EOLICO. 1. Procedure comunali

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1 EOLICO 1. Procedure comunali Rientrano all interno di questo paragrafo tutti gli interventi contemplati ai punti 11 e 12 del Decreto Ministeriale 10 settembre 2010, per i quali è necessario presentare una semplice comunicazione o procedura abilitativa semplificata, corredata dall opportuna documentazione, al Comune nel cui territorio si intende realizzare l impianto. 1.1 Comunicazione Sulla base di quanto disposto dal D.M. 10/09/2010 e dal D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28, qualora gli interventi vengano considerati di edilizia libera, devono essere realizzati previa comunicazione dell inizio dei lavori da parte dell interessato all amministrazione comunale anche per via telematica. Rientrano, nei suddetti lavori, gli impianti eolici aventi tutte le seguenti caratteristiche (ai sensi dell art. 11, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008 n. 115): installati sui tetti degli edifici esistenti di singoli generatori eolici con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro; gli interventi non ricadono nel campo di applicazione del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i. recante Codice dei beni culturali e del paesaggio, nei casi previsti dall art. 11, comma 3, del decreto legislativo n. 115 del 2008; Rientrano nella presente casistica anche le torri anemometriche finalizzate alla misura temporanea del vento aventi tutti i seguenti requisiti: realizzate mediante strutture mobili, semifisse o comunque amovibili; installate in aree non soggette a vincolo o a tutela, a condizione che vi sia il consenso del proprietario del fondo; sia previsto che la rilevazione non duri più di 36 mesi; entro un mese dalla conclusione della rilevazione il soggetto titolare rimuove le predette apparecchiature ripristinando lo stato dei luoghi. Nel caso di interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili di cui all art. 6, comma 2 lettera a), del D.P.R. 380 del 2001, ossia nei casi di interventi di manutenzione straordinaria, alla Comunicazione ivi prevista si allegano: le autorizzazioni eventualmente obbligatorie ai sensi delle normative di settore; i dati identificativi dell impresa alla quale si intende affidare la realizzazione dei lavori e una relazione tecnica provvista di data certa e corredata degli opportuni elaborati progettuali, a firma di un tecnico abilitato, il quale dichiari di non avere rapporti di dipendenza con l impresa né con il committente e che asseveri, sotto la propria responsabilità, che i lavori 1

2 sono conformi agli strumenti urbanistici approvati e ai regolamenti edilizi vigenti e che per essi la normativa statale e regionale non prevede il rilascio di un titolo abilitativo. Per titolo abilitativo si intende il permesso di costruire di cui all art. 10 e seguenti del D.P.R. n. 380 del Procedura Abilitativa Semplificata (P.A.S.) Sono realizzabili mediante Procedura Abilitativa Semplificata gli impianti non ricadenti fra quelli assoggettabili a semplice comunicazione aventi le seguenti caratteristiche: capacità di generazione inferiore a 60 kw; torri anemometriche finalizzate alla misurazione temporanea del vento per le quali sia previsto un periodo di rilevazione superiore ai 36 mesi. Sono infine soggette a P.A.S. le opere di rifacimento realizzate su impianti eolici esistenti che non comportano variazioni delle dimensioni fisiche delle apparecchiature, della volumetria delle strutture, dell area destinata ad ospitare gli impianti stessi e delle opere connesse. Qualora un intervento soggetto a P.A.S. comporti l ottenimento di autorizzazioni ambientali, paesaggistiche, di tutela del patrimonio storico-artistico, della salute o della pubblica incolumità le stesse devono essere acquisite ed allegate alla P.A.S., salvo che il Comune provveda direttamente per gli atti di sua competenza. Nel rispetto del principio di non aggravamento del procedimento, di cui all art.1, comma 2, della legge n. 241 del 1990, per gli interventi soggetti ad attività edilizia libera e a P.A.S. l autorità competente non può richiedere l attivazione del procedimento unico, illustrato nel paragrafo successivo. Resta ferma la facoltà per il proponente di optare, in alternativa alla P.A.S., per tale procedimento unico. 2

