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1 20 OTTOBRE 2015 "La Riforma Sanitaria Regionale e l'assetto organizzativo delle professioni UDINE 20 ottobre 2015

2 Legge 10 agosto 2000, n. 251 "Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica" Si prevede che: - le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell'assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l'incarico di dirigente del medesimo servizio; - Tali incarichi comportano l'obbligo per l'azienda di sopprimere un numero pari di posti di dirigente sanitario nella dotazione organica - Le aziende sanitarie possono conferire incarichi di dirigente anche alle professioni sanitarie «e per la professione di assistente sociale,» (introdotto con Art. 2-sexies Legge 26 maggio 2004, n. 138 )nelle regioni nelle quali sono emanate norme per l'attribuzione della funzione di direzione relativa alle attività della specifica area professionale. - I dirigenti aziendali delle professioni sanitarie partecipano al Collegio dei dirigenti aziendali

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4 Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali. Art. 2 (Costituzione dei servizi professionali) 1. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, nell'atto aziendale individuano un referente aziendale per ciascuna delle aree delle professioni sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 251/2000, nonché della professione di assistente sociale. Nei casi di particolare complessità derivante dall'entità del personale complessivo aziendale dell'area professionale interessata, dal budget economico assegnato e dalla rilevanza strategica degli obiettivi da perseguire, viene conferito, un incarico dirigenziale per ciascuno dei seguenti servizi: a) servizio professionale per l'assistenza infermieristica e ostetrica; b) servizio professionale di tecnico - diagnostica e tecnico - assistenziale; c) servizio professionale di riabilitazione; d) servizio delle professioni tecniche della prevenzione; e) servizio professionale sociale.

5 2008 Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza sanitaria, professionale, tecnico ed amministrativa del servizio sanitario nazionale quadriennio normativo e biennio economico TITOLO IV DIRIGENZA DELLE PROFESSIONI SANITARIE INFERMIERISTICHE, TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE, DELLA PREVENZIONE E DELLA PROFESSIONE OSTETRICA Art. 8 Entrata a regime dell istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica A seguito dell adozione del DPCM 25 gennaio 2008, con cui è stato reso esecutivo l Accordo Stato Regioni del 15 novembre 2007 concernente la disciplina per l accesso alla qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, dalla data di entrata in vigore del presente CCNL entra a regime l istituzione della qualifica unica di dirigente delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica, già provvisoriamente disciplinata dall art. 41 del CCNL integrativo 10 febbraio Art. 9 Art. 9 Utilizzo della disciplina provvisoria di cui all art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio In via provvisoria e a conferma di quanto stabilito nell art. 24, comma 20, del CCNL 3 novembre 2005, l incarico di cui all articolo precedente può essere conferito dalle aziende anche al personale appartenente al profilo di assistente sociale, indicato nell art. 7 della legge 251 del 2000, come integrato dall art. 1-octies del D.L. 250/2005, convertito dalla legge 27 del 2006, per il coordinamento della specifica area professionale. 2. Per il conferimento degli incarichi al personale di cui al comma precedente, per il quale non è ancora stata emanata la relativa disciplina concorsuale, continuano ad applicarsi le modalità di conferimento di incarichi provvisori, di cui all art. 42 del CCNL integrativo 10 febbraio 2004, fino all emanazione della predetta disciplina.

6 FUNZIONI DEL SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE IN SANITÀ ( Documento approvato il 29 ottobre 2010 dai componenti il Tavolo Tecnico istituito dal Ministro della Salute, Prof. Ferruccio Fazio, per esaminare le problematiche connesse alla realizzazione nelle Aziende Sanitarie del Servizio Sociale Professionale in relazione a quanto previsto dalla Legge 251/00 e dalla normativa regionale di attuazione della stessa ). Si auspica venga : - promosso e valorizzato il Servizio Sociale Professionale nel Servizio sanitario nazionale; - definita una normativa di accesso alla dirigenza professionale, e diffusione del documento condiviso, nelle realtà regionali, sia in ambito istituzionale che sindacale, per essere di stimolo alla realizzazione di un nuovo modello organizzativo; - istituito il Servizio Sociale Professionale, e posto in staff alla Direzione delle Aziende sanitarie locali attraverso la costituzione di strutture dirigenziali operative di Servizio Sociale Professionale, qualificate come unità organizzative, complesse o semplici. In queste strutture afferisce il personale appartenente al profilo della professione e personale di supporto. A tale proposito diventa strategico prevedere la figura dirigenziale dell assistente sociale nell ambito del Servizio Sociale professionale.

