RELAZIONI INCONTRO 09/02/2001 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2001

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1 RELAZIONI INCONTRO 09/02/2001 MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLE DICHIARAZIONI FISCALI 2001 Dall anno 2001, sono obbligati alla presentazione in via telematica, direttamente, ovvero tramite gli intermediari abilitati alla trasmissione telematica, di tutte le dichiarazioni (redditi, IVA, IRAP e sostituti), le seguenti categorie di soggetti: i contribuenti tenuti nell anno 2000 alla presentazione di almeno una dichiarazione periodica IVA; i soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta per l anno 2000; le società e gli enti di cui all art. 87, comma 1, lettere a) e b), del Tuir (ossia i soggetti IRPEG). Due sono le modalità previste per la trasmissione telematica delle dichiarazioni: a) Presentazione telematica diretta I soggetti che intendono trasmettere direttamente la dichiarazione possono avvalersi: del servizio telematico Entratel, qualora la dichiarazione Mod. 770 venga presentata in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti; del servizio telematico Internet, qualora la dichiarazione Mod. 770 non venga presentata o venga presentata in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti. Le dichiarazioni si considerano presentate nel giorno in cui è ricevuta telematicamente dall Agenzia delle Entrate. Si precisa che ogni qualvolta una disposizione di legge richiama i termini di presentazione (ad es.: ravvedimento operoso), occorre fare riferimento ai termini normativamente previsti per la trasmissione in via telematica. La prova della presentazione è data dalla comunicazione dell Agenzia delle Entrate attestante l avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica. b) Presentazione telematica tramite intermediario e altri soggetti abilitati all invio telematico Gli intermediari indicati sono obbligati a trasmettere all Agenzia delle Entrate in via telematica, avvalendosi del servizio telematico Entratel, le dichiarazioni da loro predisposte per conto del dichiarante. Hanno, inoltre, la facoltà di trasmettere quelle che il dichiarante consegna loro già compilate se intendono svolgere l attività di sola trasmissione delle dichiarazioni. L elenco aggiornato dei soggetti abilitabili al servizio Entratel è il seguente: gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro; gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o economia e commercio o equipollenti o di diploma di ragioneria; gli iscritti negli albi degli avvocati e dei revisori dei conti; le associazioni sindacali di categoria tra imprenditori di cui all art. 32, comma 1, lett. a), b) e c), del D.Lgs. n. 241 del 1997; i centri di assistenza fiscale per le imprese.

2 Sono altresì obbligati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni da loro predisposte anche altri soggetti che costituiscono emanazione di quelli precedentemente indicati quali, ad esempio, gli studi professionali e le società di servizi in cui, rispettivamente, almeno la metà degli associati o più della metà del capitale sociale sia posseduto da soggetti abilitabili. MODALITA DI PRESENTAZIONE DEL MODELLO 770 RELATIVO ALL ANNO 2000 Come conseguenza della normativa di riferimento sopra riportata, la dichiarazione Mod. 770/2001 dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite un intermediario abilitato. Pertanto, da quest anno non è più possibile presentare la dichiarazione Mod. 770 alle banche convenzionate o agli uffici postali, anche da parte dei soggetti momentaneamente all estero che, quindi, non possono più utilizzare il mezzo della raccomandata (o altro mezzo equivalente). Inoltre, coloro che presentano la dichiarazione Mod. 770/2001 in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti, da quest anno hanno la facoltà (e non più l obbligo) di inserirla all interno della dichiarazione unificata annuale. La dichiarazione unificata annuale contenente il Mod. 770 deve essere, comunque, presentata solo in via telematica. Coloro che, invece, sono tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d imposta in relazione ad un numero di soggetti superiore a venti hanno l obbligo di presentare in via telematica tale dichiarazione ma solo in forma autonoma. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE PERIODICA IVA Il nuovo modello di dichiarazione IVA periodica contiene alcune modifiche rispetto al precedente modello, utilizzabile quest ultimo per il solo periodo d imposta 2000, comprese le dichiarazioni relative al mese di dicembre 2000 o al 4 trimestre 2000, da presentare nel Per quanto concerne la struttura delle dichiarazioni periodiche, il modello è stato suddiviso in 3 sezioni riguardanti, rispettivamente, i dati di carattere generale, quelli concernenti la liquidazione dell imposta del periodo nonché gli elementi per l evidenziazione del credito IVA infrannuale da richiedere a rimborso o da utilizzare in compensazione. Per quanto concerne le novità di contenuto si evidenziano le seguenti modifiche: nella sezione 1 sono state previste, analogamente ai modelli di dichiarazione annuale due caselle e cioè Correttiva nei termini e Dichiarazione integrativa per distinguere una dichiarazione sostitutiva presentata entro il termine ordinario ovvero successivamente ma entro il termine finale di presentazione della dichiarazione annuale relativa all anno cui si riferisce la dichiarazione periodica che si intende sostituire; nella sezione 2, rigo VP14 è stato aggiunto un nuovo campo, nella colonna crediti, per l indicazione dell imposta versata in eccesso, risultante da dichiarazioni precedenti relative allo stesso anno solare, al fine di consentire il recupero di tale eccedenza di versamento nell ambito di una dichiarazione periodica successiva. nella sezione 3 è stata inserita la casella 3 riguardante la nuova fattispecie di rimborso infrannuale introdotta dall art. 52 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (collegata alla legge finanziaria 2000) relativa agli acquisti di beni ammortizzabili. MODALITA DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE 2001 La dichiarazione IVA autonoma deve essere presentata dai soggetti obbligati tra il 1 febbraio e il 31 maggio 2001, se presentata ad un intermediario abilitato ovvero ad una banca convenzionata o ad un ufficio postale. La presentazione telematica diretta o a mezzo di un intermediario abilitato è effettuata entro il 30 giugno 2001.

3 Tenuto conto delle modifiche legislative in corso di approvazione, potranno presentare la dichiarazione IVA annuale autonoma in banca e posta i soggetti obbligati alla presentazione della stessa che per l anno 2000 non siano stati tenuti alla presentazione di dichiarazioni periodiche, né abbiano l obbligo di presentazione del modello 770, né siano soggetti IRPEG. Per richiedere il rimborso dell'iva risultante a credito dalla dichiarazione annuale è necessario presentare il Mod. VR/2001 al concessionario di riscossione competente, dal 1 febbraio fino al termine della presentazione della dichiarazione annuale Iva (31 maggio) o del modello unico, anche se l eccedenza richiesta a rimborso nel 2001 superi l importo liquidabile direttamente dal concessionario. Rientrano in tale limite, fissato in un miliardo di lire dalla legge finanziaria per il 2001, anche i crediti compensati sul modello F24 nel corso del Le dichiarazioni presentate con un ritardo non superiore a 90 giorni sono considerate valide, mentre se il ritardo è superiore sono omesse, anche se l'imposta sarà poi riscossa. DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE 2001 Il Mod. Iva 2001 deve essere presentato autonomamente dai seguenti soggetti: le società di capitali e gli enti soggetti ad Irpeg, nonché le società di persone con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare; le società controllanti e controllate, che effettuano la liquidazione dell'iva di gruppo ai sensi dell'art.73, comprese le società uscite dal gruppo in corso d anno; i curatori fallimentari e i commissari liquidatori, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei soggetti falliti o sottoposti a procedura di liquidazione coatta amministrativa; i rappresentanti fiscali, per le dichiarazioni da questi presentate per conto dei loro rappresentati, soggetti non residenti e senza stabile organizzazione in Italia; particolari soggetti (come i venditori porta a porta), qualora non siano tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata, in quanto titolari di redditi per i quali non sussiste l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'irap e se non sono sostituti d'imposta. Tutti gli altri soggetti IVA sono invece obbligati alla inclusione della dichiarazione IVA all interno della dichiarazione unificata. Le principali novità dei modelli di dichiarazione IVA annuale 2001 sono di seguito elencate: Nel quadro VX non sono più richiesti gli estremi del versamento e nel nuovo rigo VX2 (importo versato) è stato aggiunto il campo 3 per l indicazione delle eventuali eccedenze di versamento; Nel riquadro Presentazione della dichiarazione, a scopo semplificativo, non viene più richiesta l indicazione del protocollo assegnato dall intermediario; Il quadro VA è quest anno composto da 4 sezioni: la sezione 1 risulta sostanzialmente immutata rispetto a quella dello scorso anno; è stato modificato il rigo VA5 e sono stati inseriti i righi VA6 e VA7, a seguito delle modifiche normati-ve sulla disciplina dell oro intervenute nel corso del 2000 nonché il rigo VA11 riservato ai soggetti che svolgono attività nel settore del commercio elettronico; la sezione 2, di nuova istituzione, è stata prevista per l indicazione di determinate operazioni occasionali da parte dei soggetti tenuti a compilare il quadro VG; la sezione 3 contiene i medesimi dati (operazioni intracomunitarie ed importazioni) che lo scorso anno erano richiesti nella sezione 3 del quadro VG; la sezione 4 (dati riepilogativi) corrisponde alla sezione 2 dello scorso anno e non contiene alcuna novità;

