Il decreto legislativo 626/94 e decreti attuativi

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1 Il decreto legislativo 626/94 e decreti attuativi a cura del MIUR (revisione di Tonino Proietti) La trattazione di un argomento specifico come quello riguardante la sicurezza sui luoghi di lavoro deve essere preceduto da una premessa generale che tiene conto delle finalità specifiche che l intervento formativo si prefigge. Se è vero che questo intervento non risponde all assolvimento di alcun obbligo di legge, per contro può affermarsi che è da considerare necessaria una trattazione dell argomento nei suoi aspetti generali con lo scopo, se riferita al quotidiano contesto organizzativo, di contribuire alla formazione, oltre che di una sensibilità specifica comune, di una visione condivisa dell argomento tale da armonizzare sia le sinergie operative del personale nello svolgimento delle quotidiane attività lavorative, che gli interventi formativi ed organizzativi stabiliti dalle norme. Il D.lgs 626/94, nell armonizzare la filosofia degli interventi volti alla salvaguardia del lavoratore inserito in un contesto operativo, si colloca nel più ampio senso di tutela e protezione del cittadino garantito dai principi dell ordinamento dello Stato. In questo quadro trovano posto: - gli artt. 32, 35 e 42 della Costituzione che tutelano rispettivamente la qualità della salute, del lavoro, indicando i limiti dello svolgimento dell iniziativa economica; - gli artt (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) e 2087 ( Tutela delle condizioni di lavoro) del Codice Civile; - il sistema di prevenzione del Codice Penale con gli artt.437 (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro), 451 (Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro).589 (Omicidio colposo), 590(Lesioni personali colpose). - In questo sistema trovano ancora posto, per quelle parti non superate dalla vigente normativa in materia il D.P.R. 547/55 (Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro); il D.P.R. 303/56 "Norme generali per l'igiene del lavoro"; il D.P.R. 164/56 "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni"; Nello specifico, i riferimenti normativi relativi al sistema di sicurezza di una scuola sono essenzialmente: - Il D.P.R. n 1518 del 22/11/67 Norme relative ai servizi di medicina scolastica dispone che i comuni, i consorzi e le amministrazioni provinciali, nell'ambito della rispettiva competenza in materia di edilizia scolastica, forniscano i locali idonei (es. ambulatorio) per il Servizio di Medicina Scolastica, che di norma debbono ricavarsi all'interno dell'edificio scolastico; - Il D.M. 18/12/75 Norme Tecniche aggiornate relative all'edilizia scolastica - Indica quali devono essere le caratteristiche igienico-sanitarie e di sicurezza delle strutture adibite ad attività didattiche; - Il D.M. 16/2/82 Attività soggette alle visite di prevenzione incendi che alla Voce n. 85 prevede le scuole con oltre 100 persone presenti; 1

