I FAMILIARI I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO

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1 I FAMILIARI I FAMILIARI FISCALMENTE A CARICO Chi sono i familiari a carico Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente, residente in Italia, i familiari indicati nell art. 433 del codice civile che nell anno d imposta considerato hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore a euro 2.840,51. Si tratta: del coniuge non legalmente ed effettivamente separato; dei figli, anche se naturali riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati; degli altri familiari: Sono da considerarsi altri familiari il coniuge legalmente ed effettivamente separato; i discendenti dei figli; i genitori e gli ascendenti prossimi, anche naturali; i genitori adottivi; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle, anche unilaterali. I requisiti per considerare i familiari fiscalmente a carico. Limite dei redditi posseduti dai familiari per essere a carico L influenza dei redditi a tassazione separata Il limite di reddito Per gli altri familiari a carico il beneficio spetta unicamente se questi convivono con il contribuente oppure ricevono da lui assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell autorità giudiziaria. Il coniuge ed i figli possono invece essere considerati fiscalmente a carico, anche se non conviventi con il contribuente o residenti all estero. I redditi da prendere in considerazione sono quelli che concorrono alla formazione del reddito complessivo, e cioè i redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, di impresa, i redditi derivanti dal possesso di terreni e fabbricati, ecc. A questi redditi è necessario aggiungere, se percepiti, anche: le retribuzioni corrisposte da Enti e Organismi Internazionali, Rappresentanze diplomatiche e consolari, Missioni; le retribuzioni corrisposte dalla Santa Sede e dagli Enti gestiti direttamente da essa e dagli Enti Centrali della Chiesa cattolica; la quota esente dei redditi di lavoro dipendente prestato nelle zone di frontiera e in Paesi limitrofi in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto lavorativo da soggetti residenti nel territorio dello Stato; il reddito d impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva in applicazione del regime agevolato previsto l imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità e per le nuove attività produttive; Il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. I redditi a tassazione separata quali ad esempio gli arretrati di lavoro dipendente non concorrono alla formazione del reddito complessivo quindi non vanno computati ai fini dell importo di euro 2840,51. Il familiare non deve mai essere considerato fiscalmente a carico, nemmeno per una parte dell anno, se il suo reddito annuale supera il limite di euro 2.840,51. Bb 1

2 Le detrazioni per familiari a carico Ripartizione della detrazione per figli a carico tra genitori coniugati Quando la detrazione spetta ad un solo genitore La ripartizione della detrazione tra genitori separati. Per i familiari fiscalmente a carico spettano al contribuente detrazioni d imposta inversamente proporzionali al reddito: quindi, a reddito più elevato corrisponde un minore importo della detrazione. La detrazione per i figli compete indipendentemente dalla loro età e dal fatto che studino o stiano svolgendo un tirocinio gratuito. La detrazione per figli a carico è ripartita nella misura del 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. Nel caso in cui uno solo dei genitori voglia beneficiare della detrazione, questa deve essere obbligatoriamente attribuita al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. E comunque opportuno assegnare la detrazione ad un solo genitore quando l altro genitore è incapiente. La condizione di incapienza si verifica quando le detrazioni spettanti sono superiori all imposta lorda dovuta. La detrazione per figli a carico spetta per intero ad uno solo dei genitori quando: l altro genitore è a suo carico il genitore rimasto vedovo/a si sia risposato e non si sia poi legalmente ed effettivamente separato; si tratta di figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente, se questi è coniugato e non è legalmente ed effettivamente separato. Se un genitore fruisce al 100 % della detrazione per figlio a carico l altro genitore non può fruirne. In caso di separazione legale e/o di scioglimento degli effetti civili del matrimonio (divorzio, annullamento, ecc.) vengono applicate delle regole diverse. In particolare: in caso di affidamento del figlio ad un solo genitore, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Se questi non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione, la detrazione stessa è assegnata per intero all altro genitore. In caso di affidamento del figlio ad entrambi i genitori, la detrazione è riparti- ta, in mancanza di accordo, nella misura del 50% tra i genitori. Se uno dei due genitori non può (per limiti di reddito) usufruire per intero della detrazione che gli spetta (il 50% del totale), la detrazione stessa è assegnata per intero all altro genitore. Come si stipula l accordo per la ripartizione della detrazione In entrambi i casi salvo diverso accordo tra le parti, il genitore che non ha usufruito per limiti di reddito, della detrazione, ha diritto al versamento dell importo da parte dell altro genitore. La normativa non prevede una particolare forma di accordo per la ripartizione della detrazione, però in caso di controlli da parte dell Agenzia delle Entrate, i genitori devono fornire la prova dell accordo in base al quale hanno usufruito delle detrazioni nella misura convenuta. E opportuno quindi che gli accordi siano sempre stipulati in forma scritta. La detrazione per altri familiari a carico. La detrazione per gli altri familiari a carico deve essere ripartita tra ciascuno degli aventi diritto. Bb 2

