REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T composta dai magistrati:

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1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE CIVILE - T composta dai magistrati: Dott. Mario Cicala - Presidente - Dott. Giuseppe Bognanni - Consigliere - Dott. Marcello Iacobellis - Consigliere - Dott. Giuseppe Caracciolo - Consigliere - Oggetto Notificazione cartella fi pagamento - Iscrizione ipotecaria - Natura di atta prodromico all'esecuzione Previo avviso. Ud. 5/3/2015 UP R.G.N. 9183/2014 Dott. Angelina-Maria Perrino -Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente RAoey-)13 Li3 SENTENZA sul ricorso proposto da: C U s.p.a. Equitalia Sud, in persona d'un procuratore speciale del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato, giusta procura in calce al ricorso, in Roma, al viale Gioacchino Rossini, n. 18, presso lo studio del proprio difensore e procuratore avv. Gioia Vaccari; -ricorrentecontro s.r.l. Asveca Solai, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura a margine del controricorso, dagli avvocati Vincenzo Maria Cesaro e Massimo Cesaro, presso lo studio dei quali in Roma, alla via Calabria, n. 56, elettivamente domicilia; -co* ntroricorrente e ricorrente incidentale in via condizionata-

2 avverso la sentenza n. 762/38/14 della Commissione tributaria regionale del Lazio, sezione 38, depositata in data 11 febbraio 2014; udita la relazione della causa svolta dal consigliere Angelina-Maria Perrino nella pubblica udienza del 5 marzo 2015; constatata la regolarità delle comunicazioni e sentito l'avv. Enrichetta Guidi, per delega dell'avv. Vincenzo Maria Cesaro Fatto. La s.r.l. Asveca Solai ha impugnato l'iscrizione ipotecaria e la cartella ad essa sottesa, eccependo, per quanto ancora d'interesse, la decadenza dal potere impositivo e la nullità della notificazione della cartella di pagamento. La Commissione tributaria provinciale ha accolto il ricorso e quella regionale ha respinto l'appello dell'agente per la riscossione, ravvisando, nel procedimento di notificazione seguito, la violazione dell'art. 60 del d.p.r. 602/73. Avverso detta sentenza, l'agente per la riscossione propone ricorso per ottenerne la cassazione, affidato a tre motivi, cui la contribuente reagisce con controricorso e ricorso incidentale condizionato. Entrambe le parti depositano memoria. Diritto. /.- Con i tre motivi del ricorso principale, da esaminare congiuntamente, perché afferenti a tre profili della medesima censura, l'agente per la riscossione lamenta: -ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo, emergente dalla relata di notificazione, del deposito in Comune e pom Ric n sez. MT - ud

3 dell'affissione all'albo pretorio dell'avviso di deposito dopo aver constatato l'irreperibilità del destinatario -primo motivo; -ex art. 360, 1 co., n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 140 c.p.c., là dove il giudice d'appello per risolvere la questione devolutagli ha applicato questa norma, la quale, invece, non si attagliava alla fattispecie -secondo motivo; -ex art. 360, 1 co., n. 5, c.p.c., l'omesso esame del fatto decisivo costituito dallo svolgimento delle ricerche, emergente dalla relata di notificazione -terzo motivo. 2.- La complessiva censura è fondata e va accolta, nei limiti di seguito precisati. 2. /.-La Commissione tributaria regionale ha affermato l'illegittimità della notificazione, in quanto, assume, l'agente notificatore ha malamente seguito il procedimento notificatorio ex art. 140 c.p.c., pur <<non avendo rinvenuto il nominativo all'ingresso dell'abitazione>>, mentre avrebbe dovuto svolgere ricerche. Il mancato rinvenimento che si legge in sentenza, nell'impianto della motivazione, identifica l'irreperibilità assoluta, tanto è vero che il giudice d'appello a ritenuto necessario l'espletamento di ricerche. Questa valutazione non è scardinata dal ricorso principale, che, anzi, fa leva proprio su tale presupposto di fatto, né è aggredita dal ricorso incidentale proposto in via condizionata dalla società contenuto della relata di notificazione riprodotto in ricorso è coerente col rilievo del giudice d'appello, riferendosi, giustappunto, all'irreperibilità della destinataria. 3.- In diritto, per conseguenza, il giudice d'appello, facendo discendere la valutazione d'illegittimità dalla violazione del Ric n sez. MT - ud

