Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download ""

Transcript

1 Fiscalità locale > Nuovi orientamenti della Cassazione sulla Tarsu di Lucia Solitro L'articolo evidenzia, attraverso l esame di alcune recenti pronunce della Corte di Cassazione, l orientamento che si sta consolidando, in materia di Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nei casi in cui si verifichi l esistenza di cause che possono determinare il venir meno del presupposto impositivo del tributo Sommario: Il presupposto impositivo Alcune sentenze relative alla disciplina delle aree scoperte I casi di esclusione dalla tassa nella prassi ministeriale e nella giurisprudenza La tassazione delle aree cimiteriali Nel proporre l argomento avente ad oggetto il presupposto impositivo della Tassa per lo smaltimento di rifiuti solidi urbani (Tarsu) bisogna rilevare che si tratta di materia assai complessa e che è stata più volte oggetto di elaborazioni ed analisi. Tuttavia, proprio la cennata complessità fa sì che tale tema consenta sempre nuovi spunti di riflessione e di maggiore approfondimento. Infatti, benché non siano state apportate recenti modifiche normative al presupposto impositivo del tributo, è da sottolineare che le innumerevoli fattispecie che lo sostanziano non sono tutte pacificamente definite, per cui spesso fanno sorgere controversie che devono essere risolte in sede giurisdizionale. Il presupposto impositivo Fatta questa necessaria premessa, è opportuno procedere all esame del presupposto della Tarsu, richiamando la norma principale che ne contiene la disciplina, ossia l art. 62 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507. Tale norma dispone, al primo comma, che la tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti che sono situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Sempre al primo comma viene poi precisato che sono soggetti a tassazione l abitazione colonica e gli altri fabbricati con aree scoperte di pertinenza, anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all abitazione o al fabbricato. I commi successivi si soffermano su diverse ipotesi di esclusione dal tributo che sono connesse sia al presupposto della produttività dei rifiuti, la cui mancanza fa venir meno anche l applicabilità della tassa, sia alla tipologia di rifiuti prodotti; infatti, le superfici che producono rifiuti speciali o pericolosi, in via generale, sono escluse dalla Tarsu. (1 of 7)15/06/

2 Considerando, in particolare, le ipotesi contemplate dal comma 2 dell art. 62 del D. Lgs. n.507 del 1993, bisogna evidenziare che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti nelle seguenti ipotesi: per la loro natura; per il particolare uso cui sono stabilmente destinati; perché risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno. Tali cause di esclusione dalla tassa devono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e devono altresì essere debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione. L art. 62 è una norma ricca di contenuti: in primo luogo si afferma che il presupposto della tassa deve essere individuato nella possibilità di disporre materialmente di locali ed aree, non rilevando il titolo giuridico che giustifica l occupazione o la detenzione. Dalla disponibilità e dall uso esclusivo delle suddette superfici deriva la presunzione di potenzialità o attitudine alla produzione dei rifiuti da parte di esse (1). Affinché la Tarsu sia applicabile, è necessario altresì che i locali e le aree scoperte siano situati nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa. Con tale ultima espressione si vuole intendere che il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti (2), deve essere non solo istituito dal Comune, ma anche utilizzabile in concreto dai contribuenti. Ai fini dell applicabilità della tassa non assume, invece, rilevanza la circostanza che i potenziali utenti del servizio, di fatto, non ne usufruiscano. Ciò che conta è che il servizio sia potenzialmente fruibile, ossia che sia stato attivato e che l occupante o il detentore di un immobile o di un area sia posto in condizione di servirsene. Se poi i rifiuti non vengono conferiti al servizio pubblico e l utente non ne usufruisca per ragioni proprie, la tassa è ugualmente dovuta. In tal senso si era espressa la Corte di Cassazione già con la sentenza n.995 del 4 febbraio 1987, nella quale affermava che la tassa per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani dovuta per i rifiuti cosiddetti interni è dovuta quando sussistono due presupposti, costituiti, l'uno, dalla istituzione del servizio da parte del Comune, e l'altro, dalla possibilità dell'utente di usufruirne..a prescindere dall'effettivo uso del medesimo da parte del singolo o dall'utilità concreta che questa ne tragga, sussistendo una presunzione assoluta di formazione dei rifiuti ordinari. Nell attuale normativa, non c è più posto per la presunzione assoluta, superata dall ammissibilità della prova contraria, mentre non è mutato il principio dell obbligo del pagamento della Tarsu, qualora il servizio sia svolto regolarmente dal Comune, anche se il contribuente non se ne avvalga, come è stato evidenziato anche nella giurisprudenza più recente. Esaminando ancora l art. 62 si può notare come in esso il legislatore si sia sforzato di considerare il maggior numero possibile di fattispecie, nella consapevolezza delle difficoltà che si incontrano nell applicazione di questo tributo. Ciò nonostante, molti sono i nodi ancora irrisolti, poiché non sempre è possibile affermare l esistenza del presupposto dell applicazione della Tarsu o se, al contrario, sia riscontrabile una delle cause di esclusione sopra menzionate. Proprio per tale ragione, spesso, come si è già accennato, è necessario affrontare i problemi in sede contenziosa. Partendo da tale considerazione, di seguito si cercherà di evidenziare proprio l orientamento della Suprema Corte manifestato negli ultimi anni riguardo a diverse fattispecie rispetto alle quali più problematica si presenta l applicazione della tassa rifiuti. Tra queste bisogna considerare senz altro le aree scoperte a qualsiasi uso adibite, che in base al citato art. 62 sono tassabili ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde. Benché tali aree siano state oggetto di non poche modifiche normative (3), la loro disciplina non ha subito modifiche sostanziali. Pertanto, secondo le norme attualmente vigenti sono considerate tassabili le aree scoperte operative, mentre sono escluse dalla tassazione le aree scoperte e pertinenziali di civili abitazioni (balconi, terrazzi, giardini). Per le aree scoperte che costituiscono accessorio o pertinenza di locali ed aree diverse dalle (2 of 7)15/06/

