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1 LA TUTELA DEI GRANDI ALBERI IN ITALIA di Moris Lorenzi Alcuni esempi di come avviene la tutela dei grandi alberi nelle Regioni italiane In Italia, la legislazione appositamente emanata per la protezione dei grandi alberi è stata stimolata dall indagine condotta nel 1982 su tutto il territorio nazionale dal Corpo Forestale dello Stato per la ricerca degli individui arborei più ragguardevoli per gli aspetti biologici, fisionomici e culturali. Alcune Regioni si sono quindi dotate di strumenti legislativi per la loro tutela; tra di esse si possono citare l Emilia-Romagna, il Piemonte, la Toscana, la Lombardia, l Umbria, il Lazio, le Marche, la Basilicata, la Valle d Aosta e il Veneto. La Valle d Aosta, con la Legge Regionale n. 50 del 21 Agosto 1990, dispone che per l individuazione e la salvaguardia delle piante monumentali queste debbano possedere almeno uno dei seguenti requisiti: il primo che abbiano almeno 200 anni e un diametro del tronco superiore a 80 centimetri; il secondo che siano castagni da frutto il cui tronco superi il diametro di un metro e che abbiano la chioma vitale superiore al 80%; il terzo che possano essere alberi di qualsiasi specie, escluso il pioppo, che per rarità, dimensioni, età o altre caratteristiche particolari, siano ritenute monumentali. È istituito, presso l Assessorato regionale dell Agricoltura, Foreste ed Ambiente Naturale, il registro regionale delle piante monumentali, dove sono conservate le schede relative ai dati dendrometrici, dendroauxometrici, morfologici, fitopatologici e altre importanti notizie concernenti le singole piante. L abbattimento delle piante monumentali protette ai sensi di questa legge deve essere autorizzato dalla Giunta Regionale con propria deliberazione, previa acquisizione del parere vincolante di un Comitato appositamente costituito. Il Piemonte, con la Legge Regionale n. 50 del 3 aprile 1995 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, di alto pregio naturalistico e storico, del Piemonte si propone la tutela e la valorizzazione di alberi, filari e alberate monumentali di interesse paesaggistico ambientale e storico culturale presenti sul territorio regionale. Vengono considerati alberi, filari ed alberate monumentali di interesse storicoculturale e ambientale-paesaggistico: a) alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; b) alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; c) filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani. Singoli cittadini, Organi ed Enti pubblici o Associazioni possono segnalare alla Giunta Regionale l esistenza di alberi, filari o alberate aventi le caratteristiche sopra elencate, la quale, sentito il parere obbligatorio e vincolante di una Commissione Tecnica allo scopo costituita, predispone e aggiorna periodicamente l elenco degli alberi, dei filari e delle alberate monumentali, di interesse paesaggisticoambientale e storico-culturale della Regione Piemonte, che viene pubblicato integralmente sul Bollettino Ufficiale Regionale. Gli alberi, i filari e le alberate inseriti in tale elenco devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali e risultano vincolati ai sensi della legge nazionale sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche. La Regione Piemonte 1 eroga contributi, per la cura ordinaria e straordinaria degli alberi, dei filari e delle alberate inclusi nell elenco e ha la facoltà di promuovere iniziative atte alla loro valorizzazione al fine di divulgarne la conoscenza e il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale ed ambientale circostante. Il Veneto, con la Legge Regionale n. 20 del 9 agosto 2002 Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali detta norme per l individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico nonché di interesse paesaggistico e culturale presenti nel territorio regionale. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico nonché di interesse paesaggistico e culturale: a) gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; b) gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali. 1 La Legge 29 giugno 1939, n è stata abrogata dal Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137, ma i vincoli a suo tempo stabiliti dalla vecchia legge sono stati fatti salvi. 121

