LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: LA COSIDDETTA ESDEBITAZIONE

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1 Viale Borsellino e Falcone, Bari tel fax melpignano@studiomelpignano.it - PEC: studio.melpignano@legalmail.it P.IVA C.F. MLPMSM64H24A662L LA COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO: LA COSIDDETTA ESDEBITAZIONE Avv. Massimo Melpignano Avv. Gabriella Mariggiò Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 1

2 PREFAZIONE La recente introduzione della normativa c.d. sulla esdebitazione delle famiglie ha finalmente introdotto anche in Italia un utile strumento di affrancamento dai debiti. Fino ad oggi, infatti, per le famiglie, o per i singoli cittadini, aver contratto dei debiti comportava nei fatti una sorta di aparthaid sociale poichè o si riusciva a risollevarsi (impresa a dir poco impossibile nei tempi di crisi profonda da cui siamo investiti da alcuni anni) o altrimenti ci si portava a vita il marchio di debitore senza poter ragionare in termini di futuro. La recente normativa sul sovraindebitamento consente invece alle famiglie in difficoltà di trovare accordi con i propri creditori, guidate dal Tribunale, e una volta pagati in percentuale i propri debiti, ritornare a vivere liberamente. Attribuisco pertanto a tale normativa un forte impatto sociale, ed una valida speranza per quei tanti, troppi, che nel tentativo di affrancarsi dai propri debiti hanno contratto successivi debiti in maniera esponenziale, cadendo anche nella trappola dell usura. Questo manualetto è una guida di primo orientamento, e come tale deve essere considerata. Non intende essere esaustiva né sostituire l assistenza di un professionista. Avv. Massimo Melpignano melpignano@studiomelpignano.it Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 2

3 INDICE IN COSA CONSISTE LA ESDEBITAZIONE? pag. 4 LA FINALITA' DEL NUOVO ISTITUTO pag. 5 I SOGGETTI CHE POSSONO RICORRERE ALLA PROCEDURA pag. 6 IL CONTENUTO DELL'ACCORDO pag. 7 IL PROCEDIMENTO pag. 8 REVOCA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO pag. 9 GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI pag. 10 Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 3

4 IN COSA CONSISTE LA ESDEBITAZIONE? L' esdebitazione è un istituto introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento con la Riforma del diritto fallimentare (D.Lgs. n. 5 del 9 gennaio 2006, poi modificato dal successivo D.Lgs. del 12 settembre 2007, n. 1699): ai sensi dell'art. 142 Legge Fallimentare, si tratta di un beneficio che la legge riconosce all'imprenditore dichiarato fallito, consistente nella liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti. L'obiettivo è quello di agevolare l'imprenditore nella ripresa dell'attività economica, liberandolo dal peso dei debiti pregressi (c.d. fresh start). A fronte della perdurante e grave crisi in cui versano oggi piccole imprese, famiglie e consumatori, dapprima il D.L. 212 del 22 dicembre 2011 ( Disposizioni urgenti in materia di composizione della crisi da sovraindebitamento e disciplina del processo civile, non convertito in data ), e, di poco successiva, la L. n. 3 del ( Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento, che è entrata in vigore lo scorso 29 febbraio) hanno previsto una procedura di composizione della crisi ad hoc per i soggetti non fallibili in stato di sovraindebitamento. Si tratta della possibilità, per quanti non riescano più a fare fronte ai propri debiti, di proporre ai creditori un accordo di ristrutturazione dei debiti, in base a un piano che assicuri il regolare pagamento dei creditori estranei e l'integrale pagamento dei creditori privilegiati che non abbiano rinunziato, almeno in parte, al proprio privilegio. Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 4

5 LA FINALITA' DEL NUOVO ISTITUTO L'obiettivo perseguito dal legislatore è quello di permettere a tutti coloro che versano oggi in situazioni di difficoltà, non riuscendo ad adempiere regolarmente le proprie obbligazioni, di estinguere i debiti attraverso la regolazione di un'intesa tra debitore e creditori, favorita dall'attività di Organismi di composizione della crisi e controllata dal Tribunale. Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 5

6 I SOGGETTI CHE POSSONO RICORRERE ALLA PROCEDURA Possono ricorrere alla procedura per la composizione della crisi da sovraindebitamento famiglie, piccole imprese e in generale tutti coloro che versano in una situazione di sovraindebitamento, ovvero in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile. La proposta è ammissibile quando il debitore: a) non è assoggettabile alle vigenti procedure concorsuali; b) non ha fatto ricorso, nei precedenti tre anni, alla procedura di composizione della crisi. Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 6

7 IL CONTENUTO DELL'ACCORDO La proposta di accordo può prevedere la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante la cessione dei redditi futuri. È prevista la possibilità che i terzi intervengano in funzione di garanti, consentendo il conferimento di redditi o beni per l'attuabilità dell'accordo. Il piano deve prevedere le scadenze e le modalità di pagamento dei creditori e assicurare il regolare adempimento nei confronti dei creditori estranei all'accordo e dei creditori privilegiati, salvo rinuncia. L'accordo può altresì prevedere una moratoria fino a un anno per il pagamento dei creditori estranei quando ricorrano cumulativamente le seguenti condizioni: 1) il piano risulti idoneo ad assicurare il pagamento alla scadenza del nuovo termine; 2) l'esecuzione del piano si affidata a un liquidatore nominato dal giudice su proposta dell'organismo di composizione della crisi; 3) la moratoria non riguardi il pagamento dei crediti impignorabili. Nella documentazione da allegare, il debitore deve inserire le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni, lo stato di famiglia, un elenco dei creditori, dei propri beni e degli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, nonché un elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento suo e della sua famiglia; il debitore che svolga attività d'impresa dovrà produrre altresì le scritture contabili degli ultimi tre esercizi, unitamente a dichiarazione che ne attesti la conformità all'originale. Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 7

