European Forum for Good Clinical Practice 1. Linee-guida e raccomandazioni. per i comitati etici europei. (Revisione del 1997)

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1 European Forum for Good Clinical Practice 1 Linee-guida e raccomandazioni per i comitati etici europei (Revisione del 1997) Introduzione Questo documento è il risultato di una ricerca e discussione in seno all Ethics Working Party dell European Forum for Good Clinical Practice. Esso rappresenta una proposta di linee-guida e raccomandazioni per i comitati etici europei coinvolti nella valutazione della ricerca biomedica. Queste linee-guida e raccomandazioni mirano ad aiutare nella valutazione etica dei trial clinici relativi alla sperimentazione di prodotti e sostanze medicinali. Tuttavia, esse possono essere utili anche ai comitati etici coinvolti in altre aree della ricerca biomedica. Lo scopo è di fornire una guida complementare e un supporto alla Dichiarazione di Helsinki e alle linee-guida internazionali di Good Clinical Practice attualmente in uso in Europa, tenendo conto della Cpmp 2 Note for Guidance: Good Clincal Practice for trials on medicinal products in the European Community come pure della più recente Guideline for Guidance on Good Clinical Practice elaborata dalla Conferenza Internazionale sull Armonizzazione [delle Gcp]. 3 Le lineeguida e raccomandazioni qui fornite vengono presentate come uno standard comune che non limita l autonomia locale. Non sollevano [perciò] alcun problema di conflitto o di sovrapposizione con raccomandazioni e requisiti nazionali o internazionali già esistenti. Il testo in corsivo indica le raccomandazioni dell European Forum for Good Clinical Practice, differenziate dal nucleo delle linee-guida proposte. Questa edizione aggiornata 4 si è giovata grandemente dei commenti ricevuti da esperti di tutta Europa e anche a livello mondiale. L European Forum for Good Clinical Practice (Efgcp) continua a sollecitare commenti da parte di coloro che hanno esperienza o particolari interessi nella valutazione della ricerca biomedica in Europa. 1. Obiettivo L obiettivo di queste linee-guida e raccomandazioni è di stabilire un maggior grado di efficacia scientifica e di responsabilità procedurale nell attività dei comitati di etica (CE) in Europa. Il documento rappresenta una base sulla quale i CE possano sviluppare le loro specifiche procedure scritte per le loro funzioni all interno della ricerca biomedica. A questo proposito il documento stabilisce linee-guida minime e raccomandazioni per i CE da usare nel definire o rivedere gli standard delle proprie procedure operative. Lo scopo di un CE è di salvaguardare il benessere e i diritti dei soggetti umani negli studi di ricerca biomedica, tenendo conto delle procedure scientifiche e delle preoccupazioni della comunità locale.

2 I CE forniscono una tempestiva, globale e indipendente revisione etica degli studi proposti, operando in accordo con la Dichiarazione di Helsinki e i successivi standard internazionali di Buona Pratica Clinica. I CE hanno la responsabilità di operare con le dovute attenzioni ai requisiti delle agenzie regolatorie competenti, delle leggi vigenti e in buona fede sia verso il richiedente [il parere] sia verso la comunità. 2. Procedure per costituire un CE I CE devono essere costituiti per assicurare una revisione competente di tutti gli aspetti etici dei protocolli che loro ricevono, e per assicurare che il loro compito possa essere svolto libero da pregiudizi e influenze che potrebbero intaccare la loro obiettività. Queste linee-guida e raccomandazioni forniscono una guida generale su come devono essere costituiti al minimo i CE. Leggi locali, regolamenti e linee-guida possono fornire indicazioni più specifiche, nel qual caso queste devono essere incorporate nella pratica locale. I CE devono specificare per iscritto l autorità sotto la quale il comitato stesso è stato istituito, i requisiti dei componenti, le modalità di nomina, le condizioni per la nomina, le cariche e i requisiti del quorum. A. Requisiti dei componenti Un elenco dei requisiti per la candidatura a componente di un CE che includa il profilo delle responsabilità e dei doveri del componente del CE. Una procedura per la nomina che includa, al minimo: i. il nome o l indicazione della struttura o il responsabile che nomina e il loro/suo ente di appartenenza ii. la procedura per selezionare i candidati iii. una definizione del metodo per la scelta del candidato (per. es., per consenso, per voto di maggioranza, per scelta diretta) Si raccomanda che i CE non siano nominati da persone o istituzioni che abbiano interessi acquisiti nella conduzione o nei risultati della ricerca proposta, come sponsor o sperimentatori. B. Modalità di nomina Un elenco delle modalità di nomina che includa, al minimo: i. la durata della nomina ii. la condotta per il rinnovo della nomina

