VADEMECUM SUL BOLLETTINO DEI MARCHI COMUNITARI

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1 VADEMECUM SUL BOLLETTINO DEI MARCHI COMUNITARI V.11 ( )

2 VADEMECUM Introduzione Part A Part B - Domande di marchi comunitari - Registrazioni di marchi comunitari Parte C - Iscrizioni successive nel registro dei marchi comunitari Parte D - Rinnovi di marchi comunitari Parte E - Istanze di trasformazione Parte F - Restitutio in integrum Parte M - Registrazioni internazionali che designano la Comunità europea Elenco dei codici utilizzati nella pubblicazione

3 Introduzione

4 Introduzione 1. Il Bollettino dei marchi comunitari La versione ufficiale e legale del Bollettino dei marchi comunitari è pubblicata sul sito web dell UAMI ed è accessibile direttamente e gratuitamente al seguente URL: N.B.: Il termine per l opposizione decorre dalla data di cui al codice 442 nella pubblicazione on-line del Bollettino dei marchi comunitari. 2. Il Vademecum a) Struttura del Bollettino dei marchi comunitari Il presente Vademecum contiene tutte le informazioni relative al contenuto del Bollettino dei marchi comunitari. Il Bollettino dei marchi comunitari si suddivide in sette parti: Parte A: Domande di marchi comunitari Parte B: Registrazioni di marchi comunitari Parte C: Iscrizioni successive nel registro dei marchi comunitari (successive alla registrazione originaria, come modifiche, trasferimenti, licenze, rinunce, ecc.) Parte D: Rinnovi di marchi comunitari Parte E: Istanze di trasformazione Parte F: Restitutio in integrum Parte M: Registrazioni internazionali che designano la Comunità europea b) Codici INID Ogni elemento è preceduto da un numero di codice conformemente allo standard ST60 dell'ompi (Raccomandazione sui dati bibliografici relativi ai marchi). Questi numeri di codice sono detti codici INID, laddove INID è l acronimo di Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data (Numeri convenuti a livello internazionale per l identificazione dei dati bibliografici). Si usano per identificare i dati bibliografici relativi alla pubblicazione di un iscrizione. Informazioni dettagliate sono reperibili al seguente URL: Per motivi tecnici, nelle singole sezioni tale codice può avere un contenuto che si discosta dalla definizione standard dell OMPI. Nel caso in cui nella stessa sezione sia citata più di una data di pubblicazione, la data relativa ad una pubblicazione precedente o nel Bollettino dei marchi comunitari è preceduta dal codice di categoria 400 "Data(e) di divulgazione delle informazioni al pubblico". Le pubblicazioni precedenti o errate sono identificate dalla(e) data(e), numero(i) e parte(i) del Bollettino dei marchi comunitari. c) Correzione di errori La correzione di errori nelle pubblicazioni è pubblicata conformemente alle regole 14 e 27 REMC. Può trattarsi di errori assoluti o relativi : Un errore è considerato "assoluto" quando la pubblicazione di una domanda o di un iscrizione nel registro dei marchi comunitari, o di un particolare relativo a domande o registrazioni, non avrebbe dovuto aver luogo; la pubblicazione va pertanto considerata nulla e non avvenuta.

5 Un errore è considerato "relativo" quando la pubblicazione è viziata da errore riguardante una domanda o un iscrizione nel registro dei marchi comunitari, o un particolare relativo a una domanda o registrazione. La correzione, in tal caso, concernerà esclusivamente tale iscrizione, o porzione di iscrizione. d) Elenco delle abbreviazioni CTM RMC REMC Marchio comunitario Regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio, del 26 febraio 2009, sul marchio comunitario Regolamento (CE) n. 2868/95 della Commissione, del 13 dicembre 1995, recante modalità di esecuzione del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario Iscrizione Iscrizione nel registro dei marchi comunitari INID ST.3 ST.60 OMPI Internationally agreed Numbers for the Identification of (bibliographic) Data (Numeri convenuti a livello internazionale per l identificazione dei dati [bibliografici]) (si veda il punto 2. b) Standard dell OMPI Codici di due lettere per la rappresentazione di stati, altri enti e organizzazioni Standard dell OMPI Dati bibliografici relativi ai marchi Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale

6 Parte A - Domande di marchio comunitario

7 Parte A - Domande di marchio comunitario Presentazione La Parte A comprende due sezioni: A.1. - A.2. - Domande di marchio comunitario pubblicate ai sensi dell'articolo 39 del RMC Modifiche relative a domande di marchio comunitario precedentemente pubblicate A.1.- Domande di marchio comunitario pubblicate ai sensi dell articolo 39 del RMC Le domande sono pubblicate ai sensi dell'articolo 39 del RMC, sempre che non siano state respinte ai sensi dell articolo 37 del medesimo regolamento. Il contenuto della pubblicazione delle domande è disciplinato dalla regola 12 del REMC. Ogni elemento è preceduto da un numero di codice conforme allo standard ST.60 dell'ompi, come riportato di seguito. Le domande sono pubblicate nelle lingue ufficiali dell UE al momento in cui la domanda è stata depositata. Ove sia necessaria una traduzione, l ordine delle lingue è sempre disciplinato dai regolamenti applicabili dell UE. Informazioni dettagliate sono reperibili al seguente URL: Numero della domanda 220 Data di deposito della domanda 442 Data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei marchi comunitari 541 Riproduzione del marchio in caso di caratteri standard 546 Riproduzione del marchio in caso di caratteri non standard 551 Marchio collettivo 554 Marchio tridimensionale Ologramma Marchio acustico Marchio olfattivo Marchio di colore Altro marchio 571 Descrizione del marchio 591 Indicazione del(i) colore(i) rivendicato(i) 531 Elementi figurativi (Classificazione di Vienna) 526 Rinuncia ai diritti di esclusività 521 Carattere distintivo acquisito con l uso 731 Nome ed indirizzo del richiedente 740 Nome ed indirizzo del procuratore 270 Lingua di deposito della domanda e seconda lingua 511 Elenco dei prodotti e dei servizi classificati secondo la Classificazione di Nizza 300 Paese, data e numero della domanda di cui si rivendica la priorità 230 Nome dell esposizione e data in cui i prodotti ed i servizi sono stati esposti al pubblico per la prima volta (priorità di esposizione, ai sensi dell articolo 33) Preesistenza: paese; (a) numero di registrazione; (b) data di registrazione; (c) data di deposito; (d) data della priorità Trasformazione: numero della registrazione internazionale indicante la Comunità europea oggetto di cancellazione; (a) data della registrazione internazionale o (se del caso) della successiva estensione; (b) data di priorità della registrazione internazionale (se del caso)

