Provincia di Ancona. DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell esercizio dei poteri della Giunta provinciale. n. 101 del 11/04/2014
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1 Provincia di Ancona DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 101 del 11/04/2014 Oggetto: D.LGS. 03/04/2006 N 152, PARTE QUINTA, ARTICOLO DISCIPLINA DI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI GENERALI PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA DERIVANTI DAGLI IMPIANTI DI TALUNE ATTIVITÀ RICADENTI ANCHE NELL'ELENCO DI CUI ALLA PARTE II DELL'ALLEGATO IV ALLA PARTE QUINTA DEL D.LGS. 152/06. L anno 2014, il giorno undici del mese di Aprile, alle ore 11:45, nella sede della Provincia, il Commissario Straordinario PATRIZIA CASAGRANDE ESPOSTO con la partecipazione del Vice Segretario Generale dott. FABRIZIO BASSO ADOTTA la deliberazione di seguito riportata.
2 Al Commissario Straordinario nell esercizio dei poteri spettanti alla Giunta della Provincia di Ancona Oggetto: D.Lgs. 03/04/2006 n 152, parte quinta, articolo 272 Disciplina di ulteriori autorizzazioni generali per le emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti di talune attività ricadenti anche nell elenco di cui alla Parte II dell Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/06. VISTO il DPR 2 giugno 2012, trasmesso a questo Ente dalla Prefettura Ufficio territoriale del Governo di Ancona con nota prot. n FASC 5734 del 2 giugno 2012, pervenuta ed acquisita al protocollo generale dell Ente in data 4 giugno 2012 con n , con il quale il Presidente della Repubblica ha decretato la nomina, ai sensi dell art. 23 del D.L. 201/2011, a Commissario straordinario per la provvisoria gestione dell Ente, fino alla elezione dei nuovi organi provinciali, a norma di legge, della sig.ra Patrizia Casagrande Esposto, già Presidente della Provincia di Ancona, alla quale sono stati conferiti i poteri spettanti al Consiglio provinciale, alla Giunta provinciale e al Presidente della Provincia; VISTO che il Prefetto della provincia di Ancona ha nominato tre Sub Commissari Prefettizi al fine di collaborare nella gestione dell Amministrazione provinciale di Ancona nelle persone della dott.ssa Pina Maria Biele, Vice Prefetto in servizio presso la Prefettura di Ancona giusta decreto prefettizio prot. n /FASC 5734/2012, della dott.ssa Francesca Piccolo, Vice Prefetto Aggiunto, in servizio presso la Prefettura di Ancona con decreto prefettizio prot. n /FASC 5734/2012 e, da ultimo, del dott. Alfonso Agostino Soloperto, Dirigente II fascia dell Area 1 in servizio presso la Prefettura UTG di Pesaro con decreto prefettizio prot. n. 1857/FASC 5734/2012 e con decorrenza dal giorno 11 gennaio 2013; VISTI: - il Decreto del Commissario Straordinario nell esercizio dei poteri spettanti al Presidente della Provincia n. 34 del Art. 110 c. 1 D. Lgs 267/2000 Conferimento di un incarico dirigenziale a tempo determinato all Ing. Massimo Sbriscia per il Settore Tutela e Valorizzazione dell Ambiente ; - il successivo Decreto del Commissario Straordinario nell esercizio dei poteri spettanti al Presidente della Provincia n. 35 del Conferimento di incarichi dirigenziali dei dipartimenti, dei settori e dei servizi vacanti con il quale, in particolare, si è stabilito di affidare, a decorrere dal 1 novembre 2013 e limitatamente al tempo utile necessario ad approvare un nuovo assetto organizzativo, l incarico di dirigente ad interim del Servizio I Urbanistica e di dirigente ad interim del Servizio II Gestione Viabilità del dipartimento III al Dott. Ing. Massimo Sbriscia e l incarico di Direttore del Dipartimento III e di Dirigente ad interim del Settore II Sviluppo Economico al Dirigente di ruolo dott. Fabrizio Basso;
3 VISTO l art.1, comma 441, della legge di stabilità 2014, n. 147 del 27/12/2013, che testualmente prevede: Le gestioni commissariali di cui all articolo 2, comma 1, della legge 15 ottobre 2013, n.119, nonché quelle disposte in applicazione dell articolo 1, comma 115, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, cessano il 30 giugno 2014 ; PREMESSO che: l art. 272 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.iii. prevede ai comma 1 e 2 che: per specifiche categorie di stabilimenti, individuati in relazione al tipo e alle modalità di produzione, l autorità possa provvedere ad adottare apposite autorizzazioni di carattere generale, prevedendo, al fine di stabilire le soglie di produzione e di consumo e le potenze termiche nominali indicate nella parte II dell all. IV alla parte quinta del presente decreto, di considerare l insieme degli impianti che, nello stabilimento ricadono in ciascuna categoria presente nell elenco di cui al comma 1; per categorie di impianti ed attività previste alla parte II dell allegato IV alla parte quinta del decreto legislativo già citato, l autorità ha già provveduto, con la D.G.P. n. 197 dell 11/05/2010, ad adottare, eccetto appunto per gli impianti termici civili, punto ll) le suddette autorizzazioni di carattere generale; VISTI: il Decreto Legislativo n 152 del 03/04/2006, pubblicato nel supplemento ordinario n 96 alla Gazzetta ufficiale n 88 del 14/04/2006, recante Norme in materia ambientale, emanato in attuazione della Legge n 308 del 15/12/2004; Il Decreto Legislativo 26 agosto 2010 n 128, il quale, fra le varie modificazioni del D. Lgs. 152/2006, si distingue per le modifiche particolarmente rilevanti che apporta alla Parte V dello stesso; il DPR 7 settembre 2010 n. 160 concernente il Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e successivamente dal DPR 19 ottobre n. 227 Regolamento per la semplificazione di amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, la Direttiva 99/13/CE del 11/03/1999 sulla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune attività e in taluni impianti. l articolo 49 della Legge Regionale delle Marche n 10 del 17/05/1999, concernente l attribuzione alle Province delle funzioni amministrative in materia di rilascio di autorizzazioni alle emissioni in atmosfera, e successive modifiche ed integrazioni; la Legge Regionale delle Marche n 12 del 25/05/1999, concernente il Conferimento alle Province delle funzioni amministrative in materia di inquinamento atmosferico ; la Deliberazione della Giunta Regionale delle Marche n 3913 del 24/10/1994 recante Determinazione del criterio generale di valutazione per nuovi impianti, modifiche sostanziali e trasferimenti di impianti, ai fini dell'istruttoria e dell'autorizzazione ai sensi del DPR n. 203/88 ;
