DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

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1 DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 22 maggio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei certificati di credito del Tesoro zero coupon, con decorrenza 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017, settima e ottava tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 20 febbraio, 24 marzo e 23 aprile 2015, con i quali è stata disposta l emissione delle prime sei tranche dei certificati di credito del Tesoro «zero coupon» (di seguito «CTZ»), con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio 2017; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una settima tranche dei predetti CTZ; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una settima tranche di CTZ con godimento 26 febbraio 2015 e scadenza 27 febbraio L emissione della predetta tranche viene disposta per un ammontare nominale compreso fra un importo minimo di milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,15% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della ottava tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno 2013.

2 Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio Art. 4. Il regolamento dei CTZ sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 28 maggio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il netto ricavo dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta. La predetta sezione di tesoreria rilascerà, a fronte di tale versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 5100 (unità di voto parlamentare 4.1.1), art. 8. Art. 6. L onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all anno finanziario 2017, farà carico ad appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso e corrispondenti al capitolo 9537 (unità di voto parlamentare 26.2), per l importo pari al netto ricavo delle singole tranche, ed al capitolo 2216 (unità di voto parlamentare 26.1), per l importo pari alla differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranche stesse, dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A04303 Roma, 22 maggio 2015 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA DECRETO 22 maggio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026, ventiquattresima e venticinquesima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e

3 ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare; Visti i propri decreti in data 8 giugno 2011, 25 giugno, 24 ottobre e 23 novembre 2012, 22 febbraio, 21 giugno e 23 agosto 2013, 18 aprile, 24 luglio e 23 ottobre 2014, nonché 20 febbraio e 24 marzo 2015, con i quali è stata disposta l emissione delle prime ventitré tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all andamento dell Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una ventiquattresima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che, in concomitanza con l emissione della tranche predetta, viene disposta l emissione della trentesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all «Indice Eurostat», con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10% indicizzati all «Indice Eurostat» («BTP i»), con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP i con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023 indicizzati all «Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 3,10%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Le prime otto cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Uffi - ciale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,35% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della venticinquesima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 74 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 28 maggio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale

4 dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 3,10% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2015 faranno carico al capitolo 2214 (unità di voto parlamentare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2026 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 maggio A04304 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA DECRETO 22 maggio Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 2,60%, indicizzati all inflazione europea, con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023, trentesima e trentunesima tranche. IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, e in particolare l art. 3, ove si prevede che il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad emanare decreti cornice che consentano al Tesoro, fra l altro, di effettuare operazioni di indebitamento sul mercato interno o estero nelle forme di prodotti e strumenti finanziari a breve, medio e lungo termine, indicandone l ammontare nominale, il tasso di interesse o i criteri per la sua determinazione, la durata, l importo minimo sottoscrivibile, il sistema di collocamento ed ogni altra caratteristica e modalità; Visto il decreto ministeriale n del 23 dicembre 2014, emanato in attuazione dell art. 3 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del 2003, ove si definiscono per l anno finanziario 2015 gli obiettivi, i limiti e le modalità cui il Dipartimento del tesoro dovrà attenersi nell effettuare le operazioni finanziarie di cui al medesimo articolo prevedendo che le operazioni stesse vengano disposte dal direttore generale del Tesoro o, per sua delega, dal direttore della Direzione seconda del Dipartimento medesimo e che, in caso di assenza o impedimento di quest ultimo, le operazioni predette possano essere disposte dal medesimo direttore generale del Tesoro, anche in presenza di delega continuativa; Vista la determinazione n del 20 dicembre 2012, con la quale il direttore generale del Tesoro ha delegato il direttore della Direzione seconda del Dipartimento del tesoro a firmare i decreti e gli atti relativi alle operazioni suddette; Visto il decreto n del 5 giugno 2013, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 133 dell 8 giugno 2013, con il quale sono state stabilite in maniera continuativa le caratteristiche e la modalità di emissione dei titoli di Stato a medio e lungo termine, da emettersi tramite asta; Visto il decreto ministeriale n del 5 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 111 del 13 maggio 2004, recante disposizioni in caso di ritardo nel regolamento delle operazioni di emissione, concambio e riacquisto di titoli di Stato; Visto il decreto ministeriale n del 7 dicembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana n. 293 del 17 dicembre 2012 recante disposizioni per le operazioni di separazione, negoziazione e ricostituzione delle componenti cedolari, della componente indicizzata all inflazione e del valore nominale di rimborso dei titoli di Stato; Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 191, recante l approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l anno finanziario 2015, ed in particolare il terzo comma dell art. 2, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei prestiti pubblici per l anno stesso; Considerato che l importo delle emissioni disposte a tutto il 21 maggio 2015 ammonta, al netto dei rimborsi di prestiti pubblici già effettuati, a milioni di euro e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;

