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1 Ai Signori Clienti dello Studio Loro indirizzi NOTIZIARIO FISCALE E TRIBUTARIO n. 1/2002 del SOMMARIO TASSO DI INTERESSE LEGALE PAG. 2 AVVISI BONARI, CARTELLE ESATTORIALI E COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ PAG. 2 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE PAG. 2 MANOVRA DEI 100 GIORNI Regolarizzazione e/o rimpatrio delle attività detenute all estero PAG. 2 Semplificazione degli adempimenti contabili PAG. 3 Abolizione degli adempimenti IVA PAG. 4 Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni PAG. 4 Soppressione dell imposta sulle successioni e donazioni PAG. 4 Tremonti bis PAG. 5 FIRMA DIGITALE PAG. 5 FINANZIARIA 2002 PAG. 5 ATTIVAZIONE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE PAG. 8 NUOVI MODELLI F23 E F24 PAG. 8

2 TASSO DI INTERESSE LEGALE Con il Decreto Ministeriale dell 11 dicembre 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del 14 dicembre 2001, il Ministero dell Economia e delle Finanze ha fissato, a decorrere dall 1 gennaio 2002, al 3% annuo la misura del tasso d interesse legale di cui all art C.C. AVVISI BONARI, CARTELLE ESATTORIALI E COMUNICAZIONI DI IRREGOLARITÀ Con il comunicato del 5 novembre 2001 l Agenzia delle Entrate ha informato che per il periodo dicembre 2001 gennaio 2002 i contribuenti non riceveranno gli avvisi bonari, le cartelle esattoriali e le comunicazioni di irregolarità emessi a seguito del controllo delle dichiarazioni dei redditi. Tale sospensione è stata decisa al fine di semplificare il passaggio dalla Lira all Euro. COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Dall 1 gennaio 2002 chi ha collaborazioni coordinate e continuative ed è privo di altra forma di previdenza obbligatoria deve versare all INPS il contributo minimo del 14% e non più del 13%, come è stato nell anno passato. Tale contributo è destinato ad aumentare di un punto percentuale ogni due anni, per adeguarlo all aliquota prevista per i commercianti e gli artigiani, fino ad arrivare al 19% (come stabilito dapprima con la Finanziaria 1998 e ripreso dalla Finanziaria 2000). Nel disegno di legge delega varato dal Consiglio dei Ministri il 20 dicembre scorso è stata proposta un accelerazione dell aumento dei contributi, in base alla quale i versamenti dovuti dai parasubordinati privi di ogni altra copertura previdenziale si adeguerebbero da subito a quelli dei commercianti (16,9%) e ne seguirebbero il destino (allo stato attuale questa è solo una proposta, pertanto il contributo dovuto è del 14%). MANOVRA DEI 100 GIORNI (D.L. 25 SETTEMBRE 2001 N. 350) Regolarizzazione e/o rimpatrio delle attività detenute all estero Le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate (rimangono pertanto escluse le società di persone e di capitali e gli enti commerciali), residenti in Italia che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame (27 settembre 2001), possiedono denaro o altre attività esportati o detenuti all estero in violazione del D.L. 167/1990 (Disposizioni in materia di monitoraggio fiscale), purché non riconducibili a condotte criminose, possono regolarizzare e/o rimpatriare le predette attività, dietro versamento di una penale pari al 2,5%

3 dell importo regolarizzato e/o rimpatriato. Pertanto possono essere regolarizzati contanti e bonifici bancari, investimenti in azioni, obbligazioni, fondi comuni, immobili, gestioni patrimoniali e somme percepite in occasione di liquidazione di società all estero. Per fruire dell agevolazione occorre presentare ad una banca o ad altro intermediario residente in Italia una dichiarazione riservata, redatta su apposito modulo, relativa all entità e alla localizzazione delle attività oggetto della regolarizzazione, e pagare una somma pari al 2,5% dell importo dichiarato, utilizzando il codice tributo In alternativa al pagamento di contanti, è possibile sottoscrivere, per un importo pari al 12% delle attività regolarizzate, titoli di Stato emessi per l occasione, di durata almeno decennale e con rendimento inferiore a quello di mercato (la differenza tra il rendimento dei titoli in questione ed il rendimento di mercato dovrà essere pari al valore della penale distribuito sulla durata del titolo). La regolarizzazione delle attività, eventualmente rimpatriate, preclude gli accertamenti tributari e contributivi nei confronti del dichiarante, estingue le sanzioni amministrative, tributarie e previdenziali e le