4 Nel quadro VE è stato inserito un nuovo rigo, il VE35, per l indicazione delle cessioni con addebito dell IVA a carico dell acquirente di oro industriale e argento puro ovvero di oro da investimento divenuto imponibile a seguito di opzione ai sensi dell art. 10, n. 11; Il quadro VG è composto di 6 sezioni in quanto la sezione relativa alle operazioni intracomunitarie ed importazioni è stata trasferita nel quadro VA. Nella sezione 3 è stato inoltre aggiunto un rigo, il VG37, per l indicazione dell imposta detraibile nei casi previsti dal comma 5-bis, dell art. 19. Nella sezione 4 è stato aggiunto un rigo, il VG42, riguardante il nuovo regime agevolativo per gli spettacoli viaggianti e i contribuenti minori; Nel quadro VK, la sezione 3 dello scorso anno è diventata la sez. 1 e pertanto il rigo VK19 è diventato VK1. Alla sezione 2 dello scorso anno, ora diventata sezione 3, da compilare nel solo caso di cessazione del controllo nel corso dell anno, è stato aggiunto un rigo per la sottoscrizione della società controllante; Nel quadro VL, il rigo VL11 dello scorso anno è stato suddiviso nei righi VL22 e VL23 per l indicazione separata dei crediti IVA compensati con il modello F24, risultanti dalla dichiarazione relativa al 1999 (codice tributo 6099) e di quelli risultanti dai primi tre trimestri 2000 (codici tributo 6036, 6037 e 6038); Nel quadro VO sono stati inseriti 4 nuovi righi: VO13 (applicazione dell IVA alle cessioni di oro da investimento), VO14 (applicazione del regime ordinario per spettacoli viaggianti e contribuenti minori), VO40 (applicazione dell imposta sugli intrattenimenti nei modi ordinari) e VO50 (determinazione della base imponibile dell IRAP secondo le regole delle società commerciali per i soggetti pubblici che esercitano anche attività commerciali); Nel quadro VR è stato introdotto nel rigo VR4 il campo 2, al fine di indicare l importo del rimborso da richiedere al concessionario, tenendo conto del limite di lire un miliardo per anno solare; Il quadro VT è stato soppresso e il contenuto del rigo VT1 è stato trasferito nella nuova sez. 3 del quadro VS. Nel quadro VW, il rigo VW11 dello scorso anno è stato suddiviso nei righi VW22 e VW23 per l indicazione separata dei crediti IVA compensati con il modello F24, risultanti dal prospetto IVA 26PR per il 1999 e di quelli risultanti dai primi 3 trimestri del Nel quadro VY, sono stati eliminati gli estremi del versamento e nel nuovo rigo VY2 è stato aggiunto il campo 3 per l indicazione delle eventuali eccedenze di versamento.

5 NUOVA DISCIPLINA I.V.A. IN MATERIA DI ORO DISCIPLINA ORDINARIA DELL ORO La legge 17 gennaio 2000 n. 7, che disciplina il mercato dell oro in attuazione della Direttiva 98/80/CE del Consiglio del 12 ottobre 1998, ha previsto l abolizione del monopolio dell oro al fine di adeguarsi ai principi comunitari della libertà di commercio previsti dal trattato CE. In particolare, la Direttiva 98/80/CE ha istituito un regime speciale IVA applicabile all oro al quale gli Stati membri devono essersi adeguati entro il 1 gennaio La Direttiva si basa su tre principi quali: 1. l esenzione IVA dell oro da investimento; 2. l imponibilità dell oro industriale con possibilità di introdurre il meccanismo secondo il quale l imposta è dovuta all Erario direttamente dall acquirente; 3. l imponibilità anche del valore della materia prima in caso di lavorazioni su oro da investimento. La nuova normativa divide l oro in due categorie: oro da investimento e oro diverso da quello d investimento. oro da investimento, che può presentarsi nelle seguenti forme: a) lingotti o placchette di peso accettato dal mercato dell oro, ma comunque superiore a un grammo, di purezza pari o superiore a 995 millesimi, rappresentato o meno da titoli; b) monete d oro di purezza pari o superiore a 900 millesimi, coniate dopo il 1800, che hanno o hanno avuto corso legale nel paese di origine, normalmente vendute a un prezzo non superiore all 80% del valore sul mercato libero dell oro in essa contenute; oro diverso dall oro da investimento, ad uso prevalentemente industriale, costituito dal materiale d oro diverso da quello di cui al punto precedente, nella forma di: a) semilavorati di purezza uguale o superiore a 325 millesimi; b) qualunque altra forma o purezza. L articolo 3 della legge 17 gennaio 2000 n. 7 interviene sul regime fiscale delle operazioni in oro e modifica gli articoli del D.P.R. 633/1972. Per ciò che riguarda le novità inerenti il regime fiscale, le cessioni e le operazioni finanziarie sull oro da investimento e le prestazioni di intermediazione relative sono esenti dall IVA, ma è prevista la possibilità per i soggetti interessati di optare per l imposizione dandone apposita comunicazione in sede di dichiarazione annuale. L esenzione non opera se le operazioni indicate sono poste in essere da soggetti che producono oro da investimento o trasformano oro in oro da investimento, ma in questo caso non opera nemmeno il divieto di detrazione dell imposta a monte previsto per la generalità delle operazioni esenti. Le operazioni sull oro diverso da quello d investimento costituiscono invece operazioni imponibili. L obbligo di versamento non è tuttavia a carico del cedente, come imporrebbe l art. 17 del D.P.R. 633/1972, ma a carico del cessionario, se soggetto passivo d imposta nel territorio dello Stato. La stessa modalità di assolvimento dell imposta si applica per le cessioni di oro da investimento imponibili. Il regime IVA applicabile, pertanto, varia in funzione del tipo di contribuente. Infatti: 1. i soggetti che cedono oro da investimento dopo averlo prodotto o aver trasformato oro in oro da investimento godono dell integrale detrazione dell IVA su tutti gli acquisti effettuati; 2. per i soggetti diversi da quelli del punto 1 risulta detraibile l IVA relativa esclusivamente alle seguenti operazioni: acquisti di oro da investimento, nonché acquisti e imp ortazioni di oro industriale destinato ad essere trasformato in oro da investimento, e servizi consistenti in modifiche della forma, peso e purezza dell oro. I soggetti del punto 1 godono della piena detraibilità dell IVA assolta sui loro acquisti e non applicano, quindi, il prorata. Gli altri soggetti risultano fortemente penalizzati, in quanto possono detrarre l IVA relativa esclusivamente alle operazioni elencate al punto 2, con conseguente applicazione del pro-rata a tutte le altre operazioni. Per evitare la penalizzazione dei commercianti in oro da investimento è prevista la modifica dell art. 10 con l introduzione anche per loro della possibilità di esercitare l opzione per l imponibilità delle cessioni di oro da investimento prevista dall art. 42 del Collegato alla Finanziaria Poiché per essi opera l ordinaria detrazione in base al pro-rata, l opzione per l imponibilità delle cessioni di oro da investimento permetterà loro la detraibilità dell IVA sugli acquisti: integrale se non effettuano vendite o prestazioni diverse da quelle sopra e/o altre comunque imponibili; parziale in presenza di operazioni esenti da IVA. Il meccanismo del reverse charge prevede che le cessioni e le importazioni di oro industriale e argento siano imponibili. Tuttavia l assolvimento dell IVA avviene attraverso un meccanismo che impone al cessionario, se soggetto passivo residente nel territorio dello stato, di integrare la fattura con l indicazione dell aliquota e dell imposta e di annotarla sia nel registro vendite/corrispettivi che in quello degli acquisti. L art. 42 del Collegato alla Finanziaria 2000 estende anche a chi commercializza oro da investimento l opzione per applicare l imposta attraverso il meccanismo del reverse charge. Questi operatori potranno così recuperare l imposta sugli acquisti secondo le regole ordinarie vigenti per tutti i contribuenti che operano in regime di imponibilità. Non è consentito recuperare quanto perso in passato.

