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1 STUDIO DPM COMMERCIALISTI ASSOCIATI Gentili Clienti Loro sedi OGGETTO: DECRETI SEMPLIFICAZIONI FISCALI - COMPETITIVITA 1. PREMESSE Il Consiglio dei Ministri ha recentemente esaminato in via preliminare il Decreto Legislativo in materia di semplificazioni Fiscali 1. Il provvedimento conterrà una serie di importanti novità che potranno interessare svariate categorie di contribuenti e sarà improntato alla revisione sistematica dei regimi fiscali ed al loro riordino, nell ottica di eliminare complessità ed adempimenti superflui. Il provvedimento, attualmente fermo allo stadio di bozza, dovrebbe passare al vaglio delle commissioni parlamentari, per la successiva approvazione definitiva. Si precisa pertanto che alla data odierna, le disposizioni in analisi non sono ancora approvate e sono suscettibili di modificazioni, di cui si avrà cura di informare la gentile clientela in fase di approvazione definitiva. In calce alla presente circolare vengono inoltre anticipati due provvedimenti già entrati in vigore col Decreto Competitività : l innalzamento della tassazione delle rendite finanziarie dal 20% al 26% (a partire dal 1 luglio 2014) e la riduzione del 10% delle aliquote IRAP (a partire dall esercizio 2014). 2. PRINCIPALI NOVITA Capo I: Semplificazioni per le persone fisiche. (Artt. 1-9) Dichiarazione dei redditi precompilata. Sarà introdotta, dal 2015, in via sperimentale, la dichiarazione dei redditi precompilata. Questa sarà messa a disposizione dei lavoratori dipendenti ed assimilati, nonché dei pensionati, che hanno i requisiti per presentare il Legge delega n. 23 del 11 Marzo 2014

2 L Agenzia delle entrate, utilizzando le informazioni disponibili in Anagrafe tributaria, i dati trasmessi da parte di soggetti terzi e i dati contenuti nelle certificazioni, renderà disponibile telematicamente al contribuente, mediante i propri servizi telematici, entro il 15 aprile di ciascun anno la dichiarazione precompilata relativa ai redditi prodotti nell anno precedente, che potrà essere accettata o modificata, integrando le informazioni con dati non conosciuti all agenzia. In alternativa alla dichiarazione precompilata il contribuente potrà comunque avvalersi delle ordinarie modalità di presentazione della dichiarazione. (Art. 10) Spese di vitto e alloggio dei professionisti. Le spese per vitto e alloggio sostenute direttamente dal committente di un servizio professionale non costituiranno più compensi in natura per il professionista. Pertanto, il professionista non sarà più costretto a riaddebitare in fattura tali spese al committente, che potrà dedursele dal proprio reddito. (Art. 11) Società tra professionisti. Alle società tra professionisti si applicherà il regime fiscale delle associazioni senza personalità giuridica costituite tra persone fisiche per l esercizio in forma associata di arti e professioni 2. Ne consegue che il reddito sarà imputato a ciascun socio per trasparenza in proporzione alla sua quota di partecipazione agli utili consentendogli di farlo valere anche a fini previdenziali. Le medesime regole troveranno applicazione anche ai fini IRAP. (Art. 12) Dichiarazione di successione: esoneri e documenti da allegare. Verrà innalzato l ammontare dell attivo ereditario al di sotto del quale il contribuente potrà evitare la presentazione della dichiarazione di successione: dai ,84 attuali alla nuova soglia di ,00. Restano invariate le altre condizioni necessarie quali la devoluzione dell eredità a coniugi e/o parenti in linea retta e l assenza di immobili o diritti reali immobiliari nell attivo ereditario. 2 Di cui cui all articolo 5, comma 3, lettera c) del TUIR.

3 Saranno inoltre alleggeriti gli adempimenti a carico degli eredi in sede di dichiarazione: il contribuente potrà allegare alla dichiarazione di successione copie non autenticate di documenti, accompagnate da una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (Art. 13) Abrogazione della comunicazione all Agenzia delle entrate per i lavori che proseguono per più periodi di imposta ammessi alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici: cd. Bonus energia. Sarà abolita la comunicazione all'agenzia delle entrate per i lavori ammessi alla detrazione che proseguono per più periodi di imposta. Attualmente, i contribuenti interessati alla detrazione Irpef delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici, i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, devono inviare all'agenzia delle entrate apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti 3. Capo II: Semplificazioni per i rimborsi. (Art. 14) Esecuzione dei rimborsi IVA. La soglia entro la quale sarà possibile richiedere a rimborso un credito IVA annuale senza porre in essere particolari adempimenti verrà innalzata dagli attuali alla nuova soglia di Per i rimborsi di ammontare superiore non sarà più necessario prestare garanzie, ma sarà sufficiente fare apporre il visto di conformità da un professionista abilitato sulla dichiarazione da cui emerge il credito, all ulteriore condizione di non essere considerati contribuenti "a rischio" (ad esempio soggetti a inizio o a fine attività, soggetti a cui sono stati notificati avvisi di accertamento o rettifica). Per questi ultimi soggetti sarà ancora necessario prestare le garanzie. 3 Attualmente la mancata osservanza del termine entro cui inviare la comunicazione (90 giorni dal termine di ciascun periodo di imposta in cui sono state sostenute le spese oggetto di comunicazione), oppure la sua omissione non comportano la decadenza dal beneficio fiscale, ma solo l'irrogazione di una sanzione pecuniaria (da 256 a ).

