Relazione Dr. Felice Majori INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

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1 Relazione Dr. Felice Majori INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

2 CHIARIMENTI PRELIMINARI L ACCORDO S/R SUI REQUISITI MINIMI, ORGANIZZATIVI, STRUTTURALI E TECNOLOGICI DELLE ATTIVITA SANITARIE DEI SERVIZI TRASFUSIONALI E DELLE UNITA DI RACCOLTA SI OCCUPA DI PERSONALE E ORGANIZZAZIONE IL PERSONALE DEVE POSSEDERE SPECIFICHE COMPETENZE IN MEDICINA TRASFUSIONALE, MICROBIOLOGIA, BUONE NORME DI FABBRICAZIONE, GESTIONE QUALITA IN RELAZIONE AL RUOLO E ALLE RESPONSABILITA ASSEGNATI. SONO PREVISTE PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE PERIODICA DELLA PERSISTENZA DELLE COMPETENZE. SI SPECIFICA CHE DURANTE LA PROCEDURA DI DONAZIONE VIENE ASSICURATA LA PRESENZA DI ALMENO UN INFERMIERE E UN MEDICO IN POSSESSO DELLE COMPETENZE RICHIESTE, AL FINE DI GARANTIRE ASSISTENZA ADEGUATA ANCHE IN CASO DI COMPLICAZIONI E DI REAZIONI

3 SI TRATTA DELL UNICO PUNTO NEL QUALE L ACCORDO S/R CITA ESPRESSAMENTE TRA GLI OPERATORI COINVOLTI NELLE PROCEDURE TRASFUSIONALI IL MEDICO CHIRURGO E L INFERMIERE, FIGURE APPARTENENTI AL NOVERO DELLE PROFESSIONI SANITARIE AL QUALE APPARTIENE ANCHE LA FIGURA DEL TECNICO SANITARIO DI LABORATORIO BIOMEDICO PER INDICARE IL MODELLO PIU DIFFUSO DIVERSAMENTE DA ALTRE FIGURE, PURE COINVOLTE NELLE PROCEDURE TRASFUSIONALI, QUALI AD ESEMPIO IL BIOLOGO, L ASSISTENTE SOCIALE E ALTRE, NON PROFESSIONI SANITARIE IN SENSO TECNICO GIURIDICO. E SOTTO QUESTO PROFILO DI INQUADRAMENTO GIURIDICO DELLE PROFESSIONI SANITARIE CHE SI SVILUPPA LA PRESENTE RELAZIONE. PERCIO IL TEMA VIENE AFFRONTATO ATTRAVERSO UNO SGUARDO PIU AMPIO E GENERALE RISPETTO ALLE 2 FIGURE PROFESSIONALI IL MEDICO CHIRURGO E L INFERMIERE SEMPRE NEL CAMPO DELLE PROFESSIONI SANITARIE GIURIDICAMENTE DEFINIBILI TALI, RISPETTO ALLE QUALI L EVENTO FORMATIVO E STATO ACCREDITATO NEL SISTEMA ECM PER QUESTA OCCASIONE.

4 POSSIAMO PARTIRE DA LONTANO PER CAPIRE IL CONCETTO GIURIDICO DI PROFESSIONE SANITARIA COSI COME SORTO E COME SI INQUADRA NELL AMPIO PANORAMA DELLE PROFESSIONI DELLA SALUTE, NELLA SUA SPECIFICITA E SINGOLARITA, QUALE PARTE DELLA COMPONENTE PERSONALE SANITARIO COINVOLTA NELLA VICENDA TRASFUSIONALE.

