POLIZZA PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI, VERSO I PRESTATORI DI LAVORO, RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI CONVENZIONE ANACAM

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "POLIZZA PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI, VERSO I PRESTATORI DI LAVORO, RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI CONVENZIONE ANACAM"

Transcript

1 POLIZZA PER LA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI, VERSO I PRESTATORI DI LAVORO, RESPONSABILITA CIVILE PRODOTTI CONVENZIONE ANACAM POLIZZA N. Sostituisce la polizza N. Broker Cod. ILI === C. A. BROKER SRL 0625 CONTRAENTE/ASSICURATO ANACAM Associazione Nazionale Imprese di Costruzione e Manutenzione Ascensori P.IVA DOMICILIO Via di Porta Pinciana, 4 Roma CAP PROV RM DURATA DELLA POLIZZA: EFFETTO SCADENZA RATEAZIONE ANNUALE anni 1 mesi == giorni == dalle ore 24:00 del alle ore 24:00 del Rata alla firma fino al ,00 0,00 0,00 Premio netto Imponibile Imposta Rate successive annuali 0,00 0,00 0,00 FORMAZIONE DEL PREMIO Numero degli impianti: Costo per impianto: Il premio minimo dovuto alla Società per ciascun anno assicurativo, o minor periodo, non potrà essere inferiore a quello preventivato Totale La polizza è costituita dalla presente Scheda di Polizza, dalla Disciplina della Convenzione (Pag. 4), dalla Normativa della Convenzione (pag. 5), dalle Condizioni Generali di Assicurazione (da pag. 6 a pag. 14), dalle dichiarazioni rese alla Società mediante modulistica, dai suoi allegati e dal materiale incorporato, e dalle condizioni speciali dell Allegato n 1, (da pag. 15 a pag. 18). Emessa il 09/11/2007 IL CONTRAENTE AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per Italia Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni Generali di Assicurazione della Polizza Convenzione di cui ha preso visione: Art. 1) comma 2 Validità temporale dell assicurazione Responsabilità Civile Prodotti; Art. 11) Diritto della Società di dichiarare sospeso e/o risolto il contratto in caso di mancata regolazione del premio; Art. 12) Facoltà di recesso della Società dopo ogni denuncia di sinistro; Art. 13) Tacita proroga del contratto in mancanza di disdetta prima della scadenza; Art. 14) Perdita del diritto all indennizzo in caso di mancato rispetto dei termini per l avviso di sinistro; Art. 20) Deroga alla competenza per territorio; IL CONTRAENTE 1

2 SCHEDA DI POLIZZA ALLA CONVENZIONE ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE. MASSIMALI RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI - R.C.T. Vedansi combinazioni 1) e 2) RESPONSABILITA CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO - R.C.O. (1) Vedansi combinazioni 1) e 2) 1) nell ambito del sottolimite per prestatore di lavoro (R.C.O.), oltre ai danni relativi alle lesioni personali subite dal singolo prestatore di lavoro, si intendono compresi i danni a tutti gli aventi diritto ad un risarcimento, ai sensi di legge, in conseguenza di tale infortunio. CONDIZIONI PARTICOLARI (sempre operanti) 1) QUALIFICA DI ASSICURATO 2) INQUINAMENTO ACCIDENTALE 3) MALATTIE PROFESSIONALI 4) LAVORI ESEGUITI 5) SUBAPPALTO 2

3 SCHEDA DI POLIZZA ALLA CONVENZIONE ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE. Sottolimiti di risarcimento Scoperti / Franchigie GARANZIE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Sottolimite (per sinistro/periodo assicurativo annuo) SCOPERTO/FRANCHIGIA (per sinistro) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A) R.C.T. danni da interruzione di attività Euro ,00 Scoperto 10% min. Euro 1.500,00 danni da incendio Euro ,00 Euro 500,00 B) R.C.O. C) R.C. Prodotti danni da interruzione di attività Euro ,00 Abrogato danni da incendio Euro ,00 Abrogato CONDIZIONI AGGIUNTIVE GARANZIE Sottolimite (per sinistro/periodo assicurativo annuo) Art. 5) FRANCHIGIA FISSA R.C.T. danni a cose in genere Euro 500,00 R.C.O Non prevista FRANCHIGIA (per sinistro) R.C. Prodotti Mondo (escluso USA/Canada) Abrogazione franchigia R.C. Prodotti occulta USA/Canada Non prevista Art. 8) COSE IN CONSEGNA/CUSTODIA Euro ,00 Euro 500,00 Art. 9) COSE IN AMBITO LAVORI Euro ,00 Euro 500,00 CONDIZIONI PARTICOLARI (valide se richiamate nella presente scheda di polizza) GARANZIE Sottolimite (per sinistro/periodo assicurativo annuo) SCOPERTO/FRANCHIGIA (per sinistro) 2) INQUINAMENTO ACCIDENTALE Euro ,00 Euro 2.500,00 3) MALATTIE PROFESSIONALI Nell'ambito del massimale della combinazione prescelta 4) LAVORI ESEGUITI Nell'ambito del massimale RCT 7) ESPORTAZIONE DIRETTA IN USA/CANADA Non operante 9) RITIRO PRODOTTI DELL'ASSICURATO Non operante DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE (RETROCOVER) Art. 1) R.C. Prodotti Mondo (escluso USA/Canada) Condizione Particolare 3) Malattie Professionali l'assicurazione vale per i danni verificatisi dopo la data di decorrenza della precedente polizza stipulata per gli stessi rischi, scaduta il 31/12/2007. l'assicurazione vale per le conseguenze di fatti colposi commessi e verificatisi dopo la data di decorrenza della precedente polizza, stipulata per gli stessi rischi, scaduta il 31/12/2007. IL CONTRAENTE LA SOCIETA' AIG EUROPE S.A. Rappresentanza Generale per l'italia 3

