Comune di Fabriano CONSIGLIO COMUNALE

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1 (Proposta n /11/2009) Oggetto: MODIFICA AGLI ARTICOLI art e 56 le NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE -ADOZIONE Premesso: Il Dirigente L entrata in vigore di nuove normative statali e regionali riguardanti l ambiente ed il suo ecosistema e in particolare tutto ciò che riguarda i valori paesaggio e degli elementi che lo costituiscono, come il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n 152 che definisce i contenuti e le procedure la Valutazione Ambientale, il Codice dei beni culturali e paesaggio ( Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42 Codice Urbani) che ha rivisto il concetto di bene culturale e paesaggistico e stabilito le procedure per il rilascio le autorizzazioni paesaggistiche, la normativa regionale che disciplina l attività estrattiva (Legge regionale 71/1999) e i piani attuativi regionali e provinciali applicativi la medesima norma, hanno intaccato sostanzialmente quella parte la normativa Piano Regolatore generale che, in via subordinata (leggi nazionali o regionali preesistenti) o in via autonoma (piano regolatore e adeguamento al PPAR), aveva definito le tipologie ed i metodi per il rispetto l ambiente e degli elementi paesaggio ad esso collegato. Nasce dunque l esigenza di adeguare la normativa Piano Regolatore vigente per renderla conforme e compatibile con quella sovra ordinata. Gli articoli interessati sono i seguenti : ART Scuole Medie Superiori F1IMS ART. 31 VILLE E CASE PADRONALI CON PARCO - VP ART. 33 VINCOLI E PRESCRIZIONE A CARATTERE GENERALE ART. 41 CORSI D ACQUA ART. 50 CAVE DISMESSE ED IN ATTIVITÀ ART. 52 PROGRAMMI E PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ART. 53 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA ART. 54 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ART. 55 INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE AMBIENTALE ART. 56 DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO-AMBIENTALE E sono indicati, con le modifiche da apportare, nello schema di seguito riportato: Testo vigente Testo variato ART Scuole Medie Superiori F1IMS ART Scuole Medie Superiori F1IMS Gli interventi previsti nel presente articolo possono essere realizzati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati Gli interventi previsti nel presente articolo possono essere realizzati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati L edificazione è, in questi casi, soggetta alle Le aree di proprietà le pubbliche

2 disposizioni di legge in materia ed in particolare a quanto è contenuto nel D.M. 18/12/1975 G.U. 2/2/1976 n. 29 amministrazioni (Regione, Provincia e comune) comprese nella suddetta simbologia per una percentuale 50% possono essere utilizzate anche per la realizzazione di edifici a carattere sociale. L edificazione è pertanto in questi casi, soggetta alle disposizioni le singole, specifiche di legge leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto è contenuto nel D.M. 18/12/1975 G.U. 2/2/1976 n. 29 ART. 31 VILLE E CASE PADRONALI CON PARCO - VP Per tutte le ville e le case padronali individuate in cartografia sia in scala 1:2000 1:5000 e 1:10000 sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione nei casi previsti per ogni singolo edificio, nel rispetto assoluto dei caratteri predominanti l edificio stesso compreso l uso di materiali consoni ad esso. Per le Ville elencate nel presente articolo è vietato qualsiasi aumento di volumetria fuori terra e la superficie di piano esistente..e altresì vietata la costruzione di tettoie, porticati, balconi, abbaini e pensiline. Per le aree individuate come parco o giardino annessi con alle Ville o Case Padronali valgono le seguenti prescrizioni : - è vietata qualsiasi costruzione fuori terra compresi gli impianti tecnologici e le recinzioni di ogni genere escluse quelle in murature di mattoni pieni pietra e manufatti in legno. - all interno parco potranno essere poste in opera esclusivamente panchine in legno, fontane e lampioni per illuminazione che possano integrarsi con le caratteristiche luogo; - per le essenze vegetative esistenti si dovrà eseguire una costante manutenzione secondo tecniche idonee evitando qualunque fattore di degrado o taglio indiscriminato e con l obbligo di sostituire le alberature ammalorate con altre simili a quelle predominanti nel parco. ART. 31 VILLE E CASE PADRONALI CON PARCO - VP Per tutte le ville e le case padronali individuate in cartografia sia in scala 1:2000 1:5000 e 1:10000 sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione nei casi previsti per ogni singolo edificio, nel rispetto assoluto dei caratteri predominanti l edificio stesso compreso l uso di materiali consoni ad esso. Per le Ville elencate nel presente articolo è vietato qualsiasi aumento di volumetria fuori terra e la superficie di piano esistente..e altresì vietata la costruzione di tettoie, porticati, balconi, abbaini e pensiline. Per le aree individuate come parco o giardino annessi con alle Ville o Case Padronali valgono le seguenti prescrizioni: - è vietata qualsiasi costruzione fuori terra compresi gli impianti tecnologici e le recinzioni di ogni genere escluse quelle in murature di mattoni pieni pietra e manufatti in legno. - all interno parco potranno essere poste in opera esclusivamente panchine in legno, fontane e lampioni per illuminazione che possano integrarsi con le caratteristiche luogo; - per le essenze vegetative esistenti si dovrà eseguire una costante manutenzione secondo tecniche idonee evitando qualunque fattore di degrado o taglio indiscriminato e con l obbligo di sostituire le alberature ammalorate con altre simili a quelle predominanti nel parco. In quest ultimo caso dovrà essere prodotta

3 In caso di ammaloramento o di morte le alberature dovrà richiedersi per la loro sostituzione il nulla osta Corpo Forestale. apposita relazione botanico vegetazionale sottoscritta da un tecnico abilitato che ne attesti la compatibilità con le specie vegetative predominanti nel parco, e qualora la sostituzione riguardi specie protette, dovrà essere seguita la procedura di cui alla L.R. n 6/2005. o di morte le alberature dovrà richiedersi per la loro sostituzione il nulla osta Corpo Forestale. ART. 33 VINCOLI E PRESCRIZIONE A CARATTERE GENERALE ART. 33 VINCOLI E PRESCRIZIONE A CARATTERE GENERALE a. Immobili e località soggetti alle leggi 1 Immobili e località soggetti alle leggi 1/6/1939 n e 29/6/1939 n o 1/6/1939 n e 29/6/1939 n o comunque meritevoli di tutela : comunque meritevoli di tutela tutelate, soggette a tutela o comunque meritevoli di tutela secondo il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42 Gli immobili e le località che, in virtù le leggi 1/6/1939 n.1089 e 26/9/1939 n. 1497, siano state oggetto di notificata dichiarazione o siano compresi nell elenco di cui all allegato n. 1 le presenti norme, sono soggetti alla tutela la Soprintendenza ai monumenti Regionale. Qualsiasi modificazione nel loro stato attuale è subordinata al preventivo nulla-osta di detta Soprintendenza. b. Vincolo di rispetto cimiteriale : All interno le aree soggette al vincolo suddetto, ancorché non indicate nel vigente Piano, valgono le limitazioni di legge, nonché Gli immobili e le località che, in virtù le leggi 1/6/1939 n.1089 e 26/9/1939 n. 1497, siano state oggetto di notificata dichiarazione o siano compresi nell elenco di cui all allegato n. 1 le presenti norme, sono soggetti alla tutela la Soprintendenza ai monumenti Regionale. interventi di trasformazione su immobili, cose, località paesaggi definiti come beni culturali e beni paesaggistici dal D.Lgs 42/2004 sono soggetti alle disposizioni medesimo decreto legislativo. Gli immobili elencati negli allegati 1 e 2 le presenti NTA se non rientranti nelle disposizioni suddetto D.Lgs 42/2004 sono soggetti al parere la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici le Marche di Ancona. Qualsiasi modificazione nel loro stato attuale è subordinata al preventivo nulla-osta di detta Soprintendenza. b 2 - Vincolo di rispetto cimiteriale : All interno le aree soggette al vincolo suddetto, ancorché non indicate nel vigente