4 Capo III: Semplificazioni per le società. (Art. 17) Razionalizzazione delle comunicazioni all Agenzia delle Entrate per l esercizio di opzione consolidato / trasparenza fiscale. L esercizio dell opzione per la tassazione in base ai regimi di consolidato o di trasparenza fiscale non dovrà più essere effettuato tramite apposita comunicazione telematica, bensì potrà essere effettuato direttamente con la dichiarazione presentata nel periodo d imposta a partire dal quale si intende far valere l opzione stessa. Capo IV: Semplificazioni riguardanti la fiscalità internazionale. (Art. 20) Comunicazione all Agenzia delle Entrate dei dati contenuti nelle lettere d intento. Per le operazioni senza applicazione dell IVA, da effettuare a decorrere dal 1 Gennaio 2015, viene meno l obbligo, oggi in capo al fornitore dell esportatore abituale, di comunicare all agenzia delle entrate i dati delle dichiarazioni di intento ricevute. L onere di comunicazione all agenzia verrà trasferito in capo allo stesso esportatore abituale, ossia il soggetto che fruisce del regime di non imponibilità IVA dell operazione. (Art. 21) Comunicazione delle operazioni intercorse con i paesi Black List Attualmente è previsto per i soggetti passivi Iva l'obbligo di comunicare telematicamente all'agenzia delle entrate tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list. In ottica di semplificazione sarà previsto che i dati relativi ai rapporti intercorsi con Paesi black list siano forniti con cadenza annuale, innalzando al contempo a il limite di esonero per singola operazione.

5 (Artt ) Richiesta di autorizzazioni per effettuare operazioni intracomunitarie, semplificazione degli elenchi INTRASAT servizi e relative sanzioni per omissione o inesattezza. Per armonizzare la disciplina Iva nazionale con il diritto Ue in materia di attribuzione del numero di identificazione Iva e inserimento dello stesso nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-ue, l'articolo 22 della bozza prevede che all'atto dell'attribuzione della partita Iva il contribuente possa contestualmente richiedere l'inclusione nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-ue, di cui al Regolamento comunitario n. 904/2010. Ciò significa che le operazioni intracomunitarie potranno essere effettuate in concomitanza con l'attribuzione della partita Iva. Fino a oggi era previsto che l'agenzia delle entrate, in sede di formazione della banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie, potesse emettere, entro 30 giorni dalla data di attribuzione della partita Iva, provvedimento di assenso o diniego all'autorizzazione ad effettuare operazioni intracomunitarie. L'attività del contribuente era quindi bloccata fino all'emissione di tale provvedimento. Gli elenchi INTRASTAT servizi saranno, inoltre, semplificati al fine di ridurne il contenuto informativo alle sole informazioni concernenti i numeri di identificazione IVA delle controparti, il valore totale delle transazioni suddette, il codice identificativo del tipo di prestazione resa o ricevuta ed il paese di pagamento. Le sanzioni saranno applicate una sola volta per ogni elenco INTRASTAT mensile inesatto o incompleto a prescindere dal numero di transazioni mancanti o riportate in modo errato nell elenco stesso.

6 Capo V: Eliminazione di adempimenti superflui. (Art. 27) Ritenute su Agenti comunicazione di avvalersi di dipendenti o terzi Sono previste modifiche semplificatorie anche in tema di ritenuta applicata alle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio. La ritenuta normalmente applicata è del 23 per cento commisurata al 50% del volume provigionale, con la possibilità, se ci si avvale dell opera di terzi e lo si comunica a mezzo raccomandata al committente/preponente/mandante (prima di iniziare il rapporto o prima dell inizio dell esercizio), di beneficiare della stessa aliquota, applicata però al 20% del volume provigionale. Il decreto semplificazioni introduce la possibilità di trasmissione via PEC della dichiarazione al committente, stabilendo inoltre che questa non potrà avere limiti di tempo e sarà valida fino a revoca ovvero fino alla perdita dei requisiti da parte del contribuente. La mancata comunicazione dell eventuale variazione della dichiarazione sarà soggetta a sanzione tributaria non penale, equiparata a quella sulle imposte dirette 4. (Art. 30) Spese di rappresentanza adeguamento valore di riferimento omaggi a disciplina imposta sui redditi E innalzata a 50,00 la soglia per la detraibilità IVA sugli omaggi, al fine di allineare il valore unitario per la detrazione a quello previsto per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi. 3. RIFORMA DEL CATASTO. Dalla legge delega che ha dato il via al sopracitato decreto di semplificazione fiscale hanno avuto origine una serie di disegni semplificatori relativi al ridisegno degli organismi catastali e loro composizione. 4 Cfr. DLgs. 18 Dicembre 1997, n. 471 art 11.