8 Laddove siano applicabili i codici 521, 551, 554, 555, 556, 557, 558 o 559, il codice sarà seguito da un numero (1 = sì, 0 = no). Sotto il codice 270, i codici lingua riguardano: - la lingua di deposito della domanda (una delle lingue ufficiali della Comunità europea), - la seconda lingua che deve essere indicata dal richiedente (una delle lingue dell Ufficio). Per i codici a due lettere che rappresentano le lingue si applica lo standard ISO Allorquando una pubblicazione di marchio reca menzione del codice 350, ciò significa che sussistono una o più rivendicazioni di preesistenza la cui validità non è ancora stata oggetto di esame. Ai sensi dell articolo 40 del RMC, tutte le persone fisiche o giuridiche, nonché i gruppi che rappresentano fabbricanti, produttori, prestatori di servizi, commercianti o consumatori possono indirizzare all Ufficio, dopo la pubblicazione della domanda, osservazioni scritte, specificando i motivi, in particolare a norma dell articolo 7 del RMC, per i quali il marchio dovrebbe essere escluso d ufficio dalla registrazione. Ai sensi dell articolo 41 di detto regolamento, nel termine di tre mesi a decorrere dalla pubblicazione della domanda, può essere fatta opposizione alla registrazione del marchio per il motivo che ne dovrebbe essere esclusa la registrazione a norma dell articolo 8 RMC. La data di decorrenza del termine di opposizione è la data che appare sotto il codice 442 nella pubblicazione on-line del Bollettino dei marchi comunitari. La regola 15 del REMC specifica il contenuto dell atto di opposizione. Qualora la tassa di opposizione (350 ECU) non sia versata entro il termine di tre mesi previsto dall articolo 41, paragrafo 3, del RMC, l opposizione sarà considerata non presentata. L atto di opposizione deve essere inviato all Ufficio, ad Alicante, all indirizzo seguente: deposito elettronico: Per il deposito elettronico delle opposizioni consultare lo strumento e-opposition del sito web dell Ufficio: per telefax: per posta o per consegna espressa, ad esempio a mezzo corriere: Ufficio per l Armonizzazione nel Mercato Interno (Marchi, disegni e modelli) Avenida de Europa, 4 E Alicante, Spagna

9 A.2. Modifiche alle domande di marchio comunitario precedentemente pubblicate Ogni tipo di modifica fa capo a una sezione separata. Le domande già pubblicate vengono identificate facendo riferimento al(i) numero(i) di domanda, alla(e) data(e), al(ai) numero(i) e alla sezione(i) della(e) precedente(i) pubblicazione(i) nel Bollettino dei marchi comunitari. Salvo indicazione contraria, l elemento modificato è pubblicato integralmente (nome e indirizzo, prodotti o servizi in una classe particolare, ecc.) senza indicare quale specifica parte dell elemento in questione è stata modificata. Gli elementi sono identificati da un numero di codice, identico a quello utilizzato nella sezione A.1. A Correzione di errori A Errori assoluti Essi saranno presentati nel modo seguente: 210 Numero della domanda 442 Data di pubblicazione della cancellazione nel Bollettino dei marchi comunitari A Errori relativi La pubblicazione di errori ai sensi dell articolo 43, paragrafo 2, del RMC, e delle regole 13 e 14 del REMC, può comportare un nuovo periodo di opposizione in relazione al nuovo elemento contenuto per la prima volta nella pubblicazione modificata. Oltre all'identificazione della precedente pubblicazione, l'elemento modificato è pubblicato integralmente. 210 Numero della domanda... Elemento modificato, preceduto dal codice corrispondente 442 Data di pubblicazione della correzione nel Bollettino dei marchi comunitari A Ritiri Tale sezione contiene menzione delle domande precedentemente pubblicate che sono state oggetto di ritiro ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del RMC. 210 Numero della domanda 400 Data(e), numero(i) e sezione(i) della(e) precedente(i) pubblicazione(i) nel Bollettino dei marchi comunitari 442 Data di pubblicazione del ritiro nel Bollettino dei marchi comunitari A Limitazioni Tale sezione identifica le domande precedentemente pubblicate per le quali l elenco dei prodotti o servizi è stato limitato ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 1, del RMC. Per quanto concerne ciascuna classe, i prodotti o servizi rimanenti dopo la limitazione sono pubblicati integralmente. La soppressione di un'intera classe è simboleggiata dal segno "-" dopo il rispettivo numero di classe. 210 Numero della domanda

10 400 Data(e), numero(i) e sezione(i) della(e precedente(i) pubblicazione(i) nel Bollettino dei marchi comunitari 511 Indicazione dei prodotti/servizi rimanenti 442 Data di pubblicazione della limitazione nel Bollettino dei marchi comunitari A Domande respinte A Rigetto totale Tale sezione fa riferimento, conformemente all'articolo 39, paragrafo 2 e all articolo 42, paragrafo 6, del RMC, a quelle domande, precedentemente pubblicate, per cui si è adottata una decisione, divenuta definitiva, di rigetto totale. 210 Numero della domanda 400 Data(e), numero(i) e sezione(i) della(e) precedente(i) pubblicazione(i) nel Bollettino dei marchi comunitari 442 Data di pubblicazione del rigetto totale nel Bollettino dei marchi comunitari A Rigetto parziale Tale sezione fa riferimento, ai sensi dell'articolo 39, paragrafo 2 e all articolo 43, paragrafo 6, del RMC, alle domande, precedentemente pubblicate, per cui si è adottata una decisione, divenuta definitiva, di rigetto parziale. L'elenco dei prodotti e dei servizi rimanenti è pubblicato. 210 Numero della domanda 400 Data(e), numero(i) e sezione(i) della(e) precedente(i) pubblicazione(i) nel Bollettino dei marchi comunitari 511 Indicazione dei prodotti/servizi rimanenti 442 Data di pubblicazione del rigetto parziale nel Bollettino dei marchi comunitari A Divisioni Tale sezione fa riferimento, ai sensi dell'articolo 44 del RMC, a quelle domande, precedentemente pubblicate, in cui il richiedente abbia diviso la domanda dichiarando che taluni dei prodotti o servizi inclusi nella domanda originale saranno oggetto di una o più domande divisionali. La divisione determina uno sdoppiamento: taluni prodotti e servizi non sono più inclusi nella domanda originale e danno luogo ad una o più domande nuove, dette domande divisionali. A Divisioni di domande di marchio comunitario Ai sensi della regola 13 bis, paragrafo 6, prima frase, la divisione di una domanda che sia stata già pubblicata deve essere pubblicata nel Bollettino dei marchi comunitari. 210 Numero della domanda 400 Data(e), numero(i) e sezione(i) della(e) precedente(i) pubblicazione(i) nel Bollettino dei marchi comunitari 511 Indicazione dei prodotti/servizi rimanenti 442 Data di pubblicazione della divisione nel Bollettino dei marchi comunitari 641 Numero(i) e data(e) della(e) domanda(e) divisionale(i) derivante(i) dalla divisione