3 abitazioni, invece, non sempre è facile individuare se si tratta di aree tassabili o meno. Infatti, l art. 6 del D. L. 29 settembre 1997, n.328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n.410, ha escluso dalla tassazione solo le superfici scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili. La stessa norma inspiegabilmente ha tralasciato di escluderle quando dette superfici costituiscono, invece, pertinenza o accessorio di aree tassabili. Ciò significa, quindi, che la tassa deve essere applicata alle aree scoperte accessorie e pertinenziali di aree tassabili, come ad esempio le vie di collegamento di depositi scoperti, mentre non è applicabile nel caso in cui le stesse vie colleghino depositi coperti. Alcune sentenze relative alla disciplina delle aree scoperte Le difficoltà che sorgono sia nell individuazione delle aree scoperte operative, sia delle superfici accessorie e pertinenziali sono di un certo rilievo. Così con la sentenza della Corte di Cassazione n del 15 novembre 2000 sono state considerate imponibili ai fini Tarsu le aree scoperte adibite a parcheggio gestito in concessione da una cooperativa, mentre i ricorrenti hanno eccepito l intassabilità di dette superfici sulla base della considerazione che l utilizzo di esse come parcheggio per alcune ore del giorno non dà luogo alla produzione di rifiuti solidi urbani, essendo irrilevante la presenza umana. L affermazione dei ricorrenti non è stata tuttavia supportata da alcuna prova circa l insuscettibilità delle superfici a produrre rifiuti urbani, ma, anzi, l espressa previsione, nella concessione, dell obbligo di tenere pulite le aree e di conferire gli eventuali rifiuti nei cassonetti, dimostra, al contrario l idoneità dell area in questione alla produzione di rifiuti. D altra parte, nel caso di specie, lo svolgimento su dette superfici di un attività economica, quella del parcheggio a pagamento, fuga ogni dubbio sulla qualificazione di esse come aree operative" e, di conseguenza, sulla debenza della tassa. Al più si potrebbe osservare che, nel caso dei parcheggi, sia perché caratterizzati da ampie superfici, sia per la non costante presenza umana, si dovrebbero applicare tariffe moderate rispetto a quelle applicate nei confronti di superfici con una maggiore propensione alla produzione di rifiuti. Sempre in materia di tassabilità di aree scoperte, la sentenza n del 18 dicembre 2003, emessa dalla Corte di Cassazione, ha capovolto la decisione dei giudici di merito che hanno escluso, invece, la tassabilità di un area sulla quale viene esercitata l attività di noleggio di automobili, sul presupposto della mancanza di recinzione e di utenze e della mancata prova di una produzione effettiva di rifiuti. Tali situazioni sono state ritenute irrilevanti dalla Suprema Corte ai fini dell inidoneità a produrre rifiuti, poiché anche nel caso in cui sussistano condizioni obiettive di inutilizzabilità, queste devono esse indicate nella denuncia originaria o di variazione e debitamente comprovate e, comunque, qualora si voglia contrastare la presunzione di produzione di rifiuti, bisogna addurre prove adeguate allo scopo, poiché l onere della prova non ricade sull ente impositore, bensì sul soggetto passivo. La stessa Corte di Cassazione, con sentenza n dell 11 giugno 2003, ha ritenuto tassabili le aree destinate a deposito di materiali provenienti da scavi, demolizioni e macchinari obsoleti. La tassa è, infatti, dovuta per il solo fatto di occupare o detenere le aree scoperte, salvo che siano accessorie o pertinenziali o altrimenti esenti dall imposta de qua. Ad avviso della Corte, la previsione legislativa a qualsiasi uso ha carattere generale e subisce solo le deroghe indicate nel comma 2 dello stesso articolo; poiché l uso delle superfici contestate non può dar luogo ad una delle ipotesi di esclusione dalla tassa previste dal comma 2 dell art. 62 del D. Lgs. n. 507 del 1993, esse devono senz altro essere assoggettate alla tassa. Sulla necessità di dimostrare l esistenza di cause di esclusione, e in particolare delle obiettive condizioni di inutilizzabilità, la Suprema Corte si è espressa anche in numerose altre sentenze, tra le quali le sentenze n e del 2003 e la n del 12 agosto Con tale ultima sentenza è stato deciso un caso particolare in cui viene invocata la non applicabilità della tassa rifiuti per avvenuta cessazione dell attività di oleificio, sulla base, quindi, del convincimento che, in caso di cessazione dell'uso cui l'immobile era adibito originariamente, cessi altresì l'obbligo di pagare la tassa. In effetti, nel caso di specie, benché il contribuente abbia adeguatamente fornito la prova della cessazione dell attività di oleificio, l obbligo del pagamento della Tarsu non viene meno, poiché il presupposto legale di esonero dal tributo sussiste solo quando l'immobile versi in "obiettive condizioni di non utilizzabilità", che devono essere non solo denunciate dal contribuente, a norma dell art. 70, comma 1, D. Lgs. n.507 del 1993, ma debitamente (3 of 7)15/06/

4 documentate. I casi di esclusione dalla tassa nella prassi ministeriale e nella giurisprudenza Da quanto è stato detto nei paragrafi precedenti è evidente che, nel caso in cui si voglia far valere l improduttività dei rifiuti come causa di esclusione della Tassa, è necessario adempiere all onere della prova. Ma, allora, occorre indagare in quali casi si può affermare che una superficie non produca rifiuti. La circolare del Ministero delle finanze del 22 giugno 1994, n.95/e, ha fornito alcuni chiarimenti, precisando, ad esempio che le situazioni in cui la natura e l assetto delle superfici impediscono obiettivamente la produzione di rifiuti si verificano, per lo più, in relazione a luoghi impraticabili o interclusi, oppure occupati da attrezzature che escludono, di per sé, la produzione di rifiuti in quanto la presenza dell uomo è sporadica o manca del tutto, come accade per le centrali termiche o telefoniche. Nel caso, invece, di superfici destinate ad uso particolare, la citata circolare prende ad esempio quelle predisposte per lo svolgimento di attività sportive, o i locali utilizzati per produzioni a ciclo chiuso, come i silos, o le superfici destinate a deposito di materiali alla rinfusa. In ogni caso, deve trattarsi di locali ed aree caratterizzate dalla presenza sporadica dell uomo e, dunque, dalla mancanza di rifiuti o da una produzione non apprezzabile degli stessi. Giova, inoltre, richiamare la risoluzione n. 140/E del 25 agosto 1999, con la quale è stato espressamente affermato che la superficie destinata a deposito di materie prime costituisce superficie operativa, a meno che non si riesca a dimostrare che la stessa non è suscettibile di produrre rifiuti. Con la risoluzione n.141/e, recante la stessa data, è stato ribadito che le superfici occupate da impianti ed attrezzature per la lavorazione di prodotti di panificazione sono intassabili in quanto manca del tutto il presupposto dell attitudine alla produzione di rifiuti. Molto controversa è stata anche la questione della tassabilità delle cantine, solai e garages, caratterizzati da una presenza umana frequente ma, nella generalità dei casi, di breve durata. Mentre la giurisprudenza dei giudici di merito è stata piuttosto oscillante, il Ministero delle finanze, nella risoluzione n. 45/E del 19 marzo 1999, si è espresso nel senso di ritenere generalmente tassabili questi locali, dal momento che la presenza umana e l utilizzo delle superfici sono sicuri indici di produzione di rifiuti. Ovviamente, si tratta, sempre, di una presunzione relativa, potendosi dimostrare, nel caso concreto, che tali superfici non producono rifiuti o ne producono in quantità limitata che non rileva ai fini dell applicazione della tassa. Mentre la citata circolare n. 95/E considera, infine, come esempi di superfici non utilizzabili immediatamente, i locali destinati a civile abitazione privi di mobili e suppellettili, non allacciati ai servizi di rete o di cui si dia la prova della effettiva inutilizzabilità, la Corte di Cassazione ha adottato una soluzione più restrittiva rispetto all indirizzo ministeriale. Proprio in riferimento ad una fattispecie in cui può riscontrarsi la non utilizzabilità immediata dell immobile, con la sentenza n del 27 novembre 2002, la Suprema Corte ha affermato che l art. 62, comma 2, del D. Lgs. n.507 del 1993, stabilendo che non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità, ha inteso sottrarre all'imposizione gli immobili oggettivamente inutilizzabili, e non già quelli lasciati in concreto inutilizzati, per qualsiasi ragione, dai titolari nella relativa disponibilità. Pertanto, un alloggio che il proprietario lasci inabitato e non arredato, soprattutto quando risulti allacciato ai c.d. servizi di rete (elettrico, idrico, etc.) si rivela bensì inutilizzato ma non oggettivamente inutilizzabile e perciò non può essere sottratto alla tassazione, poiché può essere facilmente arredato e, quindi, utilizzato. Avendo escluso che possa configurasi una situazione di obiettiva inutilizzabilità, viene eliminata, di conseguenza, anche la possibilità di fornire una prova concreta della non attitudine del locale a produrre rifiuti. Anche nella sentenza n del 23 giugno 2003 la Corte di Cassazione ha confermato la tassabilità degli immobili non utilizzati (4). Né può essere valido criterio di esclusione dalla tassa l utilizzazione dell immobile per un periodo di tempo limitato. Infatti, nella sentenza n del 10 settembre 2004 è stata proposta l eccezione che la tassa in discorso sia dovuta solo qualora il contribuente usufruisca del servizio reso dal Comune ed in proporzione alla fruizione del servizio stesso. (4 of 7)15/06/