5 Visti i propri decreti in data 20 giugno e 20 settembre 2007, 21 aprile, 20 giugno e 21 agosto 2008, 20 febbraio, 22 aprile, 21 maggio, 23 luglio e 23 settembre 2009, 24 marzo 2010, 22 novembre 2011, 21 marzo e 19 aprile 2013, nonché 23 ottobre 2013, con i quali è stata disposta l emissione delle prime ventinove tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre 2023 indicizzati, nel capitale e negli interessi, all andamento dell Indice armonizzato dei prezzi al consumo nell area dell euro (IAPC), con esclusione dei prodotti a base di tabacco d ora innanzi indicato, ai fini del presente decreto, come «Indice Eurostat»; Ritenuto opportuno, in relazione alle condizioni di mercato, disporre l emissione di una trentesima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali; Considerato che, in concomitanza con l emissione della tranche predetta, viene disposta l emissione della ventiquattresima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 3,10%, indicizzati all «Indice Eurostat» con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026; Decreta: Art. 1. Ai sensi e per gli effetti dell art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398, nonché del decreto ministeriale del 23 dicembre 2014, entrambi citati nelle premesse, è disposta l emissione di una trentesima tranche dei buoni del Tesoro poliennali 2,60% indicizzati all «Indice Eurostat» («BTP i»), con godimento 15 marzo 2007 e scadenza 15 settembre I predetti titoli vengono emessi congiuntamente ai BTP i con godimento 15 marzo 2011 e scadenza 15 settembre 2026 indicizzati all «Indice Eurostat», citati nelle premesse, per un ammontare nominale complessivo compreso fra un importo minimo di 500 milioni di euro e un importo massimo di milioni di euro. I buoni fruttano l interesse annuo lordo del 2,60%, pagabile in due semestralità posticipate, il 15 marzo ed il 15 settembre di ogni anno di durata del prestito. Le prime sedici cedole dei buoni emessi con il presente decreto, essendo pervenute a scadenza, non verranno corrisposte. Sui buoni medesimi, come previsto dal decreto ministeriale 7 dicembre 2012 pubblicato nella Gazzetta Uffi - ciale n. 293 del 17 dicembre 2012, possono essere effettuate operazioni di «coupon stripping». Le caratteristiche e le modalità di emissione dei predetti titoli sono quelle definite nel decreto n del 5 giugno 2013, citato nelle premesse, che qui si intende interamente richiamato, ed a cui si rinvia per quanto non espressamente disposto dal presente decreto; in particolare, si rinvia agli articoli da 14 a 17 del decreto medesimo. Art. 2. Le offerte degli operatori relative alla tranche di cui all art. 1 del presente decreto dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 maggio 2015, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 5, 6, 7, 8 e 9 del citato decreto del 5 giugno La provvigione di collocamento, prevista dall art. 6 del citato decreto del 5 giugno 2013, verrà corrisposta nella misura dello 0,30% del capitale nominale sottoscritto. Art. 3. Non appena ultimate le operazioni di assegnazione di cui al precedente articolo, avrà inizio il collocamento della trentunesima tranche dei titoli stessi, con l osservanza delle modalità indicate negli articoli 10, 11, 12 e 13 del citato decreto del 5 giugno Gli «specialisti» potranno partecipare al collocamento supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 15,30 del giorno 27 maggio Art. 4. Il regolamento dei buoni sottoscritti in asta e nel collocamento supplementare sarà effettuato dagli operatori assegnatari il 28 maggio 2015, al prezzo di aggiudicazione e con corresponsione di dietimi di interesse lordi per 74 giorni. A tal fine, la Banca d Italia provvederà ad inserire le relative partite nel servizio di compensazione e liquidazione «EXPRESS II» con valuta pari al giorno di regolamento. In caso di ritardo nel regolamento dei titoli di cui al presente decreto, troveranno applicazione le disposizioni del decreto ministeriale del 5 maggio 2004, citato nelle premesse. Art. 5. Il 28 maggio 2015 la Banca d Italia provvederà a versare presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato il netto ricavo dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d asta unitamente al rateo di interesse del 2,60% annuo lordo, dovuto allo Stato. La predetta sezione di tesoreria rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100, art. 3 (unità di voto parlamentare 4.1.1), per l importo relativo al netto ricavo dell emissione, ed al capitolo 3240, art. 3 (unità di voto parlamentare 2.1.3), per quello relativo ai dietimi d interesse lordi dovuti. Art. 6. Gli oneri per interessi relativi all anno finanziario 2015 faranno carico al capi tolo 2214 (unità di voto parlamen-

