COMUNE DI ARCENE Provincia di Bergamo
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- Raimonda Pala
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1 COMUNE DI ARCENE Provincia di Bergamo REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE COMUNALE EX CORTE MASCIADRI PREMESSA 1. Il Comune di Arcene è proprietario del complesso edilizio denominato EX CORTE MASCIADRI, composto da più unità immobiliari aventi molteplici destinazioni d uso e spazi aperti destinati ad accogliere eventi e manifestazioni pubbliche, il tutto come meglio risulta dalla planimetria allegato 1. Nell intento di assicurare l ottimale e razionale fruibilità di detto patrimonio immobiliare, affinché possa diventare centro vitale e vivace della vita sociale, nel rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza dell azione amministrativa, garantendo un quadro normativo che renda effettivo l esercizio di tale diritto senza pregiudizio per i beni della collettività e per il pacifico svolgimento della vita comune, il Comune di Arcene emana il presente Regolamento. 2. Gli immobili oggetto del presente Regolamento ed individuati nella planimetria allegato 1, potranno essere concessi in locazione o assegnati secondo le prescrizioni della legislazione vigente in materia. 3. Individuazione dei singoli immobili e loro destinazione, il tutto come meglio risulta dall elaborato allegato 1. A) Edificio D-E a.1) piano terra: posta, asilo nido a.2) piano primo: sala consiliare, ambulatorio medico B) Edificio C b.1) piano terra: farmacia, sale comunali b.2) piano primo: biblioteca C) Edificio A c.1) piano terra: locali commerciali e locali tecnici c.2) piano primo: alloggi residenziali; sala riunioni comunale; sala associazioni c.3) piano sottotetto: sala mostre/eventi pubblici; sala associazioni D) Edificio Torrazzo (I) d.1) piano terra: locali commerciali e alloggi residenziali d.2) piano primo: alloggi residenziali E) Edificio G-H e.1) piano terra: sala comunale e.2) piano primo: sala comunale F) Sala Polivalente (L) G) Piazza della civiltà contadina (C1) H) Cortile interno tra edificio Torrazzo e sala Polivalente (C2) Pagina 1 di 11
2 I) Parco della biblioteca (C3) L) Edificio comunale da riqualificare (F) 4. Individuazione degli accessi al complesso: a) accesso pedonale da piazza San Michele; b) accesso pedonale e carraio da via San Giovanni Bosco (tra gli edifici F ed E); c) accesso pedonale e carraio da via Carducci (presso la farmacia); d) accesso pedonale dal parco della biblioteca (Corso Europa); e) accesso pedonale da via Torrazzo (all altezza della sala Polivalente). Pagina 2 di 11
3 REGOLAMENTO PER LE UNITA ABITATIVE/COMMERCIALI CONCESSE IN LOCAZIONE/ Art. 1 Disposizioni generali 1. I locatari, gli assegnatari e coloro che risiedano o permangano negli immobili oggetto del presente Regolamento, oltre all osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione, devono attenersi alle norme del codice civile, agli usi locali vigenti in provincia di Bergamo, alle norme di sicurezza previste dall Ispettorato Antincendi e dall I.S.P.E.S.L., alle norme igienico-sanitarie e di nettezza urbana emanate dal Comune e dall A.S.L., al Regolamento di polizia urbana, nonché a quelle previste dal presente Regolamento delle locazioni ed a tutte le disposizioni vigenti. Art. 2 Finalità 1. Il presente Regolamento ha lo scopo di disciplinare l'uso, da parte dei singoli locatari/assegnatari, delle unità immobiliari, delle aree pubbliche, degli impianti comuni e dei servizi d'uso comune esistenti nel complesso ex Corte Masciadri. 2. Il Comune di Arcene, senza alcun preavviso ai locatari/assegnatari, potrà modificare in tutto o in parte il presente Regolamento per un miglior funzionamento del complesso immobiliare in cui è inserita la porzione abitativa. Art. 3 Obbligatorietà Regolamento 1. Ogni locatario/assegnatario si obbliga in proprio e per i suoi eventuali aventi causa ad ottemperare a tutte le norme ed a sottostare a tutti i gravami derivanti dal presente Regolamento, nonché a far osservare lo stesso a chiunque si trovi negli immobili locati/assegnati. Art. 4 Subentro 1. Nel caso che un locatario/assegnatario rinunciasse alla locazione/assegnazione, il nuovo locatario/assegnatario subentrerà in tutti gli obblighi derivanti dal presente Regolamento e sue successive modifiche. Art. 5 Millesimi e spese 1. Il valore proporzionale delle singole porzioni materiali che costituiscono oggetto di locazione/assegnazione viene precisato in millesimi così ripartiti: Pagina 3 di 11
