PROCEDURE VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ZATURE DI LAVORO IN PRESSIONE: GRUPPO GVR

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1 PROCEDURE VERIFICHE PERIODICHE ATTREZZATURE ZATURE DI LAVORO IN PRESSIONE: GRUPPO GVR

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3 PREFAZIONE Un momento significativo di pratica attuazione delle politiche finalizzate alla sicurezza delle persone e delle cose si concretizza nella periodicità delle verifiche da effettuare sulle apparecchiature, sugli impianti e sulle attrezzature di lavoro. La strategia perseguita negli anni dalla Unione Europea e, di conseguenza, dagli Stati Membri, ha di fatto avuto inizio con la Direttiva Comunitaria 95/16/CE con la quale si sono dati indirizzi finalizzati al corretto funzionamento degli ascensori e degli impianti elevatori; in sede nazionale, la Direttiva è stata recepita col D.P.R. n. 162 del 30/04/1999. È proseguita subito dopo col D.P.R. n. 462 del 22/10/2001, con il quale si è data attuazione alla regolamentazione delle verifiche per garantire la sicurezza degli impianti elettrici, con specifico riferimento agli impianti di terra, ai dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, agli impianti elettrici nei luoghi con pericolo di esplosione. Si andava così definendo un quadro di provvedimenti attraverso i quali la sicurezza assumeva una funzione centrale sia nel ciclo lavorativo che nei luoghi di uso pubblico, e l obbligatorietà e la periodicità delle verifiche di impianti, macchinari ed attrezzature sono entrate nella sensibilità e consapevolezza degli operatori e dei cittadini. Il D.Lgs. n. 81 del 9 Aprile 2008 ha dato corpo ed organicità alle questioni relative alla tutela o sicurezza nei luoghi di lavoro affrontando in termini più complessivi una materia, peraltro normata in precedenza col D.Lgs. n. 626 del 19 Settembre 1994, riguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro, e dal D.Lgs. n. 494 del 14 Agosto 1996, contenente misure minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili. Si tratta di un contesto normativo determinato dal recepimento di una pluralità di direttive comunitarie che, in modo sempre più mirato, hanno posto come prioritario il problema della sicurezza e della tutela della salute. Il D.M. 11 Aprile 2011 è l anello conclusivo della strategia perseguita: esso contiene la specificazione del quadro operativo, istituzionale e organizzativo del settore, con l individuazione puntuale delle attrezzature di lavoro di più rilevante interesse, di cui I

4 diventa obbligatoria l effettuazione delle verifiche periodiche da parte di soggetti pubblici (INAIL, ASL) e di soggetti privati abilitati, secondo specifiche modalità e procedure. La Safety Systems si è posta sul campo come società all avanguardia essendo stata tra le prime del Mezzogiorno ad ottenere le prescritte autorizzazioni sia relativamente agli impianti elevatori (Decreto D.G. del Ministero delle Attività Produttive del 31/01/2001), che agli impianti elettrici (Decreto D.G. del Ministero delle Attività Produttive del 31/07/2002). Prosegue oggi la sua attività nel campo delle verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro quale soggetto Privato Abilitato, ai sensi del D.M. 11 aprile 2011, proiettandosi in termini operativi su sei Regioni (Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata ed Emilia Romagna) sin dalla prima fase di attuazione della normativa vigente, essendo stato incluso nel primo elenco dei Soggetti abilitati approvato con Decreto Interministeriale dei Ministeri del Lavoro e delle Politiche Sociali, della Salute e dello Sviluppo Economico. La pubblicazione di tre opuscoli contenenti le procedure di verifica periodica per gli apparecchi di sollevamento persone (gruppo S P ), per quelli di sollevamento materiali (gruppo S C ) e per le attrezzature di lavoro in pressione (gruppo GVR),assieme ad un opuscolo recante norme di carattere generale, risponde all esigenza di fornire uno strumento attuativo e divulgativo rivolto prioritariamente ai verificatori e ai datori di lavoro, dando concreta attuazione ad una politica di sensibilizzazione su una questione fondamentale della vita quotidiana che è quella di garantire la sicurezza delle persone e delle cose. Cosenza, 21/05/2012 ing. Ernesto Funaro II

5 VERIFICHE AI SENSI DELL ART. 71 COMMA 11 DEL D.LGS. 81/2008 ATTREZZATURE GAS, VAPORE, RISCALDAMENTO GRUPPO GVR INDICE 1. Scopo e campo di applicazione Inquadramento normativo e modalità esecutiva del servizio di verifica Verifiche delle attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo GVR Prima verifica periodica Generalità Identificazione Accertamento della configurazione Verifica dello stato di conservazione Prove Verifiche periodiche successive alla prima e apprestamenti operativi La verifica di funzionamento Generalità Identificazione Accertamento della configurazione Verifica dello stato di conservazione Prove Indagine supplementare e apprestamenti operativi Generalità Identificazione Accertamento della configurazione Verifica dello stato di conservazione Prove Generalità, procedure comuni a tutti i tipi di attrezzature a pressione Rilievi di rispondenza generali Rispondenza delle caratteristiche funzionali Rilievi sullo stato di conservazione generale Classificazione delle apparecchiature in funzione della messa in esercizio Attrezzature messe in esercizio prima dell entrata in vigore del D.M. 329/04 di recepimento dell art. 19 della Direttiva PED Attrezzature messe in esercizio dopo l entrata in vigore di cui al D.M. 329/04 ovvero dopo il 25/02/ Istruzioni per l ispezione per attrezzature del gruppo GVR lettera a) punti 1,2,3,4 e lettera b) del Decreto 11/04/ Prima verifica periodica Verifiche periodiche successive Istruzioni per la verifica di impianti di riscaldamento Istruzioni per la verifica di forni per l industria chimica ed affini Istruzioni per le verifiche periodiche di attrezzature particolari Allegato I tabelle attuative direttiva 97/23/CE (PED) Allegato II Schede teniche tipo e documentazione grafica attrezzature di lavoro gruppo GVR