4 procedimento notificatorio dettato per gli irreperibili, si è conformato all'orientamento consolidato della corte, secondo il quale l'irreperibilità relativa che consente la notificazione secondo le forme dell'articolo 140 c.p.c. anche degli atti tributari è ravvisabile al cospetto della temporanea assenza del destinatario dal proprio domicilio fiscale oppure dell'impossibilità di consegnare l'atto per irreperibilità, incapacità o rifiuto delle persone legittimate alla ricezione; là dove l'irreperibilità assoluta che permette la notificazione in base all'articolo 60, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica numero 600 del 1973 è riconoscibile nel caso in cui il domicilio fiscale sia oggettivamente inidoneo, per effetto della mancanza, nel comune in cui deve essere eseguita la notificazione, dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda del contribuente (su questa distinzione, Corte cost. 22 novembre 2012, n. 258 e, nella giurisprudenza di legittimità, Cass. 3 luglio 2013, n ; 21 marzo 2014, n. 6661). 3. /.-In questo secondo caso, occorre l'indicazione delle ricerche compiute per verificare che il trasferimento non sia un mero mutamento di indirizzo all'interno dello stesso comune (in termini, da ultimo, Cass., ord. 13 novembre 2014, n ). 4.- Il punto è, tuttavia, che il giudice d'appello non ha esaminato la circostanza di fatto, emergente dalla relata in questione (<<in via Perlatura 49 soc. slogg. da informazioni esercenti della via non rinvengo alcuna indicazione persona o legale rappr. per la notifica...>>), concernente l'effettivo svolgimento delle ricerche Circostanza di fatto che, contrariamente a quanto I obiettato in memoria della società, rappresenta <<il fatto storico Rtc n sez. MT - ud

5 principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia)>> cui hanno riguardo, nell'esaminare la versione novellata del numero 5 del primo comma dell'art. 360 c.p.c., le sezioni unite della corte (dapprima con le sentenze numeri 8053 e 8054 del 2014 e poi con la sentenza del 19 settembre 2014) Conformemente a quanto stabilito dalla corte, l'agente per la riscossione ha indicato <<il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività>>. 5.- Ne consegue l'accoglimento del ricorso, con cassazione della sentenza e rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio per l'esame delle circostanze pretermesse. 6.-Parimenti fondato è il ricorso incidentale condizionato proposto dalla contribuente, col quale la società si duole della violazione dell'art. 50 del d.p.r. n. 602 del 1973 e della violazione e falsa applicazione degli articoli 6 e 17 della legge 27 luglio 2000, n. 212, là dove la Commissione tributaria regionale ha escluso che l'iscrizione ipotecaria debba essere preceduta dalla notificazione dell'intimazione ad adempiere. 6. L-La censura, la quale introduce la questione della rilevanza del contraddittorio prodromico all'iscrizione ipotecaria, va accolta in base al principio affermato dalle sezioni unite (Cass., sez. un., 18 settembre 2014, n ), secondo cui, anche nel Ric n sez. MT - ud

6 regime antecedente l'entrata in vigore dell'obbligo di comunicazione preventiva dell'iscrizione di ipoteca ex art. 77, 2 comma bis, d.p.r. n. 602/1973, introdotto con d.l. n. 70/2011, l'amministrazione, prima di iscrivere ipoteca, ai sensi dell'art. 77, deve comunicare al contribuente che procederà alla predetta iscrizione sui suoi beni immobili, concedendo a quest'ultimo un termine - che, per coerenza con altre analoghe previsioni normative presenti nel sistema, può essere fissato in trenta giorni - perché egli possa esercitare il proprio diritto di difesa, presentando opportune osservazioni, o provveda al pagamento del dovuto Per conseguenza, hanno concluso le sezioni unite, l'iscrizione di ipoteca non preceduta dalla comunicazione al contribuente è nulla, in ragione della violazione dell'obbligo che incombe all'amministrazione di attivare il «contraddittorio endoprocedimentale», mediante la preventiva comunicazione al contribuente della prevista adozione di un atto o provvedimento che abbia la capacità di incidere negativamente, determinandone una lesione, sui diritti e sugli interessi del contribuente medesimo. 7.- Ne conseguono la cassazione della sentenza e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la decisione nel merito, con l'accoglimento dell'impugnazione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria. per questi motivi la Corte: accoglie il ricorso principale, cassa la sentenza impugnata nel punto corrispondente e rinvia, anche per la complessiva regolazione delle spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio. Accoglie il ricorso incidentale, cassa Ric n sez. MT - ud

7 la sentenza impugnata nel punto corrispondente e, decidendo nel merito, accoglie l'impugnazione proposta avverso l'iscrizione ipotecaria. Così deciso in Roma, il 5 marzo L'e g,..,,, tensore 191'mb:carie Giada* ODDO Pciergro... can " Ric n sez. MT - ud

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