TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI PAZIENTI AFFETTI DA AIDS E TRA. sede a MODENA in Via S. Giovanni, 23 Codice Fiscale e Partita IVA

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1 Allegato alla deliberazione n. del CONVENZIONE TRA L AZIENDA USL DI MODENA, e L ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO ASA 97, PER IL TRATTAMENTO A DOMICILIO DEI PAZIENTI AFFETTI DA AIDS E PATOLOGIE CORRELATE. PERIODO TRA L Azienda USL di Modena, ( di seguito denominata Azienda) - avente sede a MODENA in Via S. Giovanni, 23 Codice Fiscale e Partita IVA ( di seguito denominata AUSL) rappresentata dal Direttore Generale, dott. Massimo Annicchiarico, di seguito denominata AUSL, giusta deliberazione della Giunta Regione Emilia Romagna n. 40 del ; E L Associazione di Volontariato ASA 97 di Modena ( di seguito denominata Associazione) con sede legale in Modena in via P.za Liberazione,13 iscritta al registro del volontariato della Provincia di Modena al n. 760 del 24/3/1993 rappresentata dal Presidente nella sua qualità di Legale Rappresentante dott. Francesco Pellegrino nato a Marsala (TP) il 29/5/1953 ( CF P IVA ); Premesso che: con la Legge 266/1991 (Legge-quadro sul volontariato), lo Stato Italiano ha riconosciuto il valore sociale e la funzione dell attività di volontariato quale espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dallo Stato e dagli Enti Locali; Pagina 1 di 12

2 L art. 14, comma 7 del D.lgs 502/92 recita E favorita la presenza e l attività all interno delle strutture sanitarie, degli organismi di volontariato e di tutela dei diritti. A tal fine le Aziende sanitarie stipulano con gli organismi, senza oneri a carico del FSR, accordi e protocolli che stabiliscono gli ambiti e le modalità di collaborazione I rapporti tra le Aziende sanitarie ed organismi di volontariato che esplicano le funzioni di servizio o di assistenza gratuita all interno delle strutture sono regolati sulla base di quanto previsto dalla L. 266/91 e dalle leggi regionali attuative; in osservanza dela Legge n. 266/1991 la Regione Emilia Romagna ha promulgato la Legge Regionale sul volontariato n. 12/2005 come integrata dall art. 27 della LR n. 13/2006 che all art. 13 regola le convenzioni con le Istituzioni Pubbliche e le Organizzazioni di volontariato; la Regione Emilia Romagna ha adottato la Deliberazione della Giunta Regionale n. 139/2006 concernente Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. Revoca della deliberazione n. 2436/1996 le predette leggi prevedono che le Organizzazioni di Volontariato possono svolgere attività in strutture proprie o nell ambito di strutture pubbliche, prevedendo altresì, che tra le Organizzazioni di Volontariato e gli Enti Pubblici possano essere stipulate convenzioni atte a regolare e migliorare i reciproci rapporti di collaborazione; l Associazione è iscritta al n. 760 del 24/6/93, del Registro Generale del Pagina 2 di 12

3 Volontariato, Settore, Sezione e dispone del personale necessario e adeguato per lo svolgimento della collaborazione qui regolamentata; l Azienda USL, riconoscendo il valore dell opera di volontariato rivolta al sostegno di chi si trova in una condizione di particolare fragilità, intende disciplinare l attività dell Associazione presso il domicilio dei pazienti stipulando la presente convenzione; che l'azienda USL di Modena da diversi anni ha implementato il progetto ADMA sul proprio territorio provinciale, volto a organizzare e garantire una serie di interventi al domicilio a pazienti affetti da AIDS e patologie correlate; che il progetto ADMA viene realizzato tenendo conto delle indicazioni contenute nella delibera di Giunta Regionale n.420 del 15 aprile 2013 Assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione finanziamenti per l anno 2012 alle Aziende USL ai sensi della L. 135/90 e sulla base delle prestazioni effettivamente erogate; Tutto ciò premesso e intendendo che quanto sopra esposto formi parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti convengono e stipulano quanto segue: ART. 1 Oggetto L Azienda e l Associazione, con il presente accordo intendono dare continuità al progetto ADMA in allegato parte integrante della presente convenzione, che configurando un modello organizzativo di assistenza domiciliare integrata ospedale-domicilio, garantisce al paziente, affetto da AIDS e patologie correlate, la continuità dell assistenza al domicilio. Pagina 3 di 12