6 tare 26.1) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno stesso, ed a quelli corrispondenti, per gli anni successivi. L onere per il rimborso del capitale relativo all anno finanziario 2023 farà carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno stesso, corrispondente al capitolo 9502 (unità di voto parlamentare 26.2) dello stato di previsione per l anno in corso. L ammontare della provvigione di collocamento, prevista dall art. 2 del presente decreto, sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare» e farà carico al capitolo 2247 (unità di voto parlamentare 26.1; codice gestionale 109) dello stato di previsione della spesa del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A04305 Roma, 22 maggio 2015 p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 18 maggio Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Catanzaro, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Salerno, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Taranto - settore penale. IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA Visto l art. 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)», il quale demanda ad uno o più decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli articoli 148, comma 2 -bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici; Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione, in attuazione deì principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; ai sensi dell articolo 4, commi 1 e 2, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010 n. 24.»; Verificata la funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nelle Procure della Repubblica presso i Tribunali per i minorenni di Catanzaro, di Salerno e di Taranto, come da comunicazione del responsabile per i sistemi informativi automatizzati; Rilevata la necessità di dare attuazione a quanto previsto dall articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» per le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Catanzaro, di Salerno e di Taranto, limitatamente al settore penale; sentiti l Avvocatura Generale dello Stato, il Consiglio Nazionale Forense e i Consigli dell Ordine degli Avvocati di Castrovillari, Catanzaro, Cosenza, Crotone, Lamezia Terme, Paola, Vibo Valentia, Nocera Inferiore, Salerno, Vallo della Lucania e Taranto; Emana il seguente decreto: Art È accertata la funzionalità dei servizi di comunicazione di cui all articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2013)» presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali per i Minorenni di Catanzaro, di Salerno e di Taranto; 2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall imputato a norma degli

7 articoli 148, comma 2 -bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica; Art. 2. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 15A04119 Roma, 18 maggio 2015 Il Ministro: ORLANDO MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DECRETO 30 gennaio Semplificazione in materia di documento unico di regolarità contributiva (DURC). IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE E IL MINISTRO PER LA SEMPLIFICAZIONE E LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Visto l art. 4 del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, recante «Semplificazioni in materia di Documento Unico di Regolarità Contributiva»; Visto in particolare il comma 2 del predetto art. 4, che demanda ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti I.N.P.S. e INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE), la definizione dei «requisiti di regolarità, i contenuti e le modalità della verifica nonché le ipotesi di esclusione di cui al comma 1» del predetto art. 4; Visto l art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, secondo cui, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4; Visto l art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; l art. 6, comma 11 -ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; l art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio 2013; l art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell interno 29 agosto 2012; l art. 13 -bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, nonché l art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che disciplinano specifiche ipotesi e modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC); Sentiti l INPS, l INAIL e la Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nelle riunioni tenute il 25 marzo, il 15, 20, 23 maggio 2014 nonché il 31 ottobre 2014; Considerata la complessità degli interventi di implementazione degli applicativi necessari per la messa a punto della procedura di verifica della regolarità contributiva in tempo reale e la conseguente necessità di disporre di un congruo lasso di tempo dall emanazione del presente decreto; Decreta: Art. 1. Soggetti abilitati alla verifica di regolarità contributiva 1. Sono abilitati ad effettuare la verifica di regolarità contributiva di cui all art. 2, in relazione alle finalità per le quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa: a) i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; b) gli Organismi di attestazione SOA; c) le amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell art. 90, comma 9, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; d) le amministrazioni pubbliche procedenti, i concessionari ed i gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; e) l impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse;

8 f) le banche o gli intermediari finanziari, previa delega da parte del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati ai sensi dell art. 9 del decretolegge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e dell art. 37, comma 7 -bis, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. Art. 2. Verifica di regolarità contributiva 1. I soggetti di cui all art. 1 possono verificare in tempo reale, con le modalità di cui all art. 6, la regolarità contributiva nei confronti dell INPS, dell INAIL e, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato per le attività dell edilizia, delle Casse edili. La verifica è effettuata nei confronti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi ai quali è richiesto il possesso del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ai sensi della vigente normativa. Ai sensi dell art. 2, comma 1, lettera h) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, le Casse edili competenti ad attestare la regolarità contributiva sono esclusivamente quelle costituite da una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro stipulanti il contratto collettivo nazionale e che siano, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 2. Il documento di cui all art. 7, generato dall esito positivo della verifica, fatte salve le esclusioni di cui all art. 9, sostituisce ad ogni effetto il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) previsto: a) per l erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di qualunque genere, compresi quelli di cui all art. 1, comma 553, della legge 23 dicembre 2005, n. 266; b) nell ambito delle procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell edilizia; c) per il rilascio dell attestazione SOA. Art. 3. Requisiti di regolarità 1. La verifica della regolarità in tempo reale riguarda i pagamenti dovuti dall impresa in relazione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, che operano nell impresa stessa nonché, i pagamenti dovuti dai lavoratori autonomi, scaduti sino all ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui la verifica è effettuata, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce retributive. 2. La regolarità sussiste comunque in caso di: a) rateizzazioni concesse dall INPS, dall INAIL o dalle Casse edili ovvero dagli Agenti della riscossione sulla base delle disposizioni di legge e dei rispettivi regolamenti; b) sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative; c) crediti in fase amministrativa oggetto di compensazione per la quale sia stato verificato il credito, nelle forme previste dalla legge o dalle disposizioni emanate dagli Enti preposti alla verifica e che sia stata accettata dai medesimi Enti; d) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso amministrativo sino alla decisione che respinge il ricorso; e) crediti in fase amministrativa in pendenza di contenzioso giudiziario sino al passaggio in giudicato della sentenza, salva l ipotesi cui all art. 24, comma 3, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46; f) crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per i quali sia stata disposta la sospensione della cartella di pagamento o dell avviso di addebito a seguito di ricorso giudiziario. 3. La regolarità sussiste, inoltre, in presenza di uno scostamento non grave tra le somme dovute e quelle versate, con riferimento a ciascun Istituto previdenziale ed a ciascuna Cassa edile. Non si considera grave lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate con riferimento a ciascuna Gestione nella quale l omissione si è determinata che risulti pari o inferiore ad 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge. Art. 4. Assenza di regolarità 1. Qualora non sia possibile attestare la regolarità contributiva in tempo reale e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui all art. 9, l INPS, l INAIL e le Casse edili trasmettono tramite PEC, all interessato o al soggetto da esso delegato ai sensi dell art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, l invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ciascuno degli Enti tenuti al controllo. 2. L interessato, avvalendosi delle procedure in uso presso ciascun Ente, può regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell invito di cui al comma 1. L invito a regolarizzare impedisce ulteriori verifiche e ha effetto per tutte le interrogazioni intervenute durante il predetto termine di 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall interrogazione che lo ha originato. 3. La regolarizzazione entro il termine di 15 giorni genera il Documento in formato «pdf» di cui all art. 7.