2 - La Circolare del M.ro Sanità n 45 del 10/7/86 contiene un piano di intervento e misure tecniche per l'individuazione e l'eliminazione del rischio connesso all'impiego di materiali contenenti amianto in edifici scolastici ed ospedali pubblici e privati; - Il D.M.n 236 del 14/06/89 Fruibilità delle strutture da parte delle persone con handicap indica le norme tecniche per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico e nei trasporti pubblici. - Il D.M. 25/8/89 Palestre per attività sportive riguarda le norme di sicurezza per gli impianti sportivi; - Il D.M. 26/8/92 Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica definisce i criteri di sicurezza antincendio da applicare negli edifici e nei locali adibiti a scuole, di qualsiasi tipo, ordine e grado; - Il D.Lgs. n 626 del 19/09/94 "Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro" è un atto normativo che, se solo in parte modifica la normativa precedente, rappresenta un momento innovativo per la trattazione della materia della sicurezza. Infatti questo decreto ha come obiettivo principale l organizzazione e il miglioramento delle condizioni di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro; - Nello specifico il decreto definisce il sistema organizzativo che si deve occupare di prevenzione degli infortuni, di igiene del lavoro e delle applicazioni ad esse connesse, identificandone gli strumenti operativi. Relativamente agli aspetti di carattere strutturale, modifica solo alcuni articoli dei precedenti D.P.R. 303/56 e 547/55 andando ad individuare anche nuove categorie di rischi prima non previsti; - La LEGGE n 23 del 11/01/96 Norme per l'edilizia scolastica che indica le procedure per l'adeguamento delle strutture scolastiche alle norme vigenti in materia d'agibilità sicurezza e di igiene. Inoltre definisce le diverse competenze di comuni e province in ordine alla gestione ed ai diversi interventi a carico delle strutture scolastiche; - Il D.M. n 292 del 21/06/96 Individuazione del Datore di Lavoro negli uffici e nelle istituzioni dipendenti Ministero della P.I... definisce la figura del datore di lavoro nel sistema scolastico andando ad individuare i centri di responsabilità più rilevanti; - Il D.Lgs. 493 del 14/08/96 Segnaletica di Sicurezza che, in attuazione della direttiva 92/58/CEE, concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro, enumera le prescrizioni per la segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro nei settori di attività privati o pubblici indicati dai D.Lgs 626/94 e 242/96. - La LEGGE n 649 del 23/12/96, integrata dalla Legge 265/99 del 03/08/99, che indica i termini di proroga per l'adempimento agli obblighi previsti dalla legge 46/90 e dal D.L.gs.626/94 (31 dicembre 2004) - Vengono precisate le modalità per arrivare ad adempiere alle normative strutturali e impiantistiche relative alla sicurezza degli edifici adibiti ad uso scolastico, da parte degli enti proprietari attraverso una precisa programmazione degli interventi necessari; - Il D.M. 10/03/1998 Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro stabilisce, tra l altro, l organizzazione e formazione delle squadre antincendio, la valutazione del rischio incendio e le misure di prevenzione e protezione. - Il D.M. n 382 del 29/09/98 riguarda particolari norme per l'applicazione del D.L.gs.626/94 e successive modificazioni indicando modalità applicative del D.L.gs.277/91 e D.L.gs. 626/94 nelle istituzioni scolastiche In particolare 2

3 vengono definiti: Campo di applicazione, Servizio di prevenzione e Protezione, Documento relativo alla valutazione dei rischi, Sorveglianza sanitaria, Raccordo con gli enti locali, Attività di informazione e formazione; - La Circolare. M.ro P.I. n 119 del 29/04/99 Sicurezza nei luoghi di lavoro che fornisce una interpretazione ampia ed articolata dell'applicazione del D.L.gs.626/94 al mondo della scuola; - La Circolare del M.ro Interno n 4 del 01/03/02 Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili indica le modalità per valutare ed organizzare i presidi di sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie. Contiene indicazioni per svolgere una specifica analisi del rischio incendio indicando alcune delle misure di tipo edilizio o impiantistico che possono essere adottate per compensare i rischi individuali (es. misure di carattere gestionale); Si tengano inoltre presente: - Il D.P.R.n 459 del 24/07/96 Regolamento per l'attuazione di direttive CEE concernente le macchine..., - Il D.Lgs n 494 del 14/08/96 Cantieri mobili temporanei ; - Il D.M. 5/12/1996 Modificazioni al registro degli infortuni sul lavoro ; - Il D.M. 16/01/1997 Definizione dei casi di riduzione della frequenza della visita degli ambienti di lavoro da parte del medico competente ; - Il D.L.gs n 52 03/02/97 Attuazione della Direttiva CEE concernente la classificazione dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose ; - Il D.L.gs n 22 del 05/02/97 Attuazione di direttive CEE sui rifiuti,pericolosi, sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. ; - IL D.P.R. n 37 del 12/01/98 Disciplina dei provvedimenti relativi alla prevenzione incendi che disciplina i procedimenti di controllo per la prevenzione incendi di competenza dei comandi dei VV.FF relativamente al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi; - Il D.M. 04/05/98 Modalità di presentazione delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi... ; - Il D.L.gs n 285 del 16/07/98 Classificazione dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi - La Legge n 36 del 22/02/01 Legge quadro sulla protezione dalle esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici ; - Il D.L.gs.n 151 del 26/03/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità ; - Il D.M. 07/09/02 Recepimento direttiva CEE riguardante le modalità dell'informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio ; Le norme e le regole di comportamento per la prevenzione dei rischi La normativa vigente in campo di sicurezza è stata profondamente modificata a partire dal D.Lgs. 626 del 1994 che ha introdotto nuovi approcci ai concetti di sicurezza e prevenzione all'interno delle di tutti i luoghi di lavoro. Il più importante adempimento introdotto dal D.Lgs. 626/94 con le sue successive modifiche è stato quello di attivare in ogni luogo di lavoro un meccanismo che garantisca, oltre alla prevenzione e protezione per i lavoratori, il perseguimento di 3