2 Presso l Azienda Regionale Veneto Agricoltura è istituito l elenco regionale degli alberi monumentali e l inserimento degli esemplari può avvenire su proposta delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane, degli Enti Parco o anche a seguito di segnalazioni di singoli cittadini o associazioni ai medesimi enti. L Azienda Regionale Veneto Agricoltura e gli enti proponenti promuovono iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela, nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante. I Comuni, a loro volta, sono tenuti a riportare nel proprio strumento urbanistico generale gli alberi monumentali protetti e le relative aree di pertinenza dettando apposita normativa di tutela. È fatto divieto a chiunque di abbattere, danneggiare o comunque modificare la struttura degli alberi monumentali inseriti nell elenco regionale. Gli interventi per una corretta manutenzione e conservazione degli alberi monumentali nonché il loro eventuale abbattimento, qualora non siano già attribuiti alla competenza di Enti o Amministrazioni diverse ai sensi della normativa statale e regionale vigente, sono autorizzati dal Comune, previa acquisizione di un parere tecnico delle strutture regionali competenti in materia di servizi forestali e fitosanitari. L abbattimento di alberi inclusi nell elenco avviene esclusivamente per motivi di pubblica incolumità o per esigenze fitosanitarie e comunque dopo aver accertato l impossibilita ad adottare soluzioni alternative. Per il Trentino-Alto Adige alcuni alberi possono appartenere alla categoria dei monumenti naturali, alla stessa stregua di sorgenti, cascate, laghi alpini, formazioni rocciose e di ghiaccio, caverne, giacimenti minerari e fossili, affioramenti geologici, che per loro peculiarità e rarità o tipicità paesaggistica si sono rivelati degni di tutela. In particolare, per la Provincia di Trento, la Legge Provinciale n. 10 del 15 dicembre 2004, Disposizioni in materia di urbanistica, tutela dell ambiente, acque pubbliche, trasporti, servizio antincendi, lavori pubblici e caccia, prevede una specifica tutela paesaggistica per gli alberi monumentali, prevedendo non solo l individuazione degli alberi ma anche la possibilità per i Comuni di provvedere alla valorizzazione dei beni individuati mediante la predisposizione di percorsi adeguatamente segnalati, nonché alla manutenzione degli stessi, avvalendosi anche della consulenza delle competenti strutture provinciali per una adeguata manutenzione degli alberi monumentali e per il controllo fitosanitario degli stessi. È possibile anche richiedere specifiche agevolazioni provinciali per il ripristino e manutenzione degli alberi monumentali. Anche la Provincia di Bolzano, con Legge Provinciale n. 16 del 25 luglio 1970, Tutela del paesaggio, prevede la necessità dell autorizzazione per l abbattimento di alberature che compongono la bellezza ed il carattere del paesaggio, in particolare quelle fiancheggianti vie di comunicazione e strade cittadine. L Emilia-Romagna, con la Legge Regionale n. 2 del 24 gennaio 1977, Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale, si è dotata di un primo strumento per la conservazione del patrimonio naturale. L articolo 6 di questa Legge prevede che la Regione, attraverso l emanazione di un decreto possa sottoporre a particolare tutela esemplari arborei singoli od in gruppi, in bosco od in filari, di notevole pregio scientifico o monumentale vegetanti nel territorio regionale. Nel decreto deve in ogni caso essere indicata la esatta ubicazione degli esemplari arborei tutelati, le caratteristiche e le modalità di segnalazione degli stessi in loco, nonché i criteri e la durata di applicazione del regime di tutela. I requisiti fondamentali affinché un albero possa essere definito monumentale possono essere ricondotti alle sue eccezionali dimensioni e bellezza nonché dalla posizione particolarmente felice e dalla ricchezza di notizie storiche. Dal primo censimento realizzato nel 1980, prima su iniziativa dell Istituto per i Beni Artistici, Culturali e Naturali della Regione e quindi della Direzione Generale Economia Montana e Foreste di Roma, in tutta la regione sono state compilate oltre schede di segnalazione e oltre cinquecento esemplari sono stati sottoposti a tutela ai sensi