6 Le modifiche più rilevanti apportate dalla L. 17 gennaio 2000 n. 7 al D.P.R. 633/1972 riguardano i seguenti articoli: all art. 4 del D.P.R. n. 633/1972 non sono considerate attività commerciali le operazioni relative all oro effettuate dalla Banca d Italia e dall Ufficio Italiano Cambi; le operazioni in valute estere di cui all art. 10, numero 3), del D.P.R. n. 633/1972 sono considerate comunque prestazioni di servizi; il numero 11) dell articolo 10 del D.P.R. n. 633/1972 prevede che l esenzione da IVA venga estesa a tutte le cessioni e operazioni finanziarie relative all oro da investimento con la possibilità per i soggetti interessati di optare per l imposizione, dandone comunicazione nella dichiarazione annuale; l art. 17 del D.P.R. n. 633/1972 è integrato in modo da prevedere l introduzione del meccanismo del reverse charge facendo in modo che debitore dell imposta sia considerato il cessionario in luogo del cedente, in caso di cessioni di oro diverso da quello da investimento; l art. 19 del D.P.R. n. 633/1972 viene modificato in modo da consentire ai soggetti che producono oro da investimento o trasformano l oro in oro da investimento, di poter detrarre l IVA assolta o a loro addebitata sugli acquisti e le importazioni di beni e servizi; viene esteso l esonero di emettere fattura ai sensi dell articolo 22, primo comma, n. 6), anche alle operazioni esenti ivi indicate non rientranti nell attività propria dell impresa; viene modificata la lettera a) dell articolo 30 del D.P.R. n. 633/1972 in modo che il contribuente nel richiedere il rimborso dell eccedenza detraibile possa computare anche le operazioni effettuate con il meccanismo del reverse charge; viene modificato l articolo 68 del D.P.R. n. 633/1972 coordinando le disposizioni in materia di importazioni con quelle dell art. 10, n. 11) in tema di esenzione di oro da investimento, per cui non sono soggette all imposta le importazioni di campioni gratuiti di modico valore. DISCIPLINA PER I DENTISTI E GLI ODONTOTECNICI I soggetti esercenti professioni e arti sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza che effettuano esclusivamente operazioni esenti di cui all art. 10. co. 1, n. 18 del D.P.R. 633/72 e acquisti di oro e argento inerenti all attività svolta, sono autorizzati ad effettuare trimestralmente le liquidazioni periodiche ed i relativi versamenti senza l applicazione degli interessi. In pratica sono interessati alla nuova disciplina in modo particolare dentisti e odontotecnici, in quanto effettuano solo prestazioni esenti da IVA. In considerazione degli aggravi introdotti dalla L. 7/2000 con il meccanismo del reverse charge a carico di dentisti e odontotecnici che effettuano solo prestazioni esenti da IVA, il D.P.R. n. 315 del dispone per questi ultimi a partire dal l esonero dalla presentazione della dichiarazione periodica e la non applicazione degli interessi dell 1,5% alle liquidazioni trimestrali. Resta fermo l obbligo della presentazione della dichiarazione annuale IVA. In pratica: dal al vigeva l obbligo di liquidazione e di presentazione della dichiarazione periodica (IVA dovuta sugli acquisti); dal obbligo della sola liquidazione anche trimestrale (indipendentemente dal volume d affari) senza interessi. CESSIONE E IMPORTAZIONE DI ORO E ARGENTO NELLA DICHIARAZIONE IVA. Secondo la nuova disciplina quindi: 1. Le cessioni interne di oro da investimento sono operazioni esenti da IVA ex art. 10 DPR 633/72, n. 11), e vanno indirizzati nel rigo VE33 della dichiarazione annuale. Non sono attualmente previste evidenziazioni separate delle cessioni intracomunitarie, che vanno comunque comprese, oltre che nel quadro VE, anche nel rigo VA30; 2. Le cessioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e le cessioni di oro industriale sono da indirizzare nel nuovo rigo VE35. Non sono attualmente previste evidenziazioni separate delle cessioni intracomunitarie, che vanno comunque comprese, oltre che nel quadro VE, anche nel rigo VA30; 3. Gli acquisti di oro da investimento sono operazioni esenti da IVA ex art. 10 DPR 633/72, n. 11), e vanno indirizzati nel rigo VF13 della dichiarazione annuale, comprendendo anche gli eventuali acquisti intracomunitari e le importazioni. Gli acquisti intracomunitari vanno ricompresi anche nel rigo VA31, mentre le importazioni vanno comprese nel rigo VA32;