4 a) Edificio A: 1000/1000, la cui totalità rappresenta il valore dell intero Edificio A, comprensivo del suolo e delle parti comuni, come meglio individuato negli elaborati allegati ; b) Edificio E-D: 1000/1000, la cui totalità rappresenta il valore dell intero Edificio E-D, comprensivo del suolo e delle parti comuni, come meglio individuato negli elaborati allegati ; 2. Ogni porzione materiale è costituita da un numero di millesimi corrispondenti al valore della singola porzione in rapporto al valore dell'intero edificio ed in relazione alla superficie, cubatura e ubicazione della porzione stessa. Le spese di consumo, di esercizio e di manutenzione ordinaria dell'impianto di riscaldamento e produzione acqua calda saranno ripartite sulla base degli effettivi consumi verificati dai contatori personali. 3. La lettura dei contatori dei consumi verrà eseguita dall Amministratore o da persona da lui delegata. Art. 6 Parti pubbliche di uso pubblico e/o comune 1. Costituiscono parti pubbliche, di uso pubblico: i cortili C1 e C2, il parco C3 nonchè, nell edificio A, le scale, la loggia al piano primo, i vestiboli, gli anditi, il portico a piano terra; 2. Costituiscono parti pubbliche di uso esclusivo dei locatari/assegnatari degli immobili: nell edificio E-D il vano scale e l ascensore; nell edificio I, i vani scala. Art. 7 Misura dei diritti sulle parti comuni e loro irrinunciabilità 1. Il diritto di ciascun locatario/assegnatario sulle parti comuni indicate al precedente art. 6.2 è proporzionale al valore della porzione che gli è stata locata. 2. Il locatario/assegnatario non può, rinunciando al diritto sulle cose anzidette, sottrarsi al contributo delle spese necessarie per la loro conservazione e manutenzione ordinaria secondo le norme di legge. Art. 8 Entità di quanto locato 1. L entità di quanto locato a ciascun locatario/assegnatario inizia con la porta d'ingresso dell unità immobiliare, e termina con le persiane delle finestre e comprende tutto l'interno della unità immobiliare, le tubazioni dell'acqua, riscaldamento, condutture elettriche, TV, acque nere a partire dai contatori o dalle tubazioni di uso comune negli altri casi, il tutto come meglio risulta dalle planimetrie allegati 2, 3 e 4., nelle quali sono individuate in colore rosso le unità immobiliari residenziali/commerciali/terziario e in colore arancio le sale per le associazioni. Pagina 4 di 11
5 Art. 9 Obblighi e divieti dei locatari/assegnatari 1. I locatari/assegnatari sono tenuti a: a) garantire la civile convivenza e la tranquillità reciproca; b) avere la massima cura dell abitazione, delle sue pertinenze, di tutti i locali, spazi e servizi pubblici e di uso comune, nonché il massimo rispetto delle zone verdi e dell ambiente in genere; c) consentire al personale incaricato dal Comune di visitare l immobile ceduto in locazione ovvero assegnato, con annessi e connessi, allo scopo di verificarne lo stato di conservazione e l uso corretto; d) dare preventiva notizia all Amministratore in caso di assenza prolungata (per assenze che si protraggano per più di sei mesi comunicare il tempo dell assenza) ed indicare la persona, presso la quale sono eventualmente reperibili le chiavi dell alloggio per eventuali interventi d urgenza; e) rispettare le norme vigenti con riferimento al numero massimo delle persone che possono risiedere nelle unità immobiliari ad uso abitativo; f) utilizzare in modo corretto