CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO D AUSILIO NEL COMUNE DI PISA (Circoscrizioni 2,3,4,5,4)

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1 Servizi Sociali Distretto Socio Sanitario Integrato, Via Corridoni, , Pisa Fax Società della Salute Zona Pisana CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO D AUSILIO NEL COMUNE DI PISA (Circoscrizioni 2,3,4,5,4) L anno duemilacinque, il giorno del mese di febbraio, in Pisa, presso la Sede del Distretto Socio Sanitario Integrato dell Azienda USL n. 5, TRA L Azienda USL 5 di Pisa (in seguito denominata Gestore Unico ), rappresentata dal Dott. CECCHI Giuseppe, nato a Pisa il , il quale interviene al presente atto non in proprio ma quale Coordinatore dei Servizi Sociali dell Azienda USL 5 di Pisa, P.IVA , domiciliato per la sua carica presso la sede del Distretto Socio Sanitario Integrato, Via Corridoni, 2/a, Pisa; E Le Associazioni denominate: 1. Pubblica Assistenza Società Riunite in Pisa, associazione di volontariato ONLUS, iscritta all Albo Regionale del volontariato ex L.R. n.28/93 con D.P.G.R. Toscana n 954/94, avente sede legale in Pisa, Via Bargagna n 2 ed avente Cod. Fisc. e Part. IVA , legalmente rappresentata dal Presidente pro-tempore Nilo Carpita nato a S. Giuliano Terme (PI) il 17/02/29, domiciliato per la sua carica presso la sede dell Associazione medesima, a ciò autorizzato in forza alle norme statutarie; 2. Arciconfraternita della Misericordia e del Crocione di Pisa, associazione di volontariato ONLUS, iscritta all Albo Regionale del volontariato ex L.R. n.28/93 con D.P.G.R. Toscana n 1138/94, avente sede nel Comune di Pisa, Piazza san Frediano n. 6 Cod. Fisc P. IVA , legalmente rappresentata dal Governatore protempore Cav. Flaminio Farnesi, nato a Pisa il 19/06/1940, domiciliato per la sua carica presso la sede dell Associazione medesima, a ciò autorizzato in forza alle norme statutarie; E 3. La Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Pisa, con sede legale nel Comune di Pisa via C. Maffi n. 28 C.F P. IVA , legalmente rappresentata dal Presidente Provinciale Sig. Antonio Cerrai nato a Cascina (PI) il , domiciliato per la sua carica presso la sede della Croce Rossa medesima, a ciò autorizzato in forza delle norme statutarie. in seguito denominate in solido Soggetti Attuatori. PREMESSO CHE: A.D./staff 1

2 il Decreto Legislativo n. 502/92 e successive modificazioni e integrazioni prevede, all art. 3, comma 3, che le Unità Sanitarie Locali possono assumere la gestione delle attività o servizi socio-assistenziali su delega dei singoli Enti Locali, con oneri a carico degli stessi ; la L.R. n. 72/97 conferma e specifica ulteriormente tale possibilità e, più in particolare, prevede: - l obbligo per le Unità Sanitarie Locali di gestire i servizi loro affidati dai Comuni con adeguata copertura finanziaria; - il modello organizzativo gestionale rapportato alla dimensione di zona; - la competenza dei Comuni nel definire, in sede di Conferenza dei Sindaci, gli indirizzi programmatici per la gestione dei servizi; nell ambito del Piano di Zona è stato approvato il Programma Operativo Omnibus il quale ha come oggetto la progressiva delega gestionale alla Azienda USL n. 5 dei servizi di trasporto verso cittadini anziani e disabili della Zona Pisana, al fine di garantire l uniformità delle forme di accesso ai servizi, delle modalità di erogazione dei medesimi e la razionalizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili, attraverso la creazione di una rete di servizi estesa all intero territorio della Zona Pisana; il Comune di Pisa, con deliberazione della Giunta comunale n. 206 del , recepita con deliberazione del Direttore Generale dell Azienda USL5 Pisa n. 195 del , ha delegato all Azienda USL n. 5 di Pisa le gestione del servizio di trasporto sociale nel proprio territorio; che in data è stata costituita la Società della Salute Zona Pisana, consorzio pubblico ai sensi dell art. 31 del D.Lgs. 267/2000, che, nella fase di sperimentazione, si avvale, per le attività gestionali e tecnico-amministrative, delle strutture e del personale degli enti consorziai e dell Azienda USL n. 5 di Pisa ; la Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana ha approvato, nella seduta del , il Regolamento Zonale per il Trasporto Sociale e Integrazione sperimentale con il trasporto Sanitario; la Giunta della Società della Salute della Zona Pisana ha introdotto modifiche al suddetto Regolamento, con deliberazione n. 22 del , al fine di attivare il servizio di Trasporto d Ausilio nei confronti dei soggetti ultrassesantacinquenni aventi difficoltà motorie che non abbiano possibilità di accedere al normale servizio di trasporto pubblico; la Regione Toscana, con nota del Direttore Regionale n. 125/7029/10.02 in data , ha espresso apprezzamento per il Regolamento Zonale per il Trasporto Sociale e Integrazione sperimentale con il trasporto Sanitario adottato dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana e ha precisato che, in attesa dell adeguamento degli strumenti programmatori e normativi a livello regionale, può essere utilizzato lo strumento della convenzione con le Organizzazioni del Volontariato, nell ambito di tale sperimentazione e nel rispetto della normativa vigente (DPCM 30 marzo 2001 e Delibera C.R. n. 199/2001); le due Associazioni sopra citate e Comitato Provinciale di Pisa della Croce Rossa Italiana hanno svolto ininterrottamente il servizio di trasporto sociale nel territorio dei Comuni di Pisa e di San Giuliano Terme, a decorrere dall anno 2001, dimostrando adeguate capacità organizzative e strumentali in ordine alla appropriatezza e all efficacia degli interventi e hanno ottenuto, con convenzione stipulata in data , l affidamento del servizio trasporto disabili nei Comuni di Pisa e San Giuliano Terme per anni tre, a decorrere dall ; le suddette Associazioni di Volontariato sono in possesso dei requisiti previsti dall art. 12 della Legge Regionale , n. 28, in base ai quali sono definiti i criteri di priorità nella scelta delle organizzazioni di volontariato per la stipula di convenzioni; che la stessa L.R. 28/93 stabilisce, all art. 10, i contenuti delle convenzioni stipulate con le organizzazioni del volontariato; SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: A.D./staff 2

