COLLEGIO DI MILANO. Membro designato dalla Banca d'italia. (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari

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1 COLLEGIO DI MILANO composto dai signori: (MI) GAMBARO (MI) LUCCHINI GUASTALLA (MI) CERINI Presidente Membro designato dalla Banca d'italia Membro designato dalla Banca d'italia (MI) SPENNACCHIO Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari (MI) SAGLIASCHI Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti Relatore (MI) CERINI Nella seduta del 06/06/2013 dopo aver esaminato: - il ricorso e la documentazione allegata - le controdeduzioni dell intermediario e la relativa documentazione - la relazione della Segreteria tecnica FATTO La controversia attiene alle condizioni di stipula di un contratto di credito al consumo offerto dall intermediario resistente. Espone, infatti, il ricorrente con proprio atto di ricorso che, in data 6 febbraio 2011, egli acquistava una cucina e, contestualmente, sottoscriveva una proposta di contratto di finanziamento presso i locali del fornitore del bene, con accettazione della proposta stessa da parte dell intermediario il successivo 16 febbraio. Tra le altre clausole, il contratto in questione prevedeva la c.d. proroga, ovvero l inizio della data di versamento posticipata di sei mesi rispetto alla conclusione del contratto. Nel marzo 2012, volendo verificare la propria posizione, il ricorrente chiedeva e riceveva l estratto conto del rapporto di credito in essere; non ritenendo corretti i conteggi presentati, egli domandava delucidazioni all intermediario, dapprima oralmente, poi attraverso la richiesta di un conteggio per eventuale estinzione anticipata. Alla ricezione del prospetto, il cliente giudicava anomala la rendicontazione poiché la quota capitale ammortata appariva essere notevolmente inferiore rispetto a quanto atteso. In tal sede, il ricorrente realizzava che erano stati ammortati, e dunque dedotti dal suo debito, soprattutto interessi sul capitale, mentre non risultava una riduzione netta del capitale Pag. 2/6

2 stesso; soluzione, questa, che veniva successivamente qualificata dall intermediario come piano di ammortamento c.d. alla francese. A questo punto il ricorrente, richiesti ulteriori chiarimenti all intermediario, si avvedeva di quella da lui considerata come un ulteriore anomalia, e cioè del fatto che gli interessi come sopra calcolati avessero cominciato a prodursi sin dall erogazione delle somme finanziate, e non dalla scadenza del periodo di c.d. proroga, diversamente da quanto prospettato da chi gli aveva proposto il finanziamento il quale, sempre secondo quanto affermato dal ricorrente, aveva espressamente parlato di sei mesi a tasso zero. Il cliente lamentava, poi, che, nonostante la copertura assicurativa pagata unitamente al finanziamento fosse obbligatoria, perché [ ] propost[a] direttamente all atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento e [poiché] in mancanza delle stesse il finanziamento non viene accettato, detta copertura non era stata conteggiata nel calcolo del TAEG nelle condizioni contrattuali; di tale contratto assicurativo, peraltro, il ricorrente lamenta di non aver ricevuto documento alcuno. Inviava, pertanto, reclamo all intermediario il 29 maggio 2012, chiedendo di applicare al finanziamento le condizioni contrattuali sottoscritte e interpretate nel senso più favorevole, ma riceveva riscontro insoddisfacente. Egli si rivolgeva perciò all ABF lamentando che, in considerazione di quanto esposto, l intermediario aveva violato più norme del Codice del Consumo, avendo pubblicato un documento di sintesi ingannevole in riferimento alla natura del periodo di proroga promosso; avendo collocato strumenti finanziari senza l intermediazione di un promotore, e polizze assicurative senza personale adibit[o] ai fini ISVAP, non avendo consegnato documentazione in merito all assicurazione e non avendo dato informazioni sufficienti sui meccanismi di produzione degli interessi. Alla luce di tali doglianze, il ricorrente ha formulato all ABF la richiesta di condannare l intermediario alla immediata restituzione delle somme indebitamente percepite a titolo di interessi nelle