Norme di comportamento ASTOI Associazione Tour Operator Italiani. dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

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1 Norme di comportamento ASTOI Associazione Tour Operator Italiani dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

2 Norme di comportamento ASTOI (1) 1. Trattamento ai fini delle imposte sui redditi e dell IVA della fornitura ai clienti di borse di viaggio, zainetti o simili beni recanti la denominazione e/o l emblema dell organizzatore. 2. Regime IVA applicabile alle quote di iscrizione pagate al tour operator. 3. Trattamento IVA della over commission ai fini sia delle modalità di fatturazione che del criterio di territorialità.

3 Norme di comportamento ASTOI (2) 4. Trattamento IVA delle penalità per rinuncia al viaggio. 5. Elenco clienti e fornitori. 6. Norma di comportamento in materia di trattamento dell IVA ad esigibilità differita (c.d. IVA per cassa ) esposta nelle fatture passive. 7. Detraibilità dell IVA afferente le provvigioni corrisposte dal tour operator all agenzia di viaggi in caso di recesso del viaggiatore (c.d. provvigioni su penali ).

4 Commissioni /Over commission Trattamento IVA dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

5 Commissioni di intermediazione Commissioni attive per intermediazione per le Agenzie di Viaggio: Le agenzie di viaggio incassano le commissioni sulle transazioni per effetto del servizio di intermediazione reso ai Tour Operator; Commissioni passive per intermediazione dei Tour Operator: I Tour Operator riconoscono una commissione alle agenzie di viaggio per i singoli servizi di intermediazione. 5

6 Fatturazione delle commissioni Il Tour Operator, ai sensi dell art. 74-ter, co. 8 del DPR 633/1972, emette nei confronti dell agenzia di viaggio e turismo ai fini del riconoscimento delle commissioni di intermediazione un autofattura riepilogativa mensile. 6

7 Over Commission riconosciute dai Tour Operator alle Agenzie di Viaggio (1) Le agenzie di viaggio e turismo ricevono dai Tour Operator, per cui commercializzano i pacchetti turistici, dei premi a fine anno o a fine di una stagione turistica. Tali premi sono denominati Over Commission. 7

8 Over Commission riconosciute dai Tour Operator alle Agenzie di Viaggio (2) Le Over Commission vengono di norma riconosciute per le seguenti motivazioni: 1.Servizi di natura promozionale, pubblicitaria e formativa (Over Commission di natura qualitativa); 2.Raggiungimento di prefissati target quantitativi e di fatturato generali o su specifiche linee di prodotto (Over Commission di natura quantitativa); 3.Partecipazione alle iniziative promozionali straordinarie poste in essere in corso d anno. 8

9 Fatturazione delle Over Commission L Agenzia di Viaggio emette fattura regolare in regime di imponibilità IVA nei confronti del Tour Operator per farsi riconoscere le Over Commission. 9

10 IVA - Momento di effettuazione dell operazione dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

11 Riferimenti normativi 1) Articolo 8, comma 2, della L. n. 217/2011 (Legge Comunitaria 2010); 2) Articolo 6, sesto comma, del DPR n. 633/1972; 3) Articolo 17, secondo comma, del DPR n. 633/

12 La norma: L. 217/2011, art. 8, co. 2 (1) La Legge 217 del 15/12/2011, all art. 8, co. 2, lett. a) aggiunge dopo il quinto comma, con riferimento all art. 6, che In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all'articolo 7- ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non e' ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. [ ]. 12

13 La norma: L. 217/2011, art. 8, co. 2 (2) [ ] Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all importo pagato, alla data del pagamento. [ ] Continua 13

14 La norma: L. 217/2011, art. 8, co. 2 (3) [ ] Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all ultimazione delle prestazioni medesime. 14

15 Momento di effettuazione delle prestazioni di servizio Articolo 8, comma 2, lettera a) del L. n. 217/2011 Ambito oggettivo ART. 7-TER 7 DEL DPR N. 633/1972 SOLO le prestazioni di servizio c.d. generiche rese o ricevute da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato italiano 15 15

