QUALITÀ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
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- Carolina Caputo
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1 NEWSLETTER N. 9 / QUALITÀ E SICUREZZA DEGLI ALIMENTI Un nuovo regolamento europeo: il Regolamento CE 1169/2011 sull informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. Dopo più di tre anni di discussioni, il regolamento in materia di informazione al consumatore, n 1169/2011, è stato pubblicato in Gazzetta ufficiale dell'unione europea il 22 novembre Il regolamento introduce modifiche significative relativamente all informazione al consumatore relativa ai prodotti alimentari. L'obiettivo del regolamento è quello di garantire un elevato livello di tutela dei consumatori, semplificare e modernizzare la legislazione ed armonizzare la legislazione nazionale attualmente vigente. Il regolamento va oltre la semplice etichettatura, mettendo in evidenza l'informazione ai consumatori, tenendo conto di tutti gli aspetti della comunicazione. Il regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2011, ma occorre attendere il 13 dicembre 2014 per la sua obbligatorietà, mentre la dichiarazione nutrizionale decorre dal 13 dicembre Obiettivi della riforma Fino ad ora la direttiva 90/496/CEE è stata il riferimento per l etichettatura nutrizionale dei prodotti alimentari. Di applicazione facoltativa, tuttavia diviene obbligatoria quando un indicazione nutrizionale figura sull etichetta o in una pubblicità. L etichettatura dei prodotti alimentari è a sua volta regolata dalla direttiva 2000/13 CE, che sarà abrogata con la piena attuazione del regolamento. Con l approvazione del regolamento 1169/2011, l'etichettatura nutrizionale di tutti i prodotti alimentari preconfezionati diventa obbligatoria. Entro i prossimi cinque anni, gli operatori dovranno applicare l etichetta nutrizionale sui loro prodotti. La Commissione ha previsto due obiettivi principali: - Servire gli interessi dei consumatori, aumentando il livello di informazione. Il regolamento protegge la salute dei consumatori attraverso la definizione di norme comuni in materia di informazioni alimentari. Incoraggia anche gli operatori del settore alimentare a mettere in atto misure che consentano l'accesso alle informazioni per i non vedenti. L Informazione per i consumatori è migliorata e rafforzata rendendo l'etichettatura nutrizionale obbligatoria, rafforzando i casi in cui l'origine deve essere indicata, nonchè specificando le regole di leggibilità delle informazioni, così come le norme in tema di responsabilità degli operatori, ecc. La presenza di allergeni è obbligatoria anche per i prodotti alimentari non preconfezionati. - Servire gli interessi del mercato interno mediante la semplificazione delle norme. Lo scopo di questo nuovo regolamento è, principalmente, armonizzare la normativa europea in materia di etichettatura in un unico documento, al fine di consentire la libera circolazione dei prodotti alimentari e ridurre l'onere amministrativo a carico degli operatori del settore. Inoltre, essendo un regolamento e non una direttiva, sarà direttamente applicabile senza bisogno di essere recepito dalla legislazione degli Stati membri. Ciò fornirà certezza giuridica al settore alimentare, in quanto le regole saranno le stesse in tutta Europa ed entreranno in vigore nello stesso momento.