4 obiettivi di miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza basato sulla Valutazione dei Rischi. La nuova legislazione si pone come obiettivo specifico quello della prevenzione e del controllo del rischio legato al rapporto: - dell'uomo con l'ambiente; - dell'uomo con le attrezzature utilizzate durante il lavoro; - dell'uomo con le sostanze o i prodotti chimici; Per questo l'obiettivo principale della normativa è quello di istituire un sistema di gestione permanente ed organico finalizzato alla presentazione, alla riduzione e al controllo dei possibili fattori di rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. Presupposto fondamentale per raggiungere questo obiettivo è l'individuazione di tutti i fattori di rischio esistenti nei luoghi di lavoro, delle loro reciproche interazioni, nonché la loro valutazione effettuata, ove necessario, mediante metodi analitici e strumentali. E' evidente, quindi, che la valutazione del rischio è lo strumento di base ed essenziale che consente di: - riesaminare le specifiche realtà ed attività operative, con riferimento alle mansioni, ai posti di lavoro ed ai soggetti esposti ai potenziali pericoli; - individuare e valutare i rischi, le possibili conseguenze; - individuare le misure di prevenzione e/o protezione programmandone conseguentemente l'attuazione, il miglioramento ed il controllo per verificarne l'efficacia; Oltre agli adempimenti relativi alla relazione di valutazione ed al piano di miglioramento della salute e sicurezza in azienda o nell'istituzione scolastica, la norma pone in primo piano l'informazione, la formazione e l'addestramento permanente del personale. L'informazione e la formazione, che ricadono tra gli obblighi principali del datore di lavoro, sono direttamente legate all'individuazione e alla comunicazione delle potenziali situazioni di rischio. Esse non si fermano a definire, classificare e valutare il rischio, ma sono finalizzate a far conoscere, a formare e conseguentemente a modificare le abitudini e i comportamenti dei lavoratori per prevenire e proteggerli dai rischi stessi, secondo i ruoli specifici assunti nell ambito del sistema di sicurezza vigente della scuola: lavoratore, addetto al primo soccorso (la cui formazione è definita dal Decreto del Ministero della Salute 15 luglio 2003, n. 388), addetto antincendi (il cui ruolo è definito dalla Circolare del Ministero dell'interno, Prot. 1564/4146 del e formato ai sensi del Decreto Ministero dell'interno 10 Marzo 1998 ALL IX), Responsabile del servizio di prevenzione e protezione (la cui formazione è definita dal Decreto legislativo nm.195/2003 e in via di specifica attuazione regolamentare) e Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. In conclusione, secondo quanto indicato nel Decreto Legislativo n. 626/94 in merito al "miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro", anche l'istituto Scolastico risulta; - "luogo di lavoro" in cui; - "al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici", occorre obbligatoriamente attuare; - "le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro"; 4