16 Introduzione del comma 6 nell articolo 6 del DPR n. 633/1972 PRIMO PERIODO In deroga al terzo e al quarto comma, le prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter, rese da un soggetto passivo non stabilito nel territorio dello Stato a un soggetto passivo ivi stabilito, e le prestazioni di servizi diverse da quelle di cui agli articoli 7-quater e 7- quinquies, rese da un soggetto passivo stabilito nel territorio dello Stato ad un soggetto passivo che non è ivi stabilito, si considerano effettuate nel momento in cui sono ultimate ovvero, se di carattere periodico o continuativo, alla data di maturazione dei corrispettivi. ART. 7- UE TER EXTRA- UE IT A IT A UE EXTRA- UE Momento di ultimazione (come art. 109, co. 16 2, lett. b), TUIR)

17 Momento di effettuazione delle prestazioni di servizi generiche Ante 17/3/2012 Post 17/3/2012 IT A IT A UE EXTRA- UE IT A UE IT A EXTRA- UE Momento del pagament o IT A UE EXTRA- UE IT A IT A IT A UE EXTRA- UE Momento del pagament o Momento di ultimazion e 17

18 ALCUNI ESEMPI: Pagamento Prestazione rateale di servizi ricevuta in data 25/3/2012 con pattuizione di un pagamento in 3 annuali di pari importo a partire dal 30/6/ /3/ /6/ /6/ /6/2014 Ultimazione prestazione 1 rata 2 rata 3 rata Obbligo di autofatturarsi (EXTRA-UE) o di integrare (INTRA-UE) l intero corrispettivo dell operazione 18

19 Introduzione del comma 6 nell articolo 6 del DPR n. 633/1972 SECONDO PERIODO Se anteriormente al verificarsi degli eventi indicati nel primo periodo è pagato in tutto o in parte il corrispettivo, la prestazione di servizi si intende effettuata, limitatamente all'importo pagato, alla data del pagamento. Mantenimento del principio di cassa solo se il corrispettivo è pagato (in tutto o in parte) prima dell ultimazione della prestazione. 19

20 ALCUNI ESEMPI: Pagamento in Prestazione acconto di servizi iniziata in data 25/3/2012 e ultimata in data 18/7/2012, con pagamento di un acconto in data 30/4/ /3/ /4/ /7/2012 Inizio della prestazione Pagament o acconto Ultimazione Obbligo di autofatturarsi (EXTRA-UE) o di integrare (INTRA-UE) l importo dell acconto pagato. Il 18/7/2012, a ultimazione della prestazione, si dovrà autofatturare (EXTRA-UE) o integrare (INTRA-UE) la parte restante del corrispettivo. 20

21 Introduzione del comma 6 nell articolo 6 del DPR n. 633/1972 TERZO PERIODO Le stesse prestazioni, se effettuate in modo continuativo nell arco di un periodo superiore a un anno e se non comportano pagamenti anche parziali nel medesimo periodo, si considerano effettuate al termine di ciascun anno solare fino all ultimazione delle prestazioni medesime. Prestazioni di servizi generici ultrannuali 21

22 Procedura da seguire Articolo 8, comma 2, lettera g) della Legge Comunitaria 2010 Modifica all articolo 17, secondo comma del DPR n. 633/1972 Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e 22 successive modificazioni.