6 1. Scopo e campo di applicazione azione Le disposizioni di cui al presente manuale operativo definiscono l'attività operativa svolta dal Servizio di Ispezioni (SI) di Safety Systems s.r.l., necessaria per la conduzione delle verifiche ai sensi dei art. 71 comma 11 dei dlgs 81/2008 relativamente alle attrezzature di lavoro indicate come GRUPPO GVR così articolati: a) Attrezzature a pressione: l. Recipienti contenenti fluidi con pressione maggiore di 0,5 bar 2. Generatori di vapor d acqua 3. Generatori di acqua surriscaldata 4. Tubazioni contenenti gas, vapori e liquidi 5. Generatori di calore alimentati da combustibile solido, liquido o gassoso per impianti centrali di riscaldamento utilizzanti acqua calcia sotto pressione con temperatura dell acqua non superiore alla temperatura di ebollizione alla pressione atmosferica, aventi potenzialità globale dei focolai superiori a 116 kw 6. Forni per le industrie chimiche e affini. b) Insiemi: assemblaggi di attrezzature da parte di un costruttore certificati CE come insiemi secondo il decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio Inquadramento normativo e modalità esecutiva del servizio di verifica L'inquadramento normativo e le modalità esecutive da rispettare nella effettuazione delle verifiche da parte del personale tecnico abilitato sono contenute nell allegato II del D.M. 11 Aprile Esse sono altresì valide anche per le verifiche relative alle attrezzatura di sollevamento persone (gruppo SP), le cui modalità di verifica sono definite nel corrispondente manuale operativo. 2.1 Verifiche iche delle attrezzature di lavoro appartenenti al gruppo GVR Definizioni a) Verifica periodica: Le verifiche periodiche sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro l efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. b) Prima verifica periodica: La prima verifica periodica è la prima delle verifiche periodiche di cui al precedente punto a) e prevede anche la compilazione della scheda tecnica di identificazione dell attrezzatura di lavoro. c) Indagine supplementare: Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell utilizzo dell attrezzatura di lavoro messe in esercizio da oltre 20 anni nonché a stabilire la vita residua in 2

7 cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali Periodicità delle verifiche Per le attrezzature/insiemi a pressione le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n Per le attrezzature/insiemi di cui al presente punto 4, per verifiche periodiche si intendono: a) La «prima delle verifiche periodiche»: b) Le «verifiche periodiche successive»: b1) di funzionamento; b2) interna; b3) di integrità (decennali). Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. Periodicità delle verifiche, differenti da quelle di cui all allegato VII del decreto legislativo n. 81/12008, e tipologia di ispezioni alternative a quelle stabilite ai punti seguenti, ma tali da garantire un livello di rischio equivalente, potranno essere autorizzate in deroga, previa richiesta da inoltrare al Ministero dello sviluppo economico. 2.2 Prima verifica periodica La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale l dicembre 2004 n La prima delle verifiche periodiche andrà eseguita secondo la periodicità di cui all allegato VII del decreto legislativo n. 81/2008 a decorrere dalla data di messa in servizio dichiarata dal datore di lavoro. I controlli da eseguire in sede di «prima delle verifiche periodiche», in aggiunta a quelli di cui al punto , sono i seguenti: a. Individuazione dell attrezzatura (o delle attrezzature componenti l insieme). b. Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall ISPESL o dall INAIL all atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo. ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto, in sede di dichiarazione di messa in servizio, 3

8 esplicitamente di voler considerare l insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell insieme. c. constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all articolo 6 del decreto ministeriale l dicembre 2004 n. 329: d. controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l uso del fabbricante. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell insieme c sul rispetto delle istruzioni per l uso, da inserire nella banca dati informatizzata di cui all articolo 3, comma l del presente decreto. Nel caso di insieme immatricolato come un unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell insieme come «membrature» che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dell insieme verrà redatto un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell insieme. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell insieme (o nel verbale relativo all insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità indivisibile). occorre evidenziare per le attrezzature componenti l insieme: a) quelle marcate CE; b) quelle non marcate CE ed omologate ISPESL; c) quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell insieme. 2.3 Generalità In generale la prima verifica periodica è finalizzata ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento, delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifichedell'attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e controllo. La prima delle verifiche periodiche viene eseguita sulle attrezzature previste dall'allegato VII del DLgs n. 81/2008 ad eccezione di quelle escluse ai sensi degli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n Al termine della prima verifica periodica occorrerà compilare la scheda tecnica dl identificazione dell'attrezzatura di lavoro Per quanto attiene le procedure tecniche specifiche per la verifica per i gruppi a), b) e c) di cui al punto 1 esse sono descritte di seguito. Tali procedure richiamano l attenzione del verificatore sul punti critici per la sicurezza di ogni tipo di apparecchio desunti da esperienze, casistiche incidentali, circolari ministeriali e di Enti di prevenzione degli infortuni norme tecniche principali a prescindere dal regime normativa cui l'apparecchio, è assoggettato. Un approfondimento su singoli punti con la normativa di riferimento potrà essere fatto sulla base dell'elenco di nonne allegato alla presente procedura e suddiviso per tipologia di apparecchio. 4

9 2.4 Identificazione Occorre procedere alla identificazione dell'attrezzatura di lavoro secondo la documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, Inoltrata al dipartimento INAIL competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. Dovranno essere rilevati: nome del costruttore tipo di apparecchio numero di fabbrica dell'apparecchio anno di costruzione matricola assegnata dall'inail matricola e/o numero seriale identificativi dei dispositivi di sicurezza. Si deve prendere visione di: dichiarazione CE di conformità e/o libretto ISPESL di costruzione; dichiarazione di conformità certificato di costruzione dei dispositivi di sicurezza; dichiarazione di corretta installazione (ove prevista); istruzioni per l'uso (ove previsto). 2.5 Accertamento della configurazione Si deve accertare che la configurazione dell attrezzatura di lavoro sia tra quelle previsto dalle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante. 2.6 Verifica dello stato di conservazione Si deve verificare lo stato di conservazione generale dell'apparecchio e dei suoi organi principali mediante un esame visivo esterno e se possibile interno. 2.7 Prove Devono essere effettuate: prove di funzionamento tendenti a stabilire il regolare svolgimento delle funzioni dell'apparecchio; prove dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme di riferimento e dal manuale di istruzioni del fabbricante. Le prove sono da condurre secondo le norme di riferimento, manuale di istruzioni, buone prassi, osservando le precauzioni di sicurezza per il verificatore ed il perso personale coadiuvante messo a disposizione del datore di lavoro. 5

