CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE

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1 CAPITOLATO SPECIALE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE 1

2 INDICE Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA.. pag. 3 Art. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO pag. 3 Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI. pag. 3 Art. 4 - LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE. pag. 4 Art. 5 - UTILIZZO DEI BENI CONCESSI IN USO. pag. 4 Art. 6 - INVENTARIO DEI BENI CONCESSI IN USO.. pag. 4 Art. 7 - RESTITUZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO. pag. 4 Art. 8 - ACCESSO AI LOCALI. pag. 4 Art. 9 PERSONALE.. pag. 4 Art COMPOSIZIONE DELLA GIORNATA ALIMENTARE E DEL PASTO pag. 5 Art. 11 MENU E TABELLE DIETETICHE pag. 5 Art. 12 GENERI DI CONFORTO. pag. 6 Art QUOTAZIONI ECONOMICHE pag. 6 Art. 14 OSCILLAZIONE NEL NUMERO DEI PASTI pag. 6 Art SERVIZI COMPLEMENTARI pag. 6 Art VALIDITA DEI PREZZI pag. 6 Art. 17 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO pag. 7 Art. 18 PAGAMENTI. pag. 7 Art. 19 ATTIVITA E ONERI A CARICO DELLA SOCIETA FORNITRICE pag. 7 Art. 20 ATTIVITA E ONERI A CARICO DEL C.C.M pag. 8 Art. 21 INTERFACCIA OPERATIVA. pag. 8 Art. 22 PENALI pag. 9 Art. 23 RESCISSIONE DEL CONTRATTO. pag. 9 Art DURATA DEL CONTRATTO pag. 9 Art. 25 CLAUSOLA COMPROMISSORI. pag. 9 2

3 Art. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA La fornitura ha per oggetto la conduzione del servizio di ristorazione a favore dei degenti, dei dipendenti del C.C.M. e di tutte le altre utenze esterne da quest ultimo espressamente autorizzate. Art. 2 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO I pasti principali (pranzo e cena) destinati a tutti gli utenti del servizio verranno preparati, confezionati e messi a disposizione del personale del C.C.M. addetto alla loro distribuzione tutti i giorni dell anno (festivi inclusi), per n 2 volte al giorno ed in orari concordati di comune accordo tra le parti in base alle effettive esigenze operative del C.C.M. stesso; per quanto riguarda invece la colazione del mattino e le eventuali altre componenti della giornata alimentare dei soli degenti (merenda, spuntino, dopocena, ecc.), le attività di preparazione, confezionamento e distribuzione verranno gestite interamente da personale di reparto del C.C.M. demandando al fornitore la semplice fornitura delle derrate alimentari crude necessarie al loro approntamento ad eccezione del reparto solventi dove provvederà direttamente la Società fornitrice. La produzione dei pasti verrà quotidianamente effettuata da personale alle dirette dipendenze del fornitore sia nel rispetto degli schemi di menù indicativi che verranno predisposti dalla società fornitrice, oltre che delle grammature, concordati con la Direzione Sanitaria del C.C.M. (o con i medici curanti nel caso di Diete Speciali) che utilizzando tecniche di cottura tradizionali; per il corretto svolgimento dell attività di preparazione dei pasti. L approvvigionamento delle derrate alimentari verrà effettuata direttamente dalla società fornitrice che vi provvederà sotto la propria diretta responsabilità e facendo ricorso esclusivamente a fornitori di propria fiducia selezionati in base a precise procedure interne di qualificazione previste dal Manuale di Autocontrollo (H.A.C.C.P.), che sarà predisposto dalla società stessa e fornito al CCM. Il confezionamento dei pasti principali (pranzo e cena) che compongono la giornata alimentare dei degenti verrà effettuato con il sistema del vassoio personalizzato utilizzando materiali (stoviglie, carrelli termici portavassoi, ecc.) messi a disposizione direttamente dal C.C.M.. La prenotazione dei pasti utilizzando apposita procedura informatica sarà effettuata direttamente presso i degenti, la successiva fase di scarico, gestione ed elaborazione dei dati raccolti presso i reparti verrà effettuata quotidianamente da personale della società fornitrice attraverso l utilizzo di strumenti (concentratore di dati) propri. La consegna dei carrelli termici portavassoi franco cucinetta di reparto verrà effettuata da personale della società fornitrice appositamente incaricato che vi provvederà in orari che verranno individuati in base alle effettive esigenze operative dei singoli reparti di degenza. La riconsegna dei