23 Prestazioni rese da un soggetto UE a un soggetto ITA Emissione fattura a ultimazione della prestazione Procedura da seguire Prestazioni INTRA-UE 25/3/ /4/ /4/ /5/2012 1) ENTRO IL TERMINE DEL MESE SUCCESSIVO all ultimazione il prestatore deve emettere la fattura; 2) Se NON riceve la fattura, il committente deve emettere fattura in unico 31/5/2012 esemplare, entro il termine del mese successivo. Ultimazione prestazione Termine emissione fattura per il prestatore Termine regolarizzazione fattura per il committente 23

24 Procedura da seguire Prestazioni EXTRA-UE Prestazioni rese da un soggetto EXTRA-UE a un soggetto ITA Emissione fattura a ultimazione della prestazione Regolarizzazion e (???): termine di 15 giorni? Termine di 4 mesi dall ultimazione della prestazione? 25/3/ /4/2012??/? /2012 Ultimazione prestazione Termine emissione fattura per il prestatore Termine regolarizzazione fattura per il committente 24

25 REGIME SANZIONATORIO OMESSA Art. 6, co. 9-bis 9 AUTOFATTURAZIONE del D.Lgs. n. 471/1997 TARDIVA Art. 6, co. 9-bis 9 AUTOFATTURAZIONE del D.Lgs. n. 471/1997 Art. 6, co. 9-bis 9 del D.Lgs. n. 471/1997 Art. 6, co. 5-bis 5 del D.Lgs. n. 472/1997 Dal 100% al 200% dell imposta non assolta regolarmente? Dal 100% al 200% dell imposta non assolta regolarmente 3% dell imposta irregolarmente assolta Nessuna sanzione IN ATTESA DI CHIARIMENTI DALL AGENZIA AGENZIA DELLE ENTRATE 25

26 Introduzione del comma 2 nell articolo 17 del DPR n. 633/1972 Nel caso delle prestazioni di servizi di cui all articolo 7-ter rese da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell Unione, il committente adempie gli obblighi di fatturazione e di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni. INTRA-UE Dal 17/3/2012 per le prestazioni di servizi ex art. 7-ter del DPR n. 633/1972, la fattura ricevuta DEVE OBBLIGATORIAMENTE essere integrata (reverse charge). (facoltà già concessa dalla Circolare n. 12/E/2010) EXTRA-UE Si continua a emettere l AUTOFATTURA. 26

27 Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (1) Costi: consulenti, Advisor e legali. Autofattura con IVA ordinaria (21%) e rif. art. 7- Ter. se contrattualizzato: (con previsione di compenso mensile/bimestrale/trimestrale, ecc.) emissione della fattura alla maturazione del corrispettivo. Ai sensi dell art. 6 del DPR 633/1972, si dovrebbe ricevere fattura, per queste fattispecie, entro il termine del mese successivo a quello di maturazione del corrispettivo; 27

28 Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (2) Costi: servizi forniti dalla IATA international Autofattura con IVA ordinaria (21%) e rif. art. 7- ter I canoni di natura periodica prevedono l emissione di autofattura al momento della maturazione del corrispettivo. Coincidenza tra emissione e la ricezione della fattura. 28

29 Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (3) Costi: servizi forniti da corrispondenti esteri (Cee Extra Cee) Autofattura con IVA ordinaria (21%) e rif. art. 7- ter Se si è in presenza di rapporti continuativi, si dovrà emettere reverse charge (integrazione) o autofattura al momento della maturazione del corrispettivo stabilito contrattualmente. 29

30 Alcuni casi pratici - Ciclo passivo (4) Costi: fatture per trasporti (voli charter) Autofattura non imponibile art. 9, co. 1, n. 1 per la tratta nazionale e Fuori Campo IVA per la tratta estera come previsto dall art. 7-quater, co. 1, lett. b. La focalizzazione sul momento di effettuazione dell operazione non ha modificato il trattamento di questa fattispecie che continua a trattarsi come avveniva prima della modifica normativa. 30

31 Alcuni casi pratici - Ciclo attivo (1) Costi: Provvigioni riconosciute su soggiorni della clientela presso alberghi. Fuori Campo IVA art. 7-ter Il momento di effettuazione coincide con il momento di maturazione del corrispettivo. 31

