SPECIALE I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

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1 SPECIALE I.C.I. - imposta comunale immobili di Rassegna di Giurisprudenza Pubblicato il 15 marzo 2004 SPECIALE I.C.I. IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI Coniuge divorziato e Ici su casa assegnata dal giudice. Due sentenze sul tema L assegnazione fatta in sede divorzile dell alloggio coniugale non configura diritto reale di abitazione, né qualsiasi altra forma di diritto similare (ad esempio, diritto d uso), ma semplice assegnazione obbligatoria del godimento dell alloggio a regolamentazione degli aspetti economici della pronuncia di divorzio, ivi compresi quelli di carattere pecuniario che concorrono all assolvimento degli obblighi patrimoniali nei confronti del coniuge separato e della prole. (Commissione Regionale di L Aquila, Sentenza n. 43/6/03) L assegnazione della casa familiare al coniuge divorziato o separato non rappresenta un diritto reale di abitazione, ma solo un diritto personale di credito o di godimento 1

2 (assimilabile al comodato) e cioè un semplice diritto di servirsi dell immobile per effetto della sentenza giudiziale; pertanto il coniuge assegnatario non rientra tra i soggetti passivi di imposta ex art. 3 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n (Commissione Regionale di Firenze, Sentenza n. 45/11/03) Termine per richiedere il rimborso in caso di versamento ad un Comune errato In tema di rimborso di somme non dovute e versate per Ici, ai sensi dell articolo 13 del D.Lgs. 504/1992, il contribuente deve chiedere il rimborso al Comune al quale è stata erroneamente versata l imposta nel termine prescrizionale di tre anni ivi stabilito, atteso che la disposizione tributaria non opera distinzione tra i due tipi di indebito (oggettivo e soggettivo) conosciuti dal Codice civile. (Cassazione, Sentenza n /03) Ipotesi di nullità degli avvisi di accertamento Ici 2

3 Gli avvisi di accertamento o di liquidazione, basati su rendite catastali notificate al contribuente successivamente all , sono illegittimi e, quindi, deve essere censurato l operato del Comune impositore volto al recupero dell eventuale differenza di imposta. Tra l altro, l ente impositore non può legittimamente richiedere al contribuente nemmeno la differenza di imposta riferibile alle annualità anteriori alla data di notifica delle rendite catastali ( Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, Sezione VII Sentenza n. 67/2003). Le rendite catastali stabilite dall U.T.E. non sono retroattive. In base all art. 5 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, le modifiche delle rendite catastali hanno effetto soltanto a decorrere dall anno di tassazione successivo a quello cui la liquidazione si riferisce, con la conseguente irretroattività delle rendite catastali attribuite dall Ute, salvo che non sia stato attivato, in sede di controllo lo speciale procedimento di cui all art. 11 del citato decreto legislativo. (Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, Sentenza n. 207/8/02) 3

4 L obbligo di pagare l Ici scatta dalla notifica della rendita L Ici è dovuta dal momento in cui è notificata la rendita catastale e non è possibile recuperare la differenza di imposta tra quanto versato dal contribuente e quanto dovuto per gli anni d imposta pregressa. La rendita risulta un dato giuridicamente inesistente fino a che non legalmente resa nota all interessato: solo dalla data di notifica è dovuta la differenza di imposta tra quanti versato dal contribuente e quanto dovuto in base alla rendita attribuita. (Commissione Tributaria Provinciale di Salerno, Sentenza n. 56/10/03) E retroattiva la rendita attribuita dall UTE ad immobili che ne erano privi In base agli artt. 5, commi 4 e 11, del D.Lgs. n. 504/1992, la rendita attribuita dall UTE in via definitiva agli immobili che ne risultavano sprovvisti è pacificamente retroattiva sia in melius, dando luogo a rimborso, sia in peius, e dunque a prescindere dal momento in cui gli interessati abbiano avuto notizia delle definitiva attribuzione di rendita. (Commissione Tributaria Provinciale di Rimini, Sentenza n. 374/1/02) 4

5 E illegittimo l avviso di accertamento se non c è una rendita definitiva E illegittimo l avviso di accertamento Ici emanato dal Comune se non è stata notificata al contribuente la rendita catastale definitiva. La Commissione ha così accolto il ricorso del contribuente il quale aveva contestato l accertamento d ufficio emanato dal Comune, per la mancata notifica del provvedimento attributivo della rendita catastale da parte dell Ufficio del territorio. (Commissione Tributaria Provinciale di Ragusa, Sentenza n. 253/4/02) Quando un terreno si può definire edificabile Ai fini dell applicazione dell Ici, è necessaria e indispensabile l effettiva edificabilità del terreno inserito nello strumento urbanistico come fabbricabile e non la mera possibilità astratta di realizzare si di esso una costruzione. (Commissione Tributaria Provinciale di Rieti, Sentenza n. 547/1/01) 5