4 - il Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell aria ambiente approvato con DACR n. 143 del 12/01/2010, che conferma i limiti e prescrizioni già previsti dalla Delibera di Giunta Regionale n. 3913/94; PRESO ATTO che l articolo 280 del Decreto Legislativo n 152 del 03/04/2006 ha abrogato gran parte della normativa vigente in materia di emissioni in atmosfera e che nel frattempo sono state apportate al suddetto Decreto Legislativo una serie di modifiche, tra le quali, la più significativa è il D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010, da ora denominato Correttivo Aria, che ha inserito, tra le altre, il concetto di stabilimento in luogo di quello di impianto e cassando in toto il comma 14 dell art. 269, relativo agli impianti non soggetti ad autorizzazione, ampliando l elenco delle attività previste all allegato IV parte I e parte II; RICHIAMATA la D.G.P. n. 197 dell 11/05/2010 con la quale sono state predisposte, le autorizzazioni a carattere generale delle attività previste nella parte II dell all. IV del Decreto Legislativo n 152 del 03/04/2006 di seguito riportate: Riparazione e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli, mezzi e macchine agricole con utilizzo di impianti a ciclo aperto e utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso giornaliero massimo complessivo non superiore a 20 kg; Tipografia, litografia, serigrafia, con utilizzo di prodotti per la stampa (inchiostri, vernici e similari) giornaliero massimo complessivo non superiore a 30 kg; Produzione di articoli in gomma e prodotti delle materie plastiche con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 500 kg.; Produzione di mobili, oggetti, imballaggi, prodotti semifiniti in materiale a base di legno con utilizzo giornaliero massimo complessivo di materie prime non superiore a 2000 kg.; Verniciatura, laccatura, doratura di mobili ed altri oggetti in legno con consumo massimo teorico di solvente non superiore a 15 tonnellate/anno; Rivestimento di superfici in materiali differenti dal legno, con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all uso non superiore a 50 kg/giorno; Torrefazione di caffè ed altri prodotti tostati con produzione non superiore a 450 kg/giorno; Produzione di mastici, pitture, vernici, cere, inchiostri e affini con produzione complessiva non superiore a 500 kg/h.; Sgrassaggio superficiale dei metalli con consumo complessivo di solventi non superiore a 10 kg/giorno; Laboratori orafi con fusione di metalli con meno di venticinque addetti; Anodizzazione, galvanotecnica, fosfatazione di superfici metalliche con consumo di prodotti chimici non superiore a 10 kg/giorno; Utilizzazione di mastici e colle con consumo complessivo di sostanze collanti non superiore a 100 kg/giorno; Produzione di sapone e detergenti sintetici prodotti per l igiene e la profumeria con utilizzo di materie prime non superiori a 200 kg/giorno;
5 Tempra di metalli; Produzione di oggetti artistici in ceramica, terracotta o vetro in forni in muffola discontinua con utilizzo nel ciclo produttivo di smalti, colori e affini non superiore a 50 kg/giorno; Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di frutta, ortaggi, funghi con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno; Trasformazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di carne con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno; Molitura di cereali con produzione superiore a 500 kg/giorno e pari o inferiore a 1500 kg/giorno; Lavorazione e conservazione, esclusa la surgelazione, di pesce ed altri prodotti alimentari marini con produzione superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno; Prodotti in calcestruzzo e gesso in quantità non superiore a 1500 kg/giorno; Pressofusione con utilizzo di metalli e leghe in quantità non superiore a 100 kg/giorno; Lavorazioni manifatturiere alimentari con utilizzo di materie prime superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore a 1000 kg/giorno; Lavorazioni conciarie con utilizzo di prodotti vernicianti pronti all uso giornaliero massimo non superiore a 50 kg; Fonderie di metalli con produzione di oggetti metallici giornaliera massima non superiore a 100 kg; Produzione di ceramiche artistiche esclusa la decoratura con utilizzo di materia prima giornaliera massima non superiore a 3000 kg; Produzione di carta, cartone e similari con utilizzo di materie prime giornaliere massime non superiore a 4000 kg; Saldatura di oggetti e superfici metalliche; Trasformazioni lattiero-casearie con produzione giornaliera superiore a 350 kg/giorno e pari o inferiore 1000 kg/giorno; Taglio e deformazione plastica di metalli; Elettroerosione; Lavorazioni meccaniche in genere e/o pulizia meccanica/asportazione di materiale effettuate su metalli e/o leghe metalliche; Attività del settore calzaturiero e pellettiero; e confermate quelle precedentemente adottate: autorizzazione generale per attività di panificazione, pasticceria e affini con consumo di farina non superiore a 1500 Kg/giorno, non presente in elenco in quanto già normata con DGP n. 535 del 13/12/05; l attività di di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie, in macchine a ciclo chiuso già normata con DGP n. 564 del 21/12/04. CONSIDERATO che, a seguito delle già citate modifiche al D.Lgs. n. 152/2006, le autorizzazioni generali adottate dall Amministrazione Provinciale, sopra elencate, hanno necessità
6 di essere integrate al fine di conformarle alla normativa vigente e alle necessità del territorio provinciale con le seguenti due attività: Impianti termici civili aventi potenza nominale non inferiore a 3 MW e inferiore 10 MW, prevista all all. IV, parte II punto ll); Impianti termici produttivi aventi potenza nominale non inferiore a 1 MW e inferiore 6 MW, prevista dall Autorità Competente in base alle necessità territoriali in forza anche delle possibilità offerte dall articolo 272 comma 2 del decreto medesimo; RICHIAMATA inoltre la D.G.P. n 589 del 18/12/2007 recante Disposizioni in materia di impianti ed attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ed impianti non sottoposti ad autorizzazione ai sensi dell art.269 comma 14 del D.Lgs 152/06, con la quale si è deliberato: 1) di non prevedere per gli impianti e le attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante elencati nella parte I dell Allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 alcuna comunicazione, eccetto quanto previsto al successivo punto 3); 2) di non prevedere per gli impianti non sottoposti ad autorizzazione ed elencati all art. 269, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 alcuna