10 3. Verifiche periodiche successive alla prima e apprestamenti operativi 3.1 La verifica di funzionamento La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli: a) esame documentale: b) controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione: c) controllo dei parametri operativi. I controlli di cui alla lettera a) vengono effettuati sulla base della documentazione rilasciata a seguito della prima delle verifiche periodiche. I controlli di cui alla lettera b) possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni. oppure. ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell accertamento di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all attrezzatura a pressione a cui sono asservite. I controlli di cui alla lettera c) sono finalizzati all accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L installazione di valvole di intercettazione sull entrata e sull uscita dei condotti delle valvole di sicurezza è consentita. qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell INAIL o delle ASL ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo. Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle i- struzioni per l uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all articolo 14 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n Generalità Le verifiche periodiche successive alta prima sono finalizzate ad accertare la conformità alle modalità di installazione previste dal fabbricante nelle istruzioni d'uso, lo stato di manutenzione e conservazione, il mantenimento delle condizioni di sicurezza previste in origine dal fabbricante e specifiche dell attrezzatura di lavoro, l'efficienza dei dispositivi di sicurezza e di controllo. Le verifiche periodiche successive alla prima sono effettuate con le modalità della prima verifica a meno della compilazione della scheda tecnica. Per l'esecuzione della verifica la presa visione della "scheda di prima verifica" potrà sostituire l'esame dettagliato della documentazione già esaminata per la compilazione della scheda stessa. 6

11 3.3 Identificazione Occorre procedere alla identificazione dell'attrezzatura di lavoro secondo la documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al dipartimento INAIL competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. Dovranno essere rilevati: nome del costruttore tipo di apparecchio numero di fabbrica dell'apparecchio anno di costruzione matricola assegnata dall'inail matricola identificativa dei dispositivi di sicurezza Si deve prendere visione di: dichiarazione CE di conformità e/o libretto ISPESL di costruzione, dichiarazione di conformità/certificato di costruzione dei dispositivi di sicurezza, dichiarazione di corretta installazione (ove prevista); istruzioni per l'uso (ove previsto); verbale prima verifica periodica (ed eventuale scheda identificativa); verbale verifiche periodiche precedenti. 3.4 Accertamento della configurazione Si deve accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quelle previste dalle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante. 3.5 Verifica dello stato dl conservazione Si deve verificare lo stato di conservazione generale dell'apparecchio e del suoi organi principali mediante un esame visivo esterno e se possibile interno. 3.6 Prove Devono essere effettuate: prove di funzionamento tendenti a stabilire il regolare svolgimento delle funzioni dell'apparecchio; prove dei dispositivi di sicurezza previsti dalle norme di riferimento e dal manuale di Istruzioni del fabbricante. Le prove sono da condurre secondo le norme di riferimento manuale di istruzioni, buone prassi,, osservando le precauzioni di sicurezza per il verificatore ed il personale coadiuvante messo a disposizione del datore di lavoro. 7

12 4. Indagine supplementari e apprestamenti operativi 4.1 Generalità Attività finalizzata ad individuare eventuali vizi, difetti o anomalie, prodottisi nell'utilizzo dell'attrezzatura di lavoro messe In esercizio da oltre 20 anni, nonché a stabilire la vita residua in cui la macchina potrà ancora operare in condizioni di sicurezza con le eventuali relative nuove portate nominali. 4.2 Identificazione Occorre procedere alta identificazione dell'attrezzatura di lavoro secondo la documentazione allegata alla comunicazione di messa in servizio, inoltrata al dipartimento INAIL competente, controllandone la rispondenza ai dati riportati nelle istruzioni per l'uso del fabbricante. Dovranno essere rilevati: nome del costruttore tipo di apparecchio numero di fabbrica dell'apparecchio anno di costruzione matricola assegnata dall INAIL matricola identificativa dei dispositivi dl sicurezza Si deve prendere visione di: dichiarazione CE di conformità e/o libretto ISPESL di costruzione dichiarazione di conformità/certificato di costruzione dei dispositivi di sicurezza dichiarazione di corretta installazione (ove prevista) istruzioni per l'uso (ove previsto) verbale prima verifica periodica verbale verifiche periodiche successive verbale verifica decennale 4.3 Accertamento della configurazione Si deve accertare che la configurazione dell'attrezzatura di lavoro sia tra quella previste dalle istruzioni d'uso redatte dal fabbricante. 4.4 Verifica dello stato di conservazione Si deve verificare lo stato di conservazione generale dell'apparecchio e dei suoi organi principali. 8

13 4.5 Prove Devono essere effettuate: - prove atto a verificare e dimostrare il buono stato di conservazione delle membrature soggette a pressione interna e/o esterna nonché a verificare che non siano stati superati i limiti massimi di fatica oligociclica previsti dal fabbricante o dalla normativa vigente. Le prove sono da condurre secondo le norme di riferimento, manuale di istruzioni, buone prassi, osservando le precauzioni di sicurezza per il verificatore ed il personale coadiuvante messo a disposizione del datore di lavoro. 5. Generalità, procedure re comuni a tutti i tipi di attrezzature a pressione Prima di iniziare la verifica occorre: esaminare le principali istruzioni di sicurezza del manuale qualora non si sia provveduto in precedenza, accertarsi che il conduttore dell'apparecchio, messo a disposizione dal responsabile dell azienda, abbia la necessaria dimestichezza con il funzionamento della macchina e sia a conoscenza delle principati prescrizioni di sicurezza. accertarsi della presenza di eventuali pericoli ambientali per se e per terzi (linee aeree, dislivelli, ostacoli transito di altri apparecchi, transito di personale non addetto alla verifica ecc.) e disporre te opportune contromisure accertarsi che lo scarico dei dispositivi di sicurezza sia adeguatamente posizionato in modo da non recare danni a cose e persone e che lo stesso sia libero da ostruzioni. indossare i dispositivi individuali di protezione ed accertarsi che gli stessi siano Impiegati dagli addetti alla verifica. 5.1 Rilievi di rispondenza generali Occorre accertare che l'apparecchiò da verificare abbia i seguenti requisiti: riporti lo stesso numero di fabbrica indicato sul certificato di conformità CE (o sul libretto ISPES. di costruzione) e/o sulla eventuale altra documentazione di corredo della denuncia e/o sulle eventuali verbalizzazioni di enti di controllo sia effettivamente della tipologia descritta sul certificato di conformità CE (o sul libretto ISPESL di costruzione) e/o sulla eventuale altra documentazione di corredo della denuncia e/o sulle eventuali verbalizzazioni di enti di controllo, siano esposte e ben visibili le targhe identificative e/o le punzonature di collaudo, siano identificabili i dispositivi di sicurezza installati a protezione dell'attrezzatura/insieme e il numero di matricola corrisponda con il numero riportato sulla dichiarazione di conformità/certificato di costruzione del dispositivo stesso siano esposti e ben visibili le targhe ed i cartelli di avviso che il manuale prevede debbano essere esposti. 9