4 Piano, valgono le limitazioni di legge, nonché le disposizioni normative legittimamente assunte in base ad esse. c. Vincolo di rispetto stradale e ferroviario : Le distanze minime le costruzioni dai cigli stradali, prescritte nelle norme le singole zone si intendono sostituite: 1. dalla misura la larghezza la fascia di rispetto stradale nelle tavole vigente strumento urbanistico; 2. quando manchi la fascia di cui al precedente punto 1) nel solo ambito le zone E, dalle misure indicate dal D.M. 1/4/1968 (in applicazione l art. 19 la legge 6/8/1967 n. 165 ) e limitatamente alle strade specificate nel D.M. citato; 3. dalla misura di mt dal ciglio le strade vicinali e consorziali, nell ambito le zone E. Le distanze minime le costruzioni dalle sedi ferroviarie debbono rispettare quanto prescritto dal titolo III D.P.R. 11/7/1980 n Eventuali deroghe a tali distanze devono essere autorizzate dalla FF.SS.. Ai fini calcolo la densità edilizia, le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario sono considerate edificabili. Piano, valgono le limitazioni di legge, nonché le disposizioni normative legittimamente assunte in base ad esse. c 3 Vincolo di rispetto stradale e ferroviario : Le distanze minime le costruzioni dai cigli stradali, prescritte nelle norme le singole zone si intendono sostituite: 1 dalla misura la larghezza la fascia di rispetto stradale nelle tavole vigente strumento urbanistico; 2. quando manchi la fascia di cui al precedente punto 1) nel solo ambito le zone E, dalle misure indicate dal D.M. 1/4/1968 (in applicazione l art. 19 la legge 6/8/1967 n. 165 ) e limitatamente alle strade specificate nel D.M. citato; 3. dalla misura di mt dal ciglio le strade vicinali e consorziali, nell ambito le zone E. Le distanze minime le costruzioni dalle sedi ferroviarie debbono rispettare quanto prescritto dal titolo III D.P.R. 11/7/1980 n Eventuali deroghe a tali distanze devono essere autorizzate dalla FF.SS.. Ai fini calcolo la densità edilizia, le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario sono considerate edificabili.

5 ART. 41 CORSI D ACQUA (definizione ART. 41 CORSI D ACQUA (definizione (normativa) normativa) DEFINIZIONE DEFINIZIONE Nell operazione di adeguamento, il Piano Nell operazione di adeguamento, il Piano considera i corsi d acqua presenti nel considera i corsi d acqua presenti nel territorio e li cumula in modo unitario, territorio e li cumula in modo unitario, indipendentemente dall appartenenza alle indipendentemente dall appartenenza alle classi e/o fasce previste all art. 29 le classi e/o fasce previste all art. 29 le N.T.A. di P.P.A.R.. N.T.A. di P.P.A.R.. Lo studio sistematico effettuato dal geologo Lo studio sistematico effettuato dal geologo ha evidenziato e cartografato gli ambiti di ha evidenziato e cartografato gli ambiti di tutela in rapporto alle esigenze di vita dei tutela in rapporto alle esigenze di vita dei corsi d acqua, al loro effetto di espansione ed corsi d acqua, al loro effetto di espansione ed alle aree di esondazione. alle aree di esondazione. Le motivazioni per cui si è adottato tale Le motivazioni per cui si è adottato tale metodo, che esclude la classificazione dei metodo, che esclude la classificazione dei bacini per numero d ordine e per bacini per numero d ordine e per appartenenza a fasce, sono scaturite dal appartenenza a fasce, sono scaturite dal dato oggettivo che anche i minimi capillari dato oggettivo che anche i minimi capillari concorrono alla formazione dei bacini concorrono alla formazione dei bacini idrografici, indipendentemente dal luogo idrografici, indipendentemente dal luogo dove scorrono e dalla loro portata periodica o dove scorrono e dalla loro portata periodica o continua continua Si è scelto in sintesi la tutela totale la Si è scelto in sintesi la tutela totale la risorsa idrica, in tutte le sue manifestazioni risorsa idrica, in tutte le sue manifestazioni Le attività ammesse, negli ambiti di tutela, Le attività ammesse, negli ambiti di tutela, sono pertanto limitate, alle opere necessarie sono pertanto limitate, alle opere necessarie alla vita corso d acqua e suo alla vita corso d acqua e suo ecosistema ed all attuazione di programmi e ecosistema ed all attuazione di programmi e progetti di recupero e valorizzazione e progetti di recupero e valorizzazione e risanamento nelle sponde come previsto risanamento nelle sponde come previsto dall art. 57 le N.T.A. di P.P.A.R.. dall art. 57 le N.T.A. di P.P.A.R..