comunicazione, eccetto quanto previsto al successivo punto 3); 3) di prevedere che nella documentazione tecnica allegata alle domande e comunicazioni previste dall art. 269, commi 2 e 8, del D.Lgs. 152/2006 (nuovi impianti, trasferimenti e modifiche degli stessi), dovranno essere indicati gli impianti e le attività di cui ai precedenti punti 1) e 2), ed i relativi punti di emissione dovranno essere numerati progressivamente insieme agli altri punti emissivi presenti. Tali impianti ed attività dovranno analogamente essere indicati in caso di adesione ad autorizzazioni generali; VISTO l allegato 1 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, ad oggetto Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni, che esplicita le attività oggetto delle autorizzazioni generali previste dalla norma statale e dall Autorità Competente in materia di emissioni in atmosfera, con relative prescrizioni sia a carattere generale, sia specifiche per le singole attività; VISTO l allegato 2 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che fornisce criteri generali, sia di carattere tecnico che amministrativo, per la presentazione delle domande di adesione alle nuove autorizzazioni generali di cui all oggetto; VISTO l allegato 3 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che fornisce la modulistica ufficiale per la presentazione delle domande di adesione alle nuove autorizzazioni generali di cui all oggetto, sia per gli stabilimenti, nuovi, modificati, trasferiti e già autorizzati; CONSIDERATO CHE: laddove non espressamente individuati nell Allegato 1 alla presente, per le finalità di cui alla parte quinta del Decreto Legislativo n 152 del 03/04/2006 ci si debba riferire ai valori limite di emissione di cui all Allegato I alla parte quinta, come modificati secondo i criteri individuati
7 nella D.G.R.M. 3913/94, da ritenersi ancora applicabile secondo le indicazioni fornite nella nota della Regione Marche n del 13/09/2007 e come confermato dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento della Qualità dell Aria, adottato con delibera di Consiglio Regionale n. 143 del 12 gennaio 2010; RITENUTO che sia doveroso organizzare l attività amministrativa in conformità a principi ben identificati nell ambito dell ordinamento giuridico quali: il principio di certezza del diritto, il buon andamento e l imparzialità di cui all art. 97 della Costituzione, l efficacia, l efficienza, l economicità e la trasparenza di cui alla Legge 07/08/1990 n 241 e s.m.i; che sia indispensabile conformare l azione dell amministrazione provinciale al principio di legalità, secondo il quale deve sussistere la corrispondenza dell attività amministrativa alle prescrizioni di Legge; che l emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto costituisca a tutti gli effetti una idonea ed aggiornata applicazione dei principi ambientali di cautela e protezione previste dal Legislatore per le attività interessate; che l emanazione delle autorizzazioni generali in oggetto collochi adeguatamente le attività interessate nell ambito di un procedimento più snello e che ciò consenta anche di conseguire obiettivi di buon andamento e razionalità operativa orientando maggiori risorse amministrative alle più complesse e gravose procedure ordinarie, ben più delicate e pregnanti sotto il profilo scientifico operativo e procedimentale, in quanto inerenti impianti più rilevanti sotto il profilo dell inquinamento atmosferico prodotto; di considerare il presente atto di carattere transitorio, soggetto a revoca o modifica, subordinato a norme regolamentari, anche regionali, più restrittive che dovessero intervenire in materia nonché soggetto a rettifiche, integrazioni, sospensioni e revoche anche a seguito di atti emanati dalle competenti autorità legislative, esecutive e giudiziarie; di considerare valide le autorizzazione generali adottate dalla Giunta Provinciale con delibere n. 535 del 13/12/05 e n. 564 del 21/12/04 per le attività di panificazione e di pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e di pulitintolavanderie, in macchine a ciclo chiuso, in quanto non contrastano con i criteri contenuti nel D.Lgs. 152/06; si propone quanto segue 1) di approvare l elenco, di seguito riportato, con le relative prescrizioni delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale al presente atto: Impianti termici civili aventi potenza nominale non inferiore a 3 MW e inferiore 10 MW, prevista all all. IV, parte II punto ll); Impianti termici produttivi aventi potenza nominale non inferiore a 1 MW e inferiore 6 MW, prevista dall Autorità Competente in base alle necessità territoriali in forza anche delle possibilità offerte dall articolo 272 comma 2 del decreto medesimo; 2) di approvare i criteri generali, allegato n. 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui le ditte interessate dovranno attenersi;
8 3) di approvare la modulistica ufficiale di cui le ditte interessate dovranno avvalersi per poter richiedere l adesione all autorizzazione generale, Allegato n. 3 quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 4) di prevedere, in base al D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010 il Correttivo aria, che non è più ammessa la coesistenza, nello stesso stabilimento, di attività disciplinate in via generale con attività di natura differente, soggette al regime ordinario, ma solamente con le attività scarsamente rilevanti, di cui all allegato IV parte I alla parte quinta del D. Lgs. 152/06, integrato dal D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010; Ancona, 07/04/2014 Il Responsabile del procedimento amministrativo (F.to Geom. Andrea Gattorossi) Il Dirigente del I Settore, per il parere favorevole di regolarità tecnica (F.to Dott. Ing. Massimo Sbriscia) AF ================ IL COMMISSARIO STRAORDINARIO nell esercizio dei poteri spettanti alla Giunta della Provincia di Ancona Visto il sopra riportato documento istruttorio redatto in data 07/04/2014 dal Settore I Tutela e Valorizzazione dell Ambiente del Dipartimento III; Ritenuto di condividere il documento per le motivazioni riportate e pertanto di poter fare propria la proposta presentata; Riconosciuta la propria competenza in merito all adozione del presente atto nell esercizio dei poteri spettanti alla Giunta provinciale ai sensi dell art. 48 del D.Lgs. n. 267/2000; Visto che lo stesso riporta il parere favorevole di regolarità tecnica dell ufficio interessato; DELIBERA 1) di approvare l elenco, di seguito riportato, con le relative prescrizioni delle attività a ridotto inquinamento atmosferico, Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale al presente atto: Impianti termici civili aventi potenza nominale non inferiore a 3 MW e inferiore 10 MW, prevista all all. IV, parte II punto ll);