3 Ripartizione della detrazione La detrazione per figli a carico deve essere considerata unitariamente per tutti i figli dei medesimi genitori. Pertanto, l eventuale attribuzione della detrazione al genitore con reddito più e- levato deve interessare necessariamente tutti i figli dei medesimi genitori. Solo la presenza di figli nati non dai medesimi genitori la detrazione può essere applicata in misura diversa. Riferimenti Riferimento circolare 20/E del , risposta 5.1 Detrazione per famiglie numerose La detrazione per famiglie numerose spetta in presenza di almeno quattro figli a carico per un importo pari a euro 1.200, a condizione che spetti anche la detrazione ordinaria per carichi di famiglia. La circolare 19/E del 1 giugno 2012 dispone che ne l caso in cui il quarto figlio di un genitore non sia tale anche per l altro, la detrazione spetta per intero solo al primo genitore. Esempio Due contribuenti X e Y hanno tre figli; X ha anche un altro figlio a carico, nato da precedente matrimonio: X potrà usufruire per intero della ulteriore detrazione pari a euro Riferimenti Riferimento circolare 19/E del , risposta 4.2 Bb 3

4 I FAMILIARI LA MISURA DELLE DETRAZIONI PER FAMILIARI FISCALMENTE A CA- RICO. La detrazione per coniuge a carico La misura della detrazione è diversa se si tratta di coniuge, figlio o altro familiare a carico. In particolare, per il coniuge a carico, la misura della detrazione viene calcolata con riferimento al reddito del dichiarante. Vediamo nella tabella che segue gli importi della detrazione per coniuge a carico: Reddito Complessivo (1) Detrazione (euro) Non superiore a euro 800 (110 x reddito complessivo) (2)(3) x ( reddito complessivo) Oltre euro (1) = Il reddito complessivo è al netto dell abitazione principale e relative pertinenze. Nel reddito complessivo è compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. (2) = Se il rapporto è uguale a 1, la detrazione compete nella misura di 690 euro (3) = Se i rapporti sono uguali a zero, la detrazione non compete. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime 4 cifre decimali. Vediamo con un esempio pratico come calcolare la detrazione per coniuge a carico nel caso di un contribuente con un reddito pari a euro annui: La detrazione teorica per figlio a carico La misura della detrazione per figlio a carico è di: 800 euro per ogni figlio 900 euro per ogni figlio minore di tre anni Questa è la detrazione teoricamente spettante. Come calcolare la detrazione per figlio a carico Per determinare la detrazione effettivamente spettante è necessario applicare la seguente formula: [(15.000x numero figli) - reddito complessivo] [ (15.000x numero dei figli)] tenendo presente che: se il risultato è pari o minore di zero oppure uguale a 1 la detrazione non compete [ x < 0] [x = 1]; se il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è calcolata moltiplicando questo risultato per la detrazione teorica [ 0 < x < 1] detrazione spettante = x detrazione teorica. Bb 4

5 Tutti questi calcoli, nel modello 730, sono effettuati dal CAF. Esempio Nel caso di contribuente con reddito complessivo di ,00 euro, e due figli di età superiore ai tre anni a carico per il 50%. Come si calcola la detrazione spettante? Reddito complessivo = ,00 euro La detrazione teorica spettante per due figli a carico al 50% è pari a 800 euro, cioè 800 euro per due per il 50% (800x2) x 50% = 800,00 euro Per calcolare la detrazione effettiva è necessario applicare la formula : Quindi nel nostro caso:!"##$ %& % Il risultato che si ottiene applicando la formula è pari a 0,7272 Considerato che il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è pari alla detrazione teorica (800 euro), moltiplicata per il coefficiente (0,7272) (800 x 0,7272) = 581,76 euro, detrazione effettiva La misura della detrazione per figlio a carico è aumentata di un importo pari a 220 euro per figli con handicap riconosciuto. In questi casi quindi la detrazione base sarà di 800 (o 900) euro al quale va sommato l importo di euro 220. Anche in questo caso l importo è teorico e la detrazione effettivamente spettante sarà determinata con la formula esaminata in precedenza. Detrazione per figli con handicap Documentazione per figli con handicap Esempio Per poter usufruire della maggiore detrazione per figlio disabile è necessario che il figlio sia stato riconosciuto soggetto portatore di handicap dall apposita commissione medica ai sensi dell articolo 3, comma 1 o comma 3, della legge 104 del Contribuente con due figli interamente a carico per 12 mesi, di cui un figlio minore di tre anni un figlio maggiore di tre anni portatore di handicap Il reddito complessivo del soggetto è di ,00 euro. Come si calcola la detrazione spettante? Reddito complessivo = ,00 euro La detrazione teorica spettante è: 900 euro per il figlio minore di tre anni ( ) = 1020 per il figlio portatore di handicap Per calcolare la detrazione effettiva è necessario applicare la formula : [ (15.000x numero figli) - reddito complessivo] [ (15.000x numero dei figli)] Quindi nel nostro caso: [ (15.000x 2) ] [ (15.000x 2)] Il risultato che si ottiene applicando la formula è pari a 0,6363 Considerato che il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è pari alla detrazione teorica (1920 euro), moltiplicata per il coefficiente (0,6363) (1920 x 0,6363) = 1221,81 euro, detrazione effettiva Contribuente con più di tre figli a carico Per i contribuenti che hanno più di tre figli a carico la misura della detrazione per figlio a carico è aumentata di un importo pari a 200 euro per ogni figlio a partire dal primo. Bb 5