3 Art. 1 Oggetto e finalità della convenzione La presente convenzione ha come oggetto il servizio di trasporto sociale d ausilio come definito dagli articoli 5, comma 9, e 8, commi 10-12, del Regolamento Zonale del Trasporto Sociale Integrazione Sperimentale con il Trasporto Sanitario (d ora in poi indicato come Regolamento) approvato dalla Conferenza dei Sindaci della Zona Pisana. Il Regolamento, con i relativi allegati, costituisce parte integrante e sostanziale della presente convenzione. Gli interventi afferenti al servizio di trasporto sono rivolti a cittadini ultrasessantacinquenni, in possesso dei requisiti definiti all art. 1, lettera e) del Regolamento, residenti nel territorio del Comune di Pisa (ad eccezione della Circoscrizione 1) e devono svolgersi entro il territorio dello stesso Comune. L attività oggetto della convenzione riveste carattere integrativo rispetto ai servizi erogati direttamente dalle strutture pubbliche e deve essere realizzata in piena collaborazione con queste ultime. Art. 2 Risorse umane Per lo svolgimento degli interventi di trasporto d ausilio previsti dal Regolamento i Soggetti Attuatori si impegnano a rendere disponibile un numero di operatori volontari e/o dipendenti, adeguato alle necessità del servizio, articolato secondo le modalità descritte al successivo art. 3. I Soggetti Attuatori garantiscono altresì che gli operatori applicati al servizio siano in possesso di un adeguato livello di competenza e di formazione specifica. I Soggetti Attuatori si impegnano inoltre al rispetto delle norme di cui all art. 4 della Legge , n. 266, in materia di assicurazione del personale volontario adibito all erogazione delle prestazioni contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell attività nonché per la responsabilità civile verso terzi. L impiego di personale dipendente è regolato dai contratti di lavoro vigenti e dalle normative previdenziali e fiscali in materia. Art. 3 Tempi e modalità di attuazione degli interventi Gli interventi di trasporto sociale d ausilio sono attuati, conformemente a quanto previsto nell Allegato 1.A al Regolamento, secondo le seguenti modalità: a) Percorso predefinito A (disbrigo pratiche): nel giorno di giovedì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30; b) Percorso predefinito B (acquisto generi alimentari e altro): nel giorno di martedì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30; c) Percorso predefinito C (visite a cimiteri): nel giorno di martedì, dalle ore 8,30 alle ore 10,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30; d) Percorso D (tempo libero e altre destinazioni non incluse nei percorsi A, B o C): in giorni da stabilire (massimo 2 per settimana) tra lunedì e sabato, dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30; L erogazione degli interventi di trasporto d ausilio avviene dietro presentazione, da parte dell utente ammesso al servizio, di buoni-servizio rilasciati dal Gestore Unico. I Soggetti Attuatori sono autorizzati ad accettare, per ciascun utente ammesso al servizio, non più di n. 10 buoniservizio per mese complessivamente utilizzati per i percorsi A, B e C e non più di n. 10 buoniservizio per mese utilizzati per il percorso D. Nella fase di avvio sperimentale del servizio, come definita dal successivo articolo 12, i Soggetti Attuatori sono autorizzati a utilizzare, per i percorsi A, B e C, n. 2 automezzi al giorno, per un complessivo monte orario che non dovrà superare le 16 ore settimanali. A.D./staff 3