3 iii. le procedure di ricusazione iv. le procedure per le dimissioni v. le procedure per la sostituzione C. Condizioni per la nomina Un elenco delle condizioni per la nomina che preveda, al minimo: i. che un componente debba volontariamente allontanarsi dal CE quando le procedure di decisione riguardino un protocollo nel quale possono sorgere conflitti di interesse; il conflitto di interesse deve essere indicato per iscritto al presidente prima della revisione e registrato nel verbale ii. che ogni componente debba acconsentire a rendere pubblico il suo nome completo, la professione, l età, e il genere iii. che tutti i rimborsi per il lavoro interno al, o correlato con il, CE debbano essere resi noti per iscritto al presidente e, su richiesta, resi disponibili (attraverso il presidente) al pubblico iv. che ogni componente debba firmare un accordo di segretezza che copra le informazioni riguardo al protocollo e ai soggetti [di sperimentazione] D. Cariche È richiesta una elencazione delle cariche all interno del CE (per es., presidente, segretario, tesoriere), i requisiti per ricoprire ciascuna carica, le modalità e le condizioni della carica, e i doveri e le responsabilità di ogni carica (per es., di chi stabilisce l ordine del giorno, di chi redige il verbale, di chi invia la notifica delle decisioni prese, di chi raccoglie i dati, di chi li archivia). È richiesta una elencazione di tutti i supporti amministrativi forniti da persone che non sono membri del CE. Si raccomanda che un CE nomini, al minimo, un presidente e assicuri la disponibilità di un segretario. E. Requisiti del quorum I CE devono stabilire specifici requisiti per un quorum: il numero minimo e la composizione dei membri richiesti per la partecipazione alla revisione e alla delibera su una richiesta. I requisiti del quorum devono includere, al minimo i. che venga stabilito il numero minimo richiesto di membri del CE per costituire il quorum ii. che venga stabilito un numero massimo permesso di membri del CE per partecipare alla revisione e alla delibera su una richiesta

4 iii. le qualifiche professionali richieste (per es., medico, giurista, paramedico, membri "laici") e la distribuzione di tali qualifiche in ordine al quorum iv. la distribuzione dei generi per il quorum v. la distribuzione dell età per il quorum Si raccomanda che un minimo di cinque persone costituisca il quorum. Non vi è un ampio accordo sul numero massimo di persone, tuttavia un CE dovrebbe considerare che arrivare a decisioni è più difficile quando è coinvolto un grande numero di persone. Dodici è il numero massimo raccomandato. Si raccomanda che il quorum sia composto dai seguenti membri: i. due medici, scelti tra coloro che abbiano: - esperienza di ricerca biomedica condotta secondo la Gcp - indipendenza dall istituzione dove è condotta la ricerca - pratica corrente [di ricerca] ii. un componente "laico" iii. un giurista iv. un paramedico: per es., infermiere, paramedico, farmacista Si raccomanda che ai fini del quorum siano rappresentati entrambi i sessi, un ampia fascia di età, l espressione culturale della comunità locale. Si raccomanda che la distribuzione delle qualifiche sia rispettata sulla totalità dei membri di un CE. 3. Procedure per presentare una richiesta I CE hanno la responsabilità di stabilire procedure ben definite su come presentare una richiesta che siano facilmente disponibili ai possibili richiedenti. A. Richiedente Una richiesta di revisione etica di progetti di ricerca biomedica deve essere presentata da un medico o odontoiatra qualificato, responsabile degli aspetti scientifici ed etici della ricerca (per es., un ricercatore o un rappresentante dello sponsor). B. Procedure per la richiesta