3 2. Procedure provinciali 2.1 L autorizzazione unica ai sensi del D.Lgs 387/03 e s.m.i. Ai sensi del D.Lgs. 112/98, recepito dalla Regione Piemonte tramite Legge Regionale 44/00, è delegata alle Province l autorizzazione alla costruzione ed all esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica al di fuori della competenza statale, compresi gli impianti alimentati a fonti rinnovabili. Tale procedura è regolata secondo quanto disposto dal D.Lgs 387/03 e del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 che prevede una conclusione del procedimento in 90 giorni dal ricevimento dell istanza, fatti salvi i tempi previsti da specifiche leggi di settore, dopo la ricezione dei pareri di tutte le amministrazioni coinvolte, a qualsiasi titolo, nell autorizzazione. Va infatti sottolineato come l autorizzazione ai sensi del D.Lgs 387/03 sia relativa alla Costruzione ed all esercizio dell impianto di produzione di energia elettrica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili in conformità al progetto approvato e nei termini ivi previsti e, dove occorre, costituisca anche dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere attraverso un procedimento ed un autorizzazione unica. Ciò significa che il procedimento dovrà concludersi con un unico provvedimento autorizzativo comprendente tutte le autorizzazioni ed i nulla osta necessari al fine di costruire ed esercire l impianto. In tutti i casi non indicati nel paragrafo precedente sarà, pertanto, necessario avviare la procedura regolata dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Qualora il progetto debba essere sottoposto a Verifica di Impatto Ambientale, ai sensi del art. 10 della L.R. 40/98 ai sensi dell art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., tale fase, risultando preliminare, dovrà essere esperita prima dell avvio del procedimento ai sensi del sopraccitato decreto, come indicato nell art. 5 comma 2 del D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28. Se a seguito di detta Verifica il progetto risulterà soggetto alla Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) quest ultima dovrà essere svolta contestualmente alla procedura normata dal D.Lgs. 387/03 e s.m.i. Gli esiti della stessa, della Valutazione di Incidenza, ove prevista, nonché di tutti gli atti autorizzatori comunque denominati in materia ambientale, di cui all art. 26 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., dovranno essere contenuti in provvedimenti espressi e motivati che confluiranno nella Conferenza dei Servizi. Ai sensi dell art. 14-ter, comma 4, della Legge n. 241/90 i lavori della Conferenza rimarranno sospesi fino al termine prescritto per la conclusione di dette procedure. Il termine per la conclusione del procedimento unico, qualora venga svolto in concomitanza con la procedura di VIA, non potrà essere superiore ai 150 giorni previsti, decorrenti dalla data di ricevimento dell istanza ovvero, nel caso di richiesta integrazioni, nei termini previsti dall articolo 24, commi 9 e 9 bis e 26, commi 3 e 3 bis dello stesso D.Lgs. 152/ Condizioni di Verifica o Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) Qualora gli impianti in oggetto presentino le caratteristiche indicate nel punto n. 23 dell Allegato A2 (impianti eolici per la produzione di energia elettrica, con procedimento nel quale è prevista la partecipazione obbligatoria del rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali) della L.R. 40/98 e s.m.i. e n. 38 dell Allegato B2 (impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento) o abbiano una potenza nominale complessiva superiore ad 1 MW saranno soggetti a procedura di Verifica di Impatto Ambientale ai sensi dell art. 10 della suddetta L.R. Se l impianto sarà soggetto a Verifica, tale procedura dovrà essere esperita prima dell avvio del procedimento ai sensi del D.Lgs 387/03 e, se il progetto risulterà da assoggettare a Valutazione, l iter, ai sensi del D.Lgs 387/03, verrà svolto contestualmente alla V.I.A. 3