sanzioni previste dall art. 5 D.L. 167/1990 per le violazioni dell obbligo di dichiarazione dei trasferimenti da e per l estero di denaro, titoli e valori, esclude la punibilità per i reati di dichiarazione infedele ed omessa dichiarazione previsti dagli artt. 4 e 5 D. Lgs. 10 marzo 2000 n. 74 e dei reati previsti dal D.L. 429/1982. Semplificazione degli adempimenti contabili È prevista la soppressione dell obbligo di bollatura di alcuni libri contabili obbligatori. L obbligo permane soltanto per i libri sociali obbligatori previsti dall art C.C. In particolare: Non sono più soggetti a vidimazione iniziale: - libro giornale; - libro inventari; - registri obbligatori ai fini delle imposte dirette (registro cronologico e libro cespiti ammortizzabili); - registri obbligatori ai fini IVA (registro IVA fatture emesse, registro IVA corrispettivi, registro IVA acquisti, registro IVA riepilogativo, registro di carico stampati fiscali, registro delle dichiarazioni d intento); Rimane l obbligo di vidimazione iniziale per: - libri sociali obbligatori previsti dall art C.C. (libro dei soci, libro delle obbligazioni, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale, libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo, libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti); - ogni altro libro o registro per i quali l obbligo della bollatura è previsto da norma speciali. I libri e i registri, per i quali non è più obbligatoria la vidimazione iniziale, devono essere numerati progressivamente da parte dello stesso contribuente e, pertanto, non è più necessario a tal fine l intervento di un notaio o dell Ufficio del Registro delle Imprese. Rimane, per il libro giornale ed il libro degli inventari, prima di essere posti in uso, l obbligo di assolvere l imposta di bollo, che è stata maggiorata da 10,33 euro ( lire) a 20,66 euro ( lire) per ogni 100 pagine o frazione di 100 pagine. Questo incremento non si applica alle

4 società di capitali che assolvono in modo forfetario la tassa sulle concessioni governative, ai sensi dell art. 23 della tariffa allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n La tassa forfetaria è pari a 309,88 euro ( lire) per le società il cui capitale o fondo di dotazione non superi i ,90 euro ( di lire), mentre è pari a 516,46 euro ( di lire) per quelle che superano detto importo. Comunque, si fa presente che la preventiva bollatura e vidimazione dei registri, ancorché non più obbligatoria, è pur sempre possibile e che essa, inoltre, può risultare utile, ad esempio per fornire certezza di data alle scritture. In attesa di ulteriori chiarimenti, potrebbe dunque risultare prudente assoggettare pur sempre a bollatura e vidimazione iniziale almeno i libri contabili obbligatori previsti dal codice civile (libro giornale e libro degli inventari). Abolizione degli adempimenti IVA Sono state abolite le dichiarazioni periodiche IVA a partire da quella di gennaio Al posto di queste dovranno essere trasmesse, sempre telematicamente, entro il mese di febbraio di ciascun anno, una comunicazione dei dati concernenti l IVA relativa all anno precedente. Le registrazioni delle operazioni per le quali siano stati rilasciati scontrini o ricevute possono essere annotate nel registro dei corrispettivi anche con una unica registrazione relativa a tutto il mese solare, entro il giorno 15 del mese successivo, senza l obbligo di allegazione al registro degli scontrini giornalieri. Nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni I termini di presentazione del modello UNICO 2002 sono variati nei seguenti: Persone fisiche: la presentazione cartacea (in banca o alla posta) deve avvenire entro il 31 luglio 2002, mentre la trasmissione telematica entro il 31 ottobre 2002; i versamenti devono avvenire entro il 31 maggio 2002; Società di persone ed equiparate: la presentazione cartacea (in banca o alla posta) deve avvenire entro il 31 luglio 2002, mentre la trasmissione telematica entro il 31 ottobre 2002; i versamenti devono avvenire entro il 31 maggio 2002; Società di capitali, enti commerciali ed equiparati: la presentazione cartacea non è prevista, mentre la trasmissione telematica ed i versamenti devono avvenire, rispettivamente, entro il decimo mese ed entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta; Enti non commerciali: la presentazione cartacea (in banca o alla posta) deve avvenire entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta, mentre la