tutti i sistemi di chiusura dell accesso agli edifici ed alle parti comuni; g) avere il massimo rispetto della quiete nelle ore di riposo dalle alle 7.00 e dalle alle 15.00; h) segnalare tempestivamente all Amministratore qualsiasi guasto o danno che si verificasse nell unità immobiliare o nelle parti comuni dell edificio; i) chiudere/mantenere chiusi gli accessi agli spazi pubblici individuati nell elaborato allegato 1 dalle ore 1.00 (da lunedì a giovedì) e dalle ore 2.00 (da venerdì a domenica) sino alle ore 7.00; j) l) assicurare che le persone dai medesimi ospitate, anche temporaneamente, negli immobili locati/assegnati, rispettino le disposizioni del presente Regolamento, avuto particolare riguardo al rispetto della quiete negli orari indicati. 2. Le comunicazioni di cui al comma 1 sono indirizzate all Amministratore all indirizzo che lo stesso avrà cura di segnalare al Comune ed ai locatari/assegnatari. 3. Non è consentito ai locatari/assegnatari: a) arrecare disturbo al vicinato con rumori e suoni molesti di qualsiasi natura (ad esempio, usare apparecchi radio e TV ad alto volume); b) permettere che i giochi dei bambini si svolgano al di fuori degli spazi eventualmente a ciò destinati e negli orari di riposo sopraindicati; c) arrecare disagio o danni ad altri locatari/assegnatari e ai passanti e scuotere tappeti o altro dai balconi e dalle finestre; d) tenere nell abitazione o sue pertinenze materiali combustibili o infiammabili oltre la quantità strettamente necessaria per gli usi domestici; e) sovraccaricare le strutture degli alloggi, buttare nei vasi dei gabinetti, nei bagni e nei lavandini oggetti che possano ostruire le condutture; gettare oggetti dalle finestre o dai poggioli; f) esporre alle finestre, o in modo visibile oltre l altezza del parapetto dei balconi, biancheria, indumenti o altri oggetti; è comunque vietato installare stenditoi fuori dalle finestre, dai balconi, sulle facciate e nel loggiato antistante le abitazioni; g) utilizzare spazi e locali comuni per uso proprio oppure diverso dalla destinazione originaria oppure per depositare materiali ingombranti; Pagina 5 di 11
6 h) collocare piante o vasi di fiori sui davanzali/balconi, a meno che, osservate le disposizioni dei regolamenti comunali, siano ancorati e muniti di opportuni ripari atti ad impedire lo stillicidio e qualsiasi danno o pericolo agli altri locatari/assegnatari o terzi; i) collocare piante o vasi di fiori sulla loggia; j) accedere, transitare, sostare con autoveicoli o motoveicoli negli spazi pubblici (piazza civiltà contadina C1, cortile C2, parco C3); l accesso degli autoveicoli nei predetti spazi pubblici è consentito esclusivamente per eccezionali operazioni di carico e scarico relative alle sole attività commerciali/terziario; qualora sorgesse la necessità dovuta a ragioni occasionali ed eccezionali di effettuare soste prolungate con automezzi (ad esempio per effettuare operazioni di trasloco), dovrà essere data previa comunicazione all Amministratore ed al Comune che potrà vietarla in concomitanza di eventi/iniziative pubbliche nella piazza ovvero per motivi di pubblico interesse; al di fuori dei predetti casi è vietato l ingresso agli spazi pubblici con qualsivoglia veicolo a motore; k) è vietato lasciare animali liberi nelle parti comuni; i cani devono essere tenuti al guinzaglio ed i proprietari devono avere cura che non sporchino l edificio, il cortile e le zone verdi; l) eseguire opere di miglioria e/o di modifica sia all interno che all esterno dell abitazione senza aver preventivamente richiesta e ottenuta l autorizzazione del Comune; in caso di installazione di antenne radiotelevisive e ricetrasmittenti, le domande di autorizzazione dovranno essere corredate dei prescritti nullaosta rilasciati dalle Autorità competenti; in caso di esecuzione di lavori e/o installazioni non autorizzate, il Comune può richiedere l immediato ripristino delle opere e/o la rimozione dei manufatti installati, con spese a carico dell inquilino; è vietata l apposizione di dispositivi ingombranti (quali parabole) sui lati degli edifici, mentre potrà essere concordata tra gli inquilini eventualmente interessati la collocazione di dispositivi comuni sul tetto degli edifici. 