32 Alcuni casi pratici - Ciclo attivo (2) Costi: Commissione sui voli aerei venduti. Fuori Campo IVA art. 7-ter Nel caso di rapporto continuativo con corrispettivo mensile, l emissione della fattura deve avvenire entro il termine del mese successivo a quello di ricevimento dell estratto conto da parte del corrispondente. 32

33 Regime IVA 74-ter Perdita su crediti dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

34 Riferimenti normativi 1) Articolo 26, co. 2 e 3, DPR 633 del 1972; 2) Articolo 19, DPR 633 del 1972 Riferimenti di prassi amministrativa 1) Risoluzione n. 89/E/2002; 2) Circolare n. 328/E/1997; 3) Cassazione 8461/

35 La norma: art. 26, commi 2 e 3 del DPR 633/1972 [2] Se un operazione per la quale sia stata emessa fattura, successivamente alla registrazione di cui agli artt. 23 e 24, viene meno in tutto o in parte, o se ne riduce l'ammontare imponibile [ ] a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive rimaste infruttuose [ ] il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione ai sensi dell' art. 19 l imposta corrispondente alla variazione, registrandola a norma dell art. 25. [ ]. [3] Le disposizioni del comma precedente non possono essere applicate dopo il decorso di un anno dall effettuazione dell operazione imponibile qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di 35 sopravvenuto accordo fra le parti [ ].

36 Infruttuosità delle procedure concorsuali (1) Fallimento: Sentenza dichiarativa di fallimento o chiusura della procedura concorsuale. Liquidazione coatta amministrativa: Decorso del termine utile alla contestazione dell autorizzazione, emanata dall autorità preposta, al deposito del piano di riparto. Concordato preventivo: Sentenza di omologazione o momento in cui il concordatario adempie agli obblighi assunti con l esecuzione del concordato preventivo. Concordato fallimentare: Passaggio in giudicato della sentenza di omologazione del concordato. 36

37 Infruttuosità delle procedure concorsuali (2) Amministrazione controllata La variazione in diminuzione non è ammessa, in quanto, tale procedura ha come obiettivo di evitare lo stato di insolvenza. 37

38 Generazione della perdita su crediti (1) Il credito connesso alla prestazione del servizio o alla cessione del bene non trova soddisfacimento attraverso le procedure concorsuali: 1.attraverso la distribuzione delle somme ricavate dalla vendita dei bene dell esecutato (mancata capienza dai valori dei beni); 2.In quanto è stata accertata e documentata la insussistenza di beni da assoggettare ad esecuzione da parte degli organi preposti della procedura (insussistenza di beni o mancanza di convenienza nella prosecuzione della procedura). 38

39 Applicazione dell art. 26 DPR 633/1972 ai T.O. Elementi di criticità nel recupero dell IVA sulla perdita su crediti relativi ad operazioni in 74-ter (DPR 633/1972) Il regime IVA 74-ter (Base da Base) non rende agevole la determinazione dell IVA che è possibile recuperare afferente alle operazioni effettuate. Sorge la necessità di dover individuare e quantificare l IVA per ogni operazione. Cosa ne pensa l Amministrazione Finanziaria? 39

40 IVA - Credito di Costo dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

41 Riferimenti normativi 1) Articolo 74-ter, DPR 633 del 1972; 2) DM 30 luglio 1999, n

42 Cos è il credito di costo Le agenzie di viaggio e turismo e i Tour Operator applicando il regime IVA 74-ter si possono trovare a vantare un credito di costo, ossia differenza positive tra il valore degli acquisti rispetto alle vendite riferiti al periodo d imposta: annuale: riporto in avanti del credito di costo; mensile con liquidazione IVA annuale a debito. 42

43 DM 30 luglio 1999, n. 340 Art. 6 (liquidazioni e versamenti) 1. L imposta da liquidare e versare periodicamente ai sensi degli articoli 27 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è calcolata con le seguenti modalità: [ ] d) se l ammontare dei costi di cui alla lettera a), risulta superiore all ammontare dei corrispettivi relativi alle operazioni imponibili, l importo dell eccedenza è computato in aumento dei costi registrati nel mese o trimestre successivo. Se tale eccedenza risulta dalla dichiarazione annuale, il relativo importo è computato nelle liquidazioni periodiche relative all'anno successivo. 43

