IL CICLO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN CALABRIA Nota di indirizzo per il riordino del servizio

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1 Programma Operativo Governance e Azioni di Sistema FSE Obiettivo 1 Convergenza Asse E Capacità istituzionale Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni Obiettivo Convergenza per l implementazione della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica IL CICLO RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI IN CALABRIA Nota di indirizzo per il riordino del servizio 8 aprile 2013 Convenzione tra Dipartimento Affari Regionali e Invitalia del 20 ottobre

2 INDICE PREMESSA BACINO DI PROGRAMMAZIONE, AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE E AMBITO DI AFFIDAMENTO LINEE DI INDIRIZZO PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN CALABRIA ASSETTI TERRITORIALI ASSETTI ORGANIZZATIVO - ISTITUZIONALI ATTRIBUZIONE DELLE FUNZIONI MODELLO ORGANIZZATIVO DELLE COMUNITÀ D AMBITO TRANSIZIONE VERSO I NUOVI ASSETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI SUPERAMENTO DELLA FRAMMENTAZIONE NEL SERVIZIO DI RACCOLTA COMPLETAMENTO E AVVIO A REGIME DEL SISTEMA IMPIANTISTICO SCHEMA DI ARTICOLATO

3 PREMESSA Il presente documento viene redatto nell ambito del Progetto di supporto e affiancamento operativo a favore degli Enti Pubblici delle Regioni Obiettivo Convergenza per l implementazione della riforma del mercato dei Servizi Pubblici Locali a rilevanza economica, con l obiettivo di fornire linee di indirizzo per la redazione di una proposta di legge regionale finalizzata al riordino del servizio di gestione rifiuti in Calabria. In particolare, le indicazioni che seguono sono funzionali alla perimetrazione degli ambiti territoriali ottimali in riferimento ai quali organizzare il servizio ed alla definizione dei soggetti di governo degli ATO stessi. L assetto proposto è, pertanto, frutto di valutazioni di carattere giuridico, organizzativo e tecnico-economico. Le funzioni di organizzazione del servizio competono, per ciascun ATO, ai rispettivi comuni, che le svolgono in maniera associata nel contesto delle Comunità d Ambito, sulla base di apposite convenzioni intercomunali. Prima di entrare nel merito delle motivazioni di tali ipotesi, il documento chiarisce una serie di concetti legati alle diverse dimensioni degli assetti territoriali: bacino di programmazione, ambito territoriale ottimale, ambito di affidamento e lotto di gara. Le linee di indirizzo che seguono si soffermano, quindi, su: modalità e criteri per la definizione degli assetti territoriali; indicazioni per la gestione del passaggio dagli attuali assetti gestionali ai futuri modelli di gestione per ATO; attribuzione delle funzioni di organizzazione del servizio e proposta dei corrispondenti modelli di governance. Il documento presenta infine una possibile declinazione in disegno di legge regionale del modello di riordino del servizio rifiuti ideato in collaborazione con il Dipartimento Politiche dell Ambiente della Regione Calabria. Lo schema proposto, che recepisce le indicazioni di tutti i referenti regionali coinvolti, è finalizzato a fornire un indirizzo all azione di riordino del servizio rifiuti intrapresa dalla Regione Calabria. Pertanto, non è da considerarsi esaustivo e potrà eventualmente essere revisionato dai competenti organi regionali. 3

4 1. BACINO DI PROGRAMMAZIONE, AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE E AMBITO DI AFFIDAMENTO Al fine di orientare correttamente il processo di organizzazione del ciclo rifiuti urbani è utile, preliminarmente, proporre una serie di definizioni riguardanti le diverse dimensioni degli assetti territoriali, con particolare riferimento ai concetti di bacino di programmazione, ambito territoriale ottimale, bacino di affidamento e lotto di gara. Il bacino di programmazione identifica il livello territoriale per l esercizio delle funzioni di indirizzo, pianificazione, programmazione e costituisce il punto di riferimento della governance del servizio e dei diversi attori istituzionali e gestionali dello stesso. L ambito territoriale ottimale (ATO) è l unità minima di organizzazione del servizio per la realizzazione di obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale (art. 200 del Codice Ambientale). Per il conseguimento di tali finalità le modalità organizzative e gestionali, in armonia con la disciplina comunitaria, sono ispirate ai principi di concorrenza declinati, a seconda dei vincoli e delle condizioni ambientali, sociali, produttive e di mercato, nelle forme della concorrenza nel mercato, della concorrenza per il mercato e della concorrenza comparativa, soprattutto nel caso di ricorso ad affidamenti diretti. L art. 3 bis del DL 138/2011 finalizza la perimetrazione dell ATO al conseguimento di economie di scala e di differenziazione e, dunque, soprattutto, a un obiettivo di efficienza gestionale che si aggiunge al più ampio insieme di finalità assegnate alla delimitazione degli ATO dal D.Lgs. 152/2006. Riprendendo e rafforzando uno dei criteri indicati nel sopra citato articolo 3-bis, è evidente l esigenza di superare la perdurante frammentazione organizzativa e gestionale mediante processi di aggregazione della domanda e dell offerta. Non sempre e non necessariamente la dimensione organizzativa ottimale coincide con il più efficiente assetto produttivo e, dunque, potrebbe verificarsi l ipotesi di coesistenza di più imprese. Non si può escludere, infatti, che all interno di uno stesso ATO le dimensioni produttive ottimali possano conseguirsi mediante la presenza di più soggetti gestori. In tal caso, la dimensione dell ATO non corrisponderà alla porzione di territorio oggetto di affidamento. Di conseguenza, gli ambiti territoriali individuati all interno di un singolo ATO per l esercizio delle attività gestionali sono definibili quali ambiti di affidamento per intendere partizioni territoriali corrispondenti all esclusiva concessa a un solo gestore. Nel caso in cui si faccia ricorso alla gara tale ambito di affidamento è definibile lotto di gara. L ATO si colloca, dunque, in una posizione intermedia tra il livello di programmazione regionale e quello dell affidamento. La definizione degli ATO e quella degli ambiti di affidamento presentano notevoli diversità e rispondono a obiettivi in larga parte distinti: la delimitazione degli ATO da parte delle Regioni è fondata su strategie di carattere ambientale, sociale, di sviluppo territoriale e di efficienza ed efficacia del servizio; quella degli ambiti di affidamento su esigenze più specificamente gestionali e dunque sulla necessità di assetti produttivi efficienti in grado di sfruttare economie di scala e di densità e di promuovere la concorrenza. La sezione che segue propone un indirizzo per la definizione degli assetti territoriali del servizio rifiuti in Calabria ed un ipotesi di modello organizzativo in base al quale gli enti locali competenti possono svolgere le funzioni di organizzazione loro in capo. 4