9 Impianti termici produttivi aventi potenza nominale non inferiore a 1 MW e inferiore 6 MW, prevista dall Autorità Competente in base alle necessità territoriali in forza anche delle possibilità offerte dall articolo 272 comma 2 del decreto medesimo; 2) di approvare i criteri generali, allegato n. 2 al presente atto quale parte integrante e sostanziale, a cui le ditte interessate dovranno attenersi; 3) di approvare la modulistica ufficiale di cui le ditte interessate dovranno avvalersi per poter richiedere l adesione all autorizzazione generale, Allegato n. 3 quale parte integrante e sostanziale al presente atto; 4) di prevedere, in base al D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010 il Correttivo aria, che non è più ammessa la coesistenza, nello stesso stabilimento, di attività disciplinate in via generale con attività di natura differente, soggette al regime ordinario, ma solamente con le attività scarsamente rilevanti, di cui all allegato IV parte I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, integrato dal D. Lgs. n. 128 del 29/06/2010; =============== Infine, Infine, il Commissario Straordinario, Attesa l urgenza che riveste l esecutività della presente deliberazione, Visto l art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000; DELIBERA di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile. AF-AG oc
10 Allegato 1 Elenco delle attività a ridotto inquinamento atmosferico e prescrizioni 1. Impianti termici civili aventi potenza nominale non inferiore a 3 MW e inferiore 10 MW, prevista all all. IV, parte II punto ll); 2. Impianti termici produttivi aventi potenza nominale non inferiore a 1 MW e inferiore 6 MW, prevista dall Autorità Competente. Art. 1 Prescrizioni generali L attività dell azienda dovrà svolgersi in conformità alle seguenti prescrizioni: a) Le attività dovranno svolgersi nel pieno rispetto del range delle potenzialità termiche eventualmente previste nell elenco. Le potenzialità indicate si intendono riferite all insieme degli impianti nell ambito della stesso combustibile usato o, nel caso dei civili, se appartenti allo stesso circuito di distribuzione; b) Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 2 per le specifiche attività, tutte le operazioni svolte che danno luogo ad emissioni devono essere effettuate con macchine o in postazioni o in cabine o in ambienti, idonei allo scopo. Nello svolgimento di ogni attività, il gestore dovrà adottare tutte le misure necessarie per il contenimento delle emissioni diffuse. Fermo restando quanto previsto nella presente deliberazione, nel caso l attività comporti la produzione, manipolazione, trasporto, immagazzinamento, carico e scarico di sostanze polverulente, oppure comporti emissioni in forma di gas o vapore provenienti dalla lavorazione, trasporto, travaso e stoccaggio di sostanze organiche liquide, dovrà essere rispettato quanto stabilito dall Allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/06, che si intende qui integralmente richiamato; c) Ciascuna attività autorizzata per mezzo del presente atto è tenuta al rispetto degli specifici limiti di emissione in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, ad essa attribuiti e dettagliati al successivo Art. 2. Per quanto attiene alla nomenclatura delle sostanze, ivi compresa l individuazione in classi, si faccia riferimento all Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; d) In sede di richiesta, la ditta è tenuta in ogni caso a dichiarare la presenza di eventuali ulteriori sostanze inquinanti diverse da quelle esplicitate al successivo Art. 2. In tali casi, i limiti da rispettare in concentrazione e flusso di massa, dove previsto, sono quelli di cui all Allegato I alla parte quinta del D.Lgs. 152/06 come modificati dalla DGRM 3913/94. Laddove sia previsto uno specifico limite per il flusso di massa, troverà eventualmente applicazione anche quanto previsto all art. 270 c. 6 del D.Lgs. 152/06 secondo i criteri di cui al decreto medesimo; e) I gestori delle attività nuove, modificate e/o trasferite, per le quali all Art. 2 sia prevista l esecuzione di campionamenti analitici, entro 180 giorni dalla data fissata per l avvio dell attività comunicano telematicamente ai Soggetti Competenti in materie Ambientali (Provincia, Arpam, Comune, d ora in poi denominati SCA) i dati relativi ai campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06) ai
11 quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause; f) I gestori delle attività precedentemente autorizzate, per le quali all Art 2 è previsto l invio di campionamenti analitici effettuati nell ultima campagna, devono entro 180 giorni dalla data di adesione, comunicare telematicamente agli SCA i dati relativi a tali campionamenti. I dati relativi ai controlli analitici previsti nell autorizzazione devono essere riportati dal gestore su appositi registri (di cui al punto 2.7 dell Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs.152/06) ai quali dovranno essere allegati i certificati analitici. I registri devono essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Qualora cause di forza maggiore impediscano la comunicazione dei risultati nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause; g) I controlli degli inquinanti, ove previsti, devono avvenire utilizzando metodi rispondenti alle norme tecniche nazionali in vigore, o, qualora queste non siano disponibili, normative comunitarie EN/UNI EN in vigore oppure, ove queste non siano disponibili, norme internazionali ISO, da indicare esplicitamente nel referto analitico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. La concentrazione di ogni misurazione è calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un ora di funzionamento dell impianto nelle condizioni di esercizio più gravose; h) Laddove vengano prescritti campionamenti periodici, questi si intendono a cadenza biennale; la periodicità si intende riferita alla data di avvio dell attività o alla data di prosecuzione per le attività esistenti già autorizzate. Le risultanze dei campionamenti biennali dovranno essere custodite presso lo stabilimento, riportandole in appositi registri aziendali di cui ai punti e) ed f) ed essere tenuti a disposizione degli organi di controllo. Rimane in ogni caso facoltà della Provincia e degli altri destinatari della richiesta chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge richiedere in qualunque momento i risultati di tutti i campionamenti nonché chiederne l esibizione nel corso di ispezioni o accertamenti. Qualora cause di forza maggiore impediscano lo svolgimento dei campionamenti nei tempi previsti, la ditta è tenuta ad informare tutti i destinatari, specificandone le cause; i) La documentazione relativa alla presente autorizzazione generale ed alla sua gestione e/o aggiornamento, ivi compresa anche copia di quella trasmessa ai destinatari, dovrà essere custodita presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo; j) La ditta è tenuta ad effettuare la manutenzione ordinaria dei macchinari e degli impianti di abbattimento, secondo le indicazioni fornite dal costruttore e con frequenza tale da mantenere costante l efficienza degli stessi, nonché ogni altro intervento necessario ad assicurarne l ottimale funzionamento. Delle operazioni di manutenzione e di ogni interruzione del normale funzionamento degli impianti di abbattimento deve essere mantenuta traccia in appositi registri (di cui al punto 2.8 dell Allegato VI alla parte quinta del D.Lgs. 152/06) che dovranno essere conservati presso lo stabilimento a disposizione degli organi di controllo; k) L impresa dovrà eseguire le opere eventualmente necessarie per consentire gli accessi e le ispezioni ai fini del controllo sulle emissioni da parte degli organi competenti. In particolare la sezione di campionamento dovrà essere resa accessibile per le operazioni di rilevazione ed agibile in condizioni di sicurezza, secondo le norme vigenti. I camini per lo scarico in atmosfera, oltre ad essere identificati con apposite targhette recanti la sigla dell emissione già riportata in sede di richiesta, dovranno essere provvisti di idonei punti di prelievo per la misura
12 ed il campionamento degli effluenti, da posizionarsi secondo quanto indicato dalle vigenti normative nazionali e internazionali. Dovrà inoltre essere assicurata la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutte le opere funzionali agli impianti al fine di garantirne l ottimale funzionamento in relazione agli obiettivi di prevenzione dell inquinamento atmosferico di cui al presente atto; l) Qualora il gestore accerti che, a causa di malfunzionamenti o avarie, non sia possibile rispettare i valori limite di emissione, è tenuto ad adottare tutte le misure necessarie per garantire un tempestivo ripristino della conformità e ad informare la Provincia entro le otto ore successive al verificarsi del guasto, come previsto dall art. 271 c. 14 del D.Lgs 152/06. Qualora tale avaria o malfunzionamento comporti un pericolo per la salute pubblica, la ditta è tenuta all interruzione dell attività; m) Tutti gli impianti di combustione presenti nello stabilimento devono essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente. I combustibili relativi ai sopra citati impianti sono quelli previsti dall Allegato X alla parte quinta del D.Lgs. 152/06; n) Qualora necessario ai fini del rispetto dei limiti in concentrazione e flusso di massa, ove previsto, dovranno essere impiegati sistemi di abbattimento idonei allo scopo. Documentazione attestante il soddisfacimento di tali requisiti dovrà essere conservata presso lo stabilimento e messa a disposizione degli organi di controllo. Art. 2 Prescrizioni specifiche per singole attività 1 - Attività di produzione di calore per impianti termici civili che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 3 a < 10 MW. Ai fini dell applicazione del presente punto, si applicano le seguenti definizioni: impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore e da un unico sistema di distribuzione e utilizzazione di tale calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo; generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; impianto termico civile: impianto termico la cui produzione di calore è esclusivamente destinata, anche in edifici ad uso non residenziale, al riscaldamento o alla climatizzazione invernale o estiva di ambienti o al riscaldamento di acqua per usi igienici e sanitari; l impianto termico civile è centralizzato se serve tutte le unità dell edificio o di più edifici, ed è individuale negli altri casi; potenza termica nominale dell impianto termico civile: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l impianto. ESCLUSIONI Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le seguenti attività: produzione di calore per mezzo di impianti termici civili per i quali, a norma di legge, è prevista
13 l installazione di sistemi di monitoraggio in continuo, anche finalizzati alla sola verifica del rendimento di combustione; produzione di calore per mezzo di impianti multicombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; produzione di calore per mezzo di impianti nei quali vengono svolte le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari. PRESCRIZIONI Si possono avvalere della presente autorizzazione generale i gestori di impianti termici civili di potenza termica nominale complessiva pari o superiore a 3 MW ed inferiore a 10 MW che impiegano, alle condizioni stabilite dall Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, i seguenti combustibili: a) gas naturale; b) gas di città; c) gas di petrolio liquefatto; d) gasolio, kerosene ed altri distillati leggeri e medi di petrolio rispondenti alle caratteristiche indicate parte II, sezione 1, paragrafo 1 dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; e) emulsioni acqua-gasolio, acqua-kerosene e acqua-altri distillati leggeri e medi di petrolio di cui alla precedente lettera e rispondenti alle caratteristiche indicate nella parte II, sezione 3, paragrafo 1 dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; f) legna da ardere alle condizioni previste nella parte II, sezione 4, dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; g) carbone di legna; h) biomasse combustibili solide individuate nella parte II, sezione 4, dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste; i) biodiesel avente le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, paragrafo 3 dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; j) biogas individuato nella parte II, sezione 6 dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, alle condizioni ivi previste. (Non utilizzabile in impianti di cui all allegato IV parte I punti e) ed f)) Fatto salvo quanto stabilito dall articolo 270, commi 5 e 6, del D.Lgs. 152/2006, il gestore installa comunque un idoneo impianto di abbattimento se utilizza gli impianti appartenenti alle categorie f) o g) o h).
