COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA Città Turistica e d Arte REGOLAMENTO PER L INSERIMENTO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE
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1 COMUNE DI PESCHIERA DEL GARDA Città Turistica e d Arte REGOLAMENTO PER L INSERIMENTO NEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE Approvato con delibera C.S. n. 80 del 21/4/2004
2 ART. 1 - Premessa Ai sensi della legge n. 328/2000 Legge Quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali il Comune è titolare delle funzioni relative ai servizi sociali in ambito locale. Il sistema integrato di interventi e servizi sociali si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, definendo dei percorsi volti al miglioramento delle condizioni di vita delle persone nell ambito della vita e concorrendo all eliminazione di situazioni che determinano nell individuo uno stato di bisogno o di emarginazione. Tali finalità si raggiungono attraverso l ottimizzazione dell efficacia delle risorse, impedendo le sovrapposizioni di competenze e la settorializzazione delle risposte. Il presente regolamento disciplina l attivazione del servizio di assistenza domiciliare a favore degli utenti residenti e la contribuzione degli stessi al servizio. ART. 2 Definizione del servizio Per assistenza domiciliare si intende un insieme di prestazioni fornite presso l abitazione dell utente residente riguardanti la cura della persona, della casa, dei bisogni relazionali. Il servizio è rivolto: a) ad anziani soli od in coppia, non autosufficienti o parzialmente autosufficienti, cui nessuno possa assicurare la dovuta assistenza; b) ad anziani inseriti in nuclei familiari in condizioni economiche precarie o con particolari problemi di convivenza; c) ad anziani temporaneamente bisognosi di assistenza per contingenti situazioni familiari; d) a persone che versino in condizioni di particolare stato di necessità. ART. 3 Finalità Il Servizio di Assistenza Domiciliare ha lo scopo di favorire il mantenimento della persona anziana nel proprio nucleo familiare o comunque nel normale contesto sociale, assicurandogli interventi socio-assistenziali diretti a prevenire o rimuovere situazioni di bisogno, di emarginazione e di disagio, mediante un complesso di servizi sociali coordinati ed integrati sul territorio anche con i servizi sanitari di base.
3 ART. 4 Prestazioni Al servizio di Assistenza Domiciliare sono demandate le seguenti prestazioni: a) promozione della socializzazione e dell autonomia dell anziano; b) azioni di stimolo alla partecipazione a momenti di vita associativa in cui egli possa sentirsi utile e pienamente coinvolto; c) cura della persona e dell abitazione; d) preparazione dei pasti; e) consegna pasti a domicilio; f) prestazioni di lavanderia; g) disbrigo di commissioni (acquisti, istruzione di pratiche, ecc.); h) quant altro l assistente sociale in accordo con il coordinatore del servizio e gli operatori ritengano necessario in base alle esigenze dell utente. ART. 5 Ammissione al servizio L ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è disposta dal responsabile del servizio sulla base di un progetto elaborato dall Assistente Sociale che ha istruito il caso e vistato dall'assessore competente. L eventuale attivazione del servizio avviene su richiesta dell interessato o di chiunque sia informato della necessità assistenziale in cui versa la persona. Alla domanda di accesso al servizio dovrà essere allegata la dichiarazione sostitutiva unica (D.S.U.) concernente le informazioni necessarie per la determinazione della situazione economica del nucleo familiare. L Ufficio servizi sociali potrà richiedere ogni documentazione ulteriore, ritenuta utile per la valutazione della domanda. Nel caso che si verifichi l impossibilità materiale di istruire la pratica per carenza di documentazione o di collaborazione dei soggetti interessati, l assistente sociale richiede per iscritto quanto necessario, lasciando 20 giorni di tempo per la risposta. Trascorso inutilmente questo periodo, la pratica viene definitamente archiviata, con relativa comunicazione al richiedente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare rifiutino, per ragioni soggettive, di contribuire economicamente per il sostenimento del servizio e questo atteggiamento comprometta seriamente le condizioni di vita del richiedente, il servizio verrà ugualmente svolto. Il Comune attiva nei confronti dei componenti del nucleo familiare, capaci economicamente, ogni possibile azione legale per il recupero di quanto erogato. ART. 6 Criteri di ammissione L ammissione al Servizio di Assistenza Domiciliare è, prioritariamente assicurata, a favore di persone che vivono in condizioni socio - economiche precarie. Il servizio può essere eccezionalmente esteso anche a persone in condizioni economicamente non precarie, ma momentaneamente in difficoltà, chiedendo alle stesse il concorso al costo del servizio medesimo rapportato alle loro possibilità economiche.