7 4. Gli acquisti di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e gli acquisti di oro industriale sono da gestire con il meccanismo cd. del reverse charge. Le fatture ricevute, comprendendo anche gli eventuali acquisti intracomunitari e le importazioni, devono essere in pratica integrate dal cessionario con l indicazione dell aliquota e della relativa imposta e devono essere: annotate nel registro acquisti in corrispondenza alla relativa aliquota e pertanto comprese nel quadro VF, rigo VF9, della dichiarazione annuale; annotate nel registro corrispettivi o vendite entro il mese di ricevimento ovvero anche successivamente, ma comunque entro quindici giorni dal ricevimento e con riferimento al relativo mese. Le autofatture emesse devono essere evidenziate nel rigo VA6 della dichiarazione annuale IVA, distinguendo tra acquisti interni, acquisti intracomunitari ed importazioni. La relativa imposta deve essere evidenziata nel rigo VA6 e nel rigo VL3. Le autofatture non devono essere evidenziate nel quadro VE, analogamente a quanto avviene per gli acquisti intracomunitari. Le autofatture emesse a seguito di acquisti intracomunitari di oro non vanno comprese nel rigo VA5. Gli acquisti intracomunitari di oro e le importazioni di oro vanno compresi rispettivamente nei righi VA31 e VA32 della dichiarazione IVA; naturalmente, l imposta a debito e quella a credito dovranno essere incluse nell imposta esigibile ed in quella detraibile per il periodo di competenza. 5. In particolare, le importazioni di oro da investimento sono esenti da IVA e vanno incluse nel rigo VF13, come già evidenziato al punto 3, senza alcun riflesso sulla dichiarazione periodica IVA; 6. Le importazioni di oro da investimento imponibili a seguito di opzione e gli acquisti di oro industriale sono soggette al meccanismo del reverse charge descritto al punto 4. In pratica, il documento doganale deve essere annotato, con riferimento al mese di rilascio del documento stesso, nei registri vendite o corrispettivi, nonché, agli effetti della detrazione, nel registro acquisti secondo la procedura descritta al punto 4. L imposta a debito e quella a credito dovranno essere incluse nell imposta esigibile ed in quella detraibile per il periodo di competenza. La dichiarazione periodica IVA prevede l indicazione al rigo VP3 dell imponibile e dell imposta relativa alle operazioni di importazione in oggetto, al fine di far confluire i dati degli acquisti nel rigo in questione, nonché di includere l imposta sia a debito (VP5) che a credito (VP6), a seguito delle registrazioni effettuate. 7. Analoga disciplina è prevista per le operazioni relative all argento.

8 ATTIVITA DI INTRATTENIMENTO E DI SPETTACOLO DISCIPLINA FISCALE I.V.A. SOMMARIO 1. RIFERIMENTI NORMATIVI Art. 74, c. 6 D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Disposizioni relative a particolari settori) Art. 74-quater D.P.R. 26/10/1972, n. 633 (Disposizioni per le attività spettacolistiche) D.P.R. 26/10/1972, n. 640 (Imposta sugli spettacoli) L. 03/08/1998, n. 288 (Imposta sugli spettacoli, delega al governo) D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 (Istituzione dell imposta sugli intrattenimenti, in attuazione della legge 03/08/1998, n. 288, nonché modifiche alla disciplina dell imposta sugli spettacoli di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 26/10/1972, n. 640 e n. 633, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi) D.P.R. 30/12/1999, n. 544 (Regolamento recante norme per la semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in materia di imposta sugli intrattenimenti) Circolare 247/E del 29/12/1999 (Registro, I.V.A., I.R.Pe.F. - Legge finanziaria 2000 e altri recenti provvedimenti normativi di natura tributaria. Primi chiarimenti) Circolare 165/E del 07/09/2000 (Riforma della disciplina fiscale relativa alle attività di intrattenimento e di spettacolo) 2. LA RIFORMA Il D.Lgs. 26/02/1999, n. 60 (pubblicato in G.U. il 12/03/1999, n.59) istituisce l IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (sostituendola all imposta sugli spettacoli), in attuazione della legge 03/08/1998, n. 288 modificando la disciplina dell imposta sugli spettacoli di cui ai D.P.R. 26/10/1972, n. 640 (che, quindi, non contiene più la disciplina sugli spettacoli, ma quella sugli intrattenimenti) e la disciplina I.V.A. di cui al D.P.R. 633/72, relativamente al settore dello spettacolo, degli intrattenimenti e dei giochi. Fino al 31/12/1999 la tassazione degli intrattenimenti e degli spettacoli veniva gestita dalla S.I.A.E., che riscuoteva sia l imposta sugli spettacoli sia l I.V.A. La riforma (in vigore dal 01/01/2000) ha abolito l imposta sugli spettacoli ed ha introdotto l imposta sugli intrattenimenti, distinguendo, inoltre, fra: attività che presentano prevalente l aspetto del divertimento (aspetto dinamico che implica la partecipazione attiva del soggetto) SI APPLICA L IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E IL REGIME SPECIALE I.V.A. ex art. 74, sesto comma, D.P.R. 633/72 salvo opzione per il regime ordinario attività che hanno connotazioni culturali (aspetto statico che implica la partecipazione passiva del soggetto) SI APPLICA IL REGIME I.V.A. ORDINARIO con alcune peculiarità. 3. IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI (Art. 74, comma 6, D.P.R. 633/72) PRESUPPOSTO OGGETTIVO (PRESUPPOSTO DELL IMPOSTA) PRESUPPOSTO D IMPOSTA SONO GLI INTRATTENIMENTI, I GIOCHI E LE ALTRE ATTIVITA indicati nella tariffa allegata, CHE SI SVOLGONO NEL TERRITORIO DELLO STATO.

9 PUNTI DELLA TARIFFA E GENERE DI ATTIVITA SOGGETTE ALL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI Esecuzioni musicali di qualsiasi genere, ad esclusione dei concerti musicali, vocali e strumentali, ed intrattenimenti danzanti anche in discoteche e sale da ballo, quando l esecuzione musicale dal vivo sia di durata inferiore al cinquanta per cento dell orario complessivo di apertura al pubblico dell esercizio. Si considerano tutte le esecuzioni musicali e gli intrattenimenti danzanti senza musica dal vivo o con musica dal vivo la cui durata sia inferiore al cinquanta per cento dell orario complessivo di apertura dell esercizio. Attenzione: se il locale è aperto dalle 8 alle 24 e l intrattenimento è di durata complessiva di 4 ore, dalle 20 alle 24, il presupposto per l applicazione dell imposta si realizza solo se l esecuzione musicale dal vivo è di durata inferiore a 2 ore. Non si considera musica dal vivo quella con basi preregistrate o musicali (come il karaoke); infatti, la musica dal vivo necessita della presenza PREVALENTE di strumenti musicali (pianoforte, chitarra, etc.). Ai concerti vocali o strumentali NON si applica l imposta sugli intrattenimenti, ma l art. 74-quater del D.P.R. 633/72 (I.V.A.). Utilizzazione di bigliardi, di elettrogrammofoni, di bigliardini e di qualsiasi tipo di apparecchio e congegno a gettone, a moneta o a scheda, da divertimento o trattenimento, anche se automatico o semiautomatico, installati sia nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, sia nei circoli o associazioni di qualunque specie; utilizzazione ludica di strumenti multimediali; gioco del bowling; noleggio go-kart. Tali attività sono assoggettate all imposta anche se organizzate in spettacoli viaggianti, mentre sono escluse quando sono svolte a scopo agonistico sportivo. Presupposti per l esercizio a scopo agonistico sportivo sono: che le attività siano organizzate da Coni, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva; che l uso degli impianti e delle attrezzature sia consentito esclusivamente a soci e associati praticanti l attività agonistico sportiva. Ingresso nelle sale da gioco o nei luoghi specificamente riservati all esercizio delle scommesse. Esercizio del gioco nelle case da gioco e negli altri luoghi a ciò destinati. NOTA 1 GLI INTRATTENIMENTI DIVERSI DA QUELLI ESPRESSAMENTE INDICATI NELLA TARIFFA, MA AD ESSI ANALOGHI, SONO SOGGETTI ALL IMPOSTA STABILITA DALLA TARIFFA STESSA PER QUELLI CON I QUALI, PER LA LORO NATURA, ESSI HANNO MAGGIORE ANALOGIA. Gli intrattenimenti diversi da quelli indicati sono, comunque, normalmente esclusi dal campo di applicazione dell imposta. PRESUPPOSTO SOGGETTIVO (SOGGETTI D IMPOSTA) È SOGGETTO D IMPOSTA CHIUNQUE ORGANIZZA GLI INTRATTENIMENTI E LE ALTRE ATTIVITA di cui alla tariffa allegata al presente decreto [D.P.R. 649/72] OVVERO ESERCITA CASE DA GIOCO. NEI CASI IN CUI L ESERCIZIO DI CASE DA GIOCO È RISERVATO PER LEGGE AD UN ENTE PUBBLICO, QUESTI È SOGGETTO D IMPOSTA ANCHE SE NE DELEGA AD ALTRI LA GESTIONE. L imposta si applica, quindi, nei confronti di chiunque organizzi gli intrattenimenti o le altre attività elencate nella tariffa. È UNA DEFINIZIONE MOLTO AMPIA. BASE IMPONIBILE LA BASE IMPONIBILE È COSTITUITA DALL IMPORTO DEI SINGOLI TITOLI DI ACCESSO, VENDUTI AL PUBBLICO PER L INGRESSO O L OCCUPAZIONE DEL POSTO O DAL PREZZO COMUNQUE CORRISPOSTO PER ASSISTERE O PARTECIPARE AGLI INTRATTENIMENTI ED ALLE ALTRE ATTIVITA ELENCATI NELLA TARIFFA, AL NETTO DELL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN QUANTO DOVUTA. SI CONSIDERANO ANCHE I TITOLI DI ACCESSO EMESSI IN ABBONAMENTO. IN QUESTO CASO LA BASE IMPONIBILE È PARI ALL IMPORTO COMPLESSIVO DIVISO PER IL NUMERO DI ATTIVITA O PRESTAZIONI CUI L ABBONAMENTO DA DIRITTO.