5 Tale argomentazione è stata ovviamente considerata infondata, in quanto, se l attività svolta assume le caratteristiche della stagionalità e questa risulti da licenza o autorizzazione rilasciata dagli organi competenti, è possibile usufruire della riduzione di tariffa di cui all'art. 66, comma 3, lett. c) del citato D. Lgs. n. 507 del 1993, solo qualora sia stata prevista espressamente dal Comune nel regolamento per l applicazione della tassa. Non si può quindi invocare un esclusione vera e propria dal tributo, poiché a tal fine, deve essere verificata "l obiettiva inutilizzabilità, di cui si é detto più volte, come nel caso di luoghi impraticabili o interclusi o in stato di abbandono, mentre la mancata utilizzazione legata alla volontà od alle esigenze dell'utente esula completamente dal concetto di cui si parla. Ugualmente non può valere come motivo di esclusione il semplice fatto che un immobile sia rimasto non locato. In tal senso si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza n del 5 novembre 2004, la Corte di Cassazione ha deciso in relazione al caso di un immobile che era stato lasciato libero dal locatario e non era stato più affittato dalla società che svolgeva l attività di locazione di immobili. In questa particolare ipotesi la società locatrice ha eccepito di non essere soggetto passivo della Tarsu, non essendo l immobile occupato o detenuto da alcun soggetto. La Corte di cassazione ha interpretato l art. 63 del D. Lgs. n.507 del 1993, che disciplina i soggetti passivi della Tarsu, in maniera estensiva, ossia nel senso che la tassa deve considerarsi dovuta da chiunque possa disporre a qualsiasi titolo (proprietà, possesso, detenzione) del locale, quand anche di fatto non lo occupi (5). Ne consegue che è difficile, in realtà, sottrarsi al pagamento del tributo in discorso. Infatti, se le circostanze che possono determinare l intassabilità di alcune superfici devono essere indicate nella denuncia di occupazione o di variazione, qualora questo onere non fosse adempiuto, si dovrebbe poter rimediare fornendo successivamente la prova che le superfici tassate sono, invece, inidonee a produrre rifiuti. Tuttavia, poiché l applicazione della tassa è collegata alla presunzione di produzione dei rifiuti, anche se si tratta di presunzione iuris tantum, nel caso di immobili che siano pronti per essere utilizzati in qualsiasi momento appare alquanto difficile dare la prova in questione. Rientra nella copiosa serie di pronunce relative all esclusione dalla tassa per improduttività di rifiuti anche la più recente sentenza n. 130 del 5 gennaio 2005 in cui la Suprema Corte si è espressa nel senso di ritenere tassabili alcune aree scoperte, che i giudici di appello hanno escluso dall ambito di applicazione della Tarsu, in quanto non funzionali per mancanza di strutture. La Suprema Corte ha invece considerato insufficiente tale motivazione poiché non è stato verificato se l asserita non funzionalità sia stata denunciata e provata dal contribuente e non è stato chiarito se la mancanza di funzionalità possa condurre ad una insuscettibilità dell area a produrre rifiuti per una delle cause stabilite dal comma 2 del tante volte richiamato art.62, come potrebbe essere il particolare uso dell area stessa. Pertanto, in mancanza di denuncia e di prove sulla non producibilità dei rifiuti, le aree sono state considerate tassabili. Si tratta di un caso in cui permangono comunque dei dubbi, perché se fosse stata accertata l operatività di dette aree, anche la loro tassabilità sarebbe stata indiscussa. Mentre, se si fosse trattato di aree scoperte pertinenziali o accessorie, per ottenere l esonero dalla tassa, il vincolo di pertinenzialità doveva accedere a locali tassabili. La tassazione delle aree cimiteriali Nel concludere questa rassegna sulla più recente e significativa giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia di Tarsu, sembra interessante riprendere una sentenza relativa alla tassazione delle aree ove si producono rifiuti cimiteriali. Si tratta della sentenza n del 23 febbraio 2005, che ha respinto il ricorso prodotto da un arciconfraternita che aveva eccepito di essere esente dalla Tarsu in quanto il regolamento comunale prevedeva l esenzione per i luoghi destinati al culto e tale doveva essere considerato anche il cimitero. In senso contrario, la Corte di Cassazione ha precisato che i luoghi di culto propriamente detti sono quelli destinati alle venerazione della divinità in genere e specificatamente, nell accezione teologica-cattolica, della Trinità, dei Santi e della Madonna. Inoltre la ricorrente ha anche opposto che i giudici tributari, nel respingere l appello, hanno applicato l art. 7 del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22 (il c.d. decreto Ronchi) che non era entrato ancora in vigore nel 1998, che è poi l anno in contestazione. E qui doveroso fare qualche precisazione in ordine al richiamato art.7 del D. Lgs. n. 22 del 1997, con il quale è stata (5 of 7)15/06/

