RECLAMO/RICHIESTA DI INTERVENTO

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1 RECLAMO/RICHIESTA DI INTERVENTO Ufficio del Difensore Civico della Regione Piemonte Via Dellala Torino Dati dei Ricorrenti Nome: Fulvio Cognome: Gambotto Residente in: via Artisti 31 bis Torino (To) Cellulare: fulvio.gambotto@gmail.com Qualifica: portavoce del Coordinamento per la laicità della scuola Nome: Tullio Cognome: Monti Residente in : via Almese Torino (To) Cellulare: tulliomonti@torinolaica.it Qualifica: presidente della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni Il presente reclamo è presentato da Fulvio Gambotto, portavoce del Coordinamento per la laicità della scuola e da Tullio Monti, presidente della Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni, in nome e per conto delle rispettive associazioni e delle oltre 60 associazioni ad esse aderenti. Dati relativi all Ente contro cui si presenta il reclamo Regione Piemonte

2 Fatti e motivi per cui si chiede l intervento del Difensore Civico Nel Comune di Bibiana (TO) è stata costruita nell anno 2013 una nuova scuola dell infanzia, appositamente per rispondere all esigenza dei cittadini di un paesino di provincia, costruita secondo i criteri moderni di risparmio energetico e di sicurezza, in ottemperanza a quanto richiesto dalla nostra Costituzione (art.33), che al comma 2 sancisce l obbligo della Repubblica di istituire scuole statali per tutti gli ordini e gradi (tra cui le scuole dell infanzia). Tale scuola, già pronta, avrebbe potuto non aprire in virtù di una delibera del Consiglio Regionale ( del 29 Ottobre 2013, sul dimensionamento scolastico per l anno 2014/15 allegato 1). Con tale norma, la Regione ha stabilito che l istituzione di nuove sezioni di scuola dell infanzia statali dovra essere consentita solo con la coordinata partecipazione delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso, ovvero non dovra essere determinata riduzione, in termini di sezioni, dell offerta formativa esistente nelle scuole paritarie. A tale scopo, viene richiesto di unire il parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte. Questo di fatto obbliga ad avere prevalentemente sezioni di scuola paritaria anche se il Comune decide di investire nel settore dell educazione, e indirizza le famiglie verso istituti privati. Questo in aggiunta a quanto già stabilito dalla Legge Regionale n.28/2007 che prevede erogazioni di fondi prevalentemente agli iscritti alle scuole paritarie ed erogazione di fondi alle scuole dell infanzia paritarie non dipendenti da enti pubblici (v. allegato 2) La suddetta delibera rappresenta una gravissima interferenza tra pubblico e privato, poiché non è accettabile che la libertà di scelta educativa delle famiglie, diritto sancito dalla Costituzione, sia sottoposta ai desiderata delle scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte. Già lo scorso anno si erano verificate situazioni analoghe nei comuni di Torre Pellice, Bagnolo e Piossasco, motivate allora dalla Direzione Istruzione e Formazione professionale della Regione col perché si deve consentire la coordinata partecipazione al sistema scolastico da parte della scuola statale e della scuola paritaria. A Bibiana in particolare, ad oggi risultano iscritti 29 bambini alla scuola dell infanzia statale e negare l apertura di tale scuola statale avrebbe leso chiaramente il diritto di questi bambini e delle loro famiglie rispetto ad una libera scelta educativa. Inoltre l istituto comprensivo Caffaro, a cui la scuola dell infanzia di Bibiana appartiene, ha modificato i criteri per la formazione delle graduatorie (v. delibera del consiglio di istituto