6 Due sentenze sulla legittimità o meno dell atto impositivo che non allega le delibere del Comune In merito al discusso obbligo di allegare le delibere Ici all accertamento, due diverse sezioni della Commissione Tributaria Provinciale di Torino concludono in maniera opposta. La sezione n. 26 riconosce l obbligo sulla base, oltre che dello Statuto del Contribuente, dell articolo 42 del Dpr 600/1973. La sezione n. 29 invece esclude la necessità di produrre atti normativi, come invece avviene per i provvedimenti amministrativi. (Commissione Tributaria Provinciale di Torino, Sentenze n. 51/26/02 e 12/29/02) L accertamento Ici relativo ad aree fabbricabili è nullo se il Comune non comunica il valore del suolo Se il Comune non notifica al contribuente del valore del suolo per metro quadro, impedisce al contribuente di conoscere i criteri di calcolo adottati per la 6

7 determinazione del valore in rapporto alle condizioni intrinseche del suolo. Pertanto, il relativo accertamento è nullo. (Commissione Tributaria Regionale di Campobasso, Sentenza n. 322/02) Omessa presentazione della dichiarazione Ici: il Comune deve emettere l avviso di accertamento, e non l avviso di liquidazione In materia di Ici, nel caso in cui il contribuente non abbia presentato la prescritta dichiarazione, è nullo l avviso di liquidazione emesso dall ufficio se non è stato preceduto da un rituale accertamento e cioè dall atto mediante il quale viene comunicata al contribuente la violazione dell obbligo di dichiarazione dei cespiti di proprietà. (Commissione Tributaria Provinciale di Bari, Sentenza n. 281/6/02) Per gli eredi l obbligo di pagare l Ici nasce al momento della successione 7

8 L erede è obbligato al pagamento dell imposta comunale sugli immobili dal momento in cui si è aperta la successione, anche se l accettazione dell eredità è avvenuta in un momento successivo. La Commissione ha così respinto i ricorsi presentati dagli eredi avverso gli atti impositivi emanati dal Comune. L erede, infatti, dal momento dell accettazione viene trattato, a tutti gli effetti, come se fosse subentrato al de cuius al momento della morte di questi. Ne consegue che gli effetti dell accettazione retroagiscono al momento dell apertura della successione. (Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, Sentenza n. 205/02). Estinzione del pagamento dell Ici. Il versamento dell Ici effettuato da soggetti diversi dal proprietario dell immobile è comunque valido ed estingue l obbligazione nei confronti del Comune. (Commissione Tributaria Provinciale di Caserta, Sentenza n. 163/02) Due sentenze sull efficacia della rendita definita con sentenza 8

9 Ai fini della determinazione dell Ici, la rendita catastale, rettificata con sentenza definitiva, produce effetti dal momento di proposizione del ricorso da parte del contribuente. Infatti, gli effetti di una decisione decorrono sempre dal momento in cui il ricorrente propone la domanda, a meno che il giudice non preveda una decorrenza diversa. Di conseguenza, le rendite catastali annullate da una successiva attribuzione di nuova rendita devono essere considerate inesistenti. L Amministrazione deve quindi calcolare l Ici con riferimento alla nuova quantificazione e rimborsare il tributo eventualmente versato in eccedenza rispetto al dovuto. (Commissione Tributaria Regionale Basilicata, Sentenza n. 160/01) Se il contribuente deve ricorrere al giudice per far riconoscere una rendita catastale diversa da quella applicata ai fini dell Ici, una volta che una sentenza definitiva riconosca le sue ragioni, la rendita rettificata deve essere applicata retroattivamente. Pertanto, viene esclusa la tesi ministeriale per la quale la decisione dei giudici non comporta conseguenze relativamente al passato. La Commissione ha infatti affermato che se va applicata la rendita catastale vigente al 1 gennaio dell anno di imposta, questa subisce comunque una variazione una volta che sia intervenuta una pronuncia giudiziale di rettifica. (Commissione Tributaria Provinciale di Matera, Sentenza n. 446/3/00) 9

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