P I A N O D E L L A R I C O S T R U Z I O N E
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- Chiara Pastore
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1 comune di CAMPOSANTO P I A N O D E L L A R I C O S T R U Z I O N E Norme di specificazione per gli interventi di ricostruzione e/o delocalizzazione di edifici posti in territorio rurale vincolati dalla pianificazione comunale e interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, approvate ai sensi dell art.9 della Legge Regionale n. 16 Luglio
2 Comune di Camposanto Norme di Attuazione per gli interventi di ricostruzione e/o delocalizzazione di edifici posti in territorio rurale vincolati dalla pianificazione comunale e interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, approvate ai sensi dell art. 9 della legge regionale n. 16 Art. (A) Interventi di ricostruzione di edifici in territorio rurale vincolati dagli strumenti della pianificazione comunale che siano crollati o interamente demoliti a causa del sisma 1. Ai sensi dell art. 9, comma 8 della legge regionale , n. 16, recante Norme per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, gli edifici posti in territorio rurale e vincolati dagli strumenti della pianificazione comunale che siano crollati a causa del sisma o siano stati interamente demoliti in attuazione di ordinanza comunale emanata per la tutela dell incolumità pubblica, anche in data successiva all adozione della presente disposizione, possono essere ricostruiti anche modificandone la sagoma e riducendone la volumetria originaria, ai sensi dell art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 74 del 2012 convertito dalla legge n. 122 del Le medesime disposizioni si applicano agli edifici con danni gravissimi per i quali, prima dell inizio dei lavori, il progettista presenti, ai sensi dell art. 6, comma 3 della citata legge regionale, un apposita perizia con la quale asseveri, con motivazione circostanziata, che i medesimi edifici non possono essere adeguatamente riparati a causa della gravità del pregiudizio strutturale e funzionale prodotto dal sisma. 3. Ai sensi della citata legge regionale, i vincoli di tutela stabiliti dalla pianificazione urbanistica comunale sugli edifici di cui ai precedenti commi 1 e 2, sono derubricati ex lege, senza la necessità di assunzione di alcun ulteriore atto amministrativo. Art. (B) Determinazione e recupero delle quantità edificate originarie 1. La determinazione delle quantità edificate in essere alla data del 20 maggio 2012 negli edifici di cui all art. (A), è effettuata ai sensi dell art. 17 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, senza considerare i corpi di fabbrica privi del necessario titolo abilitativo o comunque non successivamente regolarizzati. 2. Le quantità edificatorie oggetto di riduzione sono recuperabili ai sensi dell art. 9, commi 3 e 4 della legge regionale , n Ai fini dell applicazione delle disposizioni di cui all art. 9 della legge regionale , n. 16, la riduzione e l eventuale recupero delle quantità edificatorie va verificata applicando il parametro della superficie utile (SU) adottato dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. Il non superamento, in sede di ricostruzione,
3 delle volumetrie esistenti alla data del 20 maggio 2012, implica, al tempo stesso, il non superamento della superficie utile esistente a quella stessa data. Art. (C) Destinazione d uso 1. Nel caso in cui gli interventi di cui all art. (A) prevedano cambio di destinazione d uso, si applicano le disposizioni dettate per le zone omogenee E1, E2, E3 ed E4 dal Capo V delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente e, in particolare, dalle schede di Catalogazione dei manufatti architettonici di interesse storico che individuano gli usi compatibili con il contesto ambientale in cui i singoli edifici si collocano. 2. Gli edifici ad uso non agricolo esistenti in zona rurale alla data del 20 maggio 2012 possono mantenere la propria destinazione d uso o modificarla per assumere uno degli usi ammessi al citato Capo V delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. 3. Ai sensi dell art. 3, comma 4, della legge regionale , n. 16, il mutamento di destinazione d uso attuato entro due anni dalla data di fine dei lavori comporta la decadenza del contributo e il rimborso delle somme percepite. Art. (D) Disposizioni inerenti le caratteristiche morfologiche e compositive 1. Gli edifici di cui all art (A), oggetto di ricostruzione dovranno essere progettati e realizzati salvaguardando gli elementi morfologici e costruttivi che connotano il paesaggio rurale di pianura, con riferimento all originario assetto tipologico e compositivo in ottemperanza al disposto del punto 5, quinto alinea, degli artt. 57, 58, 59 e 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, come integrato dal presente articolo. 2. Al fine di perseguire tale obiettivo, la ricostruzione avverrà conservando i caratteri morfologici dell impianto insediativo originario (villa, corte aperta o chiusa, casa con elementi distinti, edificio isolato di tipo mezzadrile, casa bracciantile, ecc.). 3. I singoli edifici facenti parte del complesso insediativo rurale potranno essere ricostruiti anche su sedime diverso, purchè coerenti con l impianto morfologico originario e posti all interno della superficie del centro aziendale esistente. 4. I prospetti degli edifici oggetto di ricostruzione dovranno essere progettati osservando le simmetrie tradizionali, gli allineamenti orizzontali e verticali, nonché i rapporti dimensionali di vuoti e pieni tipici dell edilizia rurale di pianura. 5. Al fine di favorire il miglioramento del rendimento energetico degli edifici oggetto di ricostruzione, trovano applicazione le disposizioni contenute all art. 3, comma 6, della legge regionale , n Per gli interventi di cui all art. (A) si fa riferimento alle disposizioni richiamate al precedente comma 1, con le seguenti specificazioni: a) la ricostruzione di edifici abitativi prevederà la realizzazione di manufatti su due piani estesi all intera superficie coperta, con copertura a falde inclinate, con