4 CONVENZIONE ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITA' CIVILE. DISCIPLINA DELLA CONVENZIONE 1) La presente Convenzione, stipulata tra la Spettabile AIG Europe S.A. e la Spettabile ANACAM con sede in Roma, via di Porta Pinciana n. 4, ha la durata di anni 1 (uno) e regola i rapporti economici e normativi intercorrenti tra la Società e le singole Aziende associate alla Spettabile ANACAM. Le Aziende con la stipulazione di singole polizze, assumono in proprio tutti gli oneri ed i diritti relativi al contratto di Assicurazione. Le singole Aziende che intendono aderire alla presente Convenzione invieranno richiesta, su formato appositamente predisposto, direttamente alla sede centrale di Roma della spett.le ANACAM. La spett.le ANACAM, constatata la regolarità del rapporto associativo, autorizzerà C.A. BROKER SRL a contattare le aziende per la stipula dei contratti. C.A. BROKER SRL invierà alle singole Aziende, a conferma della copertura del rischio, la polizza riportante: - la ragione e la sede sociale dell'assicurato e le coordinate fiscali; - i massimali assicurati; - le tassazioni ed il premio; - le date di decorrenza e di scadenza dell'assicurazione; - le eventuali condizioni speciali; - la scadenza delle rate di premio. 2) L'unico elemento variabile del rischio che concorre alla formazione del premio ed alla sua regolarità è il numero degli impianti. 3) Il premio da corrispondere da ogni singola Azienda aderente, al momento dell'entrata in rischio, sarà quello risultante dall'applicazione al numero iniziale degli impianti installati o in manutenzione, del premio previsto, per singolo impianto, per la combinazione di massimali prescelta e dei sovrappremi previsti da eventuali estensioni di garanzia. 4) L'accertamento degli elementi variabili: si farà riferimento ai registri di carico e scarico e/o tabulati per elaboratori e/o altra valida documentazione equipollente, tenuti dall'assicurato, in cui devono essere annotati, in ordine cronologico di acquisizione e di scarico, tutti gli impianti installati e/o in manutenzione identificati dal numero di identificazione e dalla ubicazione. 4

5 . NORMATIVA PER L'APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Le condizione tutte, normative ed economiche, contenute nella presente Convenzione, sono applicabili alle polizze stipulate con le singole Aziende se ed in quanto siano iscritte all associazione ANACAM ed in regola con lo statuto della stessa. La Spettabile ANACAM si impegna a far pervenire entro il 30 settembre di ogni anno a C.A. BROKER SRL l'elenco completo ed aggiornato delle aziende associate con la relativa annotazione in regola oppure non in regola. Qualora l'azienda decada dalla posizione di associata o venga dichiarata dalla Spettabile ANACAM non in regola con le quote associative, la Società avrà obbligo di recesso dal relativo contratto singolo, con preavviso di 30 (trenta) giorni, alla scadenza annuale immediatamente successiva alla comunicazione della Spettabile ANACAM. Qualora l Azienda assicurata venisse dichiarata dall ANACAM non in regola con lo statuto della propria associazione, la Società avrà l obbligo di inviare a tale Azienda appendice di variazione con maggiorazione del 50% da applicarsi sul totale dei premi di polizza della Azienda inadempiente. La Società si impegna a far pervenire alla Spettabile ANACAM, ogni 6 (sei) mesi, l elenco delle Aziende associate che hanno aderito al presente accordo, nonché l elenco dei sinistri verificatisi. A tale scopo, le Aziende si obbligano a comunicare alla C.A. BROKER SRL ogni denuncia di sinistro. 5

6 DEFINIZIONI CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione Polizza Contraente Assicurato Società Broker Premio Rischio Sinistro Sinistro in serie Massimale Indennizzo Prestatori di lavoro il contratto di assicurazione; il documento che prova l'assicurazione; il soggetto che stipula l'assicurazione; il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione; l'impresa assicuratrice; l intermediario di assicurazione indicato nella Scheda di Polizza; la somma dovuta dal Contraente alla Società; la probabilità che si verifichi un sinistro; Per la assicurazione R.C.T./O. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l assicurazione; Per la assicurazione R.C. Prodotti la richiesta di risarcimento avanzata dal terzo danneggiato o dai suoi aventi causa; tutti gli eventi dannosi dovuti ad una stessa causa, anche se si sono manifestati in più prodotti, sono considerati come la conseguenza di un unico sinistro; la massima esposizione della Società per ogni sinistro qualunque sia il numero delle persone che abbiano subito lesioni personali e qualunque sia il numero delle cose danneggiate. Per l assicurazione R.C. Prodotti tale massima esposizione si intende per sinistro e per periodo assicurativo; la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro; tutte le persone fisiche di cui l Assicurato si avvale nel rispetto delle norme di legge e nell esercizio dell attività descritta in polizza e delle quali debba rispondere ai sensi dell art del Codice Civile, compresi i familiari dell Assicurato. Tale definizione comprende: - I lavoratori alle dirette dipendenze dell Assicurato soggetti e non soggetti al D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, purché in regola con gli obblighi di legge; - I lavoratori parasubordinati soggetti INAIL come definiti dall art. 5 del D.Leg. 23/02/2000 n. 38; - I lavoratori interinali come definiti dalla L. 24/06/1997 n. 196; - I lavoratori di cui al D.Lgs. 276/2003 in applicazione alla Legge 14/02/2003 n. 30 (Legge Biagi) e successive modificazioni. Cose sia gli oggetti materiali sia gli animali; Danni a cose alterazione fisica o chimica di cose; Scoperto la percentuale dell indennizzo che rimane a carico dell Assicurato; Franchigia l importo che viene detratto dall indennizzo e che rimane a carico dell Assicurato; Committente colui che cede a terzi (appaltatori) i lavori; Subappaltatore colui al quale sono stati ceduti dall appaltatore parte o la totalità dei lavori. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE 6

7 A) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (R.C.T.) La Società risponde delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da lui stesso (quale persona giuridica legalmente riconosciuta) o da persone delle quali debba rispondere per lesioni personali e/o per danni a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all'esercizio dell'attività descritta in polizza. Sono comprese tutte le attività complementari, assistenziali, ricreative, accessorie all attività descritta in polizza, incluse quelle relative alla partecipazione a fiere, mostre e mercati, nonchè alla proprietà, conduzione, allestimento e montaggio degli stands e relativi impianti e vale sia che l Assicurato agisca in qualità di proprietario sia che operi come esercente, conduttore, gestore o committente ai sensi dell art del Codice Civile, compresa la committenza in relazione alla guida di autoveicoli non di proprietà dell Assicurato o allo stesso locati o allo stesso intestati al P.R.A. L assicurazione vale inoltre per la responsabilità civile che possa derivare all Assicurato da fatto doloso delle persone delle quali debba rispondere a termini di legge. L'assicurazione comprende: - i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza, con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza; - i danni alle cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell Assicurato o dallo stesso detenute, esclusi i danni a cose che l Assicurato stesso abbia in consegna o detenga a qualsiasi titolo. Qualora l Assicurato abbia in corso polizza Incendio estesa al rischio accessorio Ricorso Terzi la presente garanzia opera in eccedenza a tale copertura. La presente garanzia è prestata con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza. B) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO PRESTATORI DI LAVORO (R.C.O.) La Società risponde delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese), quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le malattie professionali) sofferti da prestatori di lavoro addetti alle attività per le quali è prestata l assicurazione: ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o surroga esperite dall INAIL e/o dall INPS; ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al precedente alinea cagionati ai prestatori di lavoro per lesioni personali. L assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l Assicurato sia in regola con gli obblighi per l assicurazione di legge; qualora tuttavia l irregolarità derivi da comprovate inesatte o erronee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l assicurazione conserva la propria validità. Resta inteso che l'onere della prova circa l inesatta o erronea interpretazione è a carico dell'assicurato. C) ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTI (R.C.P.) La Società risponde delle somme che l Assicurato sia tenuto a pagare (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti descritti in polizza, fabbricati e/o venduti dall Assicurato o da altri che operano a suo nome, dopo che gli stessi sono stati consegnati e/o messi in circolazione, per lesioni personali e per danni a cose diverse dal prodotto difettoso in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l assicurazione. Qualora l Assicurato provveda all installazione dei prodotti descritti in polizza, l assicurazione comprende i danni derivanti da errori di esecuzione di tali lavori. Agli effetti della presente copertura sono considerati difetto dei prodotti anche i difetti di installazione e di collaudo. Il massimale previsto per la presente assicurazione opera per l eccedenza rispetto al massimale previsto da eventuali coperture preesistenti a favore dell Assicurato e valide nei confronti delle stesse richieste di risarcimento. L'assicurazione comprende: 7