3 allegato 3) ad iscrizioni già aperte. Tali variazioni hanno di fatto sfavorito gli allievi già iscritti presso la scuola paritaria S. Marcellino. La conseguenza è che non sono state aperte le sezioni di scuola dell infanzia statale che sarebbero state necessarie per coprire l intera utenza e ad oggi risultano ancora 7 bambini in lista di attesa. (allegato 4). Si desidera ulteriormente citare gli artt. 33 e 34 della Costituzione, nonché con l art. 2 del primo Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell Uomo che tutelano la libertà di scelta educativa delle famiglie; in connessione con la garanzia costituzionale della libertà di coscienza e del principio di laicità dello Stato ; Tipo di intervento richiesto al Difensore Civico Il Coordinamento per la laicità della scuola e la Consulta Torinese per la Laicità delle Istituzioni si occupano fattivamente di tutelare il diritto dei cittadini a potere frequentare una scuola laica. Accolgono le istanze dei cittadini che sentono violato il loro diritto ad una istruzione laica e plurale e promuovono iniziative sia culturali sia politiche per la difesa di suddetti diritti. In questo caso specifico, essi si sono fatti carico delle istanze dei cittadini di Bibiana con cui hanno avuto modo di confrontarsi direttamente. Ci sentiamo dunque in tal senso titolati a rappresentare le istanze di tali cittadini. Non tutti i bambini iscritti alla scuola statale hanno infatti trovato posto e dovranno necessariamente iscriversi alla scuola paritaria, oppure rinunciare a frequentare la scuola per l infanzia. Questo lede il loro diritto e quello delle loro famiglie di potere esercitare la libera scelta educativa prevista per Costituzione. Inoltre, i costi della scuola paritaria sono nettamente superiori a quelli della scuola pubblica statale e ne consegue anche un danno economico. Quanto a danno economico, ci urge aggiungere quanto un danno abbiano tutti i cittadini della Regione Piemonte, nel momento che i finanziamenti per la scuola paritaria sono comunque garantiti dalla Regione, nonostante ala riduzione del numero degli allievi. Addirittura il Comune di Bibiana ha deciso di elargire la stessa cifra degli anni precedenti alla scuola paritaria S. Marcellino, cifra pari a euro. Siamo venuti in possesso inoltre di un documento redatto dal parroco di Bibiana, non pubblicato all'albo Pretorio del Comune e consegnatoci dall'ex Sindaco Elda Bricco, in cui egli riesce addirittura a quantificare il mancato reddito e chiede cifre crescenti al Comune in funzione del numero di allievi in meno iscritti presso al scuola paritaria (allegato 5). Questo fatto ci pare di elevata gravità che si profila come danno alle spese dei cittadini e come un finanziamento diretto alle scuole paritarie,

4 finanziamento tassativamente escluso dalla Costituzione, con particolare riferimento all articolo 3. Le norme locali risentono di un chiaro condizionamento ideologico presente nella legge 28/2007, in cui sono previste 2 graduatorie distinte. Di fatto riescono ad accedere con maggiore facilità ai finanziamenti i frequentanti le scuole paritarie. In questo senso, un buon segnale della Regione Piemonte nel garantire una buona scelta educativa, sarebbe quella di avere un unica graduatoria a cui si accede per reddito e per merito (per le classi di ordine superiore) come previsto dalla Costituzione. Saranno poi le famiglie che potranno scegliere come impiegare i soldi del diritto allo studio, in base alla loro libera scelta. Parimenti i comuni finanziano le scuole paritarie direttamente ed indirettamente, garantendo loro un adeguato numero di utenti. Chiediamo dunque al Difensore Civico di adoperarsi a favorire la trasparenza dei processi decisionali e motivare le ragioni delle scelte. Non ci pare legittimo che il privato debba chiedere allo Stato se può o meno aprire una scuola paritaria. Parimenti chiediamo che ci si spenda affinchè lo stesso diritto sia garantito allo Stato, per il quale non è concepibile dover chiedere il permesso ad un privato per poter aprire una propria scuola. Lo Stato è inoltre tenuto per Costituzione ad aprire sezioni di scuola pubblica statale per tutti i suoi cittadini. Si acclude, in relazione a ciò, redatto a cura dell avv. Giorgio Sobrino, un parere legale in ordine alla legittimità delle regole poste dalla Regione Piemonte per l apertura di nuove scuole per l infanzia nel territorio regionale (allegato 6). Allegati. 1. Delibera del Consiglio Regionale del 29 ottobre 2013 n Legge Regionale n. 28/ Criteri di formazione delle classi dell Istituto Comprensivo Caffaro delibera del Consiglio di istituto 4. Alunni in lista d attesa I.C. Caffaro al 30 agosto Parere del parroco di Bibiana del 23 novembre Parere giuridico dell avv. Giorgio Sobrino del 10 ottobre 2014 Informativa Legge sulla privacy