6 Tale maggiorazione si applica per l intero anno, a prescindere dal momento in cui si verifica l evento che dà diritto alla maggiorazione stessa Anche in questo caso l importo è teorico e la detrazione effettivamente spettante sarà determinata con la formula esaminata in precedenza. Contribuente con quattro o più figli a carico In presenza di nucleo familiare con almeno quattro figli a carico è introdotta una ulteriore detrazione di importo pari a euro 1.200,00 da ripartirsi al 50% tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati o da imputare al 100% ad uno dei due, in caso l altro risulti fiscalmente a carico. Si tratta di una detrazione del tutto diversa dalle altre, più simile al credito d imposta; infatti qualora tale detrazione risulti superiore all imposta lorda diminuita di tutte le altre detrazioni, il contribuente ha diritto ad un credito pari alla quota che non ha trovato capienza nell imposta dovuta. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione di euro 1.200,00 spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Questi criteri di ripartizione non possono essere modificati sulla base di accordi intercorsi tra i genitori. Esempio Contribuente con quattro figli interamente a carico, di cui un figlio minore di tre anni nato il 23 aprile dell anno d imposta considerato tre figli maggiori di tre anni Il reddito complessivo del soggetto è di ,00 euro Come si calcola la detrazione spettante? Le detrazioni teoriche spettanti sono: [( ) : 12] x 9 = 824,99 euro per il figlio minore di tre anni che è nato il 23 aprile ( ) x 3 = 3000 euro per i tre figli maggiori di tre anni La detrazione infatti viene aumentata di 200 euro a figlio per tutto l anno, a prescindere dalla data di nascita del quarto figlio Per calcolare la detrazione effettiva è necessario applicare la formula : Quindi nel nostro caso:!"##$ Il risultato che si ottiene applicando la formula è pari a 0,7143 Considerato che il risultato è compreso tra zero e 1 la detrazione spettante è pari alla detrazione teorica (3824,99 euro), moltiplicata per il coefficiente (0,7143) (3824,99 x 0,7143) = 2732,14 euro, detrazione effettiva A questo importo verrà inoltre sommata l ulteriore detrazione di euro 1.200,00, in quanto il nucleo familiare è composto da quattro figli a carico. La detrazione sarà quindi pari a euro 3932,14. Detrazione per altri familiari a carico Anche nel caso di altro familiare a carico la misura della detrazione viene calcolata con riferimento al reddito del dichiarante. La formula è la seguente: 750,00 x[( reddito complessivo)/80.000] Per gli altri familiari a carico, nei casi in cui l obbligo del mantenimento fa capo a più soggetti, la detrazione è da ripartire in misura uguale tra gli aventi diritto. Bb 6