5 L'applicazione delle norme di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro permetterà alla scuola stessa di realizzare uno dei suoi compiti fondamentali: - creare e consolidare una cultura della prevenzione e della sicurezza; - per preparare i giovani al loro presente e al loro futuro ingresso nel mondo del lavoro; I fattori di rischio di preminente interesse nelle scuole sono, di norma, rischi per la sicurezza riconducibili alle strutture (edificio scolastico e spazi all'aperto di pertinenza della scuola), agli impianti e alla prevenzione incendi. Per molti aspetti è necessaria la segnalazione e la richiesta d'intervento all'ente locale competente; sono comunque numerosi i problemi di ordinaria gestione, risolvibili direttamente con provvedimenti materiali attuabili a cura della scuola o con misure di tipo direttivo. I fattori di rischio riguardano: - contesto esterno, identificato come presenza di attività esterne interferenti con la vita scolastica (es: impianti prossimi alla scuola con rischio di incendio o esplosione, da considerare nella stesura del piano di emergenza, attività rumorose, traffico, ecc.); - spazi aperti esterni agli edifici scolastici ma di pertinenza della scuola (es: cortili e aree attrezzate, recinzioni, cancelli, accumuli anche provvisori di materiali per lavori in corso, ecc.); - locali interni in genere (es: rischio di urto contro pareti, vetrate, porte, arredo in genere, caduta di apparecchiature e scaffalature fissate alle pareti, pericolosità delle apparecchiature elettriche, umidità sulle pareti, microclima e ricambi d'aria, illuminazione, ecc.); - spazi interni comuni e di passaggio (es: atrio d'ingresso, corridoi, scale: regolarità e pulizia dei pavimenti, adeguatezza di porte, vie e uscite di emergenza e relativa cartellonistica di sicurezza, barriere architettoniche, gradini delle scale, segnalazione di pareti vetrate, parapetti, ecc.); - ascensori e impianti in genere (es: omologazione e verifiche periodiche, aerazione, ecc.); - aule in genere e biblioteca (es: adeguatezza di porte, assenza di elementi pericolosi negli arredi, illuminazione, ecc.); - aule speciali e laboratori (es: apposizione di segnaletica appropriata, dotazione di cassetta di pronto soccorso, dotazione di efficienti cappe aspiranti nei laboratori chimici, schede di sicurezza delle sostanze pericolose e loro corretta conservazione, ergonomia ed illuminazione dei posti di lavoro a videoterminale, ecc.); - palestra (es: dotazione di spogliatoi, servizi igienici,ecc.); - uffici (es: rumorosità di stampanti ed altre apparecchiature, illuminazione ed ergonomia dei posti di lavoro a videoterminale, adeguatezza del software, ecc.); - impianti antincendio (es: adeguatezza degli stessi, idoneità dei sistemi di estinzione incendi, segnaletica di sicurezza); Tutte le azioni da attivare per eliminare o ridurre i rischi vanno classificate sotto il termine Prevenzione che possiamo suddividere in Prevenzione Primaria e Secondaria Nella definizione prevenzione primaria sono comprese tutte le misure strutturali, operative o gestionali e le disposizioni che a vario titolo e con diverse modalità contribuiscono ad eliminare o ridurre i rischi. 5

6 Nella definizione prevenzione secondaria vanno comprese tutte quelle attività sanitarie tese ad accertare eventuali stati di salute che predispongono gli operatori a specifiche malattie di tipo professionale ovvero ad accertare stati definiti preclinici che preludono quindi all'insorgenza di malattie professionale dovute all'esposizione agli agenti presenti sul luogo di lavoro. La prevenzione primaria deve seguire un importante principio che prevede in primo luogo l'intervento alla fonte del rischio, dando priorità alle azioni che tendono ad eliminare il rischio stesso; in secondo luogo è necessario agire in modo da evitare la propagazione del rischio cercando di contenerlo e circoscriverlo; infine quando, non vi sono altre possibilità, occorre intervenire sulle persone in modo da fornire possibilità o strumenti anche culturali tesi alla riduzione del rischio medesimo. Una sequenza di "azioni" nel corretto ordine d'applicazione viene indicata dall'art.3 del D.Lgs.626/94 che per comodità viene riassunto in: - Eliminazione del rischio; - Riduzione del rischio alla fonte; - Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative); - Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso; - Rispetto dei principi ergonomici; - Priorità delle misure di protezione collettiva; - Limitazione al minimo del numero degli esposti; - Uso limitato di agenti chimici, fisici, biologici; - Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi, ecc; La prevenzione secondaria consiste nella ricerca di alterazioni precliniche negli organi, prima che si manifesti la malattia. Si attua mediante il ricorso ad una sorveglianza sanitaria preventiva e/o periodica destinata a tutti quegli operatori esposti a fattori di rischio professionali. Il videoterminalista secondo il d.lgs. 626/94. principi di ergonomia e postura, la postazione ergonomica al computer Al titolo vi, il D.L.gs. 626/94 si occupa dell uso di attrezzature munite di video terminale. L art. 51 provvede alle definizioni di: a) VDT: schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; b) lavoratore: colui che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per 20 ore settimanali; Attenzione particolare viene posta allo svolgimento quotidiano del lavoro; infatti l art. 54 dispone che il lavoratore, qualora svolga la sua attività per almeno quattro ore consecutive, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività secondo regole le cui modalità devono essere definite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. Lo stesso articolo comunque stabilisce che, in assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. La specificità della natura delle caratteristiche contenute nella definizione del lavoratore (art.51) farà nascere la necessità della sorveglianza sanitaria cioè visite mediche specifiche eseguite dal medico competente. 6