14 Se nello stabilimento sono presenti più impianti termici civili rientranti nel campo di applicazione del presente comma, questi sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva, quelli appartenenti a ciascun sistema di distribuzione, in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti. Limiti di emissione per: Combustibili solidi Potenza termica (MW) Inquinante 3 > 3 e 6 > 6 e < 10 Polveri Totali 100 mg/nmc 30 mg/nmc 30 mg/nmc Carbonio Organico Totale / / 30 mg/nmc Monossido di Carbonio (CO) 350 mg/nmc 300 mg/nmc 250 mg/nmc Ossidi di Azoto (come NO 2 ) 500 mg/nmc 500 mg/nmc 400 mg/nmc Ossidi di Zolfo (come SO 2 ) 200 mg/nmc 200 mg/nmc 200 mg/nmc Nel caso di utilizzo di biomasse, i valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso dell 11%. Combustibili liquidi Inquinante Potenza termica (MW) 3 e < 5 Potenza termica (MW) 5 e <10 Polveri Totali 150 mg/nmc 100 mg/nmc Ossidi di Azoto (come NO 2 ) 500 mg/nmc 500 mg/nmc Ossidi di Zolfo (come SO 2 ) 1700 mg/nmc 1700 mg/nmc I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 3%; Il valore di emissione per gli Ossidi di Zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore al 1%; Non si applica la parte II, paragrafo 2 dell Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l impiego di un impianto di abbattimento. Combustibili gassosi
15 Inquinante Potenza termica (MW) 3 e < 10 Polveri Totali 5 mg/nmc Ossidi di Azoto (come NO 2 ) 350 mg/nmc Ossidi di Zolfo (come SO 2 ) 35 mg/nmc I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 3%; Il valore limite di emissione per le polveri si considera rispettato se il combustibile impiegato è metano o GPL.; Il valore limite di emissione per gli Ossidi di Zolfo si considera rispettato se il combustibile impiegato è metano o GPL. Biogas Inquinante Potenza termica pari a 3 MW Potenza termica (MW) > 3 e <10 Monossido di Carbonio 150 mg/nmc 100 mg/nmc Ossidi di Azoto (come NO 2 ) 300 mg/nmc 200 mg/nmc Carbonio Organico Totale 30 mg/nmc 20 mg/nmc Composti inorganici del Cloro sotto 30 mg/nmc 30 mg/nmc forma di gas o vapori (come HCl) I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell effluente gassoso anidro pari al 3%; AUTOCONTROLLI 1) Con le modalità di cui all Art. 1, la ditta è tenuta a: effettuare campionamenti con periodicità biennale; comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti e) o f) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino; conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto h). 2 - Attività di produzione di calore per impianti termici produttivi che utilizzano taluni combustibili solidi, liquidi o gassosi, con potenza termica nominale da 1 a < 6 MW. Ai fini dell applicazione del presente punto, si applicano le seguenti definizioni: impianto termico: impianto destinato alla produzione di calore costituito da uno o più generatori di calore, nonché da appositi dispositivi di regolazione e di controllo, la cui potenzialità globale è data dalla somma dei singoli impianti termici che utilizzano i medesimi combustibili; generatore di calore: qualsiasi dispositivo di combustione alimentato con combustibili al fine di produrre calore, costituito da un focolare ed eventualmente uno scambiatore di calore; focolare: parte di un generatore di calore nella quale avviene il processo di combustione; potenza termica nominale dell impianto termico: somma delle potenze termiche nominali dei singoli focolari costituenti l impianto.