6 NORMATIVA Per le aree cartografate esclusivamente in scala 1:10000 la dimensione riportata relativa alla grandezza la fascia di tutela corso d acqua deve intendersi misurata in destra e sinistra orografica a partire dal ciglio superiore le sponde o dal piede esterno l argine. Gli ambiti cartografati in scala 1:5000 e 1:2000 individuano le effettive aree di tutela. Per un intorno di mt. 15,00 lineari da misurarsi a partire dalle sponde o dal piede esterno l argine o dalle alberature riparie presenti è vietata qualsiasi tipo di costruzione, trasformazione e modifica lo stato dei luoghi con esclusione di: a) miglioramento regime idraulico quest ultimo limitatamente alla pulizia letto fluviale e alle opere di consolidamento le sponde, alla manutenzione ordinaria e straordinaria le infrastrutture idrauliche; b) nuove opere di attraversamento, la manutenzione, ampliamento e ristrutturazione di quelle esistenti. c) taglio e la messa a dimora di alberi di tipo produttivo, previo autorizzazione degli organi competenti. Nella restante fascia di tutela corso d acqua (oltre quella minima di cui sopra) ricadente nelle zone territoriali omogenee di tipo A-B, D di completamento ed F (D.M. 2 aprile 1968 n 1444), pur operando l esenzione prevista dall articolo 4bis le presenti norme, l edificazione secondo le previsioni la singola zona urbanistica è consentita con le seguenti limitazioni : Capoluogo (tavole dalla 3.1 alla 3.12): relativamente alle zone residenziali intensive,semintesive, semiestensive e per le direzionali commerciali IF= SP/SL e H max è ridotta di un terzo relativamente alle zone industriali l IF= SP/SL è ridotto di un terzo con un altezza max di mt. 10,00 Frazioni nelle zone residenziali di tipo B ricadenti nella residua fascia l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni le singole zone urbanistiche; NORMATIVA Per le aree cartografate esclusivamente in scala 1:10000 la dimensione riportata relativa alla grandezza la fascia di tutela corso d acqua deve intendersi misurata in destra e sinistra orografica a partire dal ciglio superiore le sponde o dal piede esterno l argine. Gli ambiti cartografati in scala 1:5000 e 1:2000 individuano le effettive aree di tutela. Per un intorno di mt. 15,00 lineari da misurarsi a partire dalle sponde o dal piede esterno l argine o dalle alberature riparie presenti è vietata qualsiasi tipo di costruzione, trasformazione e modifica lo stato dei luoghi con esclusione di: a) miglioramento regime idraulico quest ultimo limitatamente alla pulizia letto fluviale e alle opere di consolidamento le sponde, alla manutenzione ordinaria e straordinaria le infrastrutture idrauliche; b) nuove opere di attraversamento, la manutenzione, ampliamento e ristrutturazione di quelle esistenti. c) taglio e la messa a dimora di alberi di tipo produttivo, previo autorizzazione degli organi competenti. Nella restante fascia di tutela corso d acqua (oltre quella minima di cui sopra) ricadente nelle zone territoriali omogenee di tipo A-B, D di completamento ed F (D.M. 2 aprile 1968 n 1444), pur operando l esenzione prevista dall articolo 4bis le presenti norme, l edificazione secondo le previsioni la singola zona urbanistica è consentita con le seguenti limitazioni : Capoluogo (tavole dalla 3.1 alla 3.12): relativamente alle zone residenziali intensive,semintesive, semiestensive e per le direzionali commerciali IF= SP/SL e H max è ridotta di un terzo relativamente alle zone industriali l IF= SP/SL è ridotto di un terzo con un altezza max di mt. 10,00 Frazioni nelle zone residenziali di tipo B ricadenti nella residua fascia l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni le singole zone urbanistiche;

7 nelle zone industriali l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni di zona con la limitazione l altezza massima di mt. 10,00. Nelle zone territoriali omogenee di tipo C, D di espansione ed E, ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo in merito ai primi 15,00 mt. la fascia di rispetto, nella fascia residuale di tutela è consentita la realizzazione di : - infrastrutture pubbliche, di uso pubblico e private necessarie per l accessibilità, lo scambio modale e la sosta; - strutture pubbliche; recinzioni realizzate con materiali e tipologie idonee (paletti in legno e/o ferro e rete metallica ) e la sistemazione degli spazi esterni con materiali eco-compatibili (materiali permeabili, naturali ecc..), nel rispetto l ambiente e le caratteristiche degli edifici circostanti. Tutti gli interventi ricadenti all interno le fasce di tutela dovranno essere approvati dalla Commissione Edilizia Integrata ai sensi la Legge Regionale n. 24/84. La presente norma recepisce le prescrizioni D.P.G.R n e stabilisce i tipi di intervento da realizzare nella fascia di rispetto posta oltre i 15,00 ml. dal corso d acqua. nelle zone industriali l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni di zona con la limitazione l altezza massima di mt. 10,00. Nelle zone territoriali omogenee di tipo C, D di espansione ed E, ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo in merito ai primi 15,00 mt. la fascia di rispetto, nella fascia residuale di tutela è consentita la realizzazione di : - infrastrutture pubbliche, di uso pubblico e private necessarie per l accessibilità, lo scambio modale e la sosta; - strutture pubbliche; recinzioni realizzate con materiali e tipologie idonee (paletti in legno e/o ferro e rete metallica ) e la sistemazione degli spazi esterni con materiali eco-compatibili (materiali permeabili, naturali ecc..), nel rispetto l ambiente e le caratteristiche degli edifici circostanti. In tutti gli ambiti di tutela individuati dalle cartografie di piano sono altresì ammessi interventi ed opere che si rendano necessarie alla ricostituzione ed al miglioramento la vita corso d acqua e suo ecosistema attraverso l attuazione di progetti di recupero e di valorizzazione ambientale definiti nel successivo articolo 52. Tutti gli interventi ricadenti all interno le fasce di tutela di cui all art. 142 lettera c) D.Lgs 42/2004 dovranno acquisire preventivamente l autorizzazione paesaggistica di cui al medesimo decreto o l approvazione la V.I.A qualora l intervento rientri nelle condizioni di cui alla L.R. 7/2004. La presente norma recepisce le prescrizioni D.P.G.R n e stabilisce i tipi di intervento da realizzare nella fascia di rispetto posta oltre i 15,00 ml. dal corso d acqua.

8 ART. 50 CAVE DISMESSE ED IN ATTIVITÀ (definizione -normativa) IDENTIFICAZIONE Nella elaborazione Piano è stato effettuato il censimento capillare di tutte le cave presenti nel territorio comunale. Per ognuna è stata compilata una scheda, dotata di rilievo fotografico e degli estreme di riconoscimento geografico di proprietà e di attività. La suddivisione è stata effettuata sulla base materiale estratto, dei modi d uso, livello di degrado e di possibilità di recupero. Identificata la cava, il livello di tutela e di risanamento ambientale, tiene conto la rarità materiale e modo di estrazione, se manuale o con mezzi meccanici, se di tipo permanente, dismessa, in atto o cava di prestito temporaneo. In ogni scheda sono riportati i caratteri individuali. L incidenza l attività estrattiva nell ambito territoriale costituisce elemento di grave incidenza ambientale, peraltro non affrontabile in questa sede in attesa lo specifico piano di settore la Regione Marche. NORMATIVA Per le cave in attività valgono le norme la L.R. 37/80. Per tutte le altre, individuate nelle apposite schede allegate al piano, valgono le seguenti norme di recupero ambientale e d uso. I progetti di recupero ambientale debbono essere finalizzati alla ricostituzione la continuità orografica vegetazionale ed agricola. ART. 50 CAVE DISMESSE ED IN ATTIVITÀ (definizione -normativa) IDENTIFICAZIONE Nella elaborazione Piano è stato effettuato il censimento capillare di tutte le cave presenti nel territorio comunale. Per ognuna è stata compilata una scheda, dotata di rilievo fotografico e degli estreme di riconoscimento geografico di proprietà e di attività. La suddivisione è stata effettuata sulla base materiale estratto, dei modi d uso, livello di degrado e di possibilità di recupero. Identificata la cava, il livello di tutela e di risanamento ambientale, tiene conto la rarità materiale e modo di estrazione, se manuale o con mezzi meccanici, se di tipo permanente, dismessa, in atto o cava di prestito temporaneo. In ogni scheda sono riportati i caratteri individuali. L incidenza l attività estrattiva nell ambito territoriale costituisce elemento di grave incidenza ambientale, peraltro non affrontabile in questa sede in attesa lo specifico piano di settore la Regione Marche. NORMATIVA Per le cave in attività valgono le norme la L.R. 01/12/1997 n 71 e smi e le disposizioni previste dal Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) approvato con D.C.R.Marche n 66 09/04/2002 e Piano Provinciale Attività Estrattive (PPAE) approvato con D.C.P.di Ancona n 14 13/04/2005 Per tutte le altre, individuate nelle apposite schede allegate al piano, valgono le norme di recupero ambientale e d uso previste nell art..52 le presenti NTA. I progetti di recupero ambientale debbono essere finalizzati alla ricostituzione la continuità orografica vegetazionale ed agricola.