4. I locali commerciali dovranno rispettare gli orari stabiliti con ordinanza sindacale. 5. Negli spazi pubblici e, in particolare, sul loggiato al primo piano dell edificio A (individuato in colore verde nell allegato 3) nonché sul passaggio pedonale dell edificio I (individuato in colore verde nell allegato 2) è vietata la collocazione di qualsivoglia elemento di arredo/oggetto (ad esempio stendipanni, tavoli, sedie, vasi), eccezion fatta per uno zerbino in corrispondenza di ciascuna porta-finestra ed un porta-ombrelli. 6. Ogni locatario/assegnatario, consapevole del fatto che il complesso immobiliare di cui al presente Regolamento ospita una molteplicità di servizi e funzioni (ad esempio: locale commerciale piano terra dell edificio A; biblioteca nell edificio C; sala assegnata al corpo musicale nell edificio H-G; sala consiliare nell edificio E-D; piazze pubbliche ove potranno svolgersi eventi ed iniziative di pubblico interesse), è obbligato a tenere condotte che non ostacolino lo svolgimento di dette attività. Art. 10 Pulizia spazi pubblici e/o comuni 1. I locatari/assegnatari sono tenuti alla pulizia e manutenzione ordinaria degli spazi pubblici meglio individuati in colore verde nella planimetria allegati2 e 3. Pagina 6 di 11
7 2. In particolare: a) i locatari/assegnatari delle unità immobiliari (individuati in rosso nell allegato 3) e le associazioni assegnatarie delle sale al primo piano e al piano sottotetto dell edificio A (individuate in arancio negli allegati 3 e 4, sono tenuti alla pulizia del loggiato e della scala di accesso individuati in colore verde; b) i locatari/assegnatari del locale commerciale nell edificio A sono tenuti alla pulizia del porticato, nella parte individuata in rosso nella planimetria allegato 2; c) le associazioni assegnatarie dei locali posti nel piano sottotetto dell edificio A, sono tenute alla pulizia dell androne antistante lo stesso e della rampa di scale d accesso al piano sottotetto stesso, individuate in azzurro negli allegati 3 e 4: d) i locatari/assegnatari del locale commerciale e degli alloggi e le associazioni assegnatarie di sale nell edificio A, sono tenuti alla pulizia del porticato al piano terra, nella parte individuata nella planimetria allegato 2 in colore verde; e) i locatari/assegnatari degli alloggi posti nell edificio Torrazzo (I) sono tenuti alla pulizia delle due rampe di scale d accesso agli alloggi, nonché del passaggio pedonale per l accesso agli alloggi individuato in colore verde nell allegato 2; f) le associazioni assegnatarie di immobili pubblici sono tenute alla pulizia degli stessi, dei relativi servizi igienici individuati in planimetria allegato 3 con il colore blu In caso di lavori di ristrutturazione nell alloggio, di traslochi, di eventi imprevisti, la pulizia deve essere effettuata dal soggetto interessato. Art. 11 Ascensore Edificio A 1. L uso dell ascensore posto a ovest, nell edificio A, è riservato ai locatari/assegnatari e al Comune, che potrà consentire l impiego al pubblico in caso di eventi e/o manifestazioni pubbliche; il Comune non è responsabile degli eventuali danni che possono derivare da irregolari o imperfette manovre e dei danni materiali che gli stessi possano arrecare all impianto. 2. L uso dell ascensore è vietato ai minori di 12 anni, non accompagnati, e per il trasporto di merci, mobili, salvo la previa autorizzazione dell Amministratore. Anche il trasporto di animali può essere vietato se sporcano o causano inconvenienti. Esso deve essere sempre usato con correttezza e nel rispetto delle norme vigenti e delle istruzioni affisse presso ogni impianto. 3. I costi di esercizio relativi all uso di detto ascensore sono da ripartire tra i locatari/assegnatari, come stabilito dall art.23 b. Pagina 7 di 11
