COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA
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1 COMUNE DI CAPO DI PONTE PROVINCIA DI BRESCIA REGOLAMENTO PER LA RISCOSSIONE DIRETTA DELL IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) E DELLA TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI (T.A.R.S.U.). Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 29 del 29/11/2011 1
2 TITOLO I Contenuto ed Oggetto del Regolamento Art. 1 - Contenuto, scopo ed efficacia del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina le modalità per la riscossione diretta dei tributi comunali nell ambito della potestà regolamentare dell Ente ai sensi degli articoli 3 comma 4, e 7 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, dell articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 e di ogni altra disposizione normativa, al fine di ridurre gli oneri relativi alla riscossione stessa e contestualmente semplificare i rapporti tra i contribuenti e gli uffici della fiscalità locale, fornendo indicazioni dirette ai cittadini in ordine alle modalità e alle scadenze inerenti gli adempimenti tributari. 2. Ai sensi dell art. 36 della Legge 388 del 23 dicembre 2000, la riscossione spontanea è prevista secondo modalità che, velocizzando le fasi di acquisizione delle somme riscosse, assicurino la più ampia diffusione dei canali di pagamento e la sollecita trasmissione all Ente creditore dei dati del pagamento stesso. 3. Per quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di riscossione dei tributi locali. ART. 2 Tributi oggetto di riscossione diretta 1. Oggetto delle presenti disposizioni in materia di riscossione diretta sono i seguenti tributi: I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili); T.A.R.S.U. (Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani). Art. 3 Riscossione TITOLO II I.C.I L imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) viene riscossa in due rate, determinate in osservanza alle disposizioni dettate dal D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e s.m.i., istitutivo di tale imposta e nelle date di scadenza fissate da tale normativa, come modificate dall art. 37 comma 13 e 14 del D.L. n. 223/06 convertito nella Legge n. 248/06 e precisamente; scadenza prima rata 16 giugno; scadenza seconda rata 16 dicembre. 2. In ipotesi di versamento unico da parte del contribuente, la somma deve essere riscossa entro il termine di scadenza della prima rata. 3. Per le modalità di pagamento si rinvia al successivo articolo 4 del presente regolamento. 2
3 Art. 4 Modalità di pagamento 1. I contribuenti del Comune di Capo di Ponte possono effettuare i versamenti relativi al tributo, con le modalità di seguito indicate: mediante bollettino di conto corrente postale; mediante versamento diretto alla Tesoreria Comunale, indicando nella causale del versamento il tipo di tributo pagato, l anno d imposta e l eventuale numero di rata; mediante modello F Qualora il servizio di accertamento e liquidazione sia stato affidato in concessione i versamenti vengono effettuati su conto corrente postale intestato al Concessionario titolare del servizio. Art. 5 Limiti di esenzione per riscossione, accertamenti e rimborsi arrotondamenti - 1. Il versamento dell I.C.I non è dovuto e non sono effettuati i rimborsi, qualora l ammontare non superi, post arrotondamento 3,00 per ciascun versamento in acconto /saldo. 2. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo. Art. 6 Rimborsi e tasso di interesse a debito ed a credito - 1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. L Ente Locale provvede ad effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla data di presentazione dell istanza. 2. Sulle somme dovute a seguito di procedure di accertamento o di accertamento in rettifica, sulle somme dovute per rimborsi ed in generale sulle somme a debito o a credito di carattere tributario, si applica il tasso di interesse legale vigente. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Art. 7 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) gestita in forma diretta o affidata a ditta esterna, avviene secondo le modalità previste dal R.D. 14 aprile 910, n. 639 (decreto ingiuntivo e fasi successive), con addebito delle spese per l espletamento dell attività di recupero credito a totale carico del debitore. 3