della richiamata legge regionale. La Toscana, con la Legge Regionale n. 60 del 13 agosto 1998, Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali, ha dettato le norme per l individuazione degli alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico di interesse paesaggistico e culturale. Sono considerati alberi monumentali di alto pregio naturalistico e storico: - gli alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale o a tradizioni locali. La legge prevede l istituzione di un elenco ufficiale degli alberi monumentali e la possibilità di inerire nuovi soggetti su proposta dei comuni, ovvero degli enti gestori di parchi, delle riserve naturali e delle aree naturali protette di interesse locale, laddove territorialmente competenti, ma l inserimento può avvenire anche a seguito di segnalazione di singoli cittadini ai Comuni o agli Enti gestori delle aree protette. I comuni territorialmente competenti, ovvero i soggetti gestori, operano gli adeguamenti necessari degli strumenti di pianificazione per l individuazione delle aree di pertinenza agli alberi monumentali e l adozione delle relative tutele. La legge afferma anche che la Giunta Regionale e gli Enti interessati hanno la facoltà di promuovere iniziative di pubblicizzazione e valorizzazione degli alberi inclusi nell elenco, al fine di divulgarne la conoscenza, il significato della tutela nonché per migliorare il contesto territoriale e ambientale circostante. L abbattimento degli alberi inclusi nell elenco 122

3 avviene esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o per problemi fitosanitari, e comunque solo dopo aver accertato l impossibilità ad adottare soluzioni alternative. In questo caso l abbattimento viene autorizzato dai Comuni ovvero dai soggetti gestori, previa acquisizione di una perizia tecnica. In caso di abbattimento i Comuni ovvero i soggetti gestori dispongono l obbligo del reimpianto di specie vegetali analoghe a quelle abbattute. La Liguria, con la Legge Regionale n. 4 del 22 gennaio 1999 sulla disciplina degli interventi in materia forestale, definisce gli alberi monumentali un patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale o storico-culturale della regione e prevede il loro inserimento in un apposito elenco. È fatto divieto assoluto di abbattere gli esemplari inseriti nell elenco, ad esclusione di conclamati motivi fitosanitari, di pubblica incolumità o per la realizzazione di opere di pubblica utilità. Gli interventi di carattere fitosanitario, di potatura e di sostegno statico relativi agli esemplari iscritti nell elenco devono venire preventivamente autorizzati dall Ispettorato Ripartimentale delle Foreste e l autorizzazione può contenere particolari prescrizioni. Gli esemplari tutelati sono indicati sul posto con apposita segnalazione, predisposta a cura dello stesso Ispettorato Ripartimentale delle Foreste territorialmente competente. Il Lazio, con la Legge Regionale n. 39 del 28 ottobre 2002, Norme in materia di gestione delle risorse forestali, detta norme per la tutela degli alberi monumentali di pregio naturalistico, storico, paesistico e culturale sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, presenti su tutto il territorio regionale. Vengono considerati alberi monumentali: - alberi isolati anche all interno dei centri urbani, o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità e longevità; - alberi che hanno un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; - alberi dichiarati monumentali in base a precedenti disposizioni legislative in materia di bellezze naturali e paesistiche o in base a specifici atti amministrativi. Le aree in cui insistono gli alberi monumentali, anche se sostituiti da nuove piante, sono gravate dal vincolo di inedificabilità; l abbattimento degli alberi monumentali può avvenire solo per esigenze di pubblica incolumità o per motivi fitosanitari. L abbattimento è autorizzato dal Comune solamente dopo aver accertato l impossibilità di adottare soluzioni alternative ed avuto il parere della Soprintendenza ai Beni Monumentali ed Ambientali e quello di un organo consultivo regionale appositamente istituito. Per gli alberi monumentali interni ai centri abitati, successivamente al loro abbattimento, si deve procedere alla bonifica del sito e quindi al reimpianto di