Liceo Scientifico e Linguistico "Edouard Bérard"

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1 Liceo Scientifico e Linguistico "Edouard Bérard" Lycée Scientifique et Linguistique "Edouard Bérard" (D.L.P.C.S n D.P.R n. 881) C.F Av. du Conseil des Commis, AOSTA Tel (0) Fax 0039 (0) mail pec is-lberard@regione.vda.it is-lberard@pec.regione.vda.it REGOLAMENTO INTERNO DELL ISTITUZIONE SCOLASTICA DIRITTI E DOVERI DEI COMPONENTI DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA TITOLO 1: STUDENTI ARTICOLO 1. (ingresso e inizio delle lezioni) Al mattino la prima campanella sarà suonata alle ore 7.50; la seconda suonerà alle ore 7.55 per indicare che alunni e insegnanti devono recarsi nelle loro aule. Alle ore 8.00 suonerà la terza campanella per segnalare la chiusura del portone e l inizio delle lezioni. Tutti gli alunni devono essere muniti per l ingresso a scuola del badge. L alunno che ne è sprovvisto può entrare in classe solo dopo aver compilato l autocertificazione da consegnare al docente del primo modulo che provvederà a cancellare l assenza (A) dal registro elettronico. Gli articoli successivi disciplinano le sanzioni previste per gli alunni che ripetutamente sono sprovvisti del badge. ARTICOLO 2. (assenze, giustificazioni) L immediato controllo delle giustificazioni per le assenze è affidato all insegnante del primo modulo, che firmerà il libretto apposito staccandone il tagliando e inserendolo nel raccoglitore di classe. Per assenze dovute a malattia che superino i cinque giorni consecutivi (compresi sabato, domenica e altre festività se frapposti fra due giorni di assenza) è richiesto il certificato medico con la dichiarazione che l alunno può riprendere l attività scolastica. Ad ogni alunno sarà consegnato un libretto delle giustificazioni valido per tutto l anno scolastico. Un duplicato del libretto potrà essere rilasciato solo per le assenze di giorni interi. All atto dell iscrizione i genitori (o coloro che ne fanno le veci) devono depositare la propria firma in segreteria sulla modulistica e sul libretto delle giustificazioni. Sono considerate valide al fine delle giustificazioni solo le firme così registrate. Nel momento in cui gli alunni diventano maggiorenni possono depositare anche la loro firma, per essere autorizzati a convalidare autonomamente giustificazioni e verifiche. Lo studente non può avvalersi di tale opportunità in maniera retroattiva. Gli alunni minorenni devono esibire la giustificazione dei genitori per qualunque assenza, entrata posticipata o uscita anticipata. Anche se gli alunni maggiorenni possono firmare le giustificazioni, la scuola si riserva, qualora ne ravvisi la necessità, di comunicare alle famiglie l avvenuta astensione dalle lezioni. La mancata giustificazione di una o più assenze, malgrado gli opportuni solleciti da parte della Segreteria, verrà tenuta in debito conto dal Consiglio di classe nell assegnazione del voto di condotta. Al fine della giustificazione delle assenze, si ritengono validi i seguenti motivi: visita medica (in tal caso si chiederà di esibire un riscontro medico e il docente annoterà sul tagliando da consegnare in Segreteria: Ha esibito riscontro medico ovvero Deve esibire riscontro medico ); motivi di famiglia (in tal caso se si prevede un assenza di più di cinque giorni consecutivi - compresi il sabato, la domenica e altre festività se frapposti fra due giorni di assenza - le 1

2 famiglie anche degli alunni maggiorenni si faranno carico di dichiarare preventivamente alla Scuola l impossibilità di frequentare regolarmente i corsi); motivi sportivi (nel caso di reiterazione o di lunghi periodi, sarebbe preferibile acquisire la dichiarazione cumulativa da parte della Società Sportiva recante il prospetto delle date programmate). esami (ad esempio esame della patente) svolgimento delle lezioni non assicurato a causa di sciopero Non saranno accolte le diciture: Motivi personali, perché tutto indistintamente si riferisce alla persona, o In ritardo, perché la formulazione risulta di tipo tautologico. Il numero di assenze superiore al limite previsto dalla vigente normativa non consente l ammissione allo scrutinio finale. ARTICOLO 3. (ritardi, entrate posticipate, uscite anticipate) Gli alunni che eccezionalmente arrivano in ritardo (8,00-8,03) saranno ammessi in classe, previa registrazione del ritardo mediante il sistema di rilevazione automatizzato. Se il ritardo si ripete, o se l entrata interrompe