5 È richiesto ai CE di avere pubblicamente disponibili linee-guida per la presentazione di una richiesta di revisione etica di progetti di ricerca biomedica. Queste linee-guida devono includere, al minimo: i. nome/i e indirizzo/i del/i componente/i del CE a cui deve essere fatto pervenire il materiale relativo alla richiesta ii. il numero di copie da inviare iii. la lingua in cui i documenti (fondamentali) devono essere fatti pervenire iv. il/i modulo/i di richiesta previsto/i v. la documentazione richiesta (vedi 3.C) vi. il formato richiesto vii. il termine ultimo [di ricevimento] per essere esaminate viii. le modalità con cui i richiedenti saranno informati dell incompletezza [della documentazione] ix. la tassa prevista a favore della struttura per esaminare la richiesta e monitorare lo studio, laddove prevista. C. Documentazione richiesta Tutta la documentazione richiesta per una approfondita e completa revisione etica di progetti di ricerca biomedica deve essere fatta pervenire dal richiedente. Questa deve includere, al minimo: i. il/i modulo/i di richiesta (quando previsto dal CE), come definiti in 3.B.iv ii. il protocollo della ricerca proposta (chiaramente identificato e datato), insieme con i documenti di supporto e gli allegati iii. una rappresentazione schematica ("flowchart") del protocollo iv. un adeguato riassunto di tutti i dati farmacologici e tossicologici disponibili sul farmaco, insieme con un riassunto delle esperienze cliniche con il farmaco fino a quel momento (per es., una recente Investigator s Brochure, un sommario delle caratteristiche del prodotto) v. un curriculum vitae recente del/i ricercatore/i, firmato e datato vi. materiale usato (inclusi annunci pubblicitari) per il reclutamento dei soggetti (pazienti/volontari) vii. l informazione per i soggetti (pazienti/volontari) (in lingua locale e, quando richiesto, in inglese) viii. il modulo del consenso informato (in lingua locale e, quando richiesto, in inglese)

6 ix. il contratto di assicurazione per responsabilità civile x. l attestato di conformità alle disposizioni di legge, quando richiesto xi. le schede di raccolta dati, le schede-diario e altri questionari per il paziente (soggetto) xii. tutti i precedenti significativi pareri (per es., quelli che hanno condotto ad un parere negativo per alcune modifiche al protocollo) di altri CE relativamente allo studio proposto (sia nella stessa struttura sia altrove) xiii. tutti i compensi e gli indennizzi per i soggetti. Si raccomanda che i CE esigano che il richiedente includa una dichiarazione che certifichi che lo sperimentatore e i suoi familiari non abbiano alcun interesse in rapporto all esito dello studio. Nei casi laddove vi è un potenziale conflitto di interessi, il richiedente deve rendere manifesta la natura del potenziale conflitto e descrivere le misure prese per minimizzare una qualsiasi influenza nel riportare i risultati. Si raccomanda inoltre che i CE non richiedano una piena conoscenza di tutti i compensi che riceverà lo sperimentatore né, ugualmente, che i CE richiedano agli sperimentatori di liberarsi di qualsiasi interesse economico che essi avessero nella società o nei proventi dello sponsor D. Registrazione delle richieste I CE sono richiesti di seguire una procedura di registrazione di tutte le richieste in arrivo. Tale procedura deve includere, al minimo: i. la datazione di tutto il materiale in arrivo ii. la catalogazione di tutto il materiale in arrivo iii. il controllo della completezza formale di una richiesta iv. l informazione del richiedente nel caso di incompletezza del materiale v. l informazione del richiedente sulla data prevista di esame della domanda completa vi. l informazione di tutti i membri del CE sulla data di esame di una richiesta vii. la conservare di una registrazione di tutte le comunicazioni relative alle richieste (sia quelle scritte, sia quelle verbali o elettroniche) 4. Procedure di revisione Tutte le richieste opportunamente presentate devono essere esaminate in modo tempestivo ed in accordo con le procedure di revisione stabilite.