9 4. Decorso inutilmente il termine di 15 giorni di cui al comma 2 la risultanza negativa della verifica è comunicata ai soggetti che hanno effettuato l interrogazione con indicazione degli importi a debito e delle cause di irregolarità. Art. 5. Procedure concorsuali 1. In caso di concordato con continuità aziendale di cui all art bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, l impresa si considera regolare nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e il decreto di omologazione, a condizione che nel piano di cui all art. 161 del medesimo regio decreto sia prevista l integrale soddisfazione dei crediti dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili e dei relativi accessori di legge. 2. In caso di fallimento con esercizio provvisorio di cui all art. 104 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, la regolarità sussiste con riferimento agli obblighi contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data di autorizzazione all esercizio provvisorio a condizione che risultino essere stati insinuati. 3. In caso di amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, l impresa si considera regolare a condizione che i debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili scaduti anteriormente alla data della dichiarazione di apertura della medesima procedura risultino essere stati insinuati. 4. Le imprese che presentano una proposta di accordo sui crediti contributivi ai sensi dell art ter del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nell ambito del concordato preventivo ovvero nell ambito delle trattative per l accordo di ristrutturazione dei debiti disciplinati rispettivamente dagli articoli 160 e 182 -bis del medesimo regio decreto, si considerano regolari per il periodo intercorrente tra la data di pubblicazione dell accordo nel registro delle imprese e il decreto di omologazione dell accordo stesso, se nel piano di ristrutturazione è previsto il pagamento parziale o anche dilazionato dei debiti contributivi nei confronti di INPS, INAIL e Casse edili e dei relativi accessori di legge, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti per i crediti di INPS e INAIL dagli articoli 1 e 3 del decreto ministeriale 4 agosto Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, l impresa deve comunque essere regolare con riferimento agli obblighi contributivi riferiti ai periodi decorrenti, rispettivamente, dalla data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese, dalla data di autorizzazione all esercizio provvisorio, dalla data di ammissione all amministrazione straordinaria e dalla data di presentazione della proposta di accordo sui crediti contributivi. Art. 6. Modalità della verifica 1. La verifica di cui all art. 2 è attivata dai soggetti di cui all art. 1, in possesso di specifiche credenziali, tramite un unica interrogazione negli archivi dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili che, anche in cooperazione applicativa, operano in integrazione e riconoscimento reciproco, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare. 2. La verifica può essere effettuata, per conto dell interessato, da un consulente del lavoro nonché dai soggetti di cui all art. 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, nonché dagli altri soggetti abilitati da norme speciali. 3. Qualora, in riferimento al soggetto per il quale si chiede la verifica, sia già stato emesso il Documento di cui all art. 7 in corso di validità, la procedura rinvia allo stesso Documento. Art. 7. Contenuti 1. L esito positivo della verifica di regolarità genera un Documento in formato «pdf» non modificabile avente i seguenti contenuti minimi: a) la denominazione o ragione sociale, la sede legale e il codice fiscale del soggetto nei cui confronti è effettuata la verifica; b) l iscrizione all INPS, all INAIL e, ove previsto, alle Casse edili; c) la dichiarazione di regolarità; d) il numero identificativo, la data di effettuazione della verifica e quella di scadenza di validità del Documento. 2. Il Documento di cui al comma 1 ha validità di 120 giorni dalla data effettuazione della verifica di cui all art. 6 ed è liberamente consultabile tramite le applicazioni predisposte dall INPS, dall INAIL e dalla Commissione Nazionale Paritetica per le Casse Edili (CNCE) nei rispettivi siti internet. Art. 8. Cause ostative alla regolarità 1. Ai fini del godimento di benefici normativi e contributivi sono ostative alla regolarità, ai sensi dell art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, le violazioni di natura previdenziale ed in materia di tutela delle condizioni di lavoro individuate nell allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto, da parte del datore di lavoro o del dirigente responsabile, accertate con provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi, inclusa la sentenza di cui all art. 444 del codice di procedura penale. Non rileva l eventuale successiva sostituzione dell autore dell illecito.