la lezione, gli alunni potranno essere ammessi in classe solo all inizio del secondo modulo orario e dovranno giustificare. Tali ritardi verranno computati nel calcolo del monte ore annuale per la validità dell anno scolastico. Queste disposizioni non riguardano: gli alunni che viaggiano con mezzi pubblici provenienti dal di fuori del comune di Aosta. I genitori degli alunni pendolari (o chi ne fa veci o l alunno maggiorenne) residenti fuori dal comune di Aosta devono dichiarare, all inizio dell anno scolastico, su apposito modulo predisposto dalla Segreteria Alunni, l utilizzo del mezzo pubblico per recarsi a scuola specificando il mezzo utilizzato e l orario del trasporto. I controllo sulla veridicità dei ritardi dovuti al trasporto saranno demandati alla Presidenza. giornate con condizioni atmosferiche avverse (ad esempio abbondanti nevicate) Le entrate posticipate e le uscite anticipate saranno concesse, dal docente presente in classe, su richiesta di chi esercita la potestà genitoriale (o alunno maggiorenne), solo per moduli interi. Gli alunni che chiedono di uscire anticipatamente devono presentare la richiesta al docente del primo modulo orario. Non sono ammessi, di norma, salvo casi eccezionali dovuti a visita medica opportunamente documentata al rientro, ingressi posticipati oltre le ore 9.50 e uscite anticipate prima delle Non sono ammessi, di norma, salvo casi eccezionali e opportunamente documentati, ingressi posticipati e uscite anticipate nella stessa giornata. ARTICOLO 4. (frequenza delle lezioni) Gli studenti devono frequentare regolarmente le lezioni. Di norma costituisce frequenza non regolare: l assenza non giustificata, il ritardo nell ingresso o l anticipo nell uscita quando diventino abituali e tali da rendere difficoltosa l attività didattico-educativa l'assenza a più di un terzo delle ore di lezione anche di una sola disciplina l'assenza a più di una delle prove di verifica preventivamente programmate in ogni periodo didattico anche in una sola disciplina. Sono ammesse deroghe in casi eccezionali debitamente documentati quali, ad esempio, visite mediche o impegni sportivi e musicali. ARTICOLO 5. (comportamento) Gli studenti devono mantenere un comportamento a scuola adeguato all ambiente di apprendimento e di formazione nel quale si trovano. A questo proposito sono tenuti a presentarsi con un abbigliamento conforme al luogo in cui si trovano e alle caratteristiche dell'attività prevista. 2

3 Le precedenti disposizioni si applicano anche in occasione di tutte le iniziative promosse dall Istituzione scolastica, comprese quelle realizzate esternamente. In quanto membri della comunità scolastica, gli studenti sono tenuti ad acquisire e mantenere un comportamento improntato alla buona educazione e alla convivenza civile, fondato sul rispetto di tutti. Costituisce violazione di questo dovere una condotta che risulti comunque offensiva, nelle parole e negli atti, delle persone e del ruolo professionale di chi appartiene a diverso titolo all ambiente scolastico. Gli studenti sono chiamati a partecipare al dialogo educativo, ad essere corretti, puntuali, fedeli agli impegni e a dare un costruttivo apporto alla vita scolastica. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni amministrative e di sicurezza. ARTICOLO 6. (cellulari smartphone o simili) Gli studenti non devono ostacolare o impedire il regolare svolgimento dell attività a scuola, anche nel caso di ore di supplenza. E vietato usare il cellulare, lo smartphone o apparecchi simili in qualunque modalità durante le ore di lezione (come da direttiva ministeriale del 15 marzo 2007): in caso di violazione a tale disposizione, il cellulare sarà ritirato e custodito in Presidenza e gli studenti riceveranno almeno un giorno di sospensione con segnalazione alla famiglia. Il dispositivo ritirato potrà essere recuperato dal genitore dell alunno, anche se maggiorenne (o da chi ne fa le veci) in Presidenza. Nel corso delle attività didattiche di ogni tipo e durante i trasferimenti dalla sede scolastica alle strutture sportive, sono inoltre vietati l ascolto di musica o giochi di qualsiasi genere su qualunque supporto. L uso dei tablet o di computer portatili, privi di connessione dati personale, può essere autorizzato esclusivamente dal docente solo a fini didattici e nel rispetto della normativa sulla privacy. ARTICOLO 7. (attrezzature della scuola) Gli alunni devono aver cura delle attrezzature