16 ESCLUSIONI Sono escluse dal campo di applicazione della presente autorizzazione generale le seguenti attività: produzione di calore per mezzo di impianti termici inseriti in un ciclo produttivo, per i quali, a norma di legge, è prevista l installazione di sistemi di monitoraggio in continuo, anche finalizzati alla sola verifica del rendimento di combustione; produzione di calore per mezzo di impianti multicombustibile per i quali i valori limite di emissione vanno determinati in base alle disposizioni del paragrafo 1.4 della parte III dell Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; produzione di calore per mezzo di impianti nei quali vengono svolte le operazioni di gassificazione, pirolisi e similari. Non è oggetto della presente attività l utilizzo di motori a combustione interna. PRESCRIZIONI Si possono avvalere della presente autorizzazione generale i gestori delle seguenti categorie di impianti la cui energia viene utilizzata per fini produttivi: a) impianti di combustione di potenza termica nominale superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW, alimentati a biomasse solide alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 4, dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; b) impianti di combustione di potenza termica nominale pari o superiore a 1 MW e inferiore a 3 MW alimentati a gasolio, come tale o in emulsione, o a biodiesel, aventi le caratteristiche indicate nella parte II, sezione 1, rispettivamente ai paragrafi 1 e 3, dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006; c) impianti di combustione alimentati a metano o a GPL, di potenza termica nominale pari o superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW; d) impianti di combustione alimentati a biogas alle condizioni stabilite dalla parte II, sezione 6 dell Allegato X alla Parte V del D.Lgs. 152/2006, di potenza termica nominale complessiva superiore a 3 MW e inferiore a 6 MW. Se nello stabilimento sono presenti più impianti termici produttivi rientranti nel campo di applicazione della presente attività, questi sono considerati come un unico impianto ai fini della determinazione della potenza termica complessiva in base alla quale stabilire i valori limite di emissione. Nel caso di produzione di ceneri, il gestore rispetta quanto previsto dall Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 per la gestione dei materiali polverulenti. Limiti di emissione per:
17 Biomasse Inquinante Potenza termica (MW) > 1 e < 3 Polveri Totali 100 mg/nmc Monossido di Carbonio (CO) 350 mg/nmc Ossidi di Azoto (come NO 2 ) 500 mg/nmc Ossidi di Zolfo (come SO 2 ) 200 mg/nmc I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso dell 11%. Gasolio e Biodiesel Inquinante Potenza termica (MW) 1 e < 3 Polveri Totali ( ) 150 mg/nmc Ossidi di Azoto 500 mg/nmc Ossidi di Zolfo 1700 mg/nmc I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 3%; Il valore di emissione per gli Ossidi di Zolfo si considera rispettato se sono utilizzati combustibili con contenuto di zolfo uguale o inferiore al 1%; ( ) Non si applica la parte II, paragrafo 2 dell Allegato I alla Parte V del D.Lgs. 152/2006 se il valore limite di emissione per le polveri è rispettato senza l impiego di un impianto di abbattimento. Metano e GPL Inquinante Potenza termica (MW) 3 e < 6 Ossidi di Azoto 350 mg/nmc I valori limite sono riferiti ad un tenore di ossigeno nell effluente gassoso del 3%; B i o g a s
18 Inquinante Potenza termica > 3 e < 6 MW Monossido di Carbonio 100 mg/nmc Ossidi di Azoto (come NO 2 ) 200 mg/nmc Carbonio Organico Totale 20 mg/nmc Composti inorganici del Cloro sotto forma di gas o vapori (come HCl) 30 mg/nmc I valori limite sono riferiti ad un tenore volumetrico di ossigeno nell effluente gassoso anidro pari al 3%; AUTOCONTROLLI 1) Con le modalità di cui all Art. 1, la ditta è tenuta a: effettuare campionamenti con periodicità biennale; comunicare i risultati dei campionamenti di cui ai punti e) o f) del medesimo articolo condotti su ogni singolo camino; conservare quelli periodici secondo le modalità di cui al punto h).
19 Allegato 2 Criteri Generali Definizioni: a) Per attività nuova si intende quella che viene per la prima volta avviata in data successiva all entrata in vigore del presente atto. b) Per attività modificata si intende quella che essendo autorizzata, all entrata in vigore del presente atto, viene in seguito modificata, in ogni caso in modo tale da garantire il rispetto delle soglie laddove specificate all Allegato 1. c) Per attività trasferita si intende quella che essendo autorizzata all entrata in vigore del presente atto, viene in seguito trasferita. d) E inoltre considerata attività ordinaria autorizzata, quelle già autorizzate in via ordinaria ( ex DPR 203/88, D.Lgs. 152/06 e DPR 59/2013), alla data di entrata in vigore del presente atto. =============== La richiesta per avvalersi della presente autorizzazione deve essere redatta conformemente al modello di adesione di cui all Allegato 3. Il destinatario unico della richiesta è esclusivamente il SUAP competente per territorio, che provvederà, dopo verifica formale per l accettabilità dell istanza, all invio agli SCA competenti quali la Provincia, l A.R.P.A.M., l A.S.U.R. e Comune. L istanza deve essere inviata esclusivamente in via telematica al SUAP competente e con la dimostrazione di aver assolto all obbligo dell imposta di bollo (un bollo ogni istanza inviata). Il modello per avvalersi della presente autorizzazione generale dovrà essere inviato correttamente compilato in tutte le sue parti; la richiesta di adesione sarà considerata inefficace qualora risulti sprovvista di tutti gli elementi ritenuti essenziali per la sua valutazione e per la descrizione della realtà emissiva aziendale. La ditta può ritenersi autorizzata in via generale, alla data di avvio ivi indicata, o, per gli impianti già autorizzati, al momento dell invio telematico dell istanza al SUAP, fatta salva la possibilità di chiedere, da parte dell Autorità Competente, documentazione integrativa entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione dell istanza; La richiesta di adesione di cui all Allegato 3, relativa alle attività nuove, modificate e trasferite, deve essere inoltrata con un anticipo di almeno 45 giorni rispetto all avvio (equivalente alla messa a regime) dell attività (il periodo dal 30 al 45 giorno può essere utilizzato per la messa in esercizio). Le attività anteriori al 2006 e quelle autorizzate ai sensi dell art. 269 D.Lgs. 152/06 e ai sensi del DPR 59/2013, potranno avvalersi della presente autorizzazione generale, inviando apposita richiesta