9 ART.52 PROGRAMMI E PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ART. 52 PROGRAMMI E PROGETTI DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE Al fine di eliminare situazioni di degrado paesistico mediante trasformazioni atte al ripristino di condizioni di equilibrio ecologico, di compatibilità fra naturale e costruito e rispetto per il contesto storico e di valorizzazione economico-paesistico-ambientale, il Comune promuove, d intesa con la Regione e la Provincia, programmi e progetti di recupero e valorizzazione, di aree nel territorio comunale. Per progetto di recupero si intende una azione programmata al fine di ricostruire condizioni di equilibrio naturale e paesistico, con particolare riferimento alla risistemazione dei terreni, alla messa a dimora di vegetazione autoctona dei luoghi, al recupero di manufatti di interesse storico-culturale e in ogni caso al ricorso a provvidenze strumentali alla riqualificazione le aree degradate. I progetti contenuti nei programmi di cui sopra seguono la procedura prevista dalla Regione sugli interventi di valorizzazione ambientale. Al fine di eliminare situazioni di degrado paesistico ambientale, per ripristinare le condizioni di equilibrio ecologico, di compatibilità fra il naturale ed il costruito e riequilibrare il contesto storico e di valorizzazione economicopaesistico-ambientale, il Comune promuove, d intesa con la Regione e la Provincia, possono essere attivati sia dagli enti pubblici che da privati, programmi e progetti di recupero e valorizzazione, di aree territorio comunale. Per progetto di recupero si intende una azione programmata atta a ricostruire condizioni di equilibrio naturale e paesistico, con particolare riferimento alla risistemazione dei terreni, sentieri, boschi, corsi d acqua, alla messa a dimora di vegetazione autoctona dei luoghi al recupero di manufatti di interesse storicoculturale e in ogni caso al ricorso a provvidenze strumentali alla riqualificazione le aree degradate territorio. I progetti contenuti nei programmi di cui sopra seguono la procedura prevista dalla Regione sugli interventi di valorizzazione ambientale ART AUTORIZZAZIONE PAESISTICA ART. 53 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA PAESAGGISTICA

10 Ai sensi l art. 2 comma 5 e l art. 11 la L.R. 26/87 il P.R.G. adeguato al contenuto P.P.A.R. costituisce direttive per il rilascio l autorizzazione di cui all art. 7 la L. 1497/39. Sulla base la normativa di P.R.G. sarà verificato, come condizione essenziale per il rilascio l autorizzazione, il rispetto le presenti norme che adeguate agli indirizzi P.P.A.R. sostituiscono quelle la L. 1497/39. Ai sensi l art. 2 comma 5 e l art. 11 la L.R. 26/87 il P.R.G. adeguato al contenuto P.P.A.R. costituisce direttive per il rilascio l autorizzazione di cui all art. 7 la L. 1497/39. D.Lgs. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni gli interventi edilizi su immobili considerati come beni culturali e paesaggistici ai sensi degli artt. 134 e 142 medesimo decreto sono soggetti al rilascio l autorizzazione paesaggistica prevista dall art. 146 citato decreto ed in via transitoria dall art Sulla base la normativa di P.R.G. sarà verificato, come condizione essenziale per il rilascio l autorizzazione, il rispetto le presenti norme che adeguate agli indirizzi P.P.A.R. sostituiscono quelle la L. 1497/39. Con l entrata in vigore le presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni degli articolo 1-ter ed 1-quinquies la L. 431/85. Con l entrata in vigore le presenti norme cessano di avere efficacia le disposizioni degli articolo 1-ter ed 1-quinquies la L. 431/85. ART. 54 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE ART. 54 VERIFICA DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE Per verifica di compatibilità paesisticoambientale Per verifica di compatibilità paesistico- si intende una specifica procedura di ambientale si intende una specifica procedura di progettazione, che ha l obiettivo di accertare gli progettazione, che ha l obiettivo di accertare gli effetti sull ambiente indotto dall intervento di effetti sull ambiente indotto dall intervento di trasformazione proposto, al fine di dimostrare la trasformazione proposto, al fine di dimostrare la compatibilità con il contesto ambientale e la compatibilità con il contesto ambientale e la norma di tutela. norma di tutela. La verifica va condotta sulla base la La verifica va condotta sulla base la identificazione e valutazione le risorse identificazione e valutazione le risorse coinvolte nell intervento, e le trasformazioni coinvolte nell intervento, e le trasformazioni indotte dallo stesso, rispettando le prescrizioni di indotte dallo stesso, rispettando le prescrizioni di base le singole categorie costituite dal base le singole categorie costituite dal paesaggio. paesaggio. Le condizioni di compatibilità per le Le condizioni di compatibilità per le trasformazioni fisiche territorio vanno riferite trasformazioni fisiche territorio vanno riferite ai seguenti fattori di impostazione e verifica le ai seguenti fattori di impostazione e verifica le progettazioni relative ad opere e manufatti : progettazioni relative ad opere e manufatti :