5 2 LINEE DI INDIRIZZO PER L ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO RIFIUTI IN CALABRIA 2.1 Assetti territoriali La definizione dei criteri fondamentali tramite i quali definire il perimetro degli ambiti territoriali per l organizzazione dello svolgimento dei servizi di gestione dei rifiuti urbani passa per una identificazione dei fattori che caratterizzano le diverse fasi del ciclo integrato che, come noto, si articola in due fasi diverse per caratteristiche tecnologiche ed organizzative. Una prima fase, labour intensive, con modesti investimenti di capitale e brevi tempi di ammortamento, che comprende lo spazzamento, la raccolta differenziata e indifferenziata e il trasporto. Una seconda fase, capital intensive, che richiede l impiego di impianti ad alto contenuto tecnologico, con tempi di ammortamento elevati. Si tratta dunque di un sistema a filiera complessa, in cui all igiene urbana si aggiunge l esigenza di ridurre l impatto ambientale tramite attività volte a promuovere la riduzione della produzione di rifiuti, la raccolta differenziata, il riutilizzo dei materiali, il riciclo, il recupero energetico e la minimizzazione dei conferimenti in discarica. Di conseguenza, la materia della delimitazione/identificazione territoriale degli ambiti nei quali programmare, organizzare e affidare la gestione del servizio di gestione dei rifiuti è fondamentale ai fini del conseguimento degli obiettivi di efficienza, efficacia e sostenibilità ambientale. Da qui, l esigenza da parte del legislatore di intervenire con la previsione della gestione dei rifiuti urbani in ambiti territoriali ottimali, in cui svolgere una gestione unitaria del servizio, disponendo regimi giuridici e organizzativi differenziati per le due fasi del ciclo dei rifiuti. A tale proposito, come detto, l art. 3 bis del DL 138/2011, oltre ad identificare come minime le dimensioni provinciali dell ambito, disponendo l obbligo di giustificare eventuali delimitazioni di livello subprovinciale, introduce anche alcuni parametri di riferimento richiamando i concetti di economie di scala, di differenziazione ed efficienza del servizio. Le scelte gestionali e dimensionali non possono, tuttavia, essere definite in modo analogo in tutte le situazioni e per tutte le fasi del ciclo dei rifiuti che presentano connotazioni economiche assai diverse l una dall altra. La dimensione dell ambito è influenzata dall assetto impiantistico e dai costi della logistica in funzione della dislocazione degli impianti pertinenti alla fase di raccolta e alle fasi successive di recupero e smaltimento, dai costi di trasporto per personale e mezzi, dalla disponibilità di siti idonei alla localizzazione degli impianti e da fattori legati all accettazione sociale degli impianti. Queste variabili conducono a definire dimensioni ottimali d ambito funzionali all autosufficienza di smaltimento a livello regionale e alla riduzione della movimentazione dei rifiuti, in ossequio al principio di prossimità dei centri di raccolta rispetto agli impianti. A questo scopo è necessaria una chiara mappatura del complessivo sistema di impianti, attuale e programmato, in termini di localizzazione e potenzialità autorizzata ed effettiva. Al fine di consentire, una differenzazione dei servizi finalizzata all efficienza gestionale, come detto, possono essere definiti perimetri territoriali sub-ambito per l erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto (aree di raccolta ottimali, d ora in avanti ARO). Nella possibile configurazione di un ATO suddiviso in più ambiti di affidamento, occorre fare riferimento a obiettivi di efficienza ed efficacia definendo dimensioni che assicurino il conseguimento di economie di scala e differenziazione in rapporto, non solo alla popolazione servita, ma anche in funzione di fattori geo-morfologici e sociali, al fine di distribuire equamente sul territorio l onere del servizio e minimizzare l impatto di finanza pubblica, o, eventualmente, per sviluppare una concorrenza comparativa tra i gestori dei diversi ARO. Riferendosi al caso specifico della Calabria, l assetto impiantistico si basa: su un sistema intermedio articolato a livello provinciale composto da impianti di selezione e trattamento dei rifiuti indifferenziati che possono effettuare due tipi di trattamento: a freddo, con conferimento finale in discarica; a caldo, con produzione di CDR e conferimento degli scarti in discarica; 5