2 2 2. Campo di Applicazione Quali prodotti interessa? Il Regolamento n 1169/2011 si applica a tutti gli alimenti destinati al consumo finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Tutti i prodotti alimentari imballati sono interessati dal nuovo regolamento. Regole particolari sono previste per i prodotti alimentari non preconfezionati. Attenzione: Una delle principali innovazioni introdotte dal regolamento è l applicazione ai prodotti alimentari non preconfezionati. Il regolamento prevede anche l'obbligo di indicare il contenuto di allergeni. L'etichettatura nutrizionale in questo caso è volontaria, anche se all interno del contesto normativo. Quali operatori interessa? Il regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Tuttavia, ai fornitori degli ingredienti sarà richiesto dai loro clienti - chi produce i prodotti finiti - per fornire loro informazioni e la certificazione, il che rende possibile la creazione di etichettatura coerente. "Il presente regolamento si applica agli operatori del settore alimentare in tutte le fasi della catena alimentare quando le loro attività riguardano la fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori. Si applica a tutti gli alimenti destinati al consumatore finale, compresi quelli forniti dalle collettività, e a quelli destinati alla fornitura delle collettività. Il presente regolamento si applica ai servizi di ristorazione forniti da imprese di trasporto quando il luogo di partenza si trovi nel territorio di Stati membri cui si applica il trattato. (Art. 1.3) A norma dell'articolo 38 del regolamento, ogni Stato membro è libero di includere ulteriori informazioni obbligatorie, senza le quali la libera circolazione dei prodotti alimentari non sarebbe concessa. 3. Applicazione delle norme (Art. 53, 54, 55) L'applicazione del regolamento sarà effettuata in due fasi: 1. Disposizioni generali: 3 anni dopo la data di pubblicazione (13 dicembre 2014) 2. Etichettatura nutrizionale: 5 anni dopo la data di pubblicazione (13 dicembre 2016) Gli operatori hanno quindi cinque anni per applicare il regolamento: 13 Dicembre Entrata in vigore del regolamento. Attuazione volontaria del regolamento da parte degli organismi professionali (l etichettatura volontaria deve essere conforme al regolamento). 1 gennaio Applicazione dei requisiti specifici relativi alle "carni macinate" 13 dicembre Disposizioni generali del regolamento applicate su base obbligatoria. L etichettatura nutrizionale volontaria deve essere conforme al regolamento. 13 dicembre Dichiarazione nutrizionale conforme al regolamento applicata su base obbligatoria. Il regolamento si applica a tutti gli operatori del settore alimentare. Disposizioni transitorie. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2014 e che non soddisfano i requisiti del presente regolamento possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte. Gli alimenti immessi sul mercato o etichettati prima del 13 dicembre 2016 che non soddisfano il requisito stabilito all articolo 9, paragrafo 1, lettera l), possono essere commercializzati fino all esaurimento delle scorte. 4. Informazioni obbligatorie Il regolamento prevede che l etichetta non induca in errore il consumatore, sia chiara e comprensibile, al fine di aiutare i consumatori nelle loro scelte alimentari. L'etichetta deve essere presente direttamente sulla confezione o apposta al prodotto alimentare preconfezionato.
3 3 L'etichettatura dovrebbe includere 12 campi di informazioni obbligatorie: - La denominazione dell alimento (il nome commerciale), - Lista di ingredienti, Qualsiasi ingrediente o coadiuvante tecnologico che provochi allergie o intolleranze usato nella preparazione di un alimento, - Quantità di certi ingredienti o categorie di ingredienti, - Quantità netta dell alimento, - Termine minimo di conservazione o la data di scadenza, - le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d impiego, - il nome o la ragione sociale e l indirizzo dell operatore del settore alimentare, - il paese d origine o il luogo di provenienza ove previsto all articolo 26, - le istruzioni per l uso, per i casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell alimento, - per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo, - Una dichiarazione nutrizionale. Le principali modifiche