11 1. di ubicazione o di tracciato, studiando e graficizzando tutte le alternative possibili, adottando quella che non interferisce con gli elementi paesaggio di maggior valore, e comunque quella che determina la minore incidenza visiva sugli stessi. 2. di aderenza alle forme strutturali paesaggio. 3. di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi di intervento. 4. di scelta le caratteristiche costruttive e le tipologie strutturali coerenti con i valori contesto e la percezione visiva. 5. di scelta e trattamento dei manufatti, nonché di selezione e disposizione le essenze arboree per le sistemazioni esterne. 6. di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini o compensazioni. 7. di mitigazione l impatto visuale, tramite interventi accessori e sistemazioni a verde. Gli elaborati da allegare al progetto, debbono prevedere : A. Relazioni; B. Planimetrie; C. Sezioni; D. Prospettive; E. Moli; F. Dati di analisi; G. Fotografie; H. Fotomontaggi; Gli elaborati di cui sopra debbono descrivere e documentare : - 1/A) Il paesaggio e l ambiente nel contesto territoriale interessato. - 2/A) Descrivere il progetto l intervento proposto. - 3/A) Evidenziare l entità e la natura le trasformazioni indotte sul paesaggio e sull ambiente. - 4/A) Evidenziare le eventuali modificazioni degli ambiti e dei livelli di tutela connessi alla realizzazione l intervento. 5/A) Motivare l ammissibilità l intervento in termini di compatibilità 8. di ubicazione o di tracciato, studiando e graficizzando tutte le alternative possibili, adottando quella che non interferisce con gli elementi paesaggio di maggior valore, e comunque quella che determina la minore incidenza visiva sugli stessi. 9. di aderenza alle forme strutturali paesaggio. 10. di misura ed assonanza con le caratteristiche morfologiche dei luoghi di intervento. 11. di scelta le caratteristiche costruttive e le tipologie strutturali coerenti con i valori contesto e la percezione visiva. 12. di scelta e trattamento dei manufatti, nonché di selezione e disposizione le essenze arboree per le sistemazioni esterne. 13. di raccordo con le aree adiacenti, prevedendo ripristini o compensazioni. 14. di mitigazione l impatto visuale, tramite interventi accessori e sistemazioni a verde. Gli elaborati da allegare al progetto, debbono prevedere : I. Relazioni; J. Planimetrie; K. Sezioni; L. Prospettive; M. Moli; N. Dati di analisi; O. Fotografie; P. Fotomontaggi; Gli elaborati di cui sopra debbono descrivere e documentare : - 1/A) Il paesaggio e l ambiente nel contesto territoriale interessato. - 2/A) Descrivere il progetto l intervento proposto. - 3/A) Evidenziare l entità e la natura le trasformazioni indotte sul paesaggio e sull ambiente. - 4/A) Evidenziare le eventuali modificazioni degli ambiti e dei livelli di tutela connessi alla realizzazione l intervento. 5/A) Motivare l ammissibilità l intervento in termini di compatibilità

12 paesistico-ambientale e sulla base di analisi-costi-benefici. paesistico-ambientale e sulla base di analisi-costi-benefici. Sono soggetti a Valutazione Impatto Ambientale, i progetti, le opere e gli interventi elencati negli allegati A1- B1 A2 e B2 la L.R. 14 aprile 2004 n 7 come modificato ed integrati dalla L.R. 12 giungo 2007 n 6 e dalle D.G.R. 21/12/2004 n 1600 e 05/05/2009 n 720 secondo le procedure in esse indicate L ambito di applicazione, le autorità competenti in materia, le procedure da seguire per il rilascio la V.I.A. sono contenute nelle norme regionali sopra citate. ART. 55 INTERVENTI DI RILEVANTE TRASFORMAZIONE AMBIENTALE Si considerano interventi di rilevante trasformazione ambientale, e sottoposti alle procedure di approvazione di cui all art. 54 : 15. le opere di mobilità : nuovi tracciati stradali, rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento le sedi Autostrade- Ferrovie. 16. le opere fluviali se di rilevante entità. 17. le opere tecnologiche : elettrodottigasdotti-acquedotti-depuratori-ripetitori e simili se di grossa entità. 18. le attività estrattive ed opere connesse. 19. le discariche per rifiuti solidi-fanghi. La procedura per l approvazione è quella prevista nel decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10/8/88 n. 377 in attuazione l art. 6 la L. 8/7/1986 n ART. 55 OMISSIS Si considerano interventi di rilevante trasformazione ambientale, e sottoposti alle procedure di approvazione di cui all art. 54 : 20. le opere di mobilità : nuovi tracciati stradali, rilevanti modifiche di quelli esistenti, tranne le opere di manutenzione, ampliamento, adeguamento le sedi Autostrade- Ferrovie. 21. le opere fluviali se di rilevante entità. 22. le opere tecnologiche : elettrodottigasdotti-acquedotti-depuratori-ripetitori e simili se di grossa entità. 23. le attività estrattive ed opere connesse. 24. le discariche per rifiuti solidi-fanghi. La procedura per l approvazione è quella prevista nel decreto Presidente Consiglio dei Ministri 10/8/88 n. 377 in attuazione l art. 6 la L. 8/7/1986 n ART. 56 DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESISTICO-AMBIENTALE ART. 56 OMISSIS La dichiarazione di compatibilità paesistico- La dichiarazione di compatibilità paesistico-

13 ambientale, costituisce l atto amministrativo mediante il quale l autorità competente all approvazione progetto o programma ne certifica la compatibilità sulla base la verifica di cui all art. 54, attestata dal tecnico progettista che ne assume la responsabilità. La dichiarazione di compatibilità paesisticoambientale le opere di cui al precedente articolo 87, compete alla Giunta Regionale. In tutti gli altri casi previsti è di competenza l Amministrazione Comunale in sede di rilascio la concessione edilizia. La dichiarazione di compatibilità paesisticoambientale, ove prevista, deve essere formulata prima rilascio la concessione edilizia comunale e comunque prima degli atti autorizzativi. ambientale, costituisce l atto amministrativo mediante il quale l autorità competente all approvazione progetto o programma ne certifica la compatibilità sulla base la verifica di cui all art. 54, attestata dal tecnico progettista che ne assume la responsabilità. La dichiarazione di compatibilità paesisticoambientale le opere di cui al precedente articolo 87, compete alla Giunta Regionale. In tutti gli altri casi previsti è di competenza l Amministrazione Comunale in sede di rilascio la concessione edilizia. La dichiarazione di compatibilità paesisticoambientale, ove prevista, deve essere formulata prima rilascio la concessione edilizia comunale e comunque prima degli atti autorizzativi. Con nota in data prot è stata comunicata alla Provincia di Ancona l esclusione dalla procedura di VAS la proposta in oggetto in quanto questa rientra nelle esenzioni previste dal paragrafo 1 punto 3 comma 8 lett. g) le Linee guida regionali di cui alla DGR 1400/2008. Successivamente con nota prot è stato comunicato alla medesima Provincia che la proposta di variante in oggetto non comporta né incremento carico urbanistico né modifica alle destinazioni le zone territoriali e pertanto si ritiene compatibile il parere ai sensi l art.13 la Legge 64/74, reso dagli organi competenti al momento l approvazione PRG vigente. La Provincia di Ancona con nota prot (nostro prot.50838/09) ha escluso dalla procedura di VAS la proposta in oggetto reputando non necessaria l espressione parere ai sensi la Legge 64/74 trattandosi di modica non sostanziale sotto il profilo la compatibilità geomorfologica. Ciò stante, dato atto che la proposta è stata esaminata dalla Commissione Assetto Territorio visto l elaborato redatto dal responsabile Servizio Urbanistica PROPONE 1) La premessa è parte integrante e sostanziale presente atto. 2) L adozione la modifica degli articoli e 56 le norme tecniche di attuazione vigente Piano Regolatore generale secondo l elaborato, redatto dal responsabile servizio urbanistica, di seguito riportato : Testo vigente Testo variato