7 I FAMILIARI LA COMPILAZIONE DEL QUADRO FAMILIARI A CARICO Compilazione del quadro familiari a carico nel 730 Il quadro familiari a carico deve essere compilato dai contribuenti che hanno familiari con redditi inferiori al limite di euro 2.840,51 e che si trovino nelle condizioni richieste per essere considerati soggetti fiscalmente a carico. Quando il contribuente è coniugato, e non è legalmente ed effettivamente separato, anche se il coniuge non è a carico, il quadro deve essere sempre compilato, con la sola indicazione del codice fiscale del coniuge. Composizione del quadro familiari a carico Le indicazioni dei dati del coniuge il quadro e composto di: righi riservati all indicazione dei dati relativi al coniuge, ai figli a carico e agli altri familiari a carico; una casella per l indicazione della percentuale dell ulteriore detrazione per famiglie con almeno 4 figli; una casella per l indicazione del numero dei figli a carico del contribuente residenti all estero e senza il codice fiscale. Le informazioni richieste nella prima parte del quadro sono: il codice fiscale del coniuge, che deve essere sempre indicato anche se il coniuge non è a carico; i mesi per i quali il coniuge è stato a carico. La casella mesi a carico sarà perciò compilata soltanto se il coniuge è stato a carico nel corso del periodo d imposta considerato. Si dovrà scrivere 12 se il coniuge è stato a carico per tutto il periodo d imposta considerato. I mesi indicati potranno essere inferiori a 12 soltanto in caso di matrimonio, decesso, separazione legale ed effettiva, scioglimento o annullamento del matrimonio o cessazione dei suoi effetti civili nel corso dell anno considerato. Esempio Il sig. Rossi si è sposato con la sig.ra Verdi, in data 31 ottobre dell anno d imposta considerato. La Signora Verdi non possiede alcun reddito. Il sig. Rossi potrà considerare a carico la propria moglie per 3 mesi e cioè da ottobre a dicembre. Nonostante il matrimonio sia stato contratto l ultimo giorno di ottobre, tale mese è conteggiato per intero. Indicazione dei dati dei figli e altri familiari. Le informazioni richieste nella seconda parte del quadro relative ai figli e agli altri familiari a carico comprendono: la tipologia del familiare: - F1 primo figlio - F figlio successivo al primo - A altro familiare - D figlio disabile il codice fiscale del familiare i mesi per i quali il familiare risulta a carico. i mesi nei quali il figlio era minore di tre anni la percentuale di spettanza della detrazione la casella da barrare in caso di affidamento dei figli e spettanza della detrazione al 100 per cento. Bb 7

8 Il primo figlio o il figlio disabile. Indicazione del codice fiscale dei familiari. Indicazione dei mesi a carico. Esempio La casella minore di tre anni. Per primo figlio si intende quello di età anagrafica maggiore fra quelli a carico. Il figlio disabile è invece un figlio riconosciuto portatore di handicap in base alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 ed in possesso della documentazione che attesti questa condizione. Il codice fiscale dei figli e degli altri familiari a carico deve essere sempre riportato, anche se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni, che invece sono attribuite interamente ad un altro soggetto. In questo caso sarà compilata anche la casella relativa ai mesi a carico e nella casella relativa alla percentuale sarà indicato zero. In presenza del codice fiscale la casella mesi a carico dovrà essere sempre compilata. Si dovrà scrivere 12 se il figlio o l altro familiare è stato a carico per tutto il periodo d imposta considerato. I mesi indicati potranno essere inferiori a 12 soltanto in caso di nascita, decesso, matrimonio, o altra situazione soggettiva, mai con riferimento al limite di reddito. Si considera mese intero anche la frazione di mese, indipendentemente dal numero dei giorni. Ad esempio: in caso di nascita il 5 febbraio, i mesi indicati saranno 11; in caso di decesso il 5 febbraio, i mesi indicati saranno 2. In caso di matrimonio di una figlia senza redditi, sposata il 10 maggio dell anno d imposta considerato, potrà essere indifferentemente a carico dei genitori per 5 mesi e del marito per 7 mesi, oppure a carico dei genitori per 4 mesi e del marito per 8 mesi. La casella minore di tre anni deve essere compilata soltanto in presenza di figlio di età inferiore ai tre anni e riportando il numero dei mesi durante i quali si è realizzata questa condizione. Ad esempio per un figlio nato il 14 maggio dell anno d imposta considerato, nella casella si dovrà scrivere 8 ; per un figlio che ha compiuto 3 anni il 12 marzo, indicare 3. La percentuale del carico familiare Nella casella Percentuale, per ogni familiare a carico, dobbiamo indicare la percentuale di detrazione spettante. In particolare, nella casella Percentuale si dovrà indicare: la percentuale di spettanza della detrazione quando l onere del mantenimento gravi su più persone, ad esempio al 50%. 100% se la detrazione spetta per intero; 0 (zero) se il contribuente non fruisce delle relative detrazioni in quanto attribuite interamente ad altro soggetto. Mancanza di un genitore Quando l altro genitore manca perché deceduto o non ha riconosciuto il figlio, il contribuente ha diritto per il primo figlio alla detrazione prevista per il coniuge a carico, se più conveniente per gli altri figli alla intera detrazione prevista per i figli a carico. In questo caso nella casella percentuale del rigo corrispondente al primo figlio dovremo indicare C e nella casella percentuale dei righi corrispondenti agli altri figli indicheremo 100. Bb 8