7 Legge regionale 16 ottobre 2014, n. 17 Riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale e norme in materia di programmazione sanitaria e sociosanitaria. I motivi della riforma: - l invecchiamento della popolazione; - le modifiche del quadro epidemiologico; - l innovazione in medicina e in ambito tecnologico e scientifico; - la sostenibilità economica del sistema. Principi della riforma: affida agli ospedali il ruolo di luoghi in cui curare le patologie acute e al territorio la gestione della long care mettendo in rete medici di famiglia e Distretti prospetta la riconversione dei posti letto in attività distrettuali e il potenziamento di fase post ospedaliera, riabilitazione, ospedale di comunità e centri di cure primarie dichiara di voler affrontare i nuovi bisogni in sanità con la definizione di nuovi paradigmi di cura e la sperimentazione di nuove modalità organizzative Riforma sanitaria regionale

8 La nuova Organizzazione: 5 Aziende per l Assistenza Sanitaria: Azienda per l'assistenza sanitaria n.1 Triestina Azienda per l'assistenza sanitaria n. 2 Bassa Friulana - Isontina Azienda per l'assistenza sanitaria n. 3 Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli Azienda per l'assistenza sanitaria n. 4 Friuli Centrale Azienda per l'assistenza sanitaria n. 5 Friuli Occidentale 1 Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi, dotato di autonomia giuridica 2 IRCCS: Burlo Garofolo di Trieste Centro di riferimento oncologico di Aviano Istituto di medicina fisica e riabilitazione "Gervasutta" di Udine Riforma sanitaria regionale

9 Ospedali: modello organizzativo in hub e spoke sia dal punto di vista strutturale (rete ospedaliera), che funzionale (reti cliniche) a: e prevede : 3 ospedali di 2 livello (hob) (Trieste, Udine, Pordenone) 4 ospedali di base (spok) con bacino di utenza tra e abitanti(anche su due sedi con mandati diversi) a) Gorizia e Monfalcone; b) Latisana e Palmanova; c) San Daniele del Friuli e Tolmezzo; d) San Vito al Tagliamento e Spilimbergo presidi di assistenza primaria (es. Gemona del Friuli) Riforma sanitaria regionale

10 NUOVA FUNZIONE PER LA MEDICINA DI BASE Art. 20 (Organizzazione dell'assistenza medica primaria) 1. L'assistenza medica primaria, a regime, è assicurata dai medici con rapporto di convenzione con il Servizio sanitario regionale, è organizzativamente incardinata nel distretto sanitario, partecipando alle attività del medesimo tramite l'ufficio distrettuale per la medicina generale, e opera in stretto collegamento funzionale con i livelli assistenziali della prevenzione e ospedaliero. Le forme organizzative dell'assistenza medica primaria sono: a) le aggregazioni funzionali territoriali (AFT); b) la medicina di gruppo; c) i centri di assistenza primaria che svolgono le funzioni delle unità complesse di cure primarie; d) i presidi ospedalieri per la salute. Riforma sanitaria