14 5.2 Rispondenza delle caratteristiche funzionali Occorre verificare che l'apparecchio risponda alla documentazione tecnica allegata (manuale di i- struzione/eventuale libretto di verifica di primo impianto o di verifica di messa in servizio, altra documentazione ufficiale di corredo della denuncia, almeno per seguenti punti: tabelle dei limiti massimi ammissibili di impiego dell'attrezzatura comprensivo anche dei tipo di fluido consentito che può contenere; dimensioni principali; modi di funzionamento, compresi quelli di emergenza o di soccorso; dispositivi di sicurezza; categoria dell'attrezzatura ai sensi della PED; modalità per effettuare manovre di soccorso e di emergenza quando previste; dispositivi di osservazione, controllo, e regolazione in conformità anche a quanto indicato nella relazione tecnica allegata alla dichiarazione di mesta in servizio e/o disponibile presso il datore di lavoro all'atto della verifica; qualunque altro elemento ritenuto importante in reazione alla tipologia ed al luogo di installazione. 5.3 Rilievi sullo stato di conservazione one generale Dovrà essere valutato lo stato di conservazione generala dell'apparecchio per le principali parti costituenti come dai seguente elenco non esaustivo: membrature e strutture di sostegno dispositivi di sicurezza. tubazioni di collegamento dispositivi di comando/interfaccia. Dalla richiesta presentata occorre dedurre preliminarmente il tipo di attrezzatura oggetto della Verifica (ovvero a quale tipologia descritta ai punti a, b e c del 1 appartiene) ed il regime normativo cui è assoggettato l apparecchio in quanto ciò determina sia la procedura di verifica che la verbalizzazione. I due reggimi normativi a cui possono essere assoggettate le attrezzature di cui al precedente punto a del 1 sono indicati di seguito. 6. Classificazione delle apparecchiature in funzione della messa in esercizio 6.1 Attrezzature messe in servizio prima dell entrata in vigore del D.M. 329/04 di recepi- mento dell art. 19 della Direttiva PED a) Tali attrezzature possono essere dotata o di libretto di costruzione ex ISPSEL/ex ANCC o di certificazione di conformità CE di cui alla direttiva PED o alla direttiva SPV. Tali attrezzature dovrebbero già essere state soggette alla ex verifica di primo impianto da parte dell'ex ISPESL/ex ANCC. 10

15 b) Successivamente al primo intervento esse sono assoggettate a verifica periodica da parte ASL o ARPA (nelle regioni ove vengono delegate dalle ASL) con rilascio del verbale di verifica. Pertanto presso l'utilizzatore occorre accertarsi della disponibilità presso l'utente di: Copia della denuncia presentata all'ex ISPESL Copia del libretto di primo impianto da cui si evince il numero di matricola assegnato dall'ex I- SPESL/INAIL a tale attrezzatura (ciò vale soprattutto per le attrezzature marcate CE di cui alla direttiva PED e SPV, le attrezzature dotate di libretto di costruzione ex ISPESL/ex ANCC hanno dalla nascita un numero di matricola assegnatogli). Verbali successivi delle verifiche periodiche da parte di ASL o ARPA. Categorizzazione dell'attrezzatura secondo quanto previsto dalla direttiva PED. c) Qualora tali attrezzature non siano state ancora assoggettate a verifica di primo impianto da parte dell'ex ISPESL si veda il successivo punto Le regole tecniche sono. R.D. 827/1927 D.M. 21/5/1974 raccolta E Circolari ex ANCC/ ex ISPESL Direttiva 87/404/CE e 90/488/CE recepita in Italia con il D.Lgs. 311/91. Direttiva 97/23/CE recepita in Italia con il D.M. 93 del 25/2/2000 D.M. 329/ Attrezzature messe in servizio dopo l entrata in vigore di cui al D.M. 329/04 ovvero dopo il 25/02/2005 2/2005 a) Per tali attrezzature vale quanto detto al punto a) del capitolo 5.1.0, inoltre devono essere denunciate per la verifica di messa in servizio secondo le modalità dell'art. 4 del D.M. 329/04 con eccezione di quelle attrezzature rientranti nell art. 5 e, qualora sia già stata eseguita la prima verifica di messa in servizio da parte dell'ex ISPESL ne deve essere stata denunciata la messa in servizio all'ex ISPESL ed ad ASL o ARPA. In tale caso rientrano anche le attrezzature di cui al punto c) del capitolo b) Pertanto presso l'utilizzatore occorre accertarsi della disponibilità presso l'utente di: Copia della denuncia presentata all'ex ISPESL/INAIL Copia della dichiarazione di conformità per le attrezzature marcate CE di cui alla direttiva PED o alla direttiva SPV o del libretto di costruzione ex ISPESL Categorizzazione dell'attrezzatura Relazione tecnica con schema d'impianto recante le condizioni d'installazione e di esercizio, le misure di sicurezza, protezione e controllo adottate una espressa dichiarazione, redatta ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica del 20 ottobre 1998, n. 403, attestante che l'installazione e' stata eseguita in conformità a quanto indicato nel manuale d'uso 11