5 I FONDAMENTALI CONCETTUALI LAVORO PROFESSIONI INTELLETTUALI PROFESSIONI SANITARIE PERSONALE SANITARIO

6 LA POTESTA LEGISLATIVA IN MATERIA DI LA POTESTA LEGISLATIVA IN MATERIA LAVORO E DI PROFESSIONI A DI LAVORO COSTITUZIONE DI PROFESSIONI VIGENTE SECONDO LA COSTITUZIONE Art. 35: la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni La materia Professioni in art. 117 legislazione concorrente Stato: determinazione dei principi fondamentali Regioni: legislazione, programmazione, organizzazione, controllo Risolve i conflitti tra Stato, Regioni e Province Autonome la Corte Costituzionale Competenza della Conferenza Permanente dei rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano Alto Adige MATERIA IN CORSO DI REVISIONE LEGISLATIVA

7 Il lavoro: art Codice Civile Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali Art Codice Civile L ordinamento delle categorie professionali è stabilito dalle leggi, dai regolamenti, dai provvedimenti dell Autorità Governativa e dagli Statuti delle Associazioni Professionali

8 LE PROFESSIONI INTELLETTUALI ART Codice Civile: esercizio delle professioni intellettuali Comma 1: la legge determina le professioni intellettuali per l esercizio delle quali è necessaria l iscrizione in appositi Albi o Elenchi.

9 LE PROFESSIONI INTELLETTUALI RISPETTO AL BISOGNO SALUTE PROFILI DEFINITORI PROFESSIONI DELLA SALUTE (GENERICO) PERSONALE SANITARIO (SPECIFICO) - PROFESSIONI SANITARIE (SPECIFICO)

10 IL PERSONALE SANITARIO IL PERSONALE SANITARIO, RISORSA UMANA DEL SSN. INIZIALI RIFERIMENTI NORMATIVI -art. 47 L , n. 833 personale dipendente -art. 48 L , n. 833 personale a rapporto convenzionato -DPR , n. 761: Stato giuridico del personale delle Unità Sanitarie Locali (ANCORA VIGENTE) -Contratti collettivi di lavoro

11 LE PROFESSIONI SANITARIE Traggono la definizione DALLA LEGGE, diversamente dalla generica, ma giuridicamente irrilevante definizione di Professioni della Salute. Appartengono, ma non lo esauriscono, al novero della Professioni rientranti nel Ruolo del Personale Sanitario ex DPR 761/79 Stato giuridico dei dipendenti delle Unità Sanitarie Locali Identificano, con la stessa definizione di Professioni Sanitarie due diverse condizioni

12 DISTINZIONE PROFESSIONI SANITARIE ORIGINARIE PROFESSIONI SANITARIE così denominate dopo l abrogazione del termine Ausiliarie in forza della Legge , n. 42 Definizione corretta: ex art. 6, comma 3, Dlgs 502/1992 e s. i. m.

13 EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA 1934 R. D , n T. U. LL. SS. TIT. II LE PROFESSIONI SANITARIE PUNTO STORICO DI ARRIVO DAL PASSATO E DI RIPARTENZA PER IL FUTURO Medico chirurgo Veterinario Farmacista Levatrice Assistente sanitaria visitatrice Infermiera diplomata Professioni sanitarie Professioni sanitarie ausiliarie Arti sanitarie ausiliarie

14 GLI SVILUPPI NORMATIVI Il processo di riforma delle Professioni Sanitarie Dal T. U alla legge 43 del FONDAMENTALE: art. 6, comma 3 dlgs 502/92 I 22 profili delle professioni sanitarie individuati dal Ministero della Salute dal 1994 al 2001

15 LA SVOLTA STORICA L ART. 6, comma 3 del D. Lgs , 502 per punti (modif. D. Lgs , n. 517 e integrato D. Lgs , n. 229) Avvio della Riforma delle Professioni Sanitarie I nuovi profili ai fini dell esercizio professionale Gli ordinamenti didattici ai fini della nuova formazione universitaria

16 IL FONDAMENTALE art. 6, COMMA 3 D. Lgs 502/92 Per punti: A) Incarico al Ministro della Sanità individuazione profili professionali da formare a livello universitario B) Incarico ai Ministri dell Università e della Sanità predisposizione ordinamenti didattici C) Protocolli di intesa tra Regioni e Università per l espletamento dei corsi universitari ex. L n. 341 D) Esame finale: prova scritta e prova pratica, abilitante all esercizio professionale E) Per i corsi universitari richiesto il diploma di scuola secondaria superiore di secondo grado di durata quinquennale