6 introdotta la nuova classificazione dei rifiuti e che contempla sia i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini parchi ed aree cimiteriali, sia i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (6). Bisogna, infatti, osservare che l obiezione concernente l entrata in vigore dell art. 7 nel corso del 1998 non è priva di fondamento, in quanto questa norma è diventata effettivamente operativa solo in seguito all entrata in vigore dell art. 17 della legge 24 aprile 1998, n.128 (7) per cui effettivamente, sino a quel momento, i rifiuti cimiteriali potevano essere anche considerati speciali. Ma la Suprema Corte ha superato tale ostacolo affermando che anche a volere ritenere speciali e non assimilabili i rifiuti propriamente esumativi nei cimiteri venivano in ogni caso prodotti rifiuti a tutti gli effetti urbani derivanti dalle frequentazioni umane, residui vegetali delle aiuole, dai transiti e delle offerte votive dei fiori. In definitiva anche le aree cimiteriali non sfuggono a questo tributo, a meno che non vi sia un specifica esenzione, prevista da una norma regolamentare. Non potrebbe, infatti, invocarsi altrimenti alcuna esenzione; né i rifiuti prodotti potrebbero essere considerati speciali, come risulta da quanto evidenziato, poiché l incontestabile presenza dell uomo rappresenta un sicuro indicatore della produzione di rifiuti urbani, che non può non far sorgere il presupposto per l applicazione della Tarsu. 1 E il caso ricordare brevemente che, mentre nella previgente normativa, l art.269 comma 1, del T.U.F.L., approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175, prevedeva una presunzione assoluta di produzione di rifiuti, il D. Lgs. n. 507 del 1993 ha introdotto un sistema fondato sulla presunzione relativa, in quanto ammette la prova contraria, consentendo al contribuente di dimostrare, nel caso concreto, e quando ciò sia possibile, l assenza di potenzialità di produzione di rifiuti. 2 Oggi è più opportuno parlare di gestione dei rifiuti, ai sensi dell art.6, comma 1 lett. d ) del D. Lgs. 5 febbraio 1997, n.22,che definisce gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura. 3 Riguardo alle aree scoperte accessorie e pertinenziali di locali ed aree tassabili l art.66, comma 2, del D. Lgs, n.507 del 1993 prevedeva, originariamente, che esse dovevano essere tassate nella misura del 25% dell intera superficie. Tale disciplina non è mai stata applicata ed è stata poi sostituita dall art.3, comma 68, lett. c) della legge n. 28 dicembre 1995, n.549, che ha previsto definitivamente l esclusione dalla Tarsu delle aree scoperte pertinenziali ed accessorie di civili abitazioni. Per le aree a verde, invece, era in facoltà del Comune decidere sull applicazione del tributo e, in ogni caso, se avesse deciso di tassare tali aree, avrebbe potuto sottoporre a tassazione solo il 25% della parte eccedente i 200 m. q.. Anche queste disposizioni, a causa di vari rinvii, non sono mai entrate in vigore ed sono state definitivamente abrogate dall art.6 del D.L. 29 settembre 1997, n.328, convertito dalla legge 29 novembre 1997, n.410, che ha confermato per il 1997 e il 1998 la totale imponibilità delle superfici scoperte pertinenziali ed accessorie a locali tassabili. Con l art.1 del D. L. 26 gennaio 1999, n.8, convertito dalla legge 25 marzo 1999, n.75, tale regola è stata estesa anche agli anni successivi. (6 of 7)15/06/

7 4 Pur riferendosi ad una controversia sorta quando era ancora in vigore il Testo Unico della Finanza Locale, approvato con R.D. 14 settembre 1931, n.1175, è interessante rilevare come la Corte abbia ribadito che l obbligo del pagamento della Tarsu è svincolato dal fatto che l utente utilizzi effettivamente il servizio, ritenendo sufficiente a tale scopo il solo presupposto della detenzione dei locali, senza che sia, quindi, necessario lo svolgimento in essi di qualsiasi attività. 5 Portando tale interpretazione a casi estremi di possono far rientrare tra i soggetti passivi della Tarsu anche gli occupanti abusivi di un immobile. 6 L inserimento dei rifiuti cimiteriali nell elenco dei rifiuti urbani contenuto nel comma 1 dell art. 7, del D. Lgs. n. 22 del 1997 rappresenta una novità, poiché in precedenza detti rifiuti erano equiparati ai rifiuti speciali, in base all art.85 del D.P.R. 10 settembre 1990, n L art.17 della legge comunitaria n.128 del 1998 ha abrogato l art.39 della legge n.146 del 1994, facendo venir meno anche l assimilazione per legge dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani, operata con il rinvio ai rifiuti elencati al n.1, punto lett. a) della delibera interministeriale del 27 luglio come prevista dallo stesso art. 39. Sul punto si veda anche la circolare del ministero delle finanze n.119/e del 7 maggio Torna all'inizio della pagina (7 of 7)15/06/

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI

L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI L ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AI RIFIUTI URBANI. I PRESUPPOSTI DI ASSOGGETTABILITA DEI RIFIUTI ALLE IMPOSTE COMUNALI A cura della Dott.ssa Valentina Vattani Il tema dell assimilazione dei rifiuti

Dettagli

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio.

Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Parere n. 65/2010 Quesiti relativi al servizio di trasporto rifiuti gestito da Consorzio. Vengono posti alcuni quesiti in relazione al servizio di trasporto dei rifiuti. Un Consorzio di Enti Locali, costituito

Dettagli

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF

NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF NOVITÀ IMU E TARES: I RECENTI CHIARIMENTI DEL MEF Artt. 13 e 14, DL n. 201/2011 Art. 10, DL n. 35/2013 Circolare MEF 29.4.2013, n. 1/DF Informativa SEAC 10.4.2013, n. 96 Recentemente il MEF è intervenuto

Dettagli

Roma,28 dicembre 2007

Roma,28 dicembre 2007 CIRCOLARE N. 75/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,28 dicembre 2007 Oggetto: Negoziazione di quote di partecipazione in società mediante atti pubblici o scritture private autenticate Imposta

Dettagli

MEDESIMA ALIQUOTA TARSU PER ALBERGHI E

MEDESIMA ALIQUOTA TARSU PER ALBERGHI E Guida Normativa n. 234 venerdì 11 dicembre 2009 IMPOSTE INDIRETTE MEDESIMA ALIQUOTA TARSU PER ALBERGHI E ABITAZIONI Commissione tributaria provinciale di Lecce - Sezione V - Sentenza 11 novembre 2009 n.