11 Art. 21 (Assistenza domiciliare) 1. La cronicità e la non autosufficienza hanno, quale modalità prioritaria di intervento sociosanitario, l'assistenza domiciliare. 2. L'assistenza domiciliare si poggia sulla valutazione multiprofessionale e multidisciplinare, sulla presa in carico della persona e sulla redazione di un piano assistenziale individuale. Comprende prestazioni professionali mediche, infermieristiche e riabilitative, assistenza farmaceutica e accertamenti diagnostici per persone con patologie o condizioni funzionali che richiedono continuità assistenziale e interventi programmati. Il responsabile clinico dell'assistenza domiciliare è il medico di medicina generale o il pediatra di libera scelta. Il distretto assicura e coordina tramite propria articolazione organizzativa l'attuazione dei piani assistenziali. 3. L'assistenza domiciliare si basa: a) sull'infermiere di famiglia e di comunità, che opera in collaborazione con il medico di famiglia, con il medico distrettuale e altre figure professionali; b) sull'attività domiciliare riabilitativa; c) sulla formazione e il sostegno organizzativo dei familiari; d) sulla telemedicina, che costituisce uno strumento indispensabile per garantire la continuità informativa nonché il monitoraggio assistenziale domiciliare. Riforma sanitaria

12 NUOVO RUOLO PER PER LE PROFESSIONI Art. 46 (Valorizzazione delle professioni sanitarie) 1. La Regione, in attuazione della normativa vigente, promuove a livello locale e regionale nell ambito del Servizio sanitario regionale, la valorizzazione, lo sviluppo e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie per contribuire alla realizzazione del diritto alla salute, al processo di cambiamento in atto dell assetto sanitario regionale, all integrazione e continuità sociosanitaria e al miglioramento dell organizzazione multi professionale del lavoro. 2. A livello locale, in ogni Azienda per l assistenza sanitaria e negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, sono istituiti i servizi delle professioni sanitarie di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251 (Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica), e alla legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del Servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonché in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali). Riforma sanitaria regionale

13 ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 LUGLIO 2015 PRINCIPI E CRITERI PER L ADOZIONE DELL ATTO AZIENDALE Relativamente all organizzazione, vari passaggi della riforma e degli atti di programmazione successivi aprono aduna nuova filosofia organizzativa nella quale la verticalità, tipica delle strutture sanitarie divisionali, deve relazionarsi con l orizzontalità, tipica delle piattaforme assistenziali o tecnico assistenziali, realizzando così un modello più attuale e consono a garantire la continuità delle cure nell ambito di percorsi di assistenza integrata multi-professionale. L organizzazione ed il funzionamento delle Aziende per l assistenza sanitaria e degli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico per quanto di pertinenza, in particolare, devono garantire l attuazione dei predetti obiettivi,mediante: - il potenziamento del ruolo dei Distretti - la riqualificazione della rete ospedaliera regionale secondo un organizzazione di interazione tra i presidi ospedalieri di base (spoke) e quelli di riferimento (hub); - la riorganizzazione dei servizi amministrativi, tecnici, logistici e di supporto in considerazione di quanto previsto per le funzioni dell Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi

14 ORGANIZZAZIONE Art. 3 Organi istituzionali Gli organi istituzionali dell Azienda sono i seguenti: - Direttore generale; - Collegio sindacale; - Collegio di direzione (ove previsto); - Organo di indirizzo (ove previsto); - Comitato di indirizzo (presso l Ente per la gestione accentrata dei servizi condivisi); - Direttore scientifico (presso gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico). 3.3 Collegio di direzione 1. Il Collegio di direzione svolge funzione consultiva per la Direzione generale, la coadiuva nell assunzione delle decisioni gestionali e collabora all elaborazione ed attuazione degli indirizzi della programmazione aziendale. 3. Al fine di garantire la partecipazione di tutte le figure professionali presenti nell Azienda per l assistenza sanitaria, il Collegio di direzione è composto come segue: - Direttore generale; - Direttore sanitario; - Direttore amministrativo; - Coordinatore sociosanitario (ove previsto); - Direttore scientifico (ove previsto); - I Direttori medici di presidio(ove previsti); - I Direttori di Distretto (ove previsti); - I Direttori di Dipartimento; - Direttore della Farmacia aziendale; - I Responsabili dei servizi delle professioni; - 1 medico della medicina convenzionata (ove previsto). PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DEGLI ATTI AZIENDALI