6 un impianto di termovalorizzazione, posto a valle del sistema impiantistico di trattamento, finalizzato alla produzione di energia dalla lavorazione del CDR in uscita dagli impianti intermedi. Al di là degli assetti gestionali finora vigenti 1, analizzando la localizzazione degli impianti alla luce dei criteri su indicati, è evidente un sistema impiantistico organizzato su due livelli: un livello sub-regionale, legato agli impianti di selezione e trattamento, funzionale al segmento di spazzamento, raccolta e trasporto; un livello regionale, legato all attività di smaltimento, a servizio dell intero sistema, che fa capo interamente al termovalorizzatore di Gioia Tauro (di proprietà regionale). A partire da questo assetto e dalla localizzazione impiantistica descritta, si può definire un sistema organizzativo fondato su una filiera integrata a livello di ATO che interesserebbe i segmenti di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento. A valle di tale filiera (ciclo) si pone la fase di smaltimento che serve l intero territorio regionale. La distribuzione degli impianti intermedi sul territorio consentirebbe di implementare un organizzazione del ciclo spazzamento-raccolta-trasporto-trattamento per partizioni di territorio provinciali, che, rispondendo ai principi sopra delineati, individuano gli Ambiti Territoriali Ottimali. La Regione ha facoltà di definire eventuali ATO di dimensione diversa rispetto agli attuali confini provinciali e, comunque, nel rispetto dei principi di cui all art. 3-bis del D.L. 138/2011. Come detto, all interno di ciascun ATO potrebbero essere individuati uno o più ambiti di affidamento legati al segmento di spazzamento raccolta e trasporto. Spetta agli enti di governo di ciascun ATO (definiti come indicato al paragrafo successivo), nell esercizio delle proprie funzioni di organizzazione del servizio, verificare l opportunità o la necessità di delimitare gli eventuali ambiti di affidamento. Nel caso specifico della Calabria, tale perimetrazione potrà essere effettuata anche utilizzando come unità minime di riferimento le aree di raccolta già previste dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti del 2007 e, comunque, in coerenza con i criteri riconducibili a: popolazione o bacino di utenza; densità abitativa; caratteristiche morfologiche e urbanistiche; logistica in funzione della dislocazione degli impianti. Alla luce dell assetto ipotizzato, l affidamento del servizio potrà essere espletato secondo due opzioni. La prima prevede un unico affidamento per l intero ATO che comprende la gestione integrata del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento (con riferimento a tutti gli impianti di selezione e trattamento ricadenti nel rispettivo territorio provinciale). In questo caso, si realizzerebbe la piena coincidenza tra ATO e ambito di affidamento/raccolta. La seconda opzione prevede la possibilità di un affidamento disgiunto (ex art. 25 comma 4 D.L. 1/2012) per la gestione impiantistica (di trattamento) e un affidamento per ciascuna eventuale area di raccolta. 1 Il Commissario Delegato per l emergenza rifiuti in Calabria ha affrontato il problema, mediante l adozione di diversi piani regionali di gestione, che - tra l altro - hanno previsto la suddivisione del territorio regionale in tre macroaree: 1. la Calabria Nord, che comprende buona parte della provincia di Cosenza ma non tutta in quanto ne è stata esclusa la Calabria del nord-est e, cioè, il comune di Rossano, con trentacinque comuni della Sibaritide, e la provincia di Crotone, entrambe incluse nell area «Calabria Sud»; 2. la Calabria Centro, che comprende le province di Catanzaro e di Vibo Valentia; 3. la Calabria Sud, che comprende naturalmente tutta la provincia di Reggio Calabria ma, a dispetto della loro collocazione geografica comprende, oltre alla zona di Rossano (CS), anche la provincia di Crotone che, viceversa, per la loro posizione geografica, avrebbero dovuto essere collocate nel sistema Calabria Nord. 6

7 2.2 Assetti organizzativo - istituzionali Attribuzione delle funzioni In attuazione della L 191/2009 art. 2 comma 186-bis, le funzioni di organizzazione del servizio già in capo alle autorità d ambito devono essere riattribuite con legge regionale. In base alla normativa nazionale vigente, i soggetti competenti per le funzioni indicate sono attualmente i comuni. L art. 19 del D.L.95/2012 attribuisce a tali enti, quale loro funzione fondamentale, l organizzazione dei servizi di raccolta, avvio e spazzamento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi. In ossequio al principio di riduzione della frammentazione delle gestioni, i comuni esercitano tale funzione in forma aggregata. L art. 18 dello stesso decreto attribuisce, inoltre, alle città metropolitane la funzione di strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché l organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano. In considerazione di quanto appena esposto, nel caso specifico della Calabria, sulla base degli assetti territoriali suggeriti nel paragrafo precedente, l ipotesi proposta è quella di strutturare un modello organizzativo basato sull aggregazione dei comuni ricadenti nell ATO definibili Comunità d Ambito, alle quali dovrebbero essere attribuite le funzioni di organizzazione del ciclo rifiuti con riferimento alle attività di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento, fino al conferimento all impianto di smaltimento (esclusa quindi l organizzazione dello smaltimento). Affinché l assetto proposto permetta il raggiungimento degli obiettivi prefissati, è necessario che il sistema garantisca livelli di raccolta differenziata tali da assicurare il funzionamento ottimale degli impianti di trattamento e selezione. Analogamente, la gestione di tali impianti intermedi dovrà garantire la produzione di CDR in quantità e qualità tali da consentire l ottimale funzionamento dell impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro. L organizzazione dello smaltimento, a sua volta, compete invece alla Regione Calabria, che affida, quindi la gestione del termovalorizzatore di Gioia Tauro tramite procedura ad evidenza pubblica, prevedendo che il soggetto gestore garantisca l accesso equo all impianto con prezzi regolati dalla stessa Amministrazione Regionale Modello organizzativo delle Comunità d Ambito La Comunità d Ambito (da qui in poi, Comunità) è l assemblea che riunisce i Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ambito territoriale ottimale. Al suo interno sono eletti il Presidente ed i due componenti dell Ufficio di Presidenza. La sede della Comunità è localizzata, salvo diversa deliberazione, presso il comune dell ATO che conta il maggior numero di abitanti. La Comunità è il contesto nel quale i comuni esercitano, in forma aggregata, le funzioni di organizzazione del servizio rifiuti. A tal fine, tali enti si associano attraverso la sottoscrizione di convenzioni intercomunali. Sono funzioni della Comunità: a) la predispone e approvazione dei piani d Ambito e degli altri atti di pianificazione. b) l eventuale delimitazione delle aree di raccolta ottimali; c) la definizione dei livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, con indicazione dei relativi standard; 7