4 Nel caso in cui sia necessaria la Verifica dovrà essere presentata la documentazione indicata nell art. 10 della L.R. 40/98 e s.m.i. nonché nel D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., provvedendo a consegnare: a) n. 1 copia in formato cartaceo del Progetto preliminare; b) n. 1 copia in formato cartaceo dello Studio preliminare ambientale contenente gli elementi di verifica di cui all allegato E della L. R. 40/98 e s.m.i. così come modificato dalla DCR n del ; c) l elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri da acquisire ai fini della realizzazione e dell esercizio dell opera o intervento; d) n. 3 copie conformi in formato elettronico - cd (files in formato standard pubblicabile su web -.pdf) del progetto preliminare e dello studio preliminare ambientale di cui ai punti a) e b). e) l attestazione di avvenuto deposito della documentazione presso il/i Comune/i sede/i di intervento. È facoltà del proponente decidere, eventualmente, di non esperire la fase di Verifica ma di effettuare direttamente la Valutazione di Impatto Ambientale. 4

5 3. Iter autorizzativo per gli impianti soggetti al procedimento unico (in base al D. Lgs. 387/03 e s.m.i.) FASE A: ricevimento dell istanza di autorizzazione L istanza, così come prevista dalla modulistica allegata, deve essere presentata alla Provincia di Cuneo, provvista di marca da bollo da 14,62. Il gestore che intende installare un impianto nuovo presenta, in allegato all istanza, così come disposto al punto 13 della Parte Terza del Decreto Ministeriale del 10 settembre 2010 e all Allegato1 della D.G.R. n del 30 gennaio 2012, la documentazione sotto riportata in un unica copia cartacea e in un unica copia su supporto informatico, con frontespizio timbrato e firmato dal proponente e dal progettista avente le seguenti caratteristiche: grandezza dei files inferiore a 14 Mb; formato dei files.pdf; nome del file non superiore a 25 caratteri; nome del file senza caratteri speciali (es:accento, apostrofo, asterisco, virgolette ); dovrà essere presente un file contenente l elenco dei documenti tecnici presenti sul supporto informatico, numerati in ordine progressivo; il nome di ogni file dovrà contenere la numerazione iniziale progressiva riferita all elenco di cui al punto precedente. Dovrà inoltre essere indicato l indirizzo a cui far pervenire tutte le comunicazioni relative al procedimento e, se presente, l indirizzo di posta elettronica certificata. DOCUMENTAZIONE GENERALE a) il progetto definitivo dell impianto, comprensivo delle opere per la connessione alla rete, delle altre infrastrutture indispensabili previste, della dismissione dell impianto e del ripristino dello stato dei luoghi. Detto progetto dovrà contenere anche gli eventuali interventi di tipo accessorio (quali, ad esempio, modifiche, adeguamenti o costruzioni di strade di accesso all impianto) nonché le opere di mitigazione; b) una relazione tecnica, inclusa nel progetto definitivo, a firma di tecnico abilitato, in cui siano riportati: 1. i dati generali del proponente resi mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell articolo 43, comma 1 del D.P.R. 445/2000 comprendenti, nel caso di impresa, copia di certificato camerale, in corso di validità, con dicitura antimafia; 2. le caratteristiche principali dell impianto ossia la costituzione di massima dell impianto, il bilancio di energia, il rendimento globale di impianto (da valutare sia in condizione massima di esercizio, che in condizione media annuale), la potenza globale installata, le caratteristiche anemometriche del sito, le modalità e la durata dei rilievi, che non può essere inferiore ad un anno e le risultanze sulle ore equivalenti annue di funzionamento; 3. la descrizione del ciclo produttivo ossia i principi di funzionamento, i componenti principali; 4. la descrizione dell intervento, delle fasi, dei tempi e delle modalità di esecuzione dei complessivi lavori previsti, del piano di dismissione degli impianti e di ripristino dello stato dei luoghi; 5. i dati del monitoraggio dell avifauna e della chirotterofauna effettuato utilizzando il protocollo approvato dalla Regione Piemonte con D.G.R. n del 6 luglio 2009 (B.U.R.P. 9 luglio 2009, n. 27) e riportato nell Allegato 3 della D.G.R. n del 30 gennaio 2012; 5