17 I 22 profili delle professioni sanitarie individuati dal Ministero della Salute dal 1994 al 2001

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21 PER LA PROFESSIONE SANITARIA INFERMIERE IL DM N. 739 REGOLAMENTO CONCERNENTE L INDIVIDUAZIONE DELLA FIGURA E DEL RELATIVO PROFILO PROFESSIONALE DELL INFERMIERE IL DM EQUIPOLLENZA DEI DIPLOMI E ATTESTATI DI DIPLOMA UNIVERSITARIO DI INFERMIERE AI FINI DELL ESERCIZIO PROFESSIONALE E DELL ACCESSO ALLA FORMAZIONE POST BASE

22 EQUIPOLLENZA Riconosciuta per i 22 profili professionali con decreti interministeriali del Art. 1 TABELLA Sez. A Diploma Universitario INFERMIERE. DM N. 739 Sez. B Titoli Equipollenti INFERMIERE PROFESSIONALE Regio Decreto , n INFERMIERE PROFESSIONALE DPR 162 DEL D. U. SCIENZE INFERMIERISTICHE LEGGE N. 341 L equipollenza dei titoli indicati nella sezione B della tabella riportata nell art. 1, al Diploma Universitario di INFERMIERE indicato nella Sez. A della stessa tabella non produce per i possessori del titolo alcun effetto sulla posizione funzionale della posizione rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione del titolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla data di entrata in vigore del presente decreto

23 Per la figura professionale dell assistente sanitario un momento evolutivo normativo importante è rappresentato dal DPR n. 225: modifiche al R. D. regio decreto 2 maggio 1940, n. 310 sulle mansioni degli infermieri professionali e infermieri generici (titolo IV, mansioni dell assistente sanitario). Si tratta del notissimo Mansionario.

24 IL PERCORSO PROSEGUE CON: La legge n. 42: disposizioni in materia di professioni sanitarie. abrogazione ausiliarietà, mansionari, nuovo campo attività e responsabilità, IL PROBLEMA DEL LIMITE, fonte dei concetti di equipollenza ed equivalenza I Decreti Ministeriali. del sulla equipollenza: diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell art. 6, comma 3, del Dlgs , n. 502 e successive modificazioni La legge n. 251, aree e dirigenza disciplina delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione di ostetrica. Introduzione della dirigenza delle professioni sanitarie (qualche critica sull art. 4 professioni tecniche della prevenzione )

25 Il DM , collocazione dei 22 profili nelle 4 aree Il Decreto Interministeriale : determinazione delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie Il DM : determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie Legge , n. 1: conversione in legge, con modificazioni, del DL , n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di personale sanitario (accesso alla laurea specialistica) Legge , n. 56 conversione in legge, con modificazioni, del DL , n. 8, recante proroga di disposizioni relative ai medici a tempo definito, farmaci, formazione sanitaria, ordinamenti didattici universitari ed organi amministrativi della Croce Rossa.

26 Accordo della Conferenza Permanente per i rapporti Stato Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano: criteri e modalità per il riconoscimento dell equivalenza ai diplomi universitari dell area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento (abrogato dall Accordo del ) Decreto Ministeriale n. 270 modifiche al regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto del Ministro dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica n. 509 Decreto Ministeriale accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell area sanitaria

27 L , n. 43, disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l istituzione dei relativi ordini professionali Decreto Ministeriale sostituzione della tabella contenuta nel decreto , concernente l accertamento della rappresentatività a livello nazionale delle associazioni professionali dell area sanitaria Decreto Interministeriale : determinazione delle classi delle lauree magistrali delle professioni sanitarie Decreto Interministeriale determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie Legge n. 240 norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l efficienza del sistema universitario

28 Un attenzione particolare alla L , n. 43 Meglio conosciuta come legge sui nuovi ordini. Chiude e riassume il ciclo normativo della riforma delle professioni È definibile RIORDINO NORMATIVO DELLE PROFESSIONI SANITARIE -Art. 1: definizione -art. 2: requisiti (tra cui recupero art. 6, comma 3 Dlgs. 502/92, obbligo iscrizione Albo Professionale anche per i pubblici dipendenti, aggiornamento professionale come professione medica) -Art. 3 istituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie -Art. 4: delega al Governo per Ordini -Art. 5: individuazione di Nuove Professioni in ambito sanitario Non più da parte ministeriale, ma mediante accordi in sede di Conferenza permanente Stato/Regioni e PP. AA. Eventuali nuove professioni non devono trovare corrispondenza in professioni già riconosciute -Art. 6 istituzione della funzione di coordinamento -LA LEGGE 43 E ATTUALMENTE ANCORA VIGENTE NON ATTUATA NELLA PARTE ORDINISTICA