11 A Domande divisionali risultanti Ai sensi della regola 13 bis, paragrafo 6, seconda e terza frase, la domanda divisionale deve essere pubblicata; la pubblicazione dovrà contenere le indicazioni e gli elementi di cui alla regola 12. La pubblicazione non apre un nuovo termine per la presentazione di un opposizione. 210 Numero della domanda 220 Data di deposito della domanda 442 Data di pubblicazione della domanda nel Bollettino dei marchi comunitari 541 Riproduzione del marchio in caso di caratteri standard 546 Riproduzione del marchio in caso di caratteri non standard 551 Marchio collettivo 554 Marchio tridimensionale 555 Ologramma 556 Marchio acustico 557 Marchio olfattivo 558 Marchio di colore 559 Altro marchio 571 Descrizione del marchio 591 Indicazione del(i) colore(i) rivendicato(i) 531 Elementi figurativi (Classificazione di Vienna) 526 Rinuncia ai diritti di esclusività 521 Carattere distintivo acquisito con l uso 731 Nome e indirizzo del richiedente 740 Nome ed indirizzo del rappresentante 270 Lingua di deposito della domanda e seconda lingua 511 Prodotti e servizi classificati secondo la Classificazione di Nizza 300 Paese, data e numero della domanda di cui si rivendica la priorità 230 Nome dell esposizione e data in cui i prodotti e i servizi sono stati esposti al pubblico per la prima volta (priorità di esposizione di cui all art. 33) 350 Preesistenza: paese; (a) numero della registrazione; (b) data della registrazione; (c) data di deposito; (d) data della priorità 641 Numero(i) e data(e) della domanda originale oggetto della divisione 646 Trasformazione: numero della registrazione internazionale indicante la Comunità europea oggetto di cancellazione; (a) data della registrazione internazionale o (se del caso) della successiva estensione; (b) data di priorità della registrazione internazionale (se del caso)

12 Parte B - Registrazioni di marchi comunitari

13 Parte B - Registrazioni di marchi comunitari Indice La parte B del Bollettino è riservata alle registrazioni di marchi comunitari. La pubblicazione di tutte le registrazioni è prescritta dalla regola 23, paragrafo 5 del REMC. Effetti Sono descritti all articolo 9, paragrafo 3 del RMC, ed essenzialmente riguardano l opponibilità ai terzi dei diritti conferiti dal marchio comunitario. Inoltre, nel caso in cui un tribunale sia adito su questioni relative ad un marchio comunitario, la pubblicazione è condizione necessaria affinché esso possa pronunciarsi sul merito. La pubblicazione per relationem : il concetto di modifica Questa forma di pubblicazione abbreviata, prevista dalla regola 85, paragrafo 4 del REMC, permette di evitare di pubblicare una seconda volta le iscrizioni già pubblicate, in particolare in occasione della pubblicazione della domanda di registrazione ai sensi della regola 12 del REMC Di conseguenza, nel caso in cui le iscrizioni relative alla registrazione di un marchio non comportino alcuna modifica rispetto alla domanda pubblicata, la pubblicazione delle iscrizioni suddette si effettua mediante semplice rinvio a quelle che compaiono nella domanda pubblicata. Nel rinvio verrà tenuto conto dell eventualità in cui la domanda fosse stata oggetto di ulteriore pubblicazione (ad es. a norma dell articolo 43, paragrafo 2, del RMC). Qualora un iscrizione abbia subito una modifica, questa sarà pubblicata nella versione aggiornata. Il concetto di modifica, così come si intende in questo ambito, comprende non solo le correzioni di cui alla regola 13 del REMC, ma anche qualsiasi altro cambiamento (cambiamento del nome del proprietario, trasferimenti, rinunce, ecc.) che riguardi una delle iscrizioni precedentemente pubblicate ai sensi della regola 12 del REMC. Modifiche dell elenco dei prodotti e servizi Ai fini di una seconda pubblicazione, detto elenco è diviso in parti. In questo caso, per parte si intende il gruppo lingua-classe, vale a dire l elenco che segue il codice-lingua e il numero della classe (es.: IT-34). Le modifiche comportano una seconda pubblicazione integrale dell elenco solamente se riguardano tutte le parti. Diversamente, sarà nuovamente pubblicata solo la parte dell elenco che avrà subito modifiche. Si applicherà la stessa regola quando la modifica sia il risultato di una correzione della traduzione. Se la modifica comporta la soppressione di una classe, sarà pubblicato il numero della classe interessata - senza il codice-lingua - seguito dal segno - (es.: 34 -). Qualora l elenco sia oggetto di modifiche di diversa portata ( ad es. una classe è soppressa, un altra parte è modificata), saranno pubblicate in primo luogo le soppressioni di classe e successivamente le parti modificate. Trasferimenti parziali di beni e servizi intervenuti tra la pubblicazione della domanda e la registrazione Questo genere di trasferimenti determina, conformemente alla regola 32, paragrafo 4, del REMC, lo sdoppiamento della domanda di marchio. Per la domanda originaria, il trasferimento ha effetto identico ad una rinuncia parziale: taluni prodotti e servizi (oggetto del trasferimento) scompaiono dall elenco della domanda originale. Per quanto riguarda la domanda derivata, essa dà luogo ad una nuova registrazione. Se intervengono successivamente alla pubblicazione, ma anteriormente