nuovi alberi. La Regione Campania, ha allo studio una proposta di legge recante ad oggetto: Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali della Campania, per la salvaguardia di: - alberi isolati o facenti parte di formazioni boschive naturali o artificiali che per età o dimensioni possono essere considerati come rari esempi di maestosità o longevità; - alberi che hanno un preciso riferimento ad eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico o culturale; - filari ed alberate di particolare pregio paesaggistico, monumentale, storico-culturale, ivi comprese quelle inserite nei centri urbani. La proposta di legge prevede l effettuazione di un censimento e la predisposizione di un elenco. Gli alberi, i filari e le alberate inseriti nell elenco sono individuati sul territorio attraverso l apposizione nei loro pressi di apposita segnaletica e devono essere individuati negli strumenti urbanistici comunali, rimanendo soggetti a al vincolo sulla protezione delle bellezze naturali e panoramiche. La proposta prevede anche l istituzione di una Commissione Tecnica con il compito di esprimersi in merito all inclusione nell elenco degli alberi, filari e alberate di cui è stata predisposta la scheda di identificazione, ai finanziamenti per gli interventi di cura ordinaria e straordinaria, nonché sull eventuale abbattimento. La Regione Puglia, ha avviato una proposta di censimento e regolamentazione dei monumenti vegetazionali presenti sul territorio regionale, in quanto le leggi sinora emanate non garantiscono livelli di tutela adeguati ai grandi alberi. La Legge Regionale n. 14 del 31 maggio 2001, infatti, fa riferimento all istituzione di un albo regionale dei monumenti vegetazionali ma nulla dice circa la definizione di monumento vegetazionale, l indicazione delle modalità di censimento, l indicazione di un organo competente nella valutazione della monumentalità delle piante, le misure di salvaguardia, vincoli, eventuali indennizzi spettanti ai proprietari, eventuali interventi di cura, etc. Anche nella Legge Regionale n. 19 del 24 luglio 1997 relativa alla classificazione delle aree naturali protette si fa riferimento alla conservazione dell integrità dei monumenti naturali, intesi come singoli elementi o piccole superfici dell ambiente naturale (formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, vegetazionali) di particolare pregio naturalistico e ambientale, ma la genericità del riferimento non può assicurare che il regime di tutela applicato alle aree naturali protette sia valido anche per i grandi alberi. In Lombardia, infine, sono stati condotti negli ultimi anni fondamentali censimenti per l individuazione di alberi monumentali ma non esiste ancora una specifica legge volta alla loro tutela. Il censimento degli alberi monumentali in Lombardia, avviato nel 1989, è stato effettuato per tappe successive, coinvolgendo le diverse Amministrazioni Provinciali. La prima Provincia ad intraprendere la fase esecutiva dell indagine è stata Pavia, seguita da Milano nel 1992, Brescia nel 1994 e Sondrio nel 1997, a cui si sono aggiun- 123

4 te negli anni successivi le Province di Bergamo, Lodi e Lecco. Una successiva fase del lavoro ha riguardato poi le Province di Como, Cremona, Mantova e Varese, che hanno esteso il censimento anche agli ambiti interessati dalle aree protette presenti sul loro territorio 2. Lo scopo del censimento era individuare gli esemplari arborei dotati di monumentalità per definire in seguito modalità di tutela e iniziative adeguate al miglioramento del contesto territoriale e ambientale circostante gli stessi. Nel censimento, gli aspetti considerati per valutare la monumentalità degli alberi rilevati sono stati: - monumentalità dimensionale, legata alla circonferenza e all altezza della pianta; - monumentalità architettonica, relativa agli esemplari legati a edifici di elevato valore storico-culturale; - monumentalità paesaggistica, ovvero relativa alla collocazione delle piante in un contesto territoriale di elevato valore estetico o la cui presenza caratterizza un certo luogo; - monumentalità storico-culturale, laddove l importanza della pianta è legata a particolari eventi della storia locale, tradizioni, leggende, ecc.; - monumentalità legata alla forma e portamento della pianta; - monumentalità