10 Rientrano nella base imponibile anche: GLI AUMENTI APPORTATI AI PREZZI DELLE CONSUMAZIONI O DEI SERVIZI OFFERTI AL PUBBLICO Si presuppone la presenza di attività diverse nei luoghi dove si effettua l intrattenimento, per questo l offerta normalmente praticata dall esercente al di fuori dell attività di intrattenimento subisce un incremento di valore proprio in conseguenza dell ulteriore prestazione costituita appunto dall intrattenimento. I CORRISPETTIVI DELLE CESSIONI E DELLE PRESTAZIONI DI SERVIZI ACCESSORI OBBLIGATORIAMENTE IMPOSTE Si considera sia l ipotesi di ingresso a pagamento si l ipotesi di ingresso gratuito. È assoggettato a tassazione anche il corrispettivo per l ingresso comprensivo del diritto alla consumazione. L AMMONTARE DEGLI ABBONAMENTI, DEI PROVENTI DERIVANTI DA SPONSORIZZAZIONE E CESSIONE DEI DIRITTI RADIOTELEVISIVI, DEI CONTRIBUTI DA CHIUNQUE EROGATI, NONCHE IL CONTROVALORE DELLE DOTAZIONI DA CHIUNQUE FORNITE E OGNI ALTRO PROVENTO COMUNQUE CONNESSO ALL UTILIZZAZIONE ED ALL ORGANIZZAZIONE DEGLI INTRATTENIMENTI E DELLE ALTRE ATTIVITA Si noti, accanto ad un elenco analitico, la residualità riguardante ogni altro provento comunque connesso. Nel caso in cui gli intrattenimenti e le altre attività indicati nella tariffa siano organizzati da enti, società ed associazioni per i propri soci, l imposta si applica: SULL INTERO AMMONTARE DELLE QUOTE O CONTRIBUTI ASSOCIATIVI CORRISPOSTI, SE L ENTE HA COME UNICO SCOPO QUELLO DI ORGANIZZARE TALI INTRATTENIMENTI ED ATTIVITA L imposta si applica, quindi, sulle somme corrisposte a titolo di quote o di contributi associativi. SULLA PARTE DELL AMMONTARE DELLE QUOTE O CONTRIBUTI ANZIDETTI, RIFERIBILE ALL ATTIVITA SOGGETTA ALL IMPOSTA, QUALORA L ENTE SVOLGA ANCHE ALTRE ATTIVITA L imposta si applica, quindi, sulla parte dell ammontare delle quote o dei contributi associativi imputabili all attività di intrattenimento. SUL PREZZO DEI TITOLI DI ACCESSO E DEI POSTI RISERVATI E SULLE SOMME O VALORI CORRISPOSTI PER LE TRE VOCI INDICATE NELLA PAGINA PRECEDENTE. L imposta si applica, quindi, anche sul corrispettivo certificato dal titolo di accesso (rilasciato anche ai non soci). LA BASE IMPONIBILE, QUINDI, È COSTITUITA DA QUANTO CORRISPOSTO PER IL DIRITTO AD ASSISTERE O PARTECIPARE AGLI INTRATTENIMENTI, OVVERO DAI PROVENTI COMUNQUE CONNESSI ALL UTILIZZAZIONE ED ALL ORGANIZZAZIONE DELL EVENTO, AL NETTO DELL IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO IN QUANTO DOVUTA N.B.: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE, DALL AMMONTARE COMPLESSIVO DELLA SOMMA INCASSATA DEVE ESSERE SCORPORATA LA QUOTA RELATIVA ALL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI E L I.V.A. RELATIVA SE DOVUTA. ESEMPIO (Circolare 165 del 07/09/00) Si pensi, ad esempio, all ipotesi di un intrattenimento indicato al punto 1 della tariffa, organizzato da un soggetto IVA, con cessione o prestazione obbligatoriamente imposta al partecipante, e si consideri che quest ultima, in relazione al concetto recato dall articolo 12 del DPR n. 633del 1972, sia anche accessoria alla prestazione principale di intrattenimento, ai fini IVA: corrispettivo lordo pari a lire , per la prestazione di intrattenimento, che sconta le aliquote del 16 per cento, ai fini dell imposta sugli intrattenimenti, e del 20 per cento, ai fini dell IVA; corrispettivo lordo pari a lire per la cessione o prestazione obbligatoriamente imposta, che, ai sensi dell articolo 3, comma 2, lettera b), del DPR n. 640 del 1972, è assoggettata all imposta sugli intrattenimenti secondo l aliquota propria dell intrattenimento, pari al 16 per cento. Ipotizzando che la cessione o prestazione obbligatoriamente imposta sia accessoria anche in relazione all articolo 12 del DPR n. 633 del 1972 e, pertanto, assoggetta alla medesima aliquota percentuale IVA della prestazione principale di intrattenimento, si avrà: corrispettivo lordo complessivo lire : 16% di imposta sugli intrattenimenti; 20% di IVA. Il coefficiente di scorporo da applicare, nell esempio fatto, al corrispettivo lordo è pari a 1,36, calcolato sulla base della somma delle aliquote più cento diviso cento, e, quindi, la base imponibile è determinata mediante il seguente calcolo: corrispettivo lordo: coefficiente di scorporo = L : 1,36 = L Pertanto, sull importo di lire si applicano l imposta sugli intrattenimenti e l IVA, secondo le rispettive aliquote percentuali.