rate di settembre, ottobre e novembre 2011 per un totale di 601,54 perché non dovute e non esplicitate da nessuna parte del contratto [ ]; il pagamento di 400 a titolo di rimborso per tutte le spese da me sostenute per ottenere quanto mi è dovuto per contratto. Articolando le proprie difese, dapprima in riscontro al reclamo e poi in sede di controdeduzioni, l intermediario ha eccepito che il finanziamento, per un importo di euro ,50 e con totale da rimborsare, a carico del cliente, di euro ,40 (elemento chiaramente riportato nel contratto liberamente firmato dal ricorrente ) è stato stipulato in modo corretto; l intermediario conferma altresì la correttezza della documentazione prodotta in base alla quale il cliente aveva, a suo avviso, tutti gli elementi per la corretta comprensione del contratto. In particolare, in relazione al pagamento degli interessi per i primi sei mesi, l intermediario sottolinea che il termine proroga, come giustamente rilevato dal ricorrente, significa differimento del termine di pagamento non già del piano di ammortamento e, dunque, gli interessi si producono dalla conclusione del contratto, come chiaramente esplicitato in sede precontrattuale. Alla luce di tali rilievi l intermediario chiede al Collegio di dichiarare infondata la richiesta di restituzione delle somme pagate a titolo di interessi nelle rate di settembre, ottobre e novembre 2011, in quanto debitamente corrisposte, e chiede altresì di respingere, in quanto parimenti infondata, la richiesta di rimborso della somma di 400,00 in quanto non giustificata [ ], non comprovata, oltreché non dovuta. Pag. 3/6

3 DIRITTO Occorre, innanzitutto, precisare come l esame del Collegio non può che essere circoscritto, in questa sede, in funzione della domanda formulata dal ricorrente all ABF; pertanto non si entrerà nel merito delle condizioni di stipula dei contratti di assicurazione accessori al finanziamento e dei relativi costi di intermediazione, posto che i rilievi formulati dal ricorrente nel reclamo e nel ricorso, in particolare in relazione alla obbligatorietà, ovvero facoltatività, della copertura assicurativa (rectius: delle coperture assicurative, essendovene ben due accessorie al contratto) non sfociano nell articolazione di un autonoma domanda: in merito, sia in ogni caso consentito al Collegio rammentare, in via del tutto incidentale, come la normativa vigente prevede inequivocabilmente che, laddove le polizze siano per contratto o nei fatti una condizione essenziale per l ottenimento del finanziamento alle condizioni pubblicizzate e prospettate, il loro costo dovrà senza dubbio essere conteggiato nell ambito della determinazione dei costi del finanziamento stesso e, dunque, dell interesse. Ciò chiarito, e tornando all oggetto della domanda, il ricorrente, come si anticipava, chiede la restituzione degli interessi contabilizzati nelle rate di settembre, ottobre e novembre 2011, e ciò in dipendenza di una non corretta determinazione degli interessi stessi in conseguenza del calcolo c.d. alla francese e della illegittima computazione a partire dalla data di erogazione del finanziamento e non di quella, posteriore, di esaurimento del periodo di c.d. proroga. Analizzando distintamente tali due profili, occorre subito dire che la determinazione delle modalità di restituzione del finanziamento secondo un computo c.d. alla francese appare determinazione in sé lecita; nel caso in esame essa risulta altresì chiaramente identificata nelle condizioni di contratto, il cui art. 3 indica come il piano di rimborso si effettui con capitale crescente ed interessi decrescenti. E vero, pertanto, che le Condizioni economiche non avrebbero consentito al cliente di valutare, come da questi affermato, in modo analitico l applicazione di tali calcolo, ma ciò era comunque desumibile dalla clausola di contratto dianzi richiamata, peraltro assai diffusa nell ambito dei finanziamenti al consumo e nel credito immobiliare. Al contrario, maggiori perplessità suscita, in relazione al caso concreto, l individuazione di un periodo di c.d. proroga. In merito, è senza dubbio corretto quanto affermato dall intermediario, ossia che la modalità di partenza del calcolo degli