legata alla rarità botanica, riferita a specie non tipiche dell ambiente in cui crescono. Il Lombardia, la prima legge regionale che, sia pure in modo non diretto, ha offerto una possibilità di salvaguardia dell albero monumentale, è stata la Legge Regionale n. 9 del 1977 Tutela della vegetazione nei parchi istituiti con legge regionale, sebbene non specifica per questi alberi e territorialmente limitata alle fasce fluviali e alle aree di salvaguardia integrale dei quattro parchi regionali allora esistenti (Parco della Valle del Ticino, Parco Nord Milano, Parco delle Groane e Parco dei Colli di Bergamo). Sei anni più tardi, con l approvazione della Legge Regionale n. 86 del 1983 Piano regionale delle aree protette. Norme per l istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale, è stata introdotta la figura del monumento naturale, come un nuovo e più preciso strumento di tutela per gli alberi di particolare pregio che consente la loro salvaguardia in particolare all esterno delle aree protette, potendo queste ultime ricorrere più speditamente agli apparati di pianificazione previsti dalla stessa legge regionale. Da ultimo va anche citata la recente Legge Regionale n. 27 del 28 ottobre 2004, Tutela e valorizzazione delle superfici, del paesaggio e dell economia forestale, che allo scopo di tutelare e valorizzare il patrimonio arboreo, paesaggistico e ambientale della Lombardia, attribuisce alla Giunta Regionale il compito di promuovere l individuazione, la manutenzione e la conservazione degli alberi di particolare pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Un più agile strumento di tutela è oggi rappresentato dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, a cui la Legge Regionale n. 1 del 2000 attribuisce fra l altro efficacia di Piano Paesistico-Ambientale, recentemente portato a compimento dalla maggioranza delle Province lombarde e in fase di ultimazione da parte delle rimanenti. Ad oggi, il ricorso al P.T.C.P. è stato attuato dalle Province di Milano e Pavia, che hanno previsto l individuazione cartografica degli alberi monumentali del proprio territorio e la formulazione di una apposita norma tecnica che ne salvaguarda la conservazione, fatta salva la possibilità di abbattimenti per problemi di stabilità o fitopatologici. La Provincia di Milano ha altresì avviato una interessante sperimentazione, invitando i Comuni a richiedere, con la presentazione di un progetto, l attribuzione di appositi contributi per sottoporre gli esemplari più significativi a interventi di tutela e manutenzione straordinaria. Questa Provincia è stata la prima ad inserire gli alberi di interesse monumentale all interno del P.T.C.P., identificando l elemento arboreo di interesse monumentale quale una delle componenti della valenza paesistico-territoriale del Piano stesso. Nel Piano Territoriale milanese, il tema degli alberi è stato inserito nelle tavole del sistema paesistico-ambientale con apposito simbolo grafico, che localizza gli elementi arborei. Gli alberi così individuati sono disciplinati dall articolo n. 65 delle Norme d Attuazione, che comportano come prescrizione il divieto di abbattimento, fatte salve alcune deroghe. Ai Comuni è affidato il compito di verificare all interno del proprio strumento urbanistico i dati del P.T.C.P., inserire gli alberi monumentali ed elaborare apposite misure per la tutela degli elementi individuati 3. Anche la Provincia di Bergamo ha inserito i grandi alberi nel proprio P.T.C.P., sebbene sia ancora necessario individuare l elenco (vedi art. 69). Nel complesso si può affermare che il censimento degli alberi monumentali nella Regione Lombardia ha sinora prodotto eccellenti risultati. Per completare e migliorare il lavoro svolto la Regione prevede nel prossimo futuro di promuovere le seguenti azioni: - portare a compimento i censimenti ancora in corso o appena iniziati; - estendere i censimenti anche all interno delle aree protette, inizialmente escluse nelle province di Brescia e Milano; - aggiornare in continuo i censimenti già conclusi; - inserire gli alberi monumentali all interno dei P.T.C.P.; - inserire i dati nella Carta Naturalistica della Lombardia; - finanziare l esecuzione di perizie e gli interventi conservativi (potature, dendrochirurgia, ecc.); 2 P. Lenna, Il censimento degli alberi monumentali, in: Aa.Vv.. Monumenti vedi di Lombardia, Regione Lombardia, Milano, pag Tratto da: Aa.Vv.. Monumenti vedi di Lombardia. Regione Lombardia, Milano, 2004, pp