8 d) la definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale e delle eventuali compensazioni economiche se previste; e) la determinazione delle tariffe per l erogazione dei servizi che ciascun comune integra all interno del relativo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), prevedendo le opportune differenziazioni in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO se delimitate, nonchè le riduzioni tariffarie previste dall art. 14, comma 15, del D.L. 201/2011; f) la scelta in merito alla modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di servizio tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, motivandola attraverso la relazione che rende conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste (cfr. art. 34 D.L. 179/2012); g) lo svolgimento delle procedure per l affidamento del servizio, garantendo il coordinamento e l omogeneità tra i diversi affidamenti dell ATO e i relativi contratti di servizio. La Comunità svolge le proprie funzioni tenendo conto degli indirizzi che la Regione detta anche attraverso la redazione di schemi di atti, documenti-tipo, linee guida operative, ecc. A sua volta, la Comunità esercita, autonomamente o su richiesta, un potere consultivo nei confronti della Regione e degli altri enti locali. La partecipazione dei comuni alla Comunità d Ambito è obbligatoria e a titolo gratuito e non può comportare aggravi alla spesa pubblica. La Comunità collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore. Le attività tecnico amministrative (in particolare, le procedure di affidamento dei servizi) vengono gestite, in linea con quanto previsto dall art. 30 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (T.U.E.L.), secondo la modalità dell ufficio comune che agisce nell esercizio delle funzioni in luogo degli enti partecipanti all accordo, eventualmente con personale distaccato dai comuni convenzionati. La convenzione (o analogo atto) di istituzione della Comunità d Ambito deve individuare, pertanto, un Ufficio Comune di ATO, localizzato, in prima istanza e salvo successiva decisione, presso l ufficio tecnico del Comune in cui la Comunità stessa ha sede. Come detto, per ragioni legate all efficienza del servizio, alla tutela dell ambiente o per salvaguardare eventuali gestioni virtuose in essere, la Comunità d Ambito può decidere di definire, all interno del proprio ATO, più aree di raccolta ottimali. Le relative decisioni in merito all organizzazione del servizio (es.: scelta della modalità di affidamento, adozione della relazione di cui all art. 34 DL 179/2012, ecc.) vengono prese dalla Comunità d Ambito convocata e presieduta dal Presidente in seduta ristretta, alla quale partecipano solo i sindaci dei comuni ricadenti nella rispettiva area di raccolta. Il già citato art. 18 del DL 95/2012 dispone la soppressione della Provincia di Reggio Calabria, con contestuale istituzione della relativa città metropolitana, il 1 gennaio 2014, ovvero, precedentemente, alla data della cessazione o dello scioglimento del consiglio provinciale ovvero della scadenza dell'incarico del commissario eventualmente nominato. 2 Le modalità di organizzazione del servizio dopo la costituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria e l eventuale trasferimento delle funzioni dalla rispettiva Comunità d Ambito, dovranno essere disciplinate all interno dello Statuto definitivo dell Ente. Tale atto, infatti, in base al comma 9 dell art. 18 DL 95/2012: a) regola l'organizzazione interna e le modalità di funzionamento degli organi e di assunzione delle decisioni; 2 Si tenga presente che le disposizioni in merito alle Città Metropolitane previste dal DL 95/2012 sono state sospese fino al 31 dicembre 2013 dalla Legge di Stabilità

9 b) regola le forme di indirizzo e di coordinamento dell'azione complessiva di governo del territorio metropolitano; c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche di forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento; d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento. 9

10 2.3 Transizione verso i nuovi assetti organizzativi e gestionali Superamento della frammentazione nel servizio di raccolta Al fine di consentire il superamento dell attuale frammentazione operativa del servizio di raccolta, è necessario arrivare ad una situazione in cui si assicuri una gestione unitaria presso ciascun ATO o, qualora non ci sia coincidenza tra ATO e ambito di affidamento, presso ciascuna area di raccolta. Il percorso verso la gestione unitaria del servizio dovrà tenere conto delle caratteristiche dei soggetti attualmente esistenti, sia in termini di forma gestionale sia per ciò che concerne la modalità di affidamento. Tale percorso potrà essere realizzato tramite una delle seguenti opzioni: a. progressivo processo di aggregazione delle gestioni presso un unico soggetto; b. gestione unitaria e omogeneizzazione dei contenuti dei contratti di servizio. Per la soluzione indicata al punto a) le concrete modalità di aggregazione sono condizionate dalle forme di affidamento in essere. Nel caso di affidamenti diretti in house e/o di aziende speciali e di gestioni in economia è percorribile un processo di transizione volto all affermazione di un gestore unico a livello di ATO o, eventualmente, di area di raccolta. Le gestioni in essere, infatti, potrebbero dare vita ad una nuova società in house che le raggruppa oppure essere assorbite da uno dei gestori operanti nell area (quello di maggiori dimensioni e più attrezzato). Sempre in questo caso, un alternativa potrebbe essere quella di selezionare il gestore unico, che rileverebbe tutte le gestioni pubbliche in essere, tramite una procedura ad evidenza pubblica. Ove, diversamente rispetto al caso precedente, si sia in presenza di più gestori, alcuni dei quali titolari di concessioni o di appalti, si tratterà di verificare la possibilità concreta di avvalersi di un eventuale clausola di risoluzione anticipata dei contratti, oppure di mantenere tali affidamenti fino alla scadenza naturale. In ogni caso, il processo di aggregazione dovrà essere avviato assegnando il servizio ad un unico soggetto gestore e, nel caso in cui si opti per una soluzione concorrenziale, indicendo una gara per la gestione del servizio dell intera area; in entrambi i casi l assegnatario assorbirà progressivamente le gestioni esistenti alla loro scadenza o risoluzione anticipata. In questa ipotesi, è quanto mai importante che l unitarietà delle condotte gestionali sia garantita sul piano regolatorio mediante indirizzi omogenei contenuti nei contratti di servizio e fatti valere dalle Comunità d Ambito (come indicato nel precedente punto b). Nel medio-lungo periodo è auspicabile che il superamento della frammentazione possa proseguire attraverso l affermazione di soggetti gestionali imprenditoriali che, realizzando processi di acquisizione e aggregazione orizzontali e verticali, superino le delimitazioni di sub-ambito, pervenendo, con il sistema a regime, ad una gestione unica dell intero ciclo rifiuti per ambito territoriale ottimale. Qualora la scadenza degli affidamenti relativi ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto non sia coerente alla tempistiche di aggregazione e avvio della gestione per ATO/ARO, i Comuni possono prorogare il termine finale della fornitura del servizio in essere, dando adeguata motivazione circa le ragioni di fatto e di diritto poste a base della proroga e nel rispetto della ratio, dei principi e delle finalità del modello sopra descritto Completamento e avvio a regime del sistema impiantistico In fase di prima attuazione del modello descritto, occorre, dunque, prendere le mosse dall attuale situazione gestionale dei servizi e, soprattutto, degli impianti. Quello appena descritto è il percorso necessario a superare la frammentazione in essere relativamente ai servizi di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti. Analogamente, occorre definire un iter finalizzato al completamento ed alla ristrutturazione del sistema impiantistico ed alla corrispondente gestione. 10