7 A. Procedure della riunione I CE devono riunirsi secondo le date regolarmente programmate e rese note. Il previsto numero legale dei presenti deve essere verificato prima di procedere all esame delle richieste. Si raccomanda che i CE si riuniscano ogni 4 settimane e mai meno di 6 volte all anno. Le riunioni devono seguire le date precedentemente programmate, modificate se necessario. Le riunioni devono essere verbalizzate. Deve esservi una procedura di approvazione del verbale. Se è necessario, il richiedente, lo sponsor e/o lo sperimentatore devono essere invitati a presentare il protocollo nel corso della riunione. Se è necessario, devono essere invitati a partecipare alla riunione esperti esterni (per es., ricercatori con specifiche competenze, esperti di etica, biometristi). Se è necessario, devono essere invitati a partecipare alla riunione rappresentanti di particolari gruppi di pazienti o gruppi di interesse (per es., per studi riguardanti la gravidanza o l Aids). B. Elementi della revisione Il CE nella sua revisione deve tener conto delle seguenti considerazioni: i. la compiutezza e la completezza delle informazioni fornite e la loro capacità di rispondere alle questioni etiche che sorgono nel contesto dello studio ii. l adeguatezza del protocollo e delle schede di raccolta dati in relazione agli obiettivi dello studio (tenendo conto delle regole e delle normative che sono richieste), l analisi statistica e l efficienza scientifica, cioè la possibilità di raggiungere solide conclusioni con il minor numero possibile di soggetti esposti, e la giustificazione dei rischi prevedibili e degli inconvenienti calcolati in rapporto ai benefici attesi per i soggetti e/o per altri iii. l idoneità del ricercatore per lo studio proposto in relazione alla sua qualificazione ed esperienza iv. l adeguatezza della sede, incluso lo staff di supporto, la disponibilità delle strutture e l organizzazione degli interventi di emergenza v. l adeguatezza della supervisione medica e del follow-up dei soggetti vi. l adeguatezza delle misure adottate per sorvegliare e verificare la conduzione della ricerca vii. l adeguatezza, completezza e comprensibilità delle informazioni scritte da dare ai soggetti, ai loro familiari, tutori e (se necessario) rappresentanti legali viii. le modalità con cui sarà condotto l arruolamento iniziale dei soggetti, con cui sarà data la completa informazione, con cui sarà ottenuto il consenso

8 ix. il contenuto e la formulazione della scheda del consenso informato e, dove appropriato, le modalità adottate per i soggetti incapaci di dare un consenso personale x. le assicurazioni che i soggetti saranno informati di ogni altro dato, per loro rilevante, che diventasse disponibile durante lo studio xi. le misure adottate per ricevere e rispondere a dubbi e reclami dei soggetti nel corso dello studio xii. le misure per risarcimento/cure nel caso di danno/invalidità/morte di un soggetto attribuibili alla partecipazione allo studio xiii. la polizza e le convenzioni di indennizzo che coprano la responsabilità dello sperimentatore da parte dello sponsor xiv. l assicurazione che i medici curanti dei soggetti saranno informati, se opportuno e con il consenso dei soggetti stessi (pazienti/volontari) xv. le misure che saranno adottate per assicurare la riservatezza dei dati personali del soggetto xvi. compensi e gli indennizzi per i soggetti. 5. Procedure per la decisione del parere Un parere del CE può essere dato solamente quando è garantito tempo sufficiente per l esame e la discussione, dopo che si sono allontanate dalla riunione tutte le parti che hanno interesse. Un CE deve assicurare che i documenti siano completi e che gli elementi sopra menzionati (4.B) siano stati tutti considerati prima di esprimere il parere. Un CE deve seguire un metodo prestabilito per arrivare al parere (per es., mediante accordo, mediante votazione). Si raccomanda che si arrivi al parere mediante un accordo. Quando un accordo sembra improbabile si raccomanda che il presidente chiami al voto, richiedendo una maggioranza di due terzi per il parere. Un CE può aggiungere al parere una raccomandazione che non sia vincolante. In caso di pareri condizionati, il CE deve specificare i requisiti che sono obbligatori affinché si configuri il parere. Nel caso in cui un parere è dato senza il pieno accordo di tutti i membri del CE presenti, tutti i membri dissenzienti devono avere l opportunità di aggiungere la loro opinione al parere del CE. Il parere negativo su una richiesta deve essere supportato da ragioni chiaramente definite. 6. Procedure per comunicare un parere

9 Un parere deve essere comunicato per iscritto al richiedente entro due settimane dalla riunione nella quale il parere è stato espresso. Il parere deve comprendere, al minimo, i seguenti punti: i. il titolo esatto del progetto di ricerca/trial che è stato esaminato ii. il numero di identificazione e/o la data del protocollo a cui si riferisce il parere iii. il tipo e (laddove possibile) gli specifici numeri di identificazione dei documenti esaminati, compreso il modulo del consenso informato iv. il nome e titolo del richiedente v. la data e il luogo di emissione del parere vi. il nome del CE che formula il parere vii. il nome del presidente del CE viii. il nome dei membri che partecipano alla formulazione del parere ix. una chiara esplicitazione della decisone raggiunta x. raccomandazioni, opinioni, particolari condizioni richieste, a completamento del parere del CE xi. ragioni chiaramente definite a sostegno delle condizioni richieste xii. nel caso di parere positivo, una richiesta di dichiarazione di responsabilità del richiedente (per es., conferma dell accettazione di ogni requisito richiesto dal CE; la necessità di notificare al comitato eventuali emendamenti al protocollo che potrebbero influenzare il suo parere, come pure seri ed inaspettati eventi avversi, circostanze non previste, la fine dello studio, l esito dello studio, pareri significativi di altri CE) xiii. ragioni chiaramente definite di un parere negativo xiv. data e firma del presidente del CE 7. Procedure di monitoraggio I CE hanno la responsabilità di stabilire delle procedure di revisione per seguire l evoluzione di tutti gli studi (per i quali è stato formulato un parere positivo) sin dall inizio della ricerca fino alla sua conclusione. Le linee di condotta in merito alla comunicazione tra CE e richiedente devono essere chiaramente specificate. I CE devono indicare i requisiti del numero legale, le procedure di revisione e le procedure di comunicazione relativi al monitoraggio dello studio, che possono variare dai requisiti e dalle procedure per il parere iniziale di una richiesta.