14 alla registrazione, tali trasferimenti daranno luogo, nella presente parte B del Bollettino, alle seguenti pubblicazioni: - il marchio originario figurerà nella sezione B.2 Registrazioni contenenti modifiche rispetto alla domanda pubblicata ; - il marchio derivato figurerà nella sezione B.3. "Registrazioni derivanti da un trasferimento parziale di prodotti e servizi". Ulteriori modifiche intervenute tra la pubblicazione della domanda e la registrazione Le modifiche relative alle iscrizioni di cui, ai sensi della regola 12 del REMC, non è richiesta la pubblicazione (ad es. licenze, pegni, insolvenza, ecc.), e intervenute tra la data di pubblicazione della domanda e quella di registrazione del marchio, saranno oggetto di pubblicazione separata nella parte C del Bollettino dei marchi comunitari, dedicata alle iscrizioni successive alla registrazione. In tale caso, pertanto, sarà utile fare riferimento anche alla parte C, per trovarvi la pubblicazione dei diritti riguardanti la registrazione al momento del rilascio. Correzione di errori Si tratta della correzione di errori commessi al momento della pubblicazione della registrazione. Tali correzioni sono pubblicate ai sensi della regola 27, paragrafo 3 del REMC. Presentazione La parte B comprende quattro sezioni: B.1. - Registrazioni prive di modifiche rispetto alla domanda pubblicata B.2. - Registrazioni contenenti modifiche rispetto alla domanda pubblicata B.3. - Registrazioni derivanti da trasferimento parziale di prodotti e servizi B.4 - Correzione di errori Segue una breve descrizione della modalità seguita per la pubblicazione di ciascuna sezione. B.1. - Registrazioni prive di modifiche rispetto alla domanda pubblicata Sono pubblicate solo le iscrizioni essenziali per l identificazione del fascicolo, nonché un rinvio alla(e) pubblicazione(i) precedente(i). 151 Data di registrazione 450 Data di pubblicazione della registrazione nel Bollettino dei marchi comunitari 210 Numero della domanda 400 Data(e), numero(i), e sezione(i) della(e) precedenti pubblicazioni nel Bollettino dei marchi comunitari 646 Trasformazione: numero della registrazione internazionale indicante la Comunità europea oggetto di cancellazione; (a) data della registrazione internazionale o (se del caso) della successiva estensione; (b) data di priorità della registrazione internazionale (se del caso) N.B.: In seguito alla registrazione, il codice 731 diventa 732. Tuttavia, poiché tale cambiamento riguarda solo la qualificazione dell iscrizione e non il contenuto, esso non sarà oggetto di pubblicazione. Qualora il codice 646 sia disponibile, il codice 400 può non apparire o essere vuoto.

15 B.2. - Registrazioni contenenti modifiche rispetto alla domanda pubblicata Oltre alle iscrizioni previste per la sezione B.1, sono pubblicate, tra quelle indicate nell articolo 12 del REMC, le iscrizioni che hanno subito modifiche. 151 Data della registrazione 450 Data della pubblicazione della registrazione nel Bollettino dei marchi comunitari 210 Numero della domanda 400 Data(e), numero(i) e sezione(i) della(e) precedenti pubblicazioni nel Bollettino dei marchi comunitari...* iscrizione(i)* modificata(e) 646 Trasformazione: numero della registrazione internazionale indicante la Comunità europea oggetto di cancellazione; (a) data della registrazione internazionale o (se del caso) della successiva estensione; (b) data di priorità della registrazione internazionale (se del caso) * Si tratta degli stessi codici (tranne il codice 731 che diventa il codice 732) e iscrizioni figuranti nell introduzione alla parte A del Bollettino. B.3. - Registrazioni derivanti da trasferimento parziale di prodotti e servizi Sono pubblicate le iscrizioni enumerate nella sezione precedente, quelle che riguardano il marchio originario e tutte le altre necessarie ai sensi della regola 84, paragrafo 2 del REMC. 111 Numero della nuova registrazione 151 Data della nuova registrazione 450 Data di pubblicazione della nuova registrazione nel Bollettino dei marchi comunitari 641 Numero e data della domanda d origine 400 Data(e), numero(i) e sezione(i) della(e) precedenti pubblicazioni nel Bollettino dei marchi comunitari...* Altre iscrizioni* richieste ai sensi della regola 84, paragrafo 2, del REMC * Si tratta degli stessi codici (tranne il codice 731 che diventa il codice 732) e iscrizioni figuranti nell introduzione alla parte A del Bollettino. B.4. Correzione di errori B Errori assoluti Vi figurano quei marchi la cui pubblicazione della registrazione, nonché la registrazione stessa, vanno considerate nulle e non avvenute. 450 Data della pubblicazione della cancellazione nel Bollettino dei marchi comunitari 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione B Errori relativi Vi sono pubblicati il numero della registrazione, l iscrizione corretta e il riferimento alla pubblicazione della registrazione contenente l errore.

16 ... Iscrizione corretta, preceduta dal codice corrispondente 450 Data della pubblicazione della correzione nel Bollettino dei marchi comunitari 580 Data e numero dell iscrizione della correzione Laddove siano applicabili i codici 521, 551, 554, 555, 556, 557, 558 o 559, il codice sarà seguito da un numero (1 = sì, 0 = no).