29 L acquisizione dei titoli accademici (laurea, laurea magistrale o master) dà la possibilità al professionista sanitario di svolgere la sua attività sulla base della classificazione del personale laureato afferente alle professioni sanitarie individuata dalla legge di riforma delle professioni sanitarie, n. 43/2006: Professionisti Professionisti coordinatori Professionisti specialisti Professionisti dirigenti in possesso della laurea di primo livello e di altro titolo equipollente ai sensi della L. 42/99 in possesso del master universitario di primo livello in management per le funzioni di coordinamento in possesso del master universitario di primo livello per le funzioni specialistiche (specializzazione in particolari ambiti o particolari funzioni) in possesso della laurea magistrale che abbiano esercitato l attività professionale con rapporto dipendente per almeno cinque anni, oppure ai quali siano stati conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell art. 7 della legge 10 agosto 2000, n. 251.

30 IL NUOVO CAMPO DI ATTIVITA, AUTONOMIA E RESPONSABILITA DELLE PROFESSIONI SANITARIE IL RICONOSCIMENTO DALLE LEGGI 42/99 E 251/00 DA ABROGAZIONE Ausiliarietà IL NUOVO CAMPO DI ATTIVITA E RESPONSABILITA : PROFILO PROFESSIONALE ORDINAMENTO DIDATTICO CODICE DEONTOLOGICO (legge 42/99) L EQUIVOCO: PROFILO = MANSIONARIO

31 AUTONOMIA PROFESSIONALE E RESPONSABILITA FLESSIBILITA DEL CONCETTO DI NUOVO CAMPO AUTONOMIA = I CONTENUTI DEL CAMPO DI ATTIVITA E RESPONSABILITA IN RAPPORTO ALLE CARATTERISTICHE DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE (UNITA OPERATIVE, DIPARTIMENTI, DISTRETTI) RELATIVIZZAZIONE DEL CONCETTO RISPETTO ALLA STRUTTURA ORGANIZZATIVA STRUMENTI: LINEE GUIDA, PROTOCOLLI OPERATIVI, PIANI DI ATTIVITA CONDIVISI E VALIDATI FLESSIBILITA RISPONDENTE ALLA DIVERSA COMPLESSITA DELLE ORGANIZZAZIONI I DETERMINANTI: LE SCELTE DEI MODELLI ORGANIZZATIVI DA PARTE DI REGIONI, PROVINCE AUTONOME E AZIENDE SANITARIE ATTO AZIENDALE E PIANI DI OGANIZZAZIONE

32 IL PROBLEMA DEL LIMITE ESPRESSO DALLA LEGGE 42/99: FATTE SALVE LE COMPETENZE PREVISTE PER LE PROFESSIONI MEDICHE E LE ALTRE LAUREE DEL RUOLO SANITARIO (DPR 761) LA NOVITA : LO SCIOGLIMENTO DEL VINCOLO DELLA DIPENDENZA PROFESSIONALE (abrogata ausiliarietà) RIGUARDO AL CAMPO LA FIGURA E PADRONA DEL CAMPO, IN ESSO SI AUTODETERMINA E RISPONDE PERSISTENZA DEL RISCHIO DOVUTO ALLA POSSIBILE LABILITA DEI CONFINI RILEVANZA DEL RUOLO DELLA RESPONSABILITA NEL RISPETTO DEL LIMITE I LIMITI: DEFINIBILI MEDIANTE ATTI DI AUTOORGANIZZAZIONE Ammissibili e anzi consigliabili protocolli, intese, accordi, linnee guida, purché condivisi e validati, a livello di dipartimenti o unità operative o servizi, compatibili con i nuovi campi di attività e responsabilità delle figure professionali appartenenti al gruppo di lavoro