Dettagli

Roma, 30 ottobre 2008

Roma, 30 ottobre 2008 RISOLUZIONE N. 405/E Roma, 30 ottobre 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000. Immobili di tipo residenziale - Cessione

Dettagli

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015

RISOLUZIONE N. 26/E. Roma, 6 marzo 2015 RISOLUZIONE N. 26/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica applicabilità delle agevolazioni in materia di piccola proprietà contadina alle pertinenze dei terreni

Dettagli

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016

CIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016 CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita

Dettagli

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

QUESITO SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE RISOLUZIONE N. 169/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 1 luglio 2009 OGGETTO: Consulenza giuridica - Trattamento IVA applicabile alla gestione del patrimonio immobiliare. Art. 4, primo comma,

Dettagli

ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI)

ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) ARTICOLI FACOLTATIVI AD INTEGRAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO SUI RIFIUTI (TARI) Criteri redazionali: - note esplicative: carattere Arial corsivo - parti integrative: carattere Arial

Dettagli

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003

RISOLUZIONE N. 65/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma 17 marzo 2003 RISOLUZIONE N. 65/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 17 marzo 2003 OGGETTO: IVA. Rette scolastiche delle scuole di lingua straniera gestite da soggetti comunitari ed extra-comunitari. Art.

Dettagli

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 49/E. Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso. Roma, 11 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 49/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 11 maggio 2015 OGGETTO: Permanenza dell agevolazione prima casa in caso di vendita infraquinquennale e riacquisto nell anno anche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015

RISOLUZIONE N. 53/E. Roma, 27 maggio 2015 RISOLUZIONE N. 53/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 27 maggio 2015 OGGETTO: Questioni controverse in materia di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni. Orientamenti giurisprudenziali

Dettagli

Roma, 28 gennaio 2009

Roma, 28 gennaio 2009 RISOLUZIONE N. 23/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 28 gennaio 2009 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 plusvalenza da cessione di immobile allo stato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 46/E QUESITO RISOLUZIONE N. 46/E Direzione Centrale Normativa Roma, 5 luglio 2013 OGGETTO: Consulenza giuridica Uffici dell Amministrazione finanziaria. Imposta di registro. Determinazione della base imponibile degli

Dettagli

Nota di approfondimento

Nota di approfondimento Nota di approfondimento Applicazione delle sanzioni tributarie ai tributi locali a seguito delle modifiche disposte con la legge finanziaria per il 2011 ad alcuni istituti di definizione agevolata. Con

Dettagli

TARI - TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE MODELLO DI DICHIARAZIONE (ai sensi del regolamento comunale IUC componente TARI)

TARI - TASSA SUI RIFIUTI - UTENZE NON DOMESTICHE MODELLO DI DICHIARAZIONE (ai sensi del regolamento comunale IUC componente TARI) 1 SOCIETA ECOLOGICA AREA BIELLESE COMUNE DI BIELLA Via Tripoli 48-13900 Biella Tel. 015/3507286/408 Fax 015/3507486 email tia@comune.biella.it Orario sportello: lunedì, martedì, mercoledì e venerdì dalle

Dettagli

Appendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES)

Appendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) Appendice 2 Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) 1. Caratteristiche generali del tributo L art. 14, comma 1, del D. L. n. 201 del 2011 ha istituito, a partire dal 1 gennaio 2013, il tributo

Dettagli

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003

RISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015

RISOLUZIONE N. 41/E. Roma, 23 aprile 2015 RISOLUZIONE N. 41/E Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso Roma, 23 aprile 2015 OGGETTO: Piani urbanistici particolareggiati - Art. 33, comma 3, della legge n. 388 del 2000 Applicabilità regime

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) COMUNE DI TREPUZZI. (Prov. LECCE) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato con

Dettagli

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 8/E. Con l interpello specificato in oggetto, concernente la rettifica di una dichiarazione di successione, è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 8/E. Direzione Centrale Normativa Roma, 13 gennaio 2012 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Rettifica di valore degli immobili inseriti nella dichiarazione

Dettagli

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili.

Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. CIRCOLARE N. 36/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,9 luglio 2003 Oggetto: Imposta di registro Cessione dei contratti di locazione e di affitto di beni immobili. Scopo della presente circolare

Dettagli

Indagini bancarie aperte a tutti.

Indagini bancarie aperte a tutti. Indagini bancarie aperte a tutti. Ok all uso della presunzione in generale sull attività di accertamento che, pertanto, valgono per la rettifica dei redditi di qualsiasi contribuente autonomo pensionato

Dettagli

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI

RISOLUZIONE N. 43/E. OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI RISOLUZIONE N. 43/E Direzione Centrale Normativa Roma, 2 luglio 2013 OGGETTO: Chiarimenti in materia di OICR e CONFIDI In considerazione delle numerose richieste di chiarimento in merito ai particolari

Dettagli

RISOLUZIONE N. 90 /E

RISOLUZIONE N. 90 /E RISOLUZIONE N. 90 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 17 ottobre 2014 OGGETTO: Interpello Acquisto per usucapione di beni immobili Applicabilità delle agevolazioni prima casa. Con l interpello in esame,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 119 /E

RISOLUZIONE N. 119 /E RISOLUZIONE N. 119 /E Direzione Centrale Normativa Roma, 31 dicembre 2014 OGGETTO: Interpello ordinario, art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Tassazione decreto ingiuntivo con enunciazione di fideiussione

Dettagli

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesito.

OGGETTO: Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni. Problemi applicativi del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507. Quesito. MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE FISCALI Roma, 19 marzo 2007 UFFICIO FEDERALISMO FISCALE AREA I REPARTO V Prot. 11159/2006/DPF/UFF Alla Società XY OGGETTO: Imposta

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Allegato 1) COMUNE DI ROGENO (Prov. LECCO) IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) (art. 1, comma 682, legge 27 dicembre 2013, n. 147) (approvato

Dettagli

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di

Con la sentenza in esame i giudici della Suprema Corte ritengono, in sostanza, che il canone di L allaccio alla pubblica fognatura è il presupposto imprescindibile per il pagamento del canone di depurazione ai sensi dell art. 14 della legge Galli? Dubbi ed interpretazioni Franco Giampietro e Sonia

Dettagli

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti

Trasferimenti in sede di separazione e divorzio. Domande Frequenti CORSO DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE DI INTERESSE NOTARILE ALTRE AGEVOLAZIONI DI INTERESSE NOTARILE Trasferimenti in sede di separazione e divorzio Domande Frequenti Sommario 1. Prima dell introduzione dell

Dettagli

RISOLUZIONE N. 195/E

RISOLUZIONE N. 195/E RISOLUZIONE N. 195/E Roma, 13 ottobre 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello. Art. 27 del DPR 29 settembre 1973, n. 600 Imputazione soggettiva dei redditi (utili