15 5.2 Direttore sanitario e articolazione della Direzione sanitaria 7. Per il governo delle politiche riguardanti le professioni sanitarie (infermieristica ed ostetrica, tecnico sanitaria,della prevenzione, e della riabilitazione) e la professione di assistente sociale, la Regione Friuli Venezia Giulia attuale disposizioni della Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10, anche in attuazione dei principi di cui alla legge 10magosto 2000, n. 251, promuovendo la valorizzazione e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie. Ai sensi delle normative citate, sono istituiti i servizi per le professioni sanitarie di cui alle lettere a), b), c), d), e) dell art. 2(Costituzione dei servizi professionali) della legge regionale n. 10/2007. A ciascun servizio è preposto un responsabile, il cui incarico deve essere graduato sulla base di criteri predefiniti che tengano conto della numerosità dei professionisti afferenti al singolo servizio e della complessità organizzativa dello stesso. Le Direzioni aziendali definiscono le modalità organizzative per garantire il coordinamento e l integrazione tra le diverse professionalità. PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

16 5.4. Coordinatore sociosanitario e coordinamento sociosanitario 1. In tutte le Aziende per l assistenza sanitaria è previsto il Coordinatore sociosanitario. Egli coadiuva il Direttore Generale nella determinazione delle politiche aziendali finalizzate all erogazione delle prestazioni sociosanitarie,dall accesso all appropriatezza delle stesse, nonché alla qualità dei servizi. Indirizza i Direttori di distretto per le proprie competenze nella gestione delle funzioni ad alta integrazione relative a minori e famiglia, anziani non autosufficienti, disabili, persone con problemi di salute mentale e di dipendenza nonché detenuti. Il Coordinatore sociosanitario formula proposte e pareri obbligatori e facoltativi al Direttore generale sulle materie di propria competenza, lo rappresenta nel rapporto con i Comuni e con i soggetti del Terzo settore relativamente alle materie di propria competenza e lo supporta nel rapporto con la Conferenza dei sindaci. 2. Il Coordinatore sociosanitario è responsabile dello svolgimento di attività di programmazione e di indirizzo delle attività sociosanitarie, esercitando funzioni di promozione, raccordo e relazione nelle medesime materie, nonché di vigilanza e controllo tramite i Distretti delle funzioni di cui al comma 1. In particolare, fornisce linee guida sulle materie ad alta integrazione sociosanitaria alle Strutture operative aziendali, ai fini di assicurare un omogenea impostazione strategica delle attività sociosanitarie nei Piani attuativo locale (PAL), nei Programmi delle attività territoriali (PAT) e nei Piani di zona (PDZ) e verifica le attività sociosanitarie tramite i distretti PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

17 3. Il Coordinatore sociosanitario si avvale di un coordinamento sociosanitario in grado di assicurare: - indirizzo ai Distretti dell Azienda ai fini di una omogenea impostazione delle attività sociosanitarie ed ai fini dell integrazione dei distretti con le altre strutture operative aziendali - promozione, programmazione, indirizzo delle attività dei Piani di zona (PDZ) e dei Programmi attuativi annuali (PAA), nonché dei processi e delle attività socio sanitarie integrate del Piano delle attività territoriali (PAT), anche al fine di assicurare il supporto ai Direttori di distretto ed ai Responsabili del servizio sociale dei comuni per una omogenea impostazione strategica dei PAT/PDZ; - orientamento della governance delle reti solidali di comunità finalizzandola a favorire lo sviluppo di una nuova presa in carico comunitaria, della promozione di un welfare di prossimità; - coordinamento delle strategie e degli strumenti orientati all integrazione e all inserimento lavorativo fra i Servizi di salute mentale e delle dipendenze e il Servizio di inserimento lavorativo (SIL); - gestione dei Servizi per la disabilità (insieme delle strutture diurne e residenziali), ove delegati; - direzione dei Servizi sociali dei Comuni, ove delegati. 4. In sede di Atto aziendale deve essere descritta la configurazione organizzativa di dette funzioni. In particolare va previsto che la direzione organizzativa e gestionale delle attività e dei servizi socio-assistenziali delegati è assegnata, previa intesa con l Assemblea dei sindaci di ambito distrettuale, al Coordinatore sociosanitario, che la esercita per il tramite del Responsabile del Servizio sociale dei Comuni di cui all art.21 della L.R. 6/2006. PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