4 ART. 2 Modalità di svolgimento e programmazione dell attività L Associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana, assicurerà una presenza amichevole accanto ai malati, alle persone fragili e sofferenti, offrendo loro sostegno morale, dialogo e partecipazione. Si impegna a prestare aiuto relazionale ed a svolgere eventuale attività di supporto all accoglienza, collegamento tra utente e famiglia e a collaborare con gli operatori ASL per attività socializzanti e di quanto utile al sostegno psicosociale della persona, l azione dell Associazione si porrà sempre in rapporto di integrazione con le attività del personale sanitario e di assistenza sociale e non potrà mai configurarsi come supplenza delle stesse. In particolare: l intervento si realizza attraverso l integrazione delle prestazioni di carattere sanitario e socio-assistenziale, previste nel piano di assistenza individuale (PAI) che dovrà essere elaborato in sede di dimissione del paziente da parte dell UVM. Il PAI, coordinato da un responsabile individuato dall Associazione, costituirà lo strumento di programmazione degli interventi da effettuarsi al domicilio del paziente affetto da AIDS e patologie correlate. L Ammissione al piano assistenziale di trattamento domiciliare di pazienti affetti da AIDS e patologie correlate, dovrà preventivamente essere concordato con il coordinatore del progetto ADMA dott. Paolo Vacondio, il quale attiverà l UVM (Unità di valutazione Multidimensionale) competente per territorio, al fine di valutare l esistenza delle condizioni cliniche, familiari e sociali per l ammissione, subordinata comunque al libero consenso del soggetto medesimo che ne esercita la rappresentanza. L Associazione garantisce, nell ambito del progetto ADMA e in relazione al Pagina 4 di 12

5 piano assistenziale formulato per ciascun paziente, lo svolgimento degli interventi, meglio declinati nell'allegato progetto e riferiti principalmente: a) all'organizzazione degli interventi per rendere compatibile e appropriato il domicilio; b) all'attivazione del piano terapeutico; c) all'attività di supporto socio assistenziale con la creazione di momenti socializzanti per migliorare la qualità della vita del paziente e dei suoi familiari, attraverso l organizzazione di momenti di sostegno e vicinanza e compagnia, nell ambito dei quali saranno favoriti gli aspetti relazionali e di aiuto (es. disbrigo di piccole commissioni, trasporti ecc.); d) supporto psicologico al paziente e ai familiari; e) a fornire i dati necessari affinché l Azienda provveda nei tempi richiesti al debito informativo verso la Regione Emilia Romagna; ART. 3 Sicurezza e modalità dell accesso dei volontari all assistenza domiciliare Impegni dell Associazione L Associazione assicura la tutela dei volontari, così come disciplinata dall art. 3, comma 12 bis, del D.Lgs. n, 81/2008, relativamente ai rischi propri dell attività che i medesimi andranno a svolgere, garantendo l adozione di tutte le misure atte alla verifica la buona salute del volontario ai fini dell espletamento dell attività stessa. L Associazione assicura altresì l aggiornamento dell elenco dei volontari che, nel momento della stipula, dovrà essere comunicato per iscritto all Azienda, affinché la stessa possa provvedere a verificare il possesso da parte dei volontari delle cognizioni tecniche e pratiche e delle eventuali abilitazioni professionali necessarie allo svolgimento delle attività e delle prestazioni specifiche; L Azienda, nella persona del Responsabile del progetto ADMA, è tenuta a Pagina 5 di 12