11 CASE DA GIOCO PER LE CASE DA GIOCO LA BASE IMPONIBILE È COSTITUITA GIORNALMENTE DALLA DIFFERENZA TRA LE SOMME INCASSATE PER IL GIOCO E QUELLE PAGATE AI GIOCATORI PER LE VINCITE E DA QUALSIASI ALTRO INTROITO CONNESSO ALL ESERCIZIO DEL GIOCO. Il Jackpot non influenza la base imponibile finché non è vinto. FINALITA DI BENEFICENZA È prevista una disciplina di favore per le attività di intrattenimento volte a scopi benefici. Infatti, LA BASE IMPONIBILE È RIDOTTA DEL CINQUANTA PER CENTO per gli introiti derivanti dagli intrattenimenti e dalle altre attività, destinati in favore di enti pubblici e di O.N.L.U.S. e utilizzati a fini di beneficenza, purché siano rispettate le seguenti condizioni: gli intrattenimenti organizzati a tale scopo, da uno stesso soggetto, non devono superare le dodici giornate di attività nel corso dell anno; all ente beneficiario devono essere destinati almeno i due terzi degli incassi, al netto delle spese e delle imposte; l organizzazione deve presentare preventivamente all ufficio accertatore la dichiarazione di effettuazione dell attività; l organizzatore deve redigere un apposito rendiconto dal quale risultino specificamente le entrate e le spese in relazione a ciascuna iniziativa. Se la manifestazione di beneficenza viene organizzata da enti pubblici, l imposta non è dovuta (sempre che siano verificate le suddette condizioni). Si ricorda che, relativamente alle O.N.L.U.S., l esenzione dall imposta spetta se l attività è svolta occasionalmente, in concomitanza di campagne di sensibilizzazione e previa comunicazione all Ufficio accertatore competente. BASE IMPONIBILE DETERMINATA FORFETARIAMENTE È determinabile forfetariamente la base imponibile quando siano organizzate esecuzioni musicali non dal vivo presso pubblici esercizi con ingresso libero e senza cessioni o prestazioni obbligatoriamente imposte ai partecipanti. La misura è pari al CINQUANTA PER CENTO DEI PROVENTI CONSEGUITI. Si ricorda che per i soggetti che abbiano conseguito nell anno solare precedente ricavi complessivi per un importo non superiore a cinquanta milioni, la base imponibile è ridotta al cinquanta per cento (attività di minima importanza e per quelle soggette ad imposta svolte congiuntamente ad altre che non vi sono soggette): È POSSIBILE OPTARE PER LA DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE NEI MODI ORDINARI, secondo le consuete regole. APPARECCHI DA DIVERTIMENTO E INTRATTENIMENTO Apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento/gioco/abilità che consentono la vincita di premi imponibile forfetario annuo di lire NOTA 2 Per gli intrattenimenti e le altre attività soggetti ad imposta organizzati congiuntamente ad altri non soggetti oppure costituiti da più attività soggette a tassazione, L IMPONIBILE SARA DETERMINATO CON RIPARTIZIONE FORFETARIA DEGLI INCASSI IN PROPORZIONE ALLA DURATA DI CISCUNA COMPONENTE. Naturalmente, tale regola deve ritenersi applicabile qualora non sia descritto separatamente il corrispettivo specifico per l intrattenimento. ALIQUOTE Le aliquote previste nella tariffa annessa al D.P.R. 640/72 e corrispondenti all attività svolta sono: esecuzioni musicali e intrattenimenti danzanti con musica dal vivo non prevalente 16% utilizzazione degli apparecchi da divertimento, utilizzazione ludica strumenti multimediali, bigliardo, bowling, go-kart 8% ingresso nelle sale da gioco o in luoghi adibiti all esercizio delle scommesse 60% esercizio del gioco nelle case da gioco ed altri luoghi a ciò destinati 10% Si ricorda che eventuali variazioni di aliquota dopo l inizio dell intrattenimento NON HANNO ALCUNA RILEVANZA sul debito d imposta. Infatti, si considera solo l aliquota vigente al momento di inizio della manifestazione.

12 VERSAMENTO DELL IMPOSTA Il pagamento dell imposta avviene con il modello F24 nei seguenti termini: per le attività a carattere continuativo, svolte in mese solare, entro il giorno sedici del mese successivo; per le attività occasionali, entro il quinto giorno successivo a quelli di conclusione della manifestazione; per le quote o le contribuzioni associative, entro il giorno sedici del mese successivo a quello di chiusura dell anno sociale. CODICI TRIBUTO: 6728 relativo all imposta sugli intrattenimenti e 6729 relativo all I.V.A. forfetaria connessa all imposta sugli intrattenimenti. 4. REGIME SPECIALE I.V.A. E INTRATTENIMENTI GENERALITA L art. 17 del D.Lgs. 26/02/1999, n. 60, ha modificato il regime I.V.A. per il settore degli intrattenimenti e dei giochi, in particolare il sesto comma dell art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n La nuova formulazione afferma che per gli intrattenimenti, i giochi e le altre attività di cui alla tariffa allegata al D.P.R. 26/10/1972, n. 640, l imposta [sul valore aggiunto] si applica SULLA STESSA BASE IMPONIBILE DELL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI ED È RISCOSSA CON LE STESSE MODALITA STABILITE PER QUEST ULTIMA. La circolare 165 del 07/09/2000 conferma che, comunque, restano invariati i criteri generali costitutivi del particolare regime I.V.A.: individuazione di un unica base imponibile da assumere ai fini del calcolo sia dell imposta sul valore aggiunto sia dell imposta sugli intrattenimenti; semplificazione della liquidazione I.V.A. mediante la forfetizzazione della detrazione; versamento dell I.V.A. con le stesse modalità previste per l imposta sugli intrattenimenti; esonero dagli adempimenti contabili compreso l adempimento della dichiarazione annuale ad eccezione dell obbligo di fatturazione nelle fattispecie espressamente individuate e della tenuta del registro degli acquisti; obbligo di adozione della contabilità separata per le attività diverse da quelle da intrattenimento; applicazione per il contenzioso I.V.A. della stessa disciplina stabilita per l imposta sugli intrattenimenti. NOVITA : È STATO ELIMINATO IL REGIME DI DETERMINAZIONE FORFETARIA DELLA BASE IMPONIBILE PER LE OPERAZIONI NON SOGGETTE ALL IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI. TALI OPERAZIONI (COME LE PRESTAZIONI PUBBLICITARIE) VENGONO ATTRATTE DAL REGIME I.V.A. ORDINARIO, QUINDI: la determinazione della base imponibile avviene secondo i criteri generali; la determinazione della detrazione avviene secondo i principi dettati dall articolo 19; vige l osservanza degli obblighi di cui al titolo II, di liquidazione e di presentazione delle dichiarazioni periodiche nonché di presentazione della dichiarazione annuale. Per approfondimenti sulla disciplina degli adempimenti contabili si rimanda al D.P.R.30/12/1999, n.544. FORFETIZZAZIONE DELLA DETRAZIONE La detrazione è forfetizzata IN MISURA PARI AL 50% DELL IMPOSTA RELATIVA ALLE OPERAZIONI IMPONIBILI. Casi particolari: per le prestazioni di sponsorizzazione la detrazione è forfetizzata in misura pari ad UN DECIMO dell imposta relativa alle operazioni stesse; per le cessioni o le concessioni di diritti di ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica la detrazione compete in misura pari ad UN TERZO dell imposta relativa alle operazioni stesse. È, comunque, possibile optare per IL REGIME ORDINARIO, dandone comunicazione alla S.I.A.E. e all Ufficio delle Entrate. L opzione ha effetto fino a revoca e, comunque, per un quinquennio. ADEMPIMENTI Esonero dagli obblighi di: fatturazione, ad eccezione delle operazioni relative a prestazioni di sponsorizzazione, cessione o concessioni di diritti ripresa televisiva e di trasmissione radiofonica ed alle prestazioni pubblicitarie; registrazione dei corrispettivi percepiti; liquidazione e presentazione delle dichiarazioni annuale e periodiche. È NECESSARIO, INVECE, TENERE IL REGISTRO DEGLI ACQUISTI.