44 Cos è il credito di costo Le agenzie di viaggio e turismo e i Tour Operator applicando il regime IVA 74-ter si possono trovare a vantare un credito di costo, ossia differenza positive tra il valore degli acquisti rispetto alle vendite riferiti al periodo d imposta: annuale: riporto in avanti del credito di costo; mensile con liquidazione IVA annuale a debito. 44

45 Cause del credito di costo mensile (1) Problema sintomatico dei T.O. dovuto a: stagionalità delle vendite i mesi in cui incide il fatturato sono abitualmente da Luglio a Settembre; differimento dei costi di acquisto le fatture di acquisto relative ai mesi con alte vendite vengono ricevute/contabilizzate nei mesi successivi alla partenza del cliente viaggiatore. 45

46 Cause del credito di costo mensile (2) 46

47 Riporto in avanti del credito di costo Il credito di costo mensile può essere utilizzato in compensazione nei periodi in cui le vendite riprendono. Ma Problematiche congelamento di liquidità per alcuni mesi; andamento (crescente?) del credito di costo negli anni. 47

48 Comportamenti degli operatori 1. Trasformazione del credito di costo mensile in credito IVA per usufruire: della compensazione verticale; della compensazione orizzontale; richiedere a rimborso. 2. Riporto in avanti (come credito di costo annuale). 48

49 Le novità in materia di comunicazioni black list (D.L. n. 16 del 15 dicembre 2011) dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile

50 Riferimenti normativi 1) Articolo 2, comma 2, del D.L. n. 16/2012 (Decreto Semplificazioni); 2) Articolo 1, comma 1, del D.L. n. 40/2010. Riferimenti di prassi amministrativa 1) Circolare n. 53/E del 21 ottobre 2010; 2) Circolare n. 54/E del 28 ottobre 2010; 3) Risoluzione n. 121/E del 29 novembre 2010; 4) Circolare n. 2/E del 28 gennaio 2011; 5) Risoluzione n. 71/E del 6 luglio

51 Comunicazioni black list Articolo 2, comma 8, del D.L. n. 16/2012 I soggetti passivi all imposta sul valore aggiunto comunicano telematicamente all Agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list

52 Alderney (Aurigny); Andorra (Principat d'andorra); Anguilla; Antigua e Barbuda (Antigua and Barbuda); Antille Olandesi (Nederlandse Antillen); Aruba; Bahama (Bahamas); Bahrein (Dawlat al-bahrain); Barbados; Belize; Bermuda; Brunei (Negara Brunei Darussalam); Costa Rica (Republica de Costa Rica); Dominica; Emirati Arabi Uniti (Al-Imarat al-'arabiya al Muttahida); Ecuador (Republica del Ecuador); Filippine (Pilipinas); Gibilterra (Dominion of Gibraltar); Gibuti (Djibouti); Grenada; Guernsey (Bailiwick of Guernsey); Hong Kong (Xianggang); Isola di Man (Isle of Man); Isole Cayman (The Cayman Islands); Isole Cook; Isole Marshall (Republic of the Marshall Islands); Isole Vergini Britanniche (British Virgin Islands); Jersey; Libano (Al-Jumhuriya al Lubnaniya); Liberia (Republic of Liberia); Liechtenstein (Furstentum Liechtenstein); Le Liste DM 4 maggio 1999 Macao (Macau); Malaysia (Persekutuan Tanah Malaysia); Maldive (Divehi); Maurizio (Republic of Mauritius); Monserrat; Nauru (Republic of Nauru); Niue; Oman (Saltanat'Oman); Panama (Republica de Panamà); Polinesia Francese (Polynésie Francaise); Monaco (Principautè de Monaco); San Marino (Repubblica di San Marino); Sark (Sercq); Seicelle (Republic of Seychelles); Singapore (Republic of Singapore); Saint Kitts e Nevis (Federation of Saint Kitts and Nevis); Saint Lucia; Saint Vincent e Grenadine (Saint Vincent and the Grenadines); Svizzera (Confederazione Svizzera); Taiwan (Chunghua MinKuo); Tonga (Pule'anga Tonga); Turks e Caicos (The Turks and Caicos Islands); Tuvalu (The Tuvalu Islands); Uruguay (Republica Oriental del Uruguay); Vanuatu (Republic 52 of Vanuatu); Samoa (Indipendent State 52 of