8 - i danni a terzi derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi a condizione che tali danni siano direttamente conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza; - i danni a terzi da incendio dovuti a difetto dei prodotti descritti in polizza con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con lo scoperto per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza. DELIMITAZIONI DELL ASSICURAZIONE Art. 1) VALIDITA TEMPORALE DELL ASSICURAZIONE Assicurazione R.C.T./O. L assicurazione è valida per i danni a terzi verificatisi durante il periodo di efficacia della polizza. Assicurazione R.C. Prodotti L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento relative a sinistri avvenuti durante il periodo di efficacia della polizza e presentate all'assicurato per la prima volta entro due anni dalla data di cessazione del contratto, indipendentemente dalla data di fabbricazione e consegna dei prodotti. In caso di sinistro in serie, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successivamente alla cessazione dell assicurazione, purchè entro un anno dalla cessazione stessa. Art. 2) VALIDITÀ TERRITORIALE DELL ASSICURAZIONE Assicurazione R.C.T./O. L assicurazione è valida per i danni verificatisi in tutto il mondo. Relativamente ai territori di USA e Canada l assicurazione R.C.T. si intende limitata ai soli viaggi per trattative di affari e/o per partecipazione a convegni e/o riunioni. Assicurazione R.C. Prodotti L assicurazione è valida per i prodotti descritti in polizza consegnati e/o messi in circolazione nei territori di qualsiasi paese esclusi USA e Canada e per danni ovunque verificatisi. Esportazione occulta: per i danni verificatisi in USA e Canada l assicurazione è prestata soltanto nel caso in cui i prodotti descritti in polizza siano stati messi in circolazione in tali territori all insaputa dell Assicurato. Art. 3) NOVERO DEI TERZI Non sono considerati terzi, ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il legale rappresentante e il socio a responsabilità illimitata; b) i prestatori di lavoro che subiscono il danno in occasione di lavoro o di servizio rientranti nell assicurazione (R.C.O.) di cui alla lettera B) OGGETTO DELL ASSICURAZIONE. Art. 4) ESCLUSIONI Danni esclusi dall assicurazione: Assicurazione R.C.T./O. a) i danni la cui copertura assicurativa è regolata dalla Legge 24 Dicembre 1969 n. 990 sulla Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.R. 24 Novembre 1970 n. 973 e successive modificazioni, nonché i danni che possono derivare dalla proprietà, possesso, circolazione od uso di qualsiasi aeromobile o natante; b) i danni da spargimento di acque o rigurgito di fogne, salvo che si tratti di rottura accidentale di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali; c) i danni cagionati alle cose trainate, sollevate, caricate, scaricate trasportate; 8

9 d) i danni cagionati da prodotti o cose in genere dopo la consegna a terzi e/o la loro messa in circolazione; e) i danni alle cose e/o opere in costruzione ed a quelle sulle quali si eseguono i lavori; f) i danni cagionati da opere o installazioni in genere dopo l ultimazione dei lavori; g) i danni cagionati a fabbricati od immobili o cose in genere da cedimento o franamento di terreno, nonché quelli cagionati da lavori per sottomurature o con uso di battipali e simili; h) i danni cagionati a condutture ed impianti sotterranei in genere; i) i danni a mezzi marittimi, aerei e relative strutture ed attrezzature portuali ed aeroportuali, anche a seguito di operazioni di carico e/o scarico. Si intendono altresì esclusi la proprietà e conduzione di terminal marittimi, piattaforme off shore, bettoline e simili. Assicurazione R.C. Prodotti j) i danni risultanti dal fatto che il prodotto od il lavoro eseguito non siano in grado di fornire le prestazioni o di servire all uso cui sono destinati; k) i danni o spese reclamati per il ritiro dal mercato di prodotti in genere, le spese di riparazione, sostituzione e/o rimpiazzo degli stessi, l importo pari al loro controvalore, nonché le spese di rifacimento dei lavori eseguiti; l) i danni cagionati da prodotti destinati al settore aeronautico, nucleare, aerospaziale e "off shore"; nonché a quello delle armi da fuoco. Assicurazione R.C.T./O. e R.C. Prodotti m) gli eventuali danni dei quali l Assicurato, pur non essendone legalmente responsabile, si sia accollato il risarcimento in forza di clausole od impegni inseriti in contratti od accordi da lui sottoscritti od accettati; n) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; o) i danni da furto; p) i danni, di qualsiasi natura e da qualsiasi causa determinati, conseguenti ad inquinamento dell atmosfera, esalazioni fumogene e gassose; infiltrazione, contaminazione di acque, terreni o colture; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua; alterazione o impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; q) i danni derivanti e/o causati direttamente o indirettamente a seguito di ingestione, inalazione, assorbimento od esposizione ad amianto, silice e piombo in qualsiasi forma (fibre, polveri, vernici) usati e/o detenuti nei processi produttivi e di lavorazione; r) i danni derivanti dalla detenzione o dall impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell atomo o con radiazioni provocate dall accelerazione artificiale di particelle atomiche; s) i danni derivanti dalla detenzione e/o impiego di esplosivi. CONDIZIONI AGGIUNTIVE Art. 5) FRANCHIGIA FISSA Assicurazione R.C.T. L assicurazione viene prestata con applicazione della franchigia, fissa ed assoluta, per danni a cose prevista nella Scheda di Polizza, salvo per i casi in cui sia prevista una franchigia superiore. Assicurazione R.C.O. L assicurazione viene prestata con l applicazione della franchigia indicata nella Scheda di Polizza per ogni prestatore di lavoro infortunato. Assicurazione R.C. Prodotti L assicurazione viene prestata con l applicazione delle franchigie fisse ed assolute previste nella Scheda di Polizza rispettivamente per : 9