6 6. una stima dei costi di dismissione dell impianto e di ripristino dello stato dei luoghi, attualizzato all anno di dismissione, in cui dovranno essere conteggiati anche i costi di smaltimento delle attrezzature; 7. un analisi delle possibili ricadute sociali, occupazionali ed economiche dell intervento a livello locale per gli impianti di potenza superiore ad 1 MW; c) l elenco delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, da acquisire ai fini della realizzazione e dell esercizio dell opera o dell intervento; d) l indicazione degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati necessari all acquisizione, da parte della Provincia, del certificato di destinazione urbanistica e dell estratto dei mappali, delle norme d uso del piano paesaggistico regionale in riferimento alle aree interessate nonché, ove prescritta, la relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. 12 dicembre 2005; e) la ricevuta di pagamento degli oneri istruttori che, sulla base di quanto determinato con D.G.P. n. 356 del 30/11/2010 Spese di istruttoria per procedure relative allo sfruttamento delle risorse idriche, minerarie ed energetiche, dovranno essere pari allo 0,03% dell importo dell investimento. Dovrà pertanto essere allegato anche il computo metrico estimativo, finalizzato ad individuare univocamente l importo dell investimento; il versamento dovrà essere effettuato tramite bonifico intestato a Provincia di Cuneo IBAN IT91T , presso UNICREDIT BANCA Agenzia di Cuneo, Piazza Galimberti, inserendo come causale D.Lgs 387/03, spese di istruttoria relative al progetto di f) l impegno alla corresponsione, all atto di avvio dei lavori, di una cauzione a garanzia dell esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino, da versare a favore dell amministrazione procedente mediante fideiussione bancaria o assicurativa secondo l importo stabilito in via generale dalle Regioni o dalle Province delegate in proporzione al valore delle opere di rimessa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale; la cauzione è stabilita in favore dell amministrazione che sarà tenuta ad eseguire le opere di rimessa in pristino o le misure di reinserimento o recupero ambientale in luogo al soggetto inadempiente; al fine di contrastare le attività meramente speculative dovrà essere presentato inoltre l impegno alla prestazione di congrue garanzie finanziarie (indicativamente pari a 50 /kw) per assicurare l effettiva realizzazione dell impianto; g) una copia della comunicazione effettuata alla Soprintendenza: nei casi in cui l impianto non ricada in zona sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. 42 del 2004 il proponente deve, infatti, effettuare una comunicazione alle competenti Soprintendenze per verificare la sussistenza di procedimenti di tutela ovvero di procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici, in itinere alla data di presentazione dell istanza di autorizzazione unica; VALUTAZIONE PREVISIONALE DI IMPATTO ACUSTICO h) una valutazione previsionale di impatto acustico (VPIA), ai sensi dell art. 8, comma 4 della L. 26 ottobre 1995, n. 447 e dell art. 10 della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52 redatta in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 2 febbraio 2004, n ; la VPIA, infine, dovrà entrare nel merito della fase di cantiere, per consentire alla Ditta istante di valutare la necessità di chiedere, per tale fase, una deroga al rispetto dei limiti vigenti; tale deroga dovrà essere stabilita con autorizzazione rilasciata dal Comune, contenente i limiti temporali della deroga, nonché le prescrizioni atte a ridurre al minimo il disturbo (art. 9, L.R. 52/00); DISPONIBILTA DEL SITO i) la documentazione da cui risulti la disponibilità dell area su cui realizzare l impianto e le opere connesse, comprovata da titolo idoneo alla costruzione di entrambi debitamente 6