18 Art. 7 Livelli di responsabilità.. 2. Le aree assistenziali o tecnico assistenziali sono articolazioni organizzative,omogenee per funzioni e attività garantite, che aggregano il personale del comparto e assicurano l assistenza permettendo lo svolgimento delle attività da parte delle strutture complesse e semplici. A capo di ogni equipe assistenziale è previsto un coordinatore di una delle professioni sanitarie. Più aree assistenziali o tecnico assistenziali possono concorrere alla formazione di una piattaforma assistenziale o tecnico assistenziale. 3. Le piattaforme assistenziali o tecnico assistenziali sono articolazioni organizzative, omogenee per funzioni e attività garantite. raggruppanti più aree assistenziali o tecnico assistenziali, deputate alla condivisione di risorse professionali, posti letto, ambulatori, beni di consumo e tecnologie. In base alla complessità ed all entità delle risorse attribuite, sono gestite in autonomia da dirigenti o posizioni organizzative appartenenti alle professioni sanitarie. Le piattaforme non sono oggetto di budget specifico, ma concorrono alla composizione del budget delle articolazioni aziendali di cui all art I dipartimenti sono composti da strutture complesse e/o semplici ed eventualmente da aree assistenziali o tecnico assistenziali costituenti una piattaforma. Tali dipartimenti nascono per gestire in modo unitario filoni di attività affini ed ottimizzare le risorse assegnate per lo svolgimento di specifiche funzioni. Inoltre, sono dotati d i budget e di autonomia gestionale ed organizzati per centri di costo. PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

19 6.2 Assistenza distrettuale 1. L assistenza primaria è assicurata dai Distretti che costituiscono riferimento diretto con gli Enti locali per quanto attiene il proprio territorio. 2. Le funzioni assicurate a livello di Distretto,, sono le seguenti: - adulti, anziani e assistenza medica primaria; - materno-infantile ed età evolutiva; - assistenza ambulatoriale; - sanità penitenziaria (ove presente la casa circondariale). 3. Le funzioni territoriali,uniche a livello aziendale,che assicurano l attività per tutti i Distretti dell Azienda,.. sono le seguenti: - cure palliative; - dipendenze (organizzato in forma dipartimentale); - neuropsichiatria infantile; - salute mentale (organizzata in forma dipartimentale); - centrale unica operativa per l assistenza primaria. 4. Le strutture indicate ai commi 2 e 3 operano integrandosi con le aree assistenziali di ogni Distretto. Per quanto riguarda le funzioni di cui al comma 3, possono essere incardinate in uno dei Distretti o rimanere alle dirette dipendenze del Direttore sanitario aziendale; in ogni caso, esse assicurano l attività per tutti i Distretti dell Azienda. In alternativa può essere realizzato un Dipartimento dell assistenza primaria aziendale che incorporale funzioni indicate ai punti 2 e 3. PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