4 TITOLO III TASSA SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI Art. 8 Formazione di Elenchi nominativi dei contribuenti 1. L importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, liquidato sulla base delle iscrizioni dell anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati, è iscritto a cura del funzionario responsabile in appositi elenchi nominativi da formare e vistare entro l anno successivo a quello per il quale è dovuto il tributo e, in caso di liquidazione in base ad accertamento, entro l anno successivo a quello nel corso del quale l avviso di accertamento è notificato. 2. Relativamente all anno di entrata in vigore del presente regolamento, gli elenchi nominativi sono formati, per le reiscrizioni dell anno precedente, sulla base dell ultimo ruolo ordinario emesso. Art. 9 Visto di esecutività 1. Sul frontespizio riepilogativo dell elenco formato, è apposto il visto di esecutività da parte del Funzionario Responsabile, entro il termine, previsto a pena di decadenza, di cui all art. 8 comma 1 del presente regolamento. 2. Una copia riepilogativa di detti elenchi è affissa all albo pretorio per otto giorni consecutivi. L Ente avvisa la popolazione del deposito degli stessi presso gli uffici comunali, ricordando ai contribuenti l obbligo del pagamento alle rispettive scadenze. Art. 10 Pagamento in base ad autoliquidazione 1. Per rispettare le esigenze di semplificazione previste dall art. 52 del D.Lgs 446/1997 l Ufficio Tributi invierà una comunicazione contenente gli importi da pagare e le relative scadenze, prestabilite ed uguali per tutti. 2. Le scadenze per il pagamento della tassa vengono indicate: 1^ emissione: unica rata entro il 30 aprile, oppure in due rate: - Prima rata entro il 30 aprile; - Seconda rata entro il 30 settembre. 2^ emissione: unica rata entro il 30 novembre, oppure in due rate: - Prima rata entro il 30 novembre; - Seconda rata entro il 31 gennaio. Art. 11 Avviso di accertamento per omesso/parziale versamento. 1. Limitatamente ai soli contribuenti che non hanno provveduto volontariamente al pagamento a seguito dell invio della comunicazione di cui al precedente art. 10, l Ufficio Tributi notificherà un avviso di 4
5 accertamento per omesso/parziale versamento nel rispetto delle disposizioni dettate dalla Legge 296/2006 Legge Finanziaria per il Il provvedimento dovrà essere notificato entro il termine decadenziale di cinque anni dalla data di scadenza del pagamento e dovrà contenere: a) La denominazione dell Ente creditore; b) Le generalità del contribuente o la denominazione della ditta, società o altra persona giuridica; c) Il codice fiscale o partita Iva; d) L indicazione dell ubicazione della superficie tassabile, nonché il parametro di riferimento (mq); e) L importo della tariffa deliberata al mq/annuo e la relativa categoria; f) L importo distinto analiticamente per tributo, addizionali ed eventuali oneri accessori; g) L importo degli interessi legali maturati dal giorno successivo alla scadenza del pagamento e fino alla data di emissione dell avviso di accertamento per parziale/omesso versamento; h) L importo totale dovuto; i) Scadenza del pagamento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell atto impositivo; j) L organo presso cui è possibile ricorrere. Art. 12 Riscossione 1. Sugli importi scaduti e non versati entro i termini di cui all art.10, comma 2, si applicano gli interessi legali calcolati giornalmente, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, ovvero dal giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato. 2. Resta fermo quanto previsto dall art. 72, comma 3, secondo periodo del D.Lgs. 507/93, in materia di ripartizione, per gravi motivi, del carico tributario se comprensivo di arretrati. Art. 13 Modalità di pagamento 1. Il pagamento delle somme iscritte nell elenco può essere effettuato tramite la Tesoreria Comunale e presso qualsiasi ufficio postale. Art. 14 Riscossione coattiva 1. Nei casi di mancato pagamento, l ufficio, a pena di decadenza, provvede, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l accertamento di cui all art. 11 è divenuto esecutivo, alla riscossione coattiva mediante la procedura prevista dal R.D. n. 639 del 14 aprile 1910 (decreto ingiuntivo), con addebito delle spese per l espletamento dell attività di recupero credito a totale carico del debitore. Qualora il servizio di riscossione coattiva sia affidato a ditta esterna sarà la stessa ad attivare le procedure neccessarie al recupero. 5
6 TITOLO IV Disposizioni finali Art. 15 Disposizioni finali 1. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano le disposizioni di leggi o altri regolamenti nazionali e regionali vigenti in materia. 2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente Regolamento. Art. 16 Pubblicità del regolamento 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico presso l Ufficio Tributi perché né possa prendere visione in qualsiasi momento nonché pubblicata sul sito Art. 17 Entrata di vigore 1. Le disposizioni del presente Regolamento hanno effetto a partire dal 1 Gennaio
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