7 registrato, ovvero, nel caso in cui sia necessaria, la richiesta di dichiarazione di pubblica utilità delle opere connesse e di apposizione del vincolo preordinato all esproprio, corredata dalla documentazione riportante l estensione, i confini ed i dati catastali delle aree interessate ed il piano particellare; tale documentazione dovrà essere aggiornata dal proponente nel caso in cui il progetto subisca delle modifiche durante la fase istruttoria; CONNESSIONE ALLA RETE ELETTRICA j) il preventivo per la connessione (cosiddetta TICA) redatto dal gestore della rete elettrica nazionale o della rete di distribuzione secondo le disposizioni di cui agli art. 6 e 7 della Delibera AEEG ARG/elt 99/08 e successive diposizioni in materia, esplicitamente accettato; al preventivo devono essere allegati gli elaborati necessari al rilascio dell autorizzazione degli impianti di rete per la connessione, predisposti dal gestore di rete competente, nonché gli elaborati relativi agli eventuali impianti di utenza per la connessione, predisposti dal proponente. Entrambi i predetti elaborati devono comprendere tutti gli schemi utili alla definizione della connessione così come previsto dalla nota del Ministero dello Sviluppo Economico allegata (allegato 1); k) nel caso in cui il preventivo per la connessione comprenda una stazione di raccolta potenzialmente asservibile a più impianti e le opere in esso individuate siano soggette a valutazione di impatto ambientale, la relazione che il gestore di rete rende disponibile al produttore, redatta sulla base delle richieste di connessione di impianti ricevute dall azienda in riferimento all area in cui è prevista la localizzazione dell impianto, comprensiva dell istruttoria, corredata dei dati e delle informazioni utilizzati, da cui devono risultare, oltre alle alternative progettuali di massima e le motivazioni di carattere elettrico, le considerazioni operate al fine di ridurre l estensione complessiva e contenere l impatto ambientale delle infrastrutture di rete; l) la verifica, mediante valutazioni previsionali, del rispetto dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità di cui alla Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici (L. 36/2001) ed ai relativi decreti attuativi. In particolare dovrà essere calcolata la Distanza di Prima Approssimazione (Dpa) a cui l induzione magnetica scende a 3 µt, secondo le indicazioni del D.M. 29 maggio 2008, sia per i cavidotti in MT di nuova realizzazione, compreso quello necessario per l allacciamento alla rete MT esistente, sia per le cabine secondarie di trasformazione BT/MT; sono ovviamente fatte salve le esclusioni previste dal suddetto D.M.; dovrà quindi essere verificato che all interno di tale Dpa non ricadano abitazioni, ambienti gioco per l infanzia, scuole o luoghi destinati alla permanenza per un tempo non inferiore alle 4 h/g e, in caso contrario, adottare tutti gli accorgimenti previsti dal suddetto D.M. e dal D.P.C.M. 8 luglio Si ritiene utile che la Ditta produca una rappresentazione planimetrica del tracciato della linea MT esistente a cui si intende consegnare l energia elettrica prodotta, delle linee MT di nuova realizzazione (compresa quella necessaria per l allacciamento alla rete MT esistente), nonché delle cabine di trasformazione e riporti in tale planimetria anche l indicazione delle fasce corrispondenti alla Dpa per tali manufatti; EVENTUALI ULTERIORI AUTORIZZAZIONI Qualora sull area oggetto di intervento vi sia la presenza di vincoli o vi sia la necessità di ottenere autorizzazioni, pareri, nulla osta o altri atti di analoga natura che confluiscono nel procedimento unico e di cui è fornito un elenco indicativo nell allegato 1 delle Linee Guida Nazionali, dovrà essere presentata in allegato all istanza, ed in aggiunta a quanto precedentemente indicato, tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter istruire le singole pratiche correttamente. A titolo esemplificativo: 7

8 i. Vincolo idrogeologico: relazione geologica e progettazione della regimazione acque come prevista dalla l.r. 45/89 e s.m.i.; ii. Vincolo paesaggistico: relazione paesaggistica ai sensi del DPCM 12 dicembre 2005; iii. Valutazione di incidenza: relazione contenente gli elementi previsti dall Allegato G al D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e dall articolo 43 della legge Regionale 29 giugno 2009, n. 19. VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE Nel caso in cui l impianto in oggetto richieda lo svolgimento della Valutazione di Impatto Ambientale in allegato a quanto esposto dovrà essere presentata la documentazione prevista dalla L.R. 40/98 e s.m.i. relativa al progetto