33 EQUIPOLLENZA ED EQUIVALENZA CHIARIMENTI FONTI NORMATIVE DEI DUE CONCETTI Legge n. 42 art. 4 diplomi conseguiti in base alla normativa anteriore a quella di attuazione dell art. 6, comma 3 del Dlgs. 1992, n. 502 e successive modificazioni Comma 1: per le professioni di cui all art. 6, comma 3 del Dlgs n. 502 ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l iscrizione ai relativi albi professionali o l attività professionale in regime di lavoro indipendente, o autonomo, o che siano previsti dalla normativa concorsuale del Personale SSN o dagli altri comparti del settore pubblico sono EQUIPOLLENTI ai diplomi universitari di cui al citato art. 6, comma 3 del Dlgs. 502 del 1992 ai fini dell esercizio professionale e dell accesso post base. Comma 2: con decreto del Ministero della Sanità, di intesa con il Ministero dell Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica sono stabiliti, con riferimento alla iscrizione nei ruoli nominativi regionali di cui al DPR n. 761, allo stato giuridico dei dipendenti degli altri comparti del settore pubblico e privato e alla qualità e durata dei corsi e, se del caso, al possesso di una pluriennale esperienza professionale, i criteri e le modalità per riconoscere come EQUIVALENTI ai diplomi universitari di cui all art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502 del 1992, ai fini dell esercizio professionale e dell accesso alla formazione post base, ulteriori titoli conseguiti conformemente all ordinamento in vigore anteriormente all emanazione dei decreti di individuazione dei profili professionali. I criteri e le modalità definiti dal decreto di cui al presente comma possono prevedere anche la partecipazione ad appositi corsi di riqualificazione professionale, con svolgimento di un esame finale

34 L ASPETTO ORDINISTICO Per affrontare convenientemente le possibili novità portate dai recenti provvedimenti proposti dal Governo Nazionale e approvati dal Parlamento, conviene partire dalle fonti normative fondamentali della materia ordinistica. -Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato , n 233 (con le modifiche apportate dalla legge , n. 15 e dalla legge , n e dal Decreto Presidente della Repubblica , n. 1360: ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e disciplina dell esercizio delle Professioni stesse -DPR , n. 221 approvazione del Regolamento per l esecuzione del DLCPS , n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle Professioni Sanitarie e per la disciplina per l esercizio delle professioni stesse -Legge n. 1049: istituzione dei Collegi delle Infermiere professionali, delle assistenti sanitarie visitatrici e delle vigilatrici d infanzia -Art. 1: in ogni Provincia sono istituiti i Collegi -Art. 2: sono estese ai Collegi le norme contenute nel Dlgs del Capo Provvisorio dello Stato , n. 233

35 IL PARLAMENTO NAZIONALE STA ESAMINANDO ALCUNI DISEGNI DI LEGGE, IN PARTICOLARE IL DDL N. AS 1324 COSIDDETTO OMNIBUS, PRESENTATO DAL GOVERNO E PER ESSO DAL MINISTRO DELLA SALUTE BEATRICE LORENZIN CHE PREVEDE AL CAPO II, PROFESSIONI SANITARIE : - IN OGNI PROVINCIA O CITTA METROPOLITANA LA COSTITUZIONE DI ORDINI DEI MEDICI CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI, DEI VETERINARI E DEI FARMACISTI - PER LE PROFESSIONI SANITARIE NON MEDICHE TRE ORDINI: a) ORDINE DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE b) ORDINE PROFESSIONALE DELLE OSTETRICHE c) ORDINE DEI TECNICI SANITARI DI RADIOLOGIA MEDICA E DELLE PROFESSIONI SANITARIE TECNICHE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE

36 PERCORSO FATICOSO, IN ITINERE A LIVELLO PARLAMENTARE UNA NOTA INTERESSANTE IL DDL, RIGUATRDO ALLA MATERIA ORDINISTICA, PREVEDE L INGRESSO TRA LE PROFESSIONI SANITARIE (DLCPS N. 233) DI: -BIOLOGI -PSICOLOGI UNA VIA DIVERSA DAL PERCORSO PREVISTO DALLA LEGGE N. 43 AGLI artt. 5 E 7 PER IL RICONOSCIMENTO DELLE PROFESSIONI SANITARIE

37 Grazie

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