Dettagli

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente:

RISOLUZIONE N. 68/E. Con l interpello in esame, concernente l interpretazione dell articolo 32 del DPR n. 601 del 1973, è stato esposto il seguente: RISOLUZIONE N. 68/E Roma, 3 luglio 2014 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Istanza di Interpello - Cessioni a titolo gratuito al Comune, di aree ed opere di urbanizzazione Applicabilità dell articolo

Dettagli

Smaltimento a carico del possessore di Rifiuti speciali da Imballaggi (CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2012, n. 5377)

Smaltimento a carico del possessore di Rifiuti speciali da Imballaggi (CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2012, n. 5377) Smaltimento a carico del possessore di Rifiuti speciali da Imballaggi (CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2012, n. 5377) CORTE DI CASSAZIONE Sentenza 04 aprile 2012, n. 5377 Esenzione dalla TARSU di Rifiuti

Dettagli

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti

Ufficio Studi CODAU. Approfondimento. L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università. Riferimenti Ufficio Studi CODAU "Documento redatto con il CONTRIBUTO DEI COMPONENTI dell'ufficio Studi e VALIDATO dal Comitato Scientifico del Codau Approfondimento L'IMU e gli Enti non Commerciali - Università Riferimenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 337/E

RISOLUZIONE N. 337/E RISOLUZIONE N. 337/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 01 agosto 2008 Oggetto: Istanza d Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - IVA - Operazioni accessorie -

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente

RISOLUZIONE N. 25/E. Con istanza di interpello, concernente la corretta tassazione di rinunzia al diritto di usufrutto è stato esposto il seguente RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 16 febbraio 2007 OGGETTO: Istanza di Interpello. Atto di rinunzia abdicativa. art. 13 della legge n. 383 del 2001 come modificato dall

Dettagli

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero

Il fallimento italiano delle società trasferite all estero Il fallimento italiano delle società trasferite all estero La globalizzazione, con l apertura delle frontiere, e l allargamento dei mercati, comporta contatti sempre più intensi con imprenditori esteri.

Dettagli

Risoluzione n. 343/E

Risoluzione n. 343/E Risoluzione n. 343/E Roma, 04 agosto 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Richiesta di consulenza giuridica. Articolo 10, n. 4, D.P.R. n. 633 del 1972. Regime IVA applicabile ai servizi

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI)

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) ALLEGATO A COMUNE DI CASTELNUOVO BERARDENGA (Provincia di Siena) REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 30/04/2014

Dettagli

RISOLUZIONE N. 102/E

RISOLUZIONE N. 102/E RISOLUZIONE N. 102/E Roma, 26 novembre 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ART. 11, legge 27 luglio 2000 n. 212 FONDO DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA BANCA Regime fiscale

Dettagli

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6.

IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI DONAZIONE DI TITOLI DI STATO 1. SINTESI 2. LEX 3. STUDIO CNN 4. PRASSI 5. GIURISPRUDENZA 6. ABROGAZIONI 1 1. SINTESI Con la re-istituzione dell imposta sulle successioni

Dettagli

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio

Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio CIRCOLARE A.F. N. 13 del 31 gennaio 2012 Ai gentili clienti Loro sedi Autotrasportatori: importi e modalità di rimborso del caro gasolio Gentile cliente con la presente intendiamo informarla che con un

Dettagli

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013

Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 Circolare N.62 del 10 Aprile 2013 IMU e IRPEF, obblighi dichiarativi e figli a carico Gentile cliente con la presente intendiamo informarla su alcuni aspetti in materia di IMU e IRPEF, con particolare

Dettagli

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE

1. PREMESSA...3 2. GIURISPRUDENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE.4 3. GESTIONE DEL CONTENZIOSO PENDENTE CIRCOLARE N. 55/E Roma, 22 novembre 2010 Direzione Centrale Affari Legali e Contenzioso OGGETTO: Agevolazioni ai fini dell imposta di registro e ipotecaria per l acquisto di fondi rustici da parte di cooperative

Dettagli

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007

RISOLUZIONE N. 186/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso. Roma, 25 luglio 2007 RISOLUZIONE N. 186/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 luglio 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dal fondo integrativo dell ENEL ai propri dipendenti

Dettagli

CIRCOLARE N. 2/DF. (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall art. 1, comma

CIRCOLARE N. 2/DF. (TASI), con particolare riferimento alla maggiorazione dello 0,8 per mille prevista dall art. 1, comma CIRCOLARE N. 2/DF DIPARTIMENTO DELLE FINANZE DIREZIONE LEGISLAZIONE TRIBUTARIA E FEDERALISMO FISCALE PROT. 23185 Roma, 29 luglio 2014 OGGETTO: Art. 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a privati di loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali.

Oggetto: Istanza di interpello - Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a privati di loculi, cappelle ed altri manufatti cimiteriali. RISOLUZIONE N. 376/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 novembre 2002 Oggetto: Istanza di interpello - Trattamento IVA da riservare alle concessioni in uso a privati di loculi, cappelle

Dettagli

DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO

DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO DISCIPLINA FISCALE DELLE BORSE E DEGLI ASSEGNI DI STUDIO AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce componente del Consiglio dell Unione Nazionale delle Camere degli Avvocati Tributaristi www.studiotributariovillani.it

Dettagli

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 71/E QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2009 ot. 2005/ OGGETTO: Istanza di Interpello - Imposta sul valore aggiunto - Requisiti di territorialità delle cessioni relative

Dettagli

Servizio INFORMATIVA 730

Servizio INFORMATIVA 730 SEAC S.p.A. - 38100 TRENTO - Via Solteri, 74 Internet: www.seac.it - E-mail: info@seac.it Tel. 0461/805111 - Fax 0461/805161 Servizio INFORMATIVA 730 9 GIUGNO 2009 Informativa n. 41 Scomputo delle ritenute

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Roma, 25 novembre 2005 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. X S.p.A. Con l interpello specificato

Dettagli

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006

CIRCOLARE N. 25/E. Roma, 26 giugno 2006 CIRCOLARE N. 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 26 giugno 2006 OGGETTO: Trattamento fiscale delle prestazioni rese da fondi integrativi di previdenza costituiti presso gli enti di cui

Dettagli

RISOLUZIONE N. 1/2008

RISOLUZIONE N. 1/2008 PROT. n. 29463 ENTE EMITTENTE: OGGETTO: DESTINATARI: RISOLUZIONE N. 1/2008 Direzione dell Agenzia Mutui posti in essere da Enti, istituti, fondi e casse previdenziali nei confronti di propri dipendenti

