, n. 6 Modifiche e integrazioni alle leggi regionali 15 novembre 2007, n. 34, 7 agosto 2013, n. 27 e 11 febbraio 1999, n. 11. IL CONSIGLIO REGIONALE HA APPROVATO Art.

Dettagli

CITTA DI ITTIRI BANDO PER LA CONCESSIONE DI STAND PER LA VENDITA DIRETTA PRESSO IL MERCATO CONTADINO DI ITTIRI PRENDAS DE TERRA NOSTRA

CITTA DI ITTIRI BANDO PER LA CONCESSIONE DI STAND PER LA VENDITA DIRETTA PRESSO IL MERCATO CONTADINO DI ITTIRI PRENDAS DE TERRA NOSTRA CITTA DI ITTIRI BANDO PER LA CONCESSIONE DI STAND PER LA VENDITA DIRETTA PRESSO IL MERCATO CONTADINO DI ITTIRI PRENDAS DE TERRA NOSTRA I N D I C E Art. 1 - Oggetto del bando Art. 2 - Soggetti ammessi Art.

Dettagli

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - 1 -

REGOLAMENTO CHE DISCIPLINA L ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE - 1 - COMUNE DI MONTE SAN SAVINO Corso Sangallo 38 52048 Monte San Savino Telefono: 0575 8177220 Fax: 0575 843076 Web: www.citymonte.it E-mail: commercio@citymonte.it C.F. e P.I. 00272160516 REGOLAMENTO CHE

Dettagli

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI

Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI Città di Desio REGOLAMENTO PER L ISCRIZIONE E LA TENUTA ALBO DELLE ASSOCIAZIONI INDICE Art. 1 - MATERIA DEL REGOLAMENTO Art. 2 - ARTICOLAZIONE Art. 3 - REQUISITI PER L ISCRIZIONE Art. 4 - MODALITA PER

Dettagli

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011

Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 Risoluzione n. 153829 del 10.6.2011 OGGETTO: D.P.R. 4 aprile 2001, n.235, Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande

Dettagli

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista

Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI Norme di attuazione del Regolamento di formazione professionale continua del dottore commercialista (approvate nella seduta consiliare del 26 novembre 2002)

Dettagli

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DELLE AREE A FAVORE DEGLI ESERCENTI LE ATTIVITA DELLO SPETTACOLO VIAGGIANTE E CIRCENSE approvato con delibera di C.C. n. 54 del 02.07.1998 Art. 1 Norme generali

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI

REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI REGOLAMENTO PER LA FORMAZIONE DELL ELENCO DEI FORNITORI Approvato con Delibera del Consiglio Direttivo n. 15 del 21 Dicembre 2015 FORMAZIONE ELENCO DEI FORNITORI Art. 1 Istituzione e ambito di applicazione

Dettagli

Comune di Avigliana. Disciplinare

Comune di Avigliana. Disciplinare Comune di Avigliana Provincia di Torino Disciplinare Mercato riservato all esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli gestito da Federazione Coldiretti Torino ai sensi del d.m.

Dettagli

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE

I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE I.P.A.B. COLLEREALE - MESSINA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO E TRATTATIVA PRIVATA FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ELENCO DELLE IMPRESE DI FIDUCIA AFFIDAMENTO DI LAVORI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

Dettagli

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE Provincia di Forlì - Cesena REGOLAMENTO PER IL SOSTEGNO ECONOMICO ALLE IMPRESE Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 68 del 25/10/2010 BOZZA 1 Art. 1 - Finalità

Dettagli

Capitolo I Principi generali

Capitolo I Principi generali CONSORZIO SERVIZI SOCIALI DELL OLGIATESE CRITERI E MODALITÀ PER L EROGAZIONE DEL BUONO SOCIALE A CITTADINI NON AUTOSUFFICIENTI ANNO 2015 Indice: Capitolo I Principi generali. 1. Principi generali e finalità

Dettagli

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA

COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA COMUNE DI FOSSO PROVINCIA DI VENEZIA DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE PER LA DISCIPLINA DELL ALBO PRETORIO INFORMATICO INDICE ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5 ART. 6 ART. 7 ART. 8 ART. 9 ART. 10 ART. 11 ART.

Dettagli

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro

COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro COMUNE DI BORGIA Provincia di Catanzaro *********************** REGOLAMENTO COMUNALE PER L ILLUMINAZIONE VOTIVA DEI CIMITERI Regolamento approvato con Delibera del Consiglio Comunale n 36 del 28/11/2014

Dettagli

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A

CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008. Modulo A CORSO DI FORMAZIONE PER RESPONSABILI ED ADDETTI AL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. N 81/2008 Accordo Stato Regioni del 26 gennaio 2006 Modulo A Le verifiche periodiche in collaborazione

Dettagli

COMUNE DI ROCCAGORGA (Provincia di Latina)