9 Casi particolari Quando un contribuente con un figlio a carico sia rimasto vedovo durante il periodo d imposta considerato, il quadro familiari a carico dovrà essere compilato nel modo seguente: nel rigo 2 si dovranno indicare i mesi per i quali spetta la detrazione come figlio nel rigo 3 i mesi per i quali spetta la detrazione come coniuge, indicando nella colonna percentuale la lettera C. Riassunto delle caratteristiche del quadro familiari a carico Sono considerati fiscalmente a carico i figli, anche se naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati che rispettino come unica condizione per fruire della detrazione, il limite reddituale di euro 2.840,51. Per tali soggetti non assumono alcuna rilevanza, ai fini della suddetta detrazione: la convivenza con il dichiarante, la mancanza di residenza in Italia, l età, la dedizione a studio o tirocinio gratuito, lo stato fisico. Bb 9

10 I FAMILIARI LE DETRAZIONI PER FAMILIARI A CARICO DI CITTADINI EXTRACOMU- NITARI. Familiari a carico di contribuenti extracomunitari residenti. Diversa documentazione per familiari residenti e non. La documentazione per familiari a carico non residenti La misura delle detrazioni per coniuge, figli, e altri familiari a carico nel caso di contribuenti extracomunitari non varia rispetto alle altre casistiche esaminate in precedenza. Sono considerati fiscalmente a carico del contribuente, i familiari indicati nell art. 433 del codice civile che nell anno di imposta considerato hanno posseduto redditi per un ammontare non superiore a euro 2.840,51. La normativa stabilisce che per i cittadini extracomunitari che richiedono al sostituto di imposta o tramite la dichiarazione dei redditi l applicazione delle detrazioni per figli a carico, è obbligatorio produrre una documentazione specifica. Tale documentazione è diversa nei casi di: - familiari a carico residenti in Italia - familiari a carico residenti all estero Per i cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico residenti all estero la documentazione attestante lo status di familiare a carico può essere alternativamente formata da: a) documentazione originale prodotta dall autorità consolare del Paese d origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del Prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell Apostille, per le persone che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese d origine, in base alla normativa di quella Nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all originale dal Consolato Italiano del Paese di origine. A partire dal 2008 se la richiesta delle detrazioni è richiesta al sostituto d imposta deve essere completata anche con il codice fiscale dei familiari a carico, come per tutti i contribuenti. Riferimenti Riferimenti normativi: Risoluzione 6/E del L Apostille Riferimenti La documentazione per familiari a carico residenti in Italia L Apostille, da apporsi sui documenti da valere fuori dallo Stato in cui sono stati formati, costituisce una specifica annotazione sull'originale della documentazione, rilasciata dalla competente autorità' identificata dalla legge di ratifica della Convenzione. L elenco degli Stati che prevedono il rilascio dell Apostille è riportato nel relativo approfondimento. Vedi l approfondimento: Convenzione dell Aja del relativa all abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri. Per far valere le detrazioni relative ai figli residenti in Italia dei lavoratori extracomunitari, al fine di documentare il legame familiare, è necessario che il contribuente sia in possesso della certificazione dello stato di famiglia rilasciato dagli uffici comunali, dal quale risulti l'iscrizione degli stessi nelle anagrafi della popolazione. Bb 10

11 Obbligatorietà del Codice fiscale I cittadini extracomunitari che richiedono la detrazione per familiari a carico non residenti in Italia, attraverso la dichiarazione dei redditi è necessario presentino il codice fiscale del familiare. Per i figli e il coniuge a carico, in caso non si sia ancora in possesso del codice fiscale, è possibile presentare uno dei documenti visti in precedenza. Per gli altri familiari a carico, invece, oltre al codice fiscale, sempre obbligatorio, è necessaria anche la dimostrazione che ricevono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti della Autorità Giudiziaria. Si consigliano, comunque, tutti i soggetti interessati di richiedere sempre alla Agenzia delle Entrate il rilascio del codice fiscale per i familiari per i quali si intende usufruire della detrazione. Il rilascio del codice fiscale è condizionato alla presentazione di una delle tre diverse tipologie di documentazione indicate in precedenza. Riferimenti Vedi anche la circolare n. 8/E del La compilazione del quadro Rinnovo della documentazione Detrazione per familiari a carico di non residenti in Italia Riferimenti La compilazione del quadro familiari a carico per familiari a carico di cittadini extracomunitari è effettuata con le stesse modalità previste per la generalità dei soggetti. Qualora in uno o più righi del prospetto dei familiari a carico il contribuente non abbia potuto indicare il codice fiscale dei figli a carico, in quanto residenti all estero, deve compilare la casella numero figli residenti all estero a carico del contribuente, indicandone il numero. Tale informazione è necessaria al fine di determinare correttamente la detrazione per figli a carico essendo la stessa diversamente modulata in base al numero di figli. La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione deve essere accompagnata da una dichiarazione che confermi il perdurare della situazione inizialmente certificata oppure da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati. La legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1 comma 1324, ha stabilito per il triennio e l anno 2010, prorogato poi al 2011, 2012 e 2013, che le detrazioni per familiari a carico spettano anche ai contribuenti, comunitari o extracomunitari, che non risiedono in Italia. Anche in questo caso però la disciplina prevede specifica documentazione. Tali soggetti, peraltro, in quanto residenti all estero, non possono presentare il modello 730 ma devono obbligatoriamente utilizzare il modello Unico persone fisiche. Vedi anche l approfondimento: detrazioni per figli a carico di contribuenti non residenti in Italia Bb 11