10 A. Intervalli di monitoraggio Gli intervalli di monitoraggio devono essere determinati dalla natura e dagli eventi dello studio. Ciascun protocollo deve essere sottoposto a monitoraggio almeno una volta all anno. B. Situazioni che richiedono un monitoraggio I seguenti casi o eventi richiedono il monitoraggio dello studio: i. ogni emendamento al protocollo che probabilmente abbia conseguenze per la sicurezza dei soggetti o la condotta dello studio ii. eventi avversi seri e inaspettati sui soggetti umani e i provvedimenti presi da autorità regolatorie, ricercatori e sponsor iii. ogni evento o nuova informazione che possa avere effetti sul rapporto rischi/benefici del protocollo. Il CE ha la responsabilità di rispondere a tutte le notificazioni di casi o eventi che abbiano effetti sulla progressione di uno studio approvato. Del monitoraggio deve essere formulato e comunicato al richiedente un parere, recante sia un parere contrario a quello iniziale del CE sia una conferma che il parere è ancora valido. C. Interruzione dello studio Un CE può decidere di cambiare il suo parere positivo su uno studio se emergono informazioni che influenzare sfavorevolmente il rapporto rischi/benefici Il CE deve esigere una notifica da parte del richiedente del momento di conclusione di uno studio. Si raccomanda che i CE richiedano una copia del rapporto finale degli studi copletati Nel caso di interruzione anticipata di uno studio, la notificazione deve contenere i motivi dell interruzione. Inoltre, deve essere comunicato al CE un riassunto relativo a qualsiasi risultato ottenuto da uno studio anticipatamente interrotto. 8. Documentazione e procedure di archiviazione Tutta la documentazione e le comunicazioni del CE devono essere datate, schedate e archiviate secondo quanto previsto dalle procedure scritte. È richiesto che vengano definite esplicitamente le modalità di accesso e di ricerca (incluse le persone autorizzate) relativamente ai vari documenti, schede e archivi.

11 La documentazione da catalogare e archiviare deve includere, al minimo: i. l atto costitutivo, i documenti storici e le procedure operative (Sop) del CE ii. il curriculum vitae di tutti i membri del CE iii. una registrazione di tutte le entrate e le spese del CE, inclusi i compensi ed i rimborsi fatti ai membri del CE iv. le linee-guida stabilite dal CE per la presentazione dei protocolli e rese pubbliche v. tutto il materiale inviato dal richiedente vi. tutta le corrispondenza dei membri del CE con i richiedenti o con le parti interessate relativamente alla richiesta, alla decisione, e al monitoraggio vii. l agenda di tutte le riunioni del CE viii. i verbali di tutte le riunioni del CE che includano, al minimo: a. l orario, la data e il luogo della riunione b. i membri presenti c. terze parti presenti d. punti di discussione e. registrazione del parere, con l indicazione di come la decisione è stata presa f. data e firma del presidente ix. copia del parere e di ogni raccomandazione o requisito inviato al richiedente x. tutta la documentazione e le comunicazioni ricevute o verificatesi durante il monitoraggio xi. la notifica del completamento o della precoce interruzione dello studio, e il riassunto di esso o i motivi [dell interruzione] Si raccomanda che tutto il materiale archiviato venga conservato per almeno quindici anni. Glossario Le definizioni fornite in questo glossario si riferiscono ai termini che sono usati in queste lineeguida e raccomandazioni. Gli stessi termini possono avere un diverso significato in altri contesti. evento avverso Ogni evento avverso e sfavorevole subito da un soggetto che partecipa ad un trial clinico.