interessi a decorrere dalla data del finanziamento, e non dalla cessazione del periodo di proroga, è legittima in sé: ciò viene confermato anche dalla Deliberazione CICR 9 febbraio 2000 (in Gazz. Uff., 22 febbraio, n. 43). - Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria, in particolare dal comma 4 dell art.3. Tuttavia, è altresì vero e ben noto agli operatori professionali che la validità di qualsivoglia clausola negoziale è subordinata e vincolata, nell ambito dei contratti con i consumatori in particolare, al rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza e correttezza. Numerosi sono, del resto, le fonti normative e regolamentari che ne impongono il rispetto. Oltre al generale obbligo di buona fede (art cod.civ.) che la normativa primaria pone a carico dei soggetti sin dalla fase precontrattuale, nell ambito dei contratti che vedono coinvolto un professionista ed un consumatore le trattative e l intero processo negoziale debbono essere conformi anche alle specifiche disposizioni in materia di trasparenza poste dal D.Lgs. n. 385 del 1993 e dalle previsioni del D.Lgs. n. 206 del 2005, ossia il Codice del Consumo, le cui disposizioni valgono, da un lato, a rafforzare i diritti contemplati da altre disposizioni di legge (che concorrono al contempo a interpretare) e, Pag. 4/6

4 dall altro, a colmare le lacune che nella tutela dei consumatori possono residuare da altre, più specifiche, previsioni normative. Il secondo comma dell art. 2 del Codice del Consumo, a sua volta, fissa i diritti fondamentali dei consumatori, tra cui quelli c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicità ( ); c bis), all esercizio delle pratiche commerciali secondo i principi di buona fede, correttezza e lealtà; (.) e) alla correttezza, alla trasparenza ed all equità nei rapporti contrattuali; ( ).L art. 39 del medesimo Codice, con disposizione destinata a trovare applicazione in primis proprio nella fase delle trattative, ribadisce che le pratiche commerciali debbono essere improntate al rispetto dei principi di buona fede, di correttezza e di lealtà, principi che, sempre secondo la norma, dovranno essere parametrati e valutati anche alla stregua delle esigenze di protezione delle categorie di consumatori. La buona fede, la correttezza e la lealtà costituiscono principi di carattere generale in grado, come tali, di offrire ampia tutela ai consumatori, mentre il concetto di trasparenza, traslato dall ambito amministrativo, viene ulteriormente ad ampliare il diritto all informazione quale cardine della normativa perché solo il consumatore debitamente informato potrà effettuare scelte consapevoli. In tal modo potrà, quindi, realizzarsi un effettiva concorrenza nel mercato destinata ad avvantaggiare in primis proprio i consumatori, ma anche la correttezza delle pratiche nel quadro dei rapporti tra professionisti e, dunque, della stessa concorrenza. L informazione fornita deve peraltro essere adeguata e quindi particolarmente approfondita e qualificata, tale da fornire un quadro chiaro ed esauriente del contenuto e delle conseguenze del contratto che il consumatore si appresta a stipulare, tenendo anche conto del grado di avvedutezza di cui questo può godere. Il successivo art. 5 del Codice del Consumo a sua volta precisa che le informazioni fornite al consumatore devono essere adeguate alla tecnica di comunicazione impiegata ed espresse in modo chiaro e comprensibile, tenuto anche conto delle modalità di conclusione del contratto o delle caratteristiche del settore, tali da assicurare la consapevolezza del consumatore. Alla tutela del diritto alla trasparenza, ed in verità non solo per i consumatori, nello specifico settore dei contratti bancari e finanziari, è poi dedicato il già citato Titolo VI del D.Lgs. n. 385 del 1993, che include uno specifico capo dedicato al Credito al consumo. In attuazione di tali disposizioni di legge, nella cui interpretazione non si potrà comunque prescindere dai principi posti dal Codice di Consumo, è stata adottata la delibera del CICR 4 marzo 2003 ed emanato il Provvedimento della Banca d Italia sulla Trasparenza delle operazioni e dei servizi finanziari (2003, 2009 e successive modifiche). Orbene, nel