10 2. Il godimento dei benefici normativi e contributivi di cui all art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, è definitivamente precluso per i periodi indicati nell allegato A ed a tal fine non rileva la riabilitazione di cui all art. 178 del codice penale. 3. Le cause ostative di cui al comma 1 non sussistono qualora il procedimento penale sia estinto a seguito di prescrizione obbligatoria ai sensi degli articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e dell art. 15 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, ovvero di oblazione ai sensi degli articoli 162 e 162 -bis del codice penale. 4. Ai fini della regolarità contributiva l interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica a campione la veridicità, l inesistenza a suo carico di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni di cui all allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato dallo stesso allegato relativo a ciascun illecito. 5. Le cause ostative alla regolarità sono riferite esclusivamente a fatti commessi successivamente all entrata in vigore del decreto ministeriale 24 ottobre 2007 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre Art. 9. Esclusioni 1. In via transitoria e comunque non oltre il 1 gennaio 2017 resta assoggettato alle previgenti modalità di rilascio il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) richiesto in applicazione: a) dell art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; b) dell art. 6, comma 11 -ter, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla legge 6 giugno 2013, n. 64; c) in applicazione dell art. 5, comma 2 lettera a), del decreto del Ministero dell Interno 29 agosto 2012; d) in applicazione dell art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 febbraio Per il medesimo periodo transitorio restano altresì assoggettate alle previgenti modalità di rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) le ipotesi per le quali la verifica di cui all art. 6 non è possibile per l assenza delle necessarie informazioni negli archivi informatizzati dell INPS, dell INAIL e delle Casse edili. Art. 10. Norme di coordinamento 1. Ai sensi dell art. 4, comma 3, del decreto-legge 20 marzo 2014, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 maggio 2014, n. 78, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con i contenuti del medesimo art. 4 fra cui, in particolare: a) il decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale 24 ottobre 2007, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana n. 279 del 30 novembre 2007; b) i commi 2, 3 e 4 dell art. 2 della legge 8 gennaio 1979, n. 7; c) i commi 2, 3 e 4 dell art. 39 della legge 14 agosto 1967, n. 800; d) il comma 4, dell art. 10, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n Dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, utilizzano il Documento di cui all art. 7 in corso di validità nelle ipotesi indicate dall art. 31, commi 4 e 6, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e nell ipotesi di cui al comma 5 del medesimo articolo, senza necessità di acquisire un nuovo Documento. 3. Il Documento di cui all art. 7 soddisfa il possesso del requisito indicato dall art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché assolve all obbligo della presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui agli articoli 44 -bis e 46, comma 1, lettera p), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ovunque prevista. 4. Resta ferma in capo ai soggetti di cui all art. 3, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, l attivazione del procedimento di cui all art. 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e dell art. 31, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n Le disposizioni di cui al presente decreto divengono efficaci decorsi 30 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni di cui all art. 3, commi 2 e 3, e agli articoli 5 e 8. Roma, 30 gennaio 2015 Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali POLETTI Il Ministro dell economia e delle finanze PADOAN Il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione M ADIA

11 ALLEGATO A ELENCO DELLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLE CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL ARTICOLO 8 LA CUI VIOLAZIONE È CAUSA OSTATIVA ALLA REGOLARITÀ Articolo 437 c.p. VIOLAZIONE Articolo 589, comma 2, c.p. Articolo 590, comma 3, c.p. Violazione di disposizioni la cui sanzione e prevista dagli articoli 55, commi 1, 2 e 5 lett. a), b), c), d); 68 comma 1 lett. a), b); 87, commi 1, 2 e 3; 159, commi 1 e 2 lett. a), b); 165; 170; 178; 219; 262 commi 1 e 2 lett. a), b); 282 commi 1 e 2 lett. a); del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 Disposizioni indicate dall articolo 105, comma 1 lett. a) e b), D.P.R. n. 320/1956 Articolo 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 Articolo 3, commi da 3 a 5, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 Articoli 7 e 9 D.Lgs. n. 66/2003* PERIODO DI NON REGOLARITÀ 24 mesi 24 mesi 18 mesi 12 mesi 12 mesi 8 mesi 6 mesi 3 mesi * Solo se inerente ad un numero di lavoratori almeno pari al 20% del totale della manodopera regolarmente impiegata. 15A04239