5 Visti gli artt. 7, 13, 22 e 23 del D.Lgs: 30 giugno 2003, n. 196 i dati e le informazioni vengono raccolti per le finalità istituzionali dell Ufficio del Difensore civico regionale. Se ne consente l utilizzo ai sensi dell art. 23 del suddetto Decreto Legislativo. (Fulvio Gambotto) (Tullio Monti) Allegati. Allegato 1. Delibera del Consiglio Regionale del 29 ottobre 2013, n omissis[.] Nuove sezioni di scuole dell infanzia L istituzione di nuove sezioni di scuola dell infanzia riguarda: l attivazione di sezioni aggiuntive presso scuole dell infanzia gia funzionanti o autorizzate nell ambito del dimensionamento scolastico; il completamento orario delle sezioni a tempo ridotto, gia funzionanti negli anni scolastici precedenti. Per l anno scolastico 2014/2015, l istituzione di nuove sezioni di scuola dell infanzia verra autorizzata dalla Regione, sulla base delle istanze che verranno presentate dai comuni sede di scuola dell infanzia e fino a concorrenza delle risorse umane assegnate e disponibili, secondo i sottoindicati criteri in ordine di priorita : o comuni dove viene meno il servizio pubblico, salvo che lo stesso venga soppresso per volonta del comune. In tal caso sara assegnato un numero di sezioni corrispondente a quello del plesso soppresso; nel caso di scuole dell infanzia gestite direttamente dai comuni si terra conto delle specifiche programmazioni autorizzate dalla Regione; o completamento di sezioni gia funzionanti a orario ridotto nell anno scolastico 2012/2013 e precedenti; o scuole con allievi in lista di attesa in ordine decrescente rispetto alla lista medesima, con riserva del trenta per cento dei posti ai comuni il cui territorio e montano, ai

6 comuni a media e alta marginalita, ai comuni in situazione di marginalita sulla base delle richieste accoglibili. E prioritariamente assegnata una nuova sezione a tutte le scuole aventi diritto e solo successivamente ulteriori eventuali sezioni a scuole che ne abbiano richieste piu di una e ne abbiano i requisiti, salvo specifiche programmazioni in sede locale autorizzate dalla Regione. Sia in caso di attivazione di sezioni aggiuntive, sia in caso di completamento di sezioni gia funzionanti, ai sensi dell articolo 9, comma 2, del d.p.r. 81/2009, la scuola dell infanzia interessata dovra presentare una lista di attesa o un numero di alunni iscritti per l anno scolastico 2014/2015 non inferiore a diciotto bambini (esclusi gli alunni nati fra il e il ), eventualmente derivante anche da scuole viciniori appartenenti alla medesima autonomia. I comuni dovranno assumersi gli oneri derivanti dall eventuale istituzione della nuova sezione di scuola dell infanzia e garantire la disponibilita dei locali in cui sara ospitata la nuova sezione entro l avvio dell anno scolastico 2014/15 ed attestare la sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrita, risparmio energetico dell edificio che ospitera la nuova sezione, secondo la normativa vigente. L attivazione di sezioni aggiuntive dovra comunque consentire la coordinata partecipazione delle scuole statali e delle scuole paritarie al sistema scolastico nel suo complesso, ovvero non dovra determinare riduzione, in termini di sezioni, nell offerta formativa esistente nelle scuole paritarie. All uopo viene richiesto di unire il parere motivato da parte delle eventuali scuole paritarie presenti nel bacino di utenza e/o dall associazione di categoria a cui le scuole sono iscritte. E comunque garantita l autorizzazione al funzionamento di nuove sezioni in tutte le province, ove sussista almeno una domanda ammissibile. [ ]omissis Allegato 2. Legge Regionale n. 28/2007 [..] omissis Art. 12. (Assegno di studio) 1. Al fine di rendere effettivo il diritto allo studio ed all istruzione e formazione per tutti gli allievi delle scuole statali, paritarie e dei corsi di formazione professionale organizzati da agenzie formative accreditate ai sensi della legislazione vigente e finalizzati all assolvimento dell obbligo

