Documenti informatici e comunicazioni telematiche

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1 1 Documenti informatici e comunicazioni telematiche Fernanda Faini 10 giugno 2014 Grosseto

2 Indice Pubblica amministrazione digitale: contesto di riferimento e diritti digitali. La società dell informazione e della conoscenza e la pubblica amministrazione digitale. Il contesto normativo di riferimento: il quadro europeo. il contesto nazionale: il quadro giuridico, la riforma del 2010 e le novità normative degli ultimi anni. il contesto regionale: ambito di potestà normativa regionale, le leggi e il modello di Regione Toscana (l.r. 1/2004, l.r. 40/2009, l.r. 54/2009). Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa in materia. Cittadinanza digitale e diritti digitali di cittadini e imprese: quali sono e la loro portata. Diritto all alfabetizzazione informatica: la problematica del digital divide. Il diritto all uso delle tecnologie e gli altri diritti digitali. Fonte immagine: Fernanda Faini 2

3 3 Indice Strumenti della pubblica amministrazione digitale: documento informatico, firme elettroniche e comunicazioni telematiche. A) Documento informatico e firme elettroniche Documento informatico. Firme elettroniche e la diversa validità giuridica e probatoria: firma elettronica c.d. semplice firma elettronica avanzata firma elettronica qualificata firma elettronica digitale Duplicati e copie. Gestione dei documenti informatici e dematerializzazione.

4 4 Indice B) Comunicazioni telematiche La trasmissione del documento informatico: le comunicazioni telematiche. Posta elettronica e posta elettronica certificata (PEC). Comunicazioni telematiche: comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e imprese comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e professionisti comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni e cittadini La presentazione di istanze e dichiarazioni alle pubbliche amministrazioni. Performance, responsabilità e sanzioni Digitalizzazione e riorganizzazione, performance e quantificazione dei risparmi. Responsabilità e sanzioni.

5 5 Il diritto dell informatica Grande cambiamento ed evoluzione della realtà in cui viviamo grazie alle tecnologie dell informazione e della comunicazione (ICT) ha comportato l esigenza di un interesse del diritto verso le nuove tecnologie sorta di terza rivoluzione industriale 1. I rivoluzione industriale settore tessile - metallurgico/macchina a vapore/telaio meccanico 2. II rivoluzione industriale elettricità/petrolio/prodotti chimici 3. III rivoluzione industriale automazione/elettronica/informatica/telematica concetto di società dell informazione e della conoscenza nuovo assetto della società, dotato di proprie caratteristiche, di un proprio lessico e in cui gli attori acquisiscono ulteriori connotazioni. Il linguaggio, anche giuridico, si arricchisce di nuovi termini che definiscono aspetti della realtà attuale. cos è la società dell informazione e della conoscenza?

6 Società dell informazione e della conoscenza Società dell informazione e della conoscenza l assetto delle società industriali avanzate, basato sulla centralità dell informazione e della conoscenza quali risorse essenziali per lo sviluppo economico, sociale e culturale. Pubblica Amministrazione Cittadino o persona digitale: digitale o elettronica cittadinanza digitale governo elettronico/ diritti digitali e-government e-governance open government Fonte immagine:ihttp://farm7.staticflickr.com/6201/ _5e75ddfa52.jpg Fernanda Faini 6

7 7 Società dell informazione e della conoscenza Caratteristiche informazione è il principale bene economico, la materia prima delle nuove tecnologie (così M. Castells). enorme crescita delle informazioni disponibili e possibilità di avvalersi di strumenti automatici per acquisirle riduzione dei costi di raccolta delle informazioni. Caratteristiche di interconnessione, integrazione e flessibilità. impatto pervasivo delle tecnologie su ogni aspetto della vita sociale e individuale incidenza nei settori privati ed economici, modifica delle organizzazioni e delle funzioni pubbliche (e-government, e-democracy). virtualità gran parte delle attività giuridiche private e pubbliche hanno rappresentazioni informatiche che hanno valore giuridico e producono effetti (es. pagamenti). a-territorialità società della rete (network society), globalizzazione: si prescinde dal vincolo territoriale e dalle distanze geografiche. cambiamenti nel fattore tempo le tecnologie rendono sostanzialmente immediata la trasmissione delle comunicazioni.

8 Società dell informazione e della conoscenza Esigenze e problematiche rete di reti mostra ambivalenza fra inclusione ed esclusione potenziale aspetto inclusivo, ma nuovi rischi di esclusione (digital divide) da considerare. necessità di assicurare certezza del diritto e validità giuridica garantire autenticità e integrità dei documenti informatici, identificazione certa del soggetto giuridico, individuazione temporale certa (es. nelle trasmissioni telematiche). necessità di garantire sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. necessità di proteggere il singolo nella sua individualità e consentirgli il controllo della sua rappresentazione informatica privacy e diritto all autodeterminazione sulle proprie informazioni. prevenzione di frodi informatiche. Fonte immagine: Fernanda Faini 8

9 9 Società dell informazione e della conoscenza Nuovo lessico termini anglofoni (input, file, byte, hardware, software, browser ecc.) neologismi (editare, chattare, resettare, portale, sito, ecc.) molti termini acquistano il prefisso e- sta per electronic: fa acquisire un accezione collegata al mondo delle reti e internet ( , e-government). definizioni informatica nozione statica: contrazione del francese information automatique (per primo P. Dreyfus nel 1962), INFORMazione automatica. E la scienza che studia la rappresentazione e l elaborazione automatica dell informazione. telematica nozione dinamica: dal francese telematique, lemma composto da telecomunication e informatique, usato nel 1978 da Nora e Minc per dare conto della crescente interazione fra calcolatori e telecomunicazioni. E l insieme delle applicazioni che consentono trasferimento a distanza e circolazione automatica dei dati tra calcolatori. digitale dall inglese digit: numero, cifra, a sua volta derivato dal latino digitus: dito che per estensione viene ricondotto e tradotto con numero (dato che i numeri si contano con le dita). Ci si riferisce all uso dei numeri per rappresentare le informazioni. Concetto di homo digitalis possibilità di conoscere il mondo con un click (N. Negroponte).

10 10 La pubblica amministrazione digitale Cos è la Pubblica Amministrazione elettronica o digitale? l organizzazione delle attività delle pubbliche amministrazioni fondata sull impiego esteso e integrato delle tecnologie dell informazione e della comunicazione nello svolgimento delle funzioni e nell erogazione dei servizi. si evince già dalla definizione che parlare di amministrazione digitale significa: non solo mera introduzione di tecnologie nell azione amministrativa già esistente (errore di prima fase di digitalizzazione), ma anche cambiamento di cultura superare le resistenze culturali. riorganizzazione interna. razionalizzazione delle attività e reingegnerizzazione dei processi. nuovo rapporto con l utenza.

11 11 La pubblica amministrazione digitale Motivazioni e obiettivi della Pubblica Amministrazione digitale: riallineamento allo sviluppo della società civile (PA è strutturalmente più lenta rispetto all evoluzione della società). aumento di efficacia ed efficienza. abbattimento dei costi. maggior trasparenza e tempestività di azione. miglior qualità dei servizi resi e maggior soddisfazione dell utenza (cittadini e imprese). maggiore partecipazione dei cittadini alle decisioni pubbliche. strumenti necessari tra l altro per creare nuovo rapporto di fiducia fra cittadini e pubblica amministrazione (mezzo per superare crisi di credibilità della PA italiana)

12 12 La pubblica amministrazione digitale La digitalizzazione della pubblica amministrazione: all interno riordino organizzativo, semplificazione e razionalizzazione di processi, maggior coordinamento e integrazione fra i vari rami della PA. Le procedure informatiche e automatiche comportano l eliminazione di operazioni manuali ripetitive e demotivanti; può comportare nuovo interesse, attaccamento e motivazione al lavoro dei dipendenti pubblici con conseguente loro maggiore soddisfazione e quindi maggiore produttività (così G. Taddei Elmi). all esterno nuovo rapporto e interazione diretta con il cittadino visto come cliente, maggiore trasparenza e di conseguenza maggior controllo sociale sull attività della pubblica amministrazione. Questo comporta imparzialità, efficienza e buon governo. Permette altresì un maggior ruolo attivo dei cittadini e partecipazione alle decisioni pubbliche, veicolo di maggiore democrazia. La digitalizzazione è una grande occasione per ripensare e dare nuovo volto alla PA in termini di efficacia, efficienza, trasparenza e semplificazione fattori di innovazione e competitività del Paese. L amministrazione digitale deve essere l odierna e futura struttura portante dell attività di management pubblico.

13 13 La pubblica amministrazione digitale Le parole della pubblica amministrazione digitale Trasparenza pubblicità e diritto di accesso che consentono l attribuzione di un potere di controllo democratico sullo svolgimento dell attività amministrativa per garantire e favorire i principi di buon andamento ed imparzialità. Ascolto attenzione al cittadino e impresa quali clienti, passaggio dal provvedimento al servizio. Semplificazione snellire e rendere più celere l azione amministrativa: riduzione oneri e tempi burocratici. Partecipazione non è solo diritto di informazione, ma la creazione di momenti e luoghi di partecipazione. Responsabilità principio di buona amministrazione (art. 97 C.) che si declina nei principi di efficacia (rapporto tra risultati ottenuti e obiettivi prestabiliti) e di efficienza (rapporto fra risorse impiegate e risultati ottenuti). Responsabilità della dirigenza pubblica nel perseguimento dei risultati. Informatizzazione come strumento e non come fine a fini di efficacia, efficienza, semplificazione, creazione di diritti.

14 14 Evoluzione amministrazione digitale Evoluzione e-government e-governance open government Non esistono definizioni universalmente condivise. e-government governo elettronico. E l adozione delle tecnologie della comunicazione e dell informazione per l innovazione tecnico-organizzativa della pubblica amministrazione, al fine di migliorare l erogazione dei servizi a cittadini e imprese in termini di efficacia, efficienza e qualità e allo scopo di rafforzare il processo democratico e sostenere le politiche pubbliche. Si riferisce all assetto istituzionale delle attività di governo (piramidale e gerarchico: top down). maturazione del concetto deve coniugarsi ed evolversi in

15 15 Evoluzione amministrazione digitale e-governance Concorso e partecipazione di tutte le componenti sociali approccio multi-stakeholder. Si riferisce alle modalità e agli effetti dell attività di governo piuttosto che al suo assetto istituzionale si pone attenzione alla relazione fra i diversi attori sociali (principi di decentramento e sussidiarietà: bottom up). Governo a rete estensione dell area di cooperazione fra attori pubblici e privati, sistema di relazioni di scambio e cooperazione fra attori mossi da logiche diverse. la finalità è creare una pubblica amministrazione orientata al cittadino e all impresa come clienti : approccio customer-oriented ulteriore sviluppo del concetto:

16 16 Evoluzione amministrazione digitale open government governo aperto Governi e amministrazioni devono essere trasparenti a tutti i livelli e le loro attività aperte e disponibili per favorire così azioni efficaci e garantire un controllo pubblico del proprio operato mediante le nuove tecnologie. Tratti distintivi dell open government (così E. Belisario) centralità del cittadino partecipazione accesso universale ai dati uso del web Open data elemento essenziale, ma non esaustivo di open government. Data fondamentale per l open govenment 8 dicembre 2009: lancio dell open government Directive da parte del Presidente degli Stati Uniti Barack Obama ha conferito accezione contemporanea al concetto di trasparenza, ha individuato negli open data lo strumento di partecipazione di cittadini e imprese e ha prescritto alle Agenzie Pubbliche i principi e criteri guida della filosofia open: trasparenza, partecipazione e collaborazione.

17 17 Evoluzione amministrazione digitale Nel dicembre 2011 la Commissione europea ha presentato la strategia europea relativa al pacchetto open data con una comunicazione ufficiale ( Dati aperti. Un motore per l innovazione, la crescita e una governance trasparente ) finalizzata a valorizzare gli open data tra i paesi europei attraverso una serie di misure. In Italia nella direttiva 105/2010 Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l integrità di CiVIT si parla di open government, facendo richiamo all esperienza statunitense. Il concetto di accessibilità totale presuppone l accesso da parte dell intera collettività a tutte le informazioni pubbliche, secondo il paradigma della libertà di informazione dell open government di origine statunitense. Nell ultimo periodo si comincia a parlare di open government, viene creato un portale nazionale (dati.gov) e portali territoriali dedicati agli open data. Nella normativa dell ordinamento italiano cominciano ad aversi norme dedicate agli open data art. 52 comma 1-bis d.lgs. 82/2005 come mod. da d.lgs. 235/2010, art. 47 comma 2 bis lett. b) del d.l. 5/2012 conv. con mod. da legge 35/2012, art. 18 d.l. 83/2012 conv. con mod. dalla legge 134/2012, Amministrazione aperta e, da ultimo, art. 9 del Decreto Crescita 2.0, d.l. 179/2009 conv. con legge 221/2012 e d.lgs. 33/2013.

18 Contesto di riferimento Contesto di riferimento Quadro normativo e politiche di sviluppo su amministrazione digitale, società dell informazione e della conoscenza e open government: europeo riferimenti normativi e piani d azione. nazionale il quadro normativo e i piani per lo sviluppo dell egovernment. Contesto europeo 2 aspetti compresenti: aspetto competitivo promuovere le tecnologie, favorire il mercato, la concorrenza, lo sviluppo, la crescita economica e la competitività. aspetto inclusivo componente sociale, accesso a nuove tecnologie, diffusione del sapere. Fonte immagine: Fernanda Faini 18

19 19 Contesto di riferimento europeo Trattato sul funzionamento dell Unione europea 2007 (ex Trattato che istituisce la Comunità europea Trattato di Roma 1957) [mod. success., da ultimo dal Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007] artt (ex artt ) reti transeuropee nei settori di infrastrutture trasporti, telecomunicazioni e energia: interconnessione, interoperabilità, accesso; artt (ex artt ) ricerca e sviluppo tecnologico: programmi quadro pluriennali comprendono l insieme delle azioni della Comunità. Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea Nizza 2000 cui fa riferimento e dà valore vincolante il Trattato di Lisbona: art. 8 protezione dei dati di carattere personale; art. 11 libertà di espressione e di informazione; art. 36 diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale; art. 41 diritto ad una buona amministrazione; art. 42 diritto d accesso ai documenti.

20 20 Contesto di riferimento europeo alcune direttive europee del Parlamento europeo e del Consiglio rilevanti firme elettroniche direttiva 1999/93/CE - quadro comunitario per le firme elettroniche. In attuazione: d.lgs. 10/2002 e d.p.r. 137/2003. riutilizzo informazione settore pubblico direttiva 2003/98/CE - riutilizzo dell informazione del settore pubblico. In attuazione d.lgs. 36/2006. commercio elettronico direttiva 2000/31/CE - aspetti giuridici dei servizi della società dell informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno. In attuazione d.lgs. 70/2003. comunicazioni elettroniche direttiva 2002/21/CE -istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e le direttive particolari n. 19, 20 e 22 - accesso, all autorizzazione alle reti di comunicazione elettronica e al servizio universale e successive modificazioni (direttiva 2009/140/CE recante modifica delle cit. dir. 19, 20 e 21). In attuazione d.lgs. 259/2003. privacy direttiva 2002/58/CE - trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, direttiva 97/66/CE - trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle telecomunicazioni e direttiva 95/46/CE - tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. In attuazione d.lgs. 196/2003.

21 21 Contesto di riferimento europeo Politiche europee di sviluppo e-government 1984: Programma Esprit promozione strategie per il settore ICT e la liberalizzazione delle telecomunicazioni. 1993: c.d. Rapporto Delors (Libro bianco su Crescita, Competitività, Occupazione) compare l espressione Società dell Informazione : l informazione come ricchezza ed elemento chiave dei processi economici e sociali per lo sviluppo dei mercati e la crescita europea. 1994: c.d. Rapporto Bangemann (relazione L Europa e la Società dell Informazione globale ) si palesa per la prima volta l esigenza che l UE definisca politiche generali per lo sviluppo della Società dell Informazione piano di azione relativo alla Società dell Informazione dell UE ( Verso la Società dell Informazione in Europa ).

22 22 Contesto di riferimento europeo Passo decisivo l iniziativa e i piani d azione eeurope Iniziativa eeurope - Una Società dell Informazione per tutti ( ). Obiettivi e interventi principali far entrare ogni cittadino, impresa e amministrazione nell era digitale e mettere a disposizione un collegamento online, cultura digitale sostenuta da spirito imprenditoriale ruolo di integrazione dell informazione. e coesione sociale della Società Fra le aree di intervento prioritarie è prevista quella relativa alle amministrazioni on line (azioni relative ai dati pubblici, alla consultazione in merito alle principali iniziative politiche e all accesso elettronico).

23 23 Contesto di riferimento europeo Obiettivo far divenire Europa l economia più competitiva e dinamica a livello mondiale sfruttando a tal fine le opportunità delle nuove tecnologie e di Internet necessità quindi di piano di azione globale eeurope avvalendosi di un metodo di coordinamento aperto basato su un analisi comparativa di iniziative nazionali. eeurope 2002 presentato nel Obiettivi accesso a internet meno costoso, più rapido e sicuro, investimenti nelle persone e nelle competenze, promozione dell utilizzo di internet. eeurope 2005 presentato nel Obiettivi accesso a banda larga ampiamente disponibile e a prezzi competitivi, infrastruttura di informazione protetta, servizi pubblici on line (egovernment, elearning, ehealth, ebusiness, servizi per cultura e turismo).

24 24 Contesto di riferimento europeo i2010 una società europea dell informazione per la crescita e l occupazione (2005) Nuovo quadro strategico per la società dell informazione e i media. Priorità realizzazione di uno spazio unico europeo dell informazione capace di accogliere un mercato interno aperto e competitivo (banda larga, interoperabilità, sicurezza); rafforzamento dell innovazione e degli investimenti nella ricerca sulle tecnologie per promuovere la crescita e la creazione di posti di lavoro; la realizzazione di una società dell informazione e dei media basata sull inclusione capace di stimolare la crescita e l occupazione: e- Accessibilità ed e-inclusione. Governance metodo aperto di coordinamento: lo scambio di buone pratiche e relazioni annuali circa l attuazione degli obiettivi.

25 25 Contesto di riferimento europeo Piano d azione e-government per l iniziativa i2010 accelerare l egovernment in Europa a vantaggio di tutti (2006) Obiettivi assicurare rapidamente vantaggi concreti a cittadini e imprese, assicurarsi che l amministrazione in linea a livello nazionale non crei nuovi ostacoli nel mercato interno dovuti, in particolare, alla mancanza di interoperabilità, estendere i vantaggi a tutta l Unione europea consentendo la realizzazione di economie di scala. Priorità accesso per tutti (lotta al digital divide), efficienza e efficacia, servizi di amministrazione in linea di grande impatto (appalti pubblici elettronici), mettere in atto strumenti chiave (sistemi interoperabili di gestione dell identificazione elettronica; autenticazione elettronica dei documenti; archiviazione elettronica), e-democracy.

26 26 Contesto di riferimento europeo Agenda digitale europea l agenda europea del digitale è una delle 7 iniziative faro della strategia Europa 2020 una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva (obiettivi in materia di occupazione, produttività e coesione sociale da raggiungere entro il 2020) presentata da Commissione europea nel 2010 Strategia Europa 2020 si concentra su tre grandi priorità che rispondono alle principali sfide del secolo crescita intelligente sviluppare conoscenza e sull innovazione; un economia basata sulla crescita sostenibile promuovere un economia più efficiente sotto il profilo delle risorse, più verde e più competitiva; crescita inclusiva promuovere un economia con un alto tasso di occupazione, che favorisca la coesione economica, sociale e territoriale.

27 27 Contesto di riferimento europeo Agenda digitale europea obiettivi: sfruttare al meglio il potenziale delle tecnologie dell informazione e della comunicazione per favorire innovazione, crescita economica e progresso e trarre vantaggi socio-economici sostenibili da un mercato unico del digitale. azioni: sviluppare e realizzare il mercato digitale unico aprire l accesso ai contenuti on line legali, creare quadro normativo equilibrato, servizi di telecomunicazione unificati, agevolare fatturazioni e pagamenti elettronici: superare mancanza di fiducia degli utenti. aumentare l interoperabilità e gli standard. consolidare la fiducia e la sicurezza on line contrastare criminalità informatica e il non rispetto della riservatezza. promuovere un accesso ad Internet veloce e superveloce per tutti accessibile e a prezzi competitivi. investire nella ricerca e nell innovazione. migliorare l alfabetizzazione, le competenze e l inclusione nel mondo digitale.