4 pendenza compresa fra 30% e 40%, a due o a quattro acque con messa in opera di coppi o di materiali cementizi colorati; b) per la ricostruzione di edifici non abitativi è d obbligo la realizzazione di coperture a falde inclinate con pendenza del 30%, con messa in opera di coppi o di materiali ondulati colorati; c) gli edifici abitativi dovranno essere rifiniti con intonaco civile lisciato tradizionale, mentre gli edifici non abitativi prefabbricati dovranno avere un tamponamento esterno liscio; in entrambi i casi gli edifici andranno tinteggiati secondo i colori della tradizione locale; d) i serramenti esterni degli edifici (porte e scuri) dovranno essere pieni e saranno realizzati in legno o in pvc e tinteggiati secondo i colori della tradizione locale nelle tonalità delle sabbie e dei grigi; e) i camini dovranno essere realizzati in base alle tipologie di riferimento tipiche della tradizione locale; f) nella realizzazione delle aperture dovranno essere osservati i rapporti dimensionali e le simmetrie tradizionali; g) è vietata la realizzazione di balconi se non preesitenti nella struttura originaria. Art. (E) Delocalizzazione, frazionamento e concentrazione di volumetrie esistenti 1. Qualora gli interventi di cui all art. (A) prevedano la delocalizzazione e la concentrazione di volumetrie esistenti, anche ai sensi dell art. 9, comma 9, della legge regionale , n. 16, nonché l ampliamento ai sensi del Capo V delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, le modalità di ricostruzione dovranno avvenire in coerenza con l assetto morfologico del corpo aziendale principale, formando con esso un sistema unitario, pur in osservanza alle distanze previste dalle norme vigenti. 2. La ricostruzione, anche con delocalizzazione, di fabbricati rurali non abitativi può comportare il frazionamento della quantità edificatoria originaria e la realizzazione di un numero di edifici superiore a quello in essere alla data del 20 maggio 2012, nei limiti di un edificio in più per ogni unità agricola, purchè l intervento risulti coerente con i criteri morfologici di cui al precedente comma Nel caso di intervento di delocalizzazione e concentrazione volumetrica vigono le disposizioni procedimentali di cui all art. 35 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente. 4. Per la ricostruzione degli edifici posti nelle Zone agricole di tutela dei caratteri ambientali dei corsi d acqua naturali e artificiali (E4), il rilascio del titolo abilitativo è subordinato al parere espresso dalla competente Soprintendenza per i Beni Archietttonici e Paesaggistici. 5. Gli interventi di ricostruzione che non comportino il rispetto della sagoma, del volume e del sedime originario degli edifici, dovranno avvenire nel rispetto del disposto dell art. 4, comma 7, della legge regionale , n. 16, compatibilmente con l assetto dimensionale, funzionale e colturale dell azienda agricola. Nel caso in cui le condizioni in essere confliggano con tale possibilità, l intervento di ricostruzione dovrà comunque prevedere l aumento delle distanze dei nuovi manufatti da strade, corsi d acqua, edifici preesistenti e confini di proprietà.
5 Art. (F) Interventi di ricostruzione di edifici in territorio rurale non vincolati dagli strumenti della pianificazione comunale che siano crollati o interamente demoliti a causa del sisma 1. Nelle more dell approvazione del Piano della Ricostruzione ai sensi dell art. 12 della legge regionale , n. 16, per gli edifici posti in territorio rurale, non costituenti beni culturali e non vincolati dalla pianificazione, che versino nelle condizioni di cui all art. (A), commi 1 e 2, delle presenti norme, è ammessa la ricostruzione anche con modifica della sagoma e dell area di sedime, alle seguenti condizioni: a) la facoltà di ricostruzione è riservata esclusivamente ai soggetti risultanti proprietari degli immobili alla data del 20 maggio 2012; b) gli edifici preesistenti e ricostruiti devono essere destinati a funzioni ammesse dalle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente relative alle zone urbanistiche E1, E2, E3 ed E4. 2. La ricostruzione avverrà nel rispetto di quanto disposto al punto 5, quinto alinea, degli artt. 57, 58, 59 e 60 delle Norme Tecniche di Attuazione del PRG vigente, come integrate dall art. (D) delle presenti disposizioni, nonchè in conformità con le norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture Per gli edifici ricadenti all interno di fasce di rispetto stradali, dei corsi d acqua o degli elettrodotti, la ricostruzione dovrà avvenire secondo le indicazioni contenute all art. (E), comma 5, delle presenti norme.
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