di cui alla lettera a) quale, ad esempio: lo Studio di Impatto ambientale e la Sintesi non tecnica. Il proponente dovrà inoltre avere cura di effettuare tutti gli adempimenti preliminari previsti dalla legislazione vigente in materia di VIA, quali, a mero titolo esemplificativo, la pubblicazione di avviso dell avvenuto deposito degli elaborati progettuali presso l Ufficio Deposito Progetti della Provincia di Cuneo, a propria cura e spese, su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale. Poiché la ratio del procedimento unico è di permettere il rilascio di tutte le autorizzazioni necessarie da parte degli enti competenti con un provvedimento unico, il proponente, al fine di porre tutti gli enti coinvolti in condizione di effettuare, in sede di Conferenza dei Servizi, una disamina esaustiva e quindi rilasciare la propria autorizzazione, dovrà presentare un istanza unica, così come allegata alla presente modulistica, nonché tutta la documentazione prevista dalla legislazione vigente al fine di poter mettere in condizioni tutti i soggetti coinvolti alla conferenza dei servizi di esprimere parere per quanto di competenza. In caso di modifica di un impianto esistente sarà cura dell ente competente individuare se si tratta di modifica sostanziale, e quindi soggetta a nuova autorizzazione, o non sostanziale. FASE B: verifica documentale Ricevuta la suddetta documentazione il Dirigente del Settore Gestione Risorse del Territorio nomina il responsabile del procedimento. Si procederà quindi ad un verifica formale della documentazione inoltrata e della conformità di quest ultima con quanto previsto dalla normativa vigente e gli eventuali modelli predisposti dagli uffici. Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell istanza la Provincia, verificata la completezza formale della documentazione, comunica al richiedente l esito di tale verifica che potrà essere: o positivo: verrà pertanto avviato l iter procedurale e convocata la prima conferenza dei servizi o negativo: in base alla carenza documentale si procederà con: Dichiarazione di improcedibilità per sostanziale carenza documentale Richiesta integrativa ai fini dell avvio del procedimento qualora la carenza non sia ritenuta sostanziale FASE C: convocazione della Conferenza dei Servizi C.1) La Conferenza dei Servizi per la valutazione dell istanza in esame è convocata a cura dell Ufficio Energia. Con la lettera di convocazione della suddetta Conferenza vengono indicati, ai soggetti che dovranno intervenire, l indirizzo internet e l apposita password per accedere alla copia digitale di tutta la documentazione pervenuta ed il nominativo del responsabile del procedimento. 8

9 C.2) Copia della lettera di convocazione è pubblicata all Albo Pretorio (online) della Provincia per darne pubblicità a chiunque vi abbia interesse. FASE D: Conferenza dei Servizi La Conferenza dei Servizi è svolta secondo le procedure istituite dalla L. 241/90 e s.m.i., e ad essa partecipano, oltre alla ditta istante, tutti i rappresentanti degli enti coinvolti. Nel corso della Conferenza dei Servizi, qualora non sia necessario richiedere integrazioni, vengono concordate dagli enti competenti al rilascio delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei pareri o degli altri atti di analoga natura, le eventuali prescrizioni previste per l impianto in esame. Successivamente alla Conferenza dei servizi sono espletati i seguenti adempimenti: predisposizione del verbale a cura del Segretario della Conferenza; predisposizione di eventuali richieste di integrazioni, emerse nel corso della Conferenza. La richiesta di integrazioni sospende il decorrere dei termini per il rilascio della autorizzazione. Alla ricezione delle integrazioni richieste, viene nuovamente convocata la Conferenza dei Servizi per la riunione decisoria, ove sia stato così stabilito dai partecipanti al termine della precedente Conferenza. FASE E: rilascio o diniego di autorizzazione Successivamente alle risultanze della Conferenza dei Servizi viene emesso dal Dirigente del Settore Risorse Naturali il provvedimento di rilascio di autorizzazione alla costruzione ed all esercizio dell impianto per la produzione di energia elettrica, o viene adottato provvedimento di diniego debitamente motivato, successivamente al decorso dei termini della comunicazione dei motivi ostativi. 9