12 STATI MEMBRI della COMUNITA EUROPEA N. STATO Sistema politico Capitale Adesione Superficie Km2 Popolazione Valuta Lingua 1 AUSTRIA 1995 Repubblica federale Vienna Euro Tedesco 2 BELGIO Francese, o- Membro Monarchia Bruxelles Euro landese, fondatore costituzionale tedesco 3 BULGARIA 2007 Repubblica Sofia Euro Bulgaro 4 CIPRO 2004 Repubblica Nicosia Sterlina Greco, cipriota inglese 5 DANIMARCA 1973 Monarchia Corona Copenaghen costituzionale danese Danese 6 ESTONIA 2004 Repubblica Tallin Corona estone Estone 7 FINLANDIA 1995 Repubblica Helsinki Euro Finnico, svedese 8 FRANCIA Membro fondatore Repubblica Parigi Euro Francese 9 GERMANIA Membro fondatore Repubblica Berlino Euro Tedesco 10 GRECIA 1981 Repubblica Atene Euro Greco 11 IRLANDA 1973 Repubblica Dublino Euro Inglese irlandese Membro 12 ITALIA fondatore Repubblica Roma Euro Italiano 13 LETTONIA 2004 Repubblica Riga Lat Lettone 14 LITUANIA 2004 Repubblica Vilnius Litas Lituano 15 LUSSEMBURGO Membro fondatore Monarchia costituzionale Lussemburgo Euro 16 MALTA 2004 Repubblica Valletta Lira maltese Francese, tedesco Maltese, inglese Membro Monarchia 17 PAESI BASSI fondatore costituzionale Amsterdam Euro Olandese 18 POLONIA 2004 Repubblica Varsavia Zloty Polacco 19 PORTOGALLO 1986 Repubblica Lisbona Euro Portoghese 20 REGNO UNITO 1973 Monarchia costituzionale Londra Lira sterlina Inglese 21 REPUBBLICA Corona 2004 Repubblica Praga CECA ceca Ceco 22 ROMANIA 2007 Repubblica Bucarest Leu Rumeno 23 SLOVACCHIA 2004 Repubblica Bratislava Corona Slovacca Slovacco 24 SLOVENIA 2004 Repubblica Lubiana Euro Sloveno Monarchia 25 SPAGNA 1986 Madrid Euro Spagnolo costituzionale Monarchia Corona 26 SVEZIA 1995 Stoccolma Svedese costituzionale svedese 27 UNGHERIA 2004 Repubblica Budapest Fiorino Ungherese Bb 12