8 Art. 12 Parcheggi 1. Il parcheggio di autovetture all interno della piazza della Civiltà Contadina è vietato. Per la sosta, si rinvia alle disposizioni di cui al precedente art. 9, punto 3, lettera j). Art. 13 Esposizione di targhe e simili 1. Non si possono esporre targhe, insegne o simili, senza autorizzazione dell Amministrazione comunale di Arcene. Art. 14 Accesso alla proprietà locata e verifiche 1. Ogni locatario/assegnatario deve permettere l'accesso nei locali locati per qualsiasi giustificato motivo, previo congruo preavviso, all'amministratore nonché ai suoi incaricati per l'esecuzione di lavori condominiali ed altresì ad incaricati del Comune per verifiche sullo stato degli immobili locati. L'accesso è altresì consentito per la rilevazione dei consumi dei contatori divisionali, ove esistenti, che dovranno essere preventivamente resi accessibili. 2. In caso di impossibilità della lettura dei contatori, verrà addebitato l importo relativo al consumo dell esercizio dell anno precedente maggiorato nella misura del 10%, se esistente, altrimenti verrà addebitato il consumo di una unità immobiliare di simili dimensioni continuativamente utilizzata. In caso di anomalia nei consumi rilevati, il locatario/assegnatario avrà l obbligo di segnalarla tempestivamente all Amministratore per l intervento del caso. Art. 15 Manutenzione dell immobile locato 1. Ogni locatario/assegnatario ha l'obbligo di eseguire prontamente nell unità immobiliare a lui locata tutte le riparazioni la cui omissione potrebbe danneggiare gli altri conduttori o la rimanente proprietà comunale o le parti pubbliche e/o comuni. Art. 16 Obblighi d informazione 1. Ogni locatario/assegnatario ha l'obbligo di avvertire l'amministratore di eventuali guasti che venissero a verificarsi sia nella unità immobiliare a lui locata che nelle parti pubbliche e/o comuni dell edificio. Pagina 8 di 11
9 Art. 17 Assemblea 1. Il Comune di Arcene, qualora lo ritenesse opportuno ai fini di una migliore conduzione dell intero complesso immobiliare, potrà dare mandato all Amministratore per convocare l assemblea dei locatari/assegnatari. Essendo un assemblea puramente consultiva, non sarà richiesta alcuna maggioranza per la sua validità, ed i pareri espressi dai conduttori non saranno vincolanti per la proprietà. 1. L Amministratore deve: Art. 18 Attribuzioni dell'amministratore a) eseguire le disposizioni ricevute dal Comune di Arcene per il buon funzionamento dell intero complesso Ex Corte Masciadri secondo quanto previsto dal presente Regolamento, nonché curare l osservanza dello stesso; b) disciplinare l'uso di spazi/attrezzature/funzioni comuni in modo che ne sia assicurato il miglior godimento a tutti i locatari/assegnatari. c) gestire il riparto delle spese, riscuotere i pagamenti ed erogare le spese occorrenti per la manutenzione ordinaria delle parti comuni dell edificio e per l esercizio dei servizi comuni. d) compiere gli atti conservativi dei diritti inerenti alle parti comuni dell'edificio; 2. Alla fine di ciascun anno amministrativo deve rendere conto della sua gestione. 3. Qualora si venissero a delineare necessità che abbiano un contenuto che esorbiti dalle attribuzioni di cui sopra, l'amministratore è tenuto a darne, senza indugio, notizia al Comune di Arcene. Art. 19 Esercizio amministrativo 1. L'esercizio amministrativo inizia il primo gennaio e termina il trentuno dicembre di ogni anno solare. Art. 20 Servizio cassa 1. Il servizio cassa può anche essere disimpegnato a mezzo di un conto intestato al condominio presso una Banca o Ufficio Postale locale. In tal caso ai locatari/assegnatari morosi verranno addebitati pro quota gli interessi di mora e richiesti dalla Banca sull'eventuale scoperto condominiale. Pagina 9 di 11