carrelli medesimi franco cucina verrà invece effettuata, al termine delle operazioni di distribuzione dei pasti ai degenti, direttamente da personale di reparto non oltre 90 minuti dall orario di consegna dei medesimi presso il reparto. La distribuzione dei pasti ai degenti (ordinari) sarà a carico del C.C.M. che vi provvederà pertanto con proprio personale di reparto; la distribuzione dei pasti degenti solventi sarà onere della società fornitrice che vi provvederà con proprio personale. Fa eccezione il servizio per il reparto solventi che verrà svolto interamente dalla Società Fornitrice, a partire dalla preparazione della tavola per la colazione del mattino terminando con la raccolta e lo sbarazzo della tavola per la cena serale e la riconsegna in cucina della stoviglieria. La distribuzione ai dipendenti, presso l esistente sala mensa, verrà gestita direttamente dalla società fornitrice con proprio personale dedicato nelle ore di apertura della mensa concordata con il CCM. Il lavaggio di tutte le stoviglie (incluse quelle della prima colazione del mattino) utilizzate sia dai degenti che dai dipendenti per la fruizione dei pasti oltre che delle attrezzature di cucina utilizzate per la produzione dei pasti, così come le attività di pulizia e sanificazione dei locali cucina e mensa dipendenti (incluse le relative pertinenze), verranno svolte interamente ed esclusivamente da personale di cucina alle dipendenze della società fornitrice. Art. 3 - RIFERIMENTI NORMATIVI Tutte le attività necessarie al corretto svolgimento del servizio di ristorazione verranno svolte, per quanto di competenza della società di ristorazione nel pieno e rigoroso rispetto di tutte le norme igienico-sanitarie e di sicurezza attualmente vigenti, con particolare riferimento a: 3

4 1) D.Lgs. n 155/97 (Autocontrollo e H.A.C.C.P.) 2) D.P.R. n 327/80 (Igiene degli alimenti) 3) D.Lgs. n 626/94 (Sicurezza sul luogo di lavoro). Art. 4 - LOCALI, IMPIANTI ED ATTREZZATURE Per consentire il corretto svolgimento del servizio di ristorazione, il C.C.M. metterà a disposizione alla società fornitrice, con le modalità del comodato d uso gratuito, l utilizzo dei locali destinati a cucina, magazzino, spogliatoio e mensa dipendenti nonché tutti gli impianti e di tutte le attrezzature (stoviglie incluse) attualmente presenti presso i medesimi e di proprietà del C.C.M. medesimo. L esecuzione di ogni e qualsiasi intervento di carattere sia edile che impiantistico così come l acquisto di attrezzature integrative e/o sostitutive a quelle esistenti che dovessero eventualmente rendersi necessarie e/o indispensabili per consentire alla società fornitrice di continuare nel corretto svolgimento del servizio di ristorazione o per adeguare i medesimi alle norme di legge sia presenti che future, sono da considerarsi come onere a totale ed esclusivo carico del C.C.M.. Resta invece a carico della società fornitrice, l acquisto di tutti i materiali (hardware e software) necessari per l attivazione di un sistema informatizzato di prenotazione, gestione e rendicontazione dei pasti. Art. 5 - UTILIZZO DEI BENI CONCESSI IN USO La società fornitrice si impegnerà ad utilizzare i locali, gli impianti, le attrezzature e qualsiasi altro materiale concessogli in uso dal C.C.M. con la massima cura ed attenzione possibili ed al solo scopo indicato al precedente Art. 1 del presente capitolato. Art. 6 - INVENTARIO DEI BENI CONCESSI IN USO Di tutto quanto sarà concesso in uso dal C.C.M. alla società fornitrice per la corretta conduzione del servizio di ristorazione (si veda in proposito quanto riportato al precedente Art. 4) verrà redatto apposito inventario che, sottoscritto in contraddittorio tra le parti, costituirà parte integrante del contratto. Art. 7 - RESTITUZIONE DEI BENI CONCESSI IN USO Alla cessazione del rapporto contrattuale, la società fornitrice dovrà restituire al C.C.M. tutto quanto concessogli in uso all inizio del medesimo in buono stato di conservazione salvo il normale deterioramento d uso. Detto deterioramento verrà individuato, per quanto riguarda sia i locali che gli impianti che le attrezzature, da una valutazione tecnico - qualitativa effettuata in contraddittorio tra le parti con l eventuale ausilio, se ritenuto necessario, di un tecnico specializzato individuato di comune accordo. Art. 8 - ACCESSO AI LOCALI L