53 Le Liste DM 21 novembre 2001 Articolo 1 (aggiornata al 20/3/2012) Alderney (Isole del Canale), Andorra, Anguilla, Antille Olandesi, Aruba, Bahamas, Barbados, Barbuda, Belize, Bermuda, Brunei, Filippine, Gibilterra, Gibuti (ex Afar e Issas), Grenada, Guatemala, Guernsey (Isole del Canale), Herm (Isole del Canale), Hong Kong, Isola di Man, Isole Cayman, Isole Cook, Isole Marshall, Isole Turks e Caicos, Isole Vergini britanniche, Isole Vergini statunitensi, Jersey (Isole del Canale), Kiribati (ex Isole Gilbert), Libano, Liberia, Liechtenstein, Macao, Maldive, Malesia, Montserrat, Nauru, Niue, Nuova Caledonia, Oman, Polinesia francese, Saint Kitts e Nevis, Salomone, Samoa, Saint Lucia, Saint Vincent e Grenadine, Sant'Elena, Sark (Isole del Canale), Seychelles, Singapore, Tonga, Tuvalu (ex Isole Ellice), Vanuatu

54 Le Liste DM 21 novembre 2001 Articolo 2 (aggiornata al 20/3/2012) 1) Bahrein, con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero; 2) Emirati Arabi Uniti, con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate ad imposta; 4) Monaco, con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato

55 Le Liste DM 21 novembre 2001 Articolo 3 (aggiornata al 20/3/2012) 1) Angola, con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall'oil Income Tax, alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal Foreign Investment Code; 2) Antigua, con riferimento alle international business companies, esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all'international Business Corporation Act, n. 28 del 1982 e successive modifiche e integrazioni, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale legge n. 18 del 1975 e successive modifiche e integrazioni; 3) [ ] 4) Costarica, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia; 5) Dominica, con riferimento alle international companies esercenti l'attività all'estero; 6) Ecuador, con riferimento alle società operanti nelle Free Trade Zones che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi; 7) Giamaica, con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell'export Industry Encourage Act e alle società localizzate nei territori individuati dal Jamaica Export Free Zone Act; 55 55

56 Le Liste DM 21 novembre 2001 Articolo 3 (aggiornata al 20/3/2012) 8) Kenia, con riferimento alle società insediate nelle Export Processing Zones; 9) Lussemburgo, con riferimento alle società holding di cui alla locale legge del 31 luglio 1929; 10) [ ] 11) Mauritius, con riferimento alle società «certificate» che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a Corporate Tax in misura ridotta, alle Off-shore Companies e alle International Companies; 12) Portorico, con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal Puerto Rico Tax Incentives Act del 1988 o dal Puerto Rico Tourist Development Act del 1993; 13) Panama, con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella Colon Free Zone e alle società operanti nelle Export Processing Zones; 14) Svizzera, con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e «di domicilio»; 15) Uruguay, con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che 56 esercitano esclusivamente attività off-shore. 56