10 danni verificatisi in tutto il mondo esclusi i territori di USA e Canada; danni verificatisi nei territori di USA e Canada in caso di esportazione occulta. Art. 6) MEZZI DI TRASPORTO SOTTO CARICO E SCARICO L assicurazione comprende i danni a mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi i danni conseguenti a mancato uso e a quelli alle cose trasportate sui mezzi stessi. Art. 7) RESPONSABILITA CIVILE PERSONALE DEI PRESTATORI DI LAVORO L'assicurazione comprende la Responsabilità Civile personale dei prestatori di lavoro dell'assicurato per danni arrecati a terzi o ad altri prestatori di lavoro, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni. Ciò entro i limiti del massimale relativo alla garanzia interessata e riportato nella Scheda di Polizza per sinistro, il quale resta, ad ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità dei Prestatori di Lavoro con l'assicurato o fra di loro. Detta condizione aggiuntiva vale anche per il preposto al servizio di Prevenzione e Protezione in base al D.L. N. 626 del 19/09/1994 in tema di sicurezza sul lavoro, semprechè trattasi di prestatore di lavoro dell Assicurato, esclusa ogni responsabilità di natura professionale. Art. 8) COSE IN CONSEGNA E CUSTODIA L'assicurazione comprende i danni alle cose in consegna e/o custodia all'assicurato, fermo restando che sono esclusi i danni agli immobili, alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale condizione aggiuntiva si intende prestata nell ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza. Art. 9) COSE TROVANTESI NELL AMBITO DI ESECUZIONE DEI LAVORI L assicurazione comprende i danni cagionati alle cose che si trovino nei locali o nei luoghi dove si eseguono i lavori che per volume e/o peso non possono essere rimosse. Restano esclusi i danni alle cose che costituiscano strumento di lavorazione, alle cose che, in tutto o in parte, sono state e/o sono e/o saranno oggetto di lavorazione, nonché quelli resi necessari per l'esecuzione dei lavori. Tale condizione aggiuntiva si intende prestata nell ambito del massimale R.C.T. con il sottolimite per ciascun sinistro e periodo assicurativo annuo e con la franchigia per ogni sinistro previsti nella Scheda di Polizza. CONDIZIONI CONTRATTUALI Art. 10) PAGAMENTO ED EFFETTO DELL ASSICURAZIONE L assicurazione ha effetto dalle ore del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati al Broker, cui è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi, o le rate di premio, successivi, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 11) REGOLAZIONE DEL PREMIO Il premio, convenuto in base al numero iniziale degli impianti, viene anticipato in via provvisoria nell importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ogni annualità assicurativa o della minor durata del contratto, in base al premio per impianto stabilito all inizio dell annualità assicurativa, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo, fermo il premio minimo stabilito in polizza. A tale scopo, entro 90 giorni dalla fine di ogni anno di assicurazione o della minor durata del contratto, deve essere fornita alla Società l indicazione dell ammontare effettivo del numero degli impianti. 10

11 Le differenze attive o passive, risultanti dalla regolazione, devono essere pagate nei trenta giorni successivi alla relativa comunicazione. La mancata comunicazione dei dati occorrenti per la regolazione costituisce presunzione di una differenza attiva a favore della Società. Se il Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società può fissargli un ulteriore termine di 15 giorni, trascorso il quale il premio anticipato in via provvisoria per le rate successive viene considerato in conto o a garanzia di quello relativo all annualità assicurativa per la quale non ha avuto luogo la regolazione o il pagamento della differenza attiva, e l assicurazione resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia adempiuto ai suoi obblighi, salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente o di dichiarare, con lettera raccomandata, la risoluzione del contratto. Per contratti scaduti, se il Contraente non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti, le documentazioni ed i registri richiesti. Si conviene altresì che a) se, dai dati forniti dall'assicurato, risulta che il numero degli impianti non supera del 10% il numero degli impianti esistenti al momento della definizione del premio anticipato oppure se la differenza di premio da corrispondere in sede di regolazione sarà inferiore ad Euro 300,00 imponibili, nessun pagamento sarà dovuto a titolo di regolazione del premio da parte dell Assicurato; b) se la percentuale di aumento degli impianti è inferiore al 20% ma superiore al 10% del numero di impianti esistenti al momento della definizione del premio anticipato, la regolazione avviene con un incremento di premio del 20%. Art. 12) RECESSO IN CASO DI SINISTRO Dopo ogni denuncia di sinistro, la Società può recedere dal contratto con preavviso di quindici giorni da darsi con lettera raccomandata, rimborsando la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Art. 13) PROROGA DELL ASSICURAZIONE In mancanza di disdetta da una della Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 2 mesi prima della scadenza, l assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente. Per i casi nei quali la legge, o il contratto, si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso il periodo coincide con la durata del contratto. In caso di invio di disdetta alla Convenzione, automaticamente si intenderanno disdette ogni singola polizza in corso per la prima scadenza utile. Art. 14) DENUNCIA DEI SINISTRI In caso di sinistro, Il Contraente deve darne avviso alla Società entro 10 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi e a parziale deroga dell Art del Codice Civile. Agli effetti dell assicurazione della Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l inchiesta dell Autorità Giudiziaria a norma di legge o per i quali gli pervengano richieste di risarcimento. In ogni caso eventuali sinistri mortali o di notevole gravità dovranno essere denunciati entro 3 giorni da quando il Contraente ne ha avuto conoscenza. L inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all indennizzo, ai sensi dell art del Codice Civile. Art. 15) GESTIONE DELLE VERTENZE DI DANNO - SPESE LEGALI La Società assume fino a quando ne ha interesse la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome del Contraente/Assicurato designando ove occorra legali o tecnici, e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti al Contraente/Assicurato stesso, sono a carico della Società le spese 11

Sezione II - Responsabilità Civile

Sezione II - Responsabilità Civile 10 di 36 Sezione II - Responsabilità Civile Articolo 5 - Oggetto dell assicurazione La Società assicura sino a concorrenza del massimale indicato sul modulo di polizza (partita 3) la somma che l Assicurato

Dettagli

ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Allegato 3 Condizioni di Assicurazione Pag. 1 di 5 ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI, PRODOTTI, SERVIZI E FORNITURE Oggetto dell

Dettagli

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS

ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Resp. Civile Professionale Patrocinatore Stragiudiziale Accordo ANEIS Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa,

Dettagli

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE

1 - OGGETTO DELL ASSICURAZIONE OGGETTO E DELIMITAZIONE DELL' ASSICURAZIONE PROFESSIONAL Amministratore di stabili condominiali SCHEDA DI COPERTURA 005 Le condizioni che seguono integrano le Condizioni di Assicurazione previste dal mod.