13 ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE, PRO-LOCO E ASSOCIAZIONI SENZA FINE DI LUCRO DI CUI ALLA L. 16/12/1991, n.398 Il regime speciale si applica anche per quei proventi percepiti in relazione ad attività non soggette all imposta sugli intrattenimenti (ad esempio spese pubblicitarie). L articolo 9, comma 3, del regolamento emanato con D.P.R. n. 544 del 1999 prevede i seguenti adempimenti contabili per le associazioni sportive dilettantistiche e assimilati: versamento trimestrale dell I.V.A. mediante modello F24, entro il giorno sedici del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, con possibilità di avvalersi della compensazione; numerazione progressiva e conservazione delle fatture d acquisto; annotazione, anche con un'unica registrazione entro il giorno quindici del mese successivo, dell ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguiti nell esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente in un particolare modello I.V.A. E SPETTACOLO (Art. 74-quater, D.P.R. 633/72) GENERALITA LE ATTIVITA SPETTACOLISTICHE SONO SOGGETTE ALLA SOLA IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO, SECONDO I CRITERI ORDINARI. La nuova formulazione dell art. 74-quater del D.P.R. 633/72, con conferma della circolare n. 165 del 07/09/00, PREVEDE UNA DEROGA ALLE REGOLE GENERALI IN MATERIA DI I.V.A. PER QUANTO RIGUARDA L INDIVIDUAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO, CHE VIENE IDENTIFICATO PER LE OPERAZIONI IN ARGOMENTO NELL INIZIO DELL ESECUZIONE DELLA MANIFESTAZIONE, ANCORCHE IL CORRISPETTIVO SIA STATO PRECEDENTEMENTE PERCEPITO, AD ECCEZIONE DELLE OPERAZIONI ESEGUITE IN ABBONAMENTO PER LE QUALI IL MOMENTO IMPOSITIVO COINCIDE CON IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO LA TABELLA C ELENCA GLI SPETTACOLI ED ALTRE ATTIVITA : spettacoli cinematografici e misti di cinema e avanspettacolo, comunque ed ovunque dati al pubblico anche se un circoli e sale private; spettacoli sportivi, di ogni genere, ovunque si svolgono; esecuzioni musicali di qualsiasi genere esclusi i concerti vocali e strumentali, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo qualora l esecuzione di musica dal vivo sia di durata pari o superiore al 50% dell orario complessivo di apertura al pubblico dell esercizio, escluse quelle effettuate a mezzo elettrogrammofoni a gettone o a moneta; lezioni di ballo collettive; corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche, giostre e manifestazioni similari; spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedia musicale, rivista; concerti vocali strumentali, attività circensi e dello spettacolo viaggiante, spettacoli di burattini e marionette ovunque tenuti; mostre e fiere campionarie; esposizioni scientifiche, artistiche e industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze ed altre manifestazioni similari; si ricorda che per l individuazione del momento impositivo di fiere e di manifestazioni plurigiornaliere non deve essere considerato quale unico evento il complesso delle giornate, MA CIASCUNA GIORNATA VA CONSIDERATA COME EVENTO DISTINTO; prestazioni di servizio fornite in locali aperti al pubblico mediante radiodiffusioni circolari, trasmesse in forma codificata; la diffusione radiotelevisiva, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuata in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite. ALIQUOTE REGOLA GENERALE: SI APPLICA L ALIQUOTA DEL 20% Spettacoli sportivi con prezzo d ingresso superiore a lire Esecuzioni musicali con prevalenza di musica dal vivo, anche se effettuate in discoteche e sale da ballo, lezioni collettive di ballo, corsi mascherati e in costume, rievocazioni storiche e giostre Mostre, fiere campionarie, esposizioni scientifiche artistiche ed industriali, rassegne cinematografiche riconosciute con decreto del Ministero delle finanze Diffusione radiotelevisiva in locali aperti al pubblico ovvero a domicilio con accesso condizionato REGOLA PARTICOLARE: SI APPLICA L ALIQUOTA DEL 10% Spettacoli cinematografici

14 Spettacoli sportivi con prezzo d ingresso fino a lire Spettacoli teatrali di qualsiasi tipo, compresi balletto, opere liriche, prosa, operetta, commedie musicali, rivista, concerti vocali, e strumentali, attività circensi e spettacolo viaggiante, burattini e marionette PER IL PRINCIPIO DI ATTRAZIONE PREVISTO DALLA LEGGE I.V.A. ALL ART. 12, LE OPERAZIONI ACCESSORIE SONO ASSOGGETTATE ALL ALIQUOTA PROPRIA DELLA PRESTAZIONE SPETTACOLISTICA PRINCIPALE. Si ricorda che sono state, quindi, abolite le formalità proprie dell imposta sugli spettacoli quali la compilazione della distinta di incasso, nonché la liquidazione e il pagamento del tributo presso gli uffici della S.I.A.E. I soggetti interessati, pertanto, sono tenuti ad osservare i seguenti obblighi: certificazione dei corrispettivi mediante rilascio di titoli di accesso emessi da appositi apparecchi misuratori fiscali o biglietterie automatizzate. ATTENZIONE: il termine stabilito per l installazione dei misuratori fiscali e delle biglietterie è stato PROROGATO AL PRIMO OTTOBRE 2001 (dopo la proroga al 30/06/2000 e al 01/01/2001) con la pubblicazione in G.U. (18/01/01, n. 14) del D.P.R. 29/12/2000, n. 14. rilascio della ricevuta fiscale per la certificazione delle diffusioni radiotelevisive, anche a domicilio, con accesso condizionato effettuate in forma digitale a mezzo di reti via cavo o via satellite; emissione della fattura, limitatamente alle prestazioni di pubblicità, sponsorizzazione, cessioni o concessioni di ripresa radiotelevisiva e di trasmissione radiofonica; annotazione dei proventi nel registro dei corrispettivi; tenuta del registro degli acquisti, in cui annotare, in apposita sezione, anche le fatture emesse; effettuazione dei conseguenti adempimenti di liquidazione, di versamento con delega unificata modello F24 e di dichiarazione periodica e annuale; di tenuta e conservazione delle scritture contabili. SPETTACOLI VIAGGIANTI E CONTRIBUENTI MINORI Novità: la riforma ha escluso il settore degli spettacoli viaggianti dall ambito di applicazione dell imposta sugli intrattenimenti, assoggettandolo all I.V.A. REGIME NATURALE È un particolare regime agevolato, secondo il quale per tutti i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti la base imponibile è determinata nella misura del 50% dell ammontare complessivo dei corrispettivi riscossi, con totale indetraibi lità dell imposta assolta sugli acquisti. Lo stesso regime è riservato ai contribuenti che hanno realizzato nell anno solare precedente un volume d affari non superiore a cinquanta milioni di lire nell esercizio delle attività elencate nella tabella C. È POSSIBILE OPTARE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA NEI MODI ORDINARI. L opzione ha effetto fino a revoca ed è, comunque, vincolante per un quinquennio. Tali soggetti, ad esclusione dei piccoli intrattenimenti degli spettacoli viaggianti, devono rilasciare ricevuta fiscale o scontrino fiscale manuale o a tagli fissi, numerare e conservare le fatture, presentare la dichiarazione annuale I.V.A. e versare la relativa imposta annuale. Per quanto riguarda gli adempimenti contabili si rimanda all art. 8 del regolamento emanato con D.P.R. 544/1999. ATTIVITA DI SPETTACOLO SVOLTA IN MODO SALTUARIO OD OCCASIONALE Attività di spettacolo svolte da chi esercita una impresa (DIVERSA DA QUELLA DI SPETTACOLO) per le attività comprese nella tabella C deve essere data preventiva comunicazione alla S.I.A.E. Attività svolte da chi non esercita un impresa non deve essere data comunicazione alla S.I.A.E. e NON RILEVANO AI FINI I.V.A. Si ricorda che è stato riconosciuto agli esercenti sale cinematografiche, in luogo degli abbuoni previsti dalla disciplina previdente, un CREDITO D IMPOSTA che può essere detratto in sede di liquidazione e versamento dell I.V.A. o compensato. Per approfondimenti si rimanda al decreto 22 settembre 2000, n.310. IL NUOVO RUOLO DELLA S.I.A.E. In riferimento alle attività di spettacolo (Tab. C) svolte da soggetti che nell anno solare precedente hanno superato il volume di affari di cinquanta milioni, alle attività dello spettacolo viaggiante e altre attività (Tab. C) svolte da soggetti che non abbiano superato i cinquanta milioni di volume d affari, alle attività svolte da associazioni sportive dilettantistiche/pro-loco/associazioni senza scopo di lucro che abbiano optato per il regime previsto dalla L. 398/91, alle attività di intrattenimento e divertimento, la S.I.A.E.