11 Al momento, in seguito alla interruzione del rapporto con il precedente gestore, la Regione ha provveduto ad un affidamento temporaneo degli impianti (comprendente il termovalorizzatore di Gioia Tauro e sei degli otto impianti di preselezione e trattamento) per un periodo di sei mesi rinnovabili. Occorrerà, alla scadenza di questa fase, procedere a nuovi affidamenti, mediante gare ad evidenza pubblica gestite dalla Regione, che abbiano ad oggetto sia la ristrutturazione dell impianto di termovalorizzazione e la sua gestione a regime, sia la costruzione/adeguamento di ognuno degli impianti di preselezione e trattamento e la loro gestione per un periodo limitato in funzione delle esigenze di avviamento. Completata questa fase (stabilendone, comunque, una scadenza al momento dell affidamento) gli impianti intermedi tornano nella piena disponibilità della Regione, la quale li trasferirà alle rispettive Comunità d Ambito, in funzione della localizzazione e secondo le modalità opportune (es.: concessione amministrativa). Le Comunità affidano la gestione di tali impianti in forme diverse a seconda del modello organizzativo scelto: unico affidamento per l intero ATO comprendente la gestione integrata del servizio di spazzamento, raccolta, trasporto e trattamento, oppure, affidamento disgiunto per la gestione impiantistica e per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto. Nel caso di gestione unica del servizio a livello di ATO, la gestione degli impianti viene affidata contestualmente alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto ad un unico soggetto; nell ipotesi, alternativa, di articolazione dell ATO in più ambiti di affidamento (ARO), la gestione di tali impianti viene affidata separatamente. L impianto di termovalorizzazione di Gioia Tauro, come già detto, resta di competenza regionale e affidato con gara dalla Regione che ne regola il prezzo di accesso, il cui onere sarà ricompreso nelle TARES definite dagli enti locali. 11

12 3 SCHEMA DI ARTICOLATO Riordino del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Calabria Art. 1. Finalità e principi generali 1. La presente legge disciplina, in conformità con i principi definiti dalle norme comunitarie ed in attuazione della legge statale e con particolare riferimento ai principi di libera concorrenza, l organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati nella Regione Calabria, al fine di garantire l accesso universale, la salvaguardia dei diritti degli utenti, la protezione dell ambiente, l efficienza e l efficacia del servizio, il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, l uso efficiente delle risorse. 2. Ai fini della presente legge s intendono per: a. Gestione dei rifiuti urbani, la gestione, anche integrata, dei servizi di spazzamento, raccolta, trasporto, avvio, commercializzazione, gestione e realizzazione degli impianti di trattamento, recupero, riciclo e smaltimento; b. Ambiti Territoriali Ottimali (ATO), la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata e secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità, trasparenza e sostenibilità ambientale, delle funzioni di organizzazione e gestione dei rifiuti urbani loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale; c. Aree di Raccolta Ottimali (ARO), le ripartizioni territoriali per l erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, delimitate dalle Comunità d Ambito nel rispetto dei criteri dettati dalla Regione ai sensi dell art. 2 della presente legge regionale; d. Comunità d Ambito (Comunità), la struttura che riunisce i Sindaci dei comuni ricadenti in ciascun ATO per l esercizio in forma obbligatoriamente aggregata delle funzioni amministrative anche fondamentali degli Enti locali ricompresi nell ambito territoriale ottimale; in caso di decisioni riguardanti esclusivamente la singola ARO, la Comunità d Ambito si riunisce in seduta ristretta, alla quale partecipano unicamente i sindaci dei comuni ricadenti nei rispettivi territori. 3. Gli interventi attuativi della presente legge, ivi incluse le attività di regolazione e controllo del servizio di gestione rifiuti urbani e assimilati in Calabria e, nelle more della piena operatività delle Comunità d Ambito, anche quelle di ufficio tecnico-amministrativo a supporto delle Comunità stesse, sono svolte dalla Regione, attraverso il Dipartimento Politiche dell Ambiente (Dipartimento). 4. Il servizio è organizzato ed erogato all'interno di ambiti territoriali ottimali al fine di consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzarne l'efficienza. Art. 2. Assetti territoriali per l organizzazione del ciclo rifiuti 1. Il servizio di gestione rifiuti urbani è organizzato e svolto nel rispetto dei principi di cui al comma 1 dell art. 1 della presente legge, all interno di Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) che 12