5 I GRANDI ALBERI NEL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE DI BERGAMO Art. 69 Elementi storici e relative aree di pertinenza 1. Il PTCP indica come direttiva per la predisposizione degli strumenti urbanistici la necessità di pervenire ad un repertorio del patrimonio che riguarda architetture, arti decorative, arte dei giardini, urbanistica, ecc. integrativo di quello allegato al presente Piano. I PRG prevederanno conseguentemente la disciplina atta a garantire la conservazione e la trasmissione di questo patrimonio, avviando programmi di recupero e intervento, e garantendo la non compromissione delle aree interstiziali. 2. I progetti degli interventi dovranno essere accompagnati da specifiche notizie storiche, da analisi paesistiche, e da una verifica della compatibilità visiva rispetto alle principali linee esterne di percezione visiva. 3. La Provincia individua con apposito elenco provinciale, approvato con le procedure di cui all'art. 22, comma 2, gli esemplari arborei di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale. Il Comune, in fase di adeguamento dello strumento urbanistico alle indicazioni del PTCP: a. verifica ed eventualmente integra i dati conoscitivi presenti nell'elenco inserendo negli elaborati della componente paesistica gli elementi individuati; b. elabora misure per la tutela degli esemplari individuati finalizzate ad evitare il danneggiamento e l'abbattimento degli stessi, salvo i casi derivanti da esigenze di pubblica incolumità o da esigenze fitosanitarie e comunque previo accertamento dell'impossibilità di adozione di soluzioni alternative effettuato da tecnico specialista nel settore, nonché le modalità di manutenzione degli stessi; c. disciplina gli interventi edilizi e di modifica del suolo in rapporto alla necessità di garantire lo spazio minimo vitale degli alberi, il mantenimento degli spazi di percezione, la protezione degli apparati radicali dalle operazioni di scavo. Fino alla data di efficacia dell'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali è fatto divieto di abbattimento degli alberi inseriti nell'elenco provinciale fatti salvi i casi previsti al precedente punto. - realizzare una serie di pubblicazioni divulgative provinciali; - promulgare una norma di legge che tuteli gli alberi monumentali e ne preveda i fondi. Un caso concreto: la proposta di piano per la tutela e la valorizzazione degli alberi di interesse storico e monumentale in Provincia di Milano Per la Provincia di Milano, in senso generale, la qualifica di pianta monumentale è da attribuirsi agli elementi vegetali aventi determinate caratteristiche dimensionali e tipologiche, oggettivamente rilevabili, inseriti in un contesto naturalistico spontaneo oppure inseriti in siti caratterizzati da un organizzazione spaziale derivata da una volontà progettuale riconoscibile, che, utilizzando quale componente essenziale quella vegetale, ne ha determinato l esistenza ai fini estetici, culturali, scientifici, ecc 4. Siti di quest ultimo tipo, a differenza di quelli a valenza naturalistico-ambientale in cui i criteri da adottare negli interventi sono volti ad assecondare l evoluzione naturale, impongono che per la loro tutela venga mantenuta l artificialità derivante dal progetto che ne costituisce i presupposti, pena la perdita del loro valore storico-culturale 5. La tutela di una pianta monumentale, riconosciuta come facente parte dell ambito di un architettura vegetale, dovrà pertanto considerare la salvaguardia delle specifiche caratteristiche di tale sito, considerato nel suo complesso e in tutte le sue componenti, ponendo le dovute attenzioni sia alle relazioni esistenti con il contesto, sia alle modalità d uso compatibili con tali spazi. I criteri da adottare dovranno tenere conto pertanto sia degli aspetti compositivi e percettivi sia di quelli legati alle componenti naturalistiche dell ecosistema in cui l elemento stesso è inserito 6. Le architetture vegetali, essendo opere viventi in costante divenire, necessitano inoltre della definizione di attenti programmi gestionali e di manutenzione a breve, medio