12 raccomandazione Suggerimento non vincolante o considerazione aggiuntiva al parere, finalizzata a fornire un aiuto etico a coloro che sono coinvolti nella ricerca. emendamento Una descrizione scritta delle variazioni ad un protocollo. richiedente Un medico o odontoiatra qualificato (per es., un ricercatore o un rappresentante dello sponsor) che si assume la responsabilità scientifica ed etica di un trial clinico, sia a titolo personale sia a nome di un organizzazione/ditta, e che chiede un parere ad un Comitato Etico attraverso una formale richiesta. trial clinico Uno studio sistematico di prodotti sperimentali o di sostanze (generalmente farmaci) su soggetti umani (sia malati che volontari) che mira ad identificare caratteristiche di efficacia e/o di sicurezza. Talvolta questo documento si riferisce al termine più ampio di "ricerca biomedica", che include i trials clinici. decisione La risposta, positiva o negativa, da parte di un comitato etico ad un richiedente, che fa seguito ad un esame dell istanza, nella quale è dichiarata la posizione dei CE sulla validità etica dello studio proposto. comitato etico Un organismo indipendente (per es., un comitato di revisione o un comitato istituzionale, regionale o nazionale), costituito da professionisti medici e membri non medici, la cui responsabilità è di salvaguardare il benessere e i diritti dei soggetti partecipanti negli studi di ricerca biomedica, tenendo conto delle procedure scientifiche e delle preoccupazioni della comunità locale. sperimentatore Un medico o odontoiatra legalmente qualificato che sia assume la responsabilità scientifica ed etica, sia a titolo personale sia a nome di un organizzazione/ditta, in ordine all integrità scientifica ed etica di un trial clinico in uno specifico luogo o gruppo di luoghi. In alcuni casi può esser nominato un coordinatore o uno sperimentatore principale come responsabile di un gruppo di collaboratori. opinione Considerazioni etiche aggiuntive al parere che rappresentino la visione di un singolo componente o di un gruppo di membri del comitato etico. In molti casi un opinione è usata per esprimere dissenso al parere in toto o a parte di esso. Le opinioni non sono elementi vincolanti di un parere essendo

13 intese ad esprimere specifiche preoccupazioni etiche che coloro che sono coinvolti nella ricerca dovrebbero prendere in considerazione. protocollo Un documento che fornisce indicazioni su quanto già noto, sul razionale e sul/gli obiettivo/i del trial clinico e ne descrive disegno, metodologia e organizzazione, incluse le considerazioni statistiche. requisiti Nell ambito della decisone, i requisiti sono elementi vincolanti che esprimono le considerazioni etiche che il comitato etico richiede o vede come obbligatorie per perseguire la ricerca. sponsor Una persona o un organizzazione/ditta che si assume la responsabilità scientifica ed etica di iniziare, gestire e/o finanziare un trial clinico. soggetto Una persona che partecipa ad una ricerca biomedica, sia come diretto ricevente di un prodotto farmaceutico, di una sostanza medicinale o di una procedura invasiva, sia come controllo. Il soggetto può essere una persona sana che si offre volontariamente per partecipare alla ricerca, o una persona con una condizione patologica non correlata con la ricerca condotta che si offre volontariamente per partecipare, o una persona (di solito un paziente) la cui condizione sia rilevante per l uso del prodotto sperimentale e acconsenta a partecipare. (traduzione di Antonio G. Spagnolo) 1 L European Forum for Good Clinical Practice (Efgcp) è un organizzazione senza fini di lucro costituita in Belgio, attualmente presieduta da Francis P. Crawley. Il testo ufficiale del documento è quello inglese ed è coperto dal copyright. La traduzione in italiano è stata ufficialmente autorizzata dall Efgcp e curata da Antonio G. Spagnolo. 2 Committee for Proprietary Medicinal Products, comitato costituito in seno all associazione delle industrie farmaceutiche europee che sin dal 1990 aveva elaborato una versione delle Gcp fatte proprie poi dalla Direttiva del Parlamento Europeo (N.d.T.). 3 International Conference on Harmonization, la Conferenza che nel 1996 ha armonizzato le Norme di Buona Pratica clinica con gli Usa e il Giappone, allargando dunque il consenso e l autorevolezza di tali norme sul piano internazionale (N.d.T.). 4 Una versione precedente è stata emanata dall Efgcp nel giugno 1995 e pubblicata su Medicina e Morale 1995, 5: (N.d.T.).

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