13 individuano la dimensione territoriale per lo svolgimento da parte dei comuni, in forma obbligatoriamente associata, delle funzioni di organizzazione del servizio rifiuti loro attribuite dalla legislazione nazionale e regionale. 2. Gli ATO per l organizzazione e lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti urbani in Calabria coincidono con i confini amministrativi delle province. 3. Al fine di consentire una differenziazione dei servizi finalizzata all efficienza gestionale, le Comunità d Ambito di cui al successivo art. 3 possono proporre alla Regione, nel rispetto dei criteri definiti con apposita delibera dalla Giunta Regionale nei trenta giorni successivi all entrata in vigore della presente legge, ulteriori ripartizioni territoriali, interne all ATO di propria pertinenza, per l erogazione dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto di rifiuti, denominate Aree di Raccolta Ottimali (ARO). 4. La Giunta Regionale approva con apposita delibera le perimetrazioni di ARO proposte dalle Comunità d Ambito. 5. Le perimetrazioni di cui ai commi precedenti vengono recepite all interno del Piano Regionale di Gestione Rifiuti entro 120 giorni dalla approvazione della delibera di Giunta Regionale di cui al comma precedente. La Regione, con successive revisioni del medesimo Piano regionale, può individuare, anche su proposta dei comuni, ambiti territoriali ottimali di estensione diversa, più ampia o invece più ridotta rispetto a quelli di cui al comma 2 del presente articolo, qualora ciò si renda necessario per motivate esigenze di differenziazione territoriale e socio - economica nel rispetto dei principi di proporzionalità, adeguatezza ed efficienza rispetto alle caratteristiche del servizio, in aderenza con quanto disposto dalla normativa nazionale vigente. 6. Il servizio di commercializzazione degli imballaggi da raccolta differenziata e la gestione degli impianti di recupero e riciclaggio è organizzato ed erogato prioritariamente all'interno degli ATO al fine di favorire il più possibile il loro recupero, privilegiando il principio di prossimità, fermo restando la necessità di conseguire economie di scala e differenziazione per le diverse frazioni merceologiche intercettate dalla raccolta differenziata idonea a massimizzare l'efficienza del servizio. 7. I corrispettivi provenienti dalla commercializzazione di rifiuti da imballaggio derivanti dalle raccolte differenziate saranno erogati esclusivamente agli enti locali facenti parte dell ATO ovvero dell ARO ove costituita, cui è fatto divieto di delegare tale funzione al gestore del servizio di raccolta e trasporto. Art. 3. Comunità d Ambito Territoriale Ottimale 1. Per ciascun ATO, è individuata una Comunità d Ambito Territoriale Ottimale, per l esercizio obbligatoriamente aggregato delle funzioni, anche fondamentali, degli Enti locali ricompresi nell ambito territoriale ottimale, costituita in forma associata, secondo le modalità di cui all art. 30 del Decreto Legislativo del 18 agosto 2000 n. 267, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. 2. La Comunità svolge la propria attività tenendo conto degli indirizzi dettati dalla Regione per finalità di coordinamento. A sua volta, la Comunità svolge, autonomamente o su richiesta, un azione consultiva nei confronti della Regione e degli altri enti locali e collabora con le eventuali autorità o organismi nazionali e regionali di settore. 13

14 3. La Comunità è composta dai Sindaci dei Comuni ricadenti in ciascun ATO. Al suo interno sono eletti il Presidente ed i due componenti dell Ufficio di Presidenza. La sede della Comunità è localizzata, salva diversa deliberazione, presso il comune dell ATO che conta il maggior numero di abitanti. I comuni associati, ai fini delle deliberazioni della Comunità, esprimono un numero di voti proporzionato al numero di abitanti risultante dall ultimo censimento. 4. La Regione, con la stessa delibera di Giunta Regionale di cui al comma 3 dell articolo 2 della presente legge, approva, su proposta del Dipartimento Regionale Politiche per l Ambiente, lo schema di convenzione per la costituzione delle Comunità d Ambito. 5. La partecipazione dei Sindaci alla Comunità d Ambito è obbligatoria ed a titolo gratuito. La sottoscrizione della convenzione deve essere perfezionata dai Comuni di ciascun ATO entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dello schema di cui al precedente comma 4. Trascorso tale termine, la Giunta Regionale dispone, previa diffida, la nomina di commissari ad acta per l attuazione della presente legge. 6. La prima seduta della Comunità d ambito è convocata dal Sindaco del comune con il maggior numero di abitanti entro 15 giorni dalla sottoscrizione della convenzione da parte dei comuni ricadenti nel corrispondente ATO. In difetto di tempestiva convocazione, vi provvede il Presidente della Regione o suo delegato. 7. Nella prima riunione la Comunità elegge il Presidente e due componenti l ufficio di presidenza, con votazioni separate. Risulta eletto il Sindaco che, nella votazione, riporta il maggior numero di voti. L ufficio di presidenza svolge esclusivamente funzioni istruttorie e di coordinamento in funzione della predisposizione degli atti da sottoporre all esame della Comunità. Ferme restando le competenze che le norme statali assegnano alle regioni, ciascuna Comunità, per l ambito territoriale ottimale di riferimento: a. propone alla Regione, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 2 comma 3, le Aree di Raccolta Ottimali; b. definisce i livelli qualitativi e quantitativi delle prestazioni, indicandone i relativi standard; c. definisce gli obblighi di servizio pubblico e universale, ai sensi del successivo art. 4, e le eventuali compensazioni economiche; d. determina, per quanto di competenza, la tariffa relativa all erogazione del servizio che ciascun comune integra all interno del relativo tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), in attuazione dell art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n Ciascuna Comunità d Ambito tiene conto delle eventuali differenziazioni tariffarie in caso di più gestioni temporaneamente attive nello stesso ATO o nella stessa ARO se delimitate. Può determinare, altresì, con apposito regolamento ed ai sensi dell art. 14, comma 15, dello stesso D.L. 201/2011, le riduzioni tariffarie nella misura massima del trenta percento nei casi di: a) abitazioni con unico occupante; b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo; c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente; d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero; e) fabbricati rurali ad uso abitativo. Ai sensi del comma 19 del citato art. 14, i comuni, con delibera di consiglio comunale, possono prevedere ulteriori riduzioni ed esenzioni. In quest ultimo caso, ogni comune provvede alla copertura del costo del servizio iscrivendo tali agevolazioni in bilancio come autorizzazioni di spesa; 14