20 come da Allegato 3, con la quale si prosegue automaticamente l attività, salvo verifica istruttoria della documentazione inviata. È fatta salva la possibilità di presentare richiesta per il rilascio dell autorizzazione in via ordinaria, attraverso istanza AUA, ai sensi del DPR n. 59/2013. Deve comunque essere presentata domanda in procedura ordinaria nel caso in cui, pur rientrando l attività svolta fra quelle dell elenco di cui all Allegato 1, questa non possa avvenire nel rispetto delle prescrizioni stabilite dalla presente autorizzazione generale. Per le attività sottoposte a Valutazione di Impatto Ambientale e/o Valutazione Ambientale Strategica, l efficacia della presente autorizzazione è subordinata all esito positivo delle relative istruttorie. La Provincia, il Comune e gli SCA competenti sono chiamati, per le rispettive attribuzioni di Legge nelle materie di competenza, a verificare ed istruire la documentazione tecnica allegata all istanza di adesione, richiedendo, nel caso, idonea documentazione integrativa. Come già evidenziato, per le attività nuove, modificate e/o trasferite, la ditta si intende autorizzata a partire dalla data di avvio dell attività indicata in sede di richiesta. In caso di attività già autorizzate, la ditta si intende autorizzata, a mezzo del presente atto, alla data di invio telematico al SUAP competente per territorio, fatta salva la ricevibilità dell istanza. A seguito di controlli, la Provincia, anche su iniziativa degli altri destinatari della richiesta, può richiedere approfondimenti o chiarimenti riguardo alla documentazione presentata e le modalità di svolgimento dell attività. La Provincia e gli altri SCA sono chiamati a esercitare le rispettive attribuzioni di Legge, ed hanno la facoltà di accertare durante lo svolgimento dell attività autorizzata la sussistenza dei requisiti per l adesione all autorizzazione generale, nonché il rispetto delle disposizioni normative. La Provincia può negare l adesione all autorizzazione generale anche su segnalazione motivata di Comune e/o A.S.U.R. e/o ARPAM, nel caso in cui non siano rispettati i requisiti previsti dall autorizzazione generale o in presenza di particolari situazioni di rischio sanitario, laddove questo venga motivato dagli organi competenti, o in zone che richiedono una particolare tutela ambientale, laddove documentata, o in ogni altra fattispecie argomentata e pertinente alle finalità di prevenzione e limitazione delle emissioni in atmosfera di impianti ed attività. La validità della presente autorizzazione è di dieci anni, così come regolamentata dall art. 272 c. 3 del D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii.; essa rimane valida fino al suo rinnovo da parte dell interessato; a seguito del rinnovo, l esercizio dell attività autorizzata potrà proseguire con le modalità previste nella nuova istanza di adesione. Sono fatte salve eventuali successive disposizioni in materia da parte del Legislatore.
21 Entro 90 giorni dalla variazione deve essere comunicata, a tutti i destinatari, ogni modifica di ragione sociale, sede legale, legale rappresentante, mentre deve essere comunicata, preventivamente, ogni successiva variazione o modifica dell impianto autorizzato con il presente atto, come disposto dall art. 269 comma 8 del D.Lgs. n. 152/2006. In caso di mancato rispetto di quanto stabilito con il presente atto, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni di cui agli artt. 278 e 279 del D.Lgs. 152/06.
22 Allegato 3 - Schema modulo adesione Marca da Bollo AL SUAP DEL COMUNE DI. per il successivo invio agli Enti Competenti Dichiarazione di adesione all autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all articolo 272 commi 2 e 3 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., adottata dalla Provincia di Ancona con DGP n. del per l attività n. avente per oggetto (*). (*) L attività dovrà essere compresa fra quelle di previste nell allegato 1 alla DGP n. del. Dati Anagrafici Il/La sottoscritto/a (nome e cognome) nato/a a....il... residente in.....prov...via...n....cap tel.fax.. codice fiscale n... in qualità di legale rappresentante della società / titolare della impresa (indicare denominazione e ragione sociale)... avente sede legale in......via n...cap. tel , fax., Codice Fiscale della Ditta. Partita I.V.A della Ditta.... svolgente l'attività di.....codice ISTAT. nello stabilimento ubicato/da ubicarsi nel Comune di... via... n.. CAP DICHIARA di avvalersi dell autorizzazione generale per l attività di cui all oggetto, classificata come (barrare una sola opzione): nuova (a)
23 modificata (b) trasferita (c) anteriore al 2006 (d) (indicare estremi atto autorizzatorio ) autorizzata ex art. 269 D.Lgs 152/06 e DPR 59/2013 (e) (indicare estremi atto autorizzatorio) Note (a) (b) (c) per queste definizioni si veda l All. 2 alla DGP del (d) per anteriore al 2006 si veda l articolo 268 comma 1 lettera i-bis) del D.Lgs. 152/06; (e) per autorizzata ex art. 269 D.Lgs 152/06 si intende l attività autorizzata ai sensi dell articolo 269 del D.Lgs 152/06 e che chiedendo di avvalersi della presente DGP rinunci interamente alla suddetta autorizzazione ordinaria, e DPR 59/2013; DICHIARA INOLTRE di essere edotto circa le prescrizioni e condizioni specificate negli allegati alla DGP n del ; di essere consapevole che la carenza della documentazione presentata potrà determinare condizioni di non ricevibilità della presente dichiarazione; di impegnarsi a rispettare tutte le prescrizioni riportate nell'autorizzazione generale a cui con la presente si chiede di aderire; di impegnarsi ad aggiornare le informazioni fornite per mezzo della presente documentazione e connessi allegati, preventivamente alla realizzazione di modifiche di carattere tecnico o tecnologico o che comunque possano influire sulle emissioni; che nello stabilimento oggetto della presente dichiarazione sono altresì presenti attività ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante ed in particolare quelle di cui al punto dell Allegato IV parte I alla parte quinta del D. Lgs 152/06 e ss.mm.ii. (per attività nuove, da modificare e da trasferire) l attività sarà avviata nella piena conformità delle prescrizioni di cui alla DGP n del, in data (**) ; (anteriori al 2006, autorizzate ex DPR 203/88, ex art. 269 D.Lgs. 152/06 e DPR n. 59/2013) è stata rilasciata alla ditta autorizzazione n del ai sensi dell ex DPR 203/88, D.Lgs 152/06 o DPR 59/2013, alla quale con la presente si rinuncia; l attività proseguirà nel rispetto delle prescrizioni della DGP n del a far data dall invio telematico al SUAP; (fatta salva ogni eventuale richiesta di integrazione) (**) La presente comunicazione deve essere inviata almeno 45 giorni prima dell avvio di attività nuova, modificata, da trasferire. SI IMPEGNA
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