Dettagli

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO RISOLUZIONE N. 308/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 05 novembre 2007 OGGETTO: Art. 10, n. 20) del DPR n. 633 del 1972 IVA. Esenzione Corsi di formazione per l accesso alla professione

Dettagli

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo

AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo AGEVOLAZIONI PRIMA CASA SE LA PRECEDENTE DIVENTA UFFICIO Cass. 23064/2012 commento e testo Andrea Belotti P&D.IT Possibilità di usufruire delle agevolazioni della prima casa nell'acquisto di un nuovo appartamento

Dettagli

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

PARTE TERZA. Comune di Laglio Provincia di Como. Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI PARTE TERZA Comune di Laglio Provincia di Como Regolamento per l istituzione e l applicazione della TASI Art. 1.Oggetto del Regolamento Art. 2. Soggetto attivo Art. 3. Indicazione analitica dei servizi

Dettagli

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL

Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Ai gentili clienti Loro sedi Soci amministratori unici con tutela assicurativa INAIL Premessa L INAIL, con una nota, in risposta ad un quesito dell Ordine dei Consulenti del lavoro (prot. n. 60010 del

Dettagli

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO

RISOLUZIONE N.126/E QUESITO RISOLUZIONE N.126/E Roma, 16 dicembre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Consulenza giuridica - Adempimenti contabili degli enti non commerciali ed obbligo di rendicontazione di cui all'art. 20

Dettagli

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 430/E QUESITO RISOLUZIONE N. 430/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 novembre 2008 OGGETTO: Consulenza giuridica. Articolo 11, legge 27 luglio 2000, n. 212. Irap cuneo fiscale Imprese che svolgono

Dettagli

E MIGLIORAMENTI FONDIARI. CIRCOLARE N.12 Prot. n.712 CB/ev Roma, 22 aprile 2013

E MIGLIORAMENTI FONDIARI. CIRCOLARE N.12 Prot. n.712 CB/ev Roma, 22 aprile 2013 ASSOCIAZIONE NAZIONALE BONIFICHE, IRRIGAZIONI E MIGLIORAMENTI FONDIARI Membro dell European Union of Water Management Associations CIRCOLARE N.12 Prot. n.712 CB/ev Roma, 22 aprile 2013 E-mail A TUTTI GLI

Dettagli

RISOLUZIONE N. 236/E

RISOLUZIONE N. 236/E RISOLUZIONE N. 236/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 25 agosto 2009 Oggetto: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 - Mancato rinnovo dell opzione per il consolidato

Dettagli

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

CIRCOLARE N. 19/E. OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso CIRCOLARE N. 19/E Roma, 09 maggio 2005 OGGETTO: Aumento dell aliquota dell imposta sostitutiva sui finanziamenti di cui al decreto legge 12 luglio 2004, n. 168.

Dettagli

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: LA SCELTA DEGLI ENTI LOCALI NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI

LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: LA SCELTA DEGLI ENTI LOCALI NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI IGIENE URBANA: LA SCELTA DEGLI ENTI LOCALI NELLE MORE DELLA REALIZZAZIONE DELLA GESTIONE IN AMBITI TERRITORIALI OTTIMALI di Viviana Cavarra Avvocato in Milano Il quadro normativo

Dettagli

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo

Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio abitativo IMPOSIZIONE INDIRETTA CIRCOLARE N. 14 DEL 18 FEBBRAIO 2008 Proroga dell aliquota IVA ridotta per gli interventi di recupero del patrimonio PROVVEDIMENTI COMMENTATI Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (art.

Dettagli

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO *

LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * LOCAZIONE SENZA CONDUCENTE DI AUTOCARRI LEGGERI - CHIARIMENTI - di Maurizio PIRAINO * La questione che si pone è se sia applicabile a carattere residuale la violazione dell art. 82/8 e 10 comma del Nuovo

Dettagli

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013

RISOLUZIONE N. 83/E. Roma, 22 novembre 2013 RISOLUZIONE N. 83/E Roma, 22 novembre 2013 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Registrazione contratti di locazione a seguito dell introduzione dell obbligo di allegazione dell Attestato di prestazione

Dettagli

LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TARSU E TIA

LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TARSU E TIA TRIBUTI LOCALI LE PROBLEMATICHE IN MATERIA DI TARSU E TIA AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it

Dettagli

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011

Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito. Roma, 05/08/2011 Direzione Centrale Entrate Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito Roma, 05/08/2011 Circolare n. 105 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali,

Dettagli

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa

RISOLUZIONE N. 55/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa RISOLUZIONE N. 55/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 20 marzo 2007 OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento Iva apparecchiature elettriche ed elettroniche c.d. RAEE Consorzio Alfa La

Dettagli

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

RISOLUZIONE N. 109/E. Roma, 23 aprile 2009. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso RISOLUZIONE N. 109/E Roma, 23 aprile 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello - Trattamento fiscale, ai fini dell Irpef e ai fini dell Irap, delle borse di studio

Dettagli

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015

RISOLUZIONE N. 5/E. Roma, 19 gennaio 2015 RISOLUZIONE N. 5/E Direzione Centrale Normativa Roma, 19 gennaio 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica IRAP Determinazione della base imponibile ed aliquota applicabile ai CONFIDI (Art. 6 del D.Lgs. 15 dicembre

Dettagli

RISOLUZIONE N. 163/E

RISOLUZIONE N. 163/E RISOLUZIONE N. 163/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 11 luglio 2007 OGGETTO:Istanza di interpello. Società Cooperativa edilizia Alfa Atto di assegnazione di alloggi da cooperativa a soci.

Dettagli

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC

COMUNE DI RORA. Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC COMUNE DI RORA Provincia di TORINO REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL IMPOSTA UNICA COMUNALE IUC (Approvato con Deliberazione Consiliare n... del... } PREMESSA - Imposta Unica Comunale (IUC) L imposta

Dettagli

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 301/E QUESITO RISOLUZIONE N. 301/E Roma, 15 luglio 2008 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di Interpello n. 954-787/2007 - Articolo 11 della legge n. 212 del 2000 INPS D.lgs. 21 aprile 1993,

Dettagli

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA

QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA S.A.F. SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO RAVVEDIMENTO OPEROSO E QUADRO RW QUADRO RW E DICHIARAZIONE INTEGRATIVA SANDRO BOTTICELLI Commissione Diritto Tributario Nazionale ODCEC Milano Milano, Corso

Dettagli

Oggetto: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 5/E dell 11 Marzo 2013: rapporto tra IMU e imposte sui redditi - chiarimenti

Oggetto: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 5/E dell 11 Marzo 2013: rapporto tra IMU e imposte sui redditi - chiarimenti Roma, 18 Aprile 2013 Prot. n.: 333/2013/CDA/SS/GN Ai Corrispondenti C.A.F. UIL S.p.A. LORO SEDI Circolare n. 20/2013 Oggetto: Circolare dell Agenzia delle Entrate n. 5/E dell 11 Marzo 2013: rapporto tra