della scuola. Essi saranno ritenuti responsabili di eventuali danni da loro cagionati, per negligenza o dolo, ai locali ed al materiale scolastico. I danni arrecati agli infissi, alle suppellettili e alle attrezzature della scuola devono essere risarciti dai genitori degli alunni responsabili di detti danni. Gli alunni maggiorenni rispondono in prima persona. Qualora non sia individuato il responsabile, risponde tutta la classe o il gruppo interessato. Il risarcimento danni dovrà essere effettuato all Amministrazione preposta alla riparazione del danno secondo modalità che verranno impartite dal Dirigente scolastico e dal Capo dei Servizi di Segreteria. ARTICOLO 8. (intervalli) Gli intervalli per la ricreazione hanno la durata di 10 minuti e si effettuano dopo due moduli consecutivi di lezione. Gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto anche durante l intervallo, in cui possono sostare nei corridoi e nell atrio interno della scuola, ma non possono in nessun caso abbandonare l edificio scolastico, compresi i maggiorenni. E consigliato aerare le aule durante gli intervalli aprendo le finestre e uscendo dai locali. Gli alunni possono accedere ai Servizi di Segreteria solo durante gli intervalli. ARTICOLO 9. (allontanamento dalle aule) Durante le ore di lezione gli alunni possono lasciare temporaneamente l aula solo con l autorizzazione dell insegnante della classe, che se ne assume la responsabilità. Gli alunni sono tenuti a rimanere all interno delle loro aule durante i cambi d ora o in caso di assenza temporanea dell insegnante. 3

4 ARTICOLO 10. (scioperi e manifestazioni) In caso di manifestazione studentesca, preventivamente dichiarata dagli organismi rappresentativi, è necessario che chi esercita la potestà genitoriale (o l alunno maggiorenne) dichiari per iscritto l adesione dello studente all iniziativa. Tale dichiarazione non costituisce giustificazione in quanto non può esserci autorizzazione da parte della scuola, né preventiva né successiva, per l obbligo di frequenza non rispettato. L assenza deve pertanto essere giustificata, da parte del genitore (o alunno maggiorenne), mediante il libretto delle giustificazioni il giorno del rientro dell alunno a scuola. In caso di sciopero degli insegnanti, i genitori sono tenuti a trascrivere sul libretto delle giustificazioni quanto segue: IL SOTTOSCRITTO. GENITORE DELL ALUNNO. DELLA CLASSE.. AUTORIZZA IL PROPRIO FIGLIO AD ASSENTARSI DALLA SCUOLA DURANTE I MODULI IN CUI L INSEGNANTE ADERISCE ALLO SCIOPERO, ESONERANDO L ISTITUZIONE SCOLASTICA DA OGNI RESPONSABILITA. L alunno maggiorenne è tenuto a dichiarare l uscita dalla scuola trascrivendo sul libretto delle giustificazioni quanto segue: IL SOTTOSCRITTO. ALUNNO DELLA CLASSE DICHIARA DI ASSENTARSI DALLA SCUOLA DURANTE I MODULI IN CUI L INSEGNANTE ADERISCE ALLO SCIOPERO, ESONERANDO L ISTITUZIONE SCOLASTICA DA OGNI RESPONSABILITA. Se tuttavia il personale docente è presente (totalmente o in parte), la mancata partecipazione degli alunni alle lezioni va comunque giustificata sull apposito libretto. ARTICOLO 11. (assemblee) Gli studenti hanno diritto mensilmente (tranne a di maggio) ad un assemblea di classe della durata massima di due moduli, da richiedere compilando il foglio predisposto e consegnandolo in segreteria con almeno tre giorni di anticipo. Andrà acquisito il parere favorevole del docente coinvolto e si dovrà rispettare un criterio di rotazione tra i professori, anche in proporzione al numero di moduli disciplinari. Dell assemblea sarà redatto un accurato verbale da consegnare in Presidenza. Gli studenti hanno diritto (tranne nel mese di maggio) a quattro assemblee di istituto nel corso dell anno, ognuna della durata massima di sei moduli. La richiesta scritta andrà presentata, da parte della maggioranza del Comitato studentesco d istituto ovvero del 10% degli studenti, al Dirigente scolastico con almeno otto giorni di anticipo. ARTICOLO 12. (fumo) E vietato fumare in tutti i locali dell Istituto: in caso di infrazione verranno applicate le sanzioni amministrative previste dalla legge vigente e gli alunni minorenni riceveranno la nota scritta con comunicazione alle famiglie, con effetti conseguenti sulla valutazione del comportamento. ARTICOLO 13. (sanzioni) Tutte le infrazioni ai comportamenti definiti dagli articoli precedenti configurano mancanze disciplinari per le quali sono previste le seguenti sanzioni, irrogate in proporzione alla gravità della mancanza e secondo un criterio di gradualità: richiamo (verbale/scritto) nota scritta (da scrivere nella sezione NOTE del registro elettronico e da comunicare alla famiglia mediante il libretto dell alunno) allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. Le sanzioni scritte hanno carattere esclusivamente personale e pertanto non sono assegnabili note ed ammonizioni collettive; è comunque prevista, da parte di qualunque docente, la possibilità di segnalare sul registro elettronico comportamenti scorretti. 4