17 Parte C Iscrizioni successive nel registro dei marchi comunitari

18 Parte C Iscrizioni successive nel registro dei marchi comunitari Indice La parte C del Bollettino è riservata alle iscrizioni che influiscono sul marchio una volta che questo è stato registrato. La pubblicazione di tali iscrizioni è prescritta dalla regola 85, paragrafo 2, del REMC, e dagli articoli del regolamento che trattano dei vari tipi d iscrizione (ad esempio: l articolo 17, paragrafo 5, del RMC, riguardante i trasferimenti). Effetti Di norma, la pubblicazione non è una condizione di opponibilità ai terzi degli atti che sono oggetto dell iscrizione; tale effetto viene prodotto soltanto dall iscrizione nel registro: si veda in particolare l articolo 23, paragrafo 1, del RMC. La pubblicazione delle iscrizioni risponde pertanto ad una pura esigenza d informazione. Un eccezione importante è rappresentata dalla modifica del marchio oggetto della registrazione, iscritta nel registro a norma dell articolo 48 del RMC. Infatti questo tipo di iscrizione è soggetto a opposizione a partire dal momento della sua pubblicazione (regola 25, paragrafo 4, del REMC). Iscrizioni realizzate prima della registrazione del marchio La registrazione del marchio non è una condizione preliminare per l iscrizione di un trasferimento, una licenza, un pegno, un cambiamento di nome, ecc. Iscrizioni di questo tipo possono essere richieste dagli interessati e realizzate dall'ufficio in base ad una semplice domanda di marchio, anche non pubblicata. In tal caso, l iscrizione viene semplicemente annotata nel fascicolo della domanda e non compare nel Bollettino (né nel Registro) dei marchi comunitari finché non si pubblica per la prima volta la domanda o non si registra il marchio. Vi sono due tipi d iscrizione: 1. quella che incide sul contenuto di un elemento pubblicato ai sensi della regola 12 del REMC, ad esempio di un trasferimento. In questo caso, al momento della registrazione del marchio, non viene pubblicata l iscrizione in quanto tale, bensì l'elemento modificato per effetto dell iscrizione: nell esempio citato, il nome del nuovo titolare. Tale elemento è pubblicato nella parte B, sezione B.2 "Registrazioni contenenti modifiche rispetto alla domanda pubblicata "; 2. quella che riguarda elementi non contemplati nella regola 12 del REMC, ad esempio le licenze. Questa è oggetto di pubblicazione nella presente parte del Bollettino, nella sezione corrispondente. Per quanto riguarda la data da attribuire all iscrizione, si è convenuto di adottare quella alla quale l iscrizione stessa viene annotata (ai sensi delle regole 31, paragrafo 8, e 33, paragrafo 4, del REMC) nel fascicolo della domanda di marchio comunitario. Iscrizioni che determinano una riduzione dell elenco dei prodotti e servizi L esecuzione di determinate iscrizioni determina la scomparsa, dall elenco originale, di taluni prodotti e servizi. È il caso delle iscrizioni di rinuncia parziale, di esclusione di determinati prodotti e servizi a seguito di trasferimento parziale, nonché di iscrizioni di decisioni di decadenza/nullità parziale. Talvolta, l eliminazione di detti prodotti e servizi si presenta in forma tale da rendere necessaria la riformulazione dell elenco rimanente, per assicurarne una lettura corretta. Ad esempio, se dall elenco bevande alcoliche si eliminano i prodotti vini, è necessaria la riformulazione dell elenco in bevande alcoliche, ad esclusione dei vini. La regola seguita dal presente Bollettino dei marchi comunitari per la pubblicazione è la seguente: i prodotti e servizi interessati dall iscrizione (ossia, quelli oggetto di rinuncia, esclusione o dichiarazione di decadenza/nullità) continueranno ad essere pubblicati. L elenco rimanente, invece, è pubblicato soltanto se deve essere riformulato. La pubblicazione dell elenco rimanente rispetta, inoltre, la

19 seguente regola: soltanto il contenuto della classe interessata dalla riformulazione viene pubblicato integralmente. Per le classi non interessate, si indica soltanto il numero. Trasferimenti parziali di prodotti e servizi Conformemente alla regola 84, paragrafo 3, lettera g), del REMC, i trasferimenti parziali sono citati come un unica iscrizione nel registro dei marchi comunitari. Pertanto, la sezione C.1.2. riguarda i dati relativi alla nuova registrazione (tra cui i prodotti e servizi trasferiti), nonché i dati relativi alla registrazione originaria (tra cui i prodotti e servizi rimanenti). Modifiche, cancellazioni d iscrizioni e correzioni di errori Un iscrizione può essere oggetto di modifica, cancellazione o correzione di errori. Vale a dire che un'iscrizione può, a sua volta, essere oggetto di iscrizione. Si pone quindi il problema dell identificazione delle iscrizioni, dato che è importante poter attribuire la modifica, la cancellazione o la correzione, all iscrizione effettuata precedentemente. Lo strumento d identificazione adottato a tal fine è un numero di serie, abbinato ad ogni iscrizione, al quale si farà riferimento ogni qualvolta si dovrà modificare, cancellare o correggere l iscrizione in questione. Di conseguenza, la definizione del codice INID 580, che serve a identificare l iscrizione, è stata corredata di un numero di serie. È stato creato, inoltre, un codice provvisorio (581) corrispondente alla definizione "Data e numero dell iscrizione interessata dalla cancellazione o dalla correzione (secondo i casi)", che consentirà di individuare l iscrizione che a sua volta è oggetto di un iscrizione. Presentazione Le iscrizioni sono state classificate in base al loro oggetto e raggruppate in dieci sezioni, come di seguito descritto: C.1. - Titolare C Trasferimenti totali C Trasferimenti parziali C Cambiamenti di nome e d indirizzo C Altre iscrizioni C.2. - Rappresentante C Modifica di nome e di indirizzo professionale C Cambio di rappresentante C Designazione di un nuovo rappresentante C Cancellazione di rappresentante C.3. - Marchio C Rinunce totali C Rinunce parziali C Modifiche della rappresentazione del marchio C Modifiche del regolamento d uso del marchio collettivo C Marchio internazionale C Sostituzioni di registrazioni di marchi comunitari C Divisioni di registrazioni di marchi comunitari C Scadenza delle registrazioni di marchi comunitari C.4. - Licenze C Concessioni di licenze C Concessioni di sublicenze C Trasferimenti di licenze o sublicenze C Modifiche di iscrizioni C Cancellazione di iscrizioni C.5. - Diritti reali (tasse)

20 C Costituzione di diritti reali C Trasferimento di diritti reali C Modifica delle iscrizioni C Cancellazione delle iscrizioni C.6. Fallimenti e procedimenti analoghi C Iscrizione di modifiche C Modifica delle iscrizioni C Cancellazione delle iscrizioni C.7. - Atti di esecuzione forzata e altro C Iscrizioni C Modifica delle iscrizioni C Cancellazione delle iscrizioni C.8 Preesistenza C Rivendicazioni di preesistenza C Cancellazioni di preesistenza C.9. - Decadenza e nullità C Domande di decadenza e di nullità C Decisioni in merito a domande di decadenza o di nullità C Domande riconvenzionali di decadenza o di nullità C Decisioni in merito a domande riconvenzionali di decadenza o di nullità C Correzione di errori C Errori assoluti C Errori relativi Di seguito viene descritto il contenuto delle singole sezioni: C.1. - Titolare In questa sezione sono contenute le iscrizioni riguardanti il titolare della registrazione di marchio comunitario, ossia i trasferimenti, i cambiamenti di nome e d indirizzo e altre modifiche. C Trasferimenti totali Vengono pubblicati qui i trasferimenti che riguardano l intera gamma dei prodotti e servizi oggetto della registrazione. Il cambiamento di titolarità può essere totale o parziale (come nel caso di un titolare che va ad aggiungersi al titolare già iscritto). Nella sezione compare la nuova combinazione di titolari risultante dal trasferimento. 732 Nome e indirizzo del(i) nuovo(i) titolare(i) 740 Nome e indirizzo del rappresentante del nuovo titolare (se del caso) 580 Data e numero d iscrizione del trasferimento 450 Data di pubblicazione dell iscrizione nel Bollettino dei marchi comunitari C Trasferimenti parziali In questa sottosezione figura la nuova registrazione del marchio derivante dal trasferimento parziale, ossia i prodotti e servizi trasferiti e coperti dalla nuova registrazione (codice 851) e i prodotti e servizi rimanenti nella registrazione originaria (codice 511). Se il trasferimento riguarda