Dettagli

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale

Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale Fiscal News La circolare di aggiornamento professionale N. 329 14.12.2015 Locazione immobili: agevolazioni fiscali Categoria: Finanziaria Sottocategoria: Sblocca Italia L art. 21, D.L. n. 133/2014 prevede

Dettagli

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO

OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta QUESITO RISOLUZIONE N. 71/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 29 febbraio 2008 OGGETTO: Modalità di recupero dell Irpef versata e non dovuta Con l istanza di interpello di cui all oggetto, concernente

Dettagli

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio

Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Nautica da diporto: territorialità IVA dei servizi di noleggio Premessa Il presente lavoro è finalizzato a fornire una descrizione della normativa italiana in materia di IVA nel settore della nautica da

Dettagli

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati

Roma, 15 febbraio 2013. Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati Roma, 15 febbraio 2013 Spett.le A.N.M. Associazione Nazionale Magistrati - Oggetto: sulla possibilità di intraprendere azioni legali in merito alle trattenute operate sull indennità giudiziaria in caso

Dettagli

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA

ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA ESITO CONSULTAZIONE PUBBLICA sulla Circolare contenente disposizioni inerenti la prosecuzione dell'attività di agenzia in attività finanziaria e di mediazione creditizia da parte di soggetti privi di un

Dettagli

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ Provincia di Padova REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (T.A.S.I.) approvato con atto di C.C. n. 9 del 09.04.2014 in vigore dal 1 gennaio 2014

Dettagli

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO

RISOLUZIONE N. 25/E QUESITO RISOLUZIONE N. 25/E Direzione Centrale Normativa Roma, 6 marzo 2015 OGGETTO: Consulenza giuridica - Centro di assistenza fiscale per gli artigiani e le piccole imprese Fornitura di beni significativi nell

Dettagli

I STEP: La superficie di riferimento

I STEP: La superficie di riferimento Tarsu/Tia Tia I STEP: La superficie di riferimento La bolletta La visura Bolletta e visura: quale superficie ai fini Tarsu? Spesso vi è coincidenza tra superficie catastale e superficie dichiarata ai fini

Dettagli

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015

CIRCOLARE N. 17/E. Roma, 24 aprile 2015 CIRCOLARE N. 17/E Direzione Centrale Normativa Roma, 24 aprile 2015 OGGETTO: Questioni interpretative in materia di IRPEF prospettate dal Coordinamento Nazionale dei Centri di Assistenza Fiscale e da altri

Dettagli

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c.

CIRCOLARE N. 23/D. Roma, 27 luglio 2007. Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I. e, p.c. CIRCOLARE N. 23/D Roma, 27 luglio 2007 Protocollo: 2192/IV/2007 Rif: Alle Direzioni Regionali dell Agenzia delle Dogane L O R O S E D I Allegati: e, p.c. All Avvocatura Generale dello Stato Via dei Portoghesi,

Dettagli

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2014

Oggetto: TASSA SUI RIFIUTI - TARI - ANNO 2014 COMUNE DI MONTESE - SERVIZIO TRIBUTI Provincia di Modena - Via Panoramica, 60-41055 Montese Avviso di pagamento TARI n. 2.876 del 09/09/2014 Cod Utente: 360 Cod Fiscale: DNAFNC67L56F257W Spett.le / LOCALITA'

Dettagli

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI

REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELLA TARIFFA PER LA GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI AGLI URBANI ( - D. Lgs 22/97 art. 49 e successive modifiche ed integrazioni e - DPR 158/99 e successive modifiche

Dettagli

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito

RISOLUZIONE N. 3/E. Quesito RISOLUZIONE N. 3/E Roma, 9 gennaio 2012 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Artt. 5 e c. 5-bis, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 Determinazione base imponibile IRAP imprenditori agricoli

Dettagli

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS

IL CONSIGLIO DELL AGENZIA PER LE ONLUS DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 60 del 11/02/2009 Approvazione, ai sensi dell art. 3, comma 1, lett. a) del D.P.C.M. 21 marzo 2001, n. 329 dell Atto di Indirizzo di carattere generale contenente chiarimenti

Dettagli

Roma, 07 novembre 2007

Roma, 07 novembre 2007 RISOLUZIONE N.. 316/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 07 novembre 2007 OGGETTO: Trattamento fiscale dei piani di stock option deliberati prima del 3 ottobre 2006 Opzioni parzialmente esercitate

Dettagli

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni.

RISOLUZIONE 25/E. OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. RISOLUZIONE 25/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma 25 febbraio 2005 OGGETTO: Istanza di interpello - Imposta di registro - Ampliamento della c.d. prima casa. Agevolazioni. Con l istanza di

Dettagli

RISOLUZIONE N. 105/E

RISOLUZIONE N. 105/E RISOLUZIONE N. 105/E Roma, 31 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello - Art. 11, legge 27 luglio 2000, n. 212 - Agevolazioni prima casa - Revoca dell' agevolazione Con l interpello

Dettagli

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir.

Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1, lett. c) del Tuir. RISOLUZIONE N. 153/E Roma, 11 giugno 2009 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso OGGETTO: Istanza di interpello assegni corrisposti al coniuge in conseguenza di separazione legale art. 10, comma 1,

Dettagli

ESPOSIZIONE DEL QUESITO

ESPOSIZIONE DEL QUESITO RISOLUZIONE N. 378/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 10 ottobre 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Qualificazione fiscale dei compensi erogati

Dettagli

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza

Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza Oggetto: parere legale in merito alla competenza professionale degli Architetti a rilasciare una certificazione energetica. E stato chiesto di conoscere il mio parere in merito alla competenza professionale

Dettagli

Circolare Informativa n 21/2013

Circolare Informativa n 21/2013 Circolare Informativa n 21/2013 DURC negativo ed intervento sostitutivo della stazione appaltante e-mail: info@cafassoefigli.it - www.cafassoefigli.it Pagina 1 di 6 INDICE Premessa pag.3 1) Intervento

Dettagli

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita.

Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. PILLOLE DI GIURISPRUDENZA Colaci.it Si richiama l attenzione sulle seguenti sentenze del Consiglio di Stato,relative a questioni inerenti i concorsi pubblici e gli esami di maturita. Sentenza n.1740 del

Dettagli

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP

Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale dall IRAP RISOLUZIONE N.79/E Roma,31 marzo 2003 Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Oggetto: Istanza di interpello - Ente Ecclesiastico civilmente riconosciuto - D.Lgs. n. 460 del 1997 Esenzione regionale

Dettagli