accesso ai locali di cui al precedente Art. 4 sarà riservato al personale della società fornitrice adibito al servizio. Avranno inoltre libero accesso ai medesimi gli incaricati del C.C.M., purché espressamente autorizzati, i quali avranno la facoltà di verificare le modalità di preparazione dei cibi, controllare la qualità e la quantità delle vivande oltre che la loro corretta conservazione. I suddetti incaricati, in presenza di un Responsabile della società fornitrice, potranno far prelevare campioni delle derrate alimentari di proprietà del medesimo per eventuali controlli merceologici ed organolettici. Art. 9 - PERSONALE Il personale della società fornitrice impiegato nella gestione del servizio sarà professionalmente e numericamente adeguato per garantire il buon funzionamento del medesimo oltre che essere, per intero, regolarmente assunto ed assicurato secondo quanto previsto dalle vigenti Leggi e dal C.C.N.L. di categoria (Turismo - Sez. Pubblici Esercizi), liberando pertanto il C.C.M. da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali infortuni occorsi al proprio personale nello svolgimento dell attività lavorativa. Dovrà, inoltre, portare divise, cuffie e grembiuli sempre puliti e diversi a seconda del tipo di attività svolta. 4

5 Presso i locali cucina saranno inoltre depositati i Libretti Personali di Idoneità Sanitaria, previsti dalle vigenti norme igienico-sanitarie e relativi a tutti i dipendenti della società fornitrice operanti presso i locali medesimi. Tutti i dipendenti saranno sottoposti a regolari controlli medico sanitari in base ad un preciso e dettagliato piano aziendale. La società fornitrice si impegna all osservanza, nei confronti dei propri dipendenti, di tutte le vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro nonché a formare adeguatamente gli stessi in riferimento al rischio specifico connesso all attività svolta ed all ambiente utilizzato. La società fornitrice dovrà infine fornire e tenere costantemente aggiornato l elenco del personale alle proprie dipendenze operante presso il C.C.M.. Art COMPOSIZIONE DELLA GIORNATA ALIMENTARE E DEL PASTO Ciascuna giornata alimentare per i degenti (sia ordinari che solventi) sarà composta da: - colazione (solo fornitura derrate alimentari per SSN) - pranzo - cena Ciascun pasto (pranzo o cena) sia per i degenti SSN che per i dipendenti sarà così articolato: - primo piatto - secondo piatto - contorno - pane o cracker o grissini - frutta o dessert - bevande ( vino, birra, acqua minerale, bevande analcoliche, ecc.) Il pasto (pranzo o cena) per i degenti solventi sarà articolato con il menù a la carte Per quanto riguarda invece la colazione per i degenti SSN, la medesima avrà la seguente composizione: - bevanda calda (cl. 250) - fette biscottate (gr. 15) o biscotti (gr. 35) - marmellata (gr. 25 in monodose) - zucchero (gr. 10 in bustina) La colazione e la merenda pomeridiana per i degenti solventi verranno personalizzate secondo le richieste e verranno integrate con la fornitura quotidiana, in camera, di un cesto di frutta fresca assortita. Il cestino notturno destinato al personale di turno, infine, avrà la seguente composizione: - n 1 succo di frutta - n 1 panino con affettato - n 1 panino con formaggio - acqua minerale Art. 11 MENU E TABELLE DIETETICHE I pasti verranno quotidianamente preparati in base agli schemi di menù indicativi ed alle tabelle dietetiche (grammature) da predisporre; i menù per i dipendenti, in particolare, verranno quotidianamente arricchiti attraverso l introduzione a rotazione, tra le alternative quotidianamente a disposizione dei medesimi, di n 1 piatto unico (corrispondente a: 1 piatto + 2 piatto + contorno) e di n 1 insalatona (corrispondente a: 1 piatto + contorno) tra quelli predisposti Periodicamente, inoltre, così come in occasione delle principali festività nazionali verranno attivate, previo accordo con il C.C.M. e sia per i degenti a diete ordinaria che per i dipendenti, diverse iniziative alimentari. 5