15 e. individua, nel rispetto dei criteri e delle procedure stabiliti dalla legislazione statale, le modalità di gestione del servizio o dei singoli segmenti di servizio tra le alternative consentite dalla disciplina vigente, motivandole attraverso una relazione che rende conto delle ragioni della scelta e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale, indicando le compensazioni economiche, se previste; f. svolge le procedure per l affidamento del servizio, secondo le modalità di cui al successivo art. 5, garantendo il coordinamento e l omogeneità tra i diversi affidamenti dell ATO e i relativi contratti di servizio; g. predispone e approva i piani d Ambito e gli altri atti di pianificazione. 8. Le attività tecnico amministrative collegate all attuazione dei compiti di cui al precedente comma 7 vengono gestite dalla Comunità, in linea con quanto previsto dall art. 30 comma 4 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n Nelle more della costituzione di questi uffici e sino alla loro completa operatività, ciascuna Comunità può avvalersi delle strutture tecniche regionali ed, in particolare, del Dipartimento Politiche dell Ambiente. 9. Le decisioni in merito all organizzazione e svolgimento del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani e assimilati, riguardanti esclusivamente ciascuna ARO, se perimetrata, sono adottate dalla Comunità in seduta ristretta, convocata e presieduta dal Presidente della Comunità di ATO. 10. La Regione predispone il regolamento di funzionamento della Comunità d Ambito che viene approvato dalla Giunta Regionale contestualmente allo schema di convenzione ed approvato dalla Comunità stessa nel corso della prima seduta, convocata ai sensi del precedente comma 6. Art. 4. Definizione degli obblighi di servizio pubblico e universale 1. La carta dei servizi e il contratto di servizio sono redatti sulla base degli schemi tipo approvati con delibera di Giunta Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge. Le Comunità garantiscono che la carta e i contratti di servizio si attengano alle prestazioni qualitative e quantitative di cui al precedente art. 3 comma 7 lett. b) e rispettino gli standard previsti. 2. Le prestazioni e gli standard di cui al comma precedente, contenuti nel contratto di servizio, vengono recepiti nella carta dei servizi e assunti dal gestore come impegni nei confronti dei cittadini. 3. Lo schema di Carta dei Servizi, deve essere redatto recependo, fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa statale, almeno i seguenti contenuti minimi: a. lo spazzamento meccanizzato e manuale deve essere svolto in maniera tale da garantire che la comunità riceva il miglior servizio in accordo con le specifiche esigenze territoriali e che sia organizzato secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità; b. a tutti i cittadini deve essere garantito il servizio di raccolta differenziata di qualità e flussi separati almeno per l organico, la carta/cartone e il vetro; i flussi di plastica e metalli possono essere raccolti congiuntamente; 15

16 c. il trasporto dei rifiuti deve essere organizzato in modo da contenere le emissioni di CO 2, anche mediante la realizzazione di idonee stazioni di trasferenza e/o trasbordo, ovvero utilizzando mezzi di trasporto alternativi al trasporto su gomma; d. il servizio di raccolta dell organico deve essere organizzato in modo tale da massimizzare la capacità di intercettazione e la qualità merceologica, minimizzando le impurità; e. la tariffazione del servizio di trattamento della frazione organica da rifiuto urbano può essere definita anche considerando il livello di impurità; f. il compostaggio domestico deve essere sempre favorito ove tecnicamente possibile; g. il servizio di raccolta differenziata dell organico può essere sostituito, anche parzialmente, dal compostaggio domestico soprattutto nelle aree con bassa densità abitativa; h. gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano devono garantire la continuità dell erogazione del servizio. Allo scopo, detti impianti devono essere caratterizzati da un adeguata ridondanza tecnologica costituita da strutture, impianti e tecniche gestionali che minimizzino la probabilità dei fermo impianto ; i. gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono garantire la produzione e l immissione sul mercato di un prodotto conforme al decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a norma dell articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88), garantendo l efficacia e l efficienza del trattamento; j. gli impianti di recupero della frazione organica da rifiuto urbano tramite compostaggio e/o digestione anaerobica devono implementare un sistema di gestione e assicurazione della qualità (qualità delle matrici, controllo del processo, qualità del prodotto); k. gli impianti di trattamento dell indifferenziato residuo devono garantire: la massimizzazione della separazione di frazioni merceologiche riciclabili; la minimizzazione del quantitativo di rifiuti da avviare in discarica; la massimizzazione del recupero di materia derivante dalle frazioni secche indifferenziate e la sua commercializzazione. 4. Al fine di tutelare i diritti dei consumatori e degli utenti del servizio e di garantire la qualità, l universalità e l economicità delle relative prestazioni, in sede di definizione della carta dei servizi e del contratto di servizio devono essere rispettate le disposizioni di cui all art. 2, comma 461 L. 244 del Art. 5. Affidamento dei servizi 1. Ciascuna Comunità, in riferimento ai comuni ricadenti nel territorio del proprio ATO ed agli impianti in esso localizzati, organizza e svolge le procedure per l affidamento: a. del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto rifiuti; b. della gestione degli impianti di selezione e trattamento, ivi incluso il trasporto del materiale residuo agli impianti di smaltimento. 16

17 2. Per i servizi di cui al comma 1 lett. a) del presente articolo, nel caso di delimitazione delle ARO, le procedure di evidenza pubblica sono organizzate dalla Comunità d Ambito in seduta ristretta, nel rispetto dei vincoli scaturenti dalla programmazione regionale e d ambito. 3. La Comunità competente per territorio può deliberare, con provvedimento motivato, di procedere all affidamento unitario del servizio per l intero ATO, o, in alternativa, di provvedere ad affidamenti disgiunti per la gestione degli impianti di selezione e trattamento ricadenti nell ATO e per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto in ciascuna ARO. 4. I servizi sono affidati, nel rispetto dei principi fissati dall Unione europea ed in attuazione della normativa statale, in alternativa, mediante: a. l affidamento diretto a società considerate in house ; b. l indizione di una procedura ad evidenza pubblica per l affidamento in concessione a terzi; c. l indizione di una procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio operativo della società a partecipazione pubblico-privata alla quale affidare il servizio. 5. Ogni affidamento è effettuato sulla base della relazione di cui al precedente art. 3 comma 7 lett. e), predisposta e approvata dalla Comunità e pubblicata sui siti internet dei comuni dell ATO. 6. La procedura di affidamento per il servizio di spazzamento, raccolta e trasporto, volta a promuovere l aggregazione gestionale, è avviata entro e non oltre novanta giorni dalla data di pubblicazione della delibera di Giunta Regionale di cui all art. 2 comma 4 della presente legge. La Regione esercita, anche tramite il Dipartimento Politiche dell Ambiente, il controllo sugli enti locali facenti parte dell ARO, anche in via sostitutiva, attraverso commissari ad acta, ai sensi dell articolo 200, comma 4 del D. Lgs 152/ Ove all interno di un ATO, o di un ARO se perimetrate, siano ancora in essere affidamenti di scala inferiore, le procedure di cui al comma 1 lettera a) sono realizzate per la gestione immediata delle porzioni restanti. La Comunità verifica, in relazione alle circostanze del caso concreto, la possibilità di realizzare procedure che abbiano a oggetto l intero affidamento, prevedendo, in tal caso, che le gestioni relative alle porzioni di territorio coperte da contratti in essere vengano acquisite alle relative scadenze. Nella fase transitoria di coesistenza tra più soggetti affidatari, la Comunità stessa verifica le opportune differenziazioni tariffarie, ai sensi del precedente art. 3 comma 7 lett. d) e promuove meccanismi unitari di gestione. 8. Gli enti locali aderenti alla Comunità competente per territorio, fanno propria la delibera di aggiudicazione definitiva dei servizi e sottoscrivono il relativo contratto di servizio, definito dalla Comunità stessa, in conformità con gli schemi tipo predisposti dalla Regione. 9. I contratti di servizio che prevedono una clausola di scadenza o di risoluzione delle gestioni in essere in caso di attivazione del servizio per ambito o per area, cessano la loro efficacia all avvio della gestione aggregata. È assicurato il trasferimento di beni ed impianti oggetto del contratto risolto al nuovo gestore nei limiti e secondo le modalità previste dalle rispettive convenzioni di affidamento ed in ogni caso nel rispetto del codice civile. 10. Quando l interesse pubblico riguarda un territorio più ampio rispetto a quello di un singolo ATO, le funzioni di organizzazione della rete impiantistica per lo smaltimento competono necessariamente alla Regione, che utilizza come struttura tecnico-amministrativa di supporto il Dipartimento Politiche dell Ambiente. In particolare, le funzioni organizzative relative alla gestione del termovalorizzatore di Gioia Tauro sono attribuite alla Regione, attesa la proprietà regionale 17