trasmissione telematica ed i versamenti devono avvenire, rispettivamente, entro il decimo mese ed entro il settimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta; Soppressione dell imposta sulle successioni e donazioni L imposta sulle successioni e donazioni è soppressa, a partire dalle successioni per causa di morte aperte e alle donazioni fatte successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto (27 settembre 2001). I trasferimenti di beni e diritti per donazione o per altra liberalità tra vivi fatti a favore di soggetti diversi dal coniuge, dai parenti in linea retta, dai parenti fino al quarto grado sono soggetti alle imposte sui trasferimenti ordinariamente applicabili per le operazioni a

5 titolo oneroso, qualora la quota spettante a ciascun beneficiario sia superiore a lire e relativamente alla sola parte di quota che supera tale valore. Tremonti bis Per il periodo d imposta in corso all entrata in vigore del decreto (27 settembre 2001) e per quello successivo, è escluso dall imposizione del reddito d impresa e di lavoro autonomo il 50% del volume dei nuovi investimenti in beni strumentali realizzati dopo il 30 giugno 2001, in eccedenza rispetto alla media degli investimenti dei cinque periodi d imposta precedenti. Per investimento si intende la realizzazione, nel territorio dello Stato, di nuovi impianti, completamento di opere sospese, ampliamento, riattivazione e ammodernamento di impianti esistenti, acquisto di beni strumentali nuovi, materiali o immateriali, mobili o immobili, anche in leasing. L incentivo si applica anche alle spese sostenute per il personale relativamente ai servizi di assistenza negli asili nido ai bambini di età inferiore ai 3 anni e alle spese di formazione e aggiornamento del personale. FIRMA DIGITALE Ai sensi dell art. 31 comma 2 L. 24 novembre 2000 n. 340, le domande, le denunce e gli atti che le accompagnano, presentate all Ufficio del Registro delle Imprese, con alcune eccezioni, dal 9 dicembre 2001 (termine rinviato al 9 dicembre 2002 dalla Finanziaria 2002) devono essere inviate per via telematica o presentate su supporto informatico. Pertanto è stato avviato un progetto di firma digitale, che è l equivalente elettronico della tradizionale firma apposta su carta. A tal fine gli amministratori delle società di capitali dovranno dotarsi di una smart card per poter sottoscrivere digitalmente i documenti presentati, in modo da garantire l attestazione e la certezza della paternità e, quindi, di conferire ai documenti validità legale. FINANZIARIA 2002 (L. 28 DICEMBRE 2001 N. 448) È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 301 del 29 dicembre 2001 la L. 28 dicembre 2001 n. 448 recante Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria Si riportano le norme di maggior rilevanza fiscale: Detrazioni per carichi di famiglia: per ciascun figlio a carico e per ogni altra persona di cui all art. 433 C.C. a carico, che conviva con il contribuente, compete una detrazione, da ripartire tra coloro che ne hanno diritto in proporzione all onere sostenuto, nelle seguenti misure: 266,49 euro ( lire) per l anno 2001 e 285,08 euro ( lire) per l anno Detti importi sono aumentati, rispettivamente, a 285,08 euro ( lire) (318,14 euro ( lire) per i figli successivi al primo) e a 303,68 euro ( lire) (336,73 euro ( lire) per i figli successivi al primo) a condizione che il reddito complessivo non superi i ,69 euro ( di lire); dall anno 2002 per ciascun figlio a carico compete una detrazione di 516,46 euro ( di lire) nei seguenti casi:

6 contribuenti con reddito complessivo non superiore a ,98 euro ( di lire) con 1 figlio a carico; contribuenti con reddito complessivo non superiore a ,55 euro ( di lire) con 2 figli a carico; contribuenti con reddito complessivo non superiore a ,12 euro ( di lire) con 3 figli a carico; contribuenti con almeno 4 figli a carico; relativamente a ciascun figlio portatore di handicap ex art. 3 L. 5 febbraio 1992 n. 104 la detrazione è aumentata a 774,69 euro ( lire); Detrazioni per oneri: viene introdotta la detrazione nella misura del 19% per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti sordomuti; Rivalutazione dei beni d impresa: la rivalutazione dei beni d impresa e delle partecipazioni (ex artt L. 21 novembre 2000 n. 342) può essere eseguita anche con riferimento ai beni risultanti dal bilancio relativo all esercizio chiuso entro il 31 dicembre 2000; la rivalutazione comporta il pagamento