6 Art. 12 GENERI DI CONFORTO Gli eventuali generi di conforto extra pasto destinati ai degenti verranno periodicamente consegnati ai vari reparti, in base alle effettive necessità espresse dai medesimi, esclusivamente dietro presentazione di apposite richieste scritte, firmate da un Responsabile del C.C.M.; la fatturazione dei medesimi verrà mensilmente effettuata in base a quotazioni economiche da predisporre in sede di offerta. Art QUOTAZIONI ECONOMICHE Per la gestione del servizio oggetto del presente capitolato, il C.C.M. riconoscerà alla società fornitrice l importo definito in esito alla trattativa con la Ditta fornitrice così suddiviso: 1. Giornata di degenza ordinaria (pranzo, cena e colazione): 2. Giornata di degenza solventi (pranzo, cena e colazione): 3. Pasto dipendenti/ospiti (pranzo o cena): 4. Cestino notturno dipendenti: Per quanto riguarda invece i generi di conforto extra pasto contrattuale, il riferimento è a quanto espressamente riportato al precedente Art. 12 del presente capitolato. Art. 14 OSCILLAZIONE NEL NUMERO DEI PASTI Tutte le quotazioni di cui al precedente Art. 13 saranno riferite ai seguenti numeri: 1. n giornate di degenza ordinarie con un oscillazione variabile di un + o 10%. 2. n giornate di degenza solventi con un oscillazione variabile di un + o 20%. 3. n pasti dipendenti e non, con un oscillazione variabile di un + o 10%. Nel caso in cui i valori soglia di cui sopra dovessero venire superati per effetto o per eccesso, le parti concorderanno eventuali modifiche alle quotazioni economiche fissate in sede di offerta; la valutazione sull effettivo andamento dei pasti, finalizzato alla verifica di una delle due fattispecie appena citate, sarà effettuata con cadenza annuale. Art SERVIZI COMPLEMENTARI A richiesta del C.C.M. e con preavviso di almeno 48 ore, la società fornitrice dovrà essere in grado di organizzare servizi complementari quali, ad esempio, coffee break, buffet, pranzi di rappresentanza, ecc. che verranno forniti in base alle composizioni ed alle quotazioni economiche stabilite in sede di offerta secondo un tariffario articolato su varie composizioni di menù, da allegare alla presente offerta. Art VALIDITA DEI PREZZI I prezzi di cui al precedente Art. 13 resteranno fissi per tutta la durata contrattuale prevista dal successivo Art. 24 del presente capitolato (3 anni) fatte tuttavia salve le revisioni dovute agli effettivi aumenti del costo del lavoro che si verificheranno durante il periodo contrattuale; tali revisioni, in particolare, verranno calcolate applicando al 50% delle quotazioni economiche di volta in volta in essere, della variazione percentuale del costo del lavoro così come rilevata dal C.C.N.L. del Turismo Pubblici esercizi (riferimento: Operaio liv. 6 S). Gli aumenti in questione, infine, diverranno automaticamente operativi con la prima fatturazione utile dopo l effettiva entrata in vigore delle variazioni del costo del lavoro di cui sopra, previa, naturalmente, specifica comunicazione scritta da parte della società fornitrice al C.C.M. corredata della necessaria documentazione a sostegno. Non verranno presi in considerazione aumenti contrattuali nel 1 semestre successivo alla stipula del contratto. 6

7 Art. 17 FATTURAZIONE DEL SERVIZIO La fatturazione del servizio verrà mensilmente effettuata dalla società fornitrice. (al C.C.M.) in base al numero delle giornate di degenza estrapolate dai dati effettivi di registrazione del sistema informativo ospedaliero del C.C.M., al numero effettivo di pasti erogati ai dipendenti ed agli ospiti conteggiato con le timbrature ed i ticket verificati, con l aggiunta degli eventuali generi di conforto extra pasto ordinati dai reparti (Art. 12) e degli eventuali servizi complementari forniti (Art. 15). Il numero delle prestazioni utili per la fatturazione sarà ricavato in particolare da documenti ufficiali attualmente in essere presso il C.C.M. per la verifica quotidiana dei pasti effettivamente distribuiti. In particolare: Degenti (sia ordinari che solventi): o Tabulato situazione ricoveri alla voce Consuntivo Movimenti per UD e UO rilevabile da intranet ospedaliero o Altri generi di conforto: in base ai documenti di richiesta dei reparti, opportunamente validati dall Ufficio Acquisti del C.C.M.; Mensa del Personale / Ospiti: o Pranzo e Cena: Personale strutturato ed universitario: in base al tabulato contenente le validazioni effettuate con apposito lettore di badge; Personale non strutturato, ospiti, parenti, ecc.: sulla base dei ticket consegnati in occasione della fruizione del pasto. Art PAGAMENTI Cestino notte: in base ai documenti di richiesta provenienti dai reparti di degenza, opportunamente validati