Dettagli

ALLEGATO 7 Polizza assicurativa

ALLEGATO 7 Polizza assicurativa ALLEGATO 7 Polizza assicurativa allegato_7.doc Pag. 1/5 ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Responsabilità civile terzi, prodotti, servizi e forniture Oggetto dell assicurazione Assicurati sono l Assuntore

Dettagli

ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Allegato 7 Condizioni di Assicurazione Pag 1 di 5 ALLEGATO 7 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI OGGETTO DELL ASSICURAZIONE Premesso che Assicurati

Dettagli

ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Allegato 8 Condizioni di assicurazione Pag. 1 di 5 ALLEGATO 8 CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE Responsabilità civile terzi, prodotti, servizi e forniture Oggetto dell

Dettagli

Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata"

Università degli Studi di Roma Tor-Vergata 3ROL]]DQƒ Agenzia Principale di Albano Laziale Università degli Studi di Roma "Tor-Vergata" 5&3HUVRQDOHGHLVRJJHWWLLQFRQWUDWWRHRDVVHJQR GL&ROODERUD]LRQH'RWWRUDWRGLULFHUFD Soggetti assicurati - Oggetto della

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO

COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Spett.le Comune di Bardonecchia Piazza De Gasperi 1 10052 Bardonecchia (TO) COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO Scheda di offerta tecnica Premesso che

Dettagli

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA

STRALCIO DEI PRINCIPALI ARTICOLI DEL CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE INERENTI L RC AUTO APPENDICE NORMATIVA ART. 129 - SOGGETTI ESCLUSI DALL ASSICURAZIONE 1 Non e considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria il solo conducente del veicolo responsabile del

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed.

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Contraente/Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLE SPESE DI TUTELA LEGALE CIRCOLAZIONE STRADALE E RITIRO PATENTE Partita I.V.A. CENTRO SERVIZI ALLA PERSONA MORELLI BUGNA 01557080239 sede legale c.a. p.

Dettagli

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più

NOTA INFORMATIVA. Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più. RC Animale Domestico Più Contratto di Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più RC Animale Domestico Più edizione 12/2011 Assicurazione del Ramo Danni/RC Animale Domestico Più La presente Nota

Dettagli

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione; '(),1,=,21, Nel testo che segue si intendono per: 9 $VVLFXUD]LRQH: il contratto di assicurazione; 9 3ROL]]D: il documento che prova l assicurazione; 9 &RQWUDHQWH: il soggetto che stipula l assicurazione;

Dettagli

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD

ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ESTRATTO POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE KITE-BOARD ALL. 10 Il presente documento riporta un estratto delle condizioni di polizza e ha scopo puramente informativo. Il testo integrale del contratto originale

Dettagli

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3

POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 POLIZZA RC FAMIGLIA INDICE DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE O ASSICURATO 2 DEFINIZIONI 2 CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE 3 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE 5 Il presente fascicolo è redatto

Dettagli

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE

CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE PER LE SPESE LEGALI E PERITALI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: per "assicurazione": il contratto di assicurazione; per "polizza": il documento che prova l'assicurazione;

Dettagli

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione

Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Polizza di Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi - Divisione Territorio e Promozione Seguito aggiudicazione gara pubblica è in corso un contratto All Risk Property ed RCTO con la Carige

Dettagli

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce)

SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) Pagina 1 di 5 SCHEDA DI OFFERTA LOTTO 5 (da firmare in ogni pagina da parte della persona o delle persone indicate in calce) RC DANNI PATRIMONIALI DIRIGENTI AREA 7 ISPRA In riferimento alla gara a procedura

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE LIGURIA PROTEGGE Il presente Fascicolo Informativo contenente a) Nota Informativa b) Condizioni di assicurazione deve essere consegnato al contraente

Dettagli

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA

Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e successive modifiche SEZIONE PRIMA ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELL ECCESSO E RIDUZIONE OBBLIGATORIA DELLA FRANCHIGIA POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI OBBLIGATORIE: AUMENTO MASSIMALE DA EURO 150.000,00 A EURO 3.000.000,00 E RIDUZIONE DELLA FRANCHIGIA DA EURO 50.000,00 A EURO 15.000,00 CONDIZIONI

Dettagli

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI

POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE AMMINISTRATORE DI CONDOMINI Appendice n. 1 allegato alla polizza Mod. 2001 ed. 01/03/2008 CONDIZIONI NORMATIVE INDICE 1 Definizioni 2 Integrazioni alla Garanzia

Dettagli

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA:

Agenzia Speciale Aziende 2002 Allegato a polizza 2002.122.51843137 CONVENZIONE TRA: CONVENZIONE TRA: ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI REGGIO EMILIA CON SEDE IN VIA CHE GUEVARA, 4 42100 REGGIO EMILIA E COMPAGNIA ASSICURATRICE UNIPOL S.P.A. VIA STALINGRADO,

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI Colombo assicurazioni POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE RISCHI EQUESTRI CONDIZIONI PARTICOLARI DI RESPONSABILITA CIVILE TERZI ASSOCIATI: ANIE ( FISE ) ALLEGATO A SCHEDA DI POLIZZA:

Dettagli

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE

SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE SINDACATI BANCARI POLIZZA DI RESPONSABILITÀ CIVILE COMPAGNIA ASSICURATRICE: MILANO DIVISIONE SASA Numero di polizza Sostituisce la polizza Broker/Agenzia Codice ==== RELA BROKER s.r.l. CONTRAENTE RELA

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI Capitolato LOTTO 2 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA RESPONSABILITA CIVILE VERSO TERZI DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di 3

Dettagli

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE

NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE Polizza nr: Contraente: FEDERFARMA Effetto Polizza: 01.01.2015 Scadenza Polizza: 31.12.2015 NORME CHE REGOLANO LA POLIZZA CONVENZIONE ART. 1 - CONTRAENZA La presente Convenzione viene stipulata tra la

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (FARMACISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 ESTRATTO DELLE CONDIZIONI DI POLIZZA DEFINIZIONI Nel testo che segue, si intendono

Dettagli

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI

AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI AECI AEROCLUB D ITALIA R.C.T. AEROMODELLISTI INDICE DEFINIZIONI... 3 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE... 4 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio... 4 Altre assicurazioni...

Dettagli

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE

BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE BOZZA DI CONTRATTO DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE CA FOSCARI FORMAZIONE E RICERCA S.r.l., con sede legale in Venezia, Dorsoduro 3246, C.F. e Partita IVA 03387580271, rappresentata dal Prof. Maurizio Scarpari

Dettagli

PROVINCIA DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI PROVINCIA DI BRINDISI RESPONSABILITA' CIVILE PATRIMONIALE DI ENTI PUBBLICI SOLO ENTE ASSICURATO I N D I C E DEFINIZIONI pagina 2 NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Pagina 5 NORME CHE REGOLANO

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI PROVINCIA DE CASTEDDU SETTORE ORGANI ISTITUZIONALI E AA.GG. Servizio Provveditorato ASSICURAZIONE GLOBALE CONDIZIONI GENERALI DEL SERVIZIO ASSICURATIVO GLOBALE ART. 1. OGGETTO 1.A.