e lungo periodo, anche attraverso la predisposizione di un sistema di incentivi e finanziamenti da destinare a tale scopo. Il P.T.C.P. di Milano, con l obiettivo di migliorare la qualità paesistica degli interventi sul territorio, individua gli ambiti e gli elementi paesistici i cui caratteri definiscono l identità e la riconoscibilità dei luoghi, e che pertanto rivestono un ruolo connotativo e strutturante per il paesaggio. La protezione e la gestione degli alberi monumentali si inserisce in tale obiettivo, individuando i complessi arborei, nel loro insieme o come esemplari singoli e redigendo in collaborazione con i Comuni un piano di settore per la loro tutela e valorizzazione. 4 C. Dimaggio, La tutela e la valorizzazione paesistica degli alberi monumentali nella pianificazione. In: Aa.Vv., Le architetture vegetali nel milanese. Parchi, giardini e alberi di interesse storico e monumentale. Quaderno del Piano Territoriale, 22, Provincia di Milano, Milano, pp Ibidem. 6 Ibidem. 125

6 Il piano di settore avrà anche il compito di promuovere a livello didattico e divulgativo l informazione riguardante gli alberi monumentali e il loro significato 7. Gli indirizzi normativi del Piano forniscono alcune interessanti definizioni, che qui si riportano integralmente. Innanzitutto, circa il concetto di monumentalità, sono considerati alberi monumentali esemplari singoli, in gruppo o in filari di alto pregio naturalistico, storico, paesaggistico e culturale: - gli alberi comprendenti specie vegetali rare o notevoli, luoghi importanti di nidificazione, caratteristici per dimensione, età, forma, portamento e bellezza; - gli alberi che hanno un preciso riferimento a eventi, tradizioni, ricordi storici o popolari, che connotano un luogo dal punto di vista paesaggistico o che risultano strettamente legati a edifici storici e monumentali. Gli alberi monumentali possono essere inoltre suddivisi nelle seguenti categorie: - alberi già soggetti a regime di tutela ai sensi delle leggi statali sul paesaggio; - alberi non assoggettati ad alcun regime di tutela 8 ; Laddove non sussistono vincoli di tutela, gli indirizzi normativi prevedono le seguenti casistiche: 1. gli alberi monumentali singoli, in gruppo o filare posti all interno di parchi o giardini storici, o comunque relazionali al contesto di edifici storici o monumentali, andranno salvaguardati attraverso il riconoscimento negli strumenti locali, dell intero sito in cui sono collocati, evidenziando le relazioni esistenti con il contesto e individuando le misure più opportune per la loro cura e manutenzione. In particolare, per le architetture vegetali, definibili come siti caratterizzati da un organizzazione spaziale derivata da una volontà progettuale riconoscibile, dovranno essere elaborati studi e progetti riguardanti l intero sito e le funzioni compatibili; 2. gli alberi monumentali singoli, in gruppo o filare posti nelle aree agricole andranno salvaguardati mediante riconoscimento, negli strumenti locali, del loro valore testimoniale quali residui di forme colturali storiche e in quanto elementi caratterizzanti il paesaggio agrario; 3. gli alberi monumentali singoli, in gruppo o filare appartenenti a specie autoctone dell ambito planiziale padano andranno salvaguardati mediante riconoscimento, negli strumenti locali, del loro valore naturalistico ed ecologico, ai fini della diversificazione degli habitat e dello studio di caratteri genetici specifici; 4. gli alberi monumentali singoli, in gruppo o filare interni ad aree urbane caratterizzanti giardini pubblici e viali alberati, andranno salvaguardati mediante riconoscimento, negli strumenti locali, quali parti integranti del sistema del verde urbano. Vengono inoltre classificati come alberi di pregio paesistico gli alberi che risultano individuati nel censimento provinciale del 1994 ed esclusi dalla selezione del 1999, in quanto per la loro collocazione nel paesaggio e per le potenzialità sia botanica che culturale possono concorrere in futuro alla formazione del patrimonio arboreo di interesse monumentale 9. In linea di principio non è consentito danneggiare o abbattere gli alberi inclusi nell elenco provinciale. L eventuale abbattimento, autorizzato dal Comune, può avvenire esclusivamente per esigenze di pubblica incolumità o