12 MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 28 aprile Annullamento del decreto 29 agosto 2014, recante il «Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio ph S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l art. 16, lettera d) e ss.mm.ii.; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d analisi dei vini e dei mosti dell OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l obiettivo perseguito dall Unione; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 29 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014 con il quale al laboratorio ph S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n. 29 Sambuca Val di Pesa, è stata rinnovata l autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Considerato che con il decreto 29 agosto 2014 sopra indicato il laboratorio ph S.r.l. è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da ACCREDIA in data 19 giugno 2014; Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell art. 21 -nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 29 agosto 2014, poiché il citato laboratorio ph S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da ACCREDIA con certificato del 19 giugno 2014; Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio ph S.r.l. l avvio del procedimento ai sensi dell art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all annullamento del citato decreto del 29 agosto 2014; Decreta: Articolo unico 1. È annullato, in autotutela, il decreto del 29 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214 del 15 settembre 2014, recante il «Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio ph S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n. 29 Sambuca Val di Pesa al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio ph S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. 15A04106 Roma, 28 aprile 2015 Il direttore generale: GATTO

13 DECRETO 28 aprile Annullamento del decreto 6 novembre 2013, recante il «Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l art. 16, lettera d) e ss.mm.ii.; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d analisi dei vini e dei mosti dell OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l obiettivo perseguito dall Unione; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Visto il decreto 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2013 con il quale al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, via Sangallo n Sambuca Val di Pesa, è stata rinnovata l autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Considerato che con il decreto 6 novembre 2013 sopra indicato il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. è stato autorizzato a eseguire tutte le analisi per il quale risultava accreditato secondo il certificato di accreditamento rilasciato da Accredia in data 16 ottobre 2013; Ritenuto, pertanto, necessario intervenire in autotutela ai sensi dell art. 21 -nonies della legge 7 agosto 1990 n. 241, ed annullare il decreto 6 novembre 2013, poiché il citato laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. può essere autorizzato solo per i metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), e non, può essere autorizzato invece, per tutti i metodi per il quale risulta accreditato da Accredia con certificato del 16 ottobre 2013; Considerata altresì la nota del 2 aprile 2015 con la quale è stato comunicato al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. l avvio del procedimento ai sensi dell art. 7 della legge 7 agosto 1990, n. 240, relativo all annullamento del citato decreto del 6 novembre 2013; Decreta: Articolo unico 1. È annullato, in autotutela, il decreto del 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2013, recante il «Rinnovo dell autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, via Sangallo n Sambuca Val di Pesa al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo». 2. Sono salvi gli atti eventualmente compiuti dal laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. fino alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 28 aprile A04115 DECRETO 5 maggio Il direttore generale: GATTO Autorizzazione al laboratorio ph S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l art. 16, lettera d) ; Visto il decreto 29 agosto 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 214

14 del 15 settembre 2014 con il quale al laboratorio ph, ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n. 29 Sambuca Val di Pesa, è stata rinnovata l autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 29 agosto 2014; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d analisi dei vini e dei mosti dell OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l obiettivo perseguito dall Unione. Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 19 giugno 2014 l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation; Considerato che le prove indicate nell elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 AC- CREDIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell autorizzazione in argomento; Decreta: Art. 1. Il laboratorio ph, ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n Sambuca Val di Pesa, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. Art. 2. L autorizzazione ha validità fino al 12 luglio 2018 data di scadenza dell accreditamento. Art. 3. L autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ph S.r.l. perda l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. Art Il laboratorio sopra citato ha l onere di comunicare all Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 2. L omessa comunicazione comporta la sospensione dell autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 maggio 2015 Il direttore generale: GATTO

15 A LLEGATO 15A04105

16 DECRETO 5 maggio Autorizzazione al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., in Tavarnelle Val di Pesa, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo. IL DIRETTORE GENERALE PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL IPPICA Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l art. 16, lettera d) ; Visto il decreto 6 novembre 2013, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2013 con il quale al laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n. 43 Sambuca Val di Pesa, è stata rinnovata l autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo; Visto il decreto del 28 aprile 2015 di annullamento del citato decreto 6 novembre 2013; Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni che all art. 15 prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l utilizzo di metodi di analisi descritti nella Raccolta dei metodi internazionali d analisi dei vini e dei mosti dell OIV; Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all art. 75, paragrafo 5, lettera d), per i prodotti elencati nella parte II dell allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l obiettivo perseguito dall Unione. Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati; Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 che all art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo; Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 16 ottobre 2013 l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC ed accreditato in ambito EA European Cooperation for Accreditation; Considerato che le prove indicate nell elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV); Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCRE- DIA è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato; Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell autorizzazione in argomento; Decreta: Art. 1. Il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l., ubicato in Tavarnelle Val di Pesa, Via Sangallo n. 43 Sambuca Val di Pesa, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto. Art. 2. L autorizzazione ha validità fino al 13 luglio 2017 data di scadenza dell accreditamento. Art. 3. L autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio Valoritalia Laboratori S.r.l. perda l accreditamento relativamente alle prove indicate nell allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA L Ente Italiano di Accreditamento designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato. Art Il laboratorio sopra citato ha l onere di comunicare all Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato. 2. L omessa comunicazione comporta la sospensione dell autorizzazione. 3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate. 4. L Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Roma, 5 maggio 2015 Il direttore generale: GATTO