16 Verbale della verifica di cui all'articolo 4 del D.M. 329/04, ove prescritta e già eseguita e/o e- ventuale verbale di verifica e controllo per gli insiemi di cui all' art. 5 comma d) del D.M. 329/04 per i quali da parte dei competente organismo notificato o di un ispettorato degli utilizzatori risultano effettuate per quanto di propria competenza le verifiche di accessori di sicurezza o dei dispositivi di controllo (L'efficienza dei citati accessori o dispositivi devono risultare dalle documentazioni trasmesse all'atto della presentazione della dichiarazione di messa in servizio). Verbali successivi delle verifiche periodiche da parte di ASL o ARPA (se già in regime di verifica periodica successiva) un elenco dei componenti operanti in regime di scorrimento viscoso, o, sottoposti a fatica oligociclica N.B. in questo caso rientrano anche tutte le tubazioni avente DN maggiore di 80 (tranne le tubazioni di collegamento, all'interno di un sito industriale, fra serbatoi di stoccaggio e impianti di produzione o di esercizio, a partire dall'ultimo limite dell'impianto stesso (giunto flangiato o saldato) e costruite dopo il 21 maggio 2002 o comunque marcate CE secondo la direttiva PED. Le regole tecniche sono; R.D. 827/1927 D.M. 21/5/1974 raccolta E Circolari ex ANCCI/ex ISPESL Direttive 81/404/CEE, 90/488/CEE recepite in Italia con il D.Lgs 311/91 Direttiva 97/23/CE recepita in Italia con il D.M. 93 del 25/02/2000 D.M. 329/04 7. Istruzione per l ispezione per le attrezzature del gruppo GVR lettera a) punti 1,2,3,4 e lettera b) del decreto 11/04/2011 /2011 Vengono di seguito riportate, in modo più organico, le modalità ed i criteri per l effettuazione delle ispezioni durante l intera vita della attrezzatura di lavoro, ponendo in evidenza gli elementi essenziali da valutare in occasione di ciascuna delle verifiche periodiche e delle peculiarità dell attrezzatura oggetto di verifica. Per le attrezzature/insiemi a pressione le periodicità sono regolamentate secondo lo schema riportato nell'allegato VII del D.Lgs. n. 81/2008. Per le attrezzature costruite in assenza delle specifiche disposizioni legislative, e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, la categorizzazione è definita dal datore di lavoro ai sensi dell'allegato II del decreto legislativo n. 93 del 25 febbraio Restano ferme le esclusioni e le esenzioni dalle verifiche periodiche per le attrezzature di cui agli articoli 2 e 11 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004, n Le verifiche di efficienza e funzionalità degli accessori di sicurezza seguono la periodicità dell'attrezzatura a pressione cui sono destinati o con cui sono collegati. Per le attrezzature/insiemi di cui sopra, per verifiche periodiche si intendono: "prima delle verifiche periodiche" 12

17 "verifiche periodiche successive" suddivise in o o o Verifica di funzionamento Verifica interna Verifica di integrità (decennali): 7.1 Prima verifica periodica La prima delle verifiche periodiche consiste nei seguenti punti. a) individuazione dell'attrezzatura (o delle attrezzature componenti l'insieme). b) Verifica di corrispondenza delle matricole rilasciate dall'ispsel o dall'inail all'atto della dichiarazione di messa in servizio sulle attrezzature (certificate singolarmente o componenti un insieme) rientranti nelle quattro categorie dei decreto legislativo n 93 del 25 Febbraio 2000 non escluse dalle verifiche periodiche del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n. 329; per gli insiemi di limitata complessità (criogenici, cold-box, apparecchi di tintura, generatori di vapore a tubi da fumo, ecc.) nel caso in cui il datore di lavoro ha richiesto in sede di dichiarazione di messa in servizio, e- splicitamente di voler considerare l'insieme stesso come unità indivisibile, la verifica di corrispondenza riguarda la matricola unica dell'insieme. c) Constatazione della rispondenza delle condizioni di installazione, di esercizio e di sicurezza con quanto indicato nella dichiarazione di messa in servizio di cui all'articolo 6 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n d) Controllo della esistenza e della corretta applicazione delle istruzioni per l uso dei fabbricante. e) Esame documentale. f) Controllo della funzionalità dei dispositivi di protezione: tali controlli possono essere effettuati con prove a banco, con simulazioni, oppure, ove non pregiudizievoli per le condizioni di funzionamento, in esercizio. In particolare per le valvole di sicurezza, il controllo può consistere nell'accertamento o di avvenuta taratura entro i limiti temporali stabiliti dal fabbricante e, comunque, entro i limiti relativi alle periodicità delle verifiche di funzionalità relative all'attrezzatura a pressione a cui sono asservite o, nel constatare con qualsiasi mezzo tecnicamente possibile che la valvola stessa non sia bloccata e ciò può essere eseguito, se, non pregiudizievole ai fini della sicurezza, mediante l'intervento in opera della stessa o mediante verifica su apposito banco di prova. Lo scarico dei dispositivi di sicurezza deve avvenire in modo da non arrecare danni alle persone. L'installazione di valvole di intercettazione sull'entrata e sull'uscita dei condotti delle valvole di sicurezza e consentita, qualora non in contrasto con quanto Indicato nelle istruzioni per l'uso, su motivata richiesta del datore di lavoro in particolare nel caso di fluidi infiammabili, tossici, corrosivi o comunque nocivi. Le valvole di intercettazione devono essere piombate in posizione di apertura a cura dell'inail o delle ASL, ai quali vanno segnalate tempestivamente le manovre che abbiano comportato manomissioni del sigillo. g) Controllo dei parametri operativi: tali controlli sono finalizzati all accertamento che i parametri operativi rientrino nei limiti di esercizio previsti, fa parte di tale controllo anche la valutazione che i 13

18 dispositivi di sicurezza installati siano idonei ed adeguati per la protezione dell'attrezzatura/insieme su cui sono installati. Va altresì accertata l'esistenza dei dispositivi di regolazione e controllo verificando che gli stessi siano installati secondo quanto previsto dalle istruzioni d'uso e manutenzione redatte dal fabbricante ed in numero adeguato da quanto previsto, per l'attrezzatura oggetto della verifica, dalla legislazione vigente e dalle norme tecniche di riferimento. Tale idoneità deve essere adeguatamente descritta anche nella relazione tecnica di cui all'art. 6 comma 1 lettera b del D.M. 329/04 che il datore di lavoro metterà a disposizione in quanto già allegata o alla domanda di richiesta di verifica di cui all art. 4 del D M. 329/04 o alla dichiarazione di messa in servizio di cui all'art. 6 del D.M. 329/04. h) Compilazione della scheda tecnica, di identificazione (di cui all'allegato IV del Decreto XX) pertinente dell'attrezzatura oggetto di verifica. Per gli insiemi verrà redatto un verbale di prima verifica periodica per ogni attrezzatura immatricolata costituente l'insieme. Occorre anche riportare sul verbale di ogni singola attrezzatura immatricolata il riferimento al numero identificativo dell'insieme di cui fa parte, indicato nella dichiarazione di conformità dell'insieme stesso. Si dovrà procedere a redigere una relazione complessiva sulla certificazione e protezione dell'insieme e sul rispetto delle istruzioni per l'uso da inserire nella banca dati informatizzata del decreto 11/ Nel caso di Insieme immatricolato come un'unica unità indivisibile considerando tutte le attrezzature dell'insieme come "membrature che non verranno immatricolate e subiranno singolarmente la periodicità di controllo previste dalla categoria dall'insieme verrà redatta un unico verbale complessivo per tutte le attrezzature dell'insieme. Nel verbale della prima delle verifiche periodiche, da compilare per ciascuna delle attrezzature immatricolate dell'insieme (o nei verbale relativo all'insieme nel suo complesso nel caso di insieme considerato come unità indivisibile), occorre evidenziare per le attrezzatura componenti l'insieme: quelle marcate CE, quelle non marcate CE ed omologate ISPSEL quelle non marcate CE e garantite dalla marcatura CE dell'insieme. 7.2 Verifiche periodiche successive Le verifiche periodiche successive sono distinte nelle verifiche di cui ai seguenti punti Verifica di funzionamento La verifica di funzionamento consiste nei seguenti esami e controlli: esame documentale esistenza della scheda tecnica di identificazione dell'attrezzatura controllo della funzionalità del dispositivi di protezione accertando inoltre che i dispositivi di sicurezza installati siano invariati rispetto alla prima delle verifiche periodiche o se sostituiti presentino caratteristiche tecniche conformi a quanto descritto nella relazione tecnica ed al dispositivo sostituito; controllo dei parametri operativi 14