fitosanitarie, e comunque dopo avere accertato l impossibilità ad adottare soluzioni alternative, previa acquisizione di una perizia tecnica effettuata da un esperto in materia agronomica-forestale 10. La Provincia di Milano ha istituito un apposito capitolo di spesa finalizzato al conseguimento degli obiettivi di tutela degli alberi di interesse monumentale, a sostegno delle attività tradizionali e per orientare le attività potenzialmente dannose per la qualità dell ambiente. In particolare, la Provincia concede contributi ai proprietari degli alberi monumentali e ai Comuni per gli interventi di manutenzione e conservazione, oltre che di protezione e cura degli esemplari sottoposti a tutela. Le iniziative a livello nazionale Un grande albero è un espressione solitaria e irripetibile della natura, una cassaforte di biodiversità, il simbolo dei boschi maturi e delle foreste primeve 11, ambienti preziosi ormai divenuti rari in Italia e in Europa. I grandi alberi costituiscono un patrimonio unico, che non deve essere né trascurato né perduto. Una prima iniziativa volta ad individuare gli alberi di notevole interesse presenti sul territorio nazionale è stata lanciata nell estate del 1982 dal Corpo Forestale dello Stato. Al termine dell indagine è stata raccolta una massa imponente di dati: schede di alberi di particolare interesse che sono state poi ulteriormente selezionate, fino ad 7 C. Dimaggio, Inquadramento nel PTPR e nel progetto di PTCP della proposta di Piano per la tutela e la valorizzazione degli alberi monumentali, in: Aa.Vv., Le architetture vegetali nel milanese. Parchi, giardini e alberi di interesse storico e monumentale. Quaderno del Piano Territoriale, 22, Provincia di Milano, Milano, pp In questi casi, i principi di tutela possono essere specificati dai Comuni attraverso una propria regolamentazione. 9 È dato compito ai Comuni prevedere, anche attraverso appositi regolamenti, indicazioni specifiche ai fini della loro tutela e conservazione. Le indicazioni dovranno contemplare gli interventi ammissibili, le modalità di esecuzione, la programmazione degli interventi manutentivi, gli interventi non ammessi e le eventuali deroghe,le procedure per il rilascio degli atti autorizzativi, anche in relazione alle eventuali modificazioni dell uso del suolo riguardanti le aree in cui sono collocati. 10 Copia di tutta la documentazione dovrà essere trasmessa alla Provincia prima dell effettuazione dell abbattimento. 11 Le selve primeve sono le foreste che ricoprivano originariamente territori oggi popolati o comunque modificati dall uomo. 126

7 individuare esemplari di grande interesse e, fra di essi, 150 che presentano un eccezionale valore storico o monumentale 12. Quasi tutti vivono in ambienti e situazioni non perfettamente idonei e soffrono dell incuria di chi dovrebbe invece salvaguardarli. Un altra interessante iniziativa riguarda il progetto Grandi Alberi del W.W.F., che ha tra i suoi principali obiettivi la valorizzazione degli alberi di notevoli dimensioni sia dal punto di vista naturalistico sia per ciò che riguarda la loro tutela e promozione. Il censimento nazionale avviene con la collaborazione delle sezioni locali, delle amministrazioni comunali, del Corpo Forestale dello Stato e delle segnalazioni dei cittadini, e prevede una prima fase di raccolta dei dati per la creazione di un repertorio degli alberi monumentali d Italia, a cui farà seguito la definizione delle modalità di protezione delle aree o dei boschi che ospitano questi giganti verdi, la diagnosi sul loro stato di salute e l illustrazione degli aspetti sociali e naturalistici che hanno accompagnato la loro lunga esistenza. L obiettivo finale della campagna è la salvaguardia dei grandi alberi e il loro riconoscimento legale come monumenti nazionali. 12 In totale sono stati rilevati esemplari di cui 460 nelle Regioni del Nord Italia, 555 nelle Regioni del Centro e 240 nelle Regioni meridionali. Fonte C.F.S.. Foto sopra: Populus nigra - I grandi e suggestivi pioppi neri in forma libera nei pressi del Castello di Pagazzano. 127

8 Morus alba - Il gelso del Parco Le Stanze a Trescore Balneario, un caso esemplare di intreccio biografico, testimonianza storica, significato botanico, evoluzione del territorio.

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