17 A LLEGATO Acidità totale Denominazione della prova Biossido di zolfo (Anidride solforosa) Conduttività ph Tenore zuccherino Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale) ph/ ph/ ph Acidità totale/ Total acidity/ Acidez total Glucosio e fruttosio/ Glucose and fructose Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ Total alcoholic strength by volume Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo)/ Total alcoholic strength by volume Norma/metodo OIV-MA-F1-05 R2011 OIV-MA-F1-07 R2011 OIV-MA-F1-01 R2011 OIV-MA-F1-06 R2011 OIV MA-AS2-02 R2012 OIV MA-AS R2009 OIV MA-AS R2011 OIV MA-AS R2009 OIV MA-AS R2009 OIV MA-AS312-01A R OIV MA-AS311-01A R2009 OIV MA-AS312-01A R OIV MA AS R2009 Acidità volatile/ Volatile acidity/ acidez volátil OIV MA-AS R2009 Massa volumica e Densità relativa a 20 C/ Density OIV MA-AS2-01 A R2012 and Specific Gravity at 20 C/ Masa volúmica y la densidad relativa a 20 C Sostanze riducenti (zuccheri riduttori)/ Reducing OIV MA-AS311-01A R2009 substances (reducing sugars)/ Materias azucardas (azucares) Zuccheri (saccarosio)/ Sugars (Sucrose)/ Azucardas OIV MA-AS R2003 (sacarosa) Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo)/ Reduced extract Sugar-free extract Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo)/ Reduced extract Sugar-free extract Estratto ridotto (da calcolo) Estratto non riduttore (da calcolo)/ Reduced extract Sugar-free extract OIV MA-AS2-03B R OIV MA AS311-02:R2009 OIV MA-AS2-03B R OIV MA- AS311-01A R2009 OIV MA-AS2-03B R OIV MA AS311-03:R2003 Metanolo/ Methanol OIV MA-AS312-03A R2009 Ocratossina A/ Ochratoxin A OIV MA-AS R2011 Acidità fissa/ Fixed acidity/ Acidez Fija OIV MA-AS R2009 Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ OIV MA-AS323-04B R2009 Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre Biossido di zolfo (Anidride solforosa libera e totale)/ OIV MA-AS323-04A R2012 Sulfur dioxide (free sulfur dioxide, total sulfur

18 dioxide)/ Anidride sulforosa total, Anidride sulforosa libre Estratto non riduttore (da calcolo) Estratto secco OIV MA-AS2-03B R2012 totale/ Sugar-free extract Total dry matter/ Extracto sin azucar Extracto seco total Sovrappressione a 20 C/ Overpressure at 20 C/ OIV-MA-AS R2003 Sobrepresion a 20 C Titolo alcolometrico volumico, Titolo alcolometrico OIV MA-AS312-01A R2009 volumico effettivo/ Alcoholic strenght by volume/ Grado Alcoholico Volumétrico Potassio, calcio, sodio, magnesio, ferro, rame, zinco/ OIV-MA-AS R2013 Potassium, Calcium, Sodium, Magnesium, Iron, Copper, Zinc 15A04107 DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO DETERMINA 13 maggio Rettifica e corrigendum delle indicazioni alla determina UAE n. 46 del 26 gennaio 2015 delle confezioni autorizzate del medicinale per uso umano «Eliquis». (Determina n. 588/2015). IL DIRETTORE GENERALE Vista la Determina dell Ufficio Assessment Europeo n. 46 del 26 gennaio 2015 riguardante la autorizzazione all immissione in commercio del medicinale ELI- QUIS confezioni codice di AIC numero /E e /E pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 40 del 18 febbraio 2015; Considerato che, per errore materiale contenuto negli allegati alla determinazione ed in particolare nella descrizione delle confezioni autorizzate del medicinale ELI- QUIS, occorre provvedere alla rettifica della Determinazione suddetta dell Ufficio Assessment Europeo; Visti gli atti d ufficio; Determina: (Rettifica e corrigendum delle indicazioni alla Determinazione UAE n. 46 del 26 gennaio 2015 delle confezioni autorizzate del medicinale ELIQUIS) Laddove è riportato: Confezioni autorizzate: EU/1/11/691/014 AIC: /E in base 10 (17B2XT) in base 32 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) compresse EU/1/11/691/015 AIC: /E in base 10 (17B2Y6) n base 32 2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) compresse Leggasi: Confezioni autorizzate: EU/1/11/691/014 AIC: /E in base 10 (17B2XT) in base 32 5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) - 28 compresse EU/1/11/691/015 AIC: /E in base 10 (17B2Y6) n base 32 2,5 mg - compressa rivestita con film - uso orale - blister (PVC/PVDC/ALU) compresse Titolare AIC: BRISTOL-MYERS SQUIBB / PFIZER EEIG La presente determina sarà pubblicata in Gazzetta Uffi - ciale della Repubblica italiana. 15A04112 Roma, 13 maggio 2015 Il direttore generale: PANI