20 6.2 Assistenza distrettuale.. 5. Il personale del comparto deve essere organizzato in aree assistenziali e/o tecnico assistenziali affidate ad un coordinatore infermieristico, ostetrico, tecnico assistenziale o della riabilitazione. Più aree assistenziali e/o tecnico assistenziali possono essere organizzate in piattaforme, nel rispetto dell autonomia organizzativa delle singole professioni sanitarie. Le aree assistenziali e/o le piastre rispondono direttamente al Direttore del Distretto. Ove le dimensioni dei Distretti siano troppo ridotte, non permettendo di conseguenza un efficiente gestione delle risorse professionali, o comunque su scelta aziendale, il personale del comparto può essere organizzato centralmente a livello aziendale. In tal caso i coordinatori delle aree assistenziali, organizzati in piattaforme ad attività omogenea, rispondono, per il tramite delle rispettive posizioni organizzative, direttamente al Dirigente infermieristico, tecnico o della riabilitazione del servizio delle professioni sanitarie. PRINCIPI E CRITERI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

21 6.3 Assistenza ospedaliera 1. L assistenza ospedaliera è assicurata dai presidi ospedalieri di cui all art. 28 della Legge regionale 16 ottobre2014, n. 17. A tali presidi ospedalieri deve corrispondere un unico codice ospedale, con unica progressione dei numeri nosologici, anche nel caso gli stessi siano organizzati su più sedi operative. 2. L organizzazione del presidio ospedaliero rispecchia la matrice con aree assistenziali e/o tecnico assistenziali Affidate ad un coordinatore infermieristico o tecnico sanitario o tecnico della riabilitazione. Più aree possono essere organizzate in piattaforme, tipicamente affidate ad una posizione organizzativa del comparto (o a un dirigente delle professioni sanitarie in base al rilievo della piattaforma). 3. Le strutture semplici e complesse sono composte da medici e/o da altri dirigenti sanitari. Tali strutture sono organizzate in dipartimenti clinici che aggregano almeno 4 strutture complesse, eventualmente ad attività Integrata per i presidi nei quali sono presenti le strutture a conduzione universitaria, con lo scopo di condividere competenze mediche e informazioni cliniche, definire percorsi assistenziali secondo criteri di evidenza clinica e monitorarne l applicazione. PRINCIPI E CRITRI PER L'ADOZIONE DELL'ATTO AZIENDALE

22 PROPOSTA DI ATTO AZIENDALE A.A.S. N 3 ALTO FRIULI-COLLINARE-MEDIO FRIULI Art. 8 Organizzazione lean 2. L AAS3 individua nell organizzazione per processi l approccio strategico alla riprogettazione dei percorsi aziendali e alla pianificazione di nuove attività. Tale approccio prevede: il superamento delle logiche organizzative verticali, responsabili della fratturazione dei percorsi sanitari la progressiva diffusione di un approccio organizzativo che sviluppa connessioni tra le strutture aziendali, integra i fattori produttivi e risponde in modo più appropriato al bisogno di salute degli assistiti la valorizzazione del capitale umano attraverso lo strumento della formazione e il coinvolgimento egli operatori nella trasformazione progressiva dei processi clinico assistenziali nei quali sono coinvolti, La struttura gerarchico-funzionale dell Azienda (Dipartimenti, Strutture Operative Complesse e Semplici, piattaforme) rappresenta il contesto all interno del quale si sviluppano tali linee produttive,allineando i fattori produttivi necessari a favorire il flusso del valore, definendo nuove forme di interazione trasversali all organizzazione.

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24 I programmi e i progetti transmurali aggregano funzionalmente strutture complesse e/o semplici con le relative aree/piattaforme assistenziali, anche appartenenti ad articolazioni aziendali diverse, con il fine di conseguire l obiettivo della massima efficacia nel processo di cura. Essi si focalizzano sul trattamento di pazienti con quadri morbosi che coinvolgano settori nosologici, fasce d età o peculiari settori clinici identificabili in base all intensità e gradualità delle cure, nonché sul governo degli aspetti più critici dei processi clinici, quali l approccio e la presa in carico dei pazienti, le interdipendenze dei centri di responsabilità, le interconnessioni tra professionisti, l introduzione di nuove tecnologie, la formazione e l addestramento, la produzione scientifica. Gestiscono le risorse assegnate dalla Direzione Aziendale nel processo di budget e afferiscono alla Direzione Sanitaria Aziendale. Possono avere durata correlata al raggiungimento degli obiettivi prefissati o al mantenimento degli stessi. PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS N. 3