10 Art. 21 Assemblea annuale e bilancio 1. Entro 60/90 giorni dalla fine dell'anno amministrativo, l'amministratore renderà il conto della propria gestione al Comune di Arcene per l'esame e l'approvazione del rendiconto consuntivo, per la conferma e l'eventuale nomina dell'amministratore, per l'esame e la discussione del rendiconto preventivo con le annesse tabelle di ripartizione spese. Art. 22 Spese per lavori straordinari 1. L'Amministratore non può ordinare lavori di manutenzione straordinaria, che rimangono a totale carico del Comune di Arcene, ma è obbligato a segnalarne l urgenza e ottenere l autorizzazione da parte del Comune. Art. 23 Ripartizione spese condominiali 1. Tale ripartizione avviene secondo quanto previsto nell'art. 5 del presente Regolamento e in base alle tabelle millesimali, nonché a quanto stabilito dal presente articolo. 2. La gestione delle spese condominiali compete all Amministratore. 3. Vanno ripartite le seguenti tre tipologie di spesa: a) sono a carico dei locatari/assegnatari e vanno ripartite su base millesimale le spese relative a: assicurazione, amministrazione, pulizia parti comuni, elettricità parti comuni e/o pubbliche, acqua comune e/o pubblica, eventuale locale immondizia; b) sono a carico dei locatari/assegnatari dell edificio A e vanno ripartite in base al numero dei componenti il nucleo che risiede insieme al locatario/assegnatario le spese relative all ascensore ad ovest nell edificio A; c) sono a carico dei locatari/assegnatari e vanno ripartiti in ragione della misura rilevata dal contabilizzatore le spese per l acqua potabile e riscaldamento; d) sono a carico del Comune e degli assegnatari/locatari dell unità immobiliare al piano primo dell edificio E-D, le spese relative al vano scala ed all ascensore dell edificio E- D, che vengono ripartite in ragione millesimale ai sensi del precedente art. 5. Art. 24 Versamento quote 1. L'Amministratore comunica per iscritto a ciascun locatario/assegnatario la quota parte delle spese condominiali. Entro le date di scadenza fissate (in corrispondenza della scadenza delle rate di affitto), il locatario/assegnatario deve effettuare il versamento della quota dovuta a mani dell Amministratore o, se esistente, nel conto bancario intestato al Condominio. Pagina 10 di 11
11 Art. 25 Interessi di mora 1. Il ritardo nei pagamenti dovuti, rispetto ai termini stabiliti, comporta l applicazione degli interessi legali, salvo il risarcimento del maggior danno. Art. 26 Recupero spese 1. Per il recupero delle spese condominiali e per qualsiasi comunicazione l'amministrazione si rivolgerà esclusivamente all'intestatario del contratto di locazione ovvero all assegnatario. Art. 27 Rapporto tra Comune e locatari/assegnatari 1. Il Comune si riserva la facoltà di nominare una persona di sua fiducia (Amministratore), la quale provvede a mantenere i necessari contatti tra locatari/assegnatari ed il Comune. 2. A questa persona i locatari/assegnatari dovranno fare espresso riferimento per tutte le necessità riguardanti la conduzione e gestione dell immobile locato. Art. 28 Disposizioni finali 1. In caso di inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento, e fermo restando l obbligo di risarcire eventuali danni arrecati a terzi o alla proprietà, in caso di grave o ripetute trasgressioni alle norme regolamentari l Amministratore e/o il Comune direttamente può inoltrare una diffida scritta a mezzo lettera raccomandata, riservandosi di agire legalmente contro i soggetti responsabili per la risoluzione del contratto di locazione con addebito agli stessi delle spese. 2. Il presente Regolamento forma parte integrante del contratto di locazione/assegnazione/comodato ed impegna sia gli inquilini che il Comune al pieno rispetto delle norme in esso contenute. 3. Il Comune resta estraneo ai rapporti personali tra i locatari/assegnatari. Per vertenze di qualsiasi genere che sorgessero tra di loro, gli stessi dovranno far ricorso all Autorità Giudiziaria o all Autorità di Polizia per la tutela dei rispettivi diritti ed interessi. Pagina 11 di 11
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