di un imposta sostitutiva indeducibile pari al 19% dell importo della rivalutazione per i beni ammortizzabili e al 15% per quelli non ammortizzabili; Proroga della detrazione IRPEF 36%: la detrazione IRPEF per gli interventi di ristrutturazione immobiliare compete, per le spese sostenute nel 2002, per un importo pari al 36% delle spese rimaste a carico del contribuente; tale detrazione va ripartita in 10 quote annuali di pari ammontare; Proroga dell indetraibilità dell IVA relativa ad autoveicoli e motoveicoli: è stata prorogata al 31 dicembre 2002 l indetraibilità dell IVA afferente le operazioni aventi ad oggetto motoveicoli e autoveicoli; Proroga del regime speciale per gli agricoltori: è stata prorogata anche per l anno 2002 la normativa vigente in relazione al regime IVA speciale per l agricoltura; Proroga dell applicazione dell aliquota IVA 10% per alcune prestazioni: è stata prorogata al 31 dicembre 2002 l applicazione dell aliquota IVA 10% per le prestazioni di assistenza domiciliare in favore di anziani ed inabili adulti, di soggetti affetti da disturbi psichici mentali, di tossicodipendenti, di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza, per le prestazioni aventi ad oggetto interventi di recupero edilizio realizzati su immobili a prevalente destinazione abitativa privata; Disposizioni per gli autotrasportatori: viene prevista per gli autotrasportatori la totale deducibilità delle quote di ammortamento, dei canoni di locazione finanziaria o di noleggio e delle spese di impiego e di manutenzione degli impianti di telefonia dei veicoli utilizzati per il trasporto merci (uno per ogni veicolo); l IVA relativa alle spese di gestione di detti impianti è interamente detraibile; Adeguamento gratuito agli studi di settore: per i periodi d imposta 2001 e 2002 i contribuenti possono indicare nella dichiarazione dei redditi ricavi o compensi non annotati, al fine di adeguarsi agli studi di settore, senza l applicazione di sanzioni ed interessi, sia ai fini delle imposte sui redditi che ai fini IVA, purché versino la relativa imposta entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi; Dichiarazioni: per quanto riguarda le dichiarazioni relative all anno 2001, i contribuenti che hanno già adottato l euro come unità di conto devono presentare nel 2002 le relative dichiarazioni in euro, mentre tutti gli altri soggetti possono presentare le dichiarazioni sia in lire che in euro; a tal fine

7 saranno predisposti modelli di dichiarazione sia in lire (di colore verde), con arrotondamento alle lire, che in euro (di colore azzurro), con arrotondamento all unità di euro; Partecipazioni non negoziate: per le persone fisiche (non imprenditori), le società semplici e gli enti non commerciali, è possibile rivalutare le partecipazioni in società non quotate, neutralizzando così la plusvalenza, soggetta a tassazione, che si determinerebbe in caso di successiva. Con riferimento ai titoli, quote o diritti non negoziati e posseduti alla data dell 1 gennaio 2002, in luogo del valore d acquisto può essere considerato il valore alla suddetta data della frazione del patrimonio netto della società, definito da una perizia giurata di stima, purché tale valore sia assoggettato ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4% ovvero al 2%, a seconda che la partecipazione risulti qualificata o non qualificata, ai sensi dell art. 81 comma 1 lett. c) e c-bis) del Testo Unico Imposte sui Redditi (una partecipazione risulta qualificata qualora rappresenti una percentuale di diritti di voto esercitabili nell assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20%, ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 20%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni); Rideterminazione del valore di acquisto di terreni edificabili ed agricoli: per gli stessi soggetti di cui sopra, è possibile procedere alla rivalutazione dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data dell 1 gennaio 2002, al fine di neutralizzare la plusvalenza che verrebbe tassata in caso di successiva cessione del terreno. In luogo del valore d acquisto può essere considerato il valore alla suddetta data, definito da una perizia giurata di stima, purché tale valore sia assoggettato ad un imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, pari al 4% del valore rideterminato; Soppressione dell INVIM: dall 1 gennaio 2002 l INVIM è soppressa; per gli immobili assoggettati ad INVIM straordinaria