14 ART Scuole Medie Superiori F1IMS ART Scuole Medie Superiori F1IMS Gli interventi previsti nel presente articolo possono essere realizzati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati L edificazione è, in questi casi, soggetta alle disposizioni di legge in materia ed in particolare a quanto è contenuto nel D.M. 18/12/1975 G.U. 2/2/1976 n. 29 Gli interventi previsti nel presente articolo possono essere realizzati dalla Pubblica Amministrazione e dai privati Le aree di proprietà le pubbliche amministrazioni (Regione, Provincia e comune) comprese nella suddetta simbologia per una percentuale 50% possono essere utilizzate anche per la realizzazione di edifici a carattere sociale. L edificazione è pertanto in questi casi, soggetta alle disposizioni le singole, specifiche di legge leggi vigenti in materia ed in particolare a quanto è contenuto nel D.M. 18/12/1975 G.U. 2/2/1976 n. 29 ART. 31 VILLE E CASE PADRONALI CON PARCO - VP Per tutte le ville e le case padronali individuate in cartografia sia in scala 1:2000 1:5000 e 1:10000 sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione nei casi previsti per ogni singolo edificio, nel rispetto assoluto dei caratteri predominanti l edificio stesso compreso l uso di materiali consoni ad esso. Per le Ville elencate nel presente articolo è vietato qualsiasi aumento di volumetria fuori terra e la superficie di piano esistente..e altresì vietata la costruzione di tettoie, porticati, balconi, abbaini e pensiline. Per le aree individuate come parco o giardino annessi con alle Ville o Case Padronali valgono le seguenti prescrizioni : - è vietata qualsiasi costruzione fuori terra compresi gli impianti tecnologici e le recinzioni di ogni genere escluse quelle in murature di mattoni pieni pietra e manufatti in legno. - all interno parco potranno essere poste in opera esclusivamente panchine in legno, fontane e lampioni per illuminazione che possano integrarsi con le caratteristiche luogo; ART. 31 VILLE E CASE PADRONALI CON PARCO - VP Per tutte le ville e le case padronali individuate in cartografia sia in scala 1:2000 1:5000 e 1:10000 sono ammessi esclusivamente interventi di ordinaria, straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, e di ristrutturazione nei casi previsti per ogni singolo edificio, nel rispetto assoluto dei caratteri predominanti l edificio stesso compreso l uso di materiali consoni ad esso. Per le Ville elencate nel presente articolo è vietato qualsiasi aumento di volumetria fuori terra e la superficie di piano esistente..e altresì vietata la costruzione di tettoie, porticati, balconi, abbaini e pensiline. Per le aree individuate come parco o giardino annessi con alle Ville o Case Padronali valgono le seguenti prescrizioni: - è vietata qualsiasi costruzione fuori terra compresi gli impianti tecnologici e le recinzioni di ogni genere escluse quelle in murature di mattoni pieni pietra e manufatti in legno. - all interno parco potranno essere poste in opera esclusivamente panchine in legno, fontane e lampioni per illuminazione che possano integrarsi con le caratteristiche luogo;

15 - per le essenze vegetative esistenti si dovrà eseguire una costante manutenzione secondo tecniche idonee evitando qualunque fattore di degrado o taglio indiscriminato e con l obbligo di sostituire le alberature ammalorate con altre simili a quelle predominanti nel parco. In caso di ammaloramento o di morte le alberature dovrà richiedersi per la loro sostituzione il nulla osta Corpo Forestale. - per le essenze vegetative esistenti si dovrà eseguire una costante manutenzione secondo tecniche idonee evitando qualunque fattore di degrado o taglio indiscriminato e con l obbligo di sostituire le alberature ammalorate con altre simili a quelle predominanti nel parco. In quest ultimo caso dovrà essere prodotta apposita relazione botanico vegetazionale sottoscritta da un tecnico abilitato che ne attesti la compatibilità con le specie vegetative predominanti nel parco, e qualora la sostituzione riguardi specie protette, dovrà essere seguita la procedura di cui alla L.R. n 6/2005. o di morte le alberature dovrà richiedersi per la loro sostituzione il nulla osta Corpo Forestale. ART. 33 VINCOLI E PRESCRIZIONE A CARATTERE GENERALE ART. 33 VINCOLI E PRESCRIZIONE A CARATTERE GENERALE d. Immobili e località soggetti alle leggi 1 Immobili e località soggetti alle leggi 1/6/1939 n e 29/6/1939 n o 1/6/1939 n e 29/6/1939 n o comunque meritevoli di tutela : comunque meritevoli di tutela tutelate, soggette a tutela o comunque meritevoli di tutela secondo il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n 42 Gli immobili e le località che, in virtù le leggi 1/6/1939 n.1089 e 26/9/1939 n. 1497, siano state oggetto di notificata dichiarazione o siano compresi nell elenco di cui all allegato n. 1 le presenti norme, sono soggetti alla tutela la Soprintendenza ai monumenti Regionale. Gli immobili e le località che, in virtù le leggi 1/6/1939 n.1089 e 26/9/1939 n. 1497, siano state oggetto di notificata dichiarazione o siano compresi nell elenco di cui all allegato n. 1 le presenti norme, sono soggetti alla tutela la Soprintendenza ai monumenti Regionale. interventi di trasformazione su immobili, cose, località paesaggi definiti come beni culturali e beni paesaggistici dal D.Lgs 42/2004 sono soggetti alle disposizioni medesimo decreto legislativo. Gli immobili elencati negli allegati 1 e 2 le presenti NTA se non rientranti nelle disposizioni suddetto D.Lgs 42/2004 sono soggetti al parere la competente Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici le Marche di Ancona.