19 Durante la verifica di funzionamento devono anche essere annotati tutti gli eventuali interventi di riparazione intercorsi accertandone la correttezza in base alle istruzioni per l'uso rilasciate dal fabbricante o alle procedure di cui all'articolo 14 del decreto ministeriale 1 dicembre 2004 n Per i generatori dl vapore oltre agli esami e controlli di cui sopra si effettua, durante la verifica di funzionamento, la verifica di rispondenza dei parametri dell'acqua di alimento con quanto richiesto nelle istruzioni per l'uso. In mancanza di tale informazione si può far riferimento alle relative norme applicabili. Durante la verifica deve essere riscontrata la presenza del conduttore abilitato, quando previsto, avente grado di abilitazione, come previsto dal D.M. 1 marzo 1974, in corso di validità ed idoneo alla conduzione per il tipo di generatore oggetto della verifica Verifica interna La verifica interna consiste nei seguenti esami e controlli: esame documentale; esame visivo accurato di tutte le parti accessibili ed ispezionabili sia interne che esterne volto a valutare lo stato di conservazione delle membrature soggette a pressione interna e/o esterna oggetto di tale tipo di verifica deve essere messa a disposizione dal datore di lavoro previa pulizia e/o eventuale bonifica se necessaria). La verifica interna per generatori di vapore consiste nell'esame visivo delle parti del generatore accessibili ed ispezionabili, tanto internamente che esternamente. Qualora durante la verifica emergessero dubbi sulla condizione delle membrature o in caso di necessita a fronte di situazioni evidenti di danno, è consentito avvalersi di ulteriori esami e prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, al fine di accertare la permanenza delle condizioni di stabilità per la sicurezza dell'esercizio dei generatore del stesso Verifica di integrità decennale La verifica di integrità decennale consiste nell'accertamento dello stato di conservazione delle varie membrature mediante esame visivo delle parti interne ed esterne accessibili ed ispezionabili nell'esame spessimetrico ed altri eventuali prove, eseguiti da personale adeguatamente qualificato incaricato dal datore di lavoro, che si rendano necessari: data la non completa ispezionabilità dell'attrezzatura, qualora emergessero dubbi sulla condizione delle membrature, a fronte di situazioni evidenti di danno, in base alle indicazioni del fabbricante per attrezzature costruite e certificate secondo le direttive di prodotto (97/23/CE, 87/404/CEE, 90/488/CEE). Ove nella rilevazione visiva e strumentale o solamente strumentale si riscontrano difetti che possono in qualche modo pregiudicare l'ulteriore esercizio dell'attrezzatura, vengono intraprese per l'eventuale autorizzazione da parte dei soggetto titolare della verifica, le opportune indagini supplementari, effettuate dal datore di lavoro, atte a stabilire non solo l'entità del difetto ma anche la sua possibile origine. Ciò ai fine di intraprendere le azioni più opportune di ripristino della integrità strutturale del componente, oppure a valutarne il grado di sicurezza commisurato al tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati. 15

20 Nel caso siano intraprese tali valutazioni (Fitness For Service -FFS-), per stabilire il tempo di ulteriore esercizio con la permanenza dei difetti riscontrati, le stesse valutazioni andranno notificate dal datore di lavoro ai soggetti titolari della verifica che dovranno autorizzare l'ulteriore esercizio. Le autorizzazioni rilasciate devono essere notificate all'inail, per l'inserimento nella banca dati informatizzata, ed alle ASL competenti per territorio. Quando l'attrezzatura ha caratteristiche tali da non consentire adeguate condizioni di accessibilità all interno, anche nei riguardi della sicurezza, o risulta comunque non ispezionabile completamente, l'ispezione è integrata, limitatamente alle camere non ispezionabili, con una prova di pressione Idraulica a volte la "pressione massima ammissibile" (PS) che può essere effettuata utilizzando un fluido allo stato liquido. La non completa ispezionabilità può essere conseguente alla presenza, su parti rappresentative del recipiente, di masse interne o rivestimenti interni o esterni inamovibili, anche parzialmente, o la cui rimozione risulti pregiudizievole per l'integrità delle membrature o dei rivestimenti o delle masse stesse. La prova di pressione idraulica può essere sostituita, in caso di necessità e previa predisposizione da parte dell'utente di opportuni provvedimenti di cautela, con una prova di pressione con gas (aria o gas inerte) ad un valore di 1,1 volte la "pressione Massima ammissibile " (PS). In tale caso dovranno essere prese tutte le misure prevista dal D.Lgs. n. 81/2008 per tale tipo di prova la stessa deve avere una durata minima di due ore durante le quali deve essere verificata l'assenza della caduta di pressione. Durante la prova idraulica devono essere, state adottate dal datore di lavoro tutte le Idonee condizioni per minimizzare il rischio. La verifica di integrità perle tubazioni non comporta obbligatoriamente né la prova idraulica ne l'esame visivo interno, ma opportuni controlli non distruttivi per l'accertamento della integrità della struttura. 8. Istruzioni per la verifica di impianti di riscaldamento Gli impianti di riscaldamento centralizzati con generatore di calore di potenzialità superiore a 116 kw devono rispettare, qualora non in contrasto con quanto indicato nelle istruzioni per l uso, le prescrizioni della Raccolta R dell SPESL (ciò può essere verificato o mediante l'esito positiva da parte dell'ex ISPESL/ INAIL dell esame progetto o mediante preliminare verifica che il progetto presentato all'inail sia rispondente a tutte le prescrizioni della raccolta R pertinente in base alla data di presentazione della domanda). A tal fine tutti gli impianti ove à stata presentata all ex ISPESL/INAIL denuncia prima del 1 marzo 2011 le norme tecniche di rispondenza sono quelle previste dal D.M. 1/12/1975 "Raccolta R" ed Se la denuncia all'ex ISPESL / INAIL dopo il 28 febbraio 2011 le norme tecniche di rispondenza sono quelle previste dalla Raccolta R edizione 2009 emanata dall'ispesl, Le modalità di verifica da eseguire sull impianto sono quelle contenute nelle raccolte sopra citate attenendosi a quella applicabile in base alla data di presentazione. Gli accertamenti da eseguire, in relazione al progetto approvato e/o presentato all'inail o ex I- SPSEL, sono: 16