7 formativo, la Regione eroga, nei limiti delle risorse disponibili, assegni di studio, differenziati per fasce di reddito, finalizzati alla parziale copertura delle seguenti spese: a) iscrizione e frequenza; b) libri di testo, attività integrative previste dai piani dell offerta formativa, trasporti. 2. Gli assegni di cui al comma 1 sono attribuiti, in via prioritaria, alle fasce più deboli della popolazione scolastica e su graduatorie distinte così formulate: a) per le spese di iscrizione e frequenza, in forma decrescente in base alla percentuale di incidenza delle spese scolastiche ammissibili e certificate sulla situazione reddituale del nucleo familiare; b) per libri di testo, attività integrative dei piani dell offerta formativa e trasporti, in forma crescente in base alla situazione reddituale del nucleo familiare. 3. L assegno di studio è cumulabile con le provvidenze previste dagli articoli 8, comma 3, 10 e 11, ma non è ammessa la concorrenza su entrambe le graduatorie di cui al comma 2, lettere a) e b). 4. Le risorse destinate a ciascuna tipologia di intervento sono definite dal piano triennale di cui all articolo Gli assegni di studio sono annualmente erogati dalla Regione, sulla base delle istanze pervenute ai comuni sede delle istituzioni scolastiche autonome, e dagli stessi istruite, secondo le disposizioni ministeriali e, per quanto di competenza regionale, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all articolo 27, che definisce: a) l ammontare complessivo delle risorse destinate per la composizione delle singole graduatorie; b) l entità massima dell assegno di studio erogabile; c) l importo dell assegno per ogni ordine di scuola; d) l importo dell assegno per ogni fascia di reddito; e) la percentuale di rimborso della spesa; f) il limite di situazione reddituale per poter accedere all assegno; g) la soglia reddituale al di sotto della quale non si fa ricorso alla formazione delle graduatorie; h) le modalità per l erogazione dell assegno. 6. Gli assegni di studio di cui al comma 1 sono cumulabili con le provvidenze previste dalla l. 62/2000 e dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1999, n. 320 (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell articolo 27 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 sulla fornitura gratuita o semigratuita dei libri di testo). omissis Art. 14. (Azioni per concorrere al funzionamento delle scuole dell infanzia

8 paritarie non dipendenti da enti locali territoriali) 1. La Regione riconosce la funzione sociale e formativa svolta dalle scuole dell infanzia paritarie non dipendenti da enti locali territoriali operanti nel proprio territorio, purché non abbiano fine di lucro e siano aperte alla generalità dei cittadini. Omissis

9 Allegato 4. Alunni in lista d attesa I.C. Caffaro al 30 agosto 2014

10 Allegato 5. Parere del parroco di Bibiana del 23 novembre 2013.

11

12 Allegato 6. Parere in ordine alla legittimità delle regole poste dalla Regione Piemonte per l apertura di nuove scuole dell infanzia nel territorio regionale, redatto dall avv. Giorgio Sobrino, 10 ottobre Questo documento è trasmesso in altro allegato analogo ed affiancato al presente, accluso alla medesima .

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