16 Qualsiasi modificazione nel loro stato attuale è subordinata al preventivo nulla-osta di detta Soprintendenza. e. Vincolo di rispetto cimiteriale : All interno le aree soggette al vincolo suddetto, ancorché non indicate nel vigente Piano, valgono le limitazioni di legge, nonché le disposizioni normative legittimamente assunte in base ad esse. f. Vincolo di rispetto stradale e ferroviario : Le distanze minime le costruzioni dai cigli stradali, prescritte nelle norme le singole zone si intendono sostituite: 4. dalla misura la larghezza la fascia di rispetto stradale nelle tavole vigente strumento urbanistico; 5. quando manchi la fascia di cui al precedente punto 1) nel solo ambito le zone E, dalle misure indicate dal D.M. 1/4/1968 (in applicazione l art. 19 la legge 6/8/1967 n. 165 ) e limitatamente alle strade specificate nel D.M. citato; 6. dalla misura di mt dal ciglio le strade vicinali e consorziali, nell ambito le zone E. Le distanze minime le costruzioni dalle sedi ferroviarie debbono rispettare quanto prescritto dal titolo III D.P.R. 11/7/1980 n Eventuali deroghe a tali distanze devono essere autorizzate dalla FF.SS.. Ai fini calcolo la densità edilizia, le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario sono considerate edificabili. Qualsiasi modificazione nel loro stato attuale è subordinata al preventivo nulla-osta di detta Soprintendenza. b 2 - Vincolo di rispetto cimiteriale : All interno le aree soggette al vincolo suddetto, ancorché non indicate nel vigente Piano, valgono le limitazioni di legge, nonché le disposizioni normative legittimamente assunte in base ad esse. c 3 Vincolo di rispetto stradale e ferroviario : Le distanze minime le costruzioni dai cigli stradali, prescritte nelle norme le singole zone si intendono sostituite: 1 dalla misura la larghezza la fascia di rispetto stradale nelle tavole vigente strumento urbanistico; 2. quando manchi la fascia di cui al precedente punto 1) nel solo ambito le zone E, dalle misure indicate dal D.M. 1/4/1968 (in applicazione l art. 19 la legge 6/8/1967 n. 165 ) e limitatamente alle strade specificate nel D.M. citato; 3. dalla misura di mt dal ciglio le strade vicinali e consorziali, nell ambito le zone E. Le distanze minime le costruzioni dalle sedi ferroviarie debbono rispettare quanto prescritto dal titolo III D.P.R. 11/7/1980 n Eventuali deroghe a tali distanze devono essere autorizzate dalla FF.SS.. Ai fini calcolo la densità edilizia, le aree comprese nelle fasce di rispetto stradale e ferroviario sono considerate edificabili.

17 ART. 41 CORSI D ACQUA (definizione ART. 41 CORSI D ACQUA (definizione (normativa) normativa) DEFINIZIONE DEFINIZIONE Nell operazione di adeguamento, il Piano Nell operazione di adeguamento, il Piano considera i corsi d acqua presenti nel considera i corsi d acqua presenti nel territorio e li cumula in modo unitario, territorio e li cumula in modo unitario, indipendentemente dall appartenenza alle indipendentemente dall appartenenza alle classi e/o fasce previste all art. 29 le classi e/o fasce previste all art. 29 le N.T.A. di P.P.A.R.. N.T.A. di P.P.A.R.. Lo studio sistematico effettuato dal geologo Lo studio sistematico effettuato dal geologo ha evidenziato e cartografato gli ambiti di ha evidenziato e cartografato gli ambiti di tutela in rapporto alle esigenze di vita dei tutela in rapporto alle esigenze di vita dei corsi d acqua, al loro effetto di espansione ed corsi d acqua, al loro effetto di espansione ed alle aree di esondazione. alle aree di esondazione. Le motivazioni per cui si è adottato tale Le motivazioni per cui si è adottato tale metodo, che esclude la classificazione dei metodo, che esclude la classificazione dei bacini per numero d ordine e per bacini per numero d ordine e per appartenenza a fasce, sono scaturite dal appartenenza a fasce, sono scaturite dal dato oggettivo che anche i minimi capillari dato oggettivo che anche i minimi capillari concorrono alla formazione dei bacini concorrono alla formazione dei bacini idrografici, indipendentemente dal luogo idrografici, indipendentemente dal luogo dove scorrono e dalla loro portata periodica o dove scorrono e dalla loro portata periodica o continua continua Si è scelto in sintesi la tutela totale la Si è scelto in sintesi la tutela totale la risorsa idrica, in tutte le sue manifestazioni risorsa idrica, in tutte le sue manifestazioni Le attività ammesse, negli ambiti di tutela, Le attività ammesse, negli ambiti di tutela, sono pertanto limitate, alle opere necessarie sono pertanto limitate, alle opere necessarie alla vita corso d acqua e suo alla vita corso d acqua e suo ecosistema ed all attuazione di programmi e ecosistema ed all attuazione di programmi e progetti di recupero e valorizzazione e progetti di recupero e valorizzazione e risanamento nelle sponde come previsto risanamento nelle sponde come previsto dall art. 57 le N.T.A. di P.P.A.R.. dall art. 57 le N.T.A. di P.P.A.R..

18 NORMATIVA Per le aree cartografate esclusivamente in scala 1:10000 la dimensione riportata relativa alla grandezza la fascia di tutela corso d acqua deve intendersi misurata in destra e sinistra orografica a partire dal ciglio superiore le sponde o dal piede esterno l argine. Gli ambiti cartografati in scala 1:5000 e 1:2000 individuano le effettive aree di tutela. Per un intorno di mt. 15,00 lineari da misurarsi a partire dalle sponde o dal piede esterno l argine o dalle alberature riparie presenti è vietata qualsiasi tipo di costruzione, trasformazione e modifica lo stato dei luoghi con esclusione di: a) miglioramento regime idraulico quest ultimo limitatamente alla pulizia letto fluviale e alle opere di consolidamento le sponde, alla manutenzione ordinaria e straordinaria le infrastrutture idrauliche; b) nuove opere di attraversamento, la manutenzione, ampliamento e ristrutturazione di quelle esistenti. c) taglio e la messa a dimora di alberi di tipo produttivo, previo autorizzazione degli organi competenti. Nella restante fascia di tutela corso d acqua (oltre quella minima di cui sopra) ricadente nelle zone territoriali omogenee di tipo A-B, D di completamento ed F (D.M. 2 aprile 1968 n 1444), pur operando l esenzione prevista dall articolo 4bis le presenti norme, l edificazione secondo le previsioni la singola zona urbanistica è consentita con le seguenti limitazioni : Capoluogo (tavole dalla 3.1 alla 3.12): relativamente alle zone residenziali intensive,semintesive, semiestensive e per le direzionali commerciali IF= SP/SL e H max è ridotta di un terzo relativamente alle zone industriali l IF= SP/SL è ridotto di un terzo con un altezza max di mt. 10,00 Frazioni nelle zone residenziali di tipo B ricadenti nella residua fascia l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni le singole zone urbanistiche; NORMATIVA Per le aree cartografate esclusivamente in scala 1:10000 la dimensione riportata relativa alla grandezza la fascia di tutela corso d acqua deve intendersi misurata in destra e sinistra orografica a partire dal ciglio superiore le sponde o dal piede esterno l argine. Gli ambiti cartografati in scala 1:5000 e 1:2000 individuano le effettive aree di tutela. Per un intorno di mt. 15,00 lineari da misurarsi a partire dalle sponde o dal piede esterno l argine o dalle alberature riparie presenti è vietata qualsiasi tipo di costruzione, trasformazione e modifica lo stato dei luoghi con esclusione di: a) miglioramento regime idraulico quest ultimo limitatamente alla pulizia letto fluviale e alle opere di consolidamento le sponde, alla manutenzione ordinaria e straordinaria le infrastrutture idrauliche; b) nuove opere di attraversamento, la manutenzione, ampliamento e ristrutturazione di quelle esistenti. c) taglio e la messa a dimora di alberi di tipo produttivo, previo autorizzazione degli organi competenti. Nella restante fascia di tutela corso d acqua (oltre quella minima di cui sopra) ricadente nelle zone territoriali omogenee di tipo A-B, D di completamento ed F (D.M. 2 aprile 1968 n 1444), pur operando l esenzione prevista dall articolo 4bis le presenti norme, l edificazione secondo le previsioni la singola zona urbanistica è consentita con le seguenti limitazioni : Capoluogo (tavole dalla 3.1 alla 3.12): relativamente alle zone residenziali intensive,semintesive, semiestensive e per le direzionali commerciali IF= SP/SL e H max è ridotta di un terzo relativamente alle zone industriali l IF= SP/SL è ridotto di un terzo con un altezza max di mt. 10,00 Frazioni nelle zone residenziali di tipo B ricadenti nella residua fascia l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni le singole zone urbanistiche;