sono le seguenti: - Leggibilità: l altezza minima dei caratteri delle informazioni obbligatorie in etichetta è fissata in 1,2mm. Per le confezioni più piccole (la cui superficie più ampia è inferiore a 80cm2) l altezza minima dei caratteri sarà invece di 0,9mm. - Allergeni: Si dovrà ripetere il nome dell allergene ogni qualvolta sia presente in più ingredienti o coadiuvanti tecnologici impiegati nella preparazione dell alimento (art. 21.1, terzo capoverso). La loro presenza deve essere enfatizzata mediante un carattere, uno stile, uno sfondo, differente rispetto a quello degli altri ingredienti. La presenza di allergeni è obbligatoria anche per i prodotti alimentari non preconfezionati. - Paese d origine e luogo di provenienza: L'etichetta deve contenere il paese d'origine o il luogo di provenienza per la carne di maiale, carne di capra, agnello e pollame, allo stato fresco, congelato o refrigerato. Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull indicazione obbligatoria del paese d origine o del luogo di provenienza. L obbligo di indicare l origine del prodotto ricorre anche se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza. - Informazioni nutrizionali: Diventano obbligatorie, ad esclusione delle acque minerali naturali e degli integratori alimentari. Comprendono: valore energetico, proteine, carboidrati, zuccheri, grassi, acidi grassi saturi, fibre alimentari, sodio. Il quantitativo di riferimento dovrà essere 100g o 100 ml (con la possibilità di riferirsi ad una porzione di prodotto). Una indicazione della quantità giornaliera indicativa (GDA) è necessaria per vitamine e sali minerali, se applicabile. - Informazione sugli oli vegetali: è necessario indicare ogni olio presente. Il regolamento specifica inoltre le responsabilità in materia di etichettatura, in particolare tra produttori e distributori. Stabilisce le norme per la vendita a distanza di prodotti alimentari (ad esempio via Internet). L operatore del settore alimentare, responsabile delle informazioni sugli alimenti, è: - l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione. Altri operatori hanno responsabilità minori e devono assicurare che: a) Le etichette siano conformità alla normativa. b)non vengano distribuiti prodotti che abbiano motivo di credere non siano conformi. "L operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell Unione, l importatore nel mercato dell Unione." (Art.8 Reg. 1169/2011).
4 4 5. Cosa ci insegna il nuovo regolamento? Il nuovo regolamento prevede una normativa standardizzata in materia di etichettatura dei prodotti alimentari. Esso introduce nuovi obblighi per (quasi) tutti i prodotti (etichettatura nutrizionale, origine del prodotto, leggibilità, allergeni, ecc.), solleva al contempo molte questioni di tipo interpretativo. In ogni caso, le imprese saranno chiamate a sostenere un conseguente (e costoso) piano d'azione, al fine di garantire la conformità dei propri prodotti al nuovo regolamento.
5 5 DIFESA DEI PRODOTTI ALIMENTARI PROTEZIONE DELLA FILIERA ALIMENTARE DA ATTI DOLOSI. Dopo gli attacchi dell 11 settembre, le valutazioni del rischio sono aumentate in tutti i settori industriali. L industria alimentare non fa eccezione rispetto a questa tendenza. Le questioni che riguardano la sicurezza industriale sono sempre più integrate agli standard dei distributori, generando nuove sfide per i produttori che devono adattarsi e incorporare i propri strumenti di gestione della qualità. 1. Background L annuncio dell uscita della Versione 6 dell IFS, uno standard di distribuzione, pubblicato a gennaio 2012 e diventato operativo a luglio 2012, ha rianimato il dibattito sul concetto di protezione dei prodotti alimentari o protezione contro atti dolosi. PAS96 definisce la protezione dei prodotti alimentari come: La lotta contro atti dolosi con l obiettivo di: - Ridurre la probabilità di atti dolosi; - Limitare l impatto (e le conseguenze) di tali attacchi; - Proteggere la reputazione (brand) delle organizzazioni; - Rassicurare i consumatori, l opinione pubblica e la stampa sul fatto che misure appropriate sono operative per proteggere i consumatori; - Rispettare i requisiti internazionali e incoraggiare il lavoro dei partner delle imprese. FSM 21 Difesa dei prodotti alimentari FSM M 21 Atti dolosi Lo standard