4 In ogni caso si terrà conto, oltre alla residenza, dei seguenti elementi: - autonomia funzionale; - risorse familiari; - condizioni economiche dell interessato. ART. 7 Partecipazione al costo del servizio Agli utenti è richiesto di partecipare al costo del servizio con una quota, stabilita annualmente dalla Giunta Municipale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione, da applicare in base ai seguenti parametri: 1. ASPETTO ECONOMICO (i valori si riferiscono all ISEE) - da 0 a pensione minima INPS punti 0 - da pensione minima INPS fino a 600,00 punti 2 - da 600,00 fino a 800,00 punti 4 - da 800,00 fino a 1.000,00 punti 9 - da 1000,00 fino a 2.000,00 punti 13 - oltre 2.000,00 punti ASPETTO SANITARIO - non autosufficiente grave (100% di invalidità + indennità accompagnamento) punti 0 - non autosufficiente medio (da 75% a 100% di invalidità) punti 1 - parzialmente autosufficiente (invalidità inferiore a 75%) punti 2 - autosufficiente punti 3 3. ASPETTO PARENTALE - senza figli punti 0 - con coniuge parzialmente autosufficiente punti 0 - per ogni figlio o coniuge convivente punti 1 (esclusi figli minori che non lavorano) (su questo argomento deve essere considerato il ruolo operativo che il figlio già svolge nei confronti del genitore) 4. ASPETTO AMBIENTALE (salubrità, presenza bagno, barriere architettoniche, riscaldalmento, isolamento dal centro, elettrodomestici) - condizione della casa non adeguata punti 0 - condizione della casa adeguata di ampiezza fino a mq. 100 punti 1 - condizione della casa adeguata di ampiezza superiore a mq. 100 punti 2 (considerare la presenza di volontariato/vicinato attivo per stabilire la necessità oraria) Ad un maggiore punteggio, come sopra determinato, corrisponde una maggiore contribuzione. Nel caso in cui il richiedente risulti proprietario od usufruttuario di più di un bene immobile viene applicato l'intero costo del servizio. Nel caso in cui il richiedente risulti proprietario od usufruttuario della sola abitazione principale di ampiezza superiore a mq. 100, viene applicata la tariffa corrispondente al punteggio come sopra determinato, che comunque non potrà essere inferiore al 50% del costo del servizio.
5 ART. 8 - PASTI A DOMICILIO Il Comune può attivare un servizio di consegna pasti a domicilio o da ritirarsi presso il luogo di confezionamento (cucina della casa comunale di riposo), destinato a coloro che non siano in grado di procurarseli autonomamente. L'ammissione al servizio è disposta dal Responsabile del servizio sulla base di un progetto elaborato dall'assistente Sociale che ha istruito il caso e vistato dall'assessore competente. Per coloro che si trovino nella situazione economica al di sotto della soglia del minimo vitale, calcolata con la procedura dell'isee, il pasto è gratuito fino al raggiungimento della predetta soglia. Negli altri casi il servizio è a pagamento. Per valutare la situazione economica del richiedente si fa riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 109/98 e 130/2000, e successive modificazioni. ART. 9 Modalità di calcolo dell I.S.E.E. La valutazione della condizione economica, deve essere eseguita avendo come riferimento l intero nucleo familiare anagrafico cui appartiene la persona assistita. Si deve tenere presente che: - si considera la situazione economica equivalente dichiarata da tutti i componenti del nucleo familiare anagrafico, come previsto dai D. L.gs. 109/98 e 130/2000; - va conteggiato l eventuale contributo regionale relativo alla legge 28/91; - l indennità di accompagnamento non viene conteggiata se è documentato che viene utilizzata a favore dell utente (pagamento di una persona che fa l assistenza, ecc.); - il reddito si considera al netto dell IRPEF (reddito complessivo imposta nettaaddizionali); ART SOSPENSIONE DEI SERVIZI IL servizio una volta attivato, può essere sospeso: a) temporaneamente, su richiesta degli utenti, - per ricoveri ospedalieri - per brevi soggiorni presso famigliari L assenza deve essere comunicata tempestivamente in caso di ricoveri non programmati, mentre deve avvenire almeno una settimana prima in altri casi. b) Definitivamente, d ufficio - per assenze non giustificate e non comunicate - per mancata presenza a domicilio nell orario previsto per l erogazione del servizio, a partire dalla seconda assenza - per verifica dell assistente sociale del venir meno della condizione di bisogno che ha determinato l attivazione. La sospensione definitiva verrà comunicata in forma scritta.
6 ART CONTROLLI E VERIFICHE Periodicamente ed almeno una volta all'anno i servizi sociali verificano la sussistenza dei requisiti e dei presupposti che hanno consentito l'attivazione del servizio e determinano o meno la loro sussistenza. ART. 12 RIATTIVAZIONE DEI SERVIZI Per riattivare il servizio dovrà essere presentata una nuova domanda con relativa documentazione e dovrà essere seguito il normale iter burocratico previsto dal presente regolamento. Tale procedura non sarà necessaria solo in caso di sospensione temporanea per un periodo non superiore a tre mesi. ART NORME FINALI E DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa nazionale e regionale in vigore.
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