Il nuovo regime della ritenuta sugli interessi da finanziamenti corrisposti a soggetti non residenti
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1 For internal use only Il nuovo regime della ritenuta sugli interessi da finanziamenti corrisposti a soggetti non residenti Università Bocconi. Finanziamenti bancari e strumenti di finanziamento alternativi alle imprese. 25 novembre 2014 Valentino Amendola
2 Decreto legge n. 91 del 24 giugno 2014 Art 22 Misure a favore del credito alle imprese Obiettivo di favorire i finanziamenti alle imprese estendendo a banche, assicurazioni e fondi di investimento UE il regime di esenzione da ritenuta sugli interessi ora riservato ai soggetti residenti in Italia Relazione di accompagnamento Eliminazione del rischio di doppia imposizione giuridica (economicamente traslato sul debitore) 2
3 For internal use only ART. 26, comma 5 bis, del DPR n. 600/1973 La ritenuta di cui al comma 5 non si applica agli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorche' privi di soggettivita' tributaria, costituiti negli Stati membri dell'unione europea e negli Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo inclusi nella lista di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 ART. 26, comma 5, del DPR n. 600/1973 ritenuta sui redditi di capitale diversi da quelli indicati nei commi precedenti e da quelli per i quali sia prevista l applicazione di altra ritenuta alla fonte o di imposte sostitutive delle imposte sui redditi. Se i percipienti non sono residenti nel territorio dello Stato o stabili organizzazioni di soggetti non residenti la predetta ritenuta è applicata a titolo d imposta ed è operata anche sui proventi conseguiti nell esercizio di impresa commerciale. la ritenuta è operata anche sugli interessi ed altri proventi dei prestiti di denaro corrisposti a stabili organizzazioni estere di imprese residenti, non appartenenti all impresa erogante e si applica a titolo di imposta sui proventi che concorrono a formare il reddito dei soggetti non residenti ed a titolo d imposta in ogni altro caso.
4 Imponibilità del reddito in capo al non residente Art. 23 TUIR interessi ed altri proventi (redditi di capitale) corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni italiane di non residenti Art. 152 TUIR base imponibile costituita dall interesse (reddito di capitale) lordo Art. 26, comma 5, del DPR 600/1973 applicazione di un prelievo definitivo alla fonte esonero da obblighi di dichiarazione 4
5 Funzione della ritenuta Carattere sostanziale e sostitutivo della ritenuta a titolo d imposta Effetto dell abolizione della ritenuta a titolo d imposta Esenzione da imposizione sul reddito (in Italia) ABI circ. n. 36 del 1981 Art 26, comma 2 DPR 600/1973 (interessi interbancari) Art. 27 DPR 600/1973 Dividendi pagati da società figlie UE 5
6 Funzione della ritenuta Carattere strumentale della ritenuta a titolo d imposta Effetto dell abolizione della ritenuta a titolo d imposta Obblighi di dichiarazione e calcolo delle imposte sul reddito italiano trasferiti in capo ai non residenti Norme che hanno specificato l esenzione da imposte oltre che da ritenuta: Art. 3 l. 626/1981 e art. 6 l. 181/1982 Viene meno l effetto agevolativo (vedi relazione) del credito (ed i motivi di necessità ed urgenza) 6
7 Effetto di semplificazione operativa. Doppia imposizione giuridica economicamente traslata al debitore degli interessi Clausole di gross up : pagamento aggiuntivo rivolto a neutralizzare l effetto della ritenuta ( lordizzazione degli interessi); meccanismi di restituzione dell importo aggiuntivo a fronte del recupero fiscale realizzato nella giurisdizione di residenza a fronte della ritenuta subita Intervento di banche italiane (o stabili organizzazioni italiane di banche estere) Banca finanziatrice che trasferisce il rischio mediante depositi, garanzie reali e personali, derivati di credito; Strutture IBLOR (abuso del diritto) 7
8 Operazioni di credito passante (conduit) Parametri per definire l intervento abusivo? funding banca italiana (europea) Banca estera (extra UE) rischio interessi finanziamento Impresa italiana 8
9 Operazioni di credito passante (con stabile organizzazione estera di banca italiana) Stabile organizzazione estera (extra UE) di banca italiana (europea) funding Banca estera (extra UE) Impresa italiana Ritenuta a titolo d imposta se la s.o. opera come tramite della banca estera ed a titolo d acconto se i proventi sono imputabili alla banca italiana 9
10 Profili soggettivi Soggetti esonerati dalla ritenuta: Enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell U.E. Imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell U.E. OICR, anche privi di soggettività tributaria, che non fanno ricorso alla finanziaria e sono costituiti in Stati aderenti all accordo SEE inclusi nella lista di cui all art. 168 bis del TUIR (prevista dalla l. 244/2007) 10
11 Profili soggettivi Soggetti esonerati dalla ritenuta: Enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell U.E. Non è richiesta la residenza nell U.E. Non sono richieste particolari autorizzazioni da parte delle autorità U.E. L esonero si applica alle filiali U.E. di banche extra U.E. L esonero non si applica alle filiali extra UE di banche aventi sede in U.E. 11
12 Profili soggettivi Soggetti esonerati dalla ritenuta: Imprese di assicurazione costituite ed autorizzate ai sensi Stati membri dell U.E. L esonero non spetta ad assicurazioni non costituite nell U.E. anche se il finanziamento è erogato da una filiale situata nell U.E. (a meno che non sia in Italia) L esonero non spetta alle assicurazioni solo autorizzate ad esercitare l attività nell U.E. L esonero si applica alle filiali extra U.E. di assicurazioni costituite ed autorizzate in un paese U.E. 12
13 Profili soggettivi Soggetti esonerati dalla ritenuta: OICR (anche se privi di soggettività tributaria) che non fanno ricorso alla leva finanziaria costituiti in uno Stato U.E. o SEE white list (Norvegia ed Islanda) OICR di qualsiasi tipo (aperti, chiusi, alternativi, private equity) Leva finanziaria = rischio sistemico (individuazione del livello di debito rilevante) L esonero spetta anche se gli investitori dell OICR U.E. sono extraeuropei? L esonero spetta anche se gli investitori dell OICR U.E. privo di soggettività tributaria sono extraeuropei? (Abuso del diritto) 13
14 Profili soggettivi La ratio normativa l esenzione si applica ai finanziamenti erogati da un OICR norvegese (che non usi leva finanziaria) e non a quelli erogati da una banca norvegese. l esenzione si applica alla filiale europea di una banca residente negli USA ma non alla filiale di una assicurazione americana situata nel medesimo Stato U.E. 14
15 Profili oggettivi interessi e altri proventi = qualsiasi reddito di capitale (corrispondenza oggettiva tra comma 5 e comma 5bis dell art. 26 del DPR 600/1973 finanziamenti a medio e lungo termine (accezione mutuata dagli artt. 15 e ss del DPR 601/1973) l esonero da ritenuta si applica anche quando l imposta sostitutiva non è applicata erogati alle imprese. Erogazione = manifestazione del reddito. L esonero non spetta a soggetti non imprenditori (enti non commerciali, fondi comuni). 15
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