richiede che l organizzazione abbia una procedura documentata per la valutazione del rischio per affrontare rischi riguardanti la sicurezza dei prodotti alimentari e istituire, implementare e mantenere un sistema per ridurre o eliminare i rischi identificati. Il sistema deve comprendere le Buone Pratiche Agricole e le Buone Pratiche Manifatturiere con il supporto del sistema di sicurezza alimentare. ( ) Il sistema deve comprendere le Buone Pratiche Manifatturiere ed essere supportato attraverso il packaging dei prodotti e le relazioni che ha sui sistemi di sicurezza alimentare. Ciò potrebbe includere materiali con marchio di fabbrica, sicurezza dei siti, selezione del personale, processi produttivi e trasporti. Questo documento definisce requisiti standard di qualità e sicurezza alimentare che dovrebbero essere implementati e rispettati per poterne trarre i benefici. La versione 6 dell IFS adesso include un capitolo obbligatorio sulla difesa dei prodotti alimentari con l obiettivo di conformarsi all ultimo documento guida dell Iniziativa per la Sicurezza Alimentare Globale (GFSI). Mentre l HACCP è il metodo che considera i rischi accidentali, si richiede ora ai produttori di considerare anche i rischi provocati intenzionalmente. Così, l ultima versione dell IFS contiene una serie di requisiti specifici per la protezione da atti dolosi, che i fornitori di imprese certificate e i candidati alla certificazione devono ora rispettare. La questione è stata costantemente temuta dall industria alimentare dagli inizi del Una nuova dimensione è stata adottata con la pubblicazione della versione 6.1 del Documento Guida del GFSI (Iniziativa per la Sicurezza Alimentare Globale). A seguire, si riportano degli estratti dei due requisiti che riguardano la Difesa dei Prodotti Alimentari:
6 6 2. Quali sono i Rischi? I rischi possono derivare da diverse fonti: interne (impiegati, lavoratori temporanei, addetti alle pulizie, ecc.) o esterne (visitatori, consegne, fornitori, attivisti politici, gruppi terroristici, ecc.). Atti dolosi possono provenire dall esterno, ma lo scopo dell identificazione dei rischi deve essere inteso in senso più ampio. I rischi interni non devono essere trascurati: dal 70 all 80% la causa risulta essere lo staff interno, per esempio dipendenti scontenti. Queste azioni possono prendere diverse forme: frode, sabotaggio, atti terroristici, furto, ricatto, ecc. La probabilità che si verifichino può essere più o meno dimostrata. Inoltre, questi avvenimenti hanno generalmente un impatto relativamente forte sull azienda. L obiettivo della Difesa dei Prodotti Alimentari (Food Defence) può essere rappresentato così: 3. Contenuti del Capitolo 6 dell IFS sulla Difesa dei Prodotti alimentari I principali cambiamenti in questo capitolo, rispetto alla versione precedente, riguardano: - Obbligatorietà - I requisiti sono abbastanza simili rispetto alle note dottrinali della versione di luglio La pubblicazione di linee guida si basa su un analisi dei pericoli, valutazione dei rischi associati e leggi applicabili nei paesi di destinazione (fine del 2011) Valutazione della Protezione: Identificazione delle Responsabilità I controllori possono porre diverse domande riguardo a questo punto: chi è il responsabile? Quali sono le competenze e le qualifiche della persona responsabile del programma? Qual è la sua posizione all interno dell impresa e quale la relazione con il management? Analisi del rischio. Identificazione di aree critiche: elaborazione e documentazione dell analisi dei pericoli e della valutazione dei rischi; aggiornamenti effettuati soggetti a cambiamenti, sia con periodicità annuale che in ogni altro momento; sviluppo e costante verifica di un sistema di allerta appropriato Questa questione non riguarda Francia ed Europa. 6.2 Sicurezza sul sito produttivo Zone designate come aree critiche devono essere protette, mentre le aree di accesso devono essere monitorate e controllate Devono essere istituite procedure allo scopo di prevenire e/o identificare ogni atto doloso. 6.3 Sicurezza dei visitatori e del Personale Politiche per i visitatori. (Registrazione, Monitoraggio, Identificazione). Secondo il testo di riferimento per gli standard, ci deve essere accesso gestito per visitatori e personale di consegna (con accesso agli edifici). Ciò serve a permettere l identificazione di tutti gli individui presenti sul sito in ogni momento, e anche per monitorare i movimenti di visitatori e fornitori di servizi all interno degli edifici Formazione del personale ( Comunicazione, Formazione documentata, Dipendenti dell impresa) Ispezioni esterne: Procedure Documentate devono esistere per la gestione di ispezioni esterne e visite di regolamentazione. Il personale competente deve essere formato per eseguire queste procedure. I contenuti sono I seguenti:
7 7 Sono già stati effettuati i primi controlli che utilizzano questo standard di riferimento, applicabile da luglio Sebbene la Food defence (Capitolo 6) sia d ora in poi obbligatoria, sembra che al momento non risultino ancora gravi situazioni di non conformità durante il primo anno. Ad ogni modo verrà dato tempo alle aziende per prepararsi meglio per il futuro. Prospettive La pressione per implementare procedure per la Food Defence all interno delle aziende richiederà la mobilitazione di risorse. Queste procedure hanno il vantaggio di richiedere alla imprese di esaminare le proprie vulnerabilità. In ogni modo, molte domande e critiche sono sorte rispetto ai metodi di implementazione, la consapevolezza del personale (senza creare psicosi permanenti o tensioni all interno dei gruppi), analisi del rischio di atti dolosi sugli edifici, sicurezza delle catene di fornitura, e infine, le modalità di risposta ai requisiti dell IFS. Il rischio di andare alla deriva verso un sistema complesso e insostenibile o eccessivi investimenti deve essere evitato. L implementazione di queste nuove misure che è tuttora in atto forse fornirà una risposta a queste questioni. I contenuti di certe aree obbligatorie del Rapporto IFS V6 si evolveranno in base ai risultati di queste prime esperienze e feedback. Attualmente, ai controllori è richiesto di notificare nel rapporto lotta agli atti dolosi (6.2.1 ): - Quali aree dell azienda sono state identificate, nella valutazione del rischio, come critiche per la sicurezza? - Quali misure sono state predisposte per prevenire l accesso non autorizzato? Ad ogni modo, tra i principi di Protezione dei Prodotti Alimentari, si afferma chiaramente che ogni informazione che riguardi pericoli, aree critiche e misure di controllo deve essere mantenuta strettamente confidenziale. IFS è consapevole di questa situazione contraddittoria e cambierà I requisiti per i campi obbligatori, specialmente in quelli che riguardano la lotta contro atti dolosi. PACMAn NEWS La seconda conferenza internazionale di PACMAn è stata tenuta a Valencia il 19 ottobre Il principale obiettivo della conferenza era di coinvolgere imprese, organizzazioni e istituzioni nel processo di dinamizzazione della filiera, in particolare nei segmenti scelti dai partner di progetto. Nel caso di Valencia, imprese dedicate alla produzione di olio d oliva, uva da tavola e cereali, che sono i segmenti su cui IMPIVA ha scelto di focalizzarsi, hanno avuto la possibilità di scambiare le proprie esperienze e punti di vista con i rappresentanti di altre regioni del Mediterraneo. L agro-alimentare rappresenta il 16,1% della produzione industriale valenciana e il 13,1% dell occupazione. Questo è uno dei settori regionali più importanti, con un ruolo chiave nel dinamismo dell economia regionale e nazionale, quando si tratta di generare occupazione e benessere sociale, e correggere squilibri economici come il deficit commerciale ha dichiarato il Direttore Generale per l Industria della Regione di Valencia e IMPIVA, Rafael Mirò.. Tutte le imprese presenti hanno evidenziato i valori culturali e strutturali che potrebbero contribuire alla competitività del settore e dell economia regionale. E stata anche sottolineata la necessità di considerare la catena del valore nel suo intero, che comprende altri settori convergenti con una varia offerta di prodotti e servizi e che riguardano aspetti come la cultura regionale gastronomica e anche fattori strategici come packaging, comunicazione o infrastrutture. A sua volta, l Assessore all agricoltura e qualità della Provincia di Modena, Gian Domenico Tomei, ha presentato le soluzioni identificate dagli attori della filiera del Parmigiano Reggiano per fronteggiare la difficile situazione dopo il terremoto di primavera 2012.