19 DETERMINA 15 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Lansox» ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 612/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro Visti semplici, Ffglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il Prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente Interventi correttivi di finanza pubblica con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal S.S.N. tra Agenzia e titolari di autorizzazioni ; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE ( e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata sulla Gazzetta Uffi ciale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata ; Visto il decreto con il quale la società MEDIFARM S.R.L. è stata autorizzata all importazione parallela del medicinale LANSOX; Vista la Determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla Legge 8 novembre 2012, n. 189; Vista la domanda con la quale la ditta MEDIFARM S.R.L. ha chiesto la riclassificazione della confezione con n. AIC ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 23/03/2015; Vista la deliberazione n. 9 del 30 aprile 2015 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale LANSOX nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezione 30 mg capsule rigide 14 capsule AIC n (in base 10) 19MHG3 (in base 32) Classe di rimborsabilità A (nota 1-48) Prezzo ex factory (IVA esclusa) 6,37 Prezzo al pubblico (IVA inclusa) 10,52 Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale LANSOX è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. Roma, 15 maggio A04064 Il direttore generale: PANI

20 DETERMINA 15 maggio Riclassificazione del medicinale per uso umano «Congescor» ai sensi dell art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n (Determina n. 611/2015). IL DIRETTORE GENERALE Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; Visto l art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003 n. 269, convertito nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che istituisce l Agenzia italiana del farmaco; Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell economia e finanze in data 20 settembre 2004, n. 245 recante norme sull organizzazione ed il funzionamento dell Agenzia italiana del farmaco, a norma del comma 13 dell art. 48 sopra citato come modificato dal decreto n. 53 del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell economia e delle finanze del 29 marzo 2012; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145; Visto il decreto del Ministro della salute dell 8 novembre 2011, registrato dall Ufficio centrale del bilancio al registro «Visti semplici», foglio n. 1282, in data 14 novembre 2011, con cui è stato nominato direttore generale dell Agenzia italiana del farmaco il prof. Luca Pani, a decorrere dal 16 novembre 2011; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, concernente «Interventi correttivi di finanza pubblica» con particolare riferimento all art. 8; Visto l art. 1, comma 40, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», che individua i margini della distribuzione per aziende farmaceutiche, grossisti e farmacisti; Visto l articolo 48, comma 33, legge 24 novembre 2003, n. 326, che dispone la negoziazione del prezzo per i prodotti rimborsati dal Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e titolari di autorizzazioni; Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 142 del 21 giugno 2006, concernente l attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernenti i medicinali per uso umano nonché della direttiva 2003/94/CE; Vista la delibera CIPE del 1 febbraio 2001; Vista la determinazione 29 ottobre 2004 «Note AIFA 2004 (Revisione delle note CUF)», pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Uffi ciale n. 259 del 4 novembre 2004 e successive modificazioni; Vista la determinazione AIFA del 3 luglio 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 156 del 7 luglio 2006; Vista la determinazione AIFA del 27 settembre 2006 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 227, del 29 settembre 2006 concernente «Manovra per il governo della spesa farmaceutica convenzionata e non convenzionata»; Visto il decreto con il quale la società Medifarm S.r.l. è stata autorizzata all importazione parallela del medicinale CONGESCOR; Vista la determinazione di classificazione in fascia C(nn) ai sensi dell art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189; Vista la domanda con la quale la ditta Medifarm S.r.l. ha chiesto la riclassificazione delle confezioni con n. A.I.C e ; Visto il parere della Commissione consultiva tecnico - scientifica nella seduta del 23 marzo 2015; Vista la deliberazione n. 9 del 30 aprile 2015 del Consiglio di amministrazione dell AIFA adottata su proposta del direttore generale; Determina: Art. 1. Classificazione ai fini della rimborsabilità Il medicinale CONGESCOR nelle confezioni sotto indicate è classificato come segue: Confezioni: 28 compresse in blister PVC/AL da 5 mg - A.I.C. n (in base 10) 19N3Y5 (in base 32) Classe di rimborsabilità: A Prezzo ex factory (IVA esclusa): 4,56 Prezzo al pubblico (IVA inclusa): 7,53 28 compresse in blister PVC/AL da 2,5 mg - A.I.C. n (in base 10) 19N3YK (in base 32) Classe di rimborsabilità: A prezzo ex factory (IVA esclusa): 5,38 prezzo al pubblico (IVA inclusa): 8,88 Art. 2. Classificazione ai fini della fornitura La classificazione ai fini della fornitura del medicinale CONGESCOR è la seguente: Medicinale soggetto a prescrizione medica (RR). Art. 3. Disposizioni finali La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana, e sarà notificata alla società titolare dell autorizzazione all immissione in commercio. Roma, 15 maggio A04068 Il direttore generale: PANI

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