25 Art Collegio di Direzione 3. Al fine di garantire la partecipazione di tutte le figure professionali, il Collegio è composto come segue: Direttore Generale Direttore Sanitario Direttore Amministrativo Coordinatore Sociosanitario Direttore medico di presidio Direttore del Dipartimento di Prevenzione Direttori di Distretto Direttori di Dipartimento ospedaliero e Salute Mentale 1 Direttore di Programma Transmurale ed 1 Responsabile di Progetto Transmurale Direttore della Farmacia Responsabili aziendali delle professioni sanitarie e sociale Direttori dei Dipartimenti tecnico-amministrativi 1 medico della medicina convenzionata PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS N.3

26 Art Direttore Sanitario e articolazione della Direzione Sanitaria. 3. Per l assolvimento delle funzioni di cui ai commi 1 e 2, la Direzione Sanitaria è articolata nelle seguenti funzioni di coordinamento e raccordo delle articolazioni aziendali (Distretti, Ospedale,Dipartimenti di Prevenzione, Salute Mentale, Dipendenze): qualità, accreditamento e rischio clinico, che sviluppa i percorsi di accreditamento e di miglioramento continuo della sicurezza dei processi aziendali formazione gestione delle prestazioni sanitarie assistenza farmaceutica comitato di coordinamento delle professioni sanitarie PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS n.3

27 ALLEGATO 2 - SERVIZI IN STAFF ALLA DIREZIONE AZIENDALE COMITATO DI COORDINAMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE Per il governo delle politiche riguardanti le professioni sanitarie e la professione di assistente sociale, l Azienda attua le disposizioni della Legge regionale 16 maggio 2007, n. 10, anche in attuazione dei principi di cui alla legge 10 agosto 2000, n. 251, promuovendo la valorizzazione e la responsabilizzazione delle professioni sanitarie. Ai sensi delle normative citate, sono istituiti i seguenti Servizi per le professioni sanitarie: a. Servizio professionale per l'assistenza infermieristica e ostetrica b. Servizio professionale tecnico sanitario c. Servizio professionale tecnico della riabilitazione d. Servizio professionale tecnico della prevenzione e. Servizio professionale sociale A ciascun servizio è preposto un responsabile professionale, il cui incarico viene graduato sulla base di criteri che tengano conto della numerosità dei professionisti afferenti al singolo servizio ed della complessità organizzativa dello stesso. I responsabili professionali svolgono, in particolare, funzioni di coordinamento e sviluppo professionale degli operatori delle specifiche aree professionali, di promozione della ricerca e compiti di raccordo con la direzione strategica aziendale. Il Comitato di Coordinamento ha la finalità di garantire coordinamento e integrazione tra le diverse professionalità, pianificazione dei fabbisogni professionali, sviluppo di processi e programmi per le rispettive professioni e/o integrati fra le stesse, valutazione della qualità dell assistenza, implementazione dei modelli organizzativi più efficienti e promozione di iniziative formative per il personale. Uno specifico regolamento, da emanare entro 3 mesi dall adozione dell Atto Aziendale ne definisce le modalità organizzative. PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS N.3

28 Art Coordinatore Sociosanitario e coordinamento sociosanitario.. 4. Il coordinamento sociosanitario è presieduto dal Coordinatore Sociosanitario ed è costituito dai direttori di Distretto, del Dipartimento di Salute Mentale e del Servizio Dipendenze, dai Responsabili del Servizi sociali dei Comuni di cui all art.21 della L.R. 6/2006, dal responsabile professionale del Servizio Professionale Sociale e dal direttore del Coordinamento Amministrativo Socio-Sanitario. Il Servizio Coordinamento Amministrativo Socio-Sanitario supporta il Coordinatore Sociosanitario per le competenze amministrative e per l interfaccia con le restanti strutture tecnico- Amministrative aziendali. PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS N. 3