5 1. RICHIAMO Lo studente può ricevere la sanzione del richiamo per le violazioni del presente regolamento o per essere venuto meno ai propri doveri scolastici, quali, a titolo di esempio (non esaustivi di tutte le possibili situazioni che si possono verificare e per le quali è possibile erogare la sanzione): Non frequentare regolarmente le lezioni (come specificato nel precedente articolo 4) Non giustificare le assenze Non restituire le verifiche eventualmente consegnate dai docenti Non far firmare le comunicazioni della scuola Essere sprovvisto del materiale didattico (libri, quaderni, diario personale, libretto delle giustificazioni, ecc.) Pregiudicare con ingressi o uscite fuori orario il regolare svolgimento dell attività didattica 2. NOTA SCRITTA Lo studente può ricevere la sanzione disciplinare della nota scritta: quando è stato già richiamato almeno una volta dopo cinque dimenticanze del badge da esibire in occasione di entrate e/o uscite fuori dall orario normale di scuola (la nota viene comunicata dalla Presidenza) per gravi violazioni del Regolamento, come, a titolo di esempio, un comportamento scorretto (art. 5), l uso del cellulare (art. 6), il divieto di fumo (art. 12) o la non osservazione delle disposizioni amministrative e di sicurezza a scuola e anche durante le visite di istruzione e le uscite didattiche per avere compromesso con il proprio comportamento il regolare svolgimento dell attività didattica 3. ALLONTANAMENTO TEMPORANEO DALLA COMUNITA SCOLASTICA Lo studente può ricevere la sanzione dell allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni nei seguenti casi: per aver commesso gravi infrazioni disciplinari già sanzionate da almeno due note scritte per comportamenti o atti che offendano la personalità, il ruolo professionale, le convinzioni degli altri studenti o del personale della scuola per danni arrecati volontariamente alla struttura scolastica, agli arredi, alle attrezzature in presenza di un reato perseguibile d ufficio o per il quale l autorità giudiziaria abbia avviato un procedimento penale; quando si determini un pericolo per l incolumità delle persone che frequentano la comunità scolastica, durante le attività didattiche di qualsiasi genere. L allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni comporta l esclusione dalle rappresentative di varia natura e dalla partecipazione alle visite guidate e ai viaggi di istruzione nell anno scolastico in corso, quando essa è inflitta nel primo quadrimestre e nell anno scolastico successivo, se inflitta nel secondo. Data la valenza formativa e non punitiva dell istituzione scolastica, il Consiglio di classe, a fronte di cambiamenti particolarmente significativi nel comportamento dell alunno, può riesaminare l applicazione di detto provvedimento in una riunione precedente l attività, tenuto conto di quanto segue: le motivazioni per cui è stata attribuita la sanzione dell allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica da 1 a 15 giorni, accuratamente verbalizzate dal Consiglio di classe; le argomentazioni addotte dallo studente a giustificazione del proprio comportamento ed espresse di fronte allo stesso Consiglio di classe, appositamente convocato sulla base dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, entro 15 giorni dalla avvenuta attribuzione della sanzione. 5