4 Art. 4 Strutture, attrezzature e risorse strumentali Per lo svolgimento degli interventi di cui all art. 3 i Soggetti Attuatori utilizzano le strutture delle proprie sedi, le attrezzature informatiche e le altre risorse strumentali necessarie alla appropriata erogazione delle prestazioni. Per gli interventi di trasporto d ausilio non sono richiesti mezzi appositamente attrezzati per le persone con gravi disabilità motorie. Questi ultimi possono essere tuttavia utilizzati per trasporti d ausilio collettivi, purché il loro impiego non interferisca con il normale svolgimento del servizio trasporto disabili. Tutti gli automezzi utilizzati per le prestazioni devono essere in regola con la normativa vigente in materia di sicurezza e di assicurazione per la responsabilità civile. Il servizio viene effettuato sia con mezzi di proprietà dei Soggetti Attuatori sia con mezzi concessi in comodato dal Gestore Unico. Le spese per le riparazioni e per la manutenzione straordinaria degli automezzi concessi in comodato dal Gestore Unico devono essere preventivamente autorizzate dal quest ultimo, sulla base di adeguati preventivi dei costi. Il Gestore Unico si riserva la facoltà di stipulare opportune intese con officine specializzate per l affidamento dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli automezzi in dotazione al servizio. Le spese per le riparazioni e per la manutenzione straordinaria degli automezzi di proprietà dei Soggetti Attuatori sono a totale carico di questi ultimi. I Soggetti Attuatori si impegnano a comunicare al Gestore Unico, entro il termine di giorni 15 dalla firma della presente convenzione, l elenco degli automezzi effettivamente utilizzati per l erogazione delle prestazioni. Art. 5 Coordinamento I Soggetti Attuatori individuano un coordinatore unico del servizio, il cui nominativo deve essere comunicato al Gestore Unico al momento della firma della presente convenzione. La funzione di coordinamento può essere svolta a turno tra i Soggetti Attuatori, dandone preventiva comunicazione al Gestore Unico. Il coordinatore assume la responsabilità organizzativa delle attività previste dalla presente convenzione e cura la predisposizione della rendicontazione economica e del monitoraggio delle prestazioni erogate, secondo le modalità previste dal Regolamento (art. 12, commi 5-8). Il coordinatore è membro di diritto della Commissione prevista all art. 5 del Regolamento. Il costo per le funzioni di coordinamento è ricompreso in quello stabilito nella convenzione stipulata con gli stessi Soggetti Attuatori in data per lo svolgimento del trasporto disabili. Art. 6 Tutela dei diritti degli utenti I Soggetti Attuatori si impegnano a garantire il rispetto da parte del personale adibito alle prestazioni della normativa regionale vigente per gli operatori dei servizi pubblici in materia di tutela dei diritti degli utenti, nonché di quanto stabilito all art. 13 del Regolamento. Art. 7 Verifica e controllo delle prestazioni Il Gestore Unico ha la facoltà di verificare l erogazione delle prestazioni e di controllarne il livello qualitativo, secondo le modalità previste all art. 11, comma 2 del Regolamento. Eventuali osservazioni relative all andamento dell attività devono essere comunicate in forma scritta, entro il termine di giorni 15 dalla verifica, al coordinatore dei Soggetti Attuatori, affinché questi adottino i necessari provvedimenti. A.D./staff 4