18 dell impianto ed il ruolo strategico che lo stesso riveste per l intero territorio calabrese. La Regione affida i lavori di completamento e la gestione tramite procedura ad evidenza pubblica, garantendo che il soggetto gestore assicuri un accesso non discriminatorio all impianto sulla base di condizioni economiche e contrattuali determinate dall Amministrazione Regionale stessa, che costituiscono prioritariamente obblighi di servizio pubblico. Art. 6. Competenze della Regione 1. Ai fini dell attuazione della presente legge, nell ambito dei principi di cui alla legge stessa e nel rispetto delle discipline comunitarie e statali, la Regione esercita compiti di programmazione, coordinamento e controllo del servizio di gestione rifiuti urbani, prevedendo, tra l altro, la formulazione di indirizzi e linee guida. 2. Spettano alla Regione tutte le competenze ad essa attribuite dalla normativa nazionale, nonché quelle specificate nella presente legge. 3. In particolare, al fine di garantire la coerenza tra la pianificazione regionale e quella d ambito, è di competenza della Regione la verifica di conformità dei Piani d Ambito al piano regionale di gestione dei rifiuti. In caso di esito negativo, è attivata conferenza di servizi ai sensi della L. 241/90 e ss.mm.ii. tra Regione e Comunità d Ambito per apportare le necessarie modifiche. È, altresì, di competenza regionale la verifica sui piani e programmi di investimento del Piano d Ambito al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di settore e di servizio e la presenza degli interventi di interesse strategico regionale. 4. La Regione può avvalersi del Dipartimento Politiche dell Ambiente per l attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge regionale e, in particolare, per lo svolgimento delle seguenti attività: a. predisposizione, adozione e aggiornamento del piano regionale gestione rifiuti; b. proposta di aggiornamento dei Piani d'ambito e verifica della corretta attuazione della pianificazione d'ambito territoriale ottimale; c. controllo dei livelli e degli standard di qualità; d. predisposizione degli schemi-tipo di bando e capitolato per le procedure di selezione pubblica; e. proposta alla Giunta Regionale degli schemi tipo di Contratto di Servizio e Carta dei Servizi entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge; f. verifica della coerenza dei disciplinari di gara e dei capitolati speciali d'appalto con lo schema della Carta dei Servizi; g. predisposizione dei meccanismi di soluzione alternativa delle controversie tra imprese e utenti. 5. In caso di inerzia da parte di enti locali o comunità nell attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge, la Regione interviene in via sostitutiva. Con propria deliberazione la Giunta regionale indica le ragioni e le modalità dell intervento. Art. 7. Disposizioni transitorie e finali 18

19 1. Alla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto ai comuni di indire nuove procedure di gara per l affidamento dei servizi di spazzamento, raccolta e trasporto nelle modalità non previste dalla presente legge. In caso di gestioni in essere la cui scadenza intervenga prima della piena operatività delle Comunità d ambito, il soggetto affidatario può procedere alla proroga del servizio per una durata non superiore al periodo intercorrente fino alla prima procedura di affidamento per l intero ATO o ARO. 2. Nelle more dell attuazione delle prescrizioni di cui all art. 5 della presente legge la Regione e per essa il Dipartimento Politiche per l Ambiente, valuta le priorità di intervento conformemente alla Direttiva 2008/98/CE e procede all affidamento tramite procedure ad evidenza pubblica dei lavori di adeguamento, costruzione nonché della relativa gestione, possibilmente unitaria, dell impianto di termovalorizzazione e degli impianti di preselezione e trattamento. 3. Gli impianti di preselezione e trattamento verranno concessi in uso, con le modalità ed alle condizioni individuate dalla Regione, agli organismi di cui all art. 3 della presente legge, ove costituiti. 4. In considerazione delle disposizioni di cui all art. 18 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella L. 7 agosto 2012 n.135, e tenuto conto di quanto disposto dall art. 1 comma 115 della L. 24 dicembre 2012 n. 228, al completamento del processo di istituzione della Città Metropolitana di Reggio Calabria, il relativo territorio costituisce ambito territoriale ottimale. Le modalità organizzative del servizio di gestione rifiuti in ambito metropolitano, la disciplina dei rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana, le modalità di organizzazione ed esercizio delle funzioni metropolitane e le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio proprie funzioni sono definite, in linea con quanto stabilito dal citato art. 18 del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, all interno dello statuto della Città Metropolitana di Reggio Calabria. 5. La Giunta Regionale vigila sull attuazione delle norme di cui alla presente legge. 19

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