13 CONVENZIONE DELL AJA DEL RELATIVA ALL ABOLIZIONE DELLA LEGALIZZAZIONE DI ATTI PUBBLICI STRANIERI APPROFONDIMENTO Legalizzazione dei documenti con l'apostille (Convenzione dell'aja del 1961): elenco aggiornato dei Paesi aderenti. I documenti prodotti dalle Autorità non italiane normalmente per essere riconosciuti ed essere considerati validi ed utilizzabili in Italia devono essere legalizzati dall'ambasciata ovvero in alternativa possono essere legalizzati con diversa modalità se i Paesi aderiscono ad una convenzione internazionale in materia. Per i Paesi che hanno aderito alla Convenzione dell Aja del , i documenti devono essere muniti di timbro Apostille previsto da tale Convenzione ed apposto a cura delle competenti Autorità locali, salvo esonero anche da tale atto per i Paesi aderenti alla Convenzione Europea di Bruxelles del 25 maggio 1987 ratificata dall Italia con legge 24 aprile 1990, n. 106, nonché per la Germania in virtù della Convenzione i- talo-tedesca in materia di esenzione dalla legalizzazione di atti, conclusa a Roma il 7 giugno 1969 e ratificata con legge 12 aprile 1973, n L Apostille è un termine burocratico internazionale che indica un modo per rendere validi anche in Italia i documenti emessi da un altro paese. E questo grazie al fatto che anche l Italia ha sottoscritto la Convenzione dell Aia del 5 ottobre 1961 sull abolizione della legalizzazione degli atti pubblici stranieri. Ovviamente questa reciprocità non vale per quei paesi che non hanno sottoscritto la Convenzione dell Aia. Da alcuni anni anche la Romania ha sottoscritto la Convenzione, e più recentemente la Moldova. L Apostille in pratica è un annotazione che deve essere fatta sull originale del certificato da parte di un autorità riconosciuta del proprio paese d origine, e questa annotazione rende valido il certificato in Italia. La Convenzione si applica: ai documenti che rilascia un autorità o un funzionario dipendente da un amministrazione dello Stato (compresi quelli formulati dal Pubblico Ministero, da un cancelliere o da un ufficiale giudiziario); ai documenti amministrativi; agli atti notarili; alle dichiarazioni ufficiali indicanti una registrazione, un visto di data certa, un autenticazione di firma su un atto privato. La convenzione non si applica: ai documenti redatti da un agente diplomatico o consolare; ai documenti amministrativi che si riferiscono a una operazione commerciale o doganale I Paesi attualmente aderenti sono i seguenti: Albania Danimarca Andorra Repubblica Dominicana Antigua and Barbuda Ecuador Argentina El Salvador Armenia Estonia Azerbaijan Fiji Australia Finlandia Austria Francia Bahamas Georgia (da14 Maggio Barbados 2007) Belarus Germania Belgio Grecia Belize Grenada Bosnia ed Erzegovina Honduras Botswana Ungaria Brunei India Bulgaria Islanda Cina (Hong Kong and Irlanda Macao) Israele Colombia Italia Cook Islands Giappone Croazia Kazakhstan Cipro Korea, Republic of Repubblica Ceca (from 14 July 2007) Latvia Lesotho Liberia Liechtenstein Lituania Lussemburgo Macedonia, FYR Malawi Malta Marshall Islands Mauritius Messico Moldova (from 16 March 2007) Monaco Namibia Netherlands - Olanda Nuova Zelanda Niue Norvegia Panama Poland Portogallo Romania Russia - Federazione Russa Saint Kitts and Nevis Saint Lucia Saint Vincent and the Grenadines Samoa San Marino Serbia Seychelles Slovacchia Slovenia Sud Africa Spagna Suriname Swaziland Svezia Svizzera Tonga Trinidad e Tobago Turchia Ucraina United Kingdom - Regno Unito USA Venezuela Bb 13

14 Sono inoltre esenti da legalizzazione gli atti rilasciati in Polonia dal , di cui all'art. 2 della Convenzione di Atene (atti riguardanti lo stato civile, la capacità o la situazione familiare delle persone fisiche, la nazionalità, il domicilio o la residenza). Inoltre, gli stranieri che siano riconosciuti rifugiati politici o apolidi dal Governo Italiano possono essere esonerati dall'esibizione degli atti esteri originali (atto di nascita e certificato penale) APPROFONDIMENTO Bb 14

15 DETRAZIONI PER FIGLI A CARICO DI CONTRIBUENTI NON RESIDENTI IN ITALIA. La legge 27 dicembre 2006, n.296 ha stabilito che le detrazioni per figli a carico spettano anche ai contribuenti, comunitari o extracomunitari, che non risiedono in Italia. Tali soggetti però in quanto residenti all estero non possono presentare il modello 730 ma devono obbligatoriamente utilizzare il modello Unico persone fisiche. Le detrazioni spettano ai contribuenti non residenti: per gli anni 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e a condizione che gli stessi contribuenti dimostrino con idonea documentazione ( individuata da regolamento del Ministero delle Finanze) che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono: o o non possiedono un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al previsto limite di 2.840,51 euro, compresi i redditi prodotti al di fuori dello stato italiano non godono, nello stato estero di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Il Decreto del Ministero delle Finanze n.149 del 2 agosto 2007 opera una distinzione tra soggetti residenti negli stati comunitari e soggetti residenti in altri stati. APPROFONDIMENTO A tutti i soggetti indistintamente è richiesto di attestare il grado di parentela del familiare per il quale si intende fruire della detrazione, con indicazione del mese in cui si sono verificate le condizioni richieste oppure del mese in cui le predette condizioni sono cessate che il familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dello stato di residenza, riferito all intero periodo di imposta, non superiore a euro 2.840,51 di non godere nel paese di residenza ovvero in nessun altro paese diverso da questo, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Soggetti residenti in stati comunitari e in Norvegia La normativa prevede una disciplina semplificata per quei soggetti che risiedono: - in uno degli stati che fanno parte dell Unione Europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria - in Norvegia. A questi soggetti è richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con la quale si attesta la sussistenza di tutte le condizioni sopraccitate. Soggetti residenti in altri stati Per tali soggetti che richiedono le detrazioni per figli a carico residenti all estero la documentazione (che deve attestare tutte le condizioni sopraccitate) può essere costituita indifferentemente da uno dei casi che seguono: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese d'origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell Apostille, per i soggetti che provengono dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'aja del 5 ottobre c) documentazione validamente formata dal Paese d'origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata come conforme all'originale dal Consolato Italiano del Paese d'origine. Bb 15