caso in esame, si deve valutare se le indicazioni fornite con i documenti prodotti in sede di stipula del contratto di finanziamento siano idonei a soddisfare il requisito della trasparenza ed a fornire un informazione adeguata al cliente in relazione all immediata decorrenza degli interessi (Collegio di Milano, pronuncia n. 1381/10; Collegio di Napoli, pronuncia n. 27/10) e, in particolare, se sia stata fornita ogni specificazione idonea a chiarire l esatta natura degli importi in questione (Collegio di Roma ricorso n. 707/10). Si è dell avviso che la risposta debba essere negativa, specialmente in conseguenza del fatto che nessun chiarimento numerico, oltre alla scheda di sintesi, è stato fornito al cliente. Tale previsione appare ancor più obliqua laddove nell ambito della contrattazione vi sia una rassicurazione, fornita dall intermediario del credito, che espressamente indichi, per fini del tutto commerciali, che il finanziamento è a costo zero per alcuni mesi, ossia sino alla scadenza del periodo di proroga. Circostanza quest ultima che, peraltro, è affermata dal ricorrente senza tuttavia che ne sia fornita in alcun modo prova. Pag. 5/6

5 Non si può, dunque, non concludere che, alla luce dei rilievi sopra richiamati, la corretta comprensione dei costi dell operazione, dunque la finalità trasparenza alla quale l intera normativa sul credito al consumo tende, risulti quantomeno offuscata (con specifico riferimento al tema del preammortamento nei contratti di credito al consumo, cfr. altresì Collegio di Napoli, pronuncia n. 1335/11). Tale opacità può ben determinare a carico del cliente difficoltà di addivenire a scelte pienamente consapevoli e così in concreto danneggiarlo quando il contratto, privo di tale asimmetria informativa, sarebbe potuto essere concluso a condizioni diverse secondo l adagio dell art cod. civ. In questo quadro, a poco o nulla rileva, poi, l avvenuta c.d. doppia sottoscrizione della clausola in esame così come postulata dall intermediario: tale sottoscrizione, ai sensi dell art cod. civ., come ben noto, non svolge ruolo alcuno nel settore dei contratti stipulati dai consumatori i quali sono semmai soggetti alla ben più tutelante disciplina prevista dal codice del consumo in materia di clausole vessatorie. Non v è dubbio, pertanto, sul fatto che sia auspicabile, in caso di applicazione di clausole di proroga o preammortamento, una maggiore chiarezza nella formulazione delle stesse e dei documenti esplicativi, accompagnata altresì da una corretta informativa da parte dei soggetti che intervengono nella transazione ed a contatto con il cliente. Con ciò dovendosi rilevare anche l opportunità di suggerire, per il futuro, di fornire una più adeguata informazione all atto della stipulazione del contratto, eventualmente esemplificando l esatta operatività del computo degli interessi nel periodo di c.d. proroga. Tutto ciò può senz altro contribuire a migliorare i rapporti con la clientela ed a ridurre le conflittualità. Chiariti ed esaminate tutte tali tematiche, si deve però constatare come, nel ricorso al Collegio, il ricorrente si sia limitato a richiedere la restituzione degli interessi versati nelle rate relative ai mesi di settembre, ottobre e novembre 2011, senza correlare la propria domanda al computo degli interessi riferibili ad un danno, ovvero agli interessi corrisposti in relazione ai mesi di proroga, che non possono senza dubbio essere determinati attraverso la mera restituzione delle quote interessi versate nelle rate indicate del 2011; senza contare che gli interessi sempre relativi a tali tre mensilità appaiono riferibili al più generale piano di ammortamento che include anche il calcolo complessivo degli interessi alla c.d. francese, sicché la domanda di restituzione degli interessi così come formulata non è accoglibile. Quanto alla seconda domanda formulata, ossia la richiesta di rimborso di euro 400 a titolo di spese, essa non può essere accolta in quanto non risulta in alcun modo documentata. P.Q.M. Il Collegio non accoglie il ricorso. Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela. IL PRESIDENTE firma 1 Pag. 6/6

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