10 ALLEGATO 1 Ministero dello Sviluppo Economico DIPARTIMENTO PER LE COMUNICAZIONI ISPETTORATO TERRITORIALE PIEMONTE VALLE D AOSTA Settore III Reti e servizi di comunicazione elettronica Oggetto: Procedimento per il rilascio dei Nulla Osta ai sensi dell art. 95 D. L.vo 259/03 per linee elettriche aeree ed interrate di classe zero, I classe e di II classe secondo le definizioni di classe adottate nel D.P.R , n 1062; tenuto conto delle Linee guida per l autorizzazione degli impianti da fonti Rinnovabili di cui al D.M. 10 settembre Procedimento 1) Il proponente per il rilascio di autorizzazione unica invia al/ai gestore/i di Comunicazioni Elettroniche (Telecom, Wind, Fastweb etc) n. 3 planimetrie in scala 1:25000 e n. 3 planimetrie in scala 1:2.000, con sopra riportato il progetto completo (impianto di rete e impianto di utenza) riferito ai tracciati delle condutture elettriche che si intende costruire, modificare o spostare, al fine di acquisire dati e notizie sulla posizione delle linee telefoniche che eventualmente verranno ad interferire per effetto della costruzione del nuovo elettrodotto modifica e/o spostamento di quello esistente. Detta richiesta con allegata n.1 planimetria dovrà essere inviata, per conoscenza, anche a questo Ministero. 2) Il/i gestore/i di Comunicazioni Elettroniche, dopo aver riportato sulle planimetrie la posizione dei propri impianti ed i tipi di protezione adottate, restituisce/scono due delle tre copie al proponete di autorizzazione unica. 3) Il proponente di autorizzazione unica può inviare anche tramite la Provincia o Regione deputata ad indire la conferenza dei servizi, ai sensi della 387/2003, la seguente specifica documentazione, a corredo/integrazione dell istanza per il rilascio dell autorizzazione unica: n. 1 copia in bollo (attualmente di 14,62) della richiesta del Nulla Osta; n. 1 copia in bollo (attualmente di 0,52) della planimetria di cui al punto 2 unitamente alla documentazione relativa alla presenza di eventuali interferenze del gestore di Comunicazione Elettroniche; n. 1 Dichiarazione d impegno sulle norme tecniche da osservare per la realizzazione dell impianto; originale o copia conforme all originale dell atto di sottomissione per le società che producono per la prima volta istanza per il rilascio del nulla osta; attestazione originale di un versamento di euro 114,00 (centoquattordici/00) quali oneri di istruttoria, salvo conguaglio, su c.c.p. n intestato alla Tes. Viterbo Prestazioni Conti Terzi art.6 co.2, d.lgs 366/2003 con la causale Art.2 comma 1 let. E) del D.M Capo 18 Capitolo 2569/0 fatto salvo eventuale conguaglio finale. 4) Il proponente o la Provincia o la Regione competente trasmette detta documentazione a questo Ispettorato per il rilascio del nulla osta. 5) L Ispettorato comunica alle parti l avvio del procedimento ai sensi della legge 241/90 e s.m.i., esamina la documentazione ricevuta al fine rilasciare l eventuale nulla osta nei termini previsti, attualmente 90 giorni al netto del tempo richiesto per 10

11 l effettuazione di tutti gli accertamenti tecnici e/o amministrativi a carico dell istante (D.P.C.M. n. 273 del ). 6) Comunicazione formale a mezzo Fax di inizio lavori e fine presunta dei lavori da parte del gestore elettrico. 7) Dichiarazione sostitutiva della società elettrica e/o produttore di energia elettrica dell atto di notorietà, ai sensi dell art. 47 del D.P.R. 445/2000, inerente il rispetto delle norme osservate per la realizzazione dell impianto, con allegata la copia di un documento valido del Legale rappresentante o procuratore o produttore della relativa società ai sensi dell art. 38 comma 3 D.P.R. 445/2000 ). N.B. eventuale modulistica da produrre può essere richiesta. Si precisa che tutti gli allegati all istanza ( compreso le planimetrie con sopra riportato il tracciato dell impianto) devono essere firmati dal Legale Rappresentante della società. Sulla planimetrie oltre che riportare il tracciato della conduttura elettrica in maniera inequivocabile è necessaria anche una legenda con colorazioni diverse. 11

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