16 APPROFONDIMENTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 2 Agosto 2007, n. 149 Regolamento concernente le detrazioni per i carichi di famiglia ai soggetti non residenti, di cui all'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n (GU n. 210 del ) IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto l'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e, in particolare il comma 1324, in forza del quale sono riconosciute, ai soggetti non residenti, limitatamente agli anni 2007, 2008 e 2009, le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni, a condizione che dimostrino che le persone alle quali le detrazioni si riferiscono non possiedano un reddito complessivo superiore, al lordo degli oneri deducibili, al limite di cui al predetto articolo 12, comma 2, compresi i redditi prodotti fuori del territorio dello Stato, e di non godere, nel Paese di residenza, di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari; Visto il medesimo comma 1324 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006, in forza del quale con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e' individuata la documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti ai fini della detrazione di cui al citato articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e, in particolare, l'articolo 12 concernente le detrazioni per carichi di famiglia; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi e, in particolare, l'articolo 23, secondo comma, concernente gli adempimenti dei sostituti d'imposta in sede di effettuazione delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente; Sentito il Ministero degli affari esteri, Direzione generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, in ordine alla tipologia di documentazione che lo Stato italiano può richiedere ai soggetti non residenti; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Udito il parere del consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 18 giugno 2007; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, fatta con nota n /UCL del 23 luglio 2007; Adotta il seguente regolamento: Art. 1. Le detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spettano alle condizioni ivi previste, per gli anni 2007, 2008 e 2009, (prorogato fino al 2013 ndr) ai soggetti residenti in uno Stato membro dell'unione europea o in uno Stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo che sono inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro delle finanze 4 settembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 19 settembre 1996, e successive modificazioni, emanato in attuazione dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239, che attestano, mediante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione, con indicazione del mese nel quale si sono verificate le condizioni richieste e del mese in cui le predette condizioni sono cessate; b) che il predetto familiare possiede un reddito complessivo, al lordo degli oneri deducibili e comprensivo dei redditi prodotti anche fuori dal territorio dello Stato di residenza, riferito all'intero periodo d'imposta, non superiore a 2.840,51 euro; c) di non godere nel Paese di residenza ovvero in nessun altro Paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi di famiglia. Art. 2. Ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 di- Bb 16

17 APPROFONDIMENTO cembre 1986, n. 917, alle condizioni ivi previste, per i soggetti residenti in uno Stato diverso da quelli indicati nell'articolo 1, l'attestazione di cui al medesimo articolo 1 e' effettuata mediante: a) documentazione originale prodotta dall'autorità consolare del Paese di origine, con traduzione in lingua italiana e asseverazione da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell apostille, per i soggetti provenienti da Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata dal Paese di origine, ai sensi della normativa ivi vigente, tradotta in italiano e asseverata, come conforme all'originale, dal consolato italiano nel Paese di origine. Art Ai fini del riconoscimento delle detrazioni di cui all'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e integrazioni, per il tramite del sostituto d'imposta l'attestazione di cui agli articoli 1 e 2 e' parte integrante della dichiarazione di spettanza di cui all'articolo 23, secondo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n In sede di controllo, l'agenzia delle entrate può, altresì, richiedere ai soggetti di cui all'articolo 1 e 2 l'esibizione della certificazione rilasciata dall Autorità' fiscale del Paese di residenza attestante la sussistenza delle condizioni indicate dall'articolo Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 2 agosto 2007 Il Ministro: Padoa Schioppa Visto, il Guardasigilli: Mastella Registrato alla Corte dei conti il 24 agosto 2007 Bb 17

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