19 nelle zone industriali l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni di zona con la limitazione l altezza massima di mt. 10,00. Nelle zone territoriali omogenee di tipo C, D di espansione ed E, ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo in merito ai primi 15,00 mt. la fascia di rispetto, nella fascia residuale di tutela è consentita la realizzazione di : - infrastrutture pubbliche, di uso pubblico e private necessarie per l accessibilità, lo scambio modale e la sosta; - strutture pubbliche; recinzioni realizzate con materiali e tipologie idonee (paletti in legno e/o ferro e rete metallica ) e la sistemazione degli spazi esterni con materiali eco-compatibili (materiali permeabili, naturali ecc..), nel rispetto l ambiente e le caratteristiche degli edifici circostanti. Tutti gli interventi ricadenti all interno le fasce di tutela dovranno essere approvati dalla Commissione Edilizia Integrata ai sensi la Legge Regionale n. 24/84. La presente norma recepisce le prescrizioni D.P.G.R n e stabilisce i tipi di intervento da realizzare nella fascia di rispetto posta oltre i 15,00 ml. dal corso d acqua. nelle zone industriali l edificazione è consentita nel rispetto le prescrizioni di zona con la limitazione l altezza massima di mt. 10,00. Nelle zone territoriali omogenee di tipo C, D di espansione ed E, ferme restando le disposizioni previste dal presente articolo in merito ai primi 15,00 mt. la fascia di rispetto, nella fascia residuale di tutela è consentita la realizzazione di : - infrastrutture pubbliche, di uso pubblico e private necessarie per l accessibilità, lo scambio modale e la sosta; - strutture pubbliche; recinzioni realizzate con materiali e tipologie idonee (paletti in legno e/o ferro e rete metallica ) e la sistemazione degli spazi esterni con materiali eco-compatibili (materiali permeabili, naturali ecc..), nel rispetto l ambiente e le caratteristiche degli edifici circostanti. In tutti gli ambiti di tutela individuati dalle cartografie di piano sono altresì ammessi interventi ed opere che si rendano necessarie alla ricostituzione ed al miglioramento la vita corso d acqua e suo ecosistema attraverso l attuazione di progetti di recupero e di valorizzazione ambientale definiti nel successivo articolo 52. Tutti gli interventi ricadenti all interno le fasce di tutela di cui all art. 142 lettera c) D.Lgs 42/2004 dovranno acquisire preventivamente l autorizzazione paesaggistica di cui al medesimo decreto o l approvazione la V.I.A qualora l intervento rientri nelle condizioni di cui alla L.R. 7/2004. La presente norma recepisce le prescrizioni D.P.G.R n e stabilisce i tipi di intervento da realizzare nella fascia di rispetto posta oltre i 15,00 ml. dal corso d acqua.

20 ART. 50 CAVE DISMESSE ED IN ATTIVITÀ (definizione -normativa) IDENTIFICAZIONE Nella elaborazione Piano è stato effettuato il censimento capillare di tutte le cave presenti nel territorio comunale. Per ognuna è stata compilata una scheda, dotata di rilievo fotografico e degli estreme di riconoscimento geografico di proprietà e di attività. La suddivisione è stata effettuata sulla base materiale estratto, dei modi d uso, livello di degrado e di possibilità di recupero. Identificata la cava, il livello di tutela e di risanamento ambientale, tiene conto la rarità materiale e modo di estrazione, se manuale o con mezzi meccanici, se di tipo permanente, dismessa, in atto o cava di prestito temporaneo. In ogni scheda sono riportati i caratteri individuali. L incidenza l attività estrattiva nell ambito territoriale costituisce elemento di grave incidenza ambientale, peraltro non affrontabile in questa sede in attesa lo specifico piano di settore la Regione Marche. NORMATIVA Per le cave in attività valgono le norme la L.R. 37/80. Per tutte le altre, individuate nelle apposite schede allegate al piano, valgono le seguenti norme di recupero ambientale e d uso. I progetti di recupero ambientale debbono essere finalizzati alla ricostituzione la continuità orografica vegetazionale ed agricola. ART. 50 CAVE DISMESSE ED IN ATTIVITÀ (definizione -normativa) IDENTIFICAZIONE Nella elaborazione Piano è stato effettuato il censimento capillare di tutte le cave presenti nel territorio comunale. Per ognuna è stata compilata una scheda, dotata di rilievo fotografico e degli estreme di riconoscimento geografico di proprietà e di attività. La suddivisione è stata effettuata sulla base materiale estratto, dei modi d uso, livello di degrado e di possibilità di recupero. Identificata la cava, il livello di tutela e di risanamento ambientale, tiene conto la rarità materiale e modo di estrazione, se manuale o con mezzi meccanici, se di tipo permanente, dismessa, in atto o cava di prestito temporaneo. In ogni scheda sono riportati i caratteri individuali. L incidenza l attività estrattiva nell ambito territoriale costituisce elemento di grave incidenza ambientale, peraltro non affrontabile in questa sede in attesa lo specifico piano di settore la Regione Marche. NORMATIVA Per le cave in attività valgono le norme la L.R. 01/12/1997 n 71 e smi e le disposizioni previste dal Piano Regionale Attività Estrattive (PRAE) approvato con D.C.R.Marche n 66 09/04/2002 e Piano Provinciale Attività Estrattive (PPAE) approvato con D.C.P.di Ancona n 14 13/04/2005 Per tutte le altre, individuate nelle apposite schede allegate al piano, valgono le norme di recupero ambientale e d uso previste nell art..52 le presenti NTA. I progetti di recupero ambientale debbono essere finalizzati alla ricostituzione la continuità orografica vegetazionale ed agricola.

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