6 Lo studente riceve la sanzione dell allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica per almeno 15 giorni in base alle disposizioni del DM 5/2009 art. 4 (Valutazione del comportamento) e in questo caso gli viene anche assegnato il 5 in condotta. La presenza del Dirigente scolastico, in quanto super partes, garantirà equanimità nella valutazione delle sanzioni applicate. ARTICOLO 14. (soggetti atti a erogare sanzioni disciplinari) I soggetti competenti a deliberare le sanzioni disciplinari sono i seguenti: il personale non docente per il richiamo (verbale) i docenti (anche non di classe) e il Dirigente per il richiamo (verbale/scritto) e la nota scritta; il Consiglio di Classe o il Consiglio di Istituto, per la sanzione dell allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica. Per stabilire la sanzione, si dovrà tener conto della natura della mancanza, della situazione in cui si è verificata e della storia personale dello studente. I provvedimenti adottati dal Consiglio di Classe o dal Consiglio di Istituto saranno motivati nel verbale dello stesso e tale motivazione sarà comunicata alla famiglia dello studente, oppure direttamente allo studente se maggiorenne, in un apposito colloquio, dal Dirigente Scolastico ovvero dal docente Coordinatore del Consiglio di Classe, suo delegato. In ottemperanza a quanto espresso nel comma 3 dell art.4 dello Statuto degli studenti e cioè che nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato dapprima invitato ad esporre le proprie ragioni, nel caso di allontanamento temporaneo, lo studente, entro i due giorni successivi, può presentare giustificazione scritta all organismo che ha deliberato la sanzione. Se i comportamenti che configurano mancanze disciplinari sono stati assunti dallo studente durante le sessioni d esame, le sanzioni disciplinari relative saranno deliberate dalla Commissione d esame. ARTICOLO 15. (ricorsi) Contro le deliberazioni del Consiglio di Classe relative all allontanamento temporaneo è ammesso ricorso da parte dello studente all organismo di garanzia costituito nell Istituto, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione. L organo di garanzia dell Istituto è composto dal Dirigente scolastico, che lo presiede, da uno studente, un genitore e un docente; gli studenti, i genitori e i docenti sono designati dai propri rappresentanti nel Consiglio di Istituto. Contro le deliberazioni del Consiglio di Istituto relative all allontanamento temporaneo, lo studente può presentare ricorso al Sovraintendente agli Studi, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della sanzione, ai sensi dell art. 5, comma 1 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. ARTICOLO 16. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento Allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti. 6

7 TITOLO 2: DOCENTI ARTICOLO 17. (assistenza) I docenti devono trovarsi puntuali, alle ore 7.50 nella sedi di servizio dell Istituto, e alle ore 7.55 nelle loro aule, essendo l inizio delle lezioni fissato per le ore 8,00. Il personale docente in servizio nel primo ed ultimo modulo di lezione della giornata deve effettuare assistenza all ingresso e all uscita degli alunni. Il personale docente in servizio nei moduli che precedono gli intervalli deve effettuare assistenza durante gli intervalli. Durante il cambio degli insegnanti ed in caso di loro momentanea assenza, l assistenza è affidata al personale ausiliario. ARTICOLO 18. (rapporti con le famiglie) Sono previsti periodici incontri (sia individuali sia generali) fra insegnanti e genitori secondo un calendario di cui è data tempestiva comunicazione alle famiglie. Per situazioni di urgenza, sono previste convocazioni d ufficio finalizzate ad una più proficua collaborazione. ARTICOLO 19. (sostituzione di colleghi assenti) Affinché le assenze temporanee dei docenti diventino opportunità formative per gli studenti e non vengano prese a pretesto dagli alunni per assentarsi, gli insegnanti garantiranno un proficuo impiego delle ore di supplenza. 1. Se la sostituzione è affidata ad un insegnante di classe, questi svolgerà regolare attività. 2. Se la sostituzione è affidata ad un insegnante non di classe: a. In caso di assenza prevista, (es. attività di servizio fuori sede, impedimenti di varia natura ) il docente sostituito potrà dare indicazioni su attività da svolgere e/o da far svolgere autonomamente dalla classe. b. In caso di assenza non prevista, il docente non di classe si assicurerà, comunque, che gli alunni siano impegnati proficuamente in attività didattiche. ARTICOLO 20. Tutti i membri della comunità scolastica devono rispettare le norme organizzative contenute nel presente Regolamento d Istituto e quelle di sicurezza dettate dai decreti legislativi 626/1994 e 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni. In particolare, ogni piano è dotato di uscite di sicurezza: è fatto assoluto divieto di servirsi di dette uscite se non in caso di emergenza. 7

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