7 Attenzione particolare dovrà essere posta al locale di lavoro dove si svolge l attività con il VDT che dovrà presentare una superficie di dimensioni adeguate (> 9 mq per 1 addetto, > 12 mq per 2 addetti; meglio > 10 mq "reali" per addetto) ed una illuminazione ed aerazione naturali. In presenza di una illuminazione artificiale bisogna tener conto che per le attività di ufficio devono essere previsti 500 lux. Questi sono sicuramente eccessivi per VDT a cui bastano soltanto 200 lux (pochi per l'ufficio normale). Per mettere d accordo questa differente esigenza si farà riferimento a dei valori ottimali di lux facendo ricorso a delle illuminazioni localizzate In caso di illuminazione naturale la condizione migliore è indicata da un ambiente la cui finestratura è posta su di 1 solo lato (ottimale se a NE, N, NO), dotata di schermatura (tende) idonea. L ambiente dovrebbe avere delle pareti tinteggiato a colori neutri per ridurre il problema dei riflessi In questo ambiente ideale il VDT deve essere posto a 90 rispetto alle finestre Da un punto di vista ergonomico la postazione di lavoro è ottimale quando è assicurata la flessibilità più ampia possibile in tutte le sue componenti". schema di una postazione vdt tipo e regolabilità dei singoli elementi Attenzione particolare dovrà essere posta anche alla STAMPANTE che deve essere collocata su tavolo separato. Sono da privilegiare stampanti silenziose (art. 46 Dlgs 277/91) come laser o a getto d'inchiostro rispetto a quelle ad aghi. 7

8 La presenza di una stampante può causare problemi legati al rumore se è collocata nello stesso ambiente di lavoro provocando disagio e difficoltà nella concentrazione. Comunque i livelli di rumorosità da non superarsi 55 dba per un alta concentrazione oppure 65 dba per una bassa concentrazione di dispositivi Per le vecchie stampanti (più rumorose) si dovrà prevedere una loro collocazione in locali appositi o in cabine insonorizzate. Sicurezza della salute nell utilizzo degli strumenti di laboratorio La differente tipologia delle attività, corredate dal supporto di strumenti più o meno complessi, riscontrabili tra quelle realizzabili nel panorama del sistema scolastico italiano imporrebbe una trattazione ampia articolata. Il contributo possibile tale da poter essere inquadrato in un ambito ristretto riguarda essenzialmente il metodo di analisi delle varie fasi delle attività di laboratorio attraverso uno schema che faciliti la verifica sistematica della rispondenza o meno delle esperienze praticate alle condizioni di sicurezza. Sono indicazioni che potrebbero sembrare ovvie e scontate, ma non bisogna mai dimenticare, specie in ambito formativo, che spesso gli infortuni avvengono per cause banali oppure quando si danno per scontate informazioni e procedure di cui nessuno aveva prima parlato. Il principale pericolo, che vale per tutti gli utenti di un laboratorio (siano essi insegnanti, assistenti tecnici, studenti), nasce spesso dalla troppa sicurezza (tipica la temerarietà per gli studenti) o dalla troppa confidenza con il proprio lavoro. Lo schema si presenta come un percorso mentale che invita alla riflessione sui comportamenti posti in atto da considerare di per sé pericolosi. 8

9 Disabilita, scuola ed utilizzo dei laboratori Il riferimento normativo di base per regolare la questione è rappresentato dall art. 30 n. 4 del D.Lgs 626. L evidenza, racchiusa poi, nella normativa espressamente emanata in materia, si basa sull affermazione che l'abbattimento delle barriere architettoniche nei luoghi di lavoro è il primo e imprescindibile requisito di sicurezza. Questo significa che il binomio accessibilità-sicurezza è oggettivamente inscindibile: basti pensare alle modalità di percezione dell'allarme e alle vie di esodo utilizzate per l'evacuazione dei locali in caso di emergenza. In caso di incendio, per esempio, la tempestiva percezione del pericolo e l'accessibilità delle vie di fuga verso l'esterno rappresentano i primi requisiti di garanzia non solo per le persone con disabilità, a prescindere dalla loro autonomia, ma anche per tutti gli altri, non ultimi i soccorritori. Se risposta deve esserci a questo problema è quella che tende a creare spazi di lavoro effettivamente accessibili. Solo così la persona con disabilità può essere in grado di mettere in salvo se stessa cessando di essere solo un "problema" per chi deve garantire la sicurezza. Importante allora sarà l attenta valutazione delle circostanze e delle situazioni ambientali. Lo scopo della valutazione e della conseguente scelta delle misure di sicurezza si intende raggiunto se nei luoghi considerati risultano risolte, anche attraverso i sistemi di gestione, tutte quelle condizioni che rendono difficile o impossibile alle persone con limitazioni alle capacità fisiche, cognitive, sensoriali o motorie il movimento, 9