dall Ufficio Tecnico e Acquisti del C.C.M.. I pagamenti da parte del C.C.M. verranno effettuati entro 90 gg. dalla data di ricevimento delle fatture tramite Bonifico Bancario; Art. 19 ATTIVITA E ONERI A CARICO DELLA SOCIETA FORNITRICE Saranno a carico della società fornitrice le seguenti attività: a) il coordinamento ed organizzazione del servizio di ristorazione; b) l approvvigionamento delle derrate alimentari attraverso fornitori di propria fiducia e relativo stoccaggio delle medesime; c) la raccolta delle prenotazioni direttamente presso i degenti con il sistema fornito dalla società fornitrice; d) la preparazione e cottura dei pasti principali (pranzo e cena); e) preparazione per il Blocco Operatorio, nei soli giorni feriali, di caffè in contenitori pluridose di proprietà di C.C.M.; f) il confezionamento dei pasti con il sistema del vassoio personalizzato; g) la consegna dei carrelli franco cucinetta di reparto; h) il servizio di distribuzione dei pasti per i degenti solventi, compreso l allestimento del tavolo da pranzo presso la camera; i) la distribuzione dei pasti ai dipendenti del C.C.M. presso l esistente locale mensa con il sistema tradizionale a self-service; j) il lavaggio delle stoviglie utilizzate sia dai degenti che dai dipendenti per la fruizione dei pasti; k) il lavaggio delle attrezzature di cucina nonché di tutti i materiali utilizzati sia per la preparazione che per la distribuzione dei pasti destinati tanto ai degenti che ai dipendenti; l) le pulizie ordinarie e straordinarie dei locali cucina e sala mensa oltre che delle relative pertinenze (dispensa, spogliatoi e servizi igienici annessi); m) manutenzione periodica e pulizia dei filtri delle cappe di aspirazione compreso montaggio e smontaggio; n) affilatura della coltelleria e delle lame in generale; o) l effettuazione di periodiche derattizzazioni e disinfestazioni ai locali ricevuti in uso; 7

8 ed i seguenti oneri: a) la fornitura sia delle divise che del materiale antinfortunistico (D.P.I.) per tutto il personale alle proprie dipendenze; b) l acquisto di tutto il materiale di consumo (tovaglioli, tovagliette, stuzzicadenti, ecc.); c) l acquisto dello stovigliame monouso che dovesse eventualmente rendersi necessario per far fronte a specifiche esigenze dei reparti; d) l acquisto e l installazione di un sistema informatizzato di prenotazione dei pasti (sia hardware che software); e) il pagamento delle retribuzioni e dei contributi assicurativi e previdenziali relativi a tutto il personale necessario allo svolgimento del servizio; f) la stipula di un apposita polizza assicurativa a copertura dei danni che potrebbero essere procurati dal personale alle dipendenze della società fornitrice a persone o cose del C.C.M. durante l esercizio dell attività ristorativa; g) l acquisto del materiale di consumo necessario per le pulizie (detersivi, detergenti, ecc.); h) il reintegro annuale delle stoviglie sia frangibili che infrangibili, con una franchigia a carico del C.C.M. del 20% e solo per la parte eccedente la medesima; i) lo smaltimento degli eventuali oli esausti derivanti dall attività di cucina, j) ottenimento e/o rinnovo di tutte le autorizzazioni, per quanto di competenza, previste dalle vigenti norme di legge e relative alla struttura ed alle apparecchiature utilizzate per la corretta conduzione del servizio; Art. 20 ATTIVITA E ONERI A CARICO DEL C.C.M. Rimangono a carico del C.C.M. le seguenti attività: a) la riconsegna, franco cucina, dei carrelli portavassoi personalizzati utilizzati per il confezionamento e la distribuzione dei pasti ai degenti; b) la distribuzione dei pasti ai degenti (solo degenti SSN). ed i seguenti oneri: a) concessione in uso alla società fornitrice di locali, impianti ed attrezzature di cucina e mensa secondo le modalità del comodato gratuito; b) acquisto di tutte le attrezzature e di tutti i materiali (stoviglie e minuteria di cucina incluse) necessari ad una corretta conduzione del servizio di ristorazione; c) pagamento di tutte le utenze (acqua, luce, ecc.) necessarie alla corretta conduzione del servizio di ristorazione; d) esecuzione di tutte le manutenzioni ordinarie e straordinarie a locali, impianti ed attrezzature di cucina e mensa salvo che in caso di provato cattivo utilizzo da parte di nostro personale; e) reintegro annuale delle stoviglie