5 Qualora, nonostante la presentazione di osservazioni scritte, perdurino situazioni difformi da quanto prescritto dalla convenzione e dal Regolamento o comunque incompatibili con l ordinamento vigente, il Gestore Unico ha la facoltà di recedere dalla convenzione, dandone comunicazione ai Soggetti Attuatori entro il termine di giorni 15 a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 8 Spese rimborsabili e modalità di accertamento Per le prestazioni oggetto della presente convenzione il Gestore Unico provvede al rimborso delle seguenti voci di spesa, nella misura a fianco di ciascuna indicata: Voce di spesa Unità di misura Importo rimborsabile Per i percorsi A, B, C come definiti all art. 3 Per il percorso D come definito all art. 3 Per il percorso D come definito all art. 3, in caso di tragitto superiore ai 35 chilometri Costo orario lordo (comprensivo di costi operatori, carburante, assicurazione e manutenzione) Rimborso forfettario a corsa (andata o ritorno) Rimborso per ogni chilometro eccedente i 35 Km. 12,00 5,00 0,31 I Soggetti Attuatori si impegnano a compartecipare ai costi per le prestazioni di cui sopra, fino alla concorrenza del costo derivante dall utilizzazione di operatori dipendenti applicati al servizio. L accertamento delle spese rimborsabili deve essere trasmesso mensilmente al Gestore Unico a cura del coordinatore, utilizzando i prospetti appositamente predisposti nei quali sono individuati gli importi corrispondenti alle singole voci di spesa e sono indicate la quantità delle prestazioni erogate. Ai prospetti di rendicontazione mensile devono essere allegate le matrici dei buoni-servizio utilizzati dagli utenti. Contestualmente all accertamento delle spese rimborsabili, il coordinatore deve rimettere mensilmente al Gestore Unico le fatture emesse dai singoli Soggetti Attuatori, secondo le modalità indicate all art. 12, commi 6-8, del Regolamento. Il Gestore Unico si impegna a liquidare le fatture regolarmente presentate entro il termine di giorni 90 dalla data di protocollazione, fatto salvo quanto previsto all art. 12, comma 9, del Regolamento. Ai fini della presentazione delle fatture, i Soggetti Attuatori dichiarano di essere esenti dall I.V.A., ai sensi dell art. 8 della legge 266/91 e dell art. 10 del DPR 633/72. Nessun rimborso è esigibile da parte dei Soggetti Attuatori per l utilizzazione di personale volontario nell ambito del servizio oggetto della presente convenzione. Art. 9 Variazioni nell impiego di risorse umane e strumentali I Soggetti Attuatori si impegnano a comunicare tempestivamente al Gestore Unico ogni variazione concernente: Numero, modalità e tempi d impiego dei volontari e/o dipendenti adibiti all erogazione delle prestazioni; Nominativo del coordinatore del servizio; Numero e tipo degli automezzi utilizzati per l erogazione delle prestazioni A.D./staff 5

6 Art. 10 Rimodulazione del servizio e ottimizzazione delle risorse I Soggetti Attuatori e il Gestore Unico si impegnano congiuntamente a costituire un gruppo di lavoro con il compito di proporre ipotesi di rimodulazione del servizio (percorsi, tempi, armonizzazione di orari etc.), atte a realizzare una ottimizzazione delle risorse impiegate. Le ipotesi formulate dal suddetto gruppo di lavoro saranno formalizzate dal Coordinamento Zonale Trasporti Sociali di cui all art. 8, comma 2, del Regolamento. Art. 11 Durata della convenzione La presente convenzione ha durata di mesi dieci (10) a decorrere dal 1 marzo 2005, con scadenza il Qualora, nel corso del periodo di validità della convenzione, intervengano adeguamenti normativi a livello regionale, nazionale o comunitario relativi alle modalità di affidamento o di attuazione del servizio di cui trattasi, le parti si impegnano ad apportare alla convenzione medesima tutte le modifiche e/o le integrazioni che si rendano necessarie. Eventuali ulteriori modifiche e/o integrazioni alla presente convenzione devono essere concordate tra le parti nel rispetto delle norme vigenti. Art. 12 Norma transitoria Il servizio di trasporto d ausilio viene attivato nel Comune di Pisa con una fase sperimentale di mesi 6, a decorrere dal 1 marzo Alla fine di tale periodo di sperimentazione, e comunque entro il 30 settembre 2005, le parti si impegnano a condurre una verifica sull andamento del servizio al fine di valutare le possibilità di rimodulazione dello stesso, sia in ordine alle modalità e ai tempi di attuazione previsti all art. 3 sia in ordine alla utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali. La presente scrittura privata è soggetta a registrazione in caso d uso, ai sensi dell art. 5, comma 2, del DPR n. 131/86 ed è esente da bollo, ai sensi dell art. 17 del D.Lgs. n.460/1997. Letto, approvato e sottoscritto. Per l Azienda USL 5 Pisa (Dott. Giuseppe Cecchi) Per la Pubblica Assistenza Società Riunite di Pisa (Dott. Nilo Carpita) Per la Arciconfraternita della Misericordia e del Crocione di Pisa (Cav. Flaminio Farnesi) Per la Croce Rossa Italiana, Comitato Provinciale di Pisa (Sig. Antonio Cerrai) A.D./staff 6

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