29 Art Livelli di responsabilità.. 7. Dipartimenti I Dipartimenti in base alla attività e alla collocazione logistica si articolano in: Strutture Operative, costituite da equipe di dirigenti, con il compito di garantire le attività di diagnosi e cura, sotto la responsabilità di un Direttore di Struttura Operativa Complessa o Semplice a valenza dipartimentale;. Aree Assistenziali e Tecnico assistenziali, costituite da gruppi di operatori delle professioni sanitarie, con il compito di garantire le attività di assistenza, coordinati da un Coordinatore. Ciascuna Struttura Operativa opera ordinariamente su più aree assistenziali o tecnico assistenziali;per converso, un area assistenziale o tecnico assistenziale assiste ordinariamente pazienti di più Strutture Operative. La posizione organizzativa o il dirigente che ha la responsabilità di una piattaforma risponde direttamente al Direttore di Dipartimento o Struttura, secondo quanto indicato nell allegato n. Organigramma, e funzionalmente al coordinamento delle professioni sanitarie. PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS N.3

30 Art Assistenza distrettuale 2. Le funzioni assicurate a livello di distretto.., sono le seguenti: a. adulti, anziani e assistenza medica primaria, incluse l assistenza ambulatoriale e la sanità penitenziaria (ove presente la casa circondariale) b. minori, famiglia e disabilità c. servizi sociali delegati (ove presenti) d. supporto amministrativo 3. Le funzioni territoriali, uniche a livello aziendale, che assicurano l attività per tutti i distretti dell azienda, organizzate in strutture complesse o semplici, servizi o uffici, in base alla loro rilevanza sono le seguenti: a. cure palliative b. centrale unica operativa per l assistenza primaria c. neuropsichiatria infantile d. dipendenze e. salute mentale Le seguenti funzioni sono incardinate in un distretto ed assicurano l attività per tutti i distretti dell azienda: Gestione amministrativa del personale convenzionato che cura il processo amministrativo, Gestione amministrativa delle strutture convenzionate sanitarie e socio-sanitarie o in accordo contrattuale che assicura l assolvimento del contratto; 6. Le funzioni di cui al comma 3a, 3b, 3c sono incardinate in uno dei Distretti ed assicurano l attività per tutti i Distretti dell azienda; le funzioni di cui ai commi 3d e 3esono alle dirette dipendenze del Direttore Sanitario e operano integrandosi fra loro e con le aree assistenziali di ogni Distretto, assicurando l attività per tutti i Distretti dell azienda; le funzioni di cui al comma 2c sono alle dirette dipendenze del Coordinatore Socio- Sanitario e operano integrandosi fra loro e con le aree assistenziali di ogni Distretto. PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS N.3

31 Art Assistenza distrettuale 7. Il personale del comparto è organizzato in aree assistenziali e/o tecnico assistenziali affidate ad un coordinatore infermieristico, ostetrico o tecnico della riabilitazione. Più aree assistenziali e/o tecnicoassistenziali possono essere organizzate in piattaforme, tipicamente affidate ad una posizione organizzativa o a un dirigente delle professioni sanitarie, nel rispetto dell autonomia organizzativa delle singole professioni sanitarie. Le piattaforme rispondono gerarchicamente al direttore di struttura cui sono incardinate con provvedimento del Direttore Generale e. funzionalmente al coordinamento delle professioni sanitarie. 8. Il territorio distrettuale è organizzato in Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), costituite da un insieme di professionisti sanitari riuniti in un territorio omogeneo e coordinati da un medico di Medicina Generale. Le AFT hanno lo scopo di coordinare la risposta appropriata ai bisogni assistenziali dei pazienti e ai medici delle AFT viene affidata la tutela della salute della popolazione di riferimento; con le AFT si realizzano le condizioni per l'integrazione professionale delle attività dei medici e per il conseguimento degli obiettivi di assistenza. PROPOSTA ATTO AZIENDALE AAS N.3

32 Grazie

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