21 a) riscontro dei dati di targa del o dei generatori di calore, b) riscontro che i generatori di calore siano corredati dei dispositivi di sicurezza, protezione e controllo, c) riscontro dell'esistenza dei dispositivi di sicurezza (tubo di sicurezza, valvola di sicurezza, valvola di scarico termico, valvola di intercettazione del combustibile) d) riscontro dell'esistenza e della capacità del o dei vasi di espansione; e) riscontro dell'esistenza del termostato di blocco, f) riscontro dell esistenza e funzionalità del termostato di regolazione g) riscontro dell'esistenza dei dispositivi di sicurezza livello/pressione minima. h) acquisizione in copia delle seguenti certificazioni o dichiarazioni: certificato di prova idraulica o costruzione del o dei generatori o scambiatori di calore, certificazione di taratura ISPESL di dispositivi di sicurezza, certificazione di accettazione del dispositivi di protezione, salvo che gli stessi non siano contraddistinti con il nome (o marchio ) del fabbricante e gli estremi dei certificato dì accettazione; dichiarazioni rilasciate dall'installatore o tecnico qualificato attestante che: - la realizzazione del tubo di sicurezza in ogni sua parte è conforme al disegno schematico definitivo dell impianto e le capacità dell'impianto stesso e del vaso di espansione sono quelle dichiarate nel progetto approvato; - gli scarichi del dispositivi di sicurezza avvengono senza arrecare danno a persone e cose; - i dispositivi di interruzione dell'apporto di calore per regolazione e per blocco sono funzionalmente indipendenti fra loro; - gli elementi sensibili del termostati di regolazione e di blocco, installati sulla tubazione di uscita dei generatore di calore, sono posizionati in modo che la temperatura del generatore stesso non supera i limiti stabiliti; - i vasi di espansione, i tubi di sicurezza, i tubi di troppo pieno e i tubi di sfogo non sono soggetti al gelo o ne sono protetti - per i generatori di calore modulari la circolazione è conforme alle prescrizioni di cui al cap. R3F punto 3 i) verifica degli strumenti di controllo (termometro e manometro); rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle valvole di scarico termico e riscontro, sulla base dei certificato del fabbricante sul quale sono riportati gli estremi dei certificato di accettazione, e del diagramma della portata in funzione della pressione di scarico, della loro idoneità per quanto riguarda il dimensionamento j) rilievo degli elementi di identificazione stampigliati sulle eventuali valvole di intercettazione del combustibile ed acquisizione dei certificato dei fabbricante sul quale sono riportati gli estremi del certificato di accettazione; Resta comunque in facoltà dei tecnico incaricato di effettuare una prova pratica sull'impianto per verificare la funzionalità dei dispositivi dl protezione e sicurezza. 17

22 9. Istruzioni per la verifica di forni per l industria chimica ed affini Per la verifica di forni per l'industria chimica ed affini vale quanto previsto nella raccolta F ex ISPESL ed 1981 e s.m.i, di cui al capo II del D.M. 1/12/1975. La prima verifica periodica consiste nell'accertare; - i sistemi ad accessori di sicurezza, protezione e controllo siano rispondenti a quanto previsto nel capitolo F6 della raccolta. - gli stessi accessori di sicurezza, protezione e controllo siano efficienti (l'efficienza degli accessori dl sicurezza può essere eseguita con le stesse modalità descritte al punto 6.1 f della procedura. - L'accertamento dell'efficienza degli altri accessori può essere effettuata simulando o provocando le reali condizioni d'intervento degli accessori stessi secondo le procedure specificate nella relazione tecnica. - Va accertata la presenza dei conduttore del forno e la registrazione dei conduttori in apposito registro. La verifica periodica consiste nell'accertare: - i sistemi ed accessori di sicurezza, protezione e controllo siano rispondenti a quanto previsto nel capitolo F6 della raccolta ed eventuali sostituzione dei dispositivi di sicurezze sia effettuate con dispositivi idonei ed analoghi a quelli precedentemente installati mediante esibizione della taratura e del certificato di costruzione degli stessi. - nel controllo dei valori registrati delle temperature e pressioni tramite gli strumenti installati verificando che tali valori siano rispondenti alle condizioni descritte nella prima verifica. - nell'accertamento della corretta tenuta della registrazione dei conduttori in apposito registro. 10. Istruzioni per la verifica periodica di attrezzature particolari Sono di seguito elencate varie tipologie di attrezzature definite dal decreto del 11/04/2011 "particolari" e le modalità differenziate di verifica che possono essere eseguito su tali attrezzature in alternativa a quanto previsto al punto 7. I recipienti di capacità fino a 13 m3 contenenti GPL possono usufruire dell'esonero dalle verifiche periodiche di cui ai precedenti punti 7.1 e alle condizioni di cui all'articolo 3 del decreto del 29 febbraio 1988 di cui all'articolo 6 del decreto 11/04/2011. Le modalità di effettuazione della verifica di integrità sui recipienti di capacità non superiore a 13 m3 contenenti GPL, con verifiche a campione a mezzo della tecnica dell'emissione acustica, nonchè le modalità di riconoscimento e di sorveglianza dei soggetti abilitati all'effettuazione delle suddette verifiche restano disciplinate dal decreto del 23 settembre 2004 di cui all'articolo 6 de decreto 11/04/2011. Per i serbatoi criogenici con intercapedine isolante sottovuoto non soggetti ad azione interne di corrosione o di abrasione o di erosione, la verifica d'integrità consiste in una prova pneumatica, di norma mediante lo stesso gas contenuto, alla pressione di 1,1 volte la "pressione massima: ammis- 18