28 Contesto di riferimento europeo Piano d azione europeo per l e-government adottato 2010 Obiettivo facilitare la transizione verso una nuova generazione di servizi di amministrazione digitale aperti e flessibili a livello locale, regionale, nazionale ed europeo. 4 priorità/macroaree di azione: 1. empowerment degli utenti responsabilizzazione dell utente tesa a incrementare la capacità di cittadini, imprese e altre organizzazioni di essere proattivi nella società mediante il ricorso a nuovi strumenti tecnologici (azioni: servizi progettati per rispondere alle esigenze degli utenti, produzione collaborativa di servizi con web 2.0, riutilizzo di informazioni, e-democracy). 2. rafforzare il mercato interno azioni rivolte a permettere ai servizi di e- government di superare le barriere dei singoli stati: servizi senza confini per le imprese, servizi di mobilità personale, attuazione dei servizi transfrontalieri. 3. migliorare l efficienza e l efficacia delle pubbliche amministrazioni utilizzo delle tecnologie per grandi cambiamenti nella PA (migliorare i processi organizzativi, riduzione degli oneri amministrativi - registrazione unica per taluni dati e una relativa analisi costi-benefici -, PA maggiormente ecologica). 4. creazione dei presupposti e pre-requisiti per lo sviluppo dell egovernment interoperabilità, mettere a disposizione strumenti base, identificazione e autenticazione (revisione della direttiva sulla firma elettronica), innovazione (adattare l e-government ai cambiamenti nella società dell informazione). Fernanda Faini 28

29 Contesto di riferimento nazionale Contesto nazionale Digitalizzazione quale strumento per garantire buon andamento della PA art. 97, comma 1, Costituzione I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l imparzialità dell amministrazione. Numerosa normativa emanata nel tempo in materia legge 93/1983 (Legge quadro sul pubblico impiego) si accenna ad utilizzo di informatica in pubblica amministrazione. legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) definita da dottrina legge inconsapevolmente informatizzata : anche se non prevedeva l uso delle tecnologie, per essere applicata compiutamente ne auspicava l avvento. legge 421/1992 informatizzazione di PA art. 2, co. 1, lett. mm), attuato da: d.lgs. 39/1993 (Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche) istituisce l Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). Fonte immagine: Fernanda Faini 29

30 30 Contesto di riferimento nazionale legge 59/1997 (c.d. legge Bassanini) art. 15 affermazione del principio della piena validità e rilevanza del documento informatico. Attuato con: d.p.r. 513/1997 (Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici) attribuito valore legale a documenti, atti, dati e contratti formati da privati e PA con strumenti informatici e trasmessi in via telematica. Introdotta firma digitale: clausola di equivalenza con firma autografa. d.p.r. 428/1998 (Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche) protocollo informatico d.p.r. 445/2000 (T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) vi sono confluite norme del 1997 e 1998 e ha disposto altresì in materia di gestione dei flussi documentali. Successivamente: d.lgs. 10/2002 (Attuazione della direttiva 1999/93/CE relativa ad un quadro comunitario per le firme elettroniche) recepimento di direttiva comunitaria in materia di firme elettroniche. In sua attuazione: d.p.r. 137/2003 (Regolamento recante disposizioni di coordinamento in materia di firme elettroniche).

31 31 Contesto di riferimento nazionale Esigenza di intervento normativo per dare assetto organico e unitario alla normativa emanata nel tempo in materia di amministrazione digitale. Delega art. 10 legge 229/2003: ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di società dell informazione secondo i principi e i criteri direttivi e sugli oggetti indicati dalla norma. Principi e criteri direttivi della delega: firma elettronica graduare la rilevanza giuridica e l efficacia probatoria dei tipi di firma in relazione al tipo di utilizzo e al grado di sicurezza; servizi on line garantire la più ampia disponibilità di servizi resi per via telematica dai soggetti pubblici; dati e documenti informatici prevedere la possibilità di attribuire al dato e al documento informatico i caratteri della primarietà e originalità, in sostituzione o in aggiunta a dati e documenti non informatici, e obbligare le amministrazioni che li detengono ad adottare misure organizzative e tecniche volte ad assicurare l esattezza, la sicurezza e la qualità del relativo contenuto informativo; adeguare la normativa alle disposizioni comunitarie.

32 32 Contesto di riferimento nazionale A norma della delega di cui all art. 10 della legge 229/2003 vengono approvati: d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 definisce e disciplina il Sistema Pubblico di Connettività (SPC) e la Rete internazionale delle Pubbliche Amministrazioni. d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) Fondamentale atto successivo d.lgs. 4 aprile 2006, n. 159: modifica il Codice dell Amministrazione Digitale (CAD) e in recepimento del parere del Consiglio di Stato n del 2005 (secondo cui non poteva non contenere un aspetto così cruciale e pertanto necessità di integrazione) ha incluso nel codice la disciplina del Sistema Pubblico di Connettività (SPC) abrogando il d.lgs. n. 42 del 2005 centralità del d.lgs. 82/2005 quale sorta di Magna Charta dell amministrazione digitale

33 33 Contesto di riferimento nazionale Struttura del Codice dell Amministrazione Digitale (CAD, d.lgs. 82/2005) Capo I Principi generali (definizioni, finalità e ambito di applicazione, diritti dei cittadini e delle imprese, organizzazione delle PPAA. Rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali) Capo II Documento informatico e firme elettroniche; trasferimenti, libri e scritture Capo III Formazione, gestione e conservazione dei documenti informatici Capo IV Trasmissione informatica dei documenti Capo V Dati delle pubbliche amministrazioni e servizi in rete Capo VI Sviluppo, acquisizione e riuso di sistemi informatici nelle PPAA Capo VII Regole tecniche Capo VIII Sistema pubblico di connettività e rete internazionale della pubblica amministrazione Capo IX Disposizioni transitorie finali e abrogazioni

34 Contesto di riferimento nazionale Successivamente numerosi altri atti normativi di modifica al CAD legge 24 dicembre 2007, n. 244 d.l. 31 dicembre 2007, n. 248 conv. con modif. con legge 28 febbraio 2008, n. 31 d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modif. con legge 28 gennaio 2009, n. 2 legge 18 giugno 2009, n. 69 d.l. 1 luglio 2009, n. 78 conv. con modif. con legge 3 agosto 2009, n. 102 legge 23 dicembre 2009, n. 191 d.l. 30 dicembre 2009, n. 194 conv. con modif. con legge 26 febbraio 2010, n. 25 d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 32 d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235 d.l. 13 agosto 2011, n. 138, conv. con modif. con legge 14 settembre 2011, n. 148 d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, conv. con mod. con legge 22 dicembre 2011, n. 214 d.l. 9 febbraio 2012, n. 5, conv. con modif. con legge 4 aprile 2012, n. 35 d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con modif. con legge 7 agosto 2012, n. 134 d.l. 6 luglio 2012, n. 95, conv. con modif. con legge 7 agosto 2012, n. 135 d.l. 18 ottobre 2012, n. 179 conv. con modif. con legge 17 dicembre 2012, n. 221 d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 d.l.21 giugno 2013, n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 legge 27 dicembre 2013, n. 147 Fernanda Faini 34

35 Contesto di riferimento nazionale Numerosa normativa emanata nel tempo in materia (legge 93/1983, legge 421/1992, d.lgs. 39/1993, legge 59/1997, d.p.r. 513/1997, d.p.r. 445/2000, d.lgs. 10/2002, d.p.r. 137/2003). Assetto organico d.lgs. 82/2005 Codice dell amministrazione digitale (CAD): Magna Charta in materia successivamente numerosi atti normativi di modifica e integrazione necessità di dare vita al codice (poco attuato): d.lgs. 235/2010 riforma molto profonda che ha fatto parlare di nuovo codice dell amministrazione digitale (variazioni in metà degli articoli e aggiunti una decina). ulteriori interventi apportati in particolare da manovre e riforme per lo sviluppo e la crescita del Paese anche per il fatto che digitalizzazione comporta risparmi ed economie (d.l. 5/2012 conv. con legge 35/2012, d.l. 83/2012 conv. con legge 134/2012, d.l. 95/2012 conv. con legge 135/2012, d.l. 179/2012 conv. con legge 121/2012 c.d. Decreto Crescita 2.0, d.lgs. 33/2013)

36 36 Contesto di riferimento nazionale Di particolare importanza art. 33 legge 69/2009 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile): delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi volti a modificare il codice dell amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) necessità di dare nuova vita al codice, in particolare alle disposizioni che nella pratica hanno avuto scarsa applicazione o hanno palesato esigenze di modifica. a norma dell art. 33 della legge 69/2009 viene approvato: d.lgs. 235/2010 modifiche ed integrazioni a d.lgs. 82/2005 (Codice dell amministrazione digitale) formato da 57 articoli (55 di modifica e 2 relativi ad abrogazioni e norme transitorie e finali) Norme rinviano spesso a decreti attuativi, regole tecniche e linee guida.

37 37 Contesto di riferimento nazionale Presentato come II pilastro del processo di rinnovamento e modernizzazione della pubblica amministrazione avviato con il d.lgs. 150/2009 (c.d. riforma Brunetta) che ha introdotto principi di meritocrazia, premialità, trasparenza e responsabilizzazione dei dirigenti. Riforma profonda si parla di nuovo CAD. Ma riforma a costo zero attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (art. 57 d.lgs. 235/2010) è possibile effettiva innovazione senza investimenti? Motivazioni della riforma necessità di: adeguamento alla rapida evoluzione delle tecnologie rispetto al 2005 che hanno reso obsolete alcune definizioni e previsioni necessità di adeguare a evoluzione intercorsa gli strumenti che PPAA utilizzano con cittadini e imprese; assicurare effettività a molte norme a carattere programmatico o recanti indicazioni di principio, inattuate sia per inerzia delle PPAA, sia per oggettiva scarsità di risorse disponibili, sia per la complessità di alcuni istituti, tenendo conto delle criticità segnalate dagli operatori del settore (firme elettroniche); adeguarsi a criteri di efficienza e efficacia che permeano i nuovi indirizzi e che hanno comportato modifiche nell organizzazione delle PPAA.

38 38 Contesto di riferimento nazionale Principi e finalità digitalizzazione dell azione amministrativa quale vera e propria funzione di governo implementare la digitalizzazione: riorganizzazione dei processi e delle strutture, in modo da sfruttare al meglio le potenzialità dei nuovi strumenti. incrementare la sicurezza dei dati, dei sistemi e delle infrastrutture. effettività della riforma si introducono misure premiali e sanzionatorie favorendo PPAA virtuose e sanzionando PPAA inadempienti incentivi all innovazione della PA da razionalizzazione organizzativa e da informatizzazione risparmi da utilizzare per finanziamento di progetti di innovazione e per incentivazione del personale in essi coinvolto. miglior servizio e relazioni semplificate con cittadini e imprese attraverso modernizzazione degli strumenti di comunicazione sotto profilo sociale, avvicina PA alle esigenze dei cittadini e, sotto profilo economico, forte recupero di produttività decisivo nel superamento della crisi finanziaria ed economica. effetti positivi su competitività del Paese dovuti all aumento di efficienza della PA influire su attività d impresa con semplificazione dei rapporti con PA, favorire liberalizzazione del settore e apertura di nuovi mercati.

39 39 Contesto di riferimento nazionale Ulteriori interventi apportati da norme di sviluppo del Paese o di tipo finanziario di recente emanazione Manovre assunte nel periodo attuale, in particolare quelle finalizzate allo sviluppo del Paese o di tipo finanziario spesso contengono norme che impattano su amministrazione digitale. Di particolare rilievo: c.d. decreto sviluppo d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni con legge 12 luglio 2011, n. 106 (entrata in vigore 13/07/2011 assenza vacatio legis) art. 6 riduzione e semplificazioni degli adempimenti burocratici (trasparenza e certezza degli adempimenti burocratici-amministrativi, accelerazione processo di automazione amministrativa e miglioramento dei servizi per i cittadini, riducendone costi connessi, SUAP) art. 10 servizi ai cittadini (carta d identità e tessera sanitaria).

40 40 Contesto di riferimento nazionale c.d. decreto Semplificazioni d.l. 9 febbraio 2012, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo) convertito con modificazioni con legge 4 aprile 2012, n. 35 norme su comunicazioni telematiche (art. 6 - comunicazione di dati per via telematica, art. 8 - partecipazione a concorsi e prove selettive, art comunicazione dell indirizzo PEC al registro imprese) norma su esclusività di servizi online (art. 47-quinduies che ha modificato art. 63 CAD) art. 47 Agenda digitale italiana nel quadro delle indicazioni dell agenda digitale europea (comunicazione Commissione europea 26/08/2010), il Governo persegue l obiettivo prioritario della modernizzazione dei rapporti tra PA, cittadini e imprese, attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Con decreto ministeriale è istituita una cabina di regia per l attuazione dell agenda digitale italiana. Norma dettaglia gli obiettivi della cabina di regia.

41 41 Contesto di riferimento nazionale/agid c.d. decreto Sviluppo 2012 d.l. 83/2012 conv. con mod. da legge 134/2012 Agenzia per l Italia digitale (AgID) (artt. 19 ss.) Viene istituita e disciplinata quale unico riferimento nazionale preposto ad attuare Agenda digitale italiana e a traghettare PA verso l e-gov: istituita con d.lgs. 39/ Autorità per l informatica nella pubblica amministrazione (AIPA). con d.lgs. 196/2003 diventa Centro Nazionale per l Informatica nella Pubblica Amministrazione (CNIPA). riordino di d.lgs. 177/2009 (ex art. 24 legge 69/2009) diventa DigitPA. con d.l. 83/2012 conv. da l. 134/2012 diventa Agenzia per l Italia digitale. Esigenza di razionalizzare le funzioni di innovazione tecnologica e digitalizzazione PA, suddivise tra più enti in un unico organismo dotato di autonomia: sostituisce enti/strutture esistenti esercita le loro funzioni (art. 20): DigitPA, Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l innovazione, Dipartimento per la digitalizzazione della PA della Presidenza del Consiglio Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell informazione in materia di sicurezza delle reti.

42 42 Contesto di riferimento nazionale / AgID opera sulla base dei principi di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale, di trasparenza e di economicità e persegue gli obiettivi di efficacia, efficienza, imparzialità, semplificazione e partecipazione (art. 19). finalità preposta alla realizzazione degli obiettivi dell Agenda digitale italiana, in coerenza con indirizzi di Cabina di regia e con Agenda digitale europea, assicura il coordinamento informatico dell amministrazione statale, regionale e locale ex art. 117, co. 2 lett. r) Cost. e agisce per promuovere la diffusione delle tecnologie digitali nel Paese e razionalizzare spesa pubblica. Funzioni di ordine politico, tecnico e funzionale (art. 20): contribuisce alla diffusione dell utilizzo tecnologie; detta indirizzi, regole tecniche e linee guida per assicurare piena interoperabilità e cooperazione applicativa; assicura omogeneità dei sistemi informativi pubblici; vigila sulla qualità servizi e razionalizzazione spesa; monitoraggio; progettazione e coordinamento iniziative strategiche e di preminente interesse nazionale; autorità di riferimento nazionale nell ambito dell Unione europea e internazionale.

43 43 Contesto di riferimento nazionale / AgID svolge le funzioni attenendosi al principio dell ottimizzazione e razionalizzazione della spesa in materia informatica, al fine di ottenere significativi risparmi. dotata di proprio statuto e di propri organi (art. 21): Direttore generale, Comitato di indirizzo Collegio dei revisori dei conti sottoposta alla vigilanza di più soggetti (art.19) Presidente del Consiglio o Ministro delegato, Ministro economia e finanze, Ministro pubblica amministrazione e semplificazione, Ministro sviluppo economico Ministro istruzione, dell università e della ricerca

44 44 Contesto di riferimento nazionale c.d. decreto Crescita bis o Crescita 2.0 (o Digitalia) d.l. 179/2012 conv. con modif. con legge 221/2012. Contiene norme che impattano su amministrazione digitale, quali: art. 1 attuazione dell Agenda digitale italiana: prevede monitoraggio dell Agenda digitale italiana con relazione illustrativa annuale del Governo. art. 4 domicilio digitale del cittadino: facoltà del cittadino di indicare alla PA proprio indirizzo PEC ex at. 16 bis comma 5 d.l. 185/2008 convertito con modif. dalla legge 2/2009 quale suo domicilio digitale, che sarà inserito nell ANPR (Anagrafe nazionale della popolazione residente). art. 5 PEC INI PEC: indice nazionale degli indirizzi delle imprese e dei professionisti: obbligo della PEC esteso a imprese individuali; istituzione di INI-PEC. art. 6 trasmissione di documenti per via telematica: si rafforza responsabilità collegata all inadempienza dell obbligo di comunicazioni telematiche tra PPAA e mancato avvio del procedimento a seguito di istanza o dichiarazione telematica. art. 13 ter Carta dei diritti: lo Stato promuove una Carta dei diritti con principi e criteri volti a garantire l accesso universale a internet senza discriminazioni o censure.

45 45 Contesto di riferimento nazionale d.lgs. 33/2013, c.d. decreto Trasparenza, recante Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (in attuazione della legge 190/2012), entrato in vigore il 20 aprile Obiettivi favorire la prevenzione della corruzione. attivare l istituto dell accesso civico (nuovo tipo di controllo sociale ). miglioramento delle performance e dell accountability dei manager pubblici. nuovi meccanismi di partecipazione e collaborazione tra PA e cittadini. Strumenti riordino dei fondamentali obblighi di pubblicazione derivanti dalle normative che si sono susseguite negli anni. definizione di ruoli, responsabilità e processi in capo alle pubbliche amministrazioni e agli organi di controllo. definizione della sezione «Amministrazione trasparente» nei siti web istituzionali che contiene dati, informazioni e documenti pubblicati ai sensi della normativa. vigilanza sull attuazione delle norme e sanzioni relative.

46 46 Contesto di riferimento nazionale Centralità del codice in materia di amministrazione digitale, ma non è esaustivo a causa di: norme contenute in manovre di sviluppo del Paese o di tipo finanziario. trasversalità della materia; normative settoriali su argomenti specifici: leggi, regolamenti e regole tecniche; discipline che per il loro oggetto impattano su digitalizzazione; E poi ci sono le norme regionali.

47 47 Contesto di riferimento nazionale Alcuni fra i principali atti in materia di PA digitale accanto al CAD legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) come scaturente dalle modificazioni e integrazioni avute. d.p.r. 445/2000 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) protocollo informatico e gestione dei flussi documentali. E pilastro normativo accanto al CAD. d.lgs. 36/2006 (Attuazione della direttiva 2003/98/CE relativa al riutilizzo di documenti nel settore pubblico) informazioni del settore pubblico viste come importante materia prima per prodotti e servizi digitali, da riutilizzare per rendere disponibile il patrimonio informativo pubblico, sfruttare il potenziale e contribuire alla crescita economica e sociale. normativa su posta elettronica certificata (PEC) d.p.r. 68/2005 e relativo d.m. 2 novembre 2005 recante regole tecniche; d.l. 185/2008, conv. con mod. con legge 2/2009 (artt. 16 e 16-bis); d.p.c.m. 6 maggio 2009, legge 69/2009 (artt. 34 e 35). normativa su accessibilità dei soggetti disabili agli strumenti informatici legge 4/2004, d.p.r. 75/2005, n. 75 e d.m. 8 luglio 2005.

48 48 Contesto di riferimento regionale In materia di amministrazione digitale e open government da considerare anche la competenza regionale suddivisione della potestà legislativa fra Stato e Regioni in materia di amministrazione digitale e società dell informazione. Norma costituzionale di riferimento: art. 117 C. (modif. da legge cost. 3/2001) comma 2 C. competenza legislativa esclusiva dello Stato lett. g) ordinamento e organizzazione amministrativa di Stato e enti pubblici nazionali lett. m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale lett. r) coordinamento informativo statistico dell amministrazione statale, regionale e locale e informatico dei dati comma 3 C. competenza legislativa concorrente ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all innovazione per i settori produttivi ordinamento della comunicazione comma 4 C. competenza legislativa residuale esclusiva delle Regioni: spetta alle Regioni potestà legislativa su ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

49 49 Contesto di riferimento regionale Sul rapporto tra le rispettive competenze istituzionali e sul contenuto del coordinamento informativo interviene il codice dell amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005) art. 14 rapporti fra Stato, Regioni e autonomie locali precisa il contenuto del coordinamento informatico dello Stato, in conformità alla giurisprudenza della Corte costituzionale (comma 1): coordinamento informatico disciplinato dallo Stato include anche l emanazione di regole tecniche necessarie per garantire la sicurezza e l interoperabilità dei sistemi informatici e dei flussi informativi per la circolazione e lo scambio dei dati e per l accesso ai servizi erogati in rete dalle amministrazioni. modello di digitalizzazione del codice è partecipato dai diversi livelli di Governo (Stato, Regioni, enti locali)

50 Contesto di riferimento regionale Legislazione regionale in materia di amministrazione digitale ante riforma titolo V Costituzione presenti alcune normative in materia es. in Friuli Venezia Giulia legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 che prevede l istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale. Anni 90: leggi sui sistemi informativi regionali e comincia promozione società dell informazione e della conoscenza (es. legge regionale Basilicata 1996). post riforma titolo V Costituzione le nuove tecnologie assurgono a interesse autonomo cui destinare risorse: sviluppo di società dell informazione, si parla di sistema informativo come rete di tecnologie, di dati e di soggetti. RIIR Rapporto sull Innovazione nell Italia delle Regioni 2012 ( rapporto_riir_2012.pdf) Indica come la prevalenza delle Regioni abbia discipline normative sull amministrazione digitale, in particolare le Regioni del centro-nord. Fra i temi oggetto delle norme regionali: lo sviluppo della società dell informazione, l organizzazione del sistema informativo, la diffusione del software a sorgente aperto, il riuso e gli open data. Fernanda Faini 50

51 51 Contesto di riferimento regionale Regione Toscana Statuto regionale la Regione persegue lett. z): la semplicità dei rapporti tra cittadini, imprese ed istituzioni a tutti i livelli e la realizzazione del principio di buona amministrazione, secondo criteri di imparzialità, trasparenza, equità (art. 4 lett. z) finalità principali). legge regionale 1/2004 (Promozione dell amministrazione elettronica e della società dell informazione e della conoscenza nel sistema regionale. Disciplina della Rete telematica regionale toscana ) promozione amministrazione elettronica e società dell informazione e della conoscenza (capo I - disposizioni generali). disciplina Rete Telematica Regionale Toscana (RTRT) (capo II) modello di governance per l innovazione nella PA rete di soggetti, modello organizzativo condiviso e cooperativo e infrastruttura tecnologica interoperante e diffusa. RTRT come SPC PPAA, nell ambito del territorio regionale, aderiscono al sistema pubblico di connettività attraverso la Rete.

52 52 Contesto di riferimento regionale legge regionale 40/2009 (Norme sul procedimento amministrativo, per la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa) (modificata fra le altre da l.r. 9/2013) obiettivi: rimozione o significativa riduzione di oneri e adempimenti amministrativi per cittadini e imprese; riduzione dei tempi burocratici; innovazione tecnologica nei rapporti tra PA, cittadini e imprese. strumenti principali: comunicazioni telematiche (artt. 3 e 4), partecipazione telematica al procedimento (art. 18). legge regionale 54/2009 (Istituzione del sistema informativo e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell informazione e della conoscenza) evoluzione modello l.r. 1/2004 e coerenza con l.r. 40/2009 coordinamento delle politiche regionali per amministrazione digitale toscana semplice, efficiente, efficace. strumenti principali: misure per amministrazione digitale cittadinanza digitale (art. 5), servizi digitali (artt. 5 e 6), gestione informatica dei documenti (art. 7), Sistema Informativo Regionale (SIR) (artt. 15 ss.).

53 53 Contesto di riferimento nazionale Politiche italiane di sviluppo dell e-government Dal 2000 in Italia iniziative politico-istituzionali espresse con predisposizione dei c.d. Piani d azione per l e-government indicano azioni necessarie per conseguire obiettivi delle riforme amministrative e aggiungono al sostegno politico anche la necessaria copertura economica. Su impulso di legislatore europeo interesse anche italiano a coordinare iniziative di sviluppo legate alle nuove tecnologie incentivo, indirizzo e coordinamento delle azioni in materia di e-government stanziando risorse condizionate alla realizzazione di obiettivi selezionati. (così F. Martini) I fase ( ) Piano d azione nazionale per l e-government (2000) non tratta sviluppo società dell informazione, ma solo e-government e quindi utilizzo ICT nella modernizzazione di PA italiana. innovazione quale strumento per realizzare azione amministrativa meno autoritaria e più partecipata, semplificare burocrazia e soddisfare cittadini con nuovi canali di intervento e interazione. Processo di impiego delle tecnologie ICT e innovazione nella PA per adeguare Italia ai paesi più progrediti con passaggio da Amministrazione rigida, burocratica e centralizzata (Società industriale) a Amministrazione reticolare, orientata al servizio, basata sull informazione (Società dell informazione).

54 54 Contesto di riferimento nazionale obiettivi: migliorare l efficienza operativa delle amministrazioni; informatizzare l erogazione dei servizi, che implicano collegamento e integrazione fra i servizi di diverse amministrazioni; garantire l accesso telematico alle informazioni e ai servizi erogati da PPAA. attori dell innovazione nel modello decentrato e federale azione integrata e cooperazione necessaria tra PPAA centrali e locali per creare Stato digitalizzato orientato all utente: amministrazioni centrali (back office) e amministrazioni locali (front office - a diretto contatto dei cittadini). Visione di PA digitale del Paese in cui cittadino identificandosi in via informatica possa rivolgersi a qualsiasi PA di front office abilitata senza dover essere tenuto a conoscere organizzazione dello Stato e delle PPAA e senza dover fornire informazioni già in possesso di una qualsiasi PA dello Stato. strumenti fondamentali, obiettivi ed elementi chiave: rete nazionale extranet fra PA scambio telematico di informazioni: infrastruttura di comunicazione, interoperabilità e cooperazione tra PPAA e; diffusione carta d identità elettronica (CIE) e carta nazionale dei servizi (CNS) riconoscimento digitale dell utente e accesso on line ai servizi della PA; funzionamento firma elettronica validità giuridica ai documenti. pluralità di canali di accesso innovativi internet, call center, telefonia etc.

55 55 Contesto di riferimento nazionale II fase (dal 2003) L e-government per un federalismo efficiente: una visione condivisa, una realizzazione cooperativa Potenziamento, estensione territoriale e nuove iniziative. Passaggio da fase ancora verticistica a visione condivisa e partecipata in modo paritetico in modo maggiormente rispondente a progressivo assetto federale del sistema amministrativo italiano. prerequisito visione strategica comune tra Stato, Regioni ed enti locali strumento Accordi di Programma Quadro (APQ): stipulazione per coordinare tutte le azioni di finanziamento comunitario, statale e regionale utilizzabili in materia ICT, coordinamento tecnico e strategico Stato - Regioni. obiettivo principale allargamento alla maggior parte delle amministrazioni locali dei processi di innovazione linee di azione sviluppo servizi infrastrutturali locali e SPC, riuso (diffusione territoriale dei servizi per cittadini e imprese), inclusione piccoli comuni in attuazione e-government, e-democracy (avviamento progetti per sviluppo della cittadinanza digitale), promozione dell utilizzo dei nuovi servizi presso cittadini e imprese.

56 56 Contesto di riferimento nazionale Piano di e-gov 2012 (2009) E un piano per obiettivi, flessibile e in progress. Necessità di superare ritardo italiano nell innovazione e impiego di tecnologie. 80 progetti raccolti intorno a 4 ambiti di intervento prioritari: settoriali, (amministrazioni centrali dello Stato e alle Università), territoriali (regioni e capoluoghi-enti locali), di sistema (interventi orizzontali, mirati allo sviluppo di infrastrutture, es. lotta digital divide e migliorare l accessibilità dei servizi) e internazionali (mantenere un forte impegno nella rete europea delle infrastrutture, della innovazione e della best practice ). costante monitoraggio e risultati pubblici su portale e in relazioni trimestrali. interventi e obiettivi strategici scuola e università (interazione digitale scuola-famiglia e strumenti innovativi per la didattica digitale); giustizia (digitalizzazione uffici, notificazioni telematiche etc.); salute (Fascicolo Sanitario Elettronico etc.); imprese (Sportelli Unici per le Attività Produttive (SUAP) telematici); sicurezza e libertà (passaporto elettronico e carta d identità); dematerializzazione (casella elettronica certificata per cittadini, PPAA, imprese e professionisti, fatturazione elettronica, pagamenti on line verso PPAA); rapporto cittadino - PA (semplificazione accesso ai servizi, riduzione tempi etc.).

57 57 Contesto di riferimento nazionale Agenda digitale italiana Prevista da art. 47 del c.d. decreto Semplificazioni d.l. 5/2012 conv. con mod. in legge 35/2012 nel quadro delle indicazioni dell agenda digitale europea, di cui alla comunicazione Commissione europea 26/08/2010, Governo persegue l obiettivo della modernizzazione dei rapporti tra PPAA, cittadini e imprese attraverso azioni coordinate dirette a favorire lo sviluppo di domanda e offerta di servizi digitali innovativi, a potenziare l offerta di connettività a larga banda, a incentivare cittadini e imprese all utilizzo di servizi digitali e a promuovere la crescita di capacità industriali adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti e servizi innovativi. Si abbandona lo strumento dei piani per l e-government e in modo aderente alla dizione europea si parla di agenda digitale. La norma prevede che con decreto ministeriale sia istituita una cabina di regia per l attuazione dell agenda digitale italiana, coordinando gli interventi pubblici volti alle medesime finalità da parte di regioni, province autonome ed enti locali. cabina di regia per la sua attuazione partecipano 5 Ministeri: Ministro dell istruzione, dell università e della ricerca, Ministro dello sviluppo economico, Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, Ministro per la coesione territoriale e Ministro dell economia e delle finanze

58 58 Contesto di riferimento nazionale Obiettivi che cabina di regia, nell attuare l agenda digitale italiana nel quadro dell agenda digitale europea, deve perseguire ex art. 47 comma 2 bis: a) realizzazione delle infrastrutture tecnologiche e immateriali al servizio delle comunità intelligenti (smart communities), finalizzate a soddisfare la crescente domanda di servizi digitali in settori quali mobilità, risparmio energetico, sistema educativo, sicurezza, sanità, servizi sociali e cultura; b) promozione paradigma dei dati aperti (open data) quale modello di valorizzazione del patrimonio informativo pubblico, al fine di creare strumenti e servizi innovativi; c) potenziamento delle applicazioni di amministrazione digitale (e-government) per il miglioramento dei servizi ai cittadini e alle imprese, per favorire la partecipazione attiva degli stessi alla vita pubblica e per realizzare un amministrazione aperta e trasparente; d) promozione della diffusione e del controllo di architetture di cloud computing per le attività e i servizi delle pubbliche amministrazioni; e) utilizzazione degli acquisti pubblici innovativi e degli appalti pre-commerciali al fine di stimolare la domanda di beni e servizi innovativi basati su tecnologie digitali;

59 Contesto di riferimento nazionale f) infrastrutturazione per favorire l accesso alla rete internet in grandi spazi pubblici collettivi quali scuole, università, spazi urbani e locali pubblici in genere; g) investimento nelle tecnologie digitali per il sistema scolastico e universitario, al fine di rendere l offerta educativa e formativa coerente con i cambiamenti in atto nella società; h) consentire l utilizzo dell infrastruttura di cui all art. 81, comma 2-bis,del d.lgs. 82/2005, anche al fine di consentire la messa a disposizione dei cittadini delle proprie posizioni debitorie nei confronti dello Stato da parte delle banche dati delle PPAA cui si applica il codice; i) individuare i criteri, i tempi e le relative modalità per effettuare i pagamenti con modalità informatiche nonché modalità per il riversamento, la rendicontazione da parte del prestatore dei servizi di pagamento e l interazione tra i sistemi e i soggetti coinvolti nel pagamento, anche individuando il modello di convenzione che il prestatore di servizi deve sottoscrivere per effettuare il pagamento. Documento della cabina di regia principali obiettivi e linee di azione : 1. Infrastrutture e sicurezza copertura in banda larga di base per tutti entro 2013 e veloce entro 2020, politiche rafforzamento sicurezza delle reti. 2. E-commerce promuovere il commercio on line (50% della popolazione, 20% della popolazione commercio transfrontaliero e 33% delle imprese entro 2015): da Fernanda Faini raggiungere con alfabetizzazione e defiscalizzazione. 59

60 60 Contesto di riferimento nazionale 3. E-government implementazione norme in materia di e-gov, sistema di infrastrutture e di comunicazione (identità digitale, firma digitale, pagamenti elettronici, PEC) e reti Paese (sistema formativo, giustizia e sanità). 4. Alfabetizzazione informatica estendere il modello di scuola digitale (banda larga e cloud per la didattica, e-book, e-participation etc.), inclusione sociale (digital divide) anche con telelavoro, incentivare target femminile all uso ICT, sicurezza e uso critico e consapevole, promuovere l uso delle ICT nei vari settori professionali, campagne di comunicazione. 5. Ricerca e innovazione migliorare competitività sistema nazionale ICT e digitalizzazione come motore di innovazione di settori tradizionali: incrementare l investimento privato in ricerca e innovazione nel settore ICT, coordinare e armonizzare l intervento pubblico per il sostegno alla ricerca e all innovazione ICT pubblica e privata, facilitare la partecipazione ai programmi e bandi europei 6. Smart communities realizzazione delle infrastrutture intangibili abilitanti per la realizzazione di progetti finalizzati al miglioramento della vita dei cittadini nei contesti urbani e nelle comunità diffuse, progetto smartitaly.

61 61 Contesto di riferimento nazionale Attuazione e monitoraggio Agenda digitale italiana art. 1 del d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012 riconoscimento di strategicità e importanza della digitalizzazione per lo Stato Stato, nel rispetto del principio di leale collaborazione con le autonomie regionali, promuove lo sviluppo dell economia e della cultura digitali, definisce le politiche di incentivo alla domanda dei servizi digitali e favorisce, tramite azioni concrete, l alfabetizzazione e lo sviluppo delle competenze digitali con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, nonché la ricerca e l innovazione tecnologica quali fattori essenziali di progresso e opportunità di arricchimento economico, culturale e civile. strumento di monitoraggio entro il 30 giugno di ogni anno il Governo, anche avvalendosi dell Agenzia per l Italia digitale, presenta alle Commissioni parlamentari competenti una relazione che evidenzia lo stato di attuazione dell agenda digitale italiana, nel quadro delle indicazioni a livello europeo, con particolare riferimento agli effetti prodotti e ai risultati conseguiti. E fornita illustrazione dell impiego di ogni finanziamento, con distinta indicazione degli interventi per i quali le risorse sono state utilizzate. In prima attuazione ha come finalità la descrizione del progetto complessivo di attuazione dell Agenda digitale italiana, delle linee strategiche di azione e l identificazione degli obiettivi.

62 62 Contesto di riferimento nazionale Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regionale deliberazione del Consiglio Regionale n. 104 del 4 dicembre 2012 si pone come agenda digitale toscana obiettivi generali e principi guida contesto difficile a causa di vincoli di bilancio e tetti alla spesa. Necessità di coniugare rigore, sviluppo e crescita. Le tecnologie elemento fondamentale per la crescita dei sistemi produttivi e per il miglioramento della qualità di vita e lavoro dei cittadini. Di conseguenza principi guida: consolidamento, diffusione, trasversalità e intersettorialità, concentrazione (su alcuni obiettivi strategici) e raccordo e integrazione.

63 63 Contesto di riferimento nazionale struttura del programma 1) Infrastrutture e piattaforme di servizio completamento e potenziamento delle infrastrutture di innovazione. Obiettivi e azioni specifiche: banda larga, cloud computing, interoperabilità e standard, CNS, pagamento elettronico etc. 2) Cittadinanza digitale e competitività inclusione e crescita digitale. Obiettivi e azioni specifiche: amministrazione giustizia, fascicoli elettronici, valorizzazione patrimonio informativo (open data), competenze digitali cittadini, servizi per scuola, ambito socio-sanitario, formazione, lavoro, infomobilità, villaggio digitale etc. 3) Semplificazione e amministrazione elettronica miglioramento organizzazione, processi e servizi. Obiettivi e azioni specifiche: operatività telematica dei SUAP, dematerializzazione PA toscana, lotta all evasione fiscale, integrazione patrimonio informativo PA, competenze nella PA, supporto enti pubblici toscani.

64 64 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa Amministrazione digitale In materia di digitalizzazione dell amministrazione centralità del d.lgs. 82/2005, Codice dell amministrazione digitale, con le successive modifiche. Il codice pone i fondamenti giuridici per consentire all informatica di trovare ingresso e attuazione nel mondo delle pubbliche amministrazioni e nei rapporti fra amministrazione pubblica e cittadini/imprese. Obiettivo è creare un amministrazione italiana digitale nell ottica del miglioramento dell efficacia e dell efficienza. Beneficiari in modo diretto e indiretto cittadini e imprese. Temi oggetto della disciplina del Codice perseguono tali finalità, è il caso dei diritti digitali (informatica come ausilio della democrazia), della valutazione del grado di soddisfazione (in ottica di trasparenza), dei dati pubblici e siti web istituzionali (logica di trasparenza e utilità).

65 65 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa Principali argomenti oggetto della disciplina del Codice: diritti digitali (informatica come ausilio della democrazia) riorganizzazione, collegamento con valutazione, incentivi e sanzioni (effettività) partecipazione a procedimento e valutazione del grado di soddisfazione (trasparenza) dematerializzazione (semplificazione) di gestione documentale e conservazione trasmissioni telematiche e presentazione telematica di istanze e dichiarazioni (semplicità ed economicità) pagamenti elettronici (strumento di semplificazione) dati pubblici e siti web istituzionali (trasparenza e utilità) carte elettroniche e servizi in rete (sicurezza) sistema pubblico di connettività (SPC)

66 66 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa Finalità e principi Lo Stato, le Regioni e le autonomie locali assicurano: la disponibilità, la gestione, l accesso, la trasmissione, la conservazione, la fruibilità dell informazione in modalità digitale e si organizzano ed agiscono a tale fine utilizzando con le modalità più appropriate le tecnologie dell informazione e della comunicazione. (art. 2, comma 1, codice)

67 67 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa Le pubbliche amministrazioni nell organizzare autonomamente la propria attività utilizzano le tecnologie dell informazione e della comunicazione per la realizzazione degli obiettivi di: efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione, partecipazione, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione (aggiunto da d.l. 179/2012) nonché per la garanzia dei diritti dei cittadini e delle imprese di cui al capo I, sezione II, del Codice (aggiunto da d.lgs. 235/2010). (art. 12, comma 1, codice)

68 68 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa c.d. principio di neutralità tecnologica la scelta tecnologica spetta al titolare, libertà nella scelta, non viene imposta una soluzione tecnologica. non creare disparità tra operatori del mercato, tutela della concorrenza rispetto dell autonomia organizzativa delle amministrazioni principio di eguaglianza e non discriminazione necessità di garantire effettività ai diritti e la più ampia disponibilità dei servizi in via telematica a cittadini e imprese esigenza di adeguamento all evoluzione tecnologica obbligazione di risultato amministrazione di risultati (va garantita effettività ai diritti) (PA efficiente ed efficace orientata a cittadini e imprese)

69 69 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa Ambito soggettivo di applicazione Le disposizioni del codice si applicano a (art. 2 codice): le pubbliche amministrazioni di cui all art. 1, comma 2, d.lgs. 165/2001 nel rispetto del riparto di competenza di cui all art. 117 C. D.lgs. 235 del 2010 ha eliminato l inciso: salvo che sia diversamente stabilito e nel rispetto della loro autonomia organizzativa ne risulta un applicazione maggiormente diretta e priva di eventuali possibili limitazioni. Comprende tutte le pubbliche amministrazioni statali, regionali e locali, praticamente sono esclusi soltanto gli enti pubblici economici. Non fanno parte poi delle amministrazioni pubbliche gli organi costituzionali e di rilievo costituzionale: Presidenza della Repubblica, due rami del Parlamento e Corte costituzionale.

70 70 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa eccezioni all applicazione Presidenza del Consiglio dei Ministri nonché Amministrazione economico-finanziaria, tenuto conto delle esigenze derivanti dalla natura delle proprie particolari funzioni. Modalità, limiti e tempi di applicazione stabiliti con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri. Regime parzialmente derogatorio, in attuazione: d.p.c.m. 9 febbraio 2011 relativo a Presidenza del Consiglio dei Ministri, d.p.c.m. 2 marzo 2011 relativo a Agenzia delle Entrate d.p.c.m. 25 maggio 2011 relativo a Amministrazione economico finanziaria. Si prevedono poi eventuali termini, anche diversi, per la graduale applicazione nell ambito degli istituti scolatici di ogni ordine e grado (art. 57 d.lgs. 235/2010).

71 71 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa alle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall ISTAT ai sensi dell art. 1, comma 5, legge 311/2004. Estensione soggettiva di applicazione Codice operata dal d.lgs. 235/2010 in attuazione di uno dei criteri direttivi della delega equiparazione alle PPAA delle società interamente partecipate da enti pubblici o con prevalente capitale pubblico. Per questi soggetti applicazione da parte delle PPAA anche in via progressiva con la facoltà di avvalersi a tal fine dell assistenza tecnica di DigitPA (ora Agenzia per l Italia digitale), considerate le proprie esigenze organizzative e secondo moduli che tengano conto delle risorse finanziarie (art. 57 d.lgs. 235/2010).

72 72 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa le norme concernenti documenti informatici, firme elettroniche, trasferimenti di fondi, libri e scritture; formazione, riproduzione, conservazione; trasmissione documenti informatici (capo II, artt. 40, 43 e 44 del capo III e capo IV) si applicano anche ai privati ai sensi dell art. 3 d.p.r. 445/2000 (cittadini italiani e dell Unione europea, persone giuridiche, società di persone, PPAA e enti, associazioni e comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei paesi dell Unione europea). Raggio di azione di tali norme si estende oltre PA. le disposizioni concernenti accesso ai documenti informatici e fruibilità delle informazioni digitali (capo V) si applicano anche ai gestori di servizi pubblici e organismi di diritto pubblico (comma 4 come art. 23 legge 241/1990).

73 73 Finalità, principi e ambito di applicazione della normativa Ambito oggettivo escluso da applicazione Le disposizioni del Codice non si applicano limitatamente a (art. 2 comma 6): esercizio delle attività e funzioni di ordine e sicurezza pubblica esercizio delle attività e funzioni di difesa e sicurezza nazionale consultazioni elettorali Limite oggettivo di rispetto privacy (art. 2 comma 6) norme si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e in particolare del d.lgs. 196/ cittadini e imprese hanno, comunque, diritto ad ottenere che il trattamento dei dati effettuato mediante l uso di tecnologie telematiche sia conformato al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell interessato. privacy va intesa non solo come posizione sostanzialmente passiva (ius excludendi (difesa di fronte ad attacchi e ingerenze esterne nella sfera personale), ma come diritto all autodeterminazione informativa (diritto attivo di controllo dell homo tecnologicus su modalità di circolazione e utilizzo dei dati personali, facoltà di controllo delle informazioni considerate sotto il profilo della appartenenza al soggetto, titolare di una facoltà di opporsi al trattamento).

74 74 Cittadinanza digitale Cittadinanza digitale il diritto e, ove prescritto dalla legislazione statale o regionale, l obbligo di accedere e utilizzare per via telematica i servizi digitali della pubblica amministrazione (così art. 5, comma 1, legge regionale toscana 54/2009) e i relativi diritti digitali di cittadini e imprese (artt d.lgs. 82/2005-CAD) attinenti a comunicazioni telematiche. Nell evoluzione normativa sono stati ampliati e resi maggiormente cogenti: diritto all uso delle tecnologie domicilio digitale del cittadino diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all accesso ai documenti amministrativi in via telematica diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con PPAA obblighi PA e strumenti per conferire effettività ai diritti digitali piattaforme e servizi per gestione documentale e per garantire comunicazioni telematiche tra i diversi soggetti (PPAA, imprese, cittadini) e presentazione istanze e dichiarazioni alla pubblica amministrazione.

75 75 Diritti digitali Diritti digitali di cittadini e imprese (artt Codice) Diritto all alfabetizzazione informatica art. 8 digital divide Diritto all uso delle tecnologie art. 3 Domicilio digitale del cittadino art. 3 bis Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all accesso ai documenti amministrativi in via telematica art. 4 Diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) art. 6 Diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le PPAA art. 5 bis Diritto all effettuazione dei pagamenti con modalità informatiche art. 5 Diritto alla qualità dei servizi e alla misura della soddisfazione art. 7 Diritto alla partecipazione democratica elettronica e-democracy, e- participation e voto elettronico art. 9 Sportello per le attività produttive (SUAP) telematico art. 10 Registro informatico di adempimenti amministrativi per le imprese art. 11

76 76 Diritti digitali Portata di disposizioni sui diritti digitali dibattito: norme meramente programmatiche così parere Consiglio di Stato n del 2005 e parte della dottrina norme a contenuto precettivo ed immediatamente applicabili parte della dottrina (così ad es. E. Belisario) Parere Consiglio di Stato n del 2005: corretto, ma non sufficiente inserire, all inizio del codice, una serie di previsioni programmatiche e di principio, senza prevedere effetti concreti, dal punto di vista della disciplina amministrativa. Gli articoli destano qualche perplessità fra le altre per questo ordine di motivazioni si limitano a dichiarazioni di intenti prive di precettività (artt. 8, 9, 10); sono pleonastiche o ripetitive (art. 10, comma 1; 12; 13). Alcune disposizioni sembrano poi comportare l esigenza di copertura finanziaria per poter trovare effettiva attuazione (artt. 5, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 16).

77 77 Diritti digitali In merito: si parla di diritti di cittadini e imprese e non di persone fisiche e giuridiche formulazione infelice e potenzialmente discriminatoria (esclude chi non ha cittadinanza) (così in dottrina M. Pietrangelo). molte norme eccessivamente generiche e indefinite per garantire omogeneità nella erogazione dei servizi a cittadini e imprese. significativa modifica attuata con il decreto legislativo 159/2006 (che ha inserito un comma 1-ter all art. 3 del codice, recependo parere Cons. Stato del 2005, che contestava la non azionabilità dei diritti della formulazione originaria): prevista azionabilità la tutela del diritto all uso delle tecnologie di cui all art. 3 è stata, infatti, attribuita alla competenza esclusiva del giudice amministrativo. Problematica: azionabilità prevista per art. 3, che parla di comunicazioni ci si chiede se valga anche in caso di partecipazione al procedimento o nell erogazione di altri servizi.

78 78 Diritto all alfabetizzazione informatica Diritto all alfabetizzazione informatica (art. 8 codice) Lo Stato promuove iniziative volte a favorire l alfabetizzazione informatica dei cittadini con particolare riguardo alle categorie a rischio di esclusione, anche al fine di favorire l utilizzo dei servizi telematici delle PA. conforme a parere Cons. Stato n del 2005 potenziali discriminazioni ed emarginazioni per coloro che non sono in grado di utilizzare le tecnologie. lotta al digital divide (divario digitale) divario tra chi accede, fruisce e utilizza le tecnologie dell informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale. Diverse motivazioni di esclusione fra queste divario: geografico (aree remote o rurali) infrastrutturale (dovuto ad assenza infrastrutture) culturale (grado di istruzione) anagrafico o generazionale (dovuto a differenze di età - anziani) dovuto a disabilità economico (dovuto a condizioni economiche)

79 79 Diritto all alfabetizzazione informatica necessità di misure specifiche e concrete per limitare il fenomeno del digital divide (così parere Cons. Stato n. 31 del 2006) il diritto all uso delle tecnologie è di fatto esercitabile solo dai soggetti che sono in grado di utilizzarle esigenza di alfabetizzazione per garantire eguaglianza di cui all art. 3 Cost. ed evitare discriminazioni, favorendo inclusione sociale.. Necessità di interventi per progressiva eliminazione del divario digitale e per rimuovere e prevenire ostacoli all accesso e fruizione dei servizi digitali che di fatto impediscono la piena parità alfabetizzazione informatica avanzata (parere Cons. Stato n del 2005) dei dipendenti pubblici (art. 13 codice) formazione informatica dei dipendenti pubblici: le PPAA nella predisposizione dei piani di formazione del personale (di cui all art. 7-bis del d.lgs. 165/2001) e nell àmbito delle risorse finanziarie previste, attuano politiche di formazione del personale finalizzate alla conoscenza e all uso delle tecnologie nonché dei temi relativi all accessibilità e alle tecnologie assistive, ai sensi dell'art. 8 della legge 4/2004 (inserito richiamo ad accessibilità da d.l. 17/2012). divario fra amministrazioni (art. 14, comma 3 codice) lo Stato [ ] previene il divario tecnologico tra PPAA di diversa dimensione e collocazione territoriale.

80 80 Diritto all alfabetizzazione informatica Carta dei diritti art. 13 ter del d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012: finalità Stato riconosce l importanza del superamento del divario digitale, in particolare nelle aree depresse del Paese, per la libera diffusione della conoscenza fra la cittadinanza, l accesso pieno e aperto alle fonti di informazione e agli strumenti di produzione del sapere. strumento Stato promuove una Carta dei diritti, nella quale sono definiti i principi e i criteri volti a garantire l accesso universale della cittadinanza alla rete internet senza alcuna discriminazione o forma di censura. promozione internazionale Stato promuove la diffusione dei principi della Carta dei diritti a livello internazionale e individua forme di sostegno al Fondo di solidarietà digitale per la diffusione della società dell'informazione e della conoscenza nei Paesi in via di sviluppo.

81 81 Digital divide Statistiche ISTAT relative all anno 2013 cittadini comunicati stampa 9 dicembre 2013 Cittadini e nuove tecnologie e 9 maggio 2013 Uso dell e-government da parte di consumatori e imprese e situazione italiana famiglie che hanno un personal computer (62,8%) e accesso a Internet (60,7%) divario anagrafico/generazionale famiglie di soli anziani di 65 anni e più 14,8% possiede pc e 12,7% dispone di connessione Internet. divario geografico famiglie centro-nord che dispongono di un pc sono il 64,5%, mentre circa il 63,3 % dispone di un accesso a Internet da casa, a fronte di valori pari, rispettivamente, al 57,2% e al 55% nel Sud. divario economico/culturale tra i nuclei in cui il capofamiglia è un operaio e quelli in cui è dirigente, imprenditore o libero professionista (circa 19 punti percentuali a favore di questi). divario di genere utilizzano il pc il 49,3% delle donne e naviga su internet il 49,7% a fronte del 59,7% e del 60,2% degli uomini. poche competenze solo le attività di base con pc non presentano difficoltà (83,8%) o per internet la navigazione usando motori di ricerca (96,2%).

82 Digital divide luogo di utilizzo il 92,3% ha utilizzato il pc prevalentemente da casa, segue luogo di lavoro (36%), casa di altri (22,4 %), luogo di studio (16,2%). Analogo l accesso a Internet: 93% abitazione, 35,4% luogo di lavoro, 26,2% casa di amici,15,5% luogo di studio. 28, 6% si è connesso con cellulare o altro dispositivo mobile. utilizzo della rete diffuso invio (83,3%) e documentarsi su temi di attualità, leggendo giornali, informazioni o riviste online (63%). Interessante l utilizzo social network per l interazione (53,2%) e consultazione di wiki (58,7%). Il 20,9% esprime opinioni su temi sociali o politici e il 10% partecipa a consultazioni o votazioni: Internet luogo di comunicazione e partecipazione. digitalizzazione Pubblica Amministrazione 28,5% degli utenti Internet ha utilizzato il web per acquisire informazioni dai siti PA; il 24,2% si è avvalso di servizi online per scaricare moduli da siti PA e il 16,5% per inviare moduli compilati. 64% ha utilizzato il canale diretto tramite sportello con la PA, solo il 15% è ricorso a canali telematici e il 4% ha utilizzato PEC. Il 67,2% si dichiara soddisfatto per la facilità di reperimento delle informazioni e il 71,7%, per la loro utilità. I servizi online soddisfano il 62,5%. ll 36,2% ritiene le informazioni poco chiare, insufficienti o non aggiornate, il 27,6% denuncia problemi tecnici e un quinto l indisponibilità di un servizio di assistenza (online o offline). Fernanda Faini 82

83 83 Digital divide Creare le condizioni per proficuo utilizzo delle tecnologie da parte dei cittadini significa: infrastrutturare il territorio in banda larga investimenti per equilibrare Centro-Nord e Sud e le zone servite con quelle a scarso rendimento di mercato, ma non solo alfabetizzazione informatica creare le competenze per saper utilizzare le tecnologie. Obiettivo da raggiungere in modo permanente: la tecnologia evolve e si formano nuove forme di divario (es. web 2.0, utilizzo rete da device mobili), ma non solo cultura digitale consapevolezza degli strumenti utilizzati, delle potenzialità della rete e dei suoi rischi. Capire il valore della rete come luogo di possibilità, opportunità di sviluppo personale e professionale. Creare una cultura della rete.

84 84 Digital divide Statistiche ISTAT relative all anno 2013 imprese Comunicati stampa 18 dicembre 2013 Le tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese e 9 maggio 2013 Uso dell e-government da parte di consumatori e imprese e imprese (con più di 10 addetti) quasi la totalità utilizza il pc ed ha accesso ad internet (il 98,2% e il 96,8%): il 67,3% possiede un sito internet, l 11,7% dichiara di offrire sul sito servizi per ricevere ordinazioni o prenotazioni online e il 24,7% delle imprese utilizza un social media. Pertanto le percentuali siano più basse per operazioni più complesse e meno statiche rapporto con la PA oltre l 85,5% utilizza il web per interagire con PA: circa l 86% per usufruire dei servizi di gestione telematica dei certificati medici,poi seguono servizi per il lavoro e gestione delle pratiche Inail/Inps (77%) e PEC (71%). Meno diffusi il ricorso ai servizi per la partecipazione a gare di appalto (18%), SUAP (16%), i servizi online per incontro tra domanda e offerta di lavoro (11%) e fatturazione elettronica con la PA (10%): è meno diffuso l utilizzo dei servizi maggiormente complessi o interattivi.

85 85 Digital divide Creare le condizioni per imprese significa: ridurre il divario digitale tra piccole e grandi imprese il tessuto produttivo italiano è composto in larga parte da piccole imprese: un loro ritardo si traduce in un ritardo dell intero sistema. Necessità di interventi per colmare le distanze. intervenire sulle difficoltà nell interazione con la pubblica amministrazione soprattutto per attività maggiormente complesse se da una parte può essere conseguenza del digital divide che colpisce le imprese, la causa può essere riscontrata anche nel fatto che le procedure non sono di semplice fruizione. Utilizzo della rete comporterebbe un reale e grande risparmio di tempi e costi, maggiori potenziali investimenti (meno tagliole burocratiche) e una maggiore competitività del Paese. questo aspetto chiama necessariamente in causa il soggetto pubblico e ci porta all altra condizione da creare nella nostra società: intervento sulla pubblica amministrazione

86 86 Digital divide Creare le condizioni per la pubblica amministrazione significa: attuazione delle norme non c è bisogno di sovrapposizione frenetica di norme, ma necessità di sistematizzarle, renderle semplici, chiare, se necessario modificarle e offrire strumenti che permettano interpretazioni comuni. Ne va della stessa certezza del diritto. investimenti dedicati non esiste innovazione a costo zero come invece sono state spesso le riforme in materia. cambiamento organizzativo abbandono di logica verticale e verticistica a favore di logica orizzontale e collaborativa. mutamento di attività e processi reingegnerizzazione che sappia implementare e sfruttare tutti i vantaggi delle tecnologie.

87 87 Diritto all uso delle tecnologie Diritto all uso delle tecnologie (art. 3 codice) Cittadini e imprese hanno diritto a richiedere ed ottenere l uso delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni con le PPAA e soggetti previsti. norma chiave diritto a richiedere ed ottenere diritto non si limita a richiesta, ottenere, deve essere garantito risultato, effettivo uso amministrazione di risultati. azionabilità in giudizio: comma 1-ter (mod. da d.lgs. 104/2010) tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo. diritto in concreto è esercitabile soltanto se PPAA sono dotate di strumenti idonei a consentire l interazione con gli utenti per la sua effettività comporta riorganizzazione. Dotarsi di strumenti informativi, sistema di comunicazioni telematiche e informatizzazione dei servizi erogati. Ma non basta: reingegnerizzazione procedimenti.

88 88 Diritti in materia di comunicazioni Diritti specifici in materia di comunicazioni che discendono dalla norma chiave dell art. 3: cittadini domicilio digitale del cittadino art. 3 bis facoltà di ogni cittadino indicare alla PA, secondo le modalità previste, un proprio indirizzo di PEC, rilasciato ex art. 16 bis comma 5 del d.l. 185/2008 conv. con mod. da legge 2/2009 quale suo domicilio digitale imprese diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le PPAA art. 5 bis digitale diventa la regola nei rapporti imprese-pa presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e PPAA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie. Con le medesime modalità le PPAA adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese utilizzo PEC diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) art. 6 per le comunicazioni di cui all articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo, le PPAA utilizzano la PEC

89 89 Diritto alla partecipazione al procedimento informatico e all accesso Diritto alla partecipazione al procedimento amministrativo informatico e all accesso ai documenti amministrativi in via telematica (art. 4 codice) La partecipazione al procedimento amministrativo e il diritto di accesso ai documenti amministrativi sono esercitabili mediante l uso delle tecnologie secondo quanto disposto dagli artt. 59 e 60 del d.p.r. 445/2000. Ogni atto e documento può essere trasmesso alle pubbliche amministrazioni con l uso delle tecnologie dell informazione e della comunicazione se formato ed inviato nel rispetto della vigente normativa. diritto alla partecipazione al procedimento previsto in legge 241/1990: comunicazione di avvio del procedimento (artt. 7 e 8) facoltà di intervenire nel procedimento (art. 9), prendere visione ed estrarre copia di atti e documenti del procedimento (artt. 10 e poi artt. 22 ss. su diritto di accesso) e diritto di presentare memorie scritte e documenti (art. 10) preavviso di rigetto (comunicazione motivi ostativi accoglimento) (art. 10-bis) accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento (art. 11) non introduce propriamente un nuovo diritto, ma consente una nuova modalità di attuazione del diritto alla partecipazione al procedimento, la cui scelta compete al privato ( sono esercitabili, può ).

90 90 Diritto alla partecipazione al procedimento informatico e all accesso Riguardo al diritto di cui all art. 4 rilevano in particolare due norme: obbligo della PA PA titolare del procedimento raccoglie in un fascicolo informatico gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati (art. 41, comma 2 codice). diritto a trovare on line tutti i moduli e i formulari validi PPAA provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica l elenco della documentazione richiesta per i singoli procedimenti, i moduli e i formulari validi ad ogni effetto di legge, anche ai fini delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorietà. Conseguenza di inadempimento i moduli o i formulari non pubblicati sul sito non possono essere richiesti, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza e rilevanza ai fini della performance individuale dei dirigenti responsabili (art. 57 codice, mod. da d.lgs. 235/2010). Regione Toscana art. 18 l.r. 40/2009 Partecipazione telematica al procedimento amministrativo obbligo per tutti i soggetti pubblici toscani di indicare nella comunicazione di avvio del procedimento che istanze e dichiarazioni sono valide ad ogni effetto di legge se pervenute in via telematica con le modalità previste dalla legge, al fine di rendere conoscibile la facoltà.

91 91 Documento informatico Norme principali su documento informatico e firma digitale legge 59/1997 e relativo d.p.r. 513/1997 affermazione del principio della piena validità e rilevanza di atti, dati e contratti formati da privati e PPAA mediante strumenti informatici e trasmessi in via telematica; causola di equivalenza tra sottoscrizione autografa e firma digitale d.p.r. 445/2000 d.lgs. 10/2002 e relativo d.p.r. 137/2003 (recepimento comunitario della direttiva n. 93 del 1999 in materia di firme elettroniche) d.lgs. 82/2005 (CAD) d.lgs. 110/2010 atto pubblico informatico redatto dal notaio. d.p.c.m. 22 febbraio 2013 regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici

92 92 Documento informatico Documento informatico artt quater, d.lgs. 82/2005 Su documenti e firme ha inciso fortemente la riforma del d.lgs. 235/2010 apportando modifiche e integrazioni in particolare sul documento e sulla regolamentazione di duplicati e copie è stata fatta chiarezza regolando con precisione le varie possibilità. Art. 20: Il documento informatico da chiunque formato, la memorizzazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici conformi alle regole tecniche di cui all'articolo 71 sono validi e rilevanti agli effetti di legge, ai sensi delle disposizioni del d.lgs. 82/2005. Fonte immagine:

93 93 Documento informatico definizione di documento informatico art. 1, comma 1, lett. p) d.lgs. 82/2005 (e art. 1, comma 1, lett. a) d.p.r. 445/2000) la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti per rappresentazione informatica si può intendere una sequenza di bit. definizione di documento analogico art. 1, comma 1, lett. p-bis) d.lgs. 82/2005 (lett. agg. da d.lgs. 235/2010): la rappresentazione non informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti definizione in negativo rispetto a documento informatico: questo aspetto letterale conferma che il documento nativo è il documento informatico. Non è detto che la distinzione stia nel supporto fisico (es. timbro digitale è documento informatico e sta su supporto cartaceo); nella maggior parte dei casi comunque per documento analogico si può intendere documento su supporto cartaceo (così P. Ridolfi).

94 94 Documento informatico Formazione documento informatico il documento informatico è formato mediante una delle seguenti principali modalità (secondo le regole tecniche in materia di documenti informatici, firmate il 3 dicembre dal Ministro in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale): a) redazione tramite l utilizzo di appositi strumenti software; b) acquisizione di un documento informatico per via telematica o su supporto informatico, acquisizione della copia per immagine su supporto informatico di un documento analogico, acquisizione della copia informatica di un documento analogico; c) registrazione informatica delle informazioni risultanti da transazioni o processi informatici o dalla presentazione telematica di dati attraverso moduli o formulari resi disponibili all utente; d) generazione o raggruppamento anche in via automatica di un insieme di dati o registrazioni, provenienti da una o più basi dati, anche appartenenti a più soggetti interoperanti, secondo una struttura logica predeterminata e memorizzata in forma statica.

95 Firme elettroniche Firme elettroniche artt d.lgs. 82/2005. Passaggio da documento cartaceo a informatico cui corrisponde passaggio da firma autografa a elettronica: firma autografa segno apposto manualmente su documento cartaceo e direttamente riconducibile al soggetto, legata al supporto fisico del documento, valutabile in modo diretto, validità temporale illimitata. firma elettronica sequenza binaria riconducibile al soggetto solo attraverso procedura informatica, legata in modo indissolubile al contenuto del documento, valutabile solo con mezzi informatici, validità temporale limitata. Fonte immagine: Fernanda Faini 95

96 96 Firme elettroniche Funzioni della firma: indicativa identificazione dell autore dichiarativa imputazione al titolare della paternità del documento probatoria la firma è un mezzo di prova Concetto di firma elettronica si riferisce al procedimento informatico che permette di accertare la paternità di un documento informatico la distinzione tra tipologie di firma si basa sulla diversa capacità di garantire sicurezza e affidabilità circa l identità dei soggetti e l integrità dei dati. La normativa europea, fissata dalla dir. 1999/93/CE, è caratterizzata dalla contrapposizione tra firme elettroniche semplici (deboli) e firme elettroniche qualificate (forti). A legislazione vigente si configura questa bipartizione: a) le firme deboli (firma elettronica c.d. semplice) b) le firme forti (firma elettronica avanzata, qualificata e digitale)

97 97 Firme elettroniche: valore giuridico e probatorio Validità giuridica e probatoria Premessa in merito al valore del documento, vige nell ordinamento il principio della libertà della forma nella manifestazione della volontà negoziale (art c.c.). Però in molti casi è imposta: forma scritta ad substantiam (per la validità dell atto, ossia per la produzione di effetti giuridici) forma scritta ad probationem (per la prova di un atto o un fatto, ossia per la dimostrazione di effetti giuridici). E il caso dell art c.c. che impone in determinate fattispecie la forma scritta a pena di nullità: pertanto gli atti previsti dalla disposizione devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata, sotto pena di nullità. Di conseguenza è essenziale verificare quali soluzioni di firma elettronica conferiscono al documento informatico l attitudine ad integrare e assolvere il requisito della forma scritta.

98 98 Firma elettronica semplice 4 tipologie di firme elettroniche Diverso valore giuridico e probatorio a seconda delle ipotesi si deduce da combinato disposto di artt. 20 e 21 d.lgs. 82/2005 (modificati e integrati da d.lgs. 235/2010). La dottrina (es. P. Ridolfi) è critica su questo inserimento, perché seppur sia stato motivato con adeguamento a direttiva europea, non ne coglie pienamente la ratio e complica il sistema. firma elettronica (cosiddetta semplice) è l insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi tramite associazione logica ad altri dati elettronici, utilizzati come metodo di identificazione informatica (art. 1 lett. q) CAD) è quindi uno strumento che consente di associare un insieme di dati elettronici (quali quelli che formano un documento) ad un identificativo unico, costituito appunto dalla firma elettronica. Es. identificativo utente e password, PIN ecc. (così Guida alla Firma Digitale 2009).

99 99 Firma elettronica semplice valore giuridico e probatorio documento informatico semplice, non sottoscritto (privo di firma elettronica): idoneità a soddisfare il requisito di forma scritta è liberamente valutabile ex post in giudizio dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20, comma 1 bis). valore probatorio è liberamente valutabile ex post in giudizio dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 20, comma 1 bis). documento informatico cui è apposta una firma elettronica semplice (non avanzata, qualificata o digitale): non equiparato da codice di per sé a documento sottoscritto con firma autografa e pertanto non soddisfa comunque il requisito legale della forma scritta quindi si applica art. 20 comma 1 bis. sul piano probatorio ex art. 21, comma 1 documento cui è apposta firma elettronica è liberamente valutabile ex post dal giudice, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità.

100 100 Firma elettronica avanzata firma elettronica avanzata (c.d. FEA) insieme di dati in forma elettronica allegati oppure connessi a un documento informatico che consentono l identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca al firmatario, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati (art. 1 lett. q-bis introdotta da d.lgs. 235/2010): definizione analoga a direttiva europea 93 del Ratio nella relazione illustrativa allo schema di d.lgs. 235/2010 l introduzione di firma elettronica avanzata viene motivata con il fatto che, dato l evolversi delle tecnologie, esistono oggi una serie di soluzioni tecniche che consentono strumenti che, anche se non giungono al livello della firma digitale, sono comunque di buon livello di sicurezza e attendibilità, atti quindi a semplificare e favorire l uso delle nuove tecnologie. FE + connessione univoca con il firmatario, mezzo a controllo esclusivo (non ha certificato qualificato che caratterizza la firma qualificata e la digitale, né dispositivo sicuro)

101 101 Firma elettronica avanzata Regole tecniche su firme elettroniche qualificate, digitali e avanzate d.p.c.m. 22 febbraio 2013 regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme digitali e validazione temporale dei documenti informatici, ha sostituito d.p.c.m. 30 marzo 2009 possibilità di realizzare in forma libera soluzioni di firma elettronica avanzata senza autorizzazione preventiva ma con il rispetto di una serie di requisiti minimi oggettivi e soggettivi: liberalizzazione che dà agli operatori del mercato massima autonomia. Risponde al principio di neutralità tecnologica. qualunque soluzione è valida purché conforme a regole tecniche. utilizzabile limitatamente ai rapporti giuridici intercorrenti tra il sottoscrittore e il soggetto che ha realizzato per proprio conto la soluzione di firma o si è avvalso di quelle di terzi al fine di usarla nel processo di dematerializzazione dei rapporti intrattenuti per motivi istituzionali, societari e commerciali. caratterizzazione della firma avanzata come firma che consente connessione univoca al firmatario, in quanto creata con mezzi sui i quali il firmatario conserva controllo esclusivo (in grado di consentire di valutare se dati sono stati successivamente modificati). firma biometrica o grafometrica (su tavoletta grafica) se rispetta requisiti previsti può rientrare a pieno titolo fra le tipologie di firma elettronica avanzata.

102 102 Firma elettronica avanzata nei rapporti con la pubblica amministrazione le regole tecniche individuano alcune tipologie di firme elettroniche avanzate in grado di per sé di garantire la validità della soluzione adottata: l invio tramite posta elettronica certificata (PEC) effettuato richiedendo la ricevuta completa sostituisce nei confronti della PA la firma elettronica avanzata. l utilizzo di carta d identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), documento d identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), passaporto elettronico e degli altri strumenti ad esse conformi sostituisce nei confronti della pubblica amministrazione la firma elettronica avanzata ai sensi delle presenti regole tecniche per i servizi e le attività di cui agli articoli 64 e 65 del codice (servizi in rete).

103 103 Firma elettronica avanzata carte elettroniche Strumenti per l accesso ai servizi erogati on line da PA per i quali sia necessaria l identificazione informatica (art. 64 d.lgs. 82/2005 mod. da d.lgs. 235/2010): carta d identità elettronica (CIE) (art. 1 lett. c) d.lgs. 82/2005): il documento d identità munito di elementi per l identificazione fisica del titolare rilasciato su supporto informatico dalle amministrazioni comunali con la prevalente finalità di dimostrare l identità anagrafica del suo titolare. carta nazionale dei servizi (CNS) (art. 1 lett. d) d.lgs. 82/2005): il documento rilasciato su supporto informatico per consentire l accesso per via telematica ai servizi erogati dalle pubbliche amministrazioni. Le carte elettroniche sono personali (intestate ad una determinata persona fisica) e consistono in smart card dotate di microchip.

104 104 Firma elettronica avanzata Carta d identità elettronica (CIE) : art. 66 caratteristiche e modalità per il rilascio definite con d.p.c.m. contenuto obbligatorio dati identificativi della persona e codice fiscale. contenuto facoltativo indicazione gruppo sanguigno; opzioni di carattere sanitario previste dalla legge; procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute, occorrenti per la firma elettronica etc. Carta nazionale dei servizi (CNS) : art. 66 caratteristiche e modalità definite con uno o più regolamenti. Princìpi: all emissione provvedono, su richiesta del soggetto interessato, le PPAA che intendono rilasciarla e l onere economico è a carico delle amministrazioni che le emettono; le PPAA che erogano servizi in rete devono consentirne l accesso ai titolari della CNS indipendentemente dall ente di emissione responsabile del suo rilascio; può essere utilizzata anche per i pagamenti informatici tra soggetti privati e PA

105 105 Firma elettronica avanzata Esempi di firma elettronica avanzata 1. One time password (che utilizza parole d ordine temporanee) 2. Firma biometrica o grafometrica (che utilizza dati biometrici, in particolare per la grafometrica vengono rilevate alcune caratteristiche biometriche quali la velocità e la pressione effettuate dal sottoscrittore) 3. PEC con ricevuta completa 4. Carta d identità elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), del documento d identità dei pubblici dipendenti (Mod. ATe), del passaporto elettronico e degli altri strumenti ad esse conformi. Solo laddove rispettino regole tecniche e quindi i prescritti requisiti oggettivi e soggettivi 3 e 4 Sostituiscono la firma avanzata nei rapporti con le PPAA per i servizi online e l invio di istanze e dichiarazioni (servizi e attività di cui agli artt. 64 e 65 CAD)

106 106 Firma elettronica avanzata valore giuridico e probatorio documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata (art. 21 commi 2-2bis) per la validità di cui all art nn c.c. (atti di costituzione e trasferimento di diritti reali immobiliari) necessità della sottoscrizione con firma qualificata o digitale, a pena di nullità, che dunque mantengono una più forte dignità giuridica. Invece gli atti di cui all art. 1350, numero 13), c.c. soddisfano comunque il requisito della forma scritta se sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale. efficacia probatoria anche documento sottoscritto con firma avanzata ha l efficacia di cui all art c.c. (così art. 21 comma 2), ossia piena prova fino a querela di falso. Ma solo l utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Inoltre ex art. 23-ter però solo documenti costituenti atti amministrativi con rilevanza interna al procedimento amministrativo sottoscritti con firma avanzata hanno l efficacia prevista dall art c.c. Ulteriori differenze negli articoli dedicati alle copie (es. art. 22 e 23-ter) dove si prevede che soggetto firmi con firma digitale o qualificata (non prevista la avanzata).

107 Firme elettroniche qualificata e digitale Con d.lgs. 235/2010 firma elettronica qualificata e digitale diventano species del genus firma avanzata (in precedenza firma digitale era species del genus firma qualificata). firma elettronica qualificata un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 lett. r): è garantita la connessione univoca al firmatario, che ne conserva un controllo esclusivo; la firma è legata al contenuto di un documento, in modo tale da rendere individuabile qualsiasi successiva modifica apportata allo stesso. FEA + certificato qualificato (CQ) + SSCD (Secure Signature-Creation Device - dispositivo sicuro) firma digitale un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (art. 1 lett. s). FEA + certificato qualificato + crittografia asimmetrica Fernanda Faini 107

108 108 Crittografia crittografia asimmetrica crittografia (dal greco κρυπτὁς (kryptós) nascosto, e γραφία (graphía) scrittura) è la disciplina che si occupa della cifrazione o codifica e decifrazione o decodifica di un testo. Le tecniche crittografiche consentono di cifrare un testo rendendolo non più comprensibile al lettore e di decifrarlo risalendo dal testo cifrato a un testo in chiaro. Origini già fra gli Spartani e usata dai Romani (Giulio Cesare). Due tipologie: crittografia simmetrica utilizza la stessa chiave per la cifrazione e per la decifrazione, ogni soggetto è in grado di compiere cifrazione e decifrazione. crittografia asimmetrica sistema a coppia di chiavi diverse complementari per effettuare con una la cifrazione e con l altra la decifrazione, funzioni indipendenti. Consente di realizzare i sistemi a chiave pubblica in cui ciascuno dei soggetti che si scambiano informazioni è titolare di una diversa coppia di chiavi: chiave privata deve essere conosciuta solo dal titolare e deve rimanere segreta; chiave pubblica è resa pubblica, conoscibile a tutti coloro che vogliono comunicare con il titolare. Univocamente correlate, ma dalla chiave pubblica non è possibile risalire a quella privata garanzia di riservatezza e sicurezza. Fonte immagine:

109 109 Certificato e dispositivo certificato qualificato (CQ) documento informatico che lega i dati personali del titolare alla chiave pubblica utilizzata nella verifica di firma oggetto di norme comunitarie e nazionali può contenere titoli o ruoli ricoperti in una organizzazione può contenere limiti d uso o di valore fornito da un soggetto sottoposto alla vigilanza ex art. 31 CAD dispositivo sicuro per la generazione della firma (Secure signature creation device - SSCD) smartcard token usb HSM valutato e certificato sulla base di una valutazione (conforme alla direttiva 1999/93/EC) approvata dall OCSI (o organismo omologo europeo)

110 110 Firme elettroniche qualificata e digitale valore giuridico e probatorio documento informatico sottoscritto con firma digitale ed elettronica qualificata (art. 21 commi 2-2bis): formato nel rispetto delle regole tecniche ex art. 20, comma 3, che garantiscano l identificabilità dell autore, l integrità e l immodificabilità del documento equivale a sottoscrizione autografa, soddisfa requisito della forma scritta anche a pena di nullità (ad substantiam) ex art c.c. efficacia probatoria della scrittura privata ex art c.c., fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni di chi l ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta. Presunzione di titolarità del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale, salvo che il titolare ne dia prova contraria (art. 21, comma 2) presunzione legale relativa di utilizzo. Inversione dell onere probatorio a carico del titolare del dispositivo di firma: deve fornire prova di non averlo utilizzato. Non si tratta di disconoscimento in senso tecnico, perché si collega in modo matematico al titolare, è disconoscimento in senso lato non si disconosce firma, ma sua apposizione da parte del titolare. Valutazione ex ante del legislatore, precludendo valutazione ex post del giudice.

111 111 Firma digitale Firma digitale: deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all insieme di documenti cui è apposta o associata; integra e sostituisce l apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere ad ogni fine previsto dalla normativa vigente; per la generazione di firma digitale deve adoperarsi un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso e attraverso il certificato qualificato si devono rilevare, secondo le regole tecniche ex art. 71, la validità del certificato stesso, nonché gli elementi identificativi di titolare e certificatore e eventuali limiti d uso (art. 24).

112 112 Firma digitale dal punto di vista pratico per firma digitale è necessario recarsi personalmente da autorità di registrazione, ossia certificatore (necessaria verifica fisica del soggetto), dotarsi di un dispositivo sicuro per la generazione delle firme (costituito da smart card o da token-chiavetta USB), un lettore di smart card (nel caso in cui non si utilizzi USB) e un software in grado di interagire con il dispositivo per la generazione di firme digitali e per la gestione del dispositivo stesso. Al soggetto viene attribuito un PIN di protezione. procedura firme digitali (così P. Corsini Paolo e E. Orbini Michelucci): registrazione presso un certificatore che fornisce al soggetto uno strumento sicuro per memorizzare il certificato, per generare le due chiavi e procedere successivamente all apposizione delle firme; generazione della coppia di chiavi; una chiave (deve essere segreta e neppure il certificatore deve conoscerla) deve essere trattenuta come propria chiave privata; l altra chiave deve essere fatta registrare dal certificatore, come chiave pubblica, in modo che il certificatore possa pubblicarla su appositi elenchi accessibili in via telematica la registrazione dell utente presso un certificatore ha lo scopo essenziale di garantire che la chiave pubblica provenga effettivamente dall utente. firma digitale è stata anche definita come titolo rappresentativo dell identità digitale certificata (così E. Belisario).

113 113 Firma digitale firma digitale assicura l autenticazione, l integrità, la segretezza e la conoscibilità solo agli autorizzati del documento. In particolare firma digitale garantisce: autenticità: conferisce certezza circa l identità del sottoscrittore; integrità: sicurezza che il documento informatico non è stato modificato dopo la sua sottoscrizione; non ripudiabilità: il documento non può essere ripudiato e disconosciuto dal sottoscrittore, che non può negare che la firma sia stata apposta usando la sua chiave privata. formati per produrre file firmati digitalmente sono: pkcs#7 (noto come p7m), PDF, XML. DiKe o Aruba Sign sono i software che consentono di apporre e verificare una o più firme digitali su qualunque tipo di file, nonché verificare e apporre marcature temporali. Sono gratuiti, scaricabili e utilizzabili con tutti i dispositivi di firma digitale rilasciati da InfoCert. Verifica della firma non richiede dispositivi speciali.

114 114 Firma remota Particolari procedure di firma elettronica qualificata o di firma digitale firma remota art. 1 d.p.c.m. 22 febbraio 2013 particolare procedura di firma elettronica qualificata o di firma digitale, generata su HSM, che consente di garantire il controllo esclusivo delle chiavi private da parte dei titolari delle stesse. HSM (Hardware Security Module) insieme di hardware e software che realizza dispositivi sicuri per la generazione delle firme in grado di gestire in modo sicuro una o più coppie di chiavi crittografiche. In particolare, la firma remota viene eseguita con una chiave privata non residente su un dispositivo locale dell utente (come per es. una smartcard), bensì presso un server remoto, all interno di un HSM, nel quale viene conservata la chiave privata insieme al certificato di firma. La firma avviene mediante accesso al server remoto con username, password e codice OTP (One Time Password). L utilizzatore è completamente libero da qualsiasi vincolo legato all'installazione di hardware.

115 115 Firma automatica firme apposte con procedura automatica (art. 35 comma 3 modificato da d.lgs. 235/2010) la firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all adozione della procedura medesima. firma automatica art. 1, lett. r) d.p.c.m particolare procedura informatica di firma elettronica qualificata o di firma digitale eseguita previa autorizzazione del sottoscrittore che mantiene il controllo esclusivo delle proprie chiavi di firma, in assenza di presidio puntuale e continuo da parte di questo. Il soggetto che appone la sua firma per mezzo di una procedura automatica deve utilizzare una coppia di chiavi destinata a tale scopo, diversa da tutte le altre in suo possesso. L utilizzo di tale procedura deve essere indicato esplicitamente nel certificato qualificato (art. 5, comma 2, d.p.c.m ). Si tratta di un plug-in integrabile con i software. La firma con procedura automatica è valida se apposta previo consenso del titolare all adozione della procedura medesima (art. 35, CAD).

116 Certificatori certificatore (o certification authority) ruolo chiave. Soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche o che fornisce altri servizi connessi con queste ultime (es. validazione temporale, servizi informatici o consulenza) ai sensi dell art. 1 comma 1 lett. g). Sono soggetti dotati di determinate requisiti e sottoposti al regime giuridico disciplinato da artt. 26 ss. Compiti fondamentali emettere i certificati, ossia i documenti elettronici attestanti che di una certa chiave pubblica è titolare un determinato soggetto, preventivamente identificato (certificati contengono termini temporali di validità del certificato stesso) tenere un elenco aggiornato delle chiavi pubbliche certificate, accessibile anche per via telematica (così G. Navone). Fernanda Faini Certificatore garantisce attraverso il rilascio di un certificato l identità dei soggetti che utilizzano la firma digitale. Informazioni relative a titolare e limiti d uso possono essere contenute in un separato certificato elettronico e rese disponibili anche in rete (art. 28 comma 3-bis, agg. da d.lgs. 235/2010). Ratio della norma mentre firma è legata a una persona, ruoli e qualifiche nel tempo possono mutare. 116

117 117 Certificatori semplici Tre tipologie di certificatori diversi livelli di qualità e sicurezza: certificatori semplici esercizio di tale attività in Italia o in altro Stato membro di Unione europea è libera e non necessità di autorizzazione preventiva (art. 26; d.lgs. 235/2010 per tale caso ha previsto per questi certificatori, qualora emettano certificati qualificati, la necessità dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche).

118 118 Certificatori qualificati 2. certificatori qualificati i certificatori che rilasciano certificati qualificati (ossia i certificati che contengono per lo meno le informazioni di cui all art. 28, comma 1). Devono: possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche, dimostrare affidabilità organizzativa, tecnica e finanziaria, utilizzare personale dotato delle conoscenze specifiche, dell esperienza e delle competenze necessarie per i servizi forniti, applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e conformi a tecniche consolidate, utilizzare sistemi affidabili e prodotti di firma che garantiscano la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo e internazionale e certificati, adottare adeguate misure contro la contraffazione dei certificati. Esercizio dell attività di certificatore qualificato non necessita di alcuna autorizzazione, ma deve essere preceduta da una dichiarazione di inizio dell attività a Agenzia per l Italia digitale (ex DigitPA) - attestante esistenza dei presupposti e dei requisiti prescritti. Agenzia ha il compito di procedere a controlli volti ad accertare la sussistenza dei presupposti e requisiti previsti disponendo, se del caso, divieto di prosecuzione attività e rimozione degli effetti.

119 119 Certificatori accreditati 3. certificatori accreditati i certificatori che hanno ottenuto il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e sicurezza. Devono possedere i requisiti dei certificatori qualificati. Se a richiedere l accreditamento è un soggetto privato, in aggiunta deve: a) avere la forma della società di capitali e un capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell autorizzazione all esercizio dell attività bancaria; b) garantire il possesso, oltre che da parte dei rappresentanti legali, anche da parte dei soggetti preposti alla amministrazione e dei componenti il collegio sindacale, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso le banche. Il riconoscimento è concesso, su richiesta del certificatore da Agenzia per l Italia digitale (ex DigitPA)- che, a seguito dell accoglimento della domanda, dispone l iscrizione del richiedente in un apposito elenco pubblico, tenuto dal DigitPA stesso e consultabile anche in via telematica. Es. certificatori accreditati Actalis s.p.a, Aruba Posta Elettronica Certificata s.p.a, Banca d Italia, Consiglio Nazionale del Notariato, Consiglio Nazionale Forense, Postecom s.p.a., Infocert s.p.a., SOGEI s.p.a., I.T. Telecom s.r.l. Elenco certificatori attivi:

120 120 Certificatori pubbliche amministrazioni (art. 34): possono svolgere direttamente attività di rilascio di certificati qualificati con obbligo di accreditamento, svolgendo l attività esclusivamente nei confronti dei propri organi o uffici e di terzi, pubblici o privati, solo nei rapporti con la PA certificante (al di fuori dei quali privi di ogni effetto). possono rivolgersi a certificatori accreditati, secondo la normativa in materia di contratti pubblici. sistema di certificazione, in quanto meccanismo deputato ad assicurare la perdurante conoscibilità a terzi di determinati fatti (registrazione, anche elettronica, di tutte le informazioni almeno per 20 anni anche al fine di fornire prova della certificazione in eventuali procedimenti giudiziari e rendere pubblico certificato elettronico secondo regole tecniche), dà luogo ad inedito strumento di pubblicità legale organizzato secondo un modello diffuso (anziché accentrato), affidato alla pluralità dei prestatori di servizi di certificazione (così G. Navone).

121 121 Certificatori responsabilità, vigilanza e sanzioni certificatori qualificati (artt bis) responsabilità specifiche, Agenzia per l Italia digitale svolge funzioni di vigilanza e di controllo. Con d.lgs. 235/2010 il certificatore qualificato ha nuova funzione accanto alle altre garantire il corretto funzionamento e la continuità del sistema e comunicare immediatamente a Agenzia e agli utenti eventuali malfunzionamenti che determinano disservizio, sospensione o interruzione del servizio stesso (art. 32 lett. m-bis). In casi di malfunzionamento che provoca disservizio o interruzione del servizio stesso o di mancata o intempestiva comunicazione ad Agenzia sono previste sanzioni per certificatori qualificati e gestori di PEC (art. 32-bis, aggiunto da d.lgs. 235/2010) diffida a ripristino del servizio e, in certi casi, prevista anche cancellazione dall elenco pubblico. Inoltre possibilità di applicare sanzione amministrativa accessoria, ossia pubblicazione dei provvedimenti di diffida o di cancellazione d.lgs. 235/2010 ha posto attenzione ai livelli di sicurezza e a garantire la continuità del servizio. Novità anche in materia di cessazione dell attività da parte del certificatore qualificato (art. 37 comma 4-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010) si prevede che qualora cessi senza indicare un certificatore sostitutivo e non si impegni a garantire la conservazione e la disponibilità della documentazione prevista e delle ultime liste di revoca emesse, deve provvedere al deposito presso Agenzia per Italia digitale, che ne garantisce la conservazione e la disponibilità.

122 122 Firma autenticata e atto pubblico redatto da notaio documento informatico autenticato (art. 25 d.lgs. 82/2005 mod. da d.lgs. 235/2010) è il documento informatico la cui firma elettronica è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato: ex art c.c. autenticazione consiste nell attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza; pubblico ufficiale deve previamente accertare identità della persona, eventuale certificato elettronico utilizzato e che il documento non è in contrasto con l ordinamento giuridico. Maggior valore probatorio, attestata non solo certezza dell identità, ma l utilizzo della firma da parte del legittimo titolare. Novità d.lgs. 235/2010 allargamento dell area delle firme autenticabili, in precedenza l autenticazione poteva avere ad oggetto solo firme qualificate e digitali, ora anche mediante acquisizione digitale della sottoscrizione autografa o di qualsiasi altro tipo di firma avanzata.e pubblico ufficiale che apporrà firma digitale o qualificata con efficacia ex art. 24, comma 2 (integra e sostituisce sigilli, punzoni, etc.). Coerente con art. 52 bis (mod. con d.lgs. 110/2010) legge notarile 89/1913. atto pubblico informatico redatto dal notaio equivale e produce i medesimi effetti del corrispondente cartaceo, anche in tal caso presenza dell intervento del pubblico ufficiale fornisce piena certezza. E regolato dal d.lgs. 110/2010, ex art. 65 della legge 69/2009.

123 123 Valore giuridico e probatorio pertanto da combinato di artt. 20 e 21 del d.lgs. 82/2005 si ricava che: idoneità del documento a soddisfare requisito di forma scritta e efficacia probatoria dipendono dalla tipologia di firma elettronica utilizzata. Il documento informatico acquista, soprattutto in relazione alle sue diverse tipologie, rilevanza ed efficacia processuale graduata; notevole rafforzamento del potere del giudice in merito alla libera valutazione. Firma elettronica non è elemento costitutivo del documento informatico, ma svolge una funzione fondamentale perché costituisce strumento di imputazione del documento stesso e, quindi, della dichiarazione in esso contenuta. Per questo la firma elettronica costituisce elemento centrale della disciplina in materia di documento informatico, nel senso che l efficacia di un documento informatico dipende dalla tipologia di firma elettronica utilizzata. Sistema di sottoscrizioni a più livelli, con forza probatoria differente

124 124 Regione Toscana La scelta sulle firme elettroniche di Regione Toscana Al livello di firma corrisponde anche una diversa idoneità del documento a soddisfare la forma scritta e un diverso valore probatorio. Regione Toscana ha scelto, fin dall inizio, tipologia che offre maggiori sicurezze firma digitale. Soggetti l Amministrazione fornisce la firma digitale ai soggetti da essa delegati a rappresentarla sulla base del ruolo ricoperto e delle funzioni svolte nell Amministrazione. I certificati digitali di firma sono distribuiti a tutti gli assessori, direttori generali e dirigenti. Sono distribuiti inoltre a funzionari di Regione Toscana che ricoprano ruoli specifici e che in relazione a questi ruoli debbano sottoscrivere documenti con valenza esterna all Amministrazione. Regione Toscana si avvale dei servizi di una Certification Authority iscritta nell elenco pubblico dei certificatori. Per visualizzare correttamente i documenti firmati digitalmente (.p7m) è necessario installare sul proprio pc uno specifico software (Dike o Aruba Sign) che viene installato dai referenti informatici dell ente. Inoltre la CNS come visto sostituisce la firma elettronica avanzata.

125 125 Validità firme nel tempo Validità della firma digitale nel tempo in relazione al documento informatico la collocazione temporale ha maggior peso essendo risolutiva in quei casi in cui vi è la necessità di accertare se la firma digitale (o altro tipo firma elettronica qualificata) è stata generata in un periodo in cui il certificato, ad essa associato, non era scaduto, sospeso o revocato, in quanto l apposizione ad un documento informatico di una firma digitale o di un altro tipo di firma elettronica qualificata basata su un certificato elettronico revocato, scaduto o sospeso equivale a mancata sottoscrizione (così G. Navone). Le firme elettroniche qualificate e digitali, ancorché sia scaduto,revocato o sospeso il relativo certificato qualificato del sottoscrittore, sono valide se alle stesse è associabile un riferimento temporale opponibile ai terzi che collochi la generazione di dette firme rispettivamente in un momento precedente alla scadenza, revoca o sospensione del suddetto certificato. (art. 62 regole tecniche). I riferimenti temporali realizzati dai certificatori accreditati in conformità alle regole tecniche sono opponibili ai terzi.

126 126 Marca temporale Marca temporale il riferimento temporale che consente la validazione temporale e che dimostra l esistenza di un evidenza informatica in un tempo certo. Ha estensione.m7m Una evidenza informatica è sottoposta a validazione temporale mediante generazione e applicazione di una marca temporale alla relativa impronta. Validazione temporale il risultato della procedura informatica con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi. Le marche temporali sono generate da un apposito sistema di validazione temporale, sottoposto ad opportune personalizzazioni atte a innalzarne il livello di sicurezza, in grado di: 1. garantire l esattezza del riferimento temporale conformemente a quanto richiesto dalle regole tecniche; 2. generare la struttura dei dati temporali secondo quanto specificato negli articoli 48 e 51 delle regole tecniche; 3. sottoscrivere elettronicamente la struttura di dati di cui alla lettera b). L evidenza informatica da sottoporre a validazione temporale può essere costituita da un insieme di impronte.

127 127 Riferimento temporale Riferimento temporale evidenza informatica, contenente la data e l ora, che viene associata ad uno o più documenti informatici. Riferimenti temporali opponibili a) il riferimento temporale contenuto nella segnatura di protocollo; b) il riferimento temporale ottenuto attraverso la procedura di conservazione dei documenti in conformità alle norme vigenti, ad opera di un pubblico ufficiale o di una pubblica amministrazione; c) il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo di posta elettronica certificata; d) il riferimento temporale ottenuto attraverso l utilizzo della marcatura postale elettronica ai sensi dell art. 14, comma 1, punto 1.4 della Convenzione postale universale, come modificata dalle decisioni adottate dal XXIII Congresso dell Unione postale universale, recepite dal Regolamento di esecuzione emanato con il d.p.r. 12 gennaio 2007, n. 18.

128 128 Accordi e contratti accordi fra pubbliche amministrazioni ex art. 15 legge 241/1990 (modificato da d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012) dal 30 giugno 2014 (rinvio operato da decreto Destinazione Italia d.l. 145/2013) tali accordi sono sottoscritti con: firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 d.lgs. 82/2005, firma elettronica avanzata, ex art. 1, co. 1, lett. q-bis, d.lgs. 82/2005, altra firma elettronica qualificata, pena la nullità degli stessi. contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ex d.lgs. 163/2006 (art. 11 modificato da d.l. 179/2012 conv. con mod. da legge 221/2012) contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata. Decorre da 30 giugno 2014 per i contratti pubblici stipulati in forma pubblica amministrativa e dal 1 gennaio 2015 per le scritture private. La norma si spinge a fare salvi gli accordi e i contratti stipulati in modalità non elettronica a partire dal 1 gennaio 2013.

129 129 Duplicati e copie Duplicati e copie (artt. 1 co. 1 e 22 e 23-quater d.lgs. 82/2005 mod. o agg. da d.lgs. 235/2010) D.lgs. 235/2010 ha inciso fortemente sulla regolamentazione, distinguendo fra duplicati e copie e disciplinando le varie tipologie. Copie informatiche formate ai sensi delle norme, sostituiscono ad ogni effetto di legge gli originali formati in origine su supporto analogico, e sono idonee ad assolvere gli obblighi di conservazione previsti da legge, salvo quanto stabilito da co. 5 con d.p.c.m. possono essere individuate particolari tipologie di documenti analogici originali unici per le quali, in ragione di esigenze di natura pubblicistica, permane l obbligo della conservazione dell originale analogico oppure, in caso di conservazione sostitutiva, la loro conformità all originale deve essere autenticata da un notaio o altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato con dichiarazione firmata digitalmente ed allegata al documento informatico (fino a d.p.c.m. necessario conservare originale cartaceo o copia con attestazione di conformità) (art. 22 sost. da d.lgs. 235/2010).

130 Duplicati e copie definizioni art. 1, comma 1, d.lgs. 82/2005 modificato da d.lgs. 235/2010: copia informatica di documento analogico (lett. i-bis) il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento analogico da cui è tratto es. strutture XML (conversione non in immagine, ma in strutture elaborabili). copia per immagine su supporto informatico di documento analogico (lett. i-ter) il documento informatico avente contenuto e forma identici a quelli del documento analogico da cui è tratto fotografia digitale codificata ad es. in formato TIFF, jpg, scansione (immagine di un documento su carta). copia informatica di documento informatico (lett. i-quater) il documento informatico avente contenuto identico a quello del documento da cui è tratto su supporto informatico con diversa sequenza di valori binari es. documento in formato pdf generato a partire da documento in formato doc, documento quindi con formato diverso dall originale. duplicato informatico (lett. i-quinquies) il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione, sullo stesso dispositivo o su dispositivi diversi, della medesima sequenza di valori binari del documento originario es. file memorizzato su pc e duplicato su chiavetta, ottenuto mediante funzione di copia di file o download/upload, trasmissione via mail. Fernanda Faini 130

131 131 Duplicati e copie valore giuridico di duplicati e copie nelle diverse fattispecie: duplicati informatici (art. 23-bis comma 1) hanno il medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, del documento informatico da cui sono tratti, se prodotti in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 71. le copie e gli estratti informatici del documento informatico (art. 23-bis comma 2) se prodotti in conformità alle vigenti regole tecniche di cui all art. 71, hanno la stessa efficacia probatoria dell originale da cui sono tratte: se la loro conformità all originale, in tutti le sue componenti, è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (attestazione di conformità) o senza attestazione di conformità, se la conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto, l obbligo di conservazione dell originale informatico.

132 132 Duplicati e copie copie informatiche di documenti analogici (art. 22) piena efficacia, ai sensi degli artt e 2715 c.c., se ad essi è apposta o associata, da parte di colui che li spedisce o rilascia, una firma digitale o altra firma elettronica qualificata. La loro esibizione e produzione sostituisce quella dell originale. copie per immagine su supporto informatico di documento analogico (art. 22) hanno la stessa efficacia probatoria degli originali da cui sono estratte o tratte: se la loro conformità è attestata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche stabilite ex art. 71 (attestazione di conformità). senza attestazione di conformità, nel rispetto delle regole tecniche ex art. 71, se la loro conformità all originale non è espressamente disconosciuta. copie analogiche di documenti informatici (art. 23) hanno la stessa efficacia probatoria dell originale da cui sono tratte: se la loro conformità all originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato (attestazione di conformità). senza attestazione di conformità, se conformi alle vigenti regole tecniche, se la loro conformità non è espressamente disconosciuta. Resta fermo, ove previsto l obbligo di conservazione dell originale informatico.

133 133 Duplicati e copie documenti amministrativi informatici (disposizione dedicata: art. 23-ter): regolamentazione specifìca. devono essere fruibili indipendentemente da condizione di disabilità personale, applicando i criteri di accessibilità definiti dai requisiti tecnici ex art. 11 della legge 4/2004 (inserito da d.l. 179/2012). copie su supporto informatico di documenti formati dalla PA in origine su supporto analogico ovvero da essa detenuti hanno medesimo valore giuridico, ad ogni effetto di legge, degli originali, se la loro conformità all originale è assicurata dal funzionario a ciò delegato nell ambito dell ordinamento proprio dell amministrazione di appartenenza, mediante l utilizzo della firma digitale o qualificata e nel rispetto delle regole tecniche ex art. 71; in tal caso l obbligo di conservazione dell originale è soddisfatto con la conservazione della copia su supporto informatico.

134 134 Duplicati e copie copie analogiche di documenti informatici sulle copie analogiche di documenti amministrativi informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con linee guida di Agenzia per l Italia digitale, tramite il quale è possibile ottenere il documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Contrassegno sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I programmi software eventualmente necessari alla verifica sono di libera e gratuita disponibilità. Si tratta del c.d. glifo inserito da d.lgs. 235/2010: motivato come modalità per stampare direttamente da proprio pc assicurando la conformità all originale digitale; perplessità, si ipotizza in dottrina sia escamotage per organizzazioni non in grado di accettare documenti per via telematica. Tale comma mod. da d.l. 179/2012 conv. con mod. da l. 221/2012. per quanto non previsto si applicano gli articoli 21, 22, 23 e 23-bis.

135 135 Gestione documenti informatici Gestione dei documenti informatici (artt. 40 ss. d.lgs. 82/2005 modificati e integrati da d.lgs. 235/2010) passaggio dal procedimento cartaceo al procedimento informatico formazione documenti informatici le PPAA formano gli originali dei propri documenti con mezzi informatici secondo le disposizioni del codice e le regole tecniche di cui all art. 71. Così art. 40, comma 1 modif. da d.lgs. 235/2010: eliminato dopo PPAA l inciso che dispongono di idonee risorse tecnologiche obbligo senza eccezione per tutte le PPAA. Con regolamento individuazione delle categorie di documenti amministrativi che possono essere redatti in originale anche su supporto cartaceo in relazione al particolare valore di testimonianza storica ed archivistica (art. 40 comma 3). gestione informatica dei documenti art. 1 lett. u) codice l insieme delle attività finalizzate alla registrazione e segnatura di protocollo, nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti amministrativi formati o acquisiti dalle PPAA, nell àmbito del sistema di classificazione d archivio adottato, effettuate mediante sistemi informatici.

136 136 Gestione documenti informatici passaggio da protocollo cartaceo a protocollo informatico disciplina protocollo informatico e gestione flussi documentali artt. 50 ss. d.p.r. 445/2000 fattore di razionalizzazione, economicità, maggior efficienza e trasparenza. Nucleo minimo di protocollo informatico registrazione (memorizzazione delle informazioni - numero e data, mittente o destinatario, oggetto, impronta - che permettono di identificare e descrivere i documenti fissando con certezza data), segnatura di protocollo (apposizione o associazione all originale del documento in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento; consente di individuare in modo inequivocabile ciascun documento), classificazione (associa a un documento la voce del titolario corrispondente alla funzione cui si riferisce). in base a normativa su protocollo informatico PA deve creare Aree Organizzative Omogenee (AOO), creare Servizi per la tenuta del protocollo informatico e gestione archivi, adottare standard di protocollo e sistema di classificazione e fascicolazione, introdurre un sistema informatico di gestione documentale che preveda almeno il nucleo minimo del protocollo informatico, rendere procedure compatibili con protocollo, assicurare interoperabilità con altre PPAA e faciltare accesso a utenti (così P. Ridolfi). fascicolazione attività di riconduzione logica se cartacei anche fisica di un documento all interno dell unità archivistica che ne raccoglie i precedenti, unità complessa stabile nel tempo (fascicolo).

137 137 Gestione documenti informatici fascicolo informatico passaggio da fascicolo cartaceo a informatico art. 41 modificato da d.lgs. 235/2010 (in pratica si tratta di una directory contenente un insieme di file) oggetto: PA titolare del procedimento raccoglie gli atti, i documenti e i dati del procedimento medesimo da chiunque formati nella previsione originaria si prevedeva solo che l amministrazione potesse : ora diventa un dovere in modo corrispondente al diritto di cittadini e imprese all uso delle tecnologie; è realizzato garantendo la possibilità di essere direttamente consultato ed alimentato da tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento; deve ora essere dotato di apposito identificativo (aggiunta di d.lgs. 235/2010); formato in modo da garantire corretta collocazione, facile reperibilità e collegabilità dei documenti e nella costituzione deve essere garantito l esercizio in via telematica dei diritti di cui alla legge 241/1990. art. 41 detta regole precise su cosa deve indicare e come deve essere formato; regole per costituzione, identificazione e utilizzo devono essere conformi ai principi di corretta gestione documentale ed alla disciplina della formazione, gestione, conservazione e trasmissione del documento informatico, comprese le regole concernenti protocollo informatico ed SPC, e comunque rispettano i criteri dell interoperabilità e della cooperazione applicativa; regole tecniche specifiche possono essere dettate ai sensi dell art. 71.

138 138 Gestione documenti informatici PPAA gestiscono i procedimenti amministrativi utilizzando le tecnologie, nei casi e nei modi previsti dalla normativa vigente, e la gestione dei procedimenti amministrativi è attuata in modo da consentire, mediante strumenti automatici, il rispetto di quanto previsto all art. 54 co. 2-ter e 2- quater (pubblicazione di indirizzo istituzionale di PEC a cui il cittadino possa rivolgersi, servizio che renda noti al pubblico i tempi di risposta, registro dei processi automatizzati rivolti al pubblico, dotati di appositi strumenti per la verifica a distanza dell avanzamento delle pratiche che lo riguardano) (art. 41 co. 1 e 1-bis agg. da d.lgs. 235/2010). art. 7 l.r. 54/2009 Gestione informatica dei documenti Regione adotta i provvedimenti di propria competenza affinché le comunicazioni e trasmissioni di dati e documenti tra i soggetti della PA sul territorio regionale siano effettuate mediante procedimenti telematici e formati aperti. A tal fine i soggetti del territorio toscano adottano l interoperabilità del protocollo informatico e altre modalità telematiche per la gestione informatica dei procedimenti amministrativi. Nell ambito delle compatibilità nazionali, le procedure che implementano il protocollo informatico dei soggetti del territorio utilizzano l infrastruttura di rete regionale, in modo da consentire la correlazione tra i sistemi di funzionamento dei flussi informativi e documentali con i sistemi informatici di gestione dei dati e dei documenti.

139 139 Conservazione Conservazione sostitutiva sistema di conservazione digitale (Digital Preservation Systems): processo, definito normativamente, attraverso il quale è possibile garantire nel tempo la sicurezza, l autenticità e la validità legale di documenti informatici nonché di rendere possibile l accesso e la comprensione anche in futuro: sia che si tratti di un documento nativo digitale, sia che si tratti di un documento informatico ottenuto da un documento analogico (es. mediante scansione) si legalizza documento informatico ottenuto con digitalizzazione e si permette a PA di risparmiare soprattutto se la conservazione è prevista normativamente per più anni.

140 Conservazione processo di conservazione dei documenti informatici (artt bis d.lgs. 82/2005 mod. da d.lgs. 235/2010): responsabile della conservazione sistema di conservazione dei documenti informatici è gestito da un responsabile che nella definizione e gestione delle attività di rispettiva competenza opera d intesa con: il responsabile del trattamento dei dati personali ex art. 29 d.lgs. 196/2003 e ove previsto, con il responsabile del servizio per la tenuta di protocollo informatico, gestione dei flussi documentali e archivi (art. 61 d.p.r. 445/2000). Responsabile della conservazione può chiedere la conservazione dei documenti informatici o la certificazione della conformità del relativo processo di conservazione a quanto stabilito da norme e regole tecniche ad altri soggetti, pubblici o privati, che offrono idonee garanzie organizzative e tecnologiche. conservatori accreditati (art. 44-bis aggiunto da d.lgs. 235/2010) nuova figura: soggetti pubblici o privati che svolgono attività di conservazione dei documenti informatici e di certificazione dei relativi processi anche per conto di terzi che ottengono da DigitPA - Agenzia per l Italia digitale - il riconoscimento del possesso dei requisiti del livello più elevato in termini di qualità e di sicurezza per effettuare il processo e la conservazione dei documenti informatici. Processo di digitalizzazione e conservazione e non della certificazione di un documento alla volta, è sufficiente venga certificato il processo a norma (novità del d.lgs. 235/2010) e possibilità di avvalersi di soggetti esterni (era già prassi). Fernanda Faini 140

141 141 Conservazione dematerializzazione e conservazione documenti: artt. 42 ss. d.lgs. 82/2005 le PA valutano in termini di rapporto tra costi e benefìci il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici, nel rispetto delle regole tecniche adottate ai sensi dell art. 71 documenti formati in cartaceo e poi digitalizzati (art. 43 mod. da d.lgs. 235/2010) ogni atto, dato o documento di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, ove riprodotti su supporti informatici sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se la riproduzione e la conservazione nel tempo sono effettuate in modo da garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle regole tecniche ex art. 71. documenti informatici (art. 43 modificato da d.lgs. 235/2010) documenti informatici, di cui è prescritta la conservazione per legge o regolamento, possono essere archiviati per le esigenze correnti anche con modalità cartacee e sono conservati in modo permanente con modalità digitali, nel rispetto delle regole tecniche stabilite ex art. 71 (fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali di cui al comma 4 dell art. 43 CAD).

142 142 Conservazione requisiti per la conservazione dei documenti informatici (art. 44, comma 1) sistema di conservazione di documenti informatici assicura: identificazione certa del soggetto che ha formato documento e della PA o area organizzativa omogenea di riferimento (AOO) (art. 50, comma 4 d.p.r. 445/2000); integrità del documento; leggibilità e agevole reperibilità dei documenti e delle informazioni identificative, inclusi i dati di registrazione e di classificazione originari; riservatezza dei dati personali (il rispetto delle misure di sicurezza previste dagli artt del d.lgs. 196/2003 e dal disciplinare tecnico pubblicato in allegato B). principali atti normativi su gestione documentale e conservazione oltre CAD: d.p.r. 445/2000 T.U. disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 Codice dei beni culturali e del paesaggio d.p.c.m. 3 dicembre 2013 Regole tecniche in materia di sistema di conservazione (che ha superato deliberazione CNIPA 19 febbraio 2004, n. 11)

143 143 Conservazione Vincoli cui sono soggette PPAA per tenuta e conservazione degli archivi ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, d.lgs. 42/2004: archivi e singoli documenti di enti pubblici sono beni culturali e pertanto soggetti alle disposizioni in materia di tutela e valorizzazione (art. 10); obbligo per enti pubblici di garantire la sicurezza e la conservazione dei beni culturali di loro appartenenza, nonché di conservare i propri archivi nella loro organicità e di ordinarli (art. 30); i beni culturali appartenenti agli enti pubblici territoriali costituiscono demanio culturale e pertanto sono inalienabili (art. 53). Il fatto che si tratti di un archivio digitale invece che cartaceo non introduce modifiche a queste disposizioni che quindi le PPAA sono tenute ad attuare.

144 Conservazione Caratteristiche dei formati per conservazione di lungo periodo immodificabilità non deve consentire di apportare modifiche al contenuto informativo. poter sempre disporre di intero contenuto informativo originale e mantenere la fedeltà di presentazione del contenuto, tutte le caratteristiche utili alla comprensione del documento (quindi non solo struttura documento, ma font e tutte le caratteristiche utili alla completa comprensione). non deve contenere riferimenti a informazioni o documenti non sotto il controllo del documento (es. link ipertestuali). deve corrispondere a uno standard interamente descritto e le cui specifiche siano state rese di dominio pubblico senza limitazioni: sono meno soggetti ad obsolescenza (le loro specifiche sono definite o approvate da un organismo di standardizzazione (ad esempio ISO, W3C, etc.). Ciò garantisce di interpretarne nel tempo correttamente il contenuto infomativo. processo di conversione del formato non deve obbligare a operazioni complesse e impegnative dal punto di vista tecnico. diffusione del formato e portabilità sono garanzia di qualità e portabilità temporale. Es. conformi a requisiti: PDF/A-1, formato immagine (Raster) TIFF, JPEG (così V. Gambetta) Fernanda Faini 144

145 145 Conservazione Profili organizzativi e supporti fisici per conservazione di lungo periodo importanza dei profili organizzativi necessità di corretta e opportuna gestione per poter conservare e consultare nel tempo dati elettronici, da sola tecnologia non basta censimento accurato delle informazioni da conservare e quelle da scartare controlli e verifiche periodici importanza della qualità nelle forniture sistema di protezione dei dati tecnologie impiegate mutano e nel tempo possono non essere più disponibili: consapevolezza della brevità del ciclo di vita dei supporti fisici più diffusi: floppy, CD/DVD, Hard disk, pen drive, memoria flash: da 5 a 10 anni di vita media con picchi negativi di 2 anni per CD economici mal conservati; nastro VHS, Nastro Mini-DV: da 10 a 15 anni di vita media; nastro magnetico, Dvd-RAM: da 20 a 30 anni di vita media. importanza del riversamento periodico su nuovi dispositivi per intervenuta obsolescenza tecnologica dei dispositivi utilizzati, dei formati e del software.

146 146 Conservazione Conservazione in Regione Toscana Norma di riferimento art. 10 l.r. 54/2009 Attività documentale Nel rispetto del d.lgs. 82/2005, la Regione intraprende le azioni necessarie per la dematerializzazione dei documenti amministrativi, incentivandone l archiviazione in formato digitale con modalità che ne consentono la conservazione e la fruibilità nel tempo. La Giunta regionale predispone e mantiene una piattaforma tecnologica e servizi digitali per la conservazione dei documenti informatici, che consente di gestire in modo unitario i documenti in formato cartaceo e digitale e di validare e certificare i processi di archiviazione documentale che hanno come presupposto la gestione informatica dei flussi documentali. La Regione rende la piattaforma tecnologica e i servizi digitali di cui al comma 2 disponibili ai soggetti pubblici che ne vogliono usufruire. La Regione agevola gli interventi dei soggetti pubblici del territorio finalizzati alla istituzione, ordinamento, incremento, valorizzazione e conservazione del proprio sistema documentale. Strumento DAX (Digital Archives extended): sistema per la conservazione degli archivi digitali, sistema evoluto di conservazione a lungo termine e di conservazione sostitutiva.

147 147 Trasmissione di documenti informatici Comunicazioni telematiche Posta elettronica ha assunto valore giuridico nell attività amministrativa: comunicazioni tra PPAA comunicazioni cittadini/imprese e PPAA Codice pone alcuni obblighi di comunicazione telematica alla pubblica amministrazione per garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese; ogni PA dovrà organizzarsi a tal fine e reingegnerizzare i procedimenti a tal fine. D.lgs. 235/2010 e norme successive (da ultimo d.l. 179/2012) hanno modificato le disposizioni del Codice regolando dettagliatamente le varie ipotesi e rafforzando gli obblighi in materia.

148 148 Trasmissione di documenti informatici Diffuso utilizzo caratteristiche: di posta elettronica ( ) per alcune sue semplicità immediatezza economicità efficacia Grandissima diffusione (prime mail sono dei primi anni 70, ma hanno cominciato ad essere utilizzate dagli anni 90) e con il tempo possibilità di accedervi con strumenti diversi (via web, con smartphone, tablet ). Fax (funziona sostanzialmente come uno scanner) non c è più riferimento esplicito, perché compreso nella dizione di mezzo telematico o informatico e dunque risultava superfluo (così relaz. illustrativa di d.lgs. 235/2010).

149 Posta elettronica Posta elettronica semplice (mail) e posta elettronica certificata (PEC) posta elettronica semplice ( ) Definizione un sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici (art. 1, comma 2, d.p.r. 68/2005) Debolezze dello strumento a fini di certezza legale: incertezza sui momenti di invio e consegna (orario di invio, ricezione, ecc.) mancata verifica della provenienza (possibilità di falsificazione di mittente) e di integrità del messaggio. Fonte immagine: Fernanda Faini 149

150 Posta elettronica certificata Limiti di posta elettronica semplice superati da: posta elettronica certificata (PEC) definizione (art. 1, comma 1, lett. v-bis aggiunta da d.lgs. 235/2010) sistema di comunicazione in grado di attestare l invio e l avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi. (diversa definizione in art. 1, comma 2 lett. g) e h) d.p.r. 68/2005: ogni sistema elettronico di trasmissione di documenti informatici nel quale è fornita al mittente documentazione elettronica attestante l invio e la consegna di documenti informatici) posta elettronica semplice posta cartacea ordinaria posta elettronica certificata raccomandata con avviso di ricevimento Fonte immagine: Fernanda Faini 150

151 151 Posta elettronica certificata Normativa di riferimento su posta elettronica certificata (PEC) d.p.r. 11 febbraio 2005, n. 68 (Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata) e relativo d.m. 02/11/2005 recante Regole tecniche; d.l. 29 novembre 2008, n. 185 conv. con modificazioni con legge 28 gennaio 2009, n. 2 artt. 16 e 16-bis; d.p.c.m. 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di posta elettronica certificata assegnata ai cittadini. d.lgs. 82/2005 e successive modifiche e integrazioni

152 152 Posta elettronica certificata L attestazione di invio e ricezione, rilasciata dal gestore di PEC, ha lo stesso valore dell avviso di ricevimento della raccomandata postale ed è opponibile a terzi. soggetti del servizio di PEC (artt. 1 e 2 d.p.r. 68/2005) definizione utente di posta elettronica certificata la persona fisica, la persona giuridica, la PA e qualsiasi ente, associazione o organismo, nonché eventuali unità organizzative interne ove presenti, che sia mittente o destinatario di PEC. Soggetti: mittente l utente che si avvale del servizio di PEC per la trasmissione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; destinatario l utente che si avvale del servizio di PEC per la ricezione di documenti prodotti mediante strumenti informatici; gestore del servizio il soggetto, pubblico o privato, che eroga il servizio di PEC e che gestisce domini di PEC. Definizione di gestore di PEC di cui ad art. 1 lett. u-bis CAD (aggiunta da d.lgs. 235/2010): il soggetto che presta servizi di trasmissione dei documenti informatici mediante PEC.

153 153 Posta elettronica certificata funzionamento del servizio PEC (d.p.r. 68/2005): autenticazione del mittente (password) per accedere a servizio mittente invia messaggio di PEC al proprio gestore di PEC gestore di PEC del mittente trasmette al destinatario direttamente o lo trasferisce al gestore di PEC di cui si avvale il destinatario gestore del destinatario provvede alla consegna nella casella di PEC del destinatario gestore di PEC del mittente fornisce al mittente stesso la ricevuta di accettazione nella quale sono contenuti i dati di certificazione che costituiscono prova dell avvenuta spedizione di un messaggio di PEC oppure, se non risulta consegnabile, comunica al mittente, entro le 24 ore successive all invio, la mancata consegna tramite un avviso quando la trasmissione del messaggio di PEC avviene tramite più gestori il gestore del destinatario rilascia al gestore del mittente la ricevuta che attesta l avvenuta presa in carico del messaggio gestore di PEC utilizzato dal destinatario fornisce al mittente, all indirizzo elettronico del mittente, la ricevuta di avvenuta consegna durante le fasi di trasmissione del messaggio di PEC, i gestori mantengono traccia delle operazioni svolte su un apposito log dei messaggi. I dati contenuti nel suddetto registro sono conservati dal gestore di PEC per 30 mesi, tracce informatiche dei log dei messaggi sono opponibili ai terzi.

154 154 Posta elettronica certificata validità posta elettronica certificata (PEC) il documento informatico trasmesso per via telematica si intende: spedito dal mittente se inviato al proprio gestore e consegnato al destinatario se reso disponibile all indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella casella di posta elettronica del destinatario messa a disposizione dal gestore (art. 45, comma 2 d.lgs. 82/2005): indipendentemente quindi dalla sua effettiva lettura (non prevede effettiva lettura quale prova della avvenuta consegna). la PEC consente l invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge (art. 4 d.p.r. 68/2005). la trasmissione di documenti che necessitano di una ricevuta di invio e di una ricevuta di consegna avviene mediante PEC o soluzioni tecnologiche analoghe (art. 48, comma 1 d.lgs. 82/2005)

155 155 Posta elettronica certificata trasmissione PEC, equivale, salvo che la legge disponga diversamente, alla notificazione per mezzo della posta (art. 48, comma 2 d.lgs. 82/2005 ). la data e l ora di trasmissione e di ricezione di un documento informatico trasmesso mediante PEC sono opponibili ai terzi se conformi alle disposizioni di cui al d.p.r. 68/2005 ed alle relative regole tecniche (art. 48, comma 3 d.lgs. 82/2005 ). Le ricevute di accettazione e di avvenuta consegna, rilasciate dal gestore di PEC, sono opponibili a terzi. Consiglio di Stato, Sez. V, con sent. n del 14/05/2013 la norma impone che il sistema di PEC trasmetta al mittente un messaggio automatico di avvenuta ricezione. Da ciò consegue che la mancanza di tale conferma costituisce per il mittente segnalazione del fatto che il suo messaggio non è pervenuto al destinatario. Di conseguenza, non può essere condiviso il ragionamento secondo il quale il sistema deve trasmettere un messaggio di errore in caso di mancato recapito: il mittente che non riceve il messaggio automatico di conferma deve sapere, ai sensi della norma, che la trasmissione non ha avuto esito positivo, per cui deve procedere ad un nuovo tentativo.

156 156 Posta elettronica certificata d.m. 2 novembre 2005 recante Regole tecniche sistemi di posta elettronica certificata generano messaggi conformi allo standard internazionale S/MIME. I messaggi possono essere: ricevute (di accettazione, di presa in carico, di avvenuta consegna completa contiene dati di certificazione e messaggio originale, breve contiene dati di certificazione ed estratto del messaggio originale, allegati sono sostituiti da impronte, sintetica contiene i dati di certificazione, non prevede invio di messaggio originale ) avvisi (di non accettazione per eccezioni formali ovvero per virus informatici, di rilevazione di virus informatici, di mancata consegna per superamento dei tempi massimi previsti ovvero per rilevazione di virus informatici) buste (di trasporto che contiene messaggio originale e dati di certificazione e di anomalia contiene messaggio errato o un messaggio che non è di PEC, messaggio è quindi inserito in busta di anomalia se le verifiche del gestore evidenziano un errore )

157 157 Posta elettronica certificata profili giuridici dei messaggi di PEC soddisfano requisito della forma scritta, possono rappresentare un istanza o dichiarazione presentata a PA per via telematica, invio effettuato richiedendo ricevuta completa costituisce nei confronti di PA firma elettronica avanzata del messaggio spedito (bozza regole tecniche) e costituisce comunicazione valida ai fini del procedimento (artt. 45 comma 1, 47 commi 1 e 2, 65 comma 1 lett. c-bis) (così S. Pigliapoco). gestione e conservazione messaggi PEC (così S. Pigliapoco) composto da più parti testo messaggio, dati di certificazione del titolare, eventuali file allegati che possono essere sottoscritti con firma digitale, altri dati tecnici. devono essere correttamente formati non devono avere macroistruzioni o codici eseguibili che possono modificare documento, formato elettronico deve essere compatibile con processo di conservazione (formato aperto, standard, documentato e indipendente da piattaforme), non devono esserci parti crittografate. vanno protocollati, classificati, inseriti nei fascicoli e conservati per far ciò meglio evitare eccessiva proliferazione di indirizzi PEC, dato che vanno costantemente monitorate e per evitare rischio di dispersione (salvataggio su sistemi diversi).

158 158 Posta elettronica certificata punti di forza della PEC (così M. Iaselli) certificazione di invio e di avvenuta consegna tale certificazione rilasciata dal gestore ha lo stesso valore dell avviso di ricevimento della raccomandata ed è opponibile a terzi. garanzia dell identità del mittente (titolare della casella), identificato dal suo gestore tramite le credenziali (user-id e password) rilasciate insieme a casella. garanzia di integrità e autenticità del messaggio, certezza contenuto trasmesso. archiviazione da parte del gestore di tutti gli eventi, controlli formali dei gestori ed elevati requisiti di qualità e continuità, mentre la mail semplice sconta una mancata standardizzazione delle ricevute e dei comportamenti dei gestori. semplicità, economicità e velocità (immediatezza); possibilità di invio multiplo (a più destinatari contemporaneamente). tracciabilità e procedure atte a garantire privacy e sicurezza.

159 159 Posta elettronica certificata punti di debolezza (così V. Gambetta) adozione limitata strumento ancora giovane e usato per lo più per comunicazioni formali. sistema chiuso valore probatorio solo se entrambi i soggetti vi appartengono. sistema applicabile praticamente solo a territorio nazionale. limite ancora abbastanza diffuso relativo alle dimensioni dei messaggi.

160 Posta elettronica certificata gestori di PEC d.p.r. 68/2005 le PPAA e i privati che intendono esercitare l attività di gestore di PEC inviano a DigitPA domanda di iscrizione nell elenco di gestori di PEC. I richiedenti l iscrizione diversi dalle PPAA devono avere natura giuridica di società di capitali e capitale sociale interamente versato non inferiore a un milione di euro. I gestori devono: possedere i requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche; dimostrare affidabilità organizzativa e tecnica necessaria; impiegare personale dotato delle conoscenze specifiche, esperienza e competenze necessarie; rispettare norme e regole tecniche; applicare procedure e metodi amministrativi e di gestione adeguati e tecniche consolidate; utilizzare per firma elettronica dispositivi che garantiscono sicurezza in conformità a criteri riconosciuti in ambito europeo o internazionale; adottare adeguate misure per garantire integrità e sicurezza del servizio; prevedere servizi di emergenza; fornire, entro i 12 mesi successivi all iscrizione nell elenco, dichiarazione di conformità del proprio sistema di qualità alle norme ISO 9000, successive evoluzioni o a norme equivalenti, relativa al processo di erogazione di PEC; fornire copia di polizza assicurativa di copertura di rischi attività e danni a terzi. Es. Aruba, Infocert, IT Telecom, Poste Italiane, Consiglio Naz. Notariato Agenzia per l Italia digitale su gestori di PEC svolge funzioni di vigilanza e controllo (art. 31 d.lgs. 82/2005) e sono previste sanzioni (art. 32 bis d.lgs. 82/2005) come nel caso dei certificatori qualificati delle firme. Fernanda Faini 160

161 161 Posta elettronica certificata Diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata (PEC) art. 6 codice (completamente modificato da d.lgs. 235/2010) utilizzo della posta elettronica certificata per le comunicazioni di cui all articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le PPAA utilizzano la PEC. La dichiarazione dell indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell invio, tramite PEC, da parte delle PPAA, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano. strumento tecnico e giuridico che per il legislatore risponde a principio di semplificazione: favor del legislatore verso questo strumento, perché fornisce certezza circa momenti di invio e ricezione. chiaro favor del legislatore verso questo strumento, perché fornisce certezza circa momenti di invio e ricezione.

162 162 Posta elettronica certificata Al fine di rivitalizzare l istituto e per favorire la realizzazione degli obiettivi di massima diffusione delle tecnologie telematiche nelle comunicazioni modifiche normative e azioni volte alla diffusione della PEC fra cittadini, imprese e professionisti: Previsioni specifiche per imprese, professionisti e cittadini in artt. 16 e 16-bis d.l. 185/2008 conv. con modif. con legge 2/2009 e art. 5 d.l. 179/2012 in tutti i casi si ha una estensione: si prevede indirizzo di PEC o analogo indirizzo di posta elettronica basato su tecnologie che certifichino data e ora dell invio e della ricezione delle comunicazioni e l integrità del contenuto delle stesse, garantendo l interoperabilità con analoghi sistemi internazionali necessario adeguamento a sviluppo delle tecnologie

163 163 Posta elettronica certificata PPAA istituiscono una casella PEC per ciascun registro di protocollo e ne danno comunicazione a Agenzia per l Italia digitale. dipendenti PA ogni PA utilizza la PEC per le comunicazioni e le notificazioni aventi come destinatari dipendenti della stessa o di altra PA. imprese obbligo di adozione di indirizzo PEC per imprese costituite in forma societaria, che sono tenute a indicarlo nella domanda di iscrizione al registro delle imprese o, se già costituite, entro 3 anni a comunicarlo al registro delle imprese. Termine 29/11/2011. Ampliamento soggettivo art. 5 d.l. 179/ Decreto Crescita 2.0 obbligo è esteso alle imprese individuali che si iscrivono al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l ufficio del registro delle imprese, il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno professionisti obbligo di adozione di indirizzo PEC per professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che sono tenuti a comunicarlo entro 1 anno al proprio ordine o collegio (mancato adeguamento: sanzioni disciplinari). Termine 29/11/2009. cittadini attribuzione di casella PEC a cittadini che ne facciano richiesta senza oneri. Facoltà, no obbligo.

164 Posta elettronica certificata Ampliamento soggettivo art. 5 d.l. 179/2012 conv. da legge 221/2012 L obbligo di adozione di indirizzo PEC per imprese, che sono tenute a indicarlo nella domanda di iscrizione al registro delle imprese è esteso alle imprese individuali che presentano domanda di prima iscrizione al registro delle imprese o all albo delle imprese artigiane successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione. Le imprese individuali attive e non soggette a procedura concorsuale, sono tenute a depositare, presso l ufficio del registro delle imprese competente, il proprio indirizzo di PEC entro il 30 giugno Ratio colma vuoto normativo rendendo coerente con normativa vigente per cui tali imprese sono tenute all utilizzo di firma digitale con Registro delle imprese. Inoltre importanti ricadute nel superamento problematiche burocratiche, tempi e costi (così relazione illustrativa). Sanzione relativa alla mancata comunicazione dell indirizzo di PEC al registro delle imprese art. 37 d.l. 5/2012 conv. con mod. in legge 35/2012 l ufficio del registro delle imprese che riceve una domanda di iscrizione da parte di un impresa costituita in forma societaria che non ha iscritto il proprio indirizzo PEC, in luogo dell irrogazione della sanzione prevista dall art c.c., sospende la domanda per tre mesi, fino ad integrazione con l indirizzo di PEC e comunque per 45 gg., trascorsi i quali domanda si intende non presentata. Art. 5 del d.l. 179/2012 ha esteso tale sanzione anche alle imprese costituite in forma individuale, cui è stato esteso l obbligo di comunicare PEC. Fernanda Faini 164

165 165 Comunicazioni telematiche Codice pone alcuni obblighi di comunicazione telematica alla pubblica amministrazione per garantire effettività ai diritti digitali di cittadini e imprese, con modalità e cogenza diversa a seconda dei soggetti coinvolti: 1. Comunicazioni fra pubbliche amministrazioni 2. Comunicazioni fra pubblica amministrazione e imprese 3. Comunicazioni fra pubblica amministrazione e professionisti 4. Comunicazioni fra pubblica amministrazione e cittadini Istanze e dichiarazioni in via telematica alla pubblica amministrazione

166 166 Comunicazioni telematiche fra PPAA Comunicazioni telematiche tra pubbliche amministrazioni art. 47 le comunicazioni di documenti tra PPAA avvengono mediante l utilizzo della posta elettronica o in cooperazione applicativa; esse sono valide ai fini del procedimento amministrativo una volta che ne sia verificata la provenienza (aspetto rilevante per attribuzione valore giuridico) ai fini della verifica della provenienza le comunicazioni sono valide se: 1. sono sottoscritte con firma digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata 2. sono dotate di segnatura di protocollo di cui all art. 55 d.p.r. 445/ sono trasmesse attraverso sistemi di PEC di cui al d.p.r. 68/ è comunque possibile accertarne altrimenti la provenienza, secondo quanto previsto dalla normativa vigente o dalle regole tecniche di cui all art. 71. E' in ogni caso esclusa la trasmissione di documenti a mezzo fax esclusione inserita da d.l. 69/2013 conv. con da l. 98/2013. sanzione inosservanza della disposizione, ferma restando l eventuale responsabilità per danno erariale, comporta responsabilità dirigenziale e responsabilità disciplinare (comma aggiunto da art. 6 del d.l. 179/2012).

167 167 Comunicazioni telematiche interne a PPAA e con i dipendenti comunicazioni interne art. 34 del CAD prevede che per la formazione, gestione e sottoscrizione di documenti informatici aventi rilevanza esclusivamente interna ciascuna amministrazione possa adottare, nella propria autonomia organizzativa, regole diverse da quelle contenute nelle regole tecniche di cui all articolo. Permette nei flussi con meri passaggi interni di immaginare l utilizzo di procedure più fluide con firma elettronica avanzata. comunicazioni di documenti tra PPAA e propri dipendenti (art. 47, co. 3) avvengono mediante posta elettronica o altri strumenti informatici di comunicazione nel rispetto delle norme in materia di privacy e previa informativa agli interessati sul grado di riservatezza degli strumenti utilizzati. Fonte immagine:

168 168 Cooperazione applicativa La cooperazione applicativa è prevista dal d.lg. 82/2005 (codice dell amministrazione digitale) come la parte del sistema pubblico di connettività (di seguito anche SPC) finalizzata all interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l integrazione dei metadati, delle informazioni e dei procedimenti amministrativi. Il sistema pubblico di connettività (di seguito anche SPC), quale infrastruttura telematica abilitante della pubblica amministrazione, autostrada del sole digitale, è l insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati dell amministrazione pubblica, necessarie per assicurare l interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l autonomia del patrimonio informativo di ciascuna amministrazione. Assicura sicurezza ed esiti della trasmissione dei dati, garantiti dai fornitori del servizio, che possono svolgere questa attività solo laddove in possesso di determinati requisiti di qualità e sicurezza.

169 169 Cooperazione applicativa Il Sistema Pubblico di Connettività, istituito con d.lgs. 28 febbraio 2005, n. 42 è confluito grazie al d.lgs. 159/2006 (che ha abrogato il d.lgs. 42/2005) negli artt. 72 ss. del d.lgs. 82/2005. Operativo dal 2007, un quadro consolidato si è avuto con il d.p.c.m. 1 aprile 2008, recante regole tecniche e di sicurezza per il suo funzionamento. SPC non è quindi solo una rete tecnologica, ma è la condizione abilitante per l amministrazione digitale, dal momento che influenza fortemente le scelte organizzative e operative ed è volta a favorire e promuovere la collaborazione tra amministrazioni, finalità rilevante in un sistema articolato su molte istituzioni e livelli diversi: appare la traduzione della nozione, elaborata da Sabino Cassese, di rete come figura organizzativa della collaborazione.

170 170 Cooperazione applicativa La cooperazione applicativa è parte integrante e fondamentale del SPC e viene in gioco nella trasmissione di informazioni: la comunicazione avviene attraverso l interfacciamento fra le porte di dominio delle amministrazioni pubbliche. Si basa sulle capacità di esportare i propri servizi applicativi e di accedere ai servizi erogati da altre amministrazioni attraverso le porte di dominio, punto di contatto telematico fra amministrazioni che gestiscono i messaggi in entrata e in uscita. Le porte di dominio devono rispondere a determinati standard e regole di comunicazione definiti; ciò le distingue dai domini che sono invece l insieme di risorse software, hardware e di comunicazione di una pubblica amministrazione, da intendersi come lo spazio di competenza di ciascuna amministrazione in relazione al proprio sistema informativo e informatico, che per questo possono conservare strutture autonome, dato che la funzione di adattamento è compiuta dalle porte di dominio.

171 171 Cooperazione applicativa Di conseguenza la cooperazione applicativa: non si limita ai profili meramente tecnici e tecnologici, implica una riorganizzazione e una reingegnerizzazione. La cooperazione è la figura delle relazioni fra amministrazioni che dovrebbe essere favorita al fine di garantire semplificazione, efficacia e sicurezza nel senso di una profonda evoluzione e modernizzazione del sistema pubblico. Permette quell integrazione fra amministrazioni che è presupposto essenziale per poter gestire insieme funzioni, procedimenti e servizi nell ottica del principio di collaborazione pilastro dell open government.

172 172 IPA Indice degli indirizzi delle pubbliche amministrazioni (ipa) Pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti di cui all art. 2, comma 2 (soggetti cui si applicano le disposizioni del codice) provvedono ad istituire e pubblicare nell Indice PA almeno una casella di posta elettronica certificata per ciascun registro di protocollo (art. 47 comma 3 CAD). art. 57-bis CAD finalità assicurare la trasparenza e la pubblicità degli indirizzi telematici. contenuto sono indicati gli indirizzi di posta elettronica certificata da utilizzare per le comunicazioni e lo scambio di informazioni e per l invio di documenti a tutti gli effetti di legge fra le PPAA, gestori di pubblici servizi e privati (d.lg.s 235/2010 ha eliminato dal contenuto la struttura organizzativa, l elenco dei servizi offerti e le informazioni relative al loro utilizzo ). aggiornamento aggiornano gli indirizzi e i contenuti tempestivamente e comunque con cadenza almeno semestrale secondo le indicazioni di DigitPA.

173 173 IPA sanzionabilità mancata comunicazione degli elementi necessari al completamento dell indice e del loro aggiornamento è valutata ai fini della responsabilità dirigenziale e dell attribuzione della retribuzione di risultato ai dirigenti responsabili. realizzazione e gestione affidate a Agenzia per l Italia digitale che può utilizzare a tal fine elenchi e repertori già formati dalle amministrazioni pubbliche. Sito web:

174 174 Comunicazioni tra PA e imprese Comunicazioni telematiche tra PPAA e imprese diritto delle imprese a comunicazioni telematiche con le amministrazioni pubbliche art. 5-bis codice digitale diventa la regola nei rapporti imprese-pa presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra imprese e PPAA avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell informazione e della comunicazione. con le medesime modalità le PPAA adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese (comma 1). finalità semplificazione, riduzione oneri amministrativi e tempi al fine di agevolare competitività e sviluppo economico. funzione di monitoraggio di DigitPA (ora Agenzia per l Italia digitale) DigitPA provvede alla verifica dell attuazione della disposizione secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di attuazione.

175 175 Comunicazioni tra PA e imprese Modalità e tempi di attuazione con d.p.c.m. da assumere entro 6 mesi sono adottate le modalità di attuazione da parte delle PA centrali e relativi termini. Il comma 4 prevede che il Governo promuova l intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza Unificata per l adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità della disposizione. D.p.c.m. 22/07/2011, in G.U. 16/11/2011 decreto di attuazione art. 5-bis: a decorrere dal 1 luglio 2013, la presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche si dispone avvengano esclusivamente in via telematica (art. 1); disposizione che si applica anche alla documentazione allegata (art. 4). ne consegue l impossibilità per le PPAA, a decorrere dal 1 luglio 2013, di accettare o effettuare loro stesse le comunicazioni di cui all art. 5-bis, comma 1 del CAD in forma cartacea (art. 3). sanzione inosservanza di quanto previsto costituisce ipotesi di responsabilità dirigenziale ai sensi dell art. 21, comma 1, del d.lgs. 165/2001. In ogni caso, l attuazione e l'osservanza delle disposizioni del decreto sono rilevanti ai fini della misurazione e valutazione della performance organizzativa e di quella individuale dei dirigenti (art. 5).

176 176 Comunicazioni tra PA e professionisti Comunicazioni telematiche tra PPAA e professionisti Professionisti obbligo di adozione di indirizzo PEC per professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato che sono tenuti a comunicarlo entro 1 anno al proprio ordine o collegio (mancato adeguamento: sanzioni disciplinari). Termine 29/11/2009. gli ordini e i collegi pubblicano in un elenco riservato, consultabile in via telematica esclusivamente dalle pubbliche amministrazioni, i dati identificativi degli iscritti con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata. le comunicazioni tra imprese, professionisti e pubbliche amministrazioni, che abbiano provveduto agli adempimenti previsti (casella di PEC obbligatoria), possono essere inviate attraverso la posta elettronica certificata o analogo indirizzo di posta elettronica, senza che il destinatario debba dichiarare la propria disponibilità ad accettarne l'utilizzo.

177 177 INI-PEC Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti (art. 6-bis CAD ins. da d.l. 179/2012) al fine di favorire la presentazione di istanze, dichiarazioni e dati, nonché lo scambio di informazioni e documenti tra PA e imprese e professionisti in modalità telematica, è istituito il pubblico elenco denominato Indice nazionale degli indirizzi di PEC (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. realizzazione è realizzato a partire dagli elenchi di indirizzi PEC costituiti presso il registro delle imprese e gli ordini o collegi professionali, in attuazione di art. 16 del d.l.185/2008 conv. con mod. da legge 2/2009. ai fini di INI PEC non possono essere usate le CEC PAC (PEC governative) che sono destinate ai cittadini e non ai professionisti (circolare 6391 del 15/01/2014) accesso all INI-PEC è consentito a PPAA, professionisti, imprese, gestori o esercenti di pubblici servizi ed a tutti i cittadini tramite sito web e senza necessità di autenticazione. Indice è realizzato in formato aperto. norma a costo zero dall attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

178 178 INI-PEC decreto con cui Ministero per lo sviluppo economico definisce modalità di accesso e aggiornamento, modalità e forme con cui ordini e i collegi professionali comunicano indirizzi PEC e strumenti telematici resi disponibili dalle Camere di commercio per ottimizzare raccolta e aggiornamento decreto 19 marzo 2013 Sito web

179 179 Comunicazioni tra PA e cittadini Comunicazioni tra pubblica amministrazione e cittadini art. 6 diritto alla comunicazione mediante posta elettronica certificata. art. 45 modalità di invio per soddisfare forma scritta i documenti trasmessi da chiunque ad una PA con qualsiasi mezzo telematico o informatico, idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. D.lgs. 235/2010 elimina l inciso ivi compreso il fax : nella relazione illustrativa motiva dicendo che è compreso nella dizione di mezzo telematico o informatico e dunque risultava superfluo. art. 65 istanze e le dichiarazioni presentate alle PPAA per via telematica sono valide nei casi specificati nella disposizione. per valore giuridico rileva idoneità ad accertare fonte di provenienza

180 180 Comunicazioni tra PA e cittadini Domicilio digitale del cittadino (art. 3 bis codice, inserito da art. 4 del d.l. 179/2012 conv. con legge 221/2012) domicilio digitale al fine di facilitare la comunicazione tra PPAA e cittadini, è facoltà di ogni cittadino indicare alla PA, secondo le modalità previste, un proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC), rilasciato ai sensi dell art. 16 bis comma 5 del d.l. 185/2008 conv. con mod. da legge 2/2009 (PEC governativa o CEC-PAC) quale suo domicilio digitale. conservazione e disponibilità l indirizzo è inserito nell ANPR - Anagrafe nazionale della popolazione residente (prevista dall art. 62 CAD come sostituito dal d.l. 172/2012) e reso disponibile a tutte le PPAA e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. L attuazione dell ANPR deve essere completata entro il 31 dicembre 2014 (così d.p.c.m. 109/2013). attuazione modalità di comunicazione, variazione e cancellazione del proprio domicilio digitale da parte del cittadino e le modalità di consultazione di ANPR da parte dei gestori o esercenti di pubblici servizi ai fini del reperimento del domicilio digitale dei propri utenti sono definite con decreto ministeriale, sentita l Agenzia per l Italia digitale.

181 181 Comunicazioni tra PA e cittadini fattispecie di presenza del domicilio digitale dal 1 gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, PPAA e gestori o esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato, anche ai sensi dell art. 21-bis della legge 241/1990, senza oneri di spedizione a suo carico. Conseguenza ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario. Sanzione utilizzo di differenti modalità di comunicazione rientra tra i parametri di valutazione della performance dirigenziale ex art. 11, co. 9, del d.lgs. 150/2009.

182 182 Comunicazioni tra PA e cittadini fattispecie di assenza del domicilio digitale in assenza del domicilio digitale, le PPAA possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata, da conservare nei propri archivi, ed inviare ai cittadini stessi, per posta ordinaria o raccomandata con avviso di ricevimento, copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del d.lgs. 39/1993. Queste disposizioni soddisfano a tutti gli effetti di legge gli obblighi di conservazione e di esibizione dei documenti previsti dalla legislazione vigente laddove la copia analogica inviata al cittadino contenga una dicitura che specifichi che il documento informatico, da cui la copia è tratta, è stato predisposto e conservato presso PA in conformità alle regole tecniche. Le modalità di predisposizione della copia analogica previste in questa norma soddisfano le condizioni di cui all art. 23-ter, comma 5, salvo i casi in cui il documento rappresenti, per propria natura, una certificazione rilasciata dall amministrazione da utilizzarsi nei rapporti tra privati.

183 183 Comunicazioni tra PA e cittadini ratio digitalizzazione delle comunicazioni verso il cittadino indirizzandole al domicilio digitale conosciuto dall intero sistema, con notevoli risparmi dovuti all eliminazione della carta e delle spese di invio. E suscettibile di produrre risparmi di spesa a regime, grazie all adozione di forme di comunicazione elettronica maggiormente efficienti rispetto ad altre possibilmente in uso oggi, quali ad es. le comunicazioni postali (così la relazione illustrativa). norma a costo zero dall attuazione delle disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

184 184 CEC-PAC Casella di PEC assegnata ai cittadini (CEC PAC O PEC governativa) d.p.c.m. 6 maggio 2009 recante disposizioni in materia di rilascio e di uso della casella di PEC assegnata ai cittadini ex art. 16-bis d.l. 185/2008 conv. in l. 2/2009 per i cittadini che utilizzano il servizio di PEC, l indirizzo valido ad ogni effetto giuridico, ai fini dei rapporti con le pubbliche amministrazioni, è quello espressamente rilasciato ai sensi dell art. 2, comma 1 (art. 3 comma 2). la volontà del cittadino espressa ai sensi delle disposizioni rappresenta la esplicita accettazione dell invio, tramite PEC, da parte delle PPAA di tutti i provvedimenti e gli atti che lo riguardano (art. 3 comma 4) disposizione ora presente in art. 6 CAD per modifiche di d.lgs. 235/2010. art. 6 d.lgs. 82/2005 (completamente modificato da d.lgs. 235/2010) per le comunicazioni di cui all articolo 48, comma 1 (ossia che necessitano di ricevuta di invio e di una di consegna), con i soggetti che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo ai sensi della vigente normativa tecnica, le PPAA utilizzano la PEC. La dichiarazione dell indirizzo vincola solo il dichiarante e rappresenta espressa accettazione dell invio, tramite PEC, da parte delle PPAA, degli atti e dei provvedimenti che lo riguardano.

185 CEC-PAC Caratteristiche casella CEC-PAC (Comunicazione Elettronica Certificata fra Pubblica Amministrazione e Cittadino) gara indetta per la concessione del servizio di comunicazione elettronica certificata fra PA e cittadino affidatario del servizio ha denominato la casella gratuita ex d.p.c.m. 6 maggio 2009 ora domicilio digitale : PostaCertificat@, detta anche posta certificata governativa o CEC-PAC Servizi di base gratuiti casella di posta elettronica CEC-PAC con dimensione minima di 250 MB dimensione massima di messaggio, allegati e numero destinatari è 30 MB destinata esclusivamente alle comunicazioni PA-cittadino e viceversa: si distingue pertanto dalle PEC ordinarie, anche dette PEC commerciali notifica in posta elettronica tradizionale di ricezione messaggio in casella fascicolo elettronico personale del cittadino: spazio memorizzazione 500 MB indirizzario PPAA provviste di PEC Servizi accessori a titolo oneroso firma digitale notifica multicanale degli eventi collegati alla casella (segnalazione tramite sms o posta cartacea) fascicolo elettronico personale avanzato (1 Giga)

186 CEC-PAC Sito web

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