15 COOPERA con gli uffici delle entrate anche attraverso il controllo contestuale delle modalità di svolgimento delle manifestazioni, ivi compresa l emissione, la vendita e la prevendita dei titoli d ingresso, nonché delle prestazioni di servizi accessori, al fine di acquisire e reperire elementi utili all accertamento dell imposta ed alla repressione delle violazioni procedendo di propria iniziativa o su richiesta dei competenti uffici dell amministrazione finanziaria alle operazioni di accesso, ispezione e verifica, trasmettendo agli uffici stessi i relativi processi verbali di constatazione. 7. DICHIARAZIONE ANNUALE I.V.A QUADRO VO SEZ. 1 (OPZIONI, RINUNCE E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL I.V.A.) - RIGO VO7 Art.74, comma 6 (Intrattenimenti e giochi) Applicazione del regime ordinario I.V.A. Opzione // Revoca La disciplina del regime forfetario I.V.A. dettata dall art.74, sesto comma, costituisce il naturale regime I.V.A. per i soggetti che esercitano attività di organizzazione di intrattenimenti e giochi, ai quali viene comunque consentito di avvalersi della facoltà di optare per l applicazione dell imposta nei modi ordinari. L opzione deve essere comunicata nella prima dichiarazione annuale I.V.A. da presentare successivamente alla scelta operata. Pertanto, i soggetti interessati per esprime l opzione relativa all anno 2000 provvederanno a BARRARE LA CASELLA 1 DEL RIGO VO7. È, inoltre, necessario inviare una lettera raccomandata (o comunicarlo personalmente) alla S.I.A.E. entro il 31 dicembre dell anno solare precedente a quello per il quale si intende applicare l imposta secondo i criteri ordinari. Se si opta per il regime ordinario, SI APPLICANO LE REGOLE PREVISTE PER LE ATTIVITA DI SPETTACOLO E ASSIMILATE DI CUI ALL ART. 74 QUATER DEL D.P.R. 633/72. L opzione è valida fino a quando non è revocata e comunque per almeno un quinquennio. La comunicazione dell eventuale REVOCA relativa alle medesime attività in pre cedenza assoggettate all imposta sugli spettacoli, deve essere effettuata BARRANDO LA CASELLA 3 DEL RIGO VO7. QUADRO VG SEZ.4 (DETERMINAZIONE FORFETARIA DELL IMPOSTA O RIDUZIONE DELLA BASE IMPONIBILE) - RIGO VG42 Art.74 quater, comma 5 Regime agevolativo per spettacoli viaggianti e contribuenti minori Riduzione della base imponibile e della relativa imposta Le istruzioni ministeriali confermano che ai soggetti destinatari del particolare regime disciplinato dal quinto comma dell articolo 74quater, è stato riservato nel modello di dichiarazione il rigo VG42 al fine di indicare la riduzione della base imponibile (50% dei corrispettivi riscossi) prevista dal quinto comma dell art. 74quater. Quindi, i contribuenti che effettuano spettacoli viaggianti e gli esercenti le altre attività (Tab. C) con volume d affari non superiore a 50 milioni di lire, devono indicare nella COLONNA 1 DEL RIGO VG42 L IMPORTO DI CUI DEVONO ESSERE RIDOTTI I CORRISPETTIVI RISCOSSI in relazione alle suddette attività, per il loro intero ammontare e DISTINTI PER ALIQUOTA D IMPOSTA APPLICATA, NELLA SEZIONE 2 DEL QUADRO VE. QUADRO VO SEZ. 1 (OPZIONI, RINUNCE E REVOCHE AGLI EFFETTI DELL I.V.A.) - RIGO VO14 Art.74 quater, comma 5, Applicazione del regime ordinario I.V.A. per spettacoli viaggianti e contribuenti minori Opzione Il regime agevolativo ex art. 74 quater, quinto comma, costituisce il regime I.V.A. naturale per i soggetti che effettuano spettacoli viaggianti e per i contribuenti minori esercenti attività di spettacolo. Essi, comunque, possono OPTARE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA NEI MODI ORDINARI. L opzione deve essere comunicata nella dichiarazione annuale I.V.A. relativa al periodo d imposta in cui il contribuente ha operato la scelta; quindi, i soggetti interessati per esprimere l opzione relativa all anno 2000 provvederanno a BARRARE LA CASELLA 1 DEL RIGO VO14. È, inoltre, necessario inviare una lettera raccomandata (o comunicarlo personalmente) alla S.I.A.E. entro il 31 dicembre dell anno solare precedente a quello per il quale si intende applicare l imposta secondo i criteri ordinari. L opzione è valida fino a revoca e, comunque, per almeno un quinquennio. Nota 1: il superamento del limite di 50 milioni di lire di volume d affari implica il venir meno della possibilità di applicare il regime agevolativo a partire dall anno solare successivo. Nota 2: nel caso in cui il soggetto d imposta svolga più attività occorre considerare il volume d affari complessivo relativo a tutte le attività esercitate, ancorché gestite con contabilità separata o assoggettate dalla normativa I.V.A. a regimi speciali espressamente disciplinati. QUADRO VO SEZ. 3 (OPZIONI E REVOCHE AGLI EFFETTI SIA DELL I.V.A. SIA DELLE IMPOSTE SUI REDDITI) RIGO VO30 Associazioni sportive dilettantistiche ed assimilate- Determinazione forfetaria dell I.V.A. e dei redditi (L. 16/12/91, n.398) Opzione // Revoca

16 L opzione per l applicazione delle disposizioni della L. 398/91 deve essere comunicata secondo le note disposizioni. Pertanto, le associazioni sportive, le associazioni senza scopo di lucro e le associazioni pro-loco, per comunicare l opzione effettuata nell anno 2000, provvederanno a BARRARE LA CASELLA 1 DEL RIGO VO30. L opzione è vincolante per almeno un quinquennio. Nota: la perdita in corso d anno dei requisiti necessari per l accesso ai benefici concessi dalla legge 398/91 (il limite è pari a 360 milioni), implica l applicazione dell I.V.A. secondo i criteri generali. La comunicazione della REVOCA deve essere effettuata BARRANDO LA CASELLA 2 DEL RIGO VO30.

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