21 un intera classe, il codice suddetto è accompagnato dal numero della classe in questione (e non dal suo contenuto). La data d iscrizione del trasferimento parziale (codice 580) è anche quella di registrazione assegnata alla parte di marchio trasferita. 111 Numero della nuova registrazione 646 Numero e data della registrazione originale 400 Data di pubblicazione della registrazione originaria nel Bollettino dei marchi comunitari 732 Nome e indirizzo del titolare della nuova registrazione 740 Nome e indirizzo del rappresentante del titolare della nuova registrazione 851 Prodotti e servizi trasferiti (ossia, oggetto della nuova registrazione) 511 Prodotti e servizi rimanenti nella registrazione originaria 580 Data e numero d iscrizione del trasferimento parziale C Cambiamenti di nome e d indirizzo Vengono pubblicati qui i cambiamenti che interessano il nome oppure l indirizzo del titolare o entrambi. Poiché il codice INID utilizzato (732) copre entrambe le indicazioni, viene pubblicato integralmente l abbinamento nome/indirizzo, anche nei casi in cui il cambiamento riguarda solo una delle due indicazioni. 111 Numero(i) di registrazione 732 Nome e indirizzo nuovi del titolare 580 Data e numero d iscrizione del cambiamento C.1.4 -Altre iscrizioni Vengono pubblicate qui le altre modifiche che possono interessare il titolare ai sensi della regola 84, paragrafo 3, lett.a), del REMC: la sua nazionalità ovvero lo Stato in cui [egli] ha il domicilio, la sede o uno stabilimento. 841 Nuova nazionalità 842 Nuovo Stato nel quale il titolare ha il domicilio Data e numero d iscrizione del cambiamento C.2. - Rappresentante Questa sezione contiene le iscrizioni riguardanti il rappresentante del titolare (che si tratti di un rappresentante professionale ai sensi dell articolo 93 del RMC o del dipendente di una persona giuridica ai sensi dell articolo 92, paragrafo 3, seconda frase, del RMC), vale a dire, i cambiamenti di nome e d indirizzo, nonché le sostituzioni, designazioni o revoche. C Modifica di nome e d indirizzo Vengono pubblicati qui i cambiamenti che interessano il nome oppure l indirizzo del rappresentante o entrambi. Poiché il codice INID utilizzato (740) copre entrambe le indicazioni, viene pubblicato integralmente l abbinamento nome/indirizzo, anche nei casi in cui il cambiamento riguarda solo una delle due indicazioni.

22 740 Nome e indirizzo nuovi del rappresentante 580 Data e numero d iscrizione del cambiamento C Cambio di rappresentante Vengono pubblicate qui i cambi di rappresentante. 740 Nome e indirizzo del nuovo rappresentante 580 Data e numero d iscrizione del cambiamento C Designazioni di rappresentante Vengono pubblicate qui le designazioni di rappresentanti nei casi in cui, per i marchi indicati, il titolare non fosse rappresentato in precedenza. 740 Nome e indirizzo del nuovo rappresentante 580 Data e numero d iscrizione del cambiamento C.2.4. Cancellazione del rappresentante Vengono pubblicate qui le cancellazioni di rappresentanti iscritti, laddove non sia stato contemporaneamente designato un altro rappresentante. In tal caso, ai fini della registrazione interessata, non esiste più un rappresentante. 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione C.3. - Marchio Questa sezione contiene le iscrizioni relative alla registrazione di un marchio comunitario. C Rinunce totali Vengono pubblicate qui le rinunce ad una registrazione per tutti i prodotti e servizi. 580 Data e numero d iscrizione della rinuncia

23 C Rinunce parziali Vengono pubblicate qui le rinunce riguardanti soltanto determinati prodotti e servizi. I beni e servizi rimanenti sono elencati sotto il codice Elenco dei prodotti e servizi a seguito della rinuncia 580 Data e numero d iscrizione della rinuncia C Modifiche della riproduzione del marchio Vengono pubblicate qui le iscrizioni consistenti in una modifica della riproduzione del marchio. In conformità con l articolo 48 del RMC, il termine per l opposizione alla registrazione della modifica decorre dalla data di pubblicazione dell iscrizione. 540 Riproduzione del marchio modificato 400 Data, numero e sezione del Bollettino contenente la pubblicazione della anteriore riproduzione del marchio 580 Data e numero d iscrizione della modifica C Modifiche del regolamento d uso del marchio collettivo Vengono pubblicate qui le modifiche del regolamento d uso del marchio collettivo, ai sensi della regola 84, paragrafo 3, lett. e) del REMC. Non viene pubblicata la descrizione della modifica. 580 Data e numero dell iscrizione C.3.6 Marchio internazionale Conformemente all articolo 148 del RMC, la data e il numero di una registrazione internazionale basata su un marchio comunitario devono essere iscritti nel registro dei marchi comunitari. Conformemente alla regola 85, paragrafo 2 del RMC, sul Bollettino dei marchi comunitari vengono pubblicate le domande e le iscrizioni nel registro, come pure gli altri dati concernenti le domande o le registrazioni dei marchi da pubblicare in forza del regolamento o delle presenti regole. del marchio comunitario di base 646 Data e numero della registrazione internazionale basata su un marchio comunitario 580 Data e numero dell iscrizione C.3.7. Sostituzioni di registrazioni di marchi comunitari Ai sensi dell articolo 157 del RMC, l Ufficio, dietro richiesta, annoterà un iscrizione nel registro secondo la quale un marchio comunitario si considera sostituito da una registrazione internazionale