COMUNE DI ROCCAGORGA (Provincia di Latina) COMUNE DI ROCCAGORGA (Provincia di Latina) REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRASSEGNO DI PARCHEGGIO PER INVALIDI E PER L ISTITUZIONE DEI PARCHEGGI RISERVATI (Simbolo e contrassegno redatto

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI)

REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) REGOLAMENTO PER L ACCESSO RADIOFONICO E TELEVISIVO ALLE TRASMISSIONI REGIONALI DELLA CONCESSIONARIA DEL SERVIZIO RADIOTELEVISIVO PUBBLICO (RAI) Approvato con delibera CORECOM n. 16/II/2005 del 15.07.2005,

Dettagli

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, IL CONSIGLIO DELL UNIONE EUROPEA, visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l articolo 93, vista la proposta della Commissione, (2) Per assicurare la corretta applicazione dell

Dettagli

Raccomandata AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA

Raccomandata AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Raccomandata AL COMUNE DI SANTO STEFANO DI MAGRA Comunicazione di effettuazione di vendita straordinaria di LIQUIDAZIONE (Ai sensi degli artt. n. 110 e112 della Legge Regione Liguria n. 1 del 2 gennaio

Dettagli

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI

REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI REGOLAMENTO PER L ORGANIZZAZIONE DELL ATTIVITA DI REPERIBILITA DEI SERVIZI VIABILITA ed EDILIZIA DELLA PROVINCIA DI CHIETI ARTICOLO N.1 DEFINIZIONE La reperibilità è l obbligo del lavoratore di porsi in

Dettagli

COMUNE DI SASSO MARCONI

COMUNE DI SASSO MARCONI COMUNE DI SASSO MARCONI Provincia di Bologna SERVIZIO ATTIVITA PRODUTTIVE REGOLAMENTO "MERCATO ORDINARIO" Giugno 2000 1 art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina il mercato ordinario

Dettagli

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P.

REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P. REGOLAMENTO PER L'AUTORIZZAZIONE ALL'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE DELL'ASSEGNATARIO E PER L'OSPITALITA' TEMPORANEA - ALLOGGI DI E.R.P.- Foglio notizie: APPROVATO con deliberazione di Giunta Comunale

Dettagli

Città di Castiglione delle Stiviere

Città di Castiglione delle Stiviere Città di Castiglione delle Stiviere Provincia di Mantova REGOLAMENTO COMUNALE per LA VALORIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRO-ALIMENTARI TRADIZIONALI LOCALI. ISTITUZIONE DELLA DE.C.O. (Denominazione comunale

Dettagli

Vigilanza bancaria e finanziaria

Vigilanza bancaria e finanziaria Vigilanza bancaria e finanziaria DISPOSIZIONI DI VIGILANZA IN MATERIA DI POTERI DI DIREZIONE E COORDINAMENTO DELLA CAPOGRUPPO DI UN GRUPPO BANCARIO NEI CONFRONTI DELLE SOCIETÀ DI GESTIONE DEL RISPARMIO

Dettagli

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO

DISCIPLINARE DI UTILIZZO DEL PALCO MODULARE DELLE SEDI E DEI TAVOLI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MONTIANO COMUNE DI MONTIANO PROVINCIA DI FORLI' - CESENA Piazza Maggiore - 47020 MONTIANO (FC) Tel. 0547-51151 / 51032 - Fax 0547-51160 E-mail: scuola-cultura@comune.montiano.fc.it Servizi Sociali-Scolastici-Culturali

Dettagli

1. Premessa e definizioni

1. Premessa e definizioni Regolamento provinciale per l iscrizione, la cancellazione e la revisione delle associazioni di promozione sociale nel Registro provinciale istituito ai sensi dell art.4 della L.R. 34/2002. (Approvato

Dettagli

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO

COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO COMUNE di BREMBATE REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO PASTI A DOMICILIO APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N.25 DEL 29.05.2010 1 Art. 1 - Oggetto del regolamento Art. 2 - Finalità del servizio

Dettagli

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI

REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI REGOLAMENTO SULLE POLITICHE DEGLI ORARI Approvato con deliberazione n. 61 del 23.10.2006 ART. l Orario di servizio Per orario di servizio si intende il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare

Dettagli

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres.

L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. L.R. 5/2012, artt. 11 e 33 B.U.R. 1/7/2015, n. 26 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 16 giugno 2015, n. 0117/Pres. Regolamento concernente le modalità di iscrizione, cancellazione, aggiornamento e tenuta

Dettagli

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.)

SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITA (S.C.I.A.) AL COMUNE DI MONTE SAN SAVINO U Sportello Unico per le Attività Produttive Corso Sangallo, 38 52048 Monte San Savino (Arezzo) Da inoltrare utilizzando il Portale Regionale accessibile dal sito web del

Dettagli

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO

REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO ALLEGATO A REGIONE LAZIO DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO DIREZIONE TURISMO AVVISO PUBBLICO Iscrizione delle agenzie di viaggi e turismo del Lazio nell elenco regionale delle agenzie sicure. Legge

Dettagli