8 IL PROCEDIMENTO La domanda va presentata al tribunale del luogo di residenza o sede del debitore, tramite gli appositi Organismi di composizione della crisi. Il Giudice, verificata l'esistenza dei requisiti di ammissibilità e di fattibilità della proposta, fissa l'udienza e dispone la comunicazione della proposta di accordo ai creditori. L'organismo di composizione raccoglie le dichiarazioni sottoscritte dai creditori e trasmette a tutti una relazione sui consensi espressi e sul raggiungimento della percentuale per l'accordo. I creditori possono sollevare eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni, trascorso il quale l'organismo riferisce al tribunale con apposita relazione sulle contestazioni ricevute e sulla definitiva fattibilità del piano. Il raggiungimento dell'accordo è ottenuto con l'adesione di un numero di creditori che rappresentano almeno il 70% dei crediti. All'udienza il Giudice, verificato il raggiungimento della percentuale per l'accordo e valutata l'idoneità del piano ad assicurare il pagamento dei creditori estranei, omologa l'accordo. Dalla data di omologazione e per un periodo non superiore a un anno non possono, a pena di nullita', essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, ne' disposti sequestri conservativi, ne' acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di accordo, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. La sospensione non opera nei confronti dei titolari di crediti impignorabili (c.d. Stand still). Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 8

9 REVOCA E RISOLUZIONE DELL'ACCORDO L'accordo puo' essere annullato dal tribunale su istanza di ogni creditore, in contraddittorio con il debitore, quando e' stato dolosamente aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo o nel caso in cui siano state dolosamente simulate attivita' inesistenti. Non e' ammessa alcuna altra azione di annullamento. Inoltre, se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dall'accordo, se le garanzie promesse non vengono costituite o se l'esecuzione dell'accordo diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, ciascun creditore puo' chiedere al tribunale la risoluzione dello stesso. In ogni caso, l'annullamento e la risoluzione dell'accordo non pregiudicano i diritti acquistati dai terzi in buona fede. Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 9

10 GLI ORGANISMI DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI La legge n.3/2012 prevede che la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento sia diretta da specifici Organismi di composizione della crisi, con l'espresso incarico di risolvere le eventuali difficolta' insorte nell'esecuzione dell'accordo e di vigilare sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarita'. Tali Organismi, che dovranno presentare adeguate garanzie di indipendenza e professionalità, saranno iscritti in un apposito Registro presso il Ministero della Giustizia. I criteri e le modalità di iscrizione nel medesimo Registro verranno determinati con successivi Regolamenti, nei quali verranno altresì stabilite le indennità a carico del debitore. Nella fase transitoria, sino all'emanazione dei decreti attuativi, le funzioni degli organismi potranno essere svolte anche dai professionisti abilitati a svolgere le funzioni di curatore fallimentare. Per la piena entrata in vigore del testo legislativo sembra doversi attendere l'emanazione di un decreto ministeriale che provvederà a stabilire, in considerazione del valore della procedura e delle finalita' sociali della medesima, le tariffe applicabili all'attività svolta dai professionisti, da porre a carico dei soggetti che ricorrono alla procedura. Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 10

11 Massimo Melpignano è avvocato cassazionista. Si occupa da sempre di tutela dei consumatori ed è specializzato in diritto bancario e finanziario. Ha ottenuto importanti risultati come la rimessione alla Corte Costituzionale del c.d. decreto salvacompagnie, la prima consulenza tecnica preventiva per gli obbligazionisti Lehman Brothers, il primo decreto ingiuntivo in Italia nei confronti di una banca per la consegna di documentazione relativa ad investimenti finanziari, oltre a numerose vittorie giudiziarie per le vittime del c.d. risparmio tradito. E responsabile della associazione di consumatori Adusbef. E stato consulente legale ed esperto in studio del programma televisivo SALVADIRITTI ( E responsabile del portale dedicato alla tutela dei consumatori E formatore accreditato per la mediazione civile e commerciale presso diversi organismi, anche universitari ed istituzionali. E' Mediatore e Conciliatore presso Poste Italiane nonché presso organismi di mediazione civile e commerciale. Ha pubblicato nel 2010 il volume Ho vinto una causa sui Bond Argentina edito da Progedit e Guida operativa al proprio mutuo edito da Dike Giuridica. Nel 2011 ha pubblicato sempre per Dike Giuridica Guida operativa alla mediazione. Nel luglio 2011 è stato nominato dal Sindaco di Bari Michele Emiliano consigliere incaricato per le politiche dei consumatori e della mediazione. melpignano@studiomelpignano.it Gabriella Mariggiò è una giovane avvocato civilista. Ha conseguito presso l'università degli Studi di Siena un dottorato di ricerca in Diritto dei Mercati e pubblicato su varie riviste giuridiche, con particolare attenzione ai temi della responsabilità civile e del mobbing. Tra le pubblicazioni, Osservazioni de jure condendo in tema di mobbing familiare, in Legalità e Giust., n. 1-2/2006; Interessi esistenziali e mobbing, in Danno e Responsabilità, n. 3/2007; Liberalità, gratuità od onerosità nel patto di famiglia, in Rivista del Dir. Comm., n /2009. gabriellamariggio@libero.it E-BOOK GRATUITO - DOWNLOAD SU Gli e-book di Pubblicazione a cura dello studio legale Melpignano 11

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