8 8 I due rappresentanti del progetto PACMAn, Cyril Bertrand (CRITT Francia) e Gianandrea Esposito (ERVET Italia) hanno presentato due iniziative sullo sviluppo sostenibile, una delle quali è in via di sviluppo nell ambito del progetto PACMAn. Infine, Mercedes Acitores, rappresentante spagnolo del Contact Point regionale del programma MED ha fatto una presentazione generale sul programma e sulle opportunità di collaborazione con altri progetti sull agroalimentare, sottolineando l importanza di capitalizzare la conoscenza acquisita durante tutta la durata del progetto. La speranza è che questa conferenza internazionale rappresenti un passo in avanti nell identificazione di sfide e opportunità per la filiera dell agroalimentare rafforzando la loro integrazione nella regione del Mediterraneo europeo. EVENT IN PORTUGAL ALENTEJO Il 17 e il 18 ottobre 2012, un importante evento è stato organizzato a Portoalegre dal partner portoghese di PACMAn, Adral. Alentejo delle Gastronomie Mediterranee: - Conferenza internazionale: Olive e turismo: un nuovo prodotto turistico per l Alentejo 17 ottobre - Workshop tematico Olio d oliva L oro liquido del Mediterraneo che distingue la nostra gastronomia 18 ottobre L evento è stato utile per il Progetto Pacman per quanto riguarda i seguenti aspetti: 1) Acquisizione di informazioni utili per l attività di progetto in particolare rispetto all olio d oliva (uno dei segmenti su cui la regione dell Alentejo ha scelto di lavorare all interno di PACMAn) con i seguenti obiettivi: - Spazio per discutere le criticità del segmento dell olio d oliva nei suoi vari aspetti e criticità; - Prospettive sui nuovi mercati per l olio d oliva e il contributo che il segmento dà allo sviluppo economico della regione dell Alentejo.; - Riflessione sul contributo del turismo gastronomico legato alle olive come complemento della produzione di olio; - Valorizzazione dell olio d oliva come prodotto dal rilevante valore economico e potenziale turistico per l Alentejo. A tal proposito, sono stati coinvolti attori che operano in segmenti legati all olio d oliva e al turismo: - Entità e imprese che operano in segmenti del turismo e dell olio in Spagna e Portogallo; - Enti di alta formazione con attività accademiche nelle aree del turismo, produzione agricola, agroalimentare insieme ai professori, ricercatori e studenti coinvolti; - Altri attori locali e regionali collegati allo sviluppo territoriale dell Alentejo; 2) Ampia disseminazione di informazioni riguardo al Progetto PACMAn ai relatori e agli altri partecipanti. 3)Alcuni partecipanti provenienti dall Alentejo hanno acconsentito a essere inseriti nel database di organizzazioni del progetto PACMAn.
9 9 è il primo output dell operazione PACMAn. Concepito come portale, è strutturato in varie aree tematiche facili e immediatamente accessibili, utili e flessibili. Il portale PACMAn risponde agli scopi del progetto grazie a una chiara visione dell insieme dei contenuti di progetto, a una dettagliata descrizione della partnership e a notizie aggiornate sugli eventi in corso a livello europeo nel settore agroalimentare. Visitando potrai trovare i contatti di progetto e lo stato dell arte delle attività e i prodotti finali saranno scaricabili al fine di informare gli utenti sui risultati di progetto di medio termine e finali. Find us on FACEBOOK European Union European Regional Development Fund
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