23 sibile" (PS), ed in una contestuale prova di ermeticità al vuoto. Il grado di vuoto nell'intercapedine sarà spinto fino a 1000 micron Hg e sarà controllato con un vacuometro; la prova avrà la durata minima di 3 ore dopo la stabilizzazione della pressione e del grado di vuoto. Al termine della prova il grado di vuoto nell'intercapedine, letto al vacuometro, non dovrà discostarsi dalla lettura iniziale. Non è richiesto Il controllo spessimetrico. Tali serbatoi devono rispondere anche a quanto previsto dalla circolare ISPESL 9/2004 per quanto riguarda il rischio da infragilimento da freddo di eventuale materiale non resiliente. Le attrezzature/insiemi itineranti, che, in relazione al loro impiego possono essere movimentati frequentemente da un luogo di lavoro all'altro, possono essere assoggettati a verifica periodica direttamente presso il magazzino distributore anziché presso il cantiere di lavoro. Per le attrezzature che lavorano in condizioni di regime tali per cui possono essere significativi fenomeni di scorrimento viscoso o di fatica oligociclica, si osservano le prescrizioni tecniche vigenti in materia. Le autorizzazioni all'ulteriore esercizio vengono rilasciate dall'inail sulla base della valutazione effettuata dal datore di lavoro. 19

24 Allegato I Tabelle Attuative Direttiva 97/23/CE (PED) Tabella 1 Recipienti di cui all art. l art. 3, comma 1, lettera a), punto 1, primo trattino Le attrezzature a pressione c/o gli insiemi aventi caratteristiche inferiori o pari ai limiti fissati rispettivamente ai punti 1.1, 1.2 e 1.3 e al punto 2 devono essere progettati e fabbricati secondo una corretta prassi costruttiva48 in uso in uno degli Stati membri che assicuri la sicurezza di utilizzazione. Le attrezzature a pressione e/o gli insiemi devono essere corredati di sufficienti istruzioni per l'uso e recare marcature che consentano di individuare il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità. Tali attrezzature e/o insiemi non devono recare la marcatura CE49 di cui all'articolo 15. Tabella 1 Recipienti di cui all articolo 3, punto 1.1, lettera a), primo trattino In via di eccezione, i recipienti destinati a contenere un gas instabile appartenenti, secondo la tabella 1, alle categorie I e II, devono essere classificati nella categoria III 20

25 Tabella 2 Recipienti di cui all art. 3,comma 1,lettera a),punto1,secondo trattino Recipienti (ad eccezione di quelli di cui all art. 3,comma1,lettera b, attrezzature a pressione a focolare ecc destinati a gas,gas disciolti sotto pressione,vapori e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore di almeno 0,5 bar alla pressione atmosferica entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2, quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 50 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a bar, nonché per tutti gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori. In via di eccezione,gli estintori portatili e le bombole per apparecchi respiratori devono essere classificate almeno nella categoria III. 21

26 Tabella 3 Recipienti di cui all art. 3,comma 1,lettera a),punto2,primo trattino Recipienti ( ad eccezione di quelli di cui all art. 3,comma1,lettera b, attrezzature a pressione a focolare ecc ) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando il volume è superiore a 1 litro e il prodotto PS x V è superiore a 200 bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a 500 bar. 22

27 Tabella 4 Recipienti di cui all art. 3,comma 1,lettera a),punto2,secondo trattino Recipienti ( ad eccezione di quelli di cui all art.3,comma1,lettera b, attrezzature a pressione a focolare ecc ) destinati a liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale(1.013 mbar), entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2,quando la pressione PS è superiore a 10 bar e il prodotto PS x V è superiore a bar x litro, nonché quando la pressione PS è superiore a bar. In via di eccezione gli insiemi previsti per la produzione di acqua calda di cui all art.3,comma 2, lettera c),sono oggetto di un esame CE della progettazione (modulo B1) allo scopo di controllare la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza di cui ai punti 2.10,2.11,3.4,e5a) e 5d) dell allegato 1 o di un sistema di garanzia di qualità totale (modulo H). 23

28 Tabella 5 Recipienti di cui all art. 3,comma 1,lettera b). Attrezzature a pressione a focolare o altro tipo di riscaldamento,con rischio di surriscaldamento,destinati alla generazione di vapore o acqua surriscaldata a temperature superiori a 110 C,quando il volume è superiore a 2 litri,nonché tutte le pentole a pressione. In via di eccezione,le pentole a pressione sono oggetto di un controllo della progettazione secondo una procedura di verifica corrispondente ad almeno uno dei moduli della categoria III. 24

29 Tabella 6 Tubazioni di cui all art. 3,comma 1,lettera c),punto1,primo trattino. Tubazioni destinati a: gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione,vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore a 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25. In via di eccezione,le tubazioni destinate a contenere gas instabili appartenenti,secondo la tabella 6,alle categorie I e II devono essere classificate nella categoria III. 25

30 Tabella 7 Tubazioni di cui all art. 3,comma 1,lettera c),punto1,secondo trattino. Tubazioni destinate a gas liquefatti,gas disciolti sotto pressione,vapore e liquidi la cui tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile è superiore a 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2,quando DN è superiore a 32 e il prodotto PS x DN è superiore a bar. In via di eccezione,tutte le tubazioni destinate a contenere fluidi ad una temperatura superiore a 350 C,appartenenti alla categoria II devono essere classificate secondo la tabella 7,nella categoria III. 26

31 Tabella 8 Tubazioni di cui all art. 3,comma 1,lettera c),punto2,primo trattino. Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a d 0,5 bar alla pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 1,quando DN è superiore a 25 e il prodotto PS x DN è superiore a bar. 27

32 Tabella la 9 Tubazioni di cui all art. 3,comma 1,lettera c),punto2,secondo trattino. Tubazioni destinate a: liquidi con una tensione di vapore alla temperatura massima ammissibile inferiore o pari a d 0,5 bar oltre la pressione atmosferica normale (1.013 mbar),entro i seguenti limiti: fluidi del gruppo 2,quando PS è superiore a 10 bar,dn è superiore a 200 e il prodotto PS x DN è superiore a bar. 28

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