Dettagli

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA

CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA CAPITOLATO GENERALE D ONERI PER COPERTURE ASSICURATIVE DELLA SCUOLA SUPERIORE S.ANNA DI PISA Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la stipulazione delle polizze assicurative contro i rischi

Dettagli

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte.

Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Convenzione Assicurativa Colpa Grave Annualità 31.12.2013 31.12.2014 Novità normative introdotte. Polizza RC Patrimoniale Colpa Grave Polizza Tutela Legale Colpa Grave Modifiche Introdotto (premi come

Dettagli

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma

NOTA INFORMATIVA AL CONTRAENTE. La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall ISVAP ma UFFICIO REGISTRO BOLLO RADIO ASSICURAZIONI ROMA - Copertina Fascicolo Informativo Sig... Date viaggio... Destinazione... CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE 509945135 INTER PARTNER ASSISTANCE Interassistance

Dettagli

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso.

L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. L assicurazione del rischio da prodotto difettoso. Dott.ssa Raffaella Tassinari Treviso, 13/04/2012 D o Perché la polizza RC Prodotti? Mutate tecnologie di produzione; Molteplicità di partecipanti al processo

Dettagli

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto

PARTE GENERALE. Art. 1 Oggetto Capitolato di gara (Polizza generale) per l assicurazione della responsabilità civile professionale dei dipendenti del Comune di Firenze incaricati della progettazione dei lavori ai sensi degli art. 90

Dettagli

UNIPOL ASSICURAZIONI,

UNIPOL ASSICURAZIONI, La Dp Broker è un broker assicurativo regolarmente iscritto alla sezione B del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi (RUI) con il n B000380395. Siamo specializzati nella gestione

Dettagli

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa.

Avvertenza: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota informativa. ARISCOM COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI S.p.A. CONTRATTO DI ASSICURAZIONE Responsabilità Civile Terzi e Dipendenti Enti Pubblici Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa, comprensiva

Dettagli

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO

POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO POLIZZA II RISCHIO PER LA RESPONSABILITA' CIVILE DEL RISCHIO FERROVIARIO Ottobre 2015 DEFINIZIONI I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano : Contraente TPER S.p.A. che stipula il contratto

Dettagli

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE

RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE CONVENZIONE NAZIONALE per l assicurazione della RESPONSABILITA CIVILE PATRIMONIALE per Amministratori Segretari Comunali Dirigenti, Funzionari, Dipendenti della PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Premessa La Legge

Dettagli

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE CONTRATTO DI ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE PRODOTTO RC Vita Privata in convenzione con la BANCA VERONESE CREDITO COOPERATIVO DI CONCAMARISE Società Cooperativa Il presente fascicolo informativo contenente

Dettagli

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE SEZIONE I CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE Art. 1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'assicurato relative a circostanze che influiscano

Dettagli

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI

POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI 1 POLIZZA DI ASSICURAZIONE PER LA RESPONSABILITA CIVILE DEGLI ISTITUTI SCOLASTICI CONTRAENTE Istituto Secondario di 1 grado Viale delle Acacie Via Puccini, 1 80127 NAPOLI (NA) C.F. 94156070636 Codice Scuola

Dettagli

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi

AutoMia Reale. 6 a 4 a. 2 a A B C D E F G H I. 26 a 30 a 34 a 36 a. 38 a. Contratto di assicurazione per la tutela nella circolazione e nei viaggi a14 a 12 10 a 8 a 6 a 4 a a a18 16 a 20 22 a A UTO M I 24 a 26 a 28 a 30 a 32 a 34 a 36 a 38 a CLASSI DI MERITO 2 a A B C L D E F G H I AUTOVETTURE AutoMia Reale Contratto di assicurazione per la tutela

Dettagli

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI

ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA DEGLI AMMINISTRATORI, DEI DIRIGENTI E DEI DIPENDENTI DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Polizza :

Dettagli

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto

POLIZZA NAUTICA. per l assicurazione di unità da diporto POLIZZA NAUTICA per l assicurazione di unità da diporto Condizioni di Assicurazione Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione valide per tutte le garanzie 3 Garanzie: Responsabilità

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE

AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE AZIENDA OSPEDALIEARA S.MARIA VIA TRISTANO DA JOANNACCIO 51100 TERNI (TR) POLIZZA RCT N (EMITTENDA) ART. 39 : RINUNCIA RIVALSA IN CASO DI COLPA GRAVE CONDIZIONI DI GARANZIA MODALITÀ DI ADESIONE Pagina 1

Dettagli

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945

UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 UNIONE NAZIONALE SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI Sede: 00184 ROMA - Via Cesare BALBO, 43 - Tel 0647824328 - Fax 0647886945 COMUNICATO DEL 31 GENNAIO 2002 La Zoccatelli Assicurazioni ha fatto presente

Dettagli

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA

CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA CONTRATTO DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA (LAVORO A PROGETTO) Tra le sotto indicate Parti: La Società.. srl, costituita ai sensi della Legge italiana con sede a Milano in via., C.F. e P. IVA.,

Dettagli

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T

POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE. DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T POLIZZA MULTIRISCHIO PER LE AZIENDE AGRICOLE DISPOSIZIONI GENERALI Mod. AGRI 01 T INDICE 1. NOTA INFORMATIVA ALLA CLIENTELA 3 2. DEFINIZIONI 4 3. IL CONTRATTO 13 4. IL FUNZIONAMENTO DEL CONTRATTO 14 5.

Dettagli

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE

LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE C O M U N E D I C A N N A R A Provincia di Perugia LOTTO B CAPITOLATO DI ASSICURAZIONE RC PATRIMONIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA CIVILE PER PERDITE PATRIMONIALI DEFINIZIONI Nel testo

Dettagli

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI

CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI Ent 1 CONTRATTO DI VENDITA (CON RISERVA DELLA PROPRIETA') DI APPARECCHIATURE PER L ELABORAZIONE ELETTRONICA DEI DATI... (Ragione Sociale dell Azienda) 1) Compravendita. La... (qui di seguito denominata

Dettagli

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940

Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 Filo diretto Assicurazioni S.p.A. - Via Paracelso, 14-20864 Agrate Brianza (MB) - Tel. 039.6056804 - Fax 039.6899940 - www.filodiretto.it

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO POLIZZA FIDEJUSSORIA COMUNE DI TRAPANI FIDEJUSSIONE A GARANZIA DEGLI OBBLIGHI DERI- VANTI DA GESTIONE POST CHIUSURA VASCHE DI DISCARICA LOTTO 1 1 Schema di condizioni contrattuali

Dettagli

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL

IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL IMPRESE COMMERCIALI I DATORI DI LAVORO E L INAIL L INAIL tutela il lavoratore contro i danni fisici ed economici derivanti da infortuni o malattie causati dall attività lavorativa, ed esonera il datore