6 fornire al volontario, informazioni dettagliate sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, provvedendo a che siano poste in essere le misure utili ad eliminare, ovvero a ridurre al minimo, i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario ed altre attività che si svolgano nell ambito della struttura medesima. I volontari dovranno attenersi allo svolgimento esclusivo delle attività oggetto della presente convenzione, tenendo un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza, sia nei confronti degli assistiti che degli operatori sanitari. I volontari dovranno indossare indumenti funzionali e consoni all attività da svolgere (camice in ambiente ospedaliero o struttura territoriale che lo richiede), con tesserino di riconoscimento ben visibile e curare l igiene personale ed in particolare il lavaggio delle mani. L Associazione nell espletamento dell attività, sopra meglio individuata, dovrà seguire le linee operative indicate nel progetto ADMA, mantenendo un costante collegamento, finalizzato al coordinamento della funzione di assistenza domiciliare, con il responsabile del coordinamento assistenza distrettuale e con le unità operative ospedaliere di riferimento che hanno dimesso i pazienti assistiti al domicilio. ART. 4 Impegno della ASL L Azienda USL, si impegna a facilitare e rendere agevole l accesso dei volontari dell Associazione, diffonde ed illustra le finalità di quest ultima mediante i propri operatori, nell intento di assicurare il Pagina 6 di 12

7 riconoscimento del ruolo assegnato ai volontari medesimi. Si impegna, inoltre, affinchè i servizi di rispettiva competenza si realizzino nelle condizioni di miglior efficienza, nella fattiva reciproca collaborazione tra volontari ed operatori dell Azienda, nell ambito delle specifiche competenze e nella salvaguardia della scrupolosa osservanza delle norme di ordine igienico e comportamentale e della privacy. ART. 5 Copertura assicurativa L Associazione garantisce i suoi Volontari contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento della loro attività nonché per la responsabilità civile verso terzi, come da polizza stipulata con la Compagnia di Assicurazioni Cattolica n , come previsto dalla vigente normativa ed in particolare dagli artt. 4 e 7 della Legge n. 266/91, per i volontari che prestano la loro attività presso strutture aziendali gli oneri relativi all assicurazione obbligatoria saranno a carico della Azienda USL, che provvederà a rimborsarne il premio anticipato dall Associazione che non abbia percepito analoga provvidenza da parte della Regione o di altro Ente Pubblico ART. 6 - Determinazione dei rimborsi Le parti concordano due tipologie di intervento, anche al fine dei rimborsi: 1. media intensità: per quella tipologia di pazienti in cui si ravvisi la necessità di somministrare terapie complesse o comunque indispensabili per la stabilizzazione clinica ( antiretrovirali, antitubercolari, psichiatrica matadonica ecc,), qualora sia riconosciuta, per la corretta assunzione delle stesse, le necessità di un intervento di supporto secondo il principio Pagina 7 di 12

8 della DOT; 2. alta intensità: per quei pazienti ove si richieda un intervento più complessivo e impegnativo; L Azienda si impegna a liquidare all Associazione, per l anno 2016 secondo le indicazioni trasmesse dalla regione e al momento contenute nella delibera di Giunta Regionale n.1420 del 23 luglio 2014 assistenza extra-ospedaliera ai malati di AIDS: assegnazione e concessione finanziamenti a valere FSN dal 2011 alle Aziende USL regionali ai sensi della L. 135/90 e sulla base delle prestazioni effettivamente erogate e secondo la tipologia di cui sopra le seguenti somme: la somma di 57,06 per ogni giornata di assistenza, di media intensità, effettivamente prestata al domicilio del paziente; la somma di 67,13 per ogni giornata di assistenza, di alta intensità, effettivamente prestata al domicilio del paziente; Gli importi di cui sopra vengono inoltre incrementati di 5,17 giornaliere per ciascun paziente assistito per l intero periodo di presa in carico, esclusi naturalmente gli eventuali periodi di ricovero, per sostenere le spese organizzative e gestionali. A fronte di quanto sopra l Associazione si impegna infine a compilare per ogni paziente una scheda riepilogativa dei trattamenti domiciliari effettuati e delle terapie somministrate. La liquidazione delle somme dovute dall Azienda ad all Associazione avverrà con cadenza trimestrale ART. 7 Obbligo tracciabilità dei flussi finanziari Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della legge 136/2010, l'associazione assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi Pagina 8 di 12