è escluso l obbligo della dichiarazione se il valore finale al 31 ottobre 1991 è stato dichiarato in misura non inferiore a quella che risultava applicando all ammontare della rendita i moltiplicatori (100 per gli immobili dei gruppi catastali A, B e C, 50 per gli immobili del gruppo catastale D e della categoria A/10, 34 per gli immobili del gruppo catastale E e della categoria C/1) e non è dovuta imposta; Base imponibile per i rapporti di cooperazione: in deroga al principio della determinazione analitica del reddito, la base imponibile per i rapporti di cooperazione dei volontari e dei cooperanti è calcolata sulla base dei compensi convenzionali, fissati annualmente con decreto ministeriale, a prescindere dalla durata temporale e dalla natura del contratto, purché stipulato da un organizzazione non governativa riconosciuta idonea ex art. 28 L. 26 febbraio 1987 n. 49; Emersione dell economia sommersa: è stato prorogato al 30 giugno 2002 il termine di presentazione della dichiarazione di emersione; a decorrere dal periodo d imposta in corso al 25 ottobre 2001 (data di entrata in vigore della L. 18 ottobre 2001 n. 383) l imposta sostitutiva dovuta dagli imprenditori e dagli esercenti arti e professioni è sostitutiva solo di IRPEG e IRPEF e non di IRAP. La contribuzione e l imposta sostitutiva per il primo periodo d imposta possono essere versate in un unica soluzione entro il termine di presentazione della dichiarazione di emersione oppure in 24 rate mensili, maggiorate degli interessi legali, a partire da tale termine; Deducibilità dei costi connessi ad operazioni con imprese domiciliate nei Paradisi fiscali : le disposizioni di cui all art. 76 comma 7-bis del Testo Unico Imposte sui Redditi (indeducibilità di spese ed altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse tra società residenti e società domiciliate fiscalmente in Paesi non appartenenti all U.E., aventi regimi fiscali privilegiati) non trovano applicazione se le imprese residenti provano che le imprese estere svolgono prevalentemente un attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni realizzate rispondono ad un effettivo interesse economico e hanno avuto concreta esecuzione;

8 Insegne di esercizio: l imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi, quando le stesse contraddistinguono la sede in cui si svolge l attività e non superano i 5 mq di superficie complessiva. È data facoltà ai comuni di prevedere l esenzione dal pagamento dell imposta per insegne di superficie complessiva superiore; Incentivi per gli investimenti in ricerca e sviluppo: nell esercizio 2002 il credito d imposta di cui all art. 108 L. 23 dicembre 2000 n. 388 (Finanziaria 2001) si applica alle sole imprese che operano nelle aree territoriali individuate dalla decisione della Commissione Europea del 13 marzo 2000 come destinatarie degli aiuti a finalità regionale. Nei limiti della regola comunitaria de minimis (gli aiuti di Stato alle imprese non possono superare i euro per evitare effetti distorsivi della concorrenza nell ambito del mercato comune) il credito è stabilito nella misura dell 85% dell incremento delle spese di ricerca e sviluppo rispetto alla media dei 3 esercizi precedenti, aumentato al 100% per le piccole e medie imprese che svolgono attività industriale; tale credito d imposta non concorre alla formazione del reddito e del valore della produzione rilevante ai fini IRAP, ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, a decorrere dall 1 gennaio 2002; ATTIVAZIONE UFFICIO UNICO DELLE ENTRATE Dal 21 dicembre 2001 sono stati istituiti a Firenze tre Uffici Unici (Imposte Dirette, IVA, Registro, Successioni e Bollo), che avranno competenza in base al domicilio fiscale del contribuente (per le società il riferimento è alla sede legale). È in arrivo ad ogni contribuente, da parte del Ministero della Finanze, una comunicazione che indica l Ufficio di propria competenza; NUOVI MODELLI F23 E F24 A partire dall 1 gennaio 2002 per tutti i pagamenti dovranno essere utilizzati i nuovi modelli F23 e F24, con indicazione esclusiva degli importi in euro, arrotondati alla seconda cifra decimale. Ciò nonostante, fino al 28 febbraio 2002, il materiale pagamento delle somme, qualora in contanti, potrà avvenire anche in lire. Lo Studio è ovviamente a disposizione per fornire chiarimenti, precisazioni ed indicazioni operative circa gli argomenti sopra indicati.

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