7 La nuova organizzazione del sistema catastale prevede un sistema basato su una commissione censuaria centrale e su commissioni locali, con sezioni articolate nei diversi capoluoghi di regione. La proposta incontra in questi giorni, l esame delle commissioni parlamentari e delle associazioni di categoria. Si precisa, quindi, che alla data odierna, la riorganizzazione del sistema catastale non ha alcun carattere di validità oggettiva. Ciò che tuttavia si teme in conseguenza di questa attività di riforma è il rischio di nuovi rincari. Le nuove rendite allineate ai valori di mercato potrebbero essere destinate a crescere in alcune città fino a dieci volte rispetto ai valori attuali e questo potrebbe trasformarsi in un ulteriore aumento del prelievo fiscale sugli immobili. Tutto dipenderà da come i sindaci rimoduleranno aliquote e agevolazioni delle imposte una volta concluso il restyling. Nel frattempo, i pareri parlamentari saranno chiamati a fare chiarezza sulla rappresentanza delle associazioni di categoria nelle commissioni censuarie. 4. D.L. 66/2014 DECRETO COMPETITIVITA Con la legge di conversione pubblicata gazzetta ufficiale n. 143 del 23 Giugno 2014, il governo ha confermato l entrata in vigore del DL. 66/2014 cd decreto competitività Incremento tassazione rendite finanziarie Importante novità prevista da tale decreto è la modifica dell aliquota prevista per le ritenute e per le imposte sostitutive sugli interessi, sui premi e su ogni altro provento considerato reddito di capitale, nonché sui redditi diversi di natura finanziaria (plusvalenze da cessione di attività finanziarie). La ritenuta e l imposta sostitutiva del 20% verranno sostituite dal nuovo prelievo del 26%. Per quanto riguarda i dividendi, si precisa che le predette modifiche riguardano le sole partecipazioni non qualificate e solo i dividendi percepiti a partire dal 1 luglio Tale data fa riferimento alla materiale percezione del dividendo, ne consegue che anche se la delibera di distribuzione è stata

8 adottata precedentemente alla predetta data, essa sarà attratta al nuovo regime, con ritenuta al 26%. Per le partecipazioni qualificate, invece, il regime fiscale non subisce variazione alcuna: vige ancora la tassazione parziale in sede di dichiarazione dei redditi Riduzione aliquote IRAP Tra le novità di rilievo emerge certamente anche la riduzione dell'irap contenuta nell'art. 2 del Decreto, rubricato "Disposizioni in materia di Irap"; l'esecutivo di Governo introduce appunto una riduzione dell'irap, ma con effetto ritardato. La riduzione viene in particolare realizzata tramite una "manovra" sulle aliquote e non sulla componente relativa al costo del lavoro. A regime è previsto un taglio strutturale del 10% dell'aliquota ordinaria (dal 3,9% al 3,5%). La rimodulazione delle aliquote si applicherà "a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013", e quindi dal La riduzione dell'aliquota Irap stabilita dal D.L. 66/2014 è differenziata per tipologia di contribuenti. Per le banche e le imprese finanziarie si passerà dall'attuale livello dell'imposta del 4,65% al 4,20%, per le assicurazioni dal 5,90% al 5,30%, per le imprese agricole dall'1,90% all'1,70%, per le imprese concessionarie diverse da quelle di costruzione e gestione di autostrade e trafori, dal 4,20% al 3,80%; per imprese e professionisti l'aliquota per il 2014 è del 3,5% (salvo applicazione di maggiorazioni regionali). Per i contribuenti non è stata offerta l opportunità di ricalcolare gli acconti 2014 col metodo storico utilizzando le nuove aliquote, ma soltanto la possibilità di applicare delle aliquote transitorie intermedie per il calcolo degli acconti previsionali di giugno e novembre 2014: in particolare per le imprese e professionisti l'aliquota intermedia è stata fissata al 3,75% 5. Tuttavia si sconsiglia l applicazione di tale aliquota stante l estrema variabilità della base 5 Le banche potranno calcolare gli acconti previsionali al 4,40%, le assicurazioni al 5,60%, le imprese agricole all'1,80% e le imprese concessionarie al 4%.

9 imponibile IRAP, che non consente di effettuare stime previsionali attendibili da un periodo d imposta all altro. *** *** *** Restiamo a disposizione per eventuali chiarimenti e porgiamo cordiali saluti. Milano, 25 Giugno 2014 STUDIO DPM

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