10 l'orientamento, la percezione dei segnali di allarme e la scelta delle azioni da intraprendere al verificarsi di una condizione di emergenza. Per quanto riguarda i criteri da seguire è possibile elaborare una classificazione che riguarda le caratteristiche relative: alla mobilità; (problema edilizio) - presenza di gradini od ostacoli sui percorsi orizzontali; - non linearità dei percorsi; - presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di elementi sporgenti che possono rendere tortuoso e pericoloso un percorso; - lunghezza eccessiva dei percorsi; - presenza di rampe delle scale aventi caratteristiche inadeguate, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita; alla mobilità; (problema gestionale) - presenza di porte che richiedono uno sforzo di apertura eccessivo o che non sono dotate di ritardo nella chiusura, al fine di consentire un loro impiego e utilizzo, senza che ciò determini dei rischi nei confronti di persone che necessitano di tempi più lunghi per l'attraversamento; - organizzazione/disposizione degli arredi, macchinari o altri elementi in modo da non determinare impedimenti ad un agevole movimento degli utenti; - mancanza di misure alternative (di tipo sia edilizio che gestionale) all'esodo autonomo lungo le scale, nel caso di ambienti posti al piano diverso da quello dell'uscita. all'orientamento; - adeguatezza della segnaletica presente in rapporto all'ambiente o alla conoscenza di questo da parte delle persone; - capacità individuale di identificare i percorsi; - valutazione della mancanza di misure alternative rispetto alla cartellonistica (basata esclusivamente sui segnali visivi); alla percezione del pericolo e/o dell'allarme; - dall'inadeguatezza dei relativi sistemi di segnalazione; all'individuazione delle azioni da compiere in caso di emergenza; - inadeguatezza del sistema di comunicazione; La disciplina non si limita all enunciato del D.Lgs 626. Vanno ricordati a proposito, per un efficace approfondimento: - il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998; - la Circolare Ministero Interno 1 marzo 2002, n. 4 ; - il decreto legislativo n. 493 del 1996; 10

11 - le norme vigenti in materia di abbattimento di barriere architettoniche come la leegge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati) e il Decreto ministeriale 16 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche); La sicurezza in genere, la gestione delle emergenze in particolare, si avvalgono del contributo sostanziale del personale tecnico che, come elemento vivo di un organo complesso, rappresenta il maggiore elemento di percezione dello stato della sicurezza del proprio ambiente di lavoro e, nella maggior parte dei casi, il primo livello di intervento contribuendo ad assicurare il massimo livello possibile di protezione per sé e per gli altri. La sensibilizzazione specifica sulla materia, obiettivo prefissato di ogni intervento di formazione come questo, contribuisce affinché siano adottati quei caratteristici gesti quotidiani lavorativi orientati alla costruzione e al mantenimento di un ambiente scolastico il più sicuro possibile. In questi termini, la generica attività di presidio delle aree e delle attività tecniche della scuola, se tradotta in termini di sicurezza (cioè inserita in un processo di attività programmata), diviene, ad esempio, controllo costante della non ostruzione dei percorsi di evacuazione da cose e persone, oppure controllo e verifica regolare dell integrità dei presidi antincendio (bocche, estintori, segnalatori e cartellonistica), fino a far rappresentare, nel personale tecnico, il sicuro riferimento delle prassi operative corrette. In questo senso, le ipotesi formulate non sono che semplici esempi di lettura dinamica del precetto normativo calato nella quotidianità operativa valorizzata dal contributo attivo di ogni lavoratore secondo le specificità del proprio profilo professionale. 11

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