Dettagli

Polizza multirischi dell Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari. GRUPPO AGENTI DAS Polizza n. AGG 16/10/0002/00/AG

Polizza multirischi dell Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari. GRUPPO AGENTI DAS Polizza n. AGG 16/10/0002/00/AG Polizza multirischi dell Agente di assicurazione: Responsabilità Civile e Garanzie complementari Polizza n. AGG 16/10/0002/00/AG Mod. SCHEDA AG GR 01/2014 GA DAS www.cgpa-europe.it 1 Società di assicurazioni

Dettagli

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave

Responsabilità Civile Amministrativa Contabile Colpa Grave Destinatari dell Assicurazione Qualunque persona che abbia assunto, attualmente o nel passato o che assumerà nel futuro, un rapporto di servizio o di lavoro dipendente od autonomo con la Pubblica Amministrazione,

Dettagli

Capitolo 4 - LEASING. Sommario

Capitolo 4 - LEASING. Sommario Capitolo 4 - LEASING Sommario Sezione I Leasing mobiliare Definizione Art. 1 Scelta del fornitore 2 Forma del contratto 3 Ordinazione del bene 4 Consegna del bene 5 Legittimazione attiva dell utilizzatore

Dettagli

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI 1 SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO SERVIZI ASSISTENZIALI SANITARI E ALTRI SERVIZI AUSILIARI Codice CIG L anno duemila, il giorno del mese di nella sede della Casa per Anziani Umberto I - Piazza della Motta

Dettagli

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193

Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio. Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 Agenzia Generale di Budrio Agente Generale Zucchelli Aurelio Via Beroaldi 29 Tel. 051/801532-802521 Fax 051/808193 CONDIZIONI SPECIFICHE ART.1 OGGETTO DELL ASSICURAZIONE A parziale deroga del primo comma

Dettagli

Condizioni Generali di Assicurazione

Condizioni Generali di Assicurazione Protezione Condizioni Generali di Assicurazione Imprenditore & Successo La polizza Responsabilità Civile per l azienda artigiana Mod. R 28/E - Azienda Artigiana Indice Definizioni...3 Condizioni Generali

Dettagli

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi

UDI. La responsabilità civile. chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi La responsabilità civile Responsabilità civile verso terzi chi è terzo e chi non lo è, forme assicurative della responsabilità civile (RC) verso terzi Responsabilità civile verso i prestatori d opera (RCO)

Dettagli

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura

Copertura Multiline per la PMI. Obiettivi, confini e struttura Copertura Multiline per la PMI Obiettivi, confini e struttura 0 ASSICURAZIONE MULTIRISCHI AZIENDE Struttura Sezione I Danni Materiali All risks Sezione II Danni Indiretti Loss of profit Sezione III Responsabiltà

Dettagli

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI

RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE ENTI LOCALI RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE DEGLI AMMINISTRATORI, SEGRETARIO, DIRIGENTE, RESPONSABILE DI SERVIZIO E/O DIPENDENTE IN GENERE DI ENTI LOCALI ATTIVITA AMMINISTRATIVE E TECNICHE CONTRAENTE: Comune di

Dettagli

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Modifiche dell'assicurazione Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto. DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono: - Per ANEIS : l Associazione Nazionale Esperti Infortunistica Stradale con sede legale in via Dante n 31 (35139) Padova e sede operativa presso lo studio del

Dettagli

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste Capitolato lotto 3 REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA Piazza Unità d Italia, 1 34121 Trieste COPERTURA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI (copertura

Dettagli

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 -

SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - SUNSHINE CAPITAL INVESTMENT S.P.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING - 1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17 e l art. 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia Mercato Alternativo

Dettagli

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO

FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO FOGLIO INFORMATIVO ANALITICO Foglio informativo analitico recante le condizioni contrattuali praticate per i rapporti di prestito sociale dalla Cooperativa G. di Vittorio Società

Dettagli

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87

Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Legge Decreto ministeriale 05/02/2004 Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2004, n. 87 Modalità ed importi delle garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore dello Stato dalle imprese che effettuano

Dettagli

del 27/02/2007 n. 184

del 27/02/2007 n. 184 D E T E RMINAZI ONE DEL DIRIGENTE del 27/02/2007 n. 184 I X S E T T O R E T u t e l a d e l l A m b i e n t e Oggetto: Approvazione schemi per la stipulazione delle garanzie finanziarie relative alle attività

Dettagli

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006

MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 MODELLO UNICO DI INFORMATIVA PRECONTRATTUALE EX ART.49 REGOLAMENTO ISVAP 5/2006 SEZIONE A (ex modello 7A) COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI

Dettagli

R.C. Terzi/O e Malat. Rif. quotazione n.: 247 Data: 03/11/2006

R.C. Terzi/O e Malat. Rif. quotazione n.: 247 Data: 03/11/2006 SCHEDA DETTAGLIO COPERTURA PRESENTAZIONE DEL RISCHIO Rif. quotazione n.: 247 Data: 03/11/2006 Telefono: Nome Cognome / azienda: Indirizzo: Cap/citta/Prov.: Cod. Fisc./P.Iva: Professione/attività: Mail:

Dettagli

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI

Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI ACQUISTI MICHELIN ITALIA Agosto 2015 EUR/A/IM CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1 CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO 1. Premessa... 3 2. Principi etici... 3 3. Prezzi... 3 4. Consegna della fornitura... 3 5.

Dettagli

CONDIZIONI CONTRATTUALI

CONDIZIONI CONTRATTUALI CONDIZIONI CONTRATTUALI Contratto di capitalizzazione a premio unico e premi integrativi, con rivalutazione annuale del capitale assicurato (tariffa n 357) PARTE I - OGGETTO DEL CONTRATTO Articolo 1 -

Dettagli

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI

R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI R.C. PATRIMONIALE CONSULENTI E QUADRI DIRETTIVI 1. OGGETTO DELL ASSICURAZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Società si obbliga a tenere indenni gli Assicurati di quanto questi siano tenuti a pagare

Dettagli

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO

Assicurazione: RESPONSABILITÀ CIVILE PATRIMONIALE Amministratori, Dirigenti e Dipendenti Amm.vi e Tecnici COMUNE DI COLLESANO COMUNEDICOLLESANO CAPITOLATOSPECIALEperl'ASSICURAZIONEdella ResponsabilitàCivileperlePerditePatrimoniali Assicurazione:RESPONSABILITÀCIVILEPATRIMONIALE Amministratori,DirigentieDipendentiAmm.vieTecnici

Dettagli

FIBA/CISL ANNO 2014 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: - pag. 1 -

FIBA/CISL ANNO 2014 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: - pag. 1 - FIBA/CISL ANNO 2014 RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI - R.C. CAPOFAMIGLIA DEFINIZIONI: - pag. 1 - Nel testo che segue, si intendono: - per Assicurazione: il contratto di assicurazione; - per Polizza:

Dettagli

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA

POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Contraente / Ente POLIZZA PER L ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO LIBRO MATRICOLA Partita I.V.A. COMUNE DI GUALTIERI 00440630358 sede legale c.a.p. Località Piazza Bentivoglio 26 42044 GUALTIERI

Dettagli

Polizza di Responsabilità Civile Professionale

Polizza di Responsabilità Civile Professionale Liguria Professional Polizza di Responsabilità Civile Professionale dell Amministratore di Stabili DEFINIZIONI Nel testo che segue si intendono per: Contraente Assicurato Società Danni Perdite patrimoniali

Dettagli

Comune di Villa di Tirano

Comune di Villa di Tirano Comune di Villa di Tirano! "" #$% &' ( CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO 1. OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l affidamento del servizio

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI

CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CAPITOLATO SPECIALE PER LA POLIZZA DI RESPONSABILITA CIVILE DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEI VEICOLI A MOTORE E NATANTI CONTRAENTE: COMUNE DI BIBBIENA ASSICURAZIONE NELLA FORMA LIBRO MATRICOLA 1 SEZ. 1

Dettagli

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE

PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE PROVINCIA DI CAGLIARI ASSICURAZIONE GLOBALE POLIZZA N 5 RESPONSABILITA CIVILE DEI DIRIGENTI E DEI FUNZIONARI INCARICATI DI POSIZIONE (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI: pregiudizio economico non conseguente

Dettagli

Nota Informativa. Distribuito da

Nota Informativa. Distribuito da Nota Informativa Distribuito da Premessa e Presentazione della Società Definizioni Nota Informativa Informazioni relative al contratto Informazioni in corso di contratto pag.3 pag.4 pag.6 pag.6 pag.9 UFFICIO

Dettagli

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London

Programma Assicurativo. Ordine Ingegneri. Fatto con i Ulisse Manciuria Broker. Ed LLOYD S of London Programma Assicurativo Ordine Ingegneri Fatto con i Ulisse Manciuria Broker Ed LLOYD S of London Contenuto della convenzione. La prima parte della convenzione è basata sulla polizza di Responsabilità Civile

Dettagli

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010)

Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Fascicolo Informativo (ai sensi art. 30 del Regolamento n 35 del 26/05/2010) Contratto : Decennale Postuma Il presente Fascicolo Informativo contenente la Nota Informativa e le Condizioni Generali di Assicurazione

Dettagli

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto]

O B x P A O C Dove: [O B : offerta più bassa] [P A : punteggio massimo attribuibile] [O C : offerta a confronto] ALLEGATO 1 I punteggi saranno assegnati come segue: A) PREZZO Massimo Punteggio= 70 PUNTI B) QUALITÀ Massimo Punteggio= 30 PUNTI A) PREZZO: Premio annuo lordo riportato nell offerta economica dell Allegato

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO

CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA TUTELA LEGALE COMUNE DI MONSERRATO DEFINIZIONI Alle seguenti denominazioni le parti attribuiscono il significato qui precisato: Assicurazione: Polizza: Contraente: Assicurato:

Dettagli

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI.

COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. COMUNE DI LECCO CAPITOLATO SPECIALE DI POLIZZA RESPONSABILITA CIVILE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI PUBBLICI INCARICATI DELLA PROGETTAZIONE DI LAVORI. (Garanzia assicurativa ai sensi delle disposizioni della

Dettagli

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni.

GLOBALE FABBRICATI. con attività commerciali o artigianali all interno. credito, la durata massima è innalzata a quaranta anni. INDICE SCHEDA 5 PROFILO PRO GLOBALE FABBRICATI Contratto di Assicurazione Incendio, Cristalli, R.C.G., Tutela Legale dedicato ad immobili destinati ad uso civile Cos è A chi è rivolto Caratteristiche del

Dettagli

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A

LA GIUNTA REGIONALE. - su proposta dell Assessore al Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Sig. Alberto Cerise; D E L I B E R A LA GIUNTA REGIONALE - Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 Norme in materia ambientale che, all art. 242, comma 7, stabilisce che il provvedimento di approvazione del progetto operativo di

Dettagli

Assicurazione professionale

Assicurazione professionale Assicurazione professionale dei medici-chirurghi e odontoiatri Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Caratteristiche per una copertura assicurativa ideale massima Nell analisi delle

Dettagli

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI

IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI IPAB ISTITUTI FEMMINILI RIUNITI PROVVIDENZA E S. MARIA DEL LUME DISCIPLINARE D INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DELL ATTIVITA DI Infermiere Professionale. NELLA FORMA LIBERO-PROFESSIONALE CON

Dettagli

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING

TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING TE WIND S.A. PROCEDURA DI INTERNAL DEALING Documento approvato dal Consiglio di Amministrazione di TE Wind S.A. in data 7 ottobre 2013-1 - Premessa In applicazione dell art. 11 combinato con l art. 17

Dettagli

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE

CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE CONTRATTO DI CONSULENZA PROFESSIONALE Il/La nato a il.., residente in alla via.., C.F.., (se società) nella qualità di..della., con sede in via.. n., part. I.V.A. n., PEC. (committente) E Il Dott./Dott.ssa..,

Dettagli

Polizza Responsabilità civile della famiglia

Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza Responsabilità civile della famiglia Polizza N. Edizione Febbraio 2001 Pagina lasciata intenzionalmente bianca PB02/09-94 Sommario 1 Definizioni 2 Condizioni Generali di Assicurazione 3 Norme che

Dettagli

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R.

Copertura assicurativa ai sensi degli Artt. 90 comma 5, 111 comma 1 e 112 comma 4 bis del D.Lgs. 163/2006 e degli Artt. 57 e 270 del D.P.R. CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE DEL PROGETTISTA E DEL VERIFICATORE INTERNI ALLA STAZIONE APPALTANTE Copertura assicurativa ai sensi degli Artt.

Dettagli

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA

CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA CONTRATTO DI RICERCA COMMISSIONATA Tra la Società GHEPI s.r.l., con sede legale in Cavriago 42025 (RE), via 8 marzo, 5 - P.Iva e CF n. 01692480351, in persona del Legale Rappresentante Mariacristina Gherpelli,

Dettagli

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza;

COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI. Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; COPERTURA ASSICURATIVA DELLE SPESE LEGALI E PERITALI Definizioni: Nel testo che segue, si intende per: Amministrazione: il Comune di Rosignano Marittimo, Contraente della polizza; Assicurato: il soggetto,

Dettagli

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE

CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE CONDIZIONI DI POLIZZA RESPONSABILITÀ CIVILE PROFESSIONALE (PSICOLOGI - SOCIOLOGI PEDAGOGISTI) COMPAGNIA ITALIANA ASSICURAZIONI EDIZIONE 01/2007 1928-2008... 80 anni, una storia che continua... ASSIMEDICI

Dettagli