mancanti fino ad un massimo del 20% della loro entità; f) sostituzione dei generi avariati in seguito ad interruzioni dell erogazione dell energia elettrica non direttamente imputabili a responsabilità della nostra società; g) ottenimento e/o rinnovo di tutte le autorizzazioni, per quanto di competenza, previste dalle vigenti norme di legge e relative alla struttura ed alle apparecchiature utilizzate per la corretta conduzione del servizio; h) pagamento delle tasse relative allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (R.S.U.). Art. 21 INTERFACCIA OPERATIVA Per la gestione operativa del contratto di ristorazione, la società fornitrice e C.C.M. provvederanno ad individuare ed a segnalare in modo formale, prima dell inizio dell attività, n 2 figure professionali di riferimento competenti (una per ciascuno) alle quali le parti medesime faranno riferimento per qualunque attività, controversia, azione operativa o altro derivante dallo svolgimento del servizio oggetto del presente servizio. 8

9 Art. 22 PENALI Il mancato rispetto degli obblighi contrattuali da parte della società fornitrice verrà segnalato con richiesta di soluzione degli eventuali problemi evidenziati. Nel caso di mancata risoluzione / eliminazione delle carenze segnalate e/o nel caso di reiterate mancanze nel rispetto degli obblighi contrattuali, il C.C.M. si riserva, a suo insindacabile giudizio, di applicare penali per un importo da un minimo di 1.000,00= ad un massimo del 5% del valore annuale della fornitura. Art. 23 RESCISSIONE DEL CONTRATTO Il reiterato non rispetto degli obblighi contrattuali ed il ripetuto verificarsi di gravi mancanze nella conduzione del servizio oggetto del contratto saranno, ad insindacabile giudizio del C.C.M., elementi di diritto per la rescissione del contatto. Art DURATA DEL CONTRATTO Il contratto avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal giorno 1 Luglio 2006; alla scadenza il medesimo non potrà in alcun caso considerarsi automaticamente rinnovato salvo esplicito accordo scritto tra le parti che dovrà comunque avvenire entro 90 giorni dalla prevista scadenza (30 giugno 2009). Sarà comunque facoltà di ciascuna delle due controparti richiedere in qualsiasi momento, per giustificata causa e con semplice preavviso di 90 giorni da comunicarsi all altra tramite Raccomandata A.R., la risoluzione unilaterale del contratto fatto naturalmente salvo l obbligo per il C.C.M. di provvedere comunque al saldo delle fatture già emesse dalla società fornitrice e relative al servizio già erogato fino a quel momento. Art CLAUSOLA COMPROMISSORIA Tutte le controversie che dovessero insorgere in relazione al presente contratto saranno devolute alla deliberazione di un Collegio Arbitrale composto da tre membri, uno nominato da ciascuna delle due Parti ed il terzo, con funzioni di Presidente, dai primi due entro dieci giorni dall accettazione della nomina da parte del secondo arbitro. Nel caso di disaccordo sulla nomina del terzo arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano, su istanza della parte più diligente. La domanda d instaurazione dell arbitrato conterrà, in aggiunta alla nomina del proprio arbitro l invito alla designazione dell altro ed il quesito da porre al Collegio Arbitrale. Gli arbitri delibereranno a maggioranza, in via irrituale e secondo diritto, quali amichevoli compositori, in qualità di mandatari delle Parti, senza formalità di procedura, salvo il rispetto del contraddittorio tra le parti, e si pronunceranno entro novanta giorni decorrenti, secondo i casi, dalla data d accettazione della nomina da parte del terzo arbitro, in altre parole dalla data di nomina dello stesso da parte del Presidente del Tribunale, ove il Collegio Arbitrale a maggioranza emetta mezzi di prova, il termine s intenderà prorogato automaticamente e scadrà il novantesimo giorno successivo al compimento dell ultimo atto istruttorio. Le spese dell Arbitrato saranno determinate e suddivise secondo la pronuncia del Collegio Arbitrale. La deliberazione di quest ultimo varrà quale espressione della volontà contrattuale delle Parti. La sede dell Arbitrato sarà Milano. In caso di controversia giudiziale, sarà competente, in via esclusiva, il foro di Milano Milano, 4 aprile 2006 Centro CARDIOLOGICO Monzino S.p.A. 9

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