24 conformemente all articolo 4 bis del protocollo di Madrid. Le iscrizioni annotate nel registro sono pubblicate conformemente alla regola 85, paragrafo 2, del REMC. 881 Data e numero della registrazione di marchio comunitario sostituita da una registrazione internazionale 646 Data e numero della registrazione internazionale sostitutiva della registrazione di marchio comunitario 580 Data e numero dell iscrizione 450 Data di pubblicazione dell iscrizione nel Bollettino dei marchi comunitari C.3.8. Divisioni di registrazioni di marchi comunitari Ai sensi dell articolo 49 bis del RMC, il titolare del marchio comunitario può dividere la registrazione dichiarando che taluni dei prodotti o servizi inclusi nella registrazione originale saranno oggetto di una o più registrazioni divisionali. Ai sensi della regola 84, paragrafo 3, lettera w) del REMC, la divisione di una registrazione dovrà essere iscritta nel registro. Le iscrizioni annotate nel registro sono pubblicate conformemente alla regola 85, paragrafo 2 del REMC. C Divisioni di registrazioni di marchi comunitari 111 Numero della registrazione originale 400 Data di pubblicazione della registrazione originale nel Bollettino dei marchi comunitari 511 Prodotti e servizi rimanenti nella registrazione originale 580 Data e numero dell iscrizione della divisione nel Bollettino dei marchi comunitari 450 Data di pubblicazione dell iscrizione 646 Numero e data della(e) registrazione(i) divisionale(i) derivate C Registrazione divisionale derivata 111 Numero della registrazione divisionale 400 Data di pubblicazione della registrazione originale nel Bollettino dei marchi comunitari 851 Prodotti e servizi oggetto della registrazione divisionale 580 Data e numero dell iscrizione della divisione 450 Data di pubblicazione dell iscrizione nel Bollettino dei marchi comunitari 646 Numero e data della registrazione originale oggetto della divisione C.3.9. Scadenza delle registrazioni di marchi comunitari Ai sensi dell articolo 47 del RMC una registrazione può avere una scadenza. Conformemente alla regola 84, paragrafo 3, lettera l) del REMC, deve essere inserita nel registro la menzione della data di scadenza della registrazione. Le iscrizioni nel registro vengono pubblicate conformemente alla regola 85, paragrafo 2 del REMC. 111 Numero della registrazione 186 Data di scadenza della registrazione 580 Data e numero di registrazione dell iscrizione nel registro 450 Data di pubblicazione dell iscrizione nel Bollettino dei marchi comunitari

25 C.4. - Licenze Questa sezione contiene le iscrizioni riguardanti le licenze: concessioni e trasferimenti di licenze (a norma della regola 84, paragrafo 3, lett. j) del RE), nonché cancellazioni e modifiche d iscrizioni (a norma della regola 84, paragrafo 3, lett. s) del RE). C Concessioni di licenza Vengono pubblicate qui le concessioni di licenza di marchi comunitari. Il numero posto vicino al codice 793 indica il tipo della licenza: (1) - non esclusiva, (2) - non limitata a determinati prodotti e servizi, (3) - non limitata territorialmente, (4) - non limitata nella durata, (5) - esclusiva, (6) - limitata a determinati prodotti e servizi, (7) - limitata territorialmente, (8) - limitata nella durata. Ai sensi della regola 34 del REMC, la tipologia della licenza è da indicarsi solo nei casi da (5) a (8). Tuttavia, tale tipologia può essere modificata (es.: la licenza non esclusiva può diventare esclusiva) e in tal caso le modifiche devono essere iscritte e pubblicate. Affinché nel Bollettino possa comparire il nuovo tipo di licenza è necessario che in precedenza vi figurasse il vecchio tipo. Per questo motivo, nella presente sezione sono indicati tutti i possibili tipi di licenza. 791 Nome e indirizzo del licenziatario 792 Nome e indirizzo del rappresentante del licenziatario 793 Tipo di licenza 580 Data e numero d iscrizione della concessione di licenza C Concessioni di sublicenza Vengono pubblicate qui le sublicenze concesse in relazione a precedenti iscrizioni di licenza. 581 Data e numero d iscrizione della licenza oggetto della sublicenza 791 Nome e indirizzo del sublicenziatario 792 Nome e indirizzo del rappresentante del sublicenziatario 580 Data e numero d iscrizione della concessione di sublicenza C Trasferimenti di licenza o di sublicenza Vengono pubblicati qui i trasferimenti di licenza o di sublicenza. 581 Data e numero d iscrizione della concessione di licenza o di sublicenza oggetto del trasferimento 791 Nome e indirizzo del nuovo licenziatario o sublicenziatario 792 Nome e indirizzo del rappresentante del nuovo licenziatario o sublicenziatario 580 Data e numero d iscrizione del trasferimento di licenza o sublicenza

26 C Modificazioni d iscrizione Vengono pubblicate qui le modificazioni relative a una precedente iscrizione di licenza o di sublicenza. 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di modificazione... Elemento modificato, preceduto dal codice corrispondente 580 Data e numero d iscrizione della modificazione C Cancellazione di iscrizioni Vengono pubblicate qui le cancellazioni relative a una precedente iscrizione di licenza o di sublicenza. 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di cancellazione 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione C.5. - Diritti reali (tasse) Questa sezione contiene le iscrizioni riguardanti i pegni e gli altri diritti reali gravanti sul marchio: costituzione e cessione (ai sensi della regola 84, paragrafo 3, lett. h) del REMC) nonché cancellazione e modifica dei dati iscritti (ai sensi della regola 84, paragrafo 3, lett. s) del REMC). C Costituzione di diritti reali 794 Nome e indirizzo del titolare del diritto reale 792 Nome ed indirizzo del rappresentante del detentore del diritto reale. 580 Data e numero d iscrizione della costituzione del diritto reale C Trasferimento di diritti reali 581 Data e numero dell iscrizione della concessione di diritto reale oggetto del trasferimento 794 Nome e indirizzo del nuovo titolare del diritto reale 792 Nome ed indirizzo del rappresentante del detentore del diritto reale. 580 Data e numero d iscrizione del trasferimento C Modificazioni d iscrizione

27 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di modificazione... Iscrizione modificata, preceduta dal codice corrispondente 580 Data e numero d iscrizione della modificazione C Cancellazione di iscrizioni 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di cancellazione 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione C.6. - Fallimenti e procedure analoghe Questa sezione contiene le iscrizioni riguardanti i fallimenti e i procedimenti analoghi che coinvolgono il marchio (ai sensi della regola 84, paragrafo 3, lett. i) del REMC), nonché le cancellazioni e modificazioni di iscrizioni (ai sensi della regola 84, paragrafo 3, lett. s) del REMC). C Iscrizione di annotazioni 795 Istanza di richiesta dell iscrizione 580 Data e numero d iscrizione dell annotazione C Modificazioni d iscrizione 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di modificazione... Iscrizione modificata, preceduta dal codice corrispondente 580 Data e numero d iscrizione della modificazione C Cancellazione di iscrizioni 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di cancellazione 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione C.7. - Atti di esecuzione forzata e altro La presente sezione copre i sequestri e le iscrizioni preventive.

28 C Iscrizioni 795 Parte che richiede l iscrizione 792 Nome e indirizzo del rappresentante della parte che richiede l iscrizione 580 Data e numero dell iscrizione della modificazione C Modificazioni d iscrizione 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di modificazione... Iscrizione modificata, preceduta dal codice corrispondente 580 Data e numero d iscrizione della modificazione C Cancellazioni d iscrizione 581 Data e numero dell iscrizione oggetto di cancellazione 580 Ddata e numero d iscrizione della cancellazione C.8. - Preesistenza Questa sezione contiene le iscrizioni aventi ad oggetto le rivendicazioni di preesistenza accolte dall Ufficio a norma dell articolo 35 del RMC, nonché le cancellazioni di preesistenza. C Rivendicazioni di preesistenza 350 Preesistenza: paese, seguito da (a) numero di registrazione, (b) data di registrazione, (c) data di deposito, (d) data di priorità 580 Data e numero d iscrizione della rivendicazione di preesistenza C Cancellazioni di preesistenza Le cancellazioni parziali non vengono pubblicate. 350 Preesistenza oggetto di cancellazione: paese, seguito da (a) numero di registrazione, (b) data di registrazione, (c) data di deposito, (d) data di priorità 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione

29 C.9. Decadenza e nullità C Domande di decadenza o di nullità Il numero posto vicino al codice 582 consente di stabilire di che tipo di domanda si tratta: (1) di decadenza o (2) di nullità. 582 Data di presentazione e tipo di domanda (1 e/o 2) 580 Data e numero d iscrizione della domanda di decadenza o di nullità C Decisioni in merito a domande di decadenza o di nullità Il contenuto della decisione pronunciata sulla domanda di decadenza o di nullità è indicato da un numero: (0) domanda di annullamento respinta, (1) domanda di MC parzialmente annullata, (2) MC integralmente annullato, (4) rinuncia al MC, (5) rinuncia parziale al MC, (6) ritiro della domanda di annullamento. Il numero viene posto accanto alla data della decisione (codice 583). Se il contenuto della decisione è (0), (2), (4) o (6), l elenco di prodotti o servizi non è rilevante. 583 Data e contenuto della decisione (0, 1, 2, 4, 5 o 6) 851 Prodotti e servizi oggetto della decisione 511 Elenco dei prodotti e servizi rimanenti dopo la decisione 580 Data e numero d iscrizione della decisione C Domande riconvenzionali di decadenza o di nullità Il numero posto vicino al codice 582 consente di stabilire di che tipo di domanda riconvenzionale si tratta: (1) decadenza e (2) nullità. 582 Data di presentazione e tipo di domanda riconvenzionale (1 e/o 2) 580 Data e numero d iscrizione della domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità C.9.4. Decisioni relative a domande riconvenzionali di decadenza o di nullità Il contenuto della decisione pronunciata sulla domanda riconvenzionale di decadenza o di nullità è indicato da un numero: (0) domanda riconvenzionale respinta, (1) domanda riconvenzionale accolta parzialmente, (2) domanda riconvenzionale accolta integralmente. Il numero viene posto accanto alla data della decisione (codice 583). Se il contenuto della decisione è (0) o (2), non figura alcuna descrizione di prodotti e servizi. 583 Data e contenuto della decisione 851 Prodotti e servizi oggetto della decisione 511 Elenco dei prodotti e servizi rimanenti dopo la decisione (se del caso) 580 Data e numero d iscrizione della decisione

30 C.10. Correzione di errori C Errori assoluti Figurano qui le iscrizioni nel registro dei marchi comunitari la cui pubblicazione deve essere considerate nulla e non avvenuta. 581 Data e numero dell iscrizione 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione 450 Data della pubblicazione della cancellazione nel Bollettino dei marchi comunitari C Errori relativi Vengono rettificate qui le iscrizioni nel registro dei marchi comunitari la cui pubblicazione è viziata da errore materiale. 581 Data e numero dell iscrizione oggetto della correzione... Iscrizione corretta, preceduta dal codice corrispondente 580 Data e numero dell iscrizione dell annotazione nel registro dei marchi comunitari

31 Parte D Rinnovi di marchi comunitari

32 Parte D Rinnovi di marchi comunitari La Parte D è riservata ai rinnovi delle registrazioni dei marchi comunitari. Conformemente all articolo 47, paragrafo 4 del RMC, se la domanda di rinnovo o le tasse pagate si riferiscono soltanto ad una parte dei prodotti o dei servizi per i quali il marchio comunitario è registrato, la registrazione viene rinnovata soltanto per i prodotti o servizi di cui trattasi. Conformemente all articolo 47, paragrafo 4 del RMC, il rinnovo dovrà essere registrato. Le registrazioni sono pubblicate ai sensi della regola 23, paragrafo 5 del REMC. La parte D si suddivide in due sezioni: D.1. - Rinnovi D.2. - Correzione di errori nei rinnovi Segue una breve descrizione della modalità seguita per le pubblicazioni. D.1. - Rinnovi 156 Data da cui il rinnovo ha effetto 186 Data prevista di scadenza del rinnovo 511 Elenco dei prodotti e servizi rimanenti a seguito del trasferimento parziale (se del caso) 580 Data e numero d iscrizione del rinnovo 450 Data di pubblicazione del rinnovo nel Bollettino dei marchi comunitari D.2. - Correzione di errori nei rinnovi D Errori assoluti 581 Data e numero d iscrizione 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione 450 Data della pubblicazione della cancellazione nel Bollettino dei marchi comunitari D Errori relativi 581 Data e numero d iscrizione 580 Data e numero d iscrizione della cancellazione... Iscrizione corretta, preceduta dal codice corrispondente 450 Data della pubblicazione della correzione nel Bollettino dei marchi comunitari

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