57 SPESOMETRO (D.L. n. 16 del 15 dicembre 2011) dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile

58 Riferimenti normativi 1) Articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012 (Decreto Semplificazioni); 2) Articolo 21, comma 1, del D.L. n. 78/2010. Riferimenti di prassi amministrativa 1) Circolare n. 24/E del 30 maggio 2011; 2) Risposte a quesiti ASTOI del 28 giugno 2011; 3) Risposte a quesiti del 24 ottobre 2011; 4) Risposte a quesiti del 22 dicembre 2011; 5) Risposte a quesiti del 13 gennaio

59 Le novità relative allo Spesometro Articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012 Eliminazione della soglie di euro Effetto: obbligo di raccolta dei codici fiscali dei clienti persone fisiche a partire dal 1 gennaio 2012, anche per operazioni inferiori a euro

60 Le novità relative allo Spesometro Articolo 2, comma 6, del D.L. n. 16/2012 Comunicazione complessiva di tutte le operazioni attive / passive per cliente / fornitore. Nessun obbligo di individuare le operazioni correlate e collegate

61 Le novità relative allo Spesometro Comunicato Stampa del 5/4/2012 Spesometro Per la trasmissione delle 2011 operazioni rilevanti ai fini IVA, relative al 2011, deve essere utilizzato il tracciato record attualmente disponibile sul sito dell Agenzia delle Entrate. Il termine per la presentazione permane il 30/4/2012. Il software di controllo permetterà la spedizione di record contenenti operazioni di importo inferiore alla soglia stabilità nella vecchia formulazione (3.000/3.600)

62 Costi con fornitori black-list (art. 110 TUIR) dr. prof. Franco Vernassa Milano, 18 aprile 2012

63 Costi con fornitori black-list L art. 110, commi 10 e ss., del TUIR detta una specifica disciplina che rende indeducibili, salvo prova contraria, i componenti negativi del reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate in Stati o territori non appartenenti all Unione europea aventi regimi fiscali agevolati (vd. DM ). 63

64 Tipologia di costi Le spese relative a transazioni commerciali: 1.Acquisti di beni 2.Acquisti di servizi Gli altri componenti negativi relativi a transazioni commerciali: 1.Svalutazioni 2.Perdite 3.Ammortamenti 4.Minusvalenze 5.Penali, multe, caparre confirmatorie o penitenziali (articolo 37-bis, lett. f-quater del DPR 600/1973) 6.Ogni altro componente negativo 64

65 Costi con fornitori black-list Come superare la presunzione di indeducibilità Il contribuente deve provare alternativamente: a)che le società fornitrici estere svolgono un attività economica effettiva (cd. prima esimente ); b)che le operazioni poste in essere rispondano ad un effettivo interesse economico (cd. seconda esimente ); Entrambe devono avere avuto concreta esecuzione 65

66 Costi con fornitori black-list Ferma la circostanza della effettività della fornitura da cui i costi black-list traggono origine. Tale prova può essere fornita: preventivamente attraverso interpello, o nel termine di 90 gg. dalla richiesta dell Agenzia delle Entrate. 66

67 Costi con fornitori black-list Il regime sanzionatorio I costi black-list devono essere separatamente indicati nella dichiarazione dei redditi. L omessa indicazione è sanzionata ex art. 8, comma 3-bis, D.Lgs. N. 471/1997, i.e. sanzione pari al 10% degli importi non indicati, con un minimo di 500 ed un massimo di La Cassazione (Sent. N del 29/12/2010) ha affermato che tale sanzione troverebbe applicazione solo qualora il contribuente non abbia dimostrato, in sede di contenzioso, una delle due condizioni esimenti. Contra Circolare Agenzia delle Entrate n. 46/E del 3/11/

68 Costi con fornitori black-list La prima esimente (Circolare Agenzia delle Entrate n. 51/E del 6/10/2010). il cd. radicamento previsto ai fini CFC non costituisce un elemento dirimente ai fini della disapplicazione delle disposizioni in materia di deducibilità dei costi black list, che, in linea di principio, va riconosciuta a seguito della dimostrazione dello svolgimento, da parte del fornitore estero, di un effettiva attività commerciale mediante idonea struttura in loco 68

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