9 al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge ora richiamata. L'inadempimento di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del presente contratto, ai sensi dell'art del codice civile. ART. 8 Verifica Le parti si impegnano ad effettuare una prima verifica entro sei mesi dalla esecutività della presente Convenzione, per concordare, ove si rendessero necessarie, azioni correttive ritenute più opportune per assicurare la rispondenza della Convenzione alle esigenze di qualità dei servizi e di efficienza della loro gestione. Anche su proposta del Responsabile del Progetto ADMA l Azienda ne dispone in qualsiasi momento e comunque almeno due volte l anno le verifiche. ART. 9 Riservatezza e trattamento dei dati I volontari sono tenuti al rispetto del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e della regolamentazione aziendale. In ogni caso l Associazione di volontariato dovrà impegnarsi alla corretta ed integrale applicazione della normativa in materia di tutela della riservatezza, con ogni relativa assunzione di diretta responsabilità per eventuali danni cagionati ad altri in conseguenza di un illecito trattamento di dati imputabile ai suoi associati. ART Incompatibilità 1. L associazione, richiamato il regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente, si dichiara consapevole e a conoscenza che è fatto divieto avere tra coloro che ricoprono posizioni di Presidente o all interno degli Organi Direttivi, personale in posizione di incompatibilità, Pagina 9 di 12

10 limitatamente a coloro che risultano essere in posizione di dipendenti o convenzionati dell Azienda USL di Modena. 2. L associazione, con cadenza annuale e comunque ad ogni modifica che in corso d anno dovesse intervenire, l elenco nominativo costantemente aggiornato e/o integrato, dei propri aderenti in posizione di Presidente e componenti degli Organi Direttivi dell Associazione medesima. 3. L individuazione di situazioni di incompatibilità potrà comportare la risoluzione di diritto della convenzione ai sensi dell art c.c., previa formale diffida all eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l incompatibilità e perdurante inadempienza, qualora non sia comprovata la buona fede nell esecuzione del contratto. ART Durata e recesso La presente convenzione avrà durata dal 01/01/2016 fino al 31/12/2018; il tacito rinnovo non è consentito. La convenzione potrà essere rinnovata solamente su espressa richiesta scritta dell Associazione, presentata entro il 1 settembre dell anno precedente a quello di scadenza, la Convenzione potrà essere aggiornata, eventualmente modificata ed integrata nel tempo, alla luce di eventuali nuove esigenze delle parti, previo nuovo accordo scritto. Resta salva la facoltà di recedere in qualsiasi momento dalla presente Convenzione, previo avviso di mesi 3, notificato tra le parti a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Nel caso di eventuale cancellazione o revoca dal registro provinciale di iscrizione delle associazioni di volontariato, il rappresentante dell Associazione è tenuto a darne Pagina 10 di 12

11 tempestiva comunicazione all Azienda; in tale ipotesi la Convenzione verrà risolta con effetto immediato. ART. 12 Agevolazioni fiscali Il presente atto è esente dall imposta di bollo e dall imposta di registro ai sensi dell art. 8, comma 1, della Legge 11 Agosto 1991, n 266. Le attività svolte dall Associazione non si considerano prestazioni di servizi ai fini dell imposta sul valore aggiunto, ai sensi della Legge 266/1991, art. 8, comma 2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d uso come disposto dall art. 5 del DPR n. 131/1986; in tal caso le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente. ART. 13 Controversie Per eventuali controversie relative all interpretazione, applicazione o risoluzione della presente Convenzione, le parti ne devolvono concordemente la soluzione bonaria alla Direzione medica e/o amministrativa della struttura interessata la quale interpella il rappresentante dell Associazione; con ciò senza pregiudizio alcuno al diritto delle parti di far valere le proprie ragioni in sede giurisdizionale. ART. 14 Foro Competente Le parti eleggono in via esclusiva quale foro unico competente quello di Modena. ART. 15 Norma di Rinvio Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, si fa esplicito Pagina 11 di 12

12 rinvio al codice civile, alla normativa nazionale e regionale vigente in materia. Letto, approvato e sottoscritto Il Direttore Generale ASL di Modena Presidente dell'associazione ASA